Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare incassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te precedente comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente successivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do allegando la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente inadempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in In caso di mancato pagamento delle fattureda parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, EXERGIAdecorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, mediante lettera raccomandata, della diffida ad adempiere (qualora il ritardo sia superiore Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a 5 (cinque) giorniseguito della ricezione della predetta diffida), ha facoltà Cegid si riserva il diritto di in- cassare in tutto o in parte sospendere immediatamente il deposito cauzionale versato ai sensi diritto del precedente art. 8, limitatamente Cliente di accedere al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere Servizio e a costituire un nuovo deposito cauzionale ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto e/o ad integrare quello esistentedi risolvere il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, entro e non oltre impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il decimo risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno successivo alla data di scadenza ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della fattura Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cegid per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionalerecupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente. Qualora, le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà richiedere al quattordicesimo giorno successivo alla data Cliente un ulteriore indennizzo dietro la presentazione di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente non abbia provveduto dimostri di essere soggetto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento da parte del Cliente di comunicazione una fattura scaduta dà diritto a Cegid di messa esigere il pagamento di tutte le altre fatture in mora essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cegid a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento causa del rifiuto da parte della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento banca del Cliente permangadi pagare gli importi dovuti dal Cliente a Cegid, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, saranno a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Cliente.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in In caso di mancato pagamento delle fattureda parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, EXERGIAdecorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, mediante lettera raccomandata, della diffida ad adempiere (qualora il ritardo sia superiore Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a 5 (cinque) giorniseguito della ricezione della predetta diffida), ha facoltà Cegid si riserva il diritto di in- cassare in tutto o in parte sospendere immediatamente il deposito cauzionale versato ai sensi diritto del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo Cliente di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale utilizzare gli Hardware e/o ad integrare quello esistentei Software di Terzi nonché ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto e/o di risolvere di diritto il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a impregiudicato ogni altro mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, tutela di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente permangaper ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, verrà effettuata la sospensione Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articoloDirettiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cegid per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente. Qualora le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà comunicare ad EXERGIArichiedere al Cliente un ulteriore indennizzo dietro presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura scaduta dà diritto a Cegid di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cegid a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicacausa del rifiuto da parte della banca del Cliente di pagare gli importi dovuti dal Cliente a Cegid, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo saranno a carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Cliente.
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Mancato pagamento. Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il Cliente non rispetti termine della data di scadenza indicata nell’avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto pagamento in 20 giorni dalla data di richiedere emissione. In caso contrario l’Utente dovrà provvedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi pagamento della fattura entro il termine di mora, calcolati su base annua20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in misura non superiore difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte dell’Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un’indennità di tardato pagamento pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%interesse legale per gli effettivi giorni di ritardo. Sempre Il Gestore, in caso di mancato pagamento delle fattureadempimento, EXERGIAinvia all’Utente, mediante notifica o raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all’Utente alla prima fatturazione massiva. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l’Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Gestore il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ritardato ricevimento della medesima comunicazionebolletta o, a seguito di richiedere ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al Distributore Locale la sospensione precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievobolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell’Utente medesimo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma Ai fini dell’applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal gestore. In qualsiasi momento successivo al ricevimento Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti determinerà l’avvio della comunicazione procedura di messa in mora di cui recupero credito dettagliatamente descritta nell’allegato B al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08regolamento.
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Mancato pagamento. Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il Cliente non rispetti termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30 giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto pagamento in 20 giorni dalla data di richiedere emissione. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi pagamento della fattura entro il termine di mora, calcolati su base annua20 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta. In ogni caso, in misura non superiore difetto di pagamento trascorsi tre giorni dalla scadenza fissata, da considerarsi come ritardo da parte dell'Utente, sarà applicata automaticamente e senza necessità di comunicazione alcuna, un'indennità di tardato pagamento pari al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%interesse legale per gli effettivi giorni di ritardo. Sempre Il Gestore, in caso di mancato pagamento delle fattureadempimento, EXERGIAinvia all'Utente, mediante raccomandata A.R., idoneo sollecito di pagamento, indicante gli estremi della fattura sollecitata. Le relative spese andranno addebitate all'Utente alla prima fatturazione massiva. Gli addebiti sopra indicati non dovranno essere applicati, qualora l'Utente abbia tempestivamente ed adeguatamente segnalato al Gestore il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ritardato ricevimento della medesima comunicazionebolletta o, a seguito di richiedere ricezione di successiva fattura o del sollecito, il mancato ricevimento della stessa. La deroga di cui al Distributore Locale la sospensione precedente capoverso non si applica quando il tardivo o mancato recapito della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievobolletta sia stato causato da una condotta (commissiva od omissiva) dell'Utente medesimo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la segnalazione del ritardato o mancato recapito si intende tempestiva ed adeguata se fatta prima del pagamento, e completa degli elementi probatori disponibili richiesti dal gestore. In qualsiasi momento successivo al ricevimento Allo scopo di migliorare la qualità del servizio, e di eliminare la necessità di segnalare e comprovare il ritardato o mancato recapito, il Gestore utilizzerà ove possibile e conveniente modalità di consegna delle fatture con tracciamento e certificazione. Il ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti determinerà l'avvio della comunicazione procedura di messa in mora di cui recupero credito dettagliatamente descritta nell'allegato B al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08regolamento.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in In caso di mancato pagamento delle fattureda parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cegid, EXERGIAdecorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, mediante lettera raccomandata, della diffida ad adempiere (qualora il ritardo sia superiore Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a 5 seguito della ricezione della predetta diffida), Cegid si riserva il diritto di sospendere immediatamente il diritto del Cliente di utilizzare i Pacchetti Software nonché ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso fermo restando che il Cliente dovrà provvedere si impegna a costituire un nuovo deposito cauzionale consentire a Cegid di sospendere i predetti diritti attivando, ove necessario, gli strumenti integrati nei Pacchetti Software per effettuare tale sospensione, in caso di inadempimento del Cliente), e/o ad integrare quello esistentedi risolvere di diritto il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla data di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a impregiudicato ogni altro mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, tutela di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento Cegid possa avvalersi nei confronti del Cliente permangaper ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, verrà effettuata la sospensione Cegid potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno di ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articoloDirettiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per le spese di riscossione sostenute da Cegid. Qualora le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cegid potrà comunicare ad EXERGIArichiedere al Cliente un ulteriore indennizzo dietro presentazione di prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente dimostri di essere soggetto a liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento da parte del Cliente di una fattura scaduta dà diritto a Cegid di esigere il pagamento di tutte le altre fatture in essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cegid a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronicacausa del rifiuto da parte della banca del Cliente di pagare gli importi dovuti dal Cliente a Cegid, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo saranno a carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Cliente.
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Mancato pagamento. Qualora il Cliente non rispetti i termini di pagamento, EXERGIA ha diritto di richiedere al Cliente medesimo, oltre al corrispettivo dovuto, la corresponsione degli interessi di mora, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in In caso di mancato pagamento delle fattureda parte del Cliente del corrispettivo dovuto a Cedat 85, EXERGIAdecorsi 15 (quindici) giorni dall’invio, mediante PEC, della diffida ad adempiere (qualora il ritardo sia superiore Cliente non effettui il pagamento integrale ovvero un pagamento parziale a 5 (cinque) giorniseguito della ricezione della predetta diffida), ha facoltà Cedat 85 si riserva il diritto di in- cassare in tutto o in parte sospendere immediatamente il deposito cauzionale versato ai sensi diritto del precedente art. 8, limitatamente Cliente di accedere al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere Servizio e a costituire un nuovo deposito cauzionale ogni altro servizio esistente fino al pagamento dell’intero importo dovuto e/o ad integrare quello esistentedi risolvere il Contratto senza necessità di ulteriori comunicazioni formali, entro e non oltre impregiudicato ogni altro mezzo di tutela di cui Cedat 85 possa avvalersi nei confronti del Cliente per ottenere il decimo risarcimento del danno subito in conseguenza dell’inadempimento. Inoltre, Xxxxx 85 potrà applicare interessi di mora pari a 3 (tre) volte il tasso d’interesse legale, senza necessità di alcun previo sollecito o diffida formale. Gli interessi saranno calcolati per ciascun giorno successivo alla data di scadenza ritardo dal primo giorno di ritardo fino al pagamento integrale da parte del Cliente. Ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 attuativo della fattura Direttiva 2000/35/CE, come modificato dal D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, il Cliente è inoltre tenuto a corrispondere un’indennità fissa di euro 40 (euro quaranta) per i costi sostenuti da Cedat 85 per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionalerecupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cliente. Qualora, le spese di riscossione superino l’importo dovuto per il ritardo, Cedat 85 potrà richiedere al quattordicesimo giorno successivo alla data Cliente un ulteriore indennizzo dietro la presentazione di scadenza della fattura impagata, la situazione di morosità permanga ovvero prove documentali delle attività svolte. Tali indennizzi non saranno dovuti se il Cliente non abbia provveduto dimostri di essere soggetto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al liquidazione giudiziaria o procedura di insolvenza. Il mancato pagamento da parte del Cliente di comunicazione una fattura scaduta dà diritto a Cedat 85 di messa esigere il pagamento di tutte le altre fatture in mora essere, ancorché non ancora scadute. Tutte le spese sopportate da Cedat 85 a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento causa del rifiuto da parte della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento banca del Cliente permangadi pagare gli importi dovuti dal Cliente a Cedat 85, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, saranno a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Cliente.
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Mancato pagamento. Qualora L'inadempimento da parte dell'Utente dell'obbligazione di pagamento di importi maturati a qualsiasi titolo a favore del Trasportatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto di Trasporto e riferiti anche ad una sola fattura, darà diritto al Trasportatore, fatto salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge, dal Codice di Rete e dal Contratto di Trasporto, di risolvere in via anticipata il Cliente non rispetti i termini Contratto di Trasporto stesso. Inoltre il mancato pagamento, EXERGIA ha entro la scadenza, anche di una sola fattura relativa ai corrispettivi di cui ai paragrafi 4.1.2 e 4.1.6, del Capitolo 18, darà diritto al Trasportatore di richiedere risolvere il Contratto di Trasporto in via anticipata, mediante invio di comunicazione scritta all’Utente secondo le modalità descritte al Cliente medesimoCapitolo 5, paragrafo 1.4.5. Il prolungato utilizzo improprio del sistema informativo da parte dell’Utente, che risulti di grave pregiudizio alla corretta funzionalità del sistema stesso ovvero del Sistema, costituirà motivo di risoluzione anticipata del Contratto di Trasporto, con obbligo di risarcimento di tutti i danni causati al Trasportatore e agli altri Utenti. Rientra nella fattispecie descritta l’utilizzo improprio dei sistemi nell’ambito dei processi di prenotazione di cui al Capitolo 9. In tutti i casi di risoluzione contrattuale previsti nel precedente paragrafo 3.1 l'Utente interessato sarà comunque tenuto a corrispondere al Trasportatore, oltre al corrispettivo dovutoagli importi effettivamente maturati, la corresponsione degli interessi di moraa qualunque titolo, calcolati su base annua, in misura non superiore al tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca centrale europea aumentato del 3,5%. Sempre in caso di mancato pagamento delle fatture, EXERGIA, qualora il ritardo sia superiore a 5 (cinque) giorni, ha facoltà di in- cassare in tutto o in parte il deposito cauzionale versato ai sensi del precedente art. 8, limitatamente al debito scaduto comprensivo di interessi ed oneri di recupero; in tal caso il Cliente dovrà provvedere a costituire un nuovo deposito cauzionale e/o ad integrare quello esistente, entro e non oltre il decimo giorno successivo fino alla data di scadenza risoluzione del Contratto di Trasporto, una somma risultante dall'attualizzazione - alla data della fattura risoluzione e ad un tasso di attualizzazione pari al tasso di rendimento medio annuo dei Buoni del Tesoro decennali dell’ultimo anno disponibile, aumentato dello 0,75% - degli importi rappresentativi del corrispettivo di capacità dovuto dall’Utente per il cui pagamento EXERGIA ha incassato il deposito cauzionale. Qualora, al quattordicesimo giorno successivo alla periodo tra la data della risoluzione anticipata e la data di naturale scadenza della fattura impagata, la situazione del Contratto di morosità permanga ovvero il Cliente non abbia provveduto a ricostituire il deposito cauzionale nei termini e con le caratteristiche previste dal preceden- te comma, EXERGIA ha facoltà, previo invio al Cliente di comunicazione di messa in mora a mezzo di lettera raccomandata A.R. anticipata via telefax o posta elettronica, decorsi 5 (cinque) giorni dal ricevimento della medesima comunicazione, di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più Punti di Prelievo. Conformemente all’art. 3.4 Allegato A della delibera n.4/08 AEEG, nel caso in cui il Cliente sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del Misuratore, EXERGIA richiederà al Distributore Locale, prima di procedere alla sospensione della fornitura, di ridurre la potenza ad un livello pari al quindici per cento (15%) della potenza disponibile; una volta decorsi dieci giorni dalla riduzione della potenza disponibile, qualora l’inadempimento del Cliente permanga, verrà effettuata la sospensione della fornitura ai sensi del precedente comma del presente articolo. In qualsiasi momento successivo al ricevimento della comunicazione di messa in mora di cui al presente articolo ed anche succes- sivamente all’eventuale sospensione del servizio di somministrazione di energia elettrica, il Cliente potrà comunicare ad EXERGIA, a mezzo raccomandata A.R. anticipata per telefax o posta elettronica, l’avvenuto integrale pagamento degli importi dovuti, xxxxxxx- do la relativa documentazione giustificativa e richiedere la riattivazione del servizio di somministrazione. Tutti gli oneri conseguenti alla interruzione della fornitura e all’eventuale sua riattivazione sono ad esclusivo carico del Cliente ina- dempiente nel limite dell’ammontare previsto dalla delibera n. 4/08 dell’AEEG. In nessun caso la sospensione della fornitura di energia elettrica regolata dal presente articolo potrà essere disposta nei confronti dei clienti finali non disalimentabili indicati nell’art. 18 Allegato A della delibera AEEG n. 4/08Trasporto.
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