Merchandising Clausole campione

Merchandising. L’Aggiudicataria potrà vendere le repliche dell’abbigliamento ufficiale delle squadre nazionali come indicato alla linea atleti dell’allegato n.3/A. La vendita potrà avvenire in tutto il territorio nazionale in negozi specializzati nell’articolo sportivo, negozi di abbigliamento, grande distribuzione e vendita per corrispondenza. Sul fatturato annuo realizzato per la vendita del suddetto abbigliamento, l’Aggiudicataria corrisponderà alla FIDAL la royalty eventualmente prevista nell’offerta presentata ai fini della partecipazione alla trattativa privata o comunque definita con la trattativa privata stessa. La FIDAL potrà vendere direttamente il materiale del merchandising con il sistema dell’e-commerce per il quale l’aggiudicataria praticherà lo sconto previsto nell’offerta economica tenendo conto costo unitario indicato nell’allegato 4/A
Merchandising. LMI o BCI si impegna a garantire che a questi lavoratori vengano fornite tutte le necessarie informazioni e le tutele riconosciute dalle norme di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008.
Merchandising. Il merchandising , genericamente definito come commercializzazione di notorietà 63, può essere inteso come un particolare contratto di licensing con cui un soggetto che ha portato all’affermazione originaria (primaria) una certa entità concede ad un altro soggetto (imprenditore) la facoltà di farne un uso ul teriore (secondario) in un campo totalmente diverso da quello iniziale 64. Col contratto di merchandising , in sostanza, si consente ad un soggetto di marchiare, contraddistinguere o più semplicemente di apporre sui propri prodotti l’entità notoria oggetto leagues, and sport associations, Law journal seminars-press, 1996, pag. 1 e ss. 63 A. De Xxxxxxxxx, cit., pag. 118.
Merchandising. È questo un altro fenomeno che si accompagna alla sponsorizzazione, costituendone un’attività ausiliaria ed il cui oggetto è la “commercializzazione di una notorietà”43. Il merchandising si fonda sulla constatazione che alcune “notorietà” provocano nel consumatore una particolare reazione psicologica, irrazionale, tale che aumenta la do- manda del prodotto collegato ad una di queste; di conseguenza, molti imprenditori si so- no preoccupati di acquistare i diritti per lo sfruttamento di questi c.d. “marchietti” per poi farne oggetto di commercializzazione44. Il fenomeno ha trovato spazio anche nel mondo dello sport, compreso il calcio, dove le società sportive hanno modificato la grafica degli emblemi sociali in modo da render- li più appropriati alla creazione di una propria “notorietà” su cui poter poi concedere i diritti di sfruttamento, assicurandosi, così, un’ulteriore fonte di finanziamento. Esempi di questo tipo si sono avuti già negli anni ‘80 con il “lupetto” della Roma, il “biscione” dell’Inter ed il “giglio” della Fiorentina. Il merchandising ha dato vita così ad un intenso dibattito per la sua qualificazione giuridica. Una delle soluzioni più diffuse è stata quella di ritenere che si trattasse della creazione di un vero e proprio marchio in senso tecnico per cui il titolare dei relativi diritti potesse concederne l’utilizzazione in modo esclusivo; da questo orientamento della dottrina è derivato anche il nome “marchietto” utilizzato come sinonimo di merchandising. In ogni caso, la soluzione prospettata non è accettabile perché il presupposto da cui parte è illegittimo essendo indiscutibile il collegamento tra marchio e prodotto, condizione che 42 Al riguardo si possono prendere ad esempio i contratti riportati in appendice. Ognuno di essi, infatti, con- tiene sempre clausole tipiche di un contratto di partnership.
Merchandising. L'Istruttore non può fabbricare, creare o distribuire alcuna merce (incluso l’abbigliamento) o altri articoli promozionali con uno qualsiasi dei Marchi o con elementi simili o collegati ai Marchi.
Merchandising. Nelle attività di merchandising, il marchio CRI può essere esibito, su prodotti realizzati dalla Croce Rossa o acquistati per la successiva vendita, solo dopo aver acquisito l’autorizzazione dell’Associazione Nazionale.
Merchandising. Il merchandising è l'insieme di tecniche e di azioni utilizzate sul punto vendita aventi lo scopo di richiamare l’attenzione del potenziale acquirente e promuovere la vendita di prodotti. Possono essere: il layout del punto vendita, il suo assetto complessivo e le modalità di circolazione, la logica di raggruppamento dei prodotti e relativi display e ottimizzazione dello spazio di visibilità dei prodotti, la pubblicità, la promozione e le informazioni al consumatore.

Related to Merchandising

  • Mobbing Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di un provvedimento legislativo che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di contrastare l’insorgere di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore o della lavoratrice interessati e, più in generale, migliorare la qualità, il clima e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. A tal fine, affidano alla Commissione Paritetica Permanente per le Pari Opportunità i seguenti compiti: 1) raccolta dei dati relativi all’aspetto qualitativo e quantitativo del fenomeno del mobbing; 2) individuazione delle possibili cause della problematica, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale; 3) formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del/della dipendente interessato; 4) formulazione di un codice quadro di condotta. In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

  • Attrezzature La Centrale di Sterilizzazione, sita al Pad. 5 Ala H Piano primo è attualmente dotata di attrezzature per la sterilizzazione funzionanti, ma non più attuali che passeranno in proprietà all’Azienda dal fornitore uscente al momento del termine dell’attuale contratto e che saranno cedute all’aggiudicatario, il quale dovrà farsi carico del ritiro e smaltimento secondo le normative vigenti. L’Aggiudicatario, in base a quanto disposto dal Capitolato - Parte Speciale Attrezzature, Arredi e Sistema di Rintracciabilità dovrà fornire, porre in opera ed utilizzare tutti i macchinari/attrezzature/arredi necessari al corretto svolgimento di tutto quanto previsto in appalto, ivi comprese le attrezzature per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459; le macchine e le attrezzature impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere utilizzate conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008. Il livello di rumorosità emesso dovrà essere minimo e comunque in linea con le normative vigenti. Le attrezzature dovranno essere tecnicamente all’avanguardia e comunque idonee, efficienti e mantenute in perfetto stato di pulizia, inoltre dovranno essere dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Il rispetto delle metodologie operative, la manutenzione, la conservazione e la pulizia accurata dell’attrezzatura al termine dell’utilizzo, sono di fondamentale importanza per evitare di contaminare le superfici durante le attività. Le attrezzature ed i macchinari di lavoro dovranno inoltre essere: ⮚ utilizzati in conformità alle istruzioni del fabbricante; ⮚ usati correttamente, onde ridurre al minimo il rischio di infortuni per utilizzatori e terzi; ⮚ puliti perfettamente dopo l’uso; ⮚ sottoposti ad adeguata manutenzione, che dovrà essere attestata mediante apposite schede, su cui dovranno essere registrati tutti gli interventi ordinari e straordinari eseguiti. L’Aggiudicatario dovrà rendere disponibili i registri di manutenzione delle attrezzature e macchinari, che dovranno essere conservati presso la sede dell’appalto stesso, in quanto l’Azienda potrà farne oggetto di verifica. Dovranno essere sempre preventivamente concordate ed autorizzate dall’Azienda eventuali variazioni di apparecchiature o di attrezzature o di quant’altro necessario per l’espletamento del servizio rispetto a quanto contrattualmente definito. Saranno a carico dell’Aggiudicatario gli oneri relativi alla fornitura di acqua, energia elettrica e vapore, occorrenti per il funzionamento delle macchine impiegate. L’Aggiudicatario sarà responsabile della custodia sia delle macchine e attrezzature tecniche, sia dei prodotti utilizzati. L’Azienda non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei prodotti.

  • PROGRAMMA OBIETTIVI FORMATIVI

  • Cronoprogramma 19.1 L’Appaltatore, entro il termine stabilito in Contratto, è obbligato a sottoporre al benestare del Committente un completo e dettagliato cronoprogramma, articolato per fasi operative e in funzione del termine utile generale e degli eventuali termini utili parziali o intermedi previsti dal Contratto stesso, nonché degli altri vincoli che derivino, per lo sviluppo delle prestazioni, dalle pattuizioni di cui al Contratto e dalle interferenze dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri e dalla eventuale contemporanea esecuzione nello stesso ambito di altre opere affidate ad altre imprese. 19.2 Tale cronoprogramma deve essere predisposto, senza che l’Appaltatore abbia titolo, per tale motivo, ad alcun compenso oltre ai corrispettivi pattuiti, in modo che i lavori possano svilupparsi compatibilmente con le esigenze dell’esercizio ferroviario, le particolari condizioni locali e la disponibilità delle aree interessate dalle opere che il Committente consegna all’Appaltatore in modo da consentire il regolare andamento dei lavori in coerenza con i termini di Contratto. 19.3 Il cronoprogramma predisposto dall’Appaltatore può essere soggetto a modifiche da parte del Committente. Una volta ottenuta l’approvazione da parte del Direttore dei lavori, l’Appaltatore deve provvedere ai necessari aggiornamenti in dipendenza di eventuali varianti progettuali e, comunque, ogni volta che l’Appaltatore rilevi l’impossibilità di attuarlo puntualmente. Qualora dall’aggiornamento del cronoprogramma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione dei lavori rispetto ai termini utili parziali o finali, fissati dal Contratto, l’Appaltatore, onde non incorrere nelle penalità stabilite in Contratto ai sensi del comma 4 del presente articolo e del successivo art. 26, dovrà esporre, con specifica istanza, le relative eventuali cause di forza maggiore o circostanze di fatto indipendenti dalla sua volontà o dal suo operato, con adeguata giustificazione dei connessi previsti differimenti dei tempi di esecuzione. 19.4 Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni ovvero nel caso in cui esse non siano ritenute fondate, il Committente applica una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura stabilita in Contratto e compresa tra lo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) e l’1‰ (uno per mille) dell’importo del singolo stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata determinazione pattizia, la misura giornaliera della penale si intende fissata nella misura dello 0,7‰ (zero virgola sette per mille) dell’importo di ogni singolo stato di avanzamento, per ogni giorno di ritardo. In ogni caso, l’ammontare complessivo delle trattenute non potrà superare la misura del 10% (dieci per cento) del singolo stato di avanzamento. L’importo trattenuto a titolo di penale viene riaccreditato all’Appaltatore, senza interessi ove, nel corso dell’esecuzione dei lavori, questi provveda a recuperare il ritardo ed a raggiungere il livello di produzione previsto nel cronoprogramma. Nel caso di mancato recupero degli eventuali ritardi in cui l’Appaltatore incorra nel corso dell’esecuzione dei lavori, gli importi trattenuti in corso di esecuzione sono imputati a penale e definitivamente incamerati dal Committente, fermo restando il limite massimo del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale stabilito dal successivo art. 26.

  • Compiti I compiti degli enti e dei fondi sono esclusivamente quelli stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto delle leggi e in conformità agli Statuti presenti nel c.c.n.l. di categoria, come definiti in conseguenza dei lavori della Commissione paritetica per la bilateralità del terziario, specificati alla precedente lett. D). Qualora un ente/fondo intenda introdurre innovazioni che intervengono sulle finalità degli enti, quali l'introduzione di nuove prestazioni o la modifica di quelle esistenti, gli Organi ne danno preventiva comunicazione alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario a livello nazionale, per una verifica di coerenza con le linee di indirizzo secondo le modalità e le tempistiche che saranno definite.

  • Pubblicità Il presente bando è pubblicato all'Albo Ufficiale del Politecnico, sul sito Internet del Politecnico, del MIUR e dell'Unione Europea. Il Direttore del Dipartimento Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Fto. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Firmato digitalmente ai sensi del CAD - D.Lgs 82/2005 e s.m.i.. 30.04.2015, 3398 of 29.07.2016, 8268 of 20.12.2017 and n. 6605 of 27.09.2018, 3983 of 29.05.2019 and further amended by Rectoral Decree no. 9232 of 23/12/2020; A public selection is hereby organized to grant n° 1 temporary research fellowship to grant research activity, on a fixed-term basis:

  • Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrà fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dell’utente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (“Aggiornamento”) e a seguito di tale fornitura l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dell’installazione o dell’attivazione dell’aggiornamento. Ogni Aggiornamento verrà considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia l’aggiunta che l’eliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalità offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerà il contenuto, le caratteristiche e le funzionalità della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire all’utente la possibilità di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire l’installazione o l’attivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finché l’utente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirà, a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento all’utente. Il Fornitore ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione più recente, o Aggiornamenti che supportino l’utilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.

  • Sperimentatore principale e Co-sperimentatori 3.1 Lo Sperimentatore principale sarà coadiuvato nell'esecuzione della Sperimentazione da collaboratori diretti, qualificati in base al Protocollo ad intervenire con poteri discrezionali nell’esecuzione di esso (di seguito “Co-sperimentatori”), nonché dal personale, sanitario e non sanitario, incaricato dall’Ente. Co-sperimentatori ed altro personale opereranno sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale per gli aspetti relativi alla presente Sperimentazione; essi dovranno essere qualificati per la conduzione della Sperimentazione ed aver ricevuto preventivamente adeguata formazione, secondo la normativa vigente, da parte del Promotore; ciascuno di essi dovrà aver manifestato la propria disponibilità a partecipare alla Sperimentazione. 3.2 Le Parti prendono atto che lo Sperimentatore principale è tenuto a ogni responsabilità e obbligo imposti a tale figura dalla normativa vigente in materia di sperimentazioni cliniche di medicinali. 3.3 Il presente rapporto intercorre tra Promotore e l’Ente. Il Promotore è estraneo a rapporti esistenti tra l’Ente, lo Sperimentatore principale, i Co-sperimentatori e tutto l’altro personale partecipante alla Sperimentazione, restando quindi sollevato da qualsiasi pretesa che costoro dovessero avanzare in relazione alla Sperimentazione. 3.4 In relazione alla Sperimentazione oggetto del presente Contratto, le Parti si danno atto di aver adempiuto a quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento, nonché dall’art. 6, comma 4 del D. Lgs. 14 maggio 2019, n. 52, come modificato dall’art. 11-bis della L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (“Decreto Rilancio”). 3.5 Qualora il rapporto tra lo Sperimentatore principale e l'Ente dovesse per qualsiasi ragione concludersi, l’Ente deve informarne tempestivamente per iscritto il Promotore, indicando il nominativo di un sostituto e segnalandolo nella banca dati elettronica europea. L'indicazione del sostituto deve essere oggetto di approvazione da parte del Promotore e del Comitato Etico competente. L’Ente garantisce che il nuovo Sperimentatore principale abbia i requisiti idonei a proseguirla, accetti i termini e le condizioni del presente Contratto e assuma l'impegno di rispettare il Protocollo nell'esecuzione della Sperimentazione. Nelle more dell’approvazione dell’emendamento sostanziale di cambio dello Sperimentatore principale, lo sperimentatore indicato dall’Ente garantisce la necessaria continuità dell’attività sperimentale. Nel caso in cui il Promotore non intenda accettare il nominativo del sostituto proposto dall'Ente oppure questi non proponga un sostituto, il Promotore potrà recedere dal presente Contratto in accordo a quanto previsto dall'art. 7. 3.6 Lo Sperimentatore principale, prima di iniziare la Sperimentazione, deve acquisire il consenso informato del paziente o del suo rappresentante legale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sperimentazioni cliniche e il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di protezione dei dati personali, come successivamente declinato all’art. 11. 3.7 Lo Sperimentatore principale ha l’obbligo di registrare e documentare dettagliatamente tutti gli eventi avversi ed eventi avversi gravi e di darne comunicazione al Promotore nei termini previsti dalla legislazione vigente. Inoltre, lo Sperimentatore principale deve fornire ogni altra informazione clinica di rilievo indicata nel Protocollo (ad esempio gravidanza), direttamente o indirettamente correlabile all'esecuzione della Sperimentazione, secondo quanto previsto dal Protocollo, dalle norme di Buona Pratica Clinica e dalla normativa applicabile in materia di farmacovigilanza e sperimentazione clinica di medicinali. 3.8 L’Ente garantisce il corretto svolgimento della Sperimentazione da parte dello Sperimentatore principale e del personale posto sotto la sua responsabilità secondo i più elevati standard di diligenza. In particolare: Lo Sperimentatore principale deve consegnare tutte le Schede Raccolta Dati (Case Report Forms-CRF) correttamente compilate, secondo termini e modalità previsti dal Protocollo della sperimentazione e dalla normativa applicabile, in formato cartaceo o elettronico, e comunque con tempestività come da GCP, entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Lo Sperimentatore principale si impegna altresì a risolvere le richieste di chiarimento (queries) generate dal Promotore entro i termini previsti dal Protocollo della sperimentazione. Per verificare la corrispondenza tra i dati registrati nelle Schede Raccolta Dati e quelli contenuti nei documenti originali (per es. cartella clinica), l'Ente e lo Sperimentatore principale consentono l'accesso diretto ai dati originali durante le visite di monitoraggio e nel corso di eventuali audit promossi da Promotore e ispezioni da parte delle Autorità Competenti, incluse le modalità da remoto, purché non vengano violate le norme in materia di riservatezza e di protezione dei dati personali dei pazienti. L'Ente e lo Sperimentatore principale, informati con congruo preavviso, devono consentire il corretto svolgimento dell'attività di monitoraggio e di auditing e di ispezioni presso il Centro di Sperimentazione ______da parte del personale del Promotore e da parte dell’Autorità Competente, attività effettuate per garantire la regolare esecuzione della Sperimentazione.

  • Riferimenti Codice Identificativo Descrizione [1] Lettera di Xxxxxx. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 - Schema di Contratto Quadro OPA Schema di Contratto Quadro OPA [2] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 3 bis - Schema di Contratto Esecutivo OPA Schema di Contratto Esecutivo OPA [3] Lettera di Invito. Procedura Ristretta per l’affidamento dei servizi di connettività nell’ambito del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) ID SIGEF 1367 - Allegato 5 - Capitolato Tecnico Capitolato Tecnico [4] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche dei servizi di trasporto dati STDE [5] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche dei servizi di trasporto dati STDO [6] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SS_Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche dei servizi di trasporto dati STDS [7] FW_SPCCONN2_03-TR-STDE-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDE [8] FW_SPCCONN2_03-TR-STDO-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDO [9] FW_SPCCONN2_03-TR-STDS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS Specifiche di realizzazione dei servizi di trasporto dati STDS [10] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche dei servizi di sicurezza SPUN [11] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SS_Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche dei servizi di sicurezza SCEN [12] FW_SPCCONN2_05-SIC-SPUN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SPUN [13] FW_SPCCONN2_05-SIC-SCEN-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN Specifiche di realizzazione dei servizi di sicurezza SCEN [14] FW_SPCCONN2_04-DNS-SS_Specifiche dei servizi DNS Specifiche dei servizi DNS [15] FW_SPCCONN2_04-DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS DNS-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi DNS [16] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche dei evoluta VOIP servizi di comunicazione [17] FW_SPCCONN2_06-SCOE-TELP-SS_Specifiche dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche dei evoluta TELP servizi di comunicazione [18] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta VOIP [19] FW_SPCCONN2_06-SCOE-VOIP-SR_Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP Specifiche di realizzazione dei servizi di comunicazione evoluta TELP [20] FW_SPCCONN2_07-SSUP_Specifiche dei servizi di supporto professionale Specifiche dei servizi di supporto professionale [21] FW_SPCCONN2_08-SMG-NOC_Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) Specifiche di realizzazione e gestione del Network Operation Center (NOC) [22] FW_SPCCONN2_08-SMG-SOC_Specifiche di realizzazione e gestione del SOC Specifiche di realizzazione e gestione del SOC [23] FW_SPCCONN2_08-SMG-PW_Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC Specifiche di realizzazione e gestione del Sito Web SPC [24] FW_SPCCONN2_08-SMG-SLMR_SLA Management & Reporting SLA Management & Reporting [25] FW_SPCCONN2_02-SPC-PGE_Piano Generale per Erogazione dei Servizi Piano Generale per Erogazione dei Servizi [26] FW_SPCCONN2_08-SMG-CQ_Specifiche di controllo qualità dei servizi Specifiche di controllo qualità dei servizi [27] PEC ricevuta da ASL Rieti il 22/06/2020 alle ore 10:48 avente come oggetto "ASL Rieti - Piano Fabbisogni Progetto SPC2 ampliamento 10 sedi + 3 cessazioni per PEC" Piano dei Fabbisogni dell’Amministrazione “ASL Rieti” [28] FW_SPCCONN2_DimensionamentoServizi Dimensionamento dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [29] FW_SPCCONN2_Progetto dei Fabbisogni Progetto dei Fabbisogni dei servizi SPC per il Cliente “ASL Rieti” [30] FW_SPCCONN2_Piano di Attuazione Piano di attuazione per il cliente “ASL Rieti” [31] FW_SPCCONN2_ChecklistAvvio Checklist per la raccolta delle informazioni propedeutiche all’avvio dei servizi SPC per l’Amministrazione “ASL Rieti”

  • Programmazione Il Cliente, a semplice richiesta di ForGreen, sarà tenuto a comunicare il proprio programma di prelievo di Energia Elettrica per ciascun PDP e si obbliga altresì ad aggiornarlo nel caso in cui, per qualsiasi ragione, ne venisse meno l’attendibilità. In caso di sensibili scostamenti rispetto al dato reale di consumo, ForGreen avrà diritto di modificare le condizioni contrattuali, secondo quanto previsto al precedente art. 10.