Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. SEZIONE GARANZIA PERDITE PA- TRIMONIALI La presente garanzia si intende ope- rante esclusivamente per le seguen- ti ipotesi: La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, per per- dite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all’attivi- tà descritta al precedente comma a). • sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l’Assicurato ha fornito la prestazione descritta nella presente Condizione partico- lare; • danneggiamenti, distruzione, per- dita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio; • interruzione e/o sospensione (to- tale o parziale), mancato o ritarda- to inizio di attività in genere eser- citate da xxxxx, a seguito di errori commessi dall’Assicurato nell’e- spletamento dell’attività descritta in polizza; • mancata, xxxxxx, ritardata e/o in- completa predisposizione di prati- che amministrative inerenti l’attivi- tà descritta in polizza. L’assicurazione di cui alla presente Sezio- ne b.2) si intende prestata: • fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello indicato in polizza; • con l’applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 24 che segue. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale pari ad Euro 3.000.000,00 per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. In ogni caso il massimo esborso per la Società non potrà superare, per la totalità degli Assicurati, la somma di Euro 10.000.000,00 per anno assicurativo. L’Assicurazione è prestata senza applicazione di alcuna franchigia.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 per sinistro/corresponsabilità e con il limite di Euro 5.000.000,00 per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto). Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro, pari ad Euro 5.000,00.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. 25.1 L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante Io stesso periodo.
25.2 L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata sino alla concorrenza del massimale indicato nel frontespizio di polizza, per ciascun sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate dall’Assicurato nello stesso periodo.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito alla Sezione 4 per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato alla Sezione 4.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 3.7 che segue. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.