MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 56, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 56, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.8727/2/87, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 n. 5656/1987, le parti Parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti Parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo e di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti Parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti Parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 21/7/88 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989il 4/5/89, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO C.N.E.L.. Le partiParti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821/7/88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro Lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. - Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale 21/7/88 - Le Parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le Parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. - Dichiarazione a verbale - Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt.2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le Parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.
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Samples: CCNL
MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni Confedera zioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione contrattazione, attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative l egislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 5656/87, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativole gislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo nuo vo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive effettiv e possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo interconfederale interconfederal e ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattivitàdella ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace ef ficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Dichiarazione congiunta per l'attuazione dell'Accordo interconfederale 21 luglio 1988. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro 1 mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte . Dichiarazioni a verbale. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali e individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per l'eventuale armonizzazione entro 30 giorni dall'emanazione delle leggi stesse.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoroLavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoroLavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 n. 5656/87, le parti ritengono di dover assumere, assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad a ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 5656/87, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali: - - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoroLavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di a pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì sottolineano, altresì, che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e ed alla legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, professionali limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto ritengono, pertanto, che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, ; pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Allegato Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato siglata in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Allegato Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 28 febbraio 1987, n. 56, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 28 febbraio 1987, n. 56, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo L'Accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Allegato Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente Accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Allegato Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di diritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del presente contratto, le parti si incontreranno per la eventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato imprese: - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL; - in considerazione dell'accordo interconfederale di indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e Confcommercio e CGIL, CISL, UIL; tra le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle Federazioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla comunità CNA FITA la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato; la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; la CASARTIGIANI, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS UNAMEM ANVI ANTLO e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori la UIL, Unione italiana del lavoro Si concorda: - di individuare nel Fondo pensione complementare Fon.Te. il Fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione Artifond; - di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di Artifond di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te., nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall'accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di Artifond di definire e realizzare, unitamente al Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di trasferimento della posizione individuale da Artifond a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al Fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, prevedendo - come previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 - l'integrale destinazione del t.f.r. maturando in caso di iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a carico del datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in caso di iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il Fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di Associazione dei lavoratori dell'artigianato al Fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal Fondo Fon.Te. stesso per tutti i suoi iscritti; - che il Fondo pensione Artifond dovrà, successivamente al trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del service amministrativo; - che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 mediante accreditamento al Fondo pensione Artifond e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1° aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad effettuare gli adempimenti necessari presso il Fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il Fondo pensione Artifond non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te. potrà realizzarsi solo previa messa a disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del Fondo, consapevoli che in caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l'assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 31 gennaio 2011. Le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. Addì, 9 giugno 2004 Tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, CNA, CONFAPI, Confservizi, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, CONFETRA, CONFINTERIM, Legacooperative, UNCI e CGIL, CISL, UIL Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle Comunità europee - nell'ambito della seconda fase della consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro; Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali; Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati; Considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro; Considerato che l'accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo; Le parti in epigrafe riconoscono che:
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane Lavoro a tempo determinato) E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a trentasei mesi. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. Ai sensi dell'art. 19, c. 2, D.Lgs. n. 81/2015, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Fermo quanto disposto al comma precedente, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 21, c. 2, X.Xxx. n. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato, che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine. Per le Confederazioni imprese con più di 5 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l'assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza. Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Ai sensi della legislazione vigente i predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori si danno atto del comune intento a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di pervenire assunzione. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a un sistema tempo determinato conclusi nei primi 12 mesi della fase di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 56, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 56, la verifica dovrà tenere conto di 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo avvio di nuove figure attività d'impresa, ovvero dall'entrata in funzione di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca una nuova linea di percorsi sperimentaliproduzione o di servizio, ovvero di una nuova unità produttiva aziendale. Il presente Accordo interconfederale lavoratore che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, ha durata triennalediritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione del rapporto a termine, a condizione che manifesti la propria volontà per iscritto al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta Tale diritto si estingue entro un anno dalla data di una delle parti contraenti entro 6mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero cessazione del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità rapporto di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigianelavoro.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto Sostituire l’art. 7 (Contratti a termine) con il seguente: Art……- Disciplina del comune intento rapporto a tempo determinato L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare la legge 28.2.87 n. 56, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigianelegge. Le parti sottolineano altresì convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del Dlgs n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che l'innalzamento dell'età potrà protrarsi per un periodo di assunzione degli apprendistitempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine in tutti i casi rientranti nella previsione di cui all’art. 1, previsto dalla leggeco. 1, potrebbe dar luogo a situazioni indesideratedel Dlgs 368/2001, soprattutto in relazione all'età a quanto disposto dal comma 7, prima parte, dell’art. 10 del citato decreto legislativo, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 14% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per le quali non vi sia continuità di impiego nell’ambito dell’azienda; operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa; sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative; lancio di nuovi prodotti destinati a nuovi mercati; attività non programmabili e non ricomprese nell’attività ordinaria. Nei casi in cui il periodo rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di apprendimento andrebbe costituire sino a concludersi10 contratti a tempo determinato per le ipotesi specifiche sopra indicate. Riguardo all'apprendistatoL’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. La percentuale di cui al sesto comma potrà essere aumentata da contratti collettivi conclusi a livello aziendale. Le aziende, nell’ambito del sistema di informazione di cui all’art. 2 del presente ccnl, forniranno annualmente informazioni sulle dimensioni quantitative, sulle tipologie di attività e sui profili professionali dei contratti a tempo determinato stipulati. L’impresa fornirà ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato, relativi alle mansioni svolte da lavoratori a tempo determinato, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I lavoratori con contratto a tempo determinato usufruiranno di interventi informativi/formativi, sia riguardo alla sicurezza che con riferimento al processo lavorativo, adeguati all’esperienza lavorativa e alla legge 28.2.87 n. 56, la verifica dovrà tenere conto tipologia dell’attività. Modalità e strumenti di 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può tali interventi potranno essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi individuati a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità aziendale. Ai contratti a tempo determinato si applicano le norme del presente contratto che non siano incompatibili con la natura del contratto a termine. Alla scadenza di inserimento definitivo detto contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di nuove figure fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari al trattamento di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il fine rapporto previsto dal presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigianecontratto nazionale.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, all'apprendistato e alla legge 28.2.87 n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo interconfederale, relativamente al sistema Relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi - su richiesta di una di esse - per una verifica di merito.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla legge 28.2.87 n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, dell'ultrattività pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte.
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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a ad un sistema di gestione del Mercato mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, particolare confermano la validità dell'Accordo dell'accordo interconfederale del 27.2.8727 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare particolare, la legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, all'apprendistato e alla legge 28.2.87 L. n. 5656/1987, la verifica dovrà tenere conto di 3 tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 tre condizioni sopra indicate sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6mesi 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. ALLEGATO Allegato Le parti, all'atto della firma dell'Accordo dell'accordo interconfederale siglato in data 21.7.8821 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Nell'ambito dell'applicazione dell'accordo interconfederale, relativamente al sistema di Relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi - su richiesta di una di esse - per una verifica di merito. Roma, 22 giugno 1993 Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI e CGIL, CISL, UIL convengono sulle seguenti modifiche dell'accordo interconfederale del 21 luglio 1988, le quali sono riferite alla parte che, nel testo dell'accordo, è immediatamente riportata dopo il "Protocollo per il regolamento del Fondo" (di rappresentanza sindacale), la successiva "Nota a verbale" di CGIL, CISL e UIL e la seguente presa d'atto delle Confederazioni artigiane della stessa Nota a verbale.
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