Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante: 1) per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; • alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

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Samples: Insurance Policy Agreement, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco), Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)

Malattie professionali. L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante: 1) . per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) . per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

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Samples: Insurance Policy, Responsabilità Civile Sanitaria

Malattie professionali. L’assicurazione comprende A parziale deroga dell’art. 3.2 – punto 11 – limitatamente agli addetti ai servizi domestici dipendenti, la garanzia della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali. Questa estensione è efficace a condizione che le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistraturasi manifestino in data posteriore a quella di stipula della presente assicurazione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene è prestata nell’ambito nel limite del 25% (procento) del massimale per sinistro di responsabilità civile indicato in polizza che rappresenta anche rappresenta, in ogni caso, la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. Società: La garanzia relativa alle malattie professionali non è operanteopera: 1) per i Prestatori d’opera prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenticonseguenti alla: • alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, legge da parte del Legale Rappresentante della Contraentedell’Assicurato; • alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; • patogeni da parte dell’Assicurato; 3) per le malattie connesse alla lavorazione presenza, uso, contaminazione, estrazione o manipolazione vendita, distribuzione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosistoccaggio di amianto; 4) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cuicasi di contagio da virus HIV, per porre rimedio alla carenzasilicosi e asbestosi, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessaper i casi di encefalopatia spongiforme già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi; 5) per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi

Malattie professionali. L’assicurazione comprende della responsabilità civile verso dipendenti (R.C.O./R.C.I.) è estesa, alle medesime condizioni di cui all’art. 16/B e ferme le esclusioni di polizza, ai rischi delle malattie professionali, professionali riconosciute dall’INAIL dall’I.N.A.I.L. e/o ritenute tali dalla Magistraturamagistratura. La presente estensione di garanzia alle L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione si manifestino in data posteriore a quella della Società per periodo di assicurazionestipulazione della polizza. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante: 1) : - per i Prestatori d’opera prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) ; - per le malattie professionali conseguenti: • alla la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, legge da parte del Legale Rappresentante dell’Assicurato; - per le malattie professionali che si manifestino dopo la data di cessazione della Contraentepresente garanzia; - per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing"; - per le malattie professionali conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante silicosi; L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale pari ad 1/3 di quello previsto in polizza. Tale massimale rappresenta la massima esposizione della Contraente, Compagnia per omesse riparazioni uno o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o contenere fattori patogeni; • alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione originati dal medesimo tipo di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessamalattia.

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Samples: Assicurazione Della Responsabilità Civile Di Strutture Sanitarie Pubbliche

Malattie professionali. L’assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistratura. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del massimale per sinistro che rappresenta anche la massima esposizione della Società per periodo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante: 1) 1 per i Prestatori d’opera per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) 2 per le malattie professionali conseguenti: alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente; alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; alla lavorazione e/o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessa.

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Samples: Polizza Responsabilità Civile

Malattie professionali. L’assicurazione comprende L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i dipendenti, è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura (sempre escluse asbestosi e silicosi). L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali, riconosciute dall’INAIL e/o ritenute tali dalla Magistraturasi manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. La presente estensione di garanzia alle malattie professionali viene prestata nell’ambito del Il massimale indicato in polizza per sinistro che rappresenta anche comunque la massima esposizione della Società Società: a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi; b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione. La garanzia relativa alle malattie professionali non è operante:. 1) per i Prestatori d’opera quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; 2) per le malattie professionali conseguenti: • : a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte del Legale Rappresentante della Contraente; • dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, da parte del Legale Rappresentante della Contraente, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni; • alla lavorazione e/, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; c) a tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco; d) a muffe tossiche, funghi o esposizione all’amianto (asbestosi e silicosi) o di/a qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o natura l’amianto o, ancora, di/a campi elettromagnetici; la presente esclusione 2) - ad eccezione di quanto previsto dall’ultimo capolinea - cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla carenza, vengano intrapresi accorgimenti atti a sanare la stessabatteri.

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Samples: Appalto Annuale Servizi Assicurativi