La trattativa privata Clausole campione

La trattativa privata. 1. I beni immobili oggetto del presente regolamento possono essere affidati in locazione a trattativa privata, esclusivamente nei seguenti casi: a) quando non sia stata presentata, nell’ambito di una precedente asta pubblica, nessuna offerta ovvero si abbiano fondate ragioni per ritenere che, ove si sperimentasse il ricorso all’asta pubblica, quest’ultima andrebbe deserta; b) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, preliminarmente approvate dal Consiglio di Amministrazione, per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura di aggiudicazione mediante asta pubblica. 2. Il soggetto con cui la Fondazione intraprende la trattativa privata deve possedere i requisiti di cui all’art. 7. 3. Il medesimo soggetto deve preliminarmente costituire una cauzione provvisoria pari al 25% del canone annuo offerto, esclusivamente mediante assegno circolare o bonifico bancario, che resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto.
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è una procedura con cui l’Ente consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto. 2. Negli atti che presuppongono l’utilizzo della trattativa privata deve darsi puntuale motivazione in ordine al ricorso a tale sistema. 3. Le modalità di svolgimento della trattativa privata sono regolate dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. 2. Si può procedere alla stipulazione di contratti previa trattativa privata quando: a) l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte almeno una volta;
La trattativa privata. La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento. Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate in caso di insufficienza di ditte idonee, per raggiungere il numero minimo di cinque per le forniture di beni e servizi fino a Euro 25.000,00 con altre scelte fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi. Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'articolo 24 della legge 109/94 cosi come recepita dalla L.R. 7/02; il ricorso alla trattativa privata è autorizzato dal legale rappresentate dell'ente su richiesta del responsabile del procedimento, se nominato, o su proposta del dirigente responsabile dell'ufficio competente, a cui essendo state attribuite le funzioni dell'articolo 51 della legge 142/90, compete la determinazione a contrattare e la procedura di ricerca del contraente e dell'aggiudicazione. Per gli appalti di forniture di beni e di servizi si applicheranno gli articoli 30 e 31 della L.R. 7 del 02.08.2002 e s.m.i., le disposizioni del codice dei contratti e le norme del presente regolamento. Per le forniture di beni e servizi fino a 25.000,00 Euro, ai sensi dell'art.34 della L.R. 7/02 e s.m.i, è consentito l'affidamento con gara informale a trattativa privata, previa richiesta di offerta ad almeno 5 ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero, quando l'urgenza, la natura dei prodotti, le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono antieconomico ed inefficiente il ricorso ad altre procedure. Le richieste di offerta, dovranno essere inviate simultaneamente a tutte le ditte interessate, con lettera raccomandata A.R. o quando l'estrema urgenza lo richiede, anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica. In caso di urgenza, il termine per la presentazione delle offerte può essere motivatamente ridotto. Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara formale o informale sono le seguenti: 1) provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole essenziali, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che inducono il ricorso all...
La trattativa privata. L'imposta di bollo pag. 16 Art. 69 Art. 43 La registrazione pag. 16 La trattativa privata pag. 12 Art. 70 Adempimenti su atti concernenti immobili pag. 16
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l’Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. 2. L’Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando: a) l’asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte; b) l’urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l’asta o la licitazione privata; c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall’art. 5 della legge 08.08.1977, n. 584 e successive modifiche e dall’art. 46 della L.R. n. 27/1985; d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2 della legge 30.03.1981, n. 113 e successive modifiche. e) ricorrano, per l’appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all’art. 12 della legge 03.01.1978, n. 1 e successive modificazioni; f) per l’affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l’acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione; g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. 3. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all’oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l’effettuazione della spesa autorizzante ai fini suddetti. 4. Per l’effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato. 5. In ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente. 6. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

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  • Aspettativa 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2 della legge 12 luglio 1988, n. 270, con il presente articolo si intendono derogate le disposizioni di cui al comma 7 dell’articolo 24 dell’all. A) del X.X. 0 gennaio 1931, n. 148. 2. Nell’ipotesi in cui il lavoratore si trovi in presenza di una condizione di temporanea inidoneità che impedisca l’esercizio delle funzioni affidategli, in mancanza di una patologia in atto, è concesso un periodo di aspettativa per motivi di salute di 12 mesi durante il quale viene corrisposto un trattamento economico pari alla metà della retribuzione di riferimento di cui al comma successivo, se solo o con una o due persone a carico, e a due terzi della predetta retribuzione se le persone a carico superano le due. 3. La retribuzione di riferimento di cui al precedente comma, è data dalle seguenti voci: - retribuzione tabellare - ex contingenza - scatti di anzianità - TDR - trattamento ad personam (art. 3, p. 2, Accordo Nazionale 27.11.00). 4. Decorsi i 12 mesi di cui al comma 2, persistendo la condizione di temporanea inidoneità, su richiesta del lavoratore è concesso un periodo di aspettativa non retribuita della durata di sei mesi. 5. Scaduti i suddetti periodi di aspettativa si può procedere all’esonero definitivo dal servizio ai sensi dell’articolo 1, comma 6, secondo alinea, qualora il lavoratore non accetti la collocazione in posti disponibili compatibili con la temporanea inidoneità.

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  • Polizza assicurativa L’Aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula del Contratto, a presentare idonea copertura assicurativa, attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente procedura. Nell’effettuazione del servizio, l’Appaltatore dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, a beni mobili ed immobili di proprietà dell’Ateneo o, comunque, da quest’ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo. L’Appaltatore dovrà, altresì, ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato a persone presenti, a vario titolo (corpo docente, personale tecnico ed amministrativo, studenti, ospiti, ecc.), negli ambienti dell’Ateneo. In tale polizza, della quale dovrà essere prodotta copia ed inviata al Committente al momento dell’avvio dell’Appalto, il Politecnico di Milano dovrà risultare espressamente incluso nel novero dei terzi. Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio è interamente in carico all'Affidatario; in questa responsabilità è altresì compresa quella per danni cagionati ai beni del Politecnico, nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio. L’impresa è responsabile per danni cagionati a terzi, agli studenti e al personale Universitario dall'Affidatario stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Impresa e, per essa, dai suoi dipendenti o collaboratori, alla proprietà del Politecnico di Milano saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Impresa non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, l'Ateneo si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Impresa ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto alla presenza di delegati dell'Affidatario; qualora l'Affidatario non manifesti la volontà di partecipare, il Responsabile della esecuzione del contratto provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni.

  • Copertura assicurativa 1. Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa della responsabilità civile di tutti i dirigenti della presente area, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi dell’art. 25 del CCNL 8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave. 2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall’art. 24, comma 3 del CCNL dell’8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall’entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata. 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all’art. 10 del CCNL 8 giugno 2000 di quanto stabilito ai sensi del comma 2. 4. Sono fatte salve eventuali iniziative regionali per la copertura assicurativa attuate anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’ex art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. 5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volti a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguati per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei dirigenti dei quattro ruoli, nell’ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all’art. 9 del CCNL 8 giugno 2000. 6. Sono disapplicati i commi da 1 a 4 dell’art. 24 del CCNL 8 giugno 2000. Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l’espressione “ulteriori rischi” del comma 2 può significare tanto la copertura da parte del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell’azione di rivalsa da parte dell’azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A. Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n. 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.