Malattia e infortunio. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.
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Samples: Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale, Regolamento Organico E Del Personale
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interes- xxxx, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agen- zia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte inte- grante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capi- tale di 2 anni e mezzo nel quinquennio51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all’80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse infortunio, accertamenti diagno- stici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chi- rurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicu- rativa per la diaria stessa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria gior- naliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, even- tualmente stipulate dalla sua abituale residenzaFondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo. Gli oneri per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fon- dazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l’uti- lizzo di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa una quota parte dell’interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 15 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente Accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale, Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Malattia e infortunio. Nel L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di interruzione ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del servizio dovuta ad assenza contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: – copertura previdenziale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prestazione prosecuzione del servizio stessorapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'Ente conserva nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il posto 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al dipendente, termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di mesi 12. Durante l'interruzione prova è reciproco il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiasenza preavviso.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell’espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il perio- do predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di (L.80.000.000 (ottantamilioni); 41.316 euro)
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennio(L.100.000.000 (centomilioni) 51.645 euro). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all’80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia.cento);
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. Nel 50.1 In caso di interruzione malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore è tenuto a:
1. avvertire l’ente il giorno stesso dell’inizio della malattia, con le modalità e i termini di cui all’art. 45.2;
2. comunicare preventivamente all’ente ogni mutamento d’indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo di malattia o infortunio non professionale, salvo comprovato e giustificato impedimento;
3. trovarsi nel proprio domicilio ovvero al diverso indirizzo comunicato contestualmente alla comunicazione di malattia o d’infortunio, disponibile per i controlli per l’accertamento dello stato di malattia, nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali;
4. comunicare e giustificare l’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o d’infortunio nei tempi e secondo le modalità previste dai punti precedenti.
50.2 La mancata osservanza, da parte del servizio dovuta ad assenza per lavoratore, degli obblighi sopra indicati, ovvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del trattamento di malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stessoed è sanzionata sotto il profilo disciplinare.
50.3 Nei casi di malattia o infortunio extraprofessionale, l'Ente conserva l’ente conserverà il posto di lavoro al dipendente, non in prova, dipendente che abbia superato il periodo di prova per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) mesi.
50.4 Il periodo di comporto è di 30 (trenta) mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolocomplessivi nel quinquennio; alla formazione dello stesso, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6tuttavia, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre non concorrono i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente di assenza per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a o malattia contratta a causa professionale e i periodi di servizioricovero ospedaliero debitamente certificati.
50.5 Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al il dipendente la retribuzione intera sino ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al stabilizzazione degli esiti, accertate dall’Inail.
50.6 In caso d’infortunio sul lavoro. Il , il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico ha l’obbligo di informare l’ente tempestivamente e, comunque, entro le 24 (ventiquattro) ore dall’evento.
50.7 Al lavoratore assente per malattia o infortunio sarà corrisposta un’integrazione dell’indennità posta a carico degli istituti previdenziali in misura tale da raggiungere complessivamente la retribuzione fissa mensile, con l’esclusione di ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiavoce accessoria.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di im- pedimento nell'espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappre- sentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'in- fortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di (L.80.000.000 (ottantamilioni); 41.316 euro)
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennio(L.100.000.000 (centomilioni) 51.645 euro). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale ri- conosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di (L. 25.000 (venticinquemila) 13,00 euro) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla sua abituale residenzaFondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo. Gli oneri per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa una quota parte dell'interesse sul Firr calcolato come indicato al successivo art. 13 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo, Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. Le assenze e le prosecuzioni d’assenza per malattia dovranno essere comunicate prima dell’inizio dell’orario di lavoro del lavoratore interessato, salvo casi di comprovato impedimento e sempreché l’Azienda sia in condizione di ricevere la comunicazione, e giustificate con la comunicazione all’Azienda entro due giorni del numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica. La comunicazione preventiva va effettuata, secondo le modalità definite dall’Azienda, via telefono, e mail o sms o altri sistemi di messaggistica via internet. In caso di mancata trasmissione telematica del certificato di malattia per qualsiasi causa, come ad esempio problemi tecnici di trasmissione o insorgenza dello stato patologico all’estero, il lavoratore, previo avviso al Datore di Lavoro, è tenuto a recapitare o ad inviare con raccomandata a.r. all’Azienda entro due giorni il certificato di malattia che il medico è tenuto a rilasciare su supporto cartaceo, secondo quanto previsto dalla circolare congiunta del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 18 marzo 2011, n. 4. Per quanto concerne il controllo delle assenze per infermità, fermo restando quanto previsto dall’art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 vengono stabiliti le seguenti regole e comportamenti:
1) il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo, nelle fasce orarie che risultano determinate dai decreti che hanno dato attuazione all’art. 5 della Legge n. 638/1983;
2) nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell’ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate, previa verifica condotta dalle rispettive Organizzazioni Territoriali, ai criteri organizzativi locali;
3) il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporterà per il lavoratore stesso la perdita automatica del trattamento economico contrattuale, debitamente comunicata ai soli fini informativi, per l’intero periodo di malattia;
4) sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per cause inerenti la malattia. Naturalmente la successiva effettuazione del controllo medico rimane la condizione necessaria per la giustificazione dell’assenza.
A) Trattamento in caso di malattia o infortunio non sul lavoro
a) Le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso il day hospital.
b) Le terapie salvavita (limitatamente ai giorni di effettiva somministrazione presso le strutture come sotto specificate). Per terapie salvavita vanno considerate non quelle relative ad una qualunque patologia ancorché grave, ma solo quelle che comportino per il lavoratore la necessità di sottoporsi a specifiche terapie presso strutture ospedaliere pubbliche o private (oppure presso il domicilio del dipendente), come ad esempio l'emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per l'infezione da HIV, AIDS o altre ritenute tali o comunque assimilabili sulla base di un giudizio medico rilasciato da struttura A.S.L. o comunque ospedaliera.
c) I periodi di assenza continuativa superiori ad un mese, entro il limite complessivo di 90 giorni. I periodi di assenza non superiori a 3 giorni vengono computati in misura doppia ai fini del raggiungimento dei limiti del periodo di comporto e del trattamento economico. Sono fatti salvi i primi 4 eventi nell’ambito del periodo di comporto. Ai fini di cui sopra non vengono considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero, compreso in day hospital e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi a gravi, documentate malattie. Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non sul lavoro purché esso non sia determinato da eventi gravemente colposi, imputabili al lavoratore stesso. A richiesta, una volta l’anno, l’Azienda comunica al lavoratore il numero di giorni di assenza effettuati. Qualora il superamento del periodo di conservazione del posto fosse determinato da un evento morboso grave e continuativo l’Azienda, a fronte del protrarsi della stessa, concederà al lavoratore che ne facesse richiesta entro i termini del periodo di comporto una aspettativa non retribuita per un ulteriore periodo massimo di sei mesi. Il periodo di aspettativa è neutro ai fini del calcolo del comporto. NORMA TRANSITORIA - La norma relativa alle assenze sino a 3 giorni decorre dal 1° dicembre 2012. - Ai fini del conteggio del periodo massimo di trattamento economico si considerano le assenze successive al 1° gennaio 2011 senza effettuare recuperi sulle eventuali somme già corrisposte. - Art….Corresponsione della retribuzione - La retribuzione sarà corrisposta mensilmente e verrà accreditata sul conto corrente (bancario o postale) comunicato dal lavoratore all’atto dell’assunzione o successivamente a seguito di variazione dello stesso. - Fatte salve le informazioni previste dalle norme di Legge regolamentanti il Libro Unico del Lavoro (LUL), la corresponsione della retribuzione e delle competenze spettanti al lavoratore in caso di per cessazione del rapporto di lavoro sarà effettuata mediante prospetto paga sul quale saranno specificati i singoli elementi delle spettanze e delle trattenute. - Nel caso in cui l’Azienda ne ritardi l’accredito dello stipendio di interruzione oltre 10 giorni rispetto alla data di valuta prevista, decoreranno - dal giorno successivo a quello di scadenza dei suddetti 10 giorni - gli interessi nella misura del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento 2% in più del tasso ufficiale di sconto. - In caso di ritardo superiore a 1 mese, rispetto alla prestazione scadenza del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi termine di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennioprecedente, il Consorzio ha altresì facoltà di lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavorolavoro per giusta causa, con diritto alla corresponsione dell’indennità di mancato preavviso. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo - In caso di malattiacontestazione sullo stipendio e/o sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiaretribuzione non contestata.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interes- xxxx, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il pe- riodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agen- zia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per og- getto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza com- merciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazio- ne ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte inte- grante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipen- xxxxx ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENA- SARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capi- tale di 2 anni e mezzo nel quinquennio51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse infortunio, accertamenti diagno- stici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chi- rurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicu- rativa per la diaria stessa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria gior- naliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, even- tualmente stipulate dalla sua abituale residenzaFondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo. Gli oneri per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fon- dazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'uti- lizzo di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa una quota parte dell'interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 15 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente Accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo Per La Disciplina Del Rapporto Di Agenzia E Rappresentanza Commerciale
Malattia e infortunio. Nel 1. In caso di interruzione malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto.
2. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto salvo pattuizioni individuali più favorevoli.
3. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, o che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone ovvero ancora soci di società di capitali con responsabilità limitata al dipendentevalore delle quote capitale a titolo nominale conferite nel contratto di società (S.N.C. S.A.S. e S.R.L.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, non in provatramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di € 41.316,55 (quarantunomilatrecentosedici/55);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennio€ 51.645,69 (cinquantunomilaseicentoquarantacinque/69). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenzainfortunio, deve darne preventiva comunicazione al Consorzioaccertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per gli opportuni controlliintervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di € 12,91 (dodici/novantuno) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
4. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di Enti pubblici e una quota parte dell'interesse, -come pattuito con l’Istituto - di Istituti specializzati spettanza delle case mandanti di diritto pubblico - la idoneità lavorativa cui all'art. 13 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. Nel 1. In caso di interruzione del malattia e di infortunio non dovuto a cause di servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stessol’azienda conserverà, l'Ente conserva il posto al dipendente, dirigente non in prova, il posto di lavoro per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi durante i quali gli corrisponderà l’intera retribuzione.
2. In caso di infortunio per causa di servizio i termini del comma precedente sono elevati a 30 mesi.
3. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove per il perdurare dello stato di malattia il rapporto di lavoro venga risolto da una delle parti, sarà dovuta al dirigente, oltre al trattamento di fine rapporto, anche l’indennità sostitutiva del preavviso di cui al primo comma successivo art. 39.
4. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianitàpreavviso e del trattamento di fine rapporto.
5. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando Per il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquenniodirigente in prova, il Consorzio ha altresì facoltà periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia e infortunio coincide con il periodo di prova concordato in sede di assunzione. Alla scadenza di tale termine l’azienda potrà risolvere il rapporto di lavorolavoro con effetto immediato.
6. Si considera L’azienda deve stipulare, a tutti proprio carico e nell’interesse del dirigente, una polizza contro gli effetti prosecuzione del periodo infortuni sia professionali che extraprofessionali, nonché per i rischi di malattiavolo e di danni conseguenti ad agitazioni, quella malattia sommosse, tumulti, attentati sia di carattere politico che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di serviziosindacale, che determinino assicuri:
a) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso d’invalidità permanente totale o parziale causata da infortunio, una inidoneità anche temporaneasomma pari a 6 annualità della retribuzione di fatto proporzionale al grado di invalidità determinato in base alla tabella annessa al T.U. approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 ed eventuali successive modifiche;
b) in aggiunta al normale trattamento di liquidazione, in caso di morte causata da infortunio, una somma a favore degli aventi diritto pari a 5 annualità della retribuzione di fatto.
7. Verificandosi il caso di invalidità o di morte del dirigente, derivante da infortunio come sopra, il relativo risarcimento spetta esclusivamente all’assicurato o ai terzi designati dallo stesso oppure, in mancanza, agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2122 del codice civile e non è suscettibile di compensazione con quanto spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio dirigente a titolo di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici TFR e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapreavviso.
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Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di L.80.000.000 (ottantamilioni);
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennioL.100.000.000 (centomilioni). Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenzainfortunio, deve darne preventiva comunicazione al Consorzioaccertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per gli opportuni controlliintervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di L. 25.000 (venticinquemila) dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - Gli oneri per la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di Enti pubblici e una quota parte dell'interesse del 4 per cento di Istituti specializzati spettanza delle case mandanti di diritto pubblico - la idoneità lavorativa cui all'art. 13 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. Nel 50.1 In caso di interruzione malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore è tenuto a:
1. avvertire l’ente il giorno stesso dell’inizio della malattia, con le modalità e i termini di cui all’art. 45.2;
2. comunicare preventivamente all’ente ogni mutamento d’indirizzo, anche se temporaneo, durante il periodo di malattia o infortunio non professionale, salvo comprovato e giustificato impedimento;
3. trovarsi nel proprio domicilio ovvero al diverso indirizzo comunicato contestualmente alla comunicazione di malattia o d’infortunio, disponibile per i controlli per l’accertamento dello stato di malattia, nelle fasce orarie 10-12 e 17-19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali;
4. comunicare e giustificare l’eventuale prosecuzione dello stato di malattia o d’infortunio nei tempi e secondo le modalità previste dai punti precedenti.
50.2 La mancata osservanza, da parte del servizio dovuta ad assenza per lavoratore, degli obblighi sopra indicati, ovvero il rifiuto di sottoporsi a visite di controllo, comporta la perdita del trattamento di malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stessoed è sanzionata sotto il profilo disciplinare.
50.3 Nei casi di malattia o infortunio extraprofessionale, l'Ente conserva l’ente conserverà il posto al dipendente, non in prova, per un periodo di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, lavoro al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a abbia superato il periodo di prova per un periodo
50.4 Il periodo di comporto è di 30 (trenta) mesi 6complessivi nel quinquennio; alla formazione dello stesso, senza diritto alla retribuzionetuttavia, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre non concorrono i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente di assenza per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a o malattia contratta a causa professionale e i periodi di servizioricovero ospedaliero debitamente certificati.
50.5 Qualora ricorra infortunio sul lavoro o malattia professionale, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al il dipendente la retribuzione intera sino ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al stabilizzazione degli esiti, accertate dall’Inail.
50.6 In caso d’infortunio sul lavoro. Il , il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico ha l’obbligo di informare l’ente tempestivamente e, comunque, entro le 24 (ventiquattro) ore dall’evento.
50.7 Al lavoratore assente per malattia o infortunio sarà corrisposta un’integrazione dell’indennità posta a carico degli istituti previdenziali in misura tale da raggiungere complessivamente la retribuzione fissa mensile, con l’esclusione di ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiavoce accessoria.
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Malattia e infortunio. Nel L’apprendista in malattia ha diritto ad un’indennità pari al 50% della retribuzione di fatto solo in caso di interruzione ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso. In caso di infortunio sul lavoro l’apprendista ha diritto alla retribuzione per intero della giornata dell’infortunio e al 50% della retribuzione di fatto per tutto il periodo riconosciuto dall’INAIL. La durata massima del servizio dovuta ad assenza contratto di Apprendistato è conforme alla Tabella seguente: Inquadramento Finale Durata I Periodo Durata II Periodo Durata Totale Per tutti i contratti d’Apprendistato resta valida la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dal D.Lgs. 167/2011, successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini previdenziali gli Apprendisti saranno assicurati: - per invalidità, vecchiaia, superstiti; - per gli assegni al nucleo familiare; - per la malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento la maternità; - per infortuni sul lavoro e le malattie professionali; - disoccupazione, così come previsto dall’Art.2, Legge 92/2012. Saranno esclusi, salvo diverse previsione legale in deroga, da: - trattamenti d’integrazione salariale; - fondo di garanzia TFR. - Percentuale di conferma In ottemperanza all’art. 3 del D.Lgs. 167/2011, al nuovo comma 3 bis, le Parti prevedono che l’assunzione, e le relative agevolazioni fiscali nonché la possibilità di stipulare ulteriori contratti di apprendistato, sia subordinata alla prestazione prosecuzione del servizio stessorapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, l'Ente conserva nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il posto 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Non sono computati tra i contratti scaduti oltre ai rapporti risolti nel corso o al dipendente, termine del periodo di prova: - i dimissionari; - i licenziati per giusta causa; - chi rifiuta di rimanere in servizio. -Periodo di prova L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva al positivo compimento del periodo di prova. La durata del periodo di prova non potrà superare i limiti previsti dal presente CCNL validi per il livello finale di qualificazione dell’Apprendista. Entro il termine del periodo di prova le Parti sono libere di recedere dal contratto o di continuare il rapporto di lavoro; in quest'ultimo caso il tempo di prova va calcolato nell'anzianità di servizio. Il patto di prova, con l'indicazione precisa delle mansioni del Lavoratore, deve essere scritto e firmato dal Dipendente al momento della stipula del contratto. Durante la prova l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla legge e dal contratto, previsti per gli Apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il patto di prova. È ammesso interrompere la prova in qualunque momento senza obbligo di preavviso di una specifica motivazione. La malattia dell’Apprendista sospende il periodo di prova per un massimo di 60 giorni, per le qualifiche finali di Quadro od Impiegato direttivo, mentre è di 30 giorni per le altre qualifiche. La sospensione effettuata proroga in ugual modo la durata del patto di prova. In caso di ricovero ospedaliero, per tutte le qualifiche, la sospensione e la proroga sono nel limite massimo di 60 giorni. La sospensione e la proroga del termine devono essere documentate dalla richiesta dell’Apprendista e dall’accettazione scritta che il Datore invierà all’Apprendista prima del compiersi del termine del patto. Durante il periodo di mesi 12. Durante l'interruzione prova è reciproco il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articolo, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma del presente articolo, ovvero quando il dipendente sia stato assente per malattia per un periodo complessivo di 2 anni e mezzo nel quinquennio, il Consorzio ha altresì facoltà di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiasenza preavviso.
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Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell'agente o rappresentante che costituisca causa di impedimento nell'espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentanza, a richiesta della ditta oppure dell'agente o rappresentante interessato, resterà sospeso per la durata massima di sei mesi dall'inizio della malattia o dalla data dell'infortunio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l'esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad altri l'incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve consentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l'incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell'agenzia senza che a questa derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel periodo stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illimitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l'esercizio dell'attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà alla stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispetto a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennio51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all'80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse infortunio, accertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per intervento chirurgico o a ricovero per infortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di degenza e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, fatta salva la decorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore riguardanti il valore della diaria giornaliera e/o il massimo di giorni coperti da assicurazione per anno assicurativo, eventualmente stipulate dalla sua abituale residenzaFondazione ENASARCO successivamente alla firma del presente Accordo, deve darne preventiva comunicazione al Consorzio, condizioni che costituiranno automaticamente parte integrante del presente Accordo. Gli oneri per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - la stipulazione e la gestione della presente polizza da parte della Fondazione ENASARCO restano a carico delle ditte mandanti e sono coperti con l'utilizzo di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - la idoneità lavorativa una quota parte dell'interesse sul FIRR calcolato come indicato al successivo art. 13 del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiapresente Accordo.
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Samples: Accordo Economico Collettivo
Malattia e infortunio. Nel In caso di interruzione malattia o infortunio dell’agente o rappresentante che costituisca causa di impe- dimento nell’espletamento del servizio dovuta mandato affidatogli, il rapporto di agenzia o rappresentan- za, a richiesta della ditta oppure dell’agente o rappresentante interessato, resterà sospe- so per la durata massima di sei mesi dall’inizio della malattia o dalla data dell’infortu- nio, e pertanto la ditta non potrà per tale periodo procedere alla risoluzione del rapporto. Alla ditta preponente è riconosciuta la facoltà di provvedere direttamente per il periodo predetto ad assenza per malattia regolarmente accertata assicurare l’esercizio del mandato di agenzia o rappresentanza o a dare ad al- tri l’incarico ad esercitarlo. Il titolare del mandato di agenzia o rappresentanza, ammalato od infortunato, deve con- sentire, nel corso del predetto periodo, che la ditta, o chi da questa ha ricevuto l’incarico di sostituirlo provvisoriamente, si avvalga della organizzazione dell’agenzia senza che a que- sta derivino oneri, e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio non ha diritto a compensi sui proventi degli affari conclusi nel perio- do stesso, l'Ente conserva il posto al dipendentesalvo pattuizioni individuali più favorevoli. A favore degli agenti o rappresentanti che operano in forma individuale, non in provao che siano soci illi- mitatamente responsabili di società di persone (S.N.C. e S.A.S.) aventi per oggetto esclusivo o prevalente l’esercizio dell’attività di agenzia e di rappresentanza commerciale si provvederà al- la stipulazione di una polizza assicurativa, tramite la Fondazione ENASARCO, per un periodo coprire i rischi derivanti da infortunio, e/o ricovero ospedaliero. La polizza sarà stipulata dalla Fondazione ENASARCO secondo le condizioni ed i limiti delle disposizioni regolamentari di mesi 12. Durante l'interruzione il Consorzio corrisponde al dipendente 6 mesi di retribuzione intera e 6 mesi di retribuzione al 50%. Superati i 12 mesi di cui al primo comma del seguente articoloseguito indicate, al dipendente che ne fornisca richiesta può essere concessa un'aspettativa fino a mesi 6, senza diritto alla retribuzione, con decorrenza dell'anzianità. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo e terzo comma formano parte integrante del presente articolo, ovvero quando e garantirà il dipendente sia stato assente trattamento di seguito indicato, indipendente ed aggiuntivo rispet- to a quello eventualmente erogato dalla Fondazione ENASARCO con propria assicurazione:
a) in caso di morte per malattia infortunio: liquidazione di un capitale di 41.316,00 euro;
b) in caso di invalidità permanente totale per infortunio: liquidazione di un periodo complessivo capitale di 2 anni e mezzo nel quinquennio51.645,00 euro. Tale importo sarà proporzionalmente ridotto, il Consorzio ha altresì facoltà in caso di risolvere il rapporto di lavoro. Si considera a tutti gli effetti prosecuzione del periodo di malattia, quella malattia che il dipendente contragga non oltre i 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Quando l'assenza é conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, che determinino una inidoneità anche temporanea, spetta al dipendente la retribuzione intera sino alla guarigione clinica o alla dichiarazione della sua inabilità totale al lavoro. Il dipendente cheinvalidità inferiore all’80% (ottanta per cento), in relazione e durante il periodo della alla percentuale riconosciuta secondo la tabella INAIL ed a partire dal 6% (sei per cento);
c) in caso di ricovero ospedaliero per malattia, debba trasferirsi in località diverse dalla sua abituale residenzainfortunio, deve darne preventiva comunicazione al Consorzioaccertamenti diagnostici, ovvero di degenza domiciliare successiva a ricovero per gli opportuni controlli. L'idoneità al lavoro deve essere provata con certificato medico eintervento chirurgico o a ricovero per in- fortunio: corresponsione di una diaria giornaliera di 13,00 euro dal primo giorno di xxxxx- za e fino a un massimo di 60 giorni per anno assicurativo, in ogni caso, é in facoltà del Consorzio di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità in conformità alle disposizioni di legge in materia. A tal fine il dipendente é tenuto a comunicare tempestivamente al Consorzio ogni eventuale temporaneo allontanamento dal proprio domicilio. E' anche in facoltà del Consorzio di far constatare - da parte di Enti pubblici e di Istituti specializzati di diritto pubblico - fatta salva la idoneità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattiadecorrenza iniziale della copertura assicurativa per la diaria stessa.
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Samples: Accordo Economico Collettivo