Lingua di riferimento Clausole campione

Lingua di riferimento. Le Condizioni di Selezione e gli altri materiali del Programma sono forniti in lingua inglese. Le traduzioni dall’inglese in altre lingue sono fornite ai Candidati solo a titolo di cortesia. Voi accettate che i procedimenti per risolvere eventuali controversie si svolgano in inglese.
Lingua di riferimento. Xxxx’eventualità di disaccordo conseguente a traduzioni del documento, la versione inglese dei Termini e condizioni globali sarà quella applicabile.
Lingua di riferimento. In caso di traduzione dei presenti Termini in una lingua diversa dall'inglese, la lingua di riferimento è l’inglese in caso di conflitto
Lingua di riferimento. Le presenti condizioni sono scritte in lingua italiana e inglese e in caso di controversia prevarrà la lingua italia- na.
Lingua di riferimento. Il contratto è redatto nella lingua ufficiale del luogo in cui ha sede il club. Su richiesta ed esclusivamente a titolo informativo, il giocatore riceve una traduzione in inglese del contratto di lavoro e delle CG. Se il giocatore non padroneggia né la lingua del luogo ove ha sede il club né l’inglese, le parti ricorrono all’assistenza di un traduttore sostenendone i costi a metà.
Lingua di riferimento. Esigenze regolamentari sportive ed autorizzazioni legali
Lingua di riferimento. Il contratto che si compone del contratto di lavoro e delle CG, negoziato in italiano e debitamente firmato dalle parti, è determinante. Tuttavia, su richiesta ed esclusivamente a titolo d’informazione, il giocatore riceve una traduzione tedesca, francese o inglese del contratto di lavoro e delle CG. Se il giocatore non padroneggia nessuna di queste lingue, le parti ricorrono all’assistenza di un traduttore e dividono tra loro le relative spese.
Lingua di riferimento. Queste Condizioni sono scritte nella e disciplinate dalla versione di lingua inglese. Qualsiasi versione di lingua diversa di queste Condizioni è intesa solo per scopi di convenienza e traduzione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).