Licenziamento simulato Clausole campione

Licenziamento simulato. Il licenziamento del lavoratore seguito da nuova assunzione presso la stessa sede di lavoro deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione viene effettuata entro un mese dal licenziamento.
Licenziamento simulato. Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione.
Licenziamento simulato. (1) Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. (2) Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi dell'art. 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604, e dell'art. 15 della legge 20 maggio 1970 n. 300, come modificato dall'art. 13 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro, le conseguenze previste dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dalla legge n. 108 del 1990.
Licenziamento simulato. Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato – salvo prova del contrario – se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Quadri e I Livello 60 giorni di calendario II e III Livello 30 giorni di calendario IV e V Livello 20 giorni di calendario VI e VII Livello 15 giorni di calendario Quadri e I Livello 90 giorni di calendario II e III Livello 45 giorni di calendario IV e V Livello 30 giorni di calendario VI e VII Livello 20 giorni di calendario
Licenziamento simulato. Il licenziamento del lavoratore seguito da una nuova assunzione, entro un mese, presso la stessa ditta si intende – salvo prova del contrario - licenziamento simulato e deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici, ovvero nullo, quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive dei diritti del lavoratore.
Licenziamento simulato. Indennità sostitutiva di preavviso"