L’inadempimento reciproco Clausole campione

L’inadempimento reciproco. Il codice non disciplina l’ipotesi in cui a non adempiere la prestazione siano entrambi i contraenti. Gli unici criteri esistenti in materia sono pertanto quelli fissati dalla giurisprudenza, la quale, partendo dalla necessità della comparazione tra inadempimenti, ha perlopiù stabilito la regola della prevalenza di un inadempimento sull’altro. In altri termini, si è condotto un esame comparativo, onde verificare quale inadempienza possa considerarsi più grave e, quindi, prevalente sull’altra. Più precisamente, si è ritenuto che il giudice, non potendo pronunciare la risoluzione per inadempimento di entrambe le parti, debba addebitare l’inadempienza a quello dei 71 Secondo qualche autore, ciò comporterebbe che il creditore, il quale abbia ancora interesse a ricevere la prestazione, dovrebbe accettare di riceverla qualora “la domanda risarcitoria sia in tal modo soddisfatta”71, incorrendo, in caso contrario, nel rischio di vedere accertarsi nei propri confronti un concorso di colpa nella causazione del danno”. Così SICCHIERO, op. cit., p. 581. Sennonché, forse, affermare questo riporterebbe la questione ai termini di cui sopra, con la possibilità che il debitore possa, con il proprio comportamento, influire sull’andamento del giudizio contro il divieto di cui all’art. 1453, III comma c.c. contraenti che, con il proprio comportamento, ha 72alterato il nesso di reciprocità che lega le prestazioni, dando per ciò stesso causa all’inadempimento dell’altro. In caso di eguale parità degli inadempimenti, la giurisprudenza ha abbracciato nel tempo soluzioni diverse: in un primo momento si riteneva che entrambe le domande dovessero essere respinte con la conseguenza che il contratto rimaneva in vita anche se con un futuro alquanto incerto. Non era tuttavia facilmente giustificabile il fatto che i contraenti dovessero rimanere vincolati ad un rapporto contrattuale bilateralmente ineseguito che, per ciò stesso, risultava agli occhi di entrambi privo di interesse. Successivamente si è preferito far ricorso alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta73, perlomeno nei casi in cui gli inadempimenti non potevano essere provati. Tale soluzione, tuttavia, appare non perfettamente rispondente ai requisiti previsti dall’art. 1463 c.c., posto che ciascuna prestazione rimane di per sé giuridicamente e materialmente possibile. Più fondata risulta la soluzione, pure talvolta abbracciata, della risoluzione per doppio inadempimento,74 in considerazione del fatto che la reciprocità...

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