Limiti di Indennizzo - Franchigia Clausole campione

Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia b.2) SEZIONE GARANZIA PERDITE PA- TRIMONIALI La presente garanzia si intende ope- rante esclusivamente per le seguen- ti ipotesi: La Società si obbliga a tenere inden- ne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente re- sponsabile ai sensi di legge, per per- dite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all’attivi- tà descritta al precedente comma a). • sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l’Assicurato ha fornito la prestazione descritta nella presente Condizione partico- lare; • danneggiamenti, distruzione, per- dita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio; • interruzione e/o sospensione (to- tale o parziale), mancato o ritarda- to inizio di attività in genere eser- citate da xxxxx, a seguito di errori commessi dall’Assicurato nell’e- spletamento dell’attività descritta in polizza; • mancata, xxxxxx, ritardata e/o in- completa predisposizione di prati- che amministrative inerenti l’attivi- tà descritta in polizza. L’assicurazione di cui alla presente Sezio- ne b.2) si intende prestata: • fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello indicato in polizza; • con l’applicazione di una franchigia di € 1.000,00 per ogni sinistro.
Limiti di Indennizzo - Franchigia l’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti/Amministratori indicati sulla Scheda di Copertura, nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 3.7 che segue. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. La copertura assicurativa viene prestata fino alla concorrenza di un importo massimo pari a Euro 1.500.000,00 per sinistro/corresponsabilità e con il limite di Euro 5.000.000,00 per anno assicurativo (o minor periodo laddove previsto). Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del periodo di assicurazione, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo. L’assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per sinistro, pari ad Euro 5.000,00.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. Relativamente all attività di ciascuna delle persone indicate nella Scheda di Copertura l Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all articolo GARANZIA POSTUMA che segue. L Assicurazione è prestata con l applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito alla Sezione 4 per ciascun Sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato alla Sezione 4.
Limiti di Indennizzo - Franchigia c) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti La validità della garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato e/o le persone che svolgono l’attività di cui alla presente Condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regola- menti che disciplinano l’esercizio di tale attività.
Limiti di Indennizzo - Franchigia c) Rispetto delle normative di legge e/o La validità della garanzia è subordinata al fatto che l’Assicurato e/o le persone che svolgono l’attività di cui alla presente Condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regola- menti che disciplinano l’esercizio di tale attività. regolamenti 717. Inquinamento accidentale guito di rottura accidentale di impianti e con- dutture. La presente estensione di garanzia è pre- stata con l’applicazione di una franchigia € 3.000,00 per ogni sinistro, e fino alla con- correnza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello pre- visto in polizza, con un massimo comunque di € 250.000,00. a se- A parziale deroga dell’art. 7.3 lettera i) della Sezione R.C. la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell’acqua, dell’a- ria o del suolo congiuntamente o disgiunta- mente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite mutui bancari. La presente estensione di garanzia si intende prestata per ciascun sinistro ed anno assicu- rativo nell’ambito del massimale previsto in polizza e fino alla concorrenza dello stesso, ma in ogni caso per un importo non superiore € 1.050.000. Si conviene altresì tra le Parti che, in caso di sinistro, si procederà al risarcimento integra- le del danno al terzo, nei limiti previsti al com- ma precedente. Si conviene specificatamente tra le Parti che l’Assicurato dovrà rimborsare alla Società per ciascun sinistro un importo pari ad € 2.500,00 col limite dell’importo versato, se inferiore. In relazione a ciò l’Assicurato dà ampio man- dato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a Xxxxx danneggiati rientrante nella sua parte di franchigia im- pegnandosi ed obbligandosi a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre i quindici giorni dalla relativa richiesta”.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale stabilito nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e cumulativamente per l'insieme di tutti i Sinistri verificatisi in uno stesso Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero dei Sinistri notificati dall'Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti indicati sulla Scheda di Copertura nello stesso Sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo indicato sulla Scheda di Copertura indipendentemente dal numero dei Dipendenti/Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all'articolo 18 che segue. L'Assicurazione è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa per singolo Sinistro di importo pari a quello indicato sulla scheda di copertura.
Limiti di Indennizzo - Franchigia. L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali stabiliti nella Sezione 3 per ciascun sinistro e cumulativamente per l’insieme di tutti i sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero dei sinistri notificati dall’Assicurato durante lo stesso periodo. In caso di corresponsabilità tra più Dipendenti nello stesso sinistro, gli Assicuratori risponderanno fino e non oltre il limite di indennizzo cumulativo stabilito nella Sezione 3 indipendentemente dal numero dei Dipendenti o Amministratori coinvolti. Restano fermi i limiti di indennizzo stabiliti all’articolo 24 che segue. L’Assicurazione è prestata con l’applicazione della franchigia fissa per singolo Sinistro indicata nella Sezione 3.