La trattativa privata Clausole campione

La trattativa privata. 1. I beni immobili oggetto del presente regolamento possono essere affidati in locazione a trattativa privata, esclusivamente nei seguenti casi: a) quando non sia stata presentata, nell’ambito di una precedente asta pubblica, nessuna offerta ovvero si abbiano fondate ragioni per ritenere che, ove si sperimentasse il ricorso all’asta pubblica, quest’ultima andrebbe deserta; b) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, approvate dal Consiglio di amministrazione, per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura di aggiudicazione mediante asta pubblica. 2. Il soggetto con cui la Fondazione intraprende la trattativa privata deve possedere i requisiti di cui all’art. 7. 3. Il medesimo soggetto deve preliminarmente costituire una cauzione provvisoria pari al 25% del canone annuo offerto, esclusivamente mediante assegno circolare o bonifico bancario, che resterà vincolata fino alla stipulazione del contratto.
La trattativa privata. La trattativa privata, procedura negoziale in cui l'ente, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica, negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, dalle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento. Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate in caso di insufficienza di ditte idonee, per raggiungere il numero minimo di cinque per le forniture di beni e servizi fino a Euro 25.000,00 con altre scelte fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi. Per gli appalti di lavori pubblici si applicherà l'articolo 24 della legge 109/94 cosi come recepita dalla L.R. 7/02; il ricorso alla trattativa privata è autorizzato dal legale rappresentate dell'ente su richiesta del responsabile del procedimento, se nominato, o su proposta del dirigente responsabile dell'ufficio competente, a cui essendo state attribuite le funzioni dell'articolo 51 della legge 142/90, compete la determinazione a contrattare e la procedura di ricerca del contraente e dell'aggiudicazione. Per gli appalti di forniture di beni e di servizi si applicheranno gli articoli 30 e 31 della L.R. 7 del 02.08.2002 e s.m.i., le disposizioni del codice dei contratti e le norme del presente regolamento. Per le forniture di beni e servizi fino a 25.000,00 Euro, ai sensi dell'art.34 della L.R. 7/02 e s.m.i, è consentito l'affidamento con gara informale a trattativa privata, previa richiesta di offerta ad almeno 5 ditte, salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero, quando l'urgenza, la natura dei prodotti, le esigenze organizzative, motivate nel provvedimento a contrattare, rendono antieconomico ed inefficiente il ricorso ad altre procedure. Le richieste di offerta, dovranno essere inviate simultaneamente a tutte le ditte interessate, con lettera raccomandata A.R. o quando l'estrema urgenza lo richiede, anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica. In caso di urgenza, il termine per la presentazione delle offerte può essere motivatamente ridotto. Le fasi del procedimento della trattativa privata mediante gara formale o informale sono le seguenti: 1) provvedimento a contrattare con individuazione del fine, dell'oggetto del contratto, della sua forma e delle clausole essenziali, della spesa necessaria, dei requisiti del contraente, dei motivi che inducono il ricorso all...
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l’Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. 2. L’Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando: a) l’asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte; b) l’urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l’asta o la licitazione privata; c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall’art. 5 della legge 08.08.1977, n. 584 e successive modifiche e dall’art. 46 della L.R. n. 27/1985; d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell’art. 2 della legge 30.03.1981, n. 113 e successive modifiche. e) ricorrano, per l’appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all’art. 12 della legge 03.01.1978, n. 1 e successive modificazioni; f) per l’affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l’acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione; g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. 3. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all’oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l’effettuazione della spesa autorizzante ai fini suddetti. 4. Per l’effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato. 5. In ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente. 6. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è una procedura con cui l’Ente consulta soggetti di propria scelta e negozia con uno o più di essi i termini del contratto. 2. Negli atti che presuppongono l’utilizzo della trattativa privata deve darsi puntuale motivazione in ordine al ricorso a tale sistema. 3. Le modalità di svolgimento della trattativa privata sono regolate dalle vigenti norme comunitarie e nazionali.
La trattativa privata. 1. La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse. 2. Si può procedere alla stipulazione di contratti previa trattativa privata quando: a) l'asta pubblica o la licitazione privata siano andate deserte almeno una volta;
La trattativa privata. L'imposta di bollo pag. 16 Art. 69 Art. 43 La registrazione pag. 16 La trattativa privata pag. 12 Art. 70 Adempimenti su atti concernenti immobili pag. 16

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  • Aspettativa 1. Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano un’assenza almeno pari ad un mese, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto a una aspettativa della durata massima di sei mesi. 2. Analogo diritto compete ai lavoratori, sempre con almeno due anni di anzianità di servizio, che intendano esplicare servizio di volontariato, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. In questo caso il periodo di aspettativa potrà avere durata fino ad un anno. 3. Decorso il periodo di aspettativa concesso, l’agente, a richiesta del lavoratore, potrà prorogare l’aspettativa di un ulteriore periodo, di durata da concordare. 4. La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche. 5. Di norma durante l’aspettativa cessa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento. 6. Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza dell’aspettativa è considerato dimissionario da tale data ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore. 7. Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione sarà computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro. 8. Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.

  • Soggetti autorizzati al trattamento I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.

  • Polizza assicurativa L’Aggiudicatario dovrà produrre, ai fini della stipula del Contratto, idonea copertura assicurativa attinente allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto medesimo. In particolare, l’Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate: a) produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l’appalto; ovvero (in via alternativa) b) produrre una o più polizze di cui è già provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi all’appalto. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/nno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all’esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e. Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l’esistenza della stessa. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l’integrale documento di polizza. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana ovvero, qualora sia prodotto in lingua diversa dall’italiano, il documento deve essere accompagnato da traduzione. Posto che per tutta la durata del Contratto (comprese le eventuali proroghe) l’Aggiudicatario ha l’obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula del Contratto, polizza di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

  • Diritto proprio del Beneficiario Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

  • Copertura assicurativa 1. Le amministrazioni stipulano una apposita polizza assicurativa in favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di trasferte o per adempimenti di servizio fuori dalla sede di servizio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio. L’utilizzo del mezzo proprio, è possibile nei limiti previsti dalle disposizioni legislative e delle relative modalità applicative. 2. La polizza di cui al comma 1 è rivolta alla copertura dei rischi, non compresi nell’assicurazione obbligatoria, di danneggiamento al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente e ai beni trasportati, nonché di lesioni o decesso del dipendente medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 3. Le polizze di assicurazione relative ai mezzi di trasporto di proprietà dell’amministrazione sono in ogni caso integrate con la copertura, nei limiti e con le modalità di cui ai commi 1 e 2, dei rischi di lesioni o decesso del dipendente addetto alla guida e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto. 4. I massimali delle polizze non possono eccedere quelli previsti per i corrispondenti danni dalla legge sull’assicurazione obbligatoria. 5. Dagli importi liquidati dalle società assicuratrici in base alle polizze stipulate da terzi responsabili e quelle previste dal presente articolo sono detratte le somme eventualmente spettanti a titolo di indennizzo per lo stesso evento. 6. Le amministrazioni, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e compatibilmente con i vincoli finanziari previsti da vigenti disposizioni di legge, assumono le necessarie iniziative per la eventuale copertura assicurativa della responsabilità civile dei dipendenti appartenenti alle più elevata area o categoria del sistema di classificazione professionale, che coprano posizioni di lavoro previamente individuate, le quali, anche per effetto di incarichi di posizione organizzativa, richiedano lo svolgimento di attività in condizioni di piena autonomia, con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno, ivi compreso il patrocinio legale, secondo la disciplina di cui all’art. 84, ove non sussistano conflitti di interesse, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. 7. Ai fini della stipula, le amministrazioni possono associarsi in convenzione ovvero aderire ad una convenzione già esistente, nel rispetto della normativa vigente. 8. Ai fini della scelta della società di assicurazione le amministrazioni possono indire una gara unica su tutte le coperture assicurative disciplinate dai CCNL. Occorre in ogni caso prevedere la possibilità, per il personale interessato, di aumentare massimali e “area” di rischi coperta con versamento di una quota individuale.

  • NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO A.Menarini Diagnostics, Xxx Xxxxx Xxxxx 0, X-00000 Xxxxxxx.

  • INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, il concorrente è informato che i dati personali acquisiti ai fini della presente procedura, ivi compresi quelli raccolti in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i., verranno trattati esclusivamente e nel rispetto della normativa vigente in materia. Il titolare del trattamento di tali dati è RFI S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1. Di conseguenza, tutti i soggetti partecipanti a qualunque titolo alla presente procedura di gara dichiarano, con la sottoscrizione della domanda di partecipazione/dichiarazione a cor- redo dell’offerta di aver preso visione dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR. In ogni caso il trattamento in questione è effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016, eventualmente anche tramite Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e/o soggetti terzi e comunque nel rispetto della normativa vi- gente. L’informativa completa di cui all’art. 13 e all’art. 14 del predetto Regolamento è pubblicata sul sito aziendale, cui si rimanda, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx– “Regole e documentazione”.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Informativa in corso di contratto L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Contrattazione di secondo livello Le parti, con il presente rinnovo contrattuale, hanno condiviso un modello di contrattazione di secondo livello finalizzato a far crescere il settore anche nell'ambito del confronto e delle relazioni sindacali. La titolarità della contrattazione di secondo livello viene esercitata dalle strutture territoriali delle XX.XX. nazionali stipulanti il c.c.n.l. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni territorialmente competenti delle Organizzazioni datoriali stipulanti cui sono iscritte o conferiscono mandato. La contrattazione di secondo livello ha la funzione di negoziare erogazioni economiche variabili correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti. Tali programmi avranno come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico della singola impresa. Il premio di risultato deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di legge. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente c.c.n.l., come tassativamente indicate nel presente comma o dalla legge; deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati in altri livelli di contrattazione, secondo il principio del "ne bis in idem", salvo quanto espressamente previsto nel presente c.c.n.l.: - azioni a favore del personale femminile, in attuazione della raccomandazione CEE n. 635/1984 e della legge n. 125/1991, in coerenza con quanto convenuto in materia a livello nazionale; - azioni positive per la flessibilità di cui all'art. 9 della legge n. 53/2000; - accordi in materia di sviluppo della bilateralità, in coerenza ed entro il quadro convenuto in materia a livello nazionale; - differenti impegni formativi e specifiche modalità di svolgimento della formazione interna ed esterna degli apprendisti, ai sensi dell'art. 12 del presente c.c.n.l.; - monitoraggio del ricorso alle ore supplementari in coerenza con quanto previsto all'art. 33 del presente c.c.n.l.; - accordi specifici in materia di articolazione turni/orari anche per specifiche tipologie di appalto presenti sul territorio, nell'ottica di una migliore organizzazione del lavoro; - modalità esplicative di applicazione di regimi di flessibilità già previsti dal presente c.c.n.l. e/o definizione di nuovi meccanismi per tipologie particolari di appalto presenti nel territorio; - individuazione di soluzioni finalizzate ad un maggiore utilizzo della mobilità aziendale, anche al di fuori dell'ambito comunale; - individuazione di misure atte a migliorare le condizioni di lavoro anche al fine di contrastare eventuali forme anomale di assenteismo. Gli accordi di secondo livello hanno durata triennale.