Common use of MERCATO DEL LAVORO Clause in Contracts

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad a un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoroLavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 198727.2.87, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoroLavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. legge n. 56/198756/87, le parti ritengono di dover assumere, assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad a ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge n. 56/198756/87, la verifica dovrà tenere conto di tre 3 fattori essenziali: - - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoroLavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre 3 condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'accordo dell'Accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 198821.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Costituzione Delle Parti

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, particolare confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, all'apprendistato e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo interconfederale, relativamente al sistema di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contrattoRelazioni sindacali, le parti si incontreranno impegnano ad incontrarsi - su richiesta di una di esse - per una verifica di merito. Roma, 22 giugno 1993 Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del Fondo" (di rappresentanza sindacale), la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle leggi stesseConfederazioni artigiane della stessa Nota a verbale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. legge n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, dell'ultrattività pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto Xxxxx specifico descrivono la disciplina adottata dai CCNL rispetto xx xxxxxxxxx di apprendistato, a quello di inserimento, al lavoro a tempo xxxxxxxx, al lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di manodopera. Rispetto xx xxxxxxxxx di apprendistato si segnala che tutti i CCNL oggetto di studio disciplinano la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca fattispecie, riferendosi essenzialmente alla tipologia professionalizzante di percorsi sperimentalicui all’art. 49, comma 5 e comma 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003; alcuni risultano essere maggiormente dettagliati e specifici, altri si limitano a disporre rispetto ai rinvii xxx xx xxxxx opera xxxx contrattazione collettiva. Solo il contratto del terziario e quello del turismo hanno recepito l’art. 49, comma 5-ter, del d.lgs. n. 276/2003, e dunque hanno disciplinato l’ipotesi dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale. Il presente accordo interconfederale ha contratto di inserimento non trova una disciplina specifica nei CCNL alimentarista e in quello meccanico. Gli altri 5 contratti collettivi dedicano una xxxxx xxxx fattispecie, che dispone in merito a durata triennaleminima e massima, inquadramento e gestione del progetto di inserimento o reinserimento. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) Il contratto chimico e quello tessile pongono un limite espresso alla facoltà di assumere con contratto di inserimento: stabiliscono, infatti, che è possibile il ricorso xxxx XXXXXXXXX DEL TERZIARIO ALLA XXXX DI UN’ANALISI COMPARATA tipologia in esame solo qualora sia stato mantenuto in servizio rispettivamente il 65% o il 60% dei lavoratori il xxx xxxxxxxxx di inserimento xxx xxxxxx a scadere nei 18 mesi dalla scadenzaprecedenti. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattivitàTutti i contratti esaminati disciplinano in modo compiuto e dettagliato il contratto di lavoro a tempo xxxxxxxx, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito contemplando anche specifiche previsioni che attengono da un nuovo accordolato alle clausole elastiche e flessibili, dall’altro al ricorso al lavoro supplementare, differenziandosi in punto di maggiorazione applicata alla retribuzione delle ore di lavoro così prestate e ai giorni di preavviso che il datore di lavoro è tenuto a rispettare per chiedere la prestazione. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitivaIl xxxxxxxxx xxxxx/artigiano fissa un espresso limite quantitativo stabilendo xxxxx specifico che, addì 4 maggio 1989ferme le disposizioni xx xxxxx, una impresa edile non possa assumere operai a tempo xxxxxxxx per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, nonché xxx xxxxx imprese che occupano da 0 a 3 lavoratori dipendenti sia possibile assumere 1 lavoratore a tempo xxxxxxxx, e che 912 ore xxxxx il tetto orario massimo convenzionale. I CCNL del terziario e del turismo prevedono la possibilità di realizzare xxxxxxxxx xxxxx durata di 8 ore settimanali per la giornata xx xxxxxx, rispettivamente con studenti o lavoratori occupati a tempo xxxxxxxx e indeterminato presso altri datori il primo, con studenti il secondo. Anche il contratto di lavoro a tempo determinato è normato da tutti i CCNL oggetto di studio, con particolare attenzione alla percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, stabilita in Romarapporto al numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, presso fatto salvo solo il CNELcontratto collettivo dei metalmeccanici che non prende posizione sul punto. Allegato Le partiTale percentuale oscilla tra un minimo del 5%, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo fissato dal CCNL tessile per tutte le imprese artigianecon meno di 70 dipendenti, elevato al 10% per quelle con più di 70 dipendenti, ad un massimo del 30% per le imprese del settore chimico che operano nel Mezzogiorno, rispetto al 18% che vale per il resto del territorio italiano. Le parti nazionaliAlta anche la percentuale massima, firmatarie del presente accordo25%, convengono fissata dal CCNL edili/artigiani; al 20% per i contratti collettivi del terziario e del turismo, al 14% per l’alimentarista. Quasi tutti i CCNL sanciscono il diritto di ritrovarsi entro un mese precedenza rispetto a nuove assunzioni, differenziandosi sia rispetto al lasso di tempo in cui il lavoratore può manifestare la volontà di avvalersene, sia al tempo di validità dello stesso. Analoghe considerazioni valgono per procedere alla definizione il contratto di un Regolamento applicativo del presente accordosomministrazione di manodopera a tempo determinato. Le parti potranno valutareIl solo CCNL metalmeccanico non fissa una soglia percentuale massima per le assunzioni, in tale sede, ma rinvia agli accordi aziendali e stabilisce che i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichinoabbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora xx xxxxx dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in tutto o in partederoga assistita. Gli altri CCNL prevedono invece un limite espresso alle assunzioni, quanto che varia dall’8% previsto dagli arttxxx xxxxxxxxx tessile e da quello del turismo, al 10% dell’alimentarista, al 15% del contratto del terziario, al 18% del chimico, elevato fino al 30% nei territori del Mezzogiorno, fino al massimo del 25% fissato xxx xxxxxxxxx degli edili, comprensivo tuttavia anche dei rapporti a termine. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane Art (Lavoro a tempo determinato) E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Fermo quanto disposto al comma precedente, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 21, c. 2, X.Xxx. n. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le Confederazioni imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori si danno atto del comune intento a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di pervenire ad un sistema assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo avvio di nuove figure attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca una nuova linea di percorsi sperimentaliproduzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Il presente accordo interconfederale lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro 6 (sei) i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla scadenzadata di cessazione del rapporto stesso. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi Tale diritto si estingue entro un mese per procedere alla definizione anno dalla data di un Regolamento applicativo cessazione del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari rapporto di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesselavoro.

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Samples: Accordo Di Rinnovo Del Contratto Collettivo Di Lavoro Per I Dipendenti Di Centri Elaborazione Dati (Ced), Per Le Società Tra Professionisti, Costituite Ai Sensi Dell'art. 10,

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo dell'Accordo interconfederale del 27 febbraio 198727/2/87, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. legge n. 56/1987, le parti Parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti Parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo e di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti Parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti Parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Roma, 21/7/88 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989il 4/5/89, in Roma, presso il CNEL. Allegato C.N.E.L.. Le partiParti, all'atto della firma dell'accordo dell'Accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 198821/7/88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro Lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. - Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale 21/7/88 - Le parti Parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti Parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. - Dichiarazione a verbale - Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2artt.2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti Parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Verbale Di Accordo 27/2/2008

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni Confedera zioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad a un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione contrattazione, attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo dell'Accordo interconfederale del 27 febbraio 198727.2.87, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative l egislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, particolare la L. legge n. 56/198756/87, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativole gislativo, in base ad a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo nuo vo assetto legislativo; - la individuazione l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive effettiv e possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale Accordo interconfederal e ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattivitàdella ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'accordo dell'Accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 198821.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace ef ficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale 21 luglio 1988. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un 1 mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscrittesottoscritte . Dichiarazioni a verbale. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed e individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale l'eventuale armonizzazione entro trenta 30 giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolareparticolare la legge 28 febbraio 1987, la L. n. 56/198756, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge 28 febbraio 1987, n. 56/198756, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo L'Accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordoAccordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad a un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo dell'Accordo interconfederale del 27 febbraio 198727.2.87, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, particolare la L. legge 28.2.87 n. 56/198756, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. legge 28.2.87 n. 56/198756, la verifica dovrà tenere conto di tre 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo Accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi 6mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'accordo dell'Accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 198821.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Lavoratori Dipendenti Dalle Imprese Artigiane Dei Settori Metalmeccanico E Installazione Di Impianti

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto Sostituire l’art. 7 (Contratti a termine) con il seguente: Art……- Disciplina del comune intento rapporto a tempo determinato L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigianelegge. Le parti sottolineano altresì convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del Dlgs n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che l'innalzamento dell'età potrà protrarsi per un periodo di assunzione degli apprendistitempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, previsto dalla leggeco. 1, potrebbe dar luogo a situazioni indesideratedel Dlgs 368/2001, soprattutto in relazione all'età a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell’art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative; lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria. Nei casi in cui il periodo rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di apprendimento andrebbe costituire sino a concludersi10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. Riguardo all'apprendistatoL’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. La percentuale di cui al sesto comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale. Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2 del presente ccnl, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può tali interventi potranno essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi individuati a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoroaziendale. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha Ai contratti a tempo determinato si applicano le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie norme del presente accordo, convengono contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di ritrovarsi entro detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un mese per procedere premio di fine lavoro proporzionato alla definizione durata del contratto stesso e pari al trattamento di un Regolamento applicativo del fine rapporto previsto dal presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stessecontratto nazionale.

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Samples: www.aib.bs.it

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di a pervenire ad un sistema di gestione del mercato Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì sottolineano, altresì, che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e ed alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, professionali limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto ritengono, pertanto, che la presenza delle tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, ; pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato siglata in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro