Common use of Livello nazionale Clause in Contracts

Livello nazionale. Le parti, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente e sicurezza”, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiParti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, concordando sull’obiettivo solidaristico ed universale di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali. Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e sicurezza”, convengono valutazioni sulle tematiche suscettibili di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di sicurezza occasioni positive e di salute sul luogo sviluppo che di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione fattori di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposticriticità. In particolare, il datore di lavorole Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione. Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. In particolare, saranno oggetto di esame: - lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli obblighi ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di leggeinsieme valutarne le ricadute occupazionali, deve: – studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; - la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; - le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave; - combustibili alternativi, risparmio energetico; - il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo; - la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis; - l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende; - le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche; - le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa; - l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o internazionalizzazione dei preparati chimici impiegatimercati, nonché nella sistemazione dei luoghi di le problematiche poste dalla legislazione sociale; - l’evoluzione tecnologica, l’organizzazione del lavoro, i rischi le nuove professionalità anche in relazione all’Inquadramento professionale. Quanto sopra premesso l’Osservatorio presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per la sicu- rezza e la salute lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specificasuoi componenti, con verifica specificazione dell’odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di comprensione del linguaggioformato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell’Osservatorio. Per l’attività dell’Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, deve essere svolta nei riguardi con modalità da definire. L’Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità. I risultati dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoroun incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su cui pos- sono ricadere gli effetti motivata richiesta di una delle sue azioni o omissioniParti) ed a livello nazionale, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto autonome valutazioni delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinariParti, le apparecchiatureinformazioni aggregate, gli utensiliriferite ai settori rappresentati, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.riguardanti:

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le parti, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente ferma restando l’autonomia, le prerogative imprenditoriali e sicurezza”, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai Organizzazioni sindacali dei lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale attuare un sistema di relazioni industriali ispirato alle finalità e conforme agli indirizzi del Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto Sociale 22 dicembre 1998 sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitariapolitica dei redditi e dell’occupazione, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo confermano l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e valutazioni sulle tematiche suscettibili di incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in esame eventuali problematiche termini di particolare rilievo occasioni positive e di sviluppo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali fattori di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposticriticità. In particolare, il datore di lavorole parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del C.C.N.L. un Osservatorio dei Settori laterizi e manufatti in calcestruzzo.. Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. In particolare, saranno oggetto di esame: • lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli obblighi ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di leggeinsieme valutarne le ricadute occupazionali, deve: – studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; • la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; • le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere; • combustibili alternativi, risparmio energetico; • il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo; • la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art ; • l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori della Legge 626 con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende. • le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche; • l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica, anche in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttivainternalizzazione dei mercati, deve valutarenonché le problematiche poste dalla legislazione sociale. Quanto sopra premesso l’Osservatorio presenterà alle parti, nella scelta entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attrezzature attività ed un piano di fattibilità per il finanziamento delle spese di funzionamento. Per l’attività dell’Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire. L’Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità. I risultati dei lavori dell’Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti nel corso di due appositi incontri a cadenza semestrale ed a livello nazionale, nel corso dei quali saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di autonome valutazioni delle parti, le informazioni aggregate riferite al settore rappresentato riguardanti: Con riferimento alle risultanze dei lavori dell’Osservatorio potranno essere presentate agli organi pubblici competenti eventuali proposte di interesse del settore sulle quali vi sia il consenso di tutte le parti firmatarie del presente contratto. Su richiesta di una delle parti e di comune accordo, allo scopo di ricercare le posizioni comuni di cui sopra, potrà essere deciso, in occasione degli incontri nazionali, di svolgere, anche avvalendosi di appositi gruppi di lavoro istruttori paritetici, specifici approfondimenti su singoli temi oggetto di reciproca informazione e delle sostanze o valutazione. Per specifici temi le parti potranno convenire di richiedere la presenza di rappresentanze pubbliche aventi competenza istituzionale e potestà decisoria. Qualora sulla base dell’esame congiunto, emergano problematiche particolari che interessino aree interregionali, caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende dei preparati chimici impiegatidue settori, nonché nella sistemazione dei luoghi dette problematiche formeranno oggetto di lavoroesame specifico tra le parti in sede nazionale. Tenuti presenti i risultati e le valutazioni degli incontri svolti tra le parti a livello nazionale e di cui al precedente punto 1) le Associazioni nazionali stipulanti e le Associazioni imprenditoriali territorialmente competenti forniranno annualmente di norma non oltre il bimestre successivo alla scadenza di cui al punto 1), i rischi per la sicu- rezza e la salute in sede regionale, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratoresu richiesta delle stesse, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella informazioni distinte per i due settori cui si applica il presente contratto riguardanti: In assenza delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinaristrutture regionali competenti, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo informative di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso sopra saranno fornite dalle rispettive Associazioni nazionali di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annuecategoria.

Appears in 1 contract

Samples: Verbale Di Accordo

Livello nazionale. Le partiParti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, concordando sull’obiettivo solidaristico ed univer- sale di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali. Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciproca- mente informazioni e sicurezza”, convengono valutazioni sulle tematiche suscettibili di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli inci- dere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di sicurezza occasioni positive e di salute sul luogo sviluppo che di lavoro orientando fattori di criticità. Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le impreseri- spettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di inter- vento, gli R.L.S e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali par- tecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell’Organismo bilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione com- plessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di oc- casioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi. Tale Organismo bilaterale, con la collaborazione propria autonomia funzionale e ope- rativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con riferimento agli R.L.S. cadenze che ai lavoratori neo assunti saranno stabi- lite nell’ambito del regolamento al fine di costituire una banca raccogliere dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare e predi- sporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie comunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza nominativi dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono espostipropri rap- presentanti reciprocamente. In particolare, il datore saranno oggetto di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deveesame: – lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mer- cato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecno- logici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immo- biliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri sto- rici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occu- pazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; – la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; – le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l’effettuazione del monito- raggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigio- namento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l’obiettivo primario di semplificare l’iter burocratico per l’approvazione, in sede locale ed in tempi ra- pidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave; – combustibili alternativi, risparmio energetico; – il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e ma- nufatti in calcestruzzo; – la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis; – l’analisi dei risultati aziendali e l’andamento del settore, nonché delle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può esprimere; – l’organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con parti- colare riguardo all’elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende; – le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come in- terlocutori delle istituzioni pubbliche; – le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa; – l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o internazionalizzazione dei preparati chimici impiegatimercati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolarile problematiche poste dalla legislazione so- ciale; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed l’evoluzione tecnologica legata alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione nuove tematiche in materia di salute industria 4.0, l’organizzazione del lavoro, le nuove profes- sionalità anche in relazione all’Inquadramento professionale. – Il monitoraggio sull’andamento e sicu- rezzacopertura del secondo livello di contrattazione. Quanto sopra premesso il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con particolare riferimento al proprio posto specificazione dell’odg.; raccolta della docu- mentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di lavoro ed alle proprie mansionifor- mato elettronico; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato stesura e sui conservazione dei verbali di riunione; co- municazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il suo funzionamento. Per l’attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti con- giuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire. Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti in- dicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità. I risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 lavori del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali CBMC e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazioneeventuali proposte saranno og- getto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, alla promozionenegli incontri pre- visti annualmente (o eventualmente prima, al monitoraggio su motivata richiesta di una delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate Parti) ed a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segretonazionale, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario nel corso del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, lquale saranno al- tresì fornite, e mcostituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanzele informazioni aggregate, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggonoriferite ai settori rappresentati, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.ri- guardanti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiL’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le informazioni riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva dei settori onde favorirne l’armonico sviluppo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all’occupazione. Nel corso di tale incontro l’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all’attività industriale rappresentata, concordando sull’obiettivo sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e sicurezza”le prevedibili implicazioni sulla occupazione, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le impresemobilità, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza qualificazione professionale dei lavoratori e tutte sulle condizioni ambientali ed ecologiche. L’UNIGEC-CONFAPI e l’UNIMATICA-CONFAPI forniranno inoltre alle Organizzazioni Sindacali stipulanti le prescrizioni informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale. Relativamente alla occupazione femminile, le Parti studieranno e valuteranno l’attuazione di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per possibili azioni positive in linea con la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio Raccomandazione CEE 1984. Per quanto riguarda l’occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di formazione-lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli arttapprendistato. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo Le informazioni di cui vengono a conoscenzaai commi precedenti, adoperandosi direttamenteunitamente all’andamento qualitativo e quantitativo della produzione e alle previsioni di mercato, saranno inoltre fornite in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che forma specifica per i punti aseguenti comparti merceologici: - editoria scolastica - editoria libraria - editoria periodica PARTE PRIMA - NORME GENERALI 9 - grafica commerciale - paste per carta - carta per giornali - carta per altri usi - cartotecnica in genere (buste e sacchetti, bcarta da lettera, cquaderni, dregistri, eetc.) - carta per uso domestico e sanitario - scatole e contenitori in genere - sacchi a grande contenuto - cartone ondulato - carte trasformate in genere (parati, fpatinate, ggommate, iparaffinate, l, sensibili) Nel corso dell’incontro le Parti potranno anche valutare l’opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e m, usufruisce criteri di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annuerealizzazione.

Appears in 1 contract

Samples: www.slc-cgil.it

Livello nazionale. Le partiIl Comitato tecnico-scientifico, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente entro 6 mesi dalla stipula del c.c.n.l., definirà nel dettaglio gli argomenti e sicurezza”i relativi dati e indicatori quantitativi e qualitativi utili per la conoscenza e la discussione sulle prospettive della piccola e media impresa metalmeccanica, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza segmentata per comparto produttivo. Il confronto tra le parti dovrà svolgersi con cadenza almeno annuale. A titolo esemplificativo, verranno raccolti, condivisi e discussi dati e indicatori relativi alle dinamiche produttive e di salute sul luogo mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità. Sulla base delle indicazioni del "Comitato", le strutture territoriali di Confimi impresa meccanica, Fim e Uilm definiranno gli ambiti territoriali per la raccolta, la condivisione e la discussione di dati e informazioni utili a comprendere le dinamiche produttive e di mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità. Le Parti a livello territoriale, sempre sulla base delle indicazioni del "Comitato" definiranno altresì le utili segmentazioni di comparto produttivo per la raccolta, la condivisione e la discussione sui dati. I dati verranno forniti per iscritto secondo uno schema definito dal "Comitato" stesso. In applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, le imprese che occupano più di 50 dipendenti forniranno con cadenza almeno annuale od ove ricorrano le condizioni previste, informazioni sulla situazione aziendale e sui previsti interventi che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro orientando e le impreseprospettive dell'azienda e in particolare: - l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, gli R.L.S con nonché la collaborazione sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio; - la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - le decisioni dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Su richiesta scritta delle RSU all’adozione rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. cui ai punti che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitariaprecedono, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre è tenuto ad osservare le misure generali avviare un esame congiunto nel livello pertinente di tutela direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita, decorsi 15 giorni dalla data fissata per la protezione della salute il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e per la sicurezza dei lavoratori qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e tutte le prescrizioni dati di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti cui vengano a conoscenza. La direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaa trasmettere le informazioni riservate, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e limiti che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il qualesaranno espressamente indicati, a seguito dello spoglio delle sche- delavoratori o a terzi, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore anch'essi vincolati dall'obbligo di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annueriservatezza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiIl Comitato tecnico-scientifico, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente entro 6 mesi dalla stipula del c.c.n.l., definirà nel dettaglio gli argomenti e sicurezza”i relativi dati e indicatori quantitativi e qualitativi utili per la conoscenza e la discussione sulle prospettive della piccola e media impresa metalmeccanica, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza segmentata per comparto produttivo. Il confronto tra le parti dovrà svolgersi con cadenza almeno annuale. A titolo esemplificativo, verranno raccolti, condivisi e discussi dati e indicatori relativi alle dinamiche produttive e di salute sul luogo mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità. Sulla base delle indicazioni del "Comitato", le strutture territoriali di Confimi impresa meccanica, FIM e UILM definiranno gli ambiti territoriali per la raccolta, la condivisione e la discussione di dati e informazioni utili a comprendere le dinamiche produttive e di mercato delle piccole e medie imprese metalmeccaniche, nonché le dinamiche quantitative e qualitative dell'occupazione, comprendendovi il ricorso alle differenti tipologie di contratto di lavoro, e degli altri elementi relativi ai temi di natura sindacale, ivi compresi gli aspetti retributivi, degli orari e dell'utilizzo degli impianti e della formazione e riqualificazione dei dipendenti nonché le iniziative e i progetti in materia di pari opportunità. Le parti a livello territoriale, sempre sulla base delle indicazioni del "Comitato" definiranno altresì le utili segmentazioni di comparto produttivo per la raccolta, la condivisione e la discussione sui dati. I dati verranno forniti per iscritto secondo uno schema definito dal "Comitato" stesso. In applicazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, le imprese che occupano più di 50 dipendenti forniranno con cadenza almeno annuale od ove ricorrano le condizioni previste, informazioni sulla situazione aziendale e sui previsti interventi che abbiano ricadute sulle condizioni di lavoro orientando e le impreseprospettive dell'azienda e in particolare: - l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'impresa, gli R.L.S con nonché la collaborazione sua situazione economica attraverso i più significativi indicatori di bilancio; - la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione dell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto; - le decisioni dell'impresa che possano comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro. Su richiesta scritta delle RSU all’adozione Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. cui ai punti che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitariaprecedono, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre è tenuto ad osservare le misure generali avviare un esame congiunto nel livello pertinente di tutela direzione e rappresentanza in funzione dell'argomento trattato. I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere, al quale il datore di lavoro darà risposta motivata. La consultazione si intende in ogni caso esaurita, decorsi 15 giorni dalla data fissata per la protezione della salute il primo incontro. I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e per la sicurezza dei lavoratori qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale su fatti e tutte le prescrizioni dati di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti cui vengano a conoscenza. La direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezzaa trasmettere le informazioni riservate, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e limiti che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il qualesaranno espressamente indicati, a seguito dello spoglio delle sche- delavoratori o a terzi, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore anch'essi vincolati dall'obbligo di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annueriservatezza.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiparti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, concordando sull’obiettivo solidaristico ed universale di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali. Le parti confermano altresì l'opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e sicurezza”, convengono valutazioni sulle tematiche suscettibili di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di sicurezza occasioni positive e di salute sul luogo sviluppo che di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione fattori di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposticriticità. In particolare, il datore di lavorole parti, fermo restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale, le rispettive distinte responsabilità e l'indipendenza di valutazione e di intervento, costituiranno alla firma del presente contratto un Osservatorio dei settori laterizi e manufatti cementizi, di cui verranno contestualmente nominati i componenti di rispettiva designazione. Tale Osservatorio, con propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni imprenditoriali firmatarie e si riunirà con cadenze che saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di raccogliere dati e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. In particolare, saranno oggetto di esame: - lo studio dell'assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli obblighi ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell'edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di leggeinsieme valutarne le ricadute occupazionali, deve: – studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; - la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; - le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l'approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave; - combustibili alternativi, risparmio energetico; - il monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo; - la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art. 37-bis; - l'organizzazione e la predisposizione di supporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n. 81/2008 e successive modificazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende; - le tematiche dell'edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche; - le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d'impresa; - l'andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, assistenziale ed assicurativa, anche in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o internazionalizzazione dei preparati chimici impiegatimercati, nonché nella sistemazione dei luoghi di le problematiche poste dalla legislazione sociale; - l'evoluzione tecnologica, l'organizzazione del lavoro, i rischi le nuove professionalità anche in relazione all'inquadramento professionale. Quanto sopra premesso l'Osservatorio presenterà alle parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per la sicu- rezza e la salute lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specificasuoi componenti, con verifica specificazione dell'odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d'esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di comprensione del linguaggioformato elettronico; stesura e conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente al funzionamento dell'Osservatorio. Per l'attività dell'Osservatorio saranno utilizzati i dati forniti dalle parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, deve essere svolta nei riguardi con modalità da definire. L'Osservatorio potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle parti purché se ne ravvisi congiuntamente l'opportunità. I risultati dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta lavori dell'Osservatorio e le eventuali proposte saranno oggetto di esame delle parti stipulanti in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoroun incontro, a cadenza annuale (o eventualmente prima, su cui pos- sono ricadere gli effetti motivata richiesta di una delle sue azioni o omissioniparti) ed a livello nazionale, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore nel corso del quale saranno altresì fornite, e costituiranno oggetto di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto autonome valutazioni delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinariparti, le apparecchiatureinformazioni aggregate, gli utensiliriferite ai settori rappresentati, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.riguardanti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. CONFRONTO ISTITUZIONALE Le parti, concordando sull’obiettivo di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente parti convengono che il rafforzamento e sicurezza”, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere lo sviluppo anche a livello locale della concertazione sono necessari per la crescita dell’occupazione e per garantire il miglioramento dei rispetto dell’autonomia e l’esercizio delle responsabilità attribuite alle parti sociali ai vari livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposticompetenza. In particolare, il datore le parti promuoveranno la costituzione di lavorotavoli triangolari di concertazione ai vari livelli di confronto, fermo restando gli obblighi di leggeanche preventivo, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttivadelle iniziative istituzionali, deve valutareanche legislative e regolamentari, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegaticoncernenti le materie che attengono ai rapporti tra le imprese ed i loro dipendenti, nonché nella sistemazione dei luoghi le materie suscettibili di lavorocondizionare le conduzioni di sviluppo del settore DIRITTI DI INFORMAZIONE Le parti, i rischi per la sicu- rezza ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e la salute dei lavoratorile prerogative proprie dell’imprenditore e quelle delle Organizzazioni Sindacali, ivi compresi quelli riguardanti gruppi tenuto conto delle caratteristiche in cui si articola l’attività turistica in generale, convengono sulla necessità di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratorepromuovere una politica turistica da attuarsi avvalendosi dello strumento della programmazione e di una correlativa legge quadro. A tal fine, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi annualmente, in uno specifico incontro congiunto da tenersi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specificanorma entro il primo trimestre, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi le Associazioni Imprenditoriali firmatarie comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare dati conoscitivi concernenti le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni dinamiche strutturali del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto settore e le altre attrezzature prospettive di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezzasviluppo, con particolare riferimento al proprio posto alle implicazioni occupazionali. Saranno altresì oggetto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza esame congiunto le iniziative di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto programmazione della politica turistica nonché lo stato di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;attuazione della legge quadro. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 tali incontri le parti convengono potranno adottare nei confronti dei competenti Organi istituzionali iniziative tendenti a valorizzare una politica attiva del lavoro, che, tenendo conto delle esigenze specifiche del mercato e delle particolari caratteristiche strutturali del settore, possa condurre alla realizzazione delle necessarie riforme della normativa relativa al collocamento ed alla elevazione professionale dei lavoratori; ciò al fine di conseguire una maggiore efficienza e funzionalità del servizio e a sostegno dell’occupazione e della sua continuità, con riferimento alla migliore utilizzazione degli impianti attraverso il prolungamento della stagione derivante dalla soluzione dei problemi che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro internone condizionano l’attuazione. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozioneparti, al monitoraggio delle elezioni fine di promuovere una maggiore garanzia dell’utenza turistica e una più effettiva tutela dei diritti della collettività, concordano sulla necessità di incentivare specifiche politiche di riqualificazione del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territorialesettore turistico ispirate al criterio della salvaguardia e del recupero dell’equilibrio ambientale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segretoPertanto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo reciproco intendimento di esercizio della medesima funzione. In assenza cui alla premessa del presente Contratto, convengono sull’opportunità di rappresentanze sindacali in aziendadotarsi di strumenti che, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso nelle aree di spiccata vo- cazione turistica, consentano di valutare – avuto anche riguardo alla necessaria salvaguardia dei beni artistici, culturali e paesaggistici – l’impatto ambientale delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa attività produttive nel complesso dei nuovi investimenti nonché delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, ldotazioni infrastrutturali, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annuedei loro riflessi sulla composizione e la qualità dell’occupazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiCiascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione. Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, concordando sull’obiettivo sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e sicurezza”le prevedibili implicazioni sulla occupazione, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le impresemobilità, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza qualificazione professionale dei lavoratori e tutte sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Ciascuna Organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le prescrizioni informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale. Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di leggepossibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984. Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di inserimento e di apprendistato. Le informazioni di cui ai commi precedenti, è tenutounitamente all'andamento qualitativo e quantitativo della produzione e delle previsioni di mercato, consultando saranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici: - paste per carta; - carte per giornali; - carte da scrivere e da stampa; - carte per altri usi; - cartotecnica in genere (buste e sacchetti, carte da lettera, quaderni, registri, ecc.); - carte per uso domestico e sanitario; - scatole e contenitori in genere; - sacchi a grande contenuto; - cartone ondulato; - carte trasformate in genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili). Nel corso dell'incontro le parti potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e criteri di realizzazione. Le informazioni di cui ai primi quattro commi del punto a), globalmente riferite nell'ambito di competenza dell'Associazione territoriale imprenditoriale, verranno fornite dalla stessa al Sindacato territoriale di categoria nel corso di appositi incontri. Per le province con ridotta concentrazione di aziende nei modi settori interessati, le Organizzazioni nazionali delle due parti individueranno consensualmente aree interprovinciali. Le stesse informazioni verranno altresì fornite a livello regionale dalle Associazioni industriali al Sindacato territoriale di categoria ed eventualmente, laddove il problema riguardi il territorio, alle strutture sindacali orizzontali competenti. In occasione di uno specifico incontro, promosso dalle Associazioni nazionali imprenditoriali, i gruppi industriali, individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale, porteranno a conoscenza delle R.S.U. delle unità produttive del gruppo, assistite dalle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni sui programmi produttivi, sugli investimenti previsti dalle norme vigenti a breve e medio periodo, sull'entità dei finanziamenti pubblici, sui corsi di formazione di cui all'art. 13, Parte prima, Sezione prima, sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i rappresentanti criteri generali della loro localizzazione, e le prevedibili implicazioni sull'occupazione, mobilità, qualificazione professionale dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono espostisulle condizioni ambientali ed ecologiche. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo Le informazioni di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, punto c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o ) verranno fornite specificatamente dalle unità produttive con più di 15 lavoratori 50 dipendenti su richiesta delle Rappresentanze sindacali unitarie avanzata per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in aziendatramite del competente Sindacato di categoria nel corso di appositi incontri convocati dall'Associazione locale imprenditoriale. In assenza A livello di tali rappresentanzegruppo e di unità produttiva le parti possono incontrarsi, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra su richiesta di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U.una di esse, per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro internoverificare le informazioni fornite, a seguito di quanto stabilito nei commi precedenti. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per Per le aziende con un numero di dipendenti infe- riore inferiore a 16 50 potranno essere effettuati, su iniziativa richiesta di una delle organizzazioni parti aziendali, rappresentate ed assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali, incontri per l'esame di eventuali problemi e situazioni di natura strutturale e produttiva che richiedessero un approfondimento in tale sede anche ai fini di tutelare l'occupazione e favorire lo sviluppo. Nel caso Fermo quanto previsto dall'art. 25 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Direzioni aziendali consentiranno ai Sindacati territoriali di dimissioni categoria, aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente contratto di fare affiggere in apposito albo comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei segretari responsabili dei Sindacati medesimi, consegnandone a scopo informativo copia alla Direzione aziendale. La stampa sindacale può essere distribuita ai lavoratori nella azienda fuori dell'orario di lavoro, con l'invio tempestivo di una copia della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato stessa alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annueDirezione dell'azienda.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le partiParti confermano che la contrattazione collettiva nazionale di categoria rappresenta lo strumento primario, concordando sull’obiettivo solidaristico ed universale di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente tutela del potere di acquisto delle retribuzioni, ponendolo al centro della regolamentazione delle relazioni industriali. Le Parti confermano altresì l’opportunità di scambiarsi reciprocamente informazioni e sicurezza”, convengono valutazioni sulle tematiche suscettibili di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli incidere sensibilmente sulla situazione complessiva del settore sia in termini di sicurezza occasioni positive e di salute sul luogo sviluppo che di lavoro orientando fattori di criticità. Le Parti, fermo restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale, le impreserispettive distinte responsabilità e l’indipendenza di valutazione e di intervento, gli R.L.S e nella consapevolezza dell’importanza di relazioni industriali partecipate e continuative, indicano fin da ora che, nell’Organismo bilaterale, dovrà potersi concretizzare il confronto su conoscenze e su autonome valutazioni per tematiche suscettibili di incidere sulla situazione complessiva dei settori cui si applica il presente contratto, sia in termini di occasioni positive e di sviluppo che di fattori di criticità dei settori stessi. Tale Organismo bilaterale, con la collaborazione propria autonomia funzionale e operativa, sarà composto da 12 membri di cui 6 in rappresentanza delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza Organizzazioni sindacali e 6 in rappresentanza delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia Organizzazioni Imprenditoriali firmatarie e si riunirà con riferimento agli R.L.S. cadenze che ai lavoratori neo assunti saranno stabilite nell'ambito del regolamento al fine di costituire una banca raccogliere dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare e predisporre approfondimenti e valutazioni tecniche su tematiche di interesse del settore. Le parti firmatarie comunicheranno entro 60 giorni, dalla firma del presente accordo, i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza nominativi dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i propri rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono espostireciprocamente. In particolare, saranno oggetto di esame: - lo studio dell’assetto industriale di settore, le tendenze di mercato e delle evoluzioni legislative, gli ammodernamenti tecnologici dei processi produttivi e dei nuovi prodotti, con particolare riguardo alle tendenze in atto nel mercato immobiliare nell’edilizia pubblica e le relative stazioni appaltanti, nelle ristrutturazioni e nel recupero del restauro dei centri storici. In questo quadro di insieme valutarne le ricadute occupazionali, studiare in relazione alle nuove tecnologie, i nuovi lavori, i nuovi materiali, le nuove professionalità; - la valutazione della situazione occupazionale, i processi di esternalizzazione delle lavorazioni e gli appalti; - le condizioni di legge e operative di approvvigionamento delle materie prime ed in tale contesto l'effettuazione del monitoraggio delle legislazioni regionali in vigore per l’approvvigionamento delle materie prime e la promozione di idonee e condivise iniziative per una legislazione quadro in materia di cave e torbiere, con l'obiettivo primario di semplificare l'iter burocratico per l'approvazione, in sede locale ed in tempi rapidi e certi, delle concessioni di sfruttamento delle cave; - combustibili alternativi, risparmio energetico; - il datore monitoraggio del mercato del lavoro nei settori laterizi e manufatti in calcestruzzo; - la formazione professionale secondo le modalità previste dal successivo art.37bis; - l’analisi dei risultati aziendali e l’andamento del settore, nonché delle competenze tecniche organizzative che il lavoro delle persone può esprimere; - l'organizzazione e la predisposizione di lavorosupporti informativi e programmi formativi sulla sicurezza. A tal fine sarà monitorato lo stato di attuazione della applicazione nei settori del TU n.81/2008 e successive modificazioni e integrazioni con particolare riguardo all'elaborazione dei piani di sicurezza nelle aziende; - le tematiche dell’edilizia bio-eco-sostenibile anche come interlocutori delle istituzioni pubbliche; - le tematiche inerenti alla responsabilità sociale d’impresa; - l’andamento del costo del lavoro ed il rapporto tra questo e la legislazione del lavoro in materia contributiva, fermo restando gli obblighi di leggeassistenziale ed assicurativa, deve: – anche in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o internazionalizzazione dei preparati chimici impiegatimercati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolarile problematiche poste dalla legislazione sociale; – provvede affinché ciascun lavoratore, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specifica, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed - l’evoluzione tecnologica legata alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione nuove tematiche in materia di salute industria 4.0, l’organizzazione del lavoro, le nuove professionalità anche in relazione all’Inquadramento professionale. - Il monitoraggio sull’andamento e sicu- rezzacopertura del secondo livello di contrattazione. Quanto sopra premesso il CBMC presenterà alle Parti, entro tre mesi dalla sua costituzione, il regolamento per lo svolgimento delle attività di segreteria (convocazione mediante e-mail delle riunioni dei suoi componenti, con particolare riferimento al proprio posto specificazione dell’odg.; raccolta della documentazione prodotta dai componenti in merito alle materie oggetto d’esame e conservazione della stessa, preferibilmente in archivi di lavoro ed alle proprie mansioniformato elettronico; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato stesura e sui conservazione dei verbali di riunione; comunicazione dei nominativi dei componenti sostituiti; ecc.) nonché di ogni ulteriore attività inerente il suo funzionamento. Per l’attività del CBMC saranno utilizzati i dati forniti dalle Parti o provenienti da istituzioni pubbliche o da enti che siano ritenuti congiuntamente funzionali allo scopo, con modalità da definire. Il CBMC potrà avvalersi per specifiche materie anche di esperti indicati singolarmente dalle Parti purché se ne ravvisi congiuntamente l’opportunità. I risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 lavori del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali CBMC e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazioneeventuali proposte saranno oggetto di esame delle Parti stipulanti in un incontro, alla promozionenegli incontri previsti annualmente (o eventualmente prima, al monitoraggio su motivata richiesta di una delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate Parti) ed a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segretonazionale, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario nel corso del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, lquale saranno altresì fornite, e mcostituiranno oggetto di autonome valutazioni delle Parti, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanzele informazioni aggregate, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggonoriferite ai settori rappresentati, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annue.riguardanti:

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro 12 Febbraio 2020

Livello nazionale. Le partiCiascuna Associazione imprenditoriale firmataria fornirà alle Organizzazioni sindacali stipulanti le informazioni globali riferite alle attività industriali rappresentate per analizzare la realtà strutturale e produttiva del settore onde favorire l'armonico sviluppo del settore medesimo nel quadro della situazione socio-economica nazionale con particolare riferimento all'occupazione. Nel corso di tale incontro le Associazioni imprenditoriali informeranno i Sindacati nazionali di categoria sulle previsioni degli investimenti complessivi relativi all'attività industriale rappresentata, concordando sull’obiettivo sui programmi che comportano nuovi insediamenti industriali o consistenti ampliamenti o trasformazioni di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente quelli esistenti, anche in riferimento ai problemi delle materie prime, illustrando i criteri generali della loro localizzazione e sicurezza”le prevedibili implicazioni sulla occupazione, convengono di affidare al C.P.N.L.A. i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le impresemobilità, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che ai lavoratori neo assunti al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitaria, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza qualificazione professionale dei lavoratori e tutte sulle condizioni ambientali ed ecologiche. Ciascuna Organizzazione imprenditoriale fornirà inoltre alle Organizzazioni sindacali stipulanti le prescrizioni informazioni concernenti la situazione della dinamica occupazionale distinta per sesso e per livello professionale. Relativamente alla occupazione femminile, le parti studieranno e valuteranno l'attuazione di leggepossibili azioni positive in linea con la raccomandazione CEE 1984. Per quanto riguarda l'occupazione giovanile saranno forniti dati complessivi sui contratti di inserimento e di apprendistato. Le informazioni di cui ai commi precedenti, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione unitamente all'andamento qualitativo e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore di lavoro, fermo restando gli obblighi di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro quantitativo della produzione e delle sostanze o dei preparati chimici impiegatiprevisioni di mercato, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavorosaranno inoltre fornite in forma specifica per i seguenti comparti merceologici: - paste per carta; - carte per giornali; - carte da scrivere e da stampa; - carte per altri usi; - cartotecnica in genere (buste e sacchetti, i rischi per la sicu- rezza e la salute dei lavoratoricarte da lettera, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun lavoratorequaderni, sia adeguatamente informato e forma- to ai sensi di quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specificaregistri, con verifica di comprensione del linguaggio, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.ecc.); – verificare, mediante il rappresentante - carte per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione uso domestico e protezionesanitario; – ricevere un’adeguata informazione - scatole e formazione contenitori in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansionigenere; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti- sacchi a grande contenuto; – non subire pregiudizio alcuno nel caso - cartone ondulato; - carte trasformate in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;genere (parati - patinate - gommate - paraffinate - sensibili). In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 Nel corso dell'incontro le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute potranno anche valutare l'opportunità di promuovere congiuntamente studi o indagini su temi di comune interesse concordando modalità e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è criteri di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annuerealizzazione.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Livello nazionale. Le L’attività di informazione si attuerà con carattere preventivo e costante per le materie di seguito riportate: - Acquisizioni, fusioni e cessioni che coinvolgano più regioni - Strategie aziendali in tema di sviluppo ed investimenti - Informativa sull'andamento economico aziendale, con riferimento: • alle politiche commerciali I • alla composizione della rete di vendita • al franchising • all'utilizzo degli impianti (orari di apertura e chiusura) . • agli organici, relativa composizione e dinamiche (es: tipologie contrattuali, full»-time e part-time, etc.) • alla verifica del funzionamento dei meccanismi del premio variabile - Informativa sui criteri ispiratori del budget, ovvero obiettivi dell’anno di riferimento espressi in termini di percentuale di variazione rispetto all'anno precedente, ed illustrazione degli stessi una volta approvati nelle sedi competenti - Iniziative di terziarizzazione e appalto che coinvolgano più Regioni - Introduzione di innovazioni tecnologiche che abbiano effetti a livello generale sull’organizzazione del lavoro. Per quanto riguarda, invece, le materie oggetto di negoziazione, attengono al livello nazionale: - La contrattazione di secondo livello - Eventuali accordi con valenza generale - Eventuali Commissioni paritetiche su argomenti di carattere generale Si conviene che il livello nazionale venga attivato, sulle tematiche indicate, ogni volta che le parti, concordando sull’obiettivo o una di assicurare una effettiva prevenzione su “ambiente esse, ne ravvisino la necessità. Di norma con cadenza annuale, verrà comunque realizzato un incontro sull’andamento del Gruppo Carrefour e sicurezza”sulle materie che la parti potranno individuare, convengono a seconda delle necessità. Livello Regionale Attengono al livello regionale l’informazione ed il confronto sulle medesime materie previste dal livello nazionale, in relazione agli effetti che le stesse possono determinare sulle strutture produttive, occupazionali ed organizzative dei singoli territori regionali. Livello di affidare territorio / punto vendita L’azienda si impegna a fornire al C.P.N.L.A. livello di territorio / punto vendita i seguenti com- piti specifici: – promuovere il miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro orientando le imprese, gli R.L.S con la collaborazione delle RSU all’adozione di modelli di gestione della sicurezza e delle procedure di lavo- ro sicuro; – monitorare le iniziative di formazione in dati relativi alle materie di sicurezza realizzate dalle imprese sia con riferimento agli R.L.S. che seguito individuate in base alla propria organizzazione commerciale e ai lavoratori neo assunti propri sistemi informativi. Attengono a questo livello le seguenti materie di informazione: - Andamento delle vendite - Informativa degli obiettivi di budget - Mercato. del lavoro, organici, relativa composizione e dinamiche (es: tipologie contrattuali, full time e part time, etc.) - Utilizzo del lavoro straordinario e supplementare - Apertura di nuove unita - Iniziative di terziarizzazione e appalto limitate allo specifico ambito territoriale Attengono, inoltre, al livello di territorio / punto vendita le informazioni ed il conseguente confronto tra le parti, anche al fine di costituire una banca dati settoriale sulla cui base potere esprimere even- tuali indirizzi; – confrontare i reciproci orientamenti sull’evoluzione della normativa nazio- nale comunitariarealizzare intese, seguire l’evoluzione della sicurezza nei comparti rappre- sentati prendendo in esame eventuali problematiche di particolare rilievo che dovessero essere portate all’attenzione delle parti stipulanti; Il datore di nello specifico sulle tematiche occupazionali, sugli organici e la loro composizione, sull’utilizzo del part-time, sull’organizzazione del lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare e le misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad effet- tuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi spe- cifici cui sono esposti. In particolare, il datore relative condizioni di lavoro, fermo restando gli obblighi sulle varie modalità di legge, deve: – in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature orario di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegatila loro distribuzione, nonché nella sistemazione dei luoghi sulle eventuali necessità per le quali e ammesso il ricorso al lavoro supplementare per i part-time, sulle ricadute che i processi di i novazione hanno sul fattore lavoro, i rischi per la sicu- rezza e la sull’ambiente, sulla salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavo- ratori esposti a rischi particolari; – provvede affinché ciascun ed integrità fisica del lavoratore, sia adeguatamente informato sull’utilizzo degli impianti ed orari commerciali, sulla determinazione dei turni feriali, sulla presentazione al Fondo For.Te. dei Piani formativi da realizzare in corso d’anno e forma- to ai sensi di su quanto previsto dagli arttdal presente CIA, di competenza di tale livello. 36 e seguenti del D.Lgs. 81/2008. Una formazione specificaAnalogamente a quanto previsto per il livello nazionale, con verifica si conviene, infine, la programmazione di comprensione del linguaggioincontri periodici di informazione a livello di territorio / punto vendita, deve essere svolta nei riguardi dei lavoratori migranti La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della pro- pria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui pos- sono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua for- mazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzio- ne, i lavoratori hanno precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti. I lavoratori in particolare, fermo restando gli obblighi di legge, devono: – contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adem- pimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; – osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione collettiva ed individuale; – sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti; – utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto tra l'azienda e le altre attrezzature di lavoroRSU/RSA ove presenti, nonché i dispositivi di sicurezza compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta conservazione; – segnalare immediatamente ai superiori le deficienze di macchinari, apparec- chiature, utensili, mezzi, attrezzature e dispositivi di sicurezza e di protezio- ne individuale, comprese le altre condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamenteo strutture territoriali delle XX.XX., in caso merito all’andamento dei risultati rispetto alle previsioni di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I lavoratori hanno diritto di: – eleggere i propri rappresentanti per la sicurezza (R.L.S.); – verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione; – ricevere un’adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicu- rezza, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni; – ricevere informazioni dal medico competente sul significato e sui risultati degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti; – non subire pregiudizio alcuno nel caso in cui, in presenza di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, si allontanino dal posto di lavo- ro; – non subire pregiudizio nel caso in cui adottino comportamenti atti ad evita- re le conseguenze di un pericolo grave ed immediato essendo nell’impossi- bilità di contattare il competente superiore gerarchico, salvi i casi di grave negligenza;. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In applicazione di quanto previsto al comma 6 dell’art. 47 del D.Lgs 81/2008 le parti convengono che tale elezione non avvenga in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavora- tori al loro interno. Le organizzazioni datoriali territoriali e le organizzazioni sindacali dei lavo- ratori definiranno congiuntamente le iniziative idonee alla informazione, alla promozione, al monitoraggio delle elezioni del R.L.S., secondo modalità che ver- ranno concordate a livello territoriale. L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il mag- giore numero di voti espressi. Prima dell’elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle sche- de, provvede a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. La durata dell’incarico è di 3 anni. Ricevuto il verbale di elezione i datori di lavoro comunicano all’organismo paritetico provinciale per tramite dell’associazione territoriale di appartenenza, il nominativo eletto. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per l’espletamento dei com- piti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti paria: – 12 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 5 dipendenti; – 30 ore annue nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipen- denti. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappre- sentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In tutte le aziende o unità produttive i lavoratori eleggono, all’interno della R.S.U., il o i R.L.S. secondo il seguente rapporto: – 1 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano da 16 a 200 dipen- denti; – 3 R.L.S. nelle aziende o unità produttive che occupano oltre 200 dipenden- ti. All’atto della costituzione della R.S.U. il candidato a R.L.S. viene indicato specificatamente tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.. La procedu- ra di elezione è quella applicata per le elezioni delle R.S.U.. Nei casi in cui sia già costituita la R.S.U., per la designazione del R.L.S. si applica la procedura che segue: entro 90 giorni dalla data del presente accordo il o i R.L.S. è o sono designati dai componenti della R.S.U. al loro interno. Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. Nei casi in cui la R.S.U. non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nella unità produttiva operino le R.S.A. delle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori al loro inter- no, secondo le procedure indicate per le aziende con numero di dipendenti infe- riore a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale caso competono al R.L.S. solo le ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della medesima funzione. In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il o i R.L.S. sono eletti dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di dipendenti inferiori a 16 su iniziativa delle organizzazioni sindacali. Il verbale contenente i nominativi dei R.L.S. deve essere comunicato alla direzione aziendale che a sua volta ne da comunicazione, tramite l’associazione territoriale di appartenenza, all’organismo paritetico provinciale che terrà il rela- tivo elenco. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza oltre ai permessi previsti per la R.S.U., per l’espletamento dei compiti previsti dall’articolo 50del D.Lgs. 81/2008, tranne che per i punti a, b, c, d, e, f, g, i, l, e m, usufruisce di permessi retribuiti pari a 40 ore annuebudget.

Appears in 1 contract

Samples: uiltucsemiliaromagna.it