Merchandising Clausole campione

Merchandising. L’Aggiudicataria potrà vendere le repliche dell’abbigliamento ufficiale delle squadre nazionali come indicato alla linea atleti dell’allegato n.3/A. La vendita potrà avvenire in tutto il territorio nazionale in negozi specializzati nell’articolo sportivo, negozi di abbigliamento, grande distribuzione e vendita per corrispondenza. Sul fatturato annuo realizzato per la vendita del suddetto abbigliamento, l’Aggiudicataria corrisponderà alla FIDAL la royalty eventualmente prevista nell’offerta presentata ai fini della partecipazione alla trattativa privata o comunque definita con la trattativa privata stessa. La FIDAL potrà vendere direttamente il materiale del merchandising con il sistema dell’e-commerce per il quale l’aggiudicataria praticherà lo sconto previsto nell’offerta economica tenendo conto costo unitario indicato nell’allegato 4/A
Merchandising. Il merchandising, genericamente definito come commercializzazione di notorietà 63, può essere inteso come un particolare contratto di licensing con cui un soggetto che ha portato all’affermazione originaria (primaria) una certa entità concede ad un altro soggetto (imprenditore) la facoltà di farne un uso ul teriore (secondario) in un campo totalmente diverso da quello iniziale 64. Col contratto di merchandising , in sostanza, si consente ad un soggetto di marchiare, contraddistinguere o più semplicemente di apporre sui propri prodotti l’entità notoria oggetto leagues, and sport associations, Law journal seminars-press, 1996, pag. 1 e ss. 63 A. De Xxxxxxxxx, cit., pag. 118.
Merchandising. Nelle attività di merchandising, il marchio CRI può essere esibito, su prodotti realizzati dalla Croce Rossa o acquistati per la successiva vendita, solo dopo aver acquisito l’autorizzazione dell’Associazione Nazionale. In linea di massima, l’indicazione territoriale sui materiali oggetto di merchandising deve essere usata purché di piccole dimensioni e di grandezza non prevalente rispetto alla superficie totale stampata. La promozione del merchandising sui canali online per definizione supera i confini territoriali e quindi non è consentita se non per i materiali approvati dall’Associazione Nazionale e che riportino comunque sempre e solamente il logo con l’indicazione territoriale. In caso di attività (anche se svolte in collaborazione con altri partner) che prevedono la realizzazione di indumenti per personale non appartenente all’Associazione (t-shirt, felpe, ecc.) il marchio CRI e l’emblema non devono essere modificati per nessun motivo. Laddove, per specifici progetti, si renda necessaria la presenza del marchio (comunque in accordo con l’Associazione Nazionale) ciò sarà possibile purché l’emblema sia di piccole dimensioni e riporti l’indicazione territoriale del Comitato CRI che realizza l’indumento. Non è consentita la realizzazione di capi di abbigliamento che possano in qualche modo richiamare le divise o i capi di servizio di corpi o aree operative della struttura o che possano suggerire qualifiche di ogni sorta. In ogni caso, il marchio o l’emblema non dovranno essere presenti sulla parte alta frontale, sul retro o sulla spalla dell’indumento. Eventuali frasi o elementi grafici e fotografici presenti sui capi, anche se in linea con le presenti indicazioni, non dovranno essere in contrasto con i Principi e Valori della CRI.
Merchandising. L'Istruttore non può fabbricare, creare o distribuire alcuna merce (incluso l’abbigliamento) o altri articoli promozionali con uno qualsiasi dei Marchi o con elementi simili o collegati ai Marchi.
Merchandising. LMI o BCI si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Merchandising. Il merchandising è l'insieme di tecniche e di azioni utilizzate sul punto vendita aventi lo scopo di richiamare l’attenzione del potenziale acquirente e promuovere la vendita di prodotti. Possono essere: il layout del punto vendita, il suo assetto complessivo e le modalità di circolazione, la logica di raggruppamento dei prodotti e relativi display e ottimizzazione dello spazio di visibilità dei prodotti, la pubblicità, la promozione e le informazioni al consumatore.
Merchandising. È questo un altro fenomeno che si accompagna alla sponsorizzazione, costituendone un’attività ausiliaria ed il cui oggetto è la “commercializzazione di una notorietà”43. Il merchandising si fonda sulla constatazione che alcune “notorietà” provocano nel consumatore una particolare reazione psicologica, irrazionale, tale che aumenta la do- manda del prodotto collegato ad una di queste; di conseguenza, molti imprenditori si so- no preoccupati di acquistare i diritti per lo sfruttamento di questi c.d. “marchietti” per poi farne oggetto di commercializzazione44. Il fenomeno ha trovato spazio anche nel mondo dello sport, compreso il calcio, dove le società sportive hanno modificato la grafica degli emblemi sociali in modo da render- li più appropriati alla creazione di una propria “notorietà” su cui poter poi concedere i diritti di sfruttamento, assicurandosi, così, un’ulteriore fonte di finanziamento. Esempi di questo tipo si sono avuti già negli anni ‘80 con il “lupetto” della Roma, il “biscione” dell’Inter ed il “giglio” della Fiorentina. Il merchandising ha dato vita così ad un intenso dibattito per la sua qualificazione giuridica. Una delle soluzioni più diffuse è stata quella di ritenere che si trattasse della creazione di un vero e proprio marchio in senso tecnico per cui il titolare dei relativi diritti potesse concederne l’utilizzazione in modo esclusivo; da questo orientamento della dottrina è derivato anche il nome “marchietto” utilizzato come sinonimo di merchandising. In ogni caso, la soluzione prospettata non è accettabile perché il presupposto da cui parte è illegittimo essendo indiscutibile il collegamento tra marchio e prodotto, condizione che 42 Al riguardo si possono prendere ad esempio i contratti riportati in appendice. Ognuno di essi, infatti, con- tiene sempre clausole tipiche di un contratto di partnership.

Related to Merchandising

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: