LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO Clausole campione

LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. 1. La risoluzione nel quadro dei rimedi 677
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. In linea teorica, ai fini della risoluzione per inadempimento è richiesta la mancata o l’inesatta esecuzione del contratto da parte di una delle parti. Nella pratica tuttavia, queste fattispecie sono poco frequentemente poste in essere da parte del concedente, verificandosi per la maggior parte delle volte l’inadempimento dell’utilizzatore. Ecco quindi che si giustifica la scelta del legislatore di intervenire per regolare conseguenze dell’inadempimento da parte dell’utilizzatore. Il comma 78 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 afferma che: 41 In questo senso, X. Xxxxx, Il leasing immobiliare, IPSOA, Milano, 2012, p. 49. 42 X. Xxxxx, op. cit., cit. p. 50. In questo modo è stata sottratta tale fattispecie dall’applicazione dell’art. 1526 c.c., derogando alla disciplina della vendita con riserva della proprietà che la giurisprudenza applicava al leasing immobiliare di tipo traslativo, mettendo in discussione quanto ricostruito dai giudici, tant’è che un rilevante autore ha indicato che tale regolamentazione “costituisce un altro messaggio alla Cassazione per ritenere ormai indifendibile sul piano giuridico la dicotomia leasing traslativo/leasing di godimento”43. Si è così recepita la prassi dell’utilizzo di clausole “denominate in gergo «scaduto + scadere – bene», prevedenti, in caso di risoluzione, il pagamento di tutti i canoni maturati nonché di quelli maturandi sino al naturale termine del rapporto, riscatto compreso, ma anche il diritto dell’utilizzatore inadempiente a ottenere quanto la concedente percepirà dalla rivendita o reimpiego in leasing del bene”44. Pertanto, attraverso questa introduzione, in caso di inadempimento dell’utilizzatore si evita alla concedente di conseguire un vantaggio rispetto a quanto avrebbe avuto diritto di ottenere in caso di sviluppo fisiologico del contratto, in coerenza con l’art. 13 della Convenzione Unidroit di Ottawa del 1988, il quale prevede che il risarcimento del danno sia tale da rendere equivalente la situazione del concedente nel caso l’utilizzatore adempi esattamente o meno al contratto di leasing. Dalla norma si evince inoltre, che in caso di “differenza negativa”, ovvero l’eventuale eccedenza tra quanto ricavato dalla vendita del bene e quanto di spettanza al concedente, questa verrà corrisposta all’utilizzatore, mentre laddove il bene non riesca ad essere ricollocato sul mercato, nel silenzio della normativa, si ritiene che nulla sarebbe dovuto45. Il comma 78 inoltre si conclude con delle indicazioni in mer...
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. 1. La risoluzione in generale: classificazioni 325
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. Ai sensi dell’art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento si verifica quando uno dei contraenti non adempie le proprie obbligazioni; tale rimedio consente ad una delle parti di far fronte alla mancata esecuzione della prestazione dell’altra parte, ottenendo lo scioglimento del vincolo contrattuale e la cessazione degli effetti derivanti dal contratto. Naturalmente resta fermo che se non interessata allo scioglimento del contratto la parte adempiente può attivarsi per far chiedere il rispetto delle condizioni contrattuali. L’art. 1458 c.c. prevede che la risoluzione operi retroattivamente: è come se il contratto non fosse mai stato stipulato, con la conseguenza che le parti sono tenute a restituire le prestazioni eventualmente già eseguite. Questa regola non si applica, tuttavia, ai contratti ad esecuzione continuata o periodica come la locazione o l’appalto. la RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO può intervenire: 🡺 per effetto di una sentenza del giudice (RISOLUZIONE GIUDIZIALE), 🡺 di diritto (RISOLUZIONE DI DIRITTO) in tre casi:
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. In caso di inadempimento, la parte adempiente può: • insistere per l’adempimento, oppure: • chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento. Se si chiede la risoluzione del contratto, non si può pretendere successivamente l’adempimento. In entrambe le ipotesi, la parte adempiente ha diritto al risarcimento dei danni. Tuttavia, mentre il corretto e completo adempimento può essere chiesto per qualsiasi violazione contrattuale, in base all’art. 1455 C.C. 3 il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, tenuto conto dell’interesse dell’altra parte.
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. 1. Per quanto attiene alla risoluzione per inadempimento, sono applicabili ai contratti stipulati dall'ente le norme contenute nel Capo XIV del Codice Civile (articolo 1453 e seguenti).
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. Nella maggior parte dei casi l’accordo contrattuale non si scioglie consensualmente tra le parti, ma a causa di una anomalia nel rapporto tra le prestazioni di ciascuna parte tale da non rendere più possibile la prosecuzione del rapporto negoziale. Secondo l’art. 1453 primo comma c.c., “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può a sua scelta chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”. Conseguentemente, nel caso in cui, rispetto alle prestazioni che le parti si sono assunte al momento della sottoscrizione del negozio, uno dei contraenti non provveda ad adempiere ai suoi obblighi, l’altro contraente, danneggiato dalla sua condotta inadempiente, può chiedere la risoluzione del contratto. Si parla, dunque, in questo caso, di risoluzione per inadempimento del contratto. responsibility of the claimant to prove the existence and extent of the damages claimed. 9.2.1.
LA RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO. La prima forma di risoluzione cui occorre dedicarsi è la risoluzione per inadempimento. In questa ipotesi, l’effetto di risoluzione non si presenta organico, ma si dirama in una pluralità di fattispecie costitutive eterogenee tra loro. Il fatto che tutte hanno in comune è l’inadempimento, che si ha in ogni situazione in cui, in violazione di un obbligo giuridico, il

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  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

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