Common use of Malattie professionali Clause in Contracts

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: Convenzione Multirischi, Convenzione Assicurativa Multirischi a Favore Della f.i.s.i. Federazione Italiana Sport Invernali, Ai Suoi Organi Periferici E Alle Associazioni E Societa’ Sportive Affiliate, Convenzione Assicurativa Multirischi a Favore Della f.i.s.i. Federazione Italiana Sport Invernali, Ai Suoi Organi Periferici E Alle Associazioni E Societa’ Sportive Affiliate

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori Prestatori di lavoro Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle dalle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistraturamagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 ila validità della polizza ed in ogni caso entro 18 mesi dalla data di cessazione della polizza garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro. FermeIl Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con polizza per sinistro rappresenta comunque la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.esposizione della Società:

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Samples: www.sirolo.pannet.it, www.sirolo.pannet.it

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori Prestatori di lavoro Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle dalle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistraturamagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le Le malattie che si manifestino dopo devono manifestarsi in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della polizza garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro. FermeIl Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con polizza per sinistro rappresenta comunque la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.esposizione degli Assicuratori:

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Samples: Contratto Di Responsabilità Civile Professionale Verso Terzi E Prestatori d'Opera Comuni

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori Prestatori di lavoro Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle dalle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistraturamagistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificati le cause che si manifestino dopo 12 hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della polizza garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro. FermeIl Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da cause o sinistri verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con polizza per sinistro rappresenta comunque la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilita’ Civile

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la La garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori Prestatori di lavoro Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle dalle tabelle allegate al DPR n.1124 del 30 giugno 1965, D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistraturamagistratura. Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 ila validità della polizza ed in ogni caso entro 24 mesi dalla data di cessazione della polizza garanzia o della data di cessazione del rapporto di lavoro. FermeIl Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con polizza per sinistro rappresenta comunque la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.esposizione della Società:

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Samples: Polizza Di Assicurazione RCT/O

Malattie professionali. A parziale deroga delle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione la garanzia di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali (escluse asbestosi e silicosi) tassativamente indicate nelle tabelle allegate al DPR D.P.R. n.1124 del 30 giugno 1965, o contemplate dal D.P.R. del 9 giugno 1975 n.482 e successive modifiche, integrazioni, interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché nonchè a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla Magistratura. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione del presente documento e siano conseguenza di fatti colposi commessi dall'Assicurato o da persone delle quali deve rispondere, verificatisi durante il tempo dell'assicurazione. L'estensione non ha effetto per le malattie che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della polizza o della data di cessazione del rapporto di lavoro. Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di fare seguito, con la massima tempestività, con le notizie, documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

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Samples: www.federvolley.it