Migliorie e addizioni Clausole campione

Migliorie e addizioni. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal comodatario resteranno acquisite al comodante senza obbligo di rimborso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del comodante di pretendere il ripristino della situazione quo ante.
Migliorie e addizioni. Le Parti convengono che la Parte Conduttrice non sarà tenuta, neppure in parte, alla riduzione in pristino dell'Immobile - con riferimento alle eventuali migliorie, modifiche o addizioni apportate dalla Parte Conduttrice stessa - alla scadenza del presente Contratto, né ad indennizzare in alcun modo la Parte Locatrice in relazione alla restituzione dell'Immobile in condizioni diverse rispetto allo stato attuale. Le eventuali migliorie ed addizioni che la Parte Conduttrice volesse apportare all’Immobile dovranno essere approvate dalla Parte Xxxxxxxxx e resteranno a vantaggio della Parte Locatrice stessa, senza che nulla sia dovuto da quest’ultima alla Parte Conduttrice.
Migliorie e addizioni. Qualora la CONCESSIONARIA intenda apportare ulteriori modifiche o miglioramenti all’impianto finalizzati alla valorizzazione della struttura e all’eventuale adeguamento alle normative, al di fuori di quelli di riqualificazione di cui al progetto, dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai competenti uffici comunali fermo restando quanto previsto al precedente articolo, compresi gli obblighi di variazione/aggiornamento catastale a propria cura e spesa.
Migliorie e addizioni. Le migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal Comodatario resteranno acquisite al Comodante senza obbligo di compenso o indennizzo, anche quando eseguite con il consenso del Comodante e fatto salvo, in ogni caso, il diritto del Comodante di pretendere il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti.
Migliorie e addizioni. Qualora la CONCESSIONARIA intenda apportare ulteriori modifiche o migliora- menti all’impianto, finalizzati alla valorizzazione della struttura e all’eventuale adeguamento alle normative, al di fuori di quelli di riqualificazione di cui al pro- getto, dovrà richiedere preventiva autorizzazione ai competenti uffici comunali, fermo restando quanto previsto al precedente articolo, compresi gli obblighi di variazione/aggiornamento catastale a propria cura e spese.--------------------------- Tutte le migliorie eseguite, comprese le apparecchiature installate e gli arredi fissi diventeranno di proprietà comunale per accessione, unitamente alle even- tuali documentazioni di legge; si intendono arredi fissi tutti gli impianti e le strutture che non possono essere rimossi al termine della concessione, senza arrecare nocumento alla struttura, né snaturarne la funzionalità.-------------------- Nessun rimborso sarà dovuto dal CONCEDENTE alla CONCESSIONARIA in rela- zione a quanto sopra.-
Migliorie e addizioni. Le parti stabiliscono che la conduttrice, a sua cura e spese e previa comunicazione scritta al COMUNE potrà eseguire nell’immobile locato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni “ex lege”, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattualmente stabilito. Resta altresì espressamente concordato che tutti i miglioramenti, riparazioni, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dalla parte conduttrice o da chi per essa, resteranno alla cessazione della locazione, per qualsiasi causa essa si verifichi, acquisite all’immobile locato a beneficio del Comune, senza che la parte conduttrice o altri possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.
Migliorie e addizioni. Il concessionario non potrà apportare altre migliorie e addizioni all’immobile senza il preventivo consenso scritto del concedente. In ogni caso, il concessionario non potrà vantare alcun diritto a rimborsi o indennità e le migliorie e addizioni sono acquisite dal concedente. Il concessionario provvederà a trasmettere l’elenco delle migliorie e addizioni apportate nonchè la relativa documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente.
Migliorie e addizioni la Concessionaria non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese all’immobile durante la concessione, e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile.
Migliorie e addizioni. 1. Il Concessionario si impegna a non apportare migliorie né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare seppur in parte le condizioni originali dell'immobile dato in concessione. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o per convenienza devono essere autorizzati dal comune con congruo preavviso e le parti concordano che rimarranno a beneficio di quest’ultimo. 2. Quando anche autorizzato, il Concessionario provvederà direttamente a sostenere oneri e procedure, senza per questo nulla pretendere indennità per miglioramenti o addizionali apportate. 3. Qualora il Concessionario apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso del comune, quest'ultimo avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del Concessionario, nonché il risarcimento dei danni. A tal fine il comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva che, se utilizzata parzialmente, dovrà essere reintegrata nell'importo originario.
Migliorie e addizioni. Il Concessionario non può, senza il consenso scritto del Comune, eseguire modifiche anche se ritenute migliorative degli elementi strutturali oppure innovazioni, migliorie o addizioni di qualsiasi genere dell’immobile. Il Concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso per quelle opere di abbellimento, modifiche, migliorie ed addizioni che, comunque, apportasse a sue spese ai locali durante la concessione e che dovranno essere mantenuti al termine della concessione stessa, come appartenenti al Comune, derogandosi così espressamente al disposto degli articoli 1592 e 1593 del Codice Civile. Pur non rientrando gli arredi e le attrezzature nelle disposizioni dei precedenti paragrafi, il Concessionario dovrà comunicare al Comune, al fine dell’ottenimento del relativo nulla-osta, ogni intervento di miglioramento o di addizione che li riguardi.