Common use of Misure di salvaguardia Clause in Contracts

Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 del presente Accordo e in conside- razione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati: a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli

Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 1-3 del presente Accordo e in conside- razione considera- zione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati: a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedure: – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibile; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli, Accordo Di Libero Scambio

Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione degli allegati 1–3 1-3 del presente Accordo e in conside- razione considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra Parte, le Parti si consultano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegatiallegati : a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedureprocedure : – se una delle Parti ha l’intenzione di applicare misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivimotivi ; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità totalità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima nel più breve tempo possibilepossibile ; – fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguateadeguate ; – in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibilepossibile ; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni al funzionamento dell’Accordo.

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Samples: Agreement Between the European Community and the Swiss Confederation on the Trade of Agricultural Products

Misure di salvaguardia. 1. Qualora, nell’applicazione nell'applicazione degli allegati 1–3 1-3 del presente Accordo e in conside- razione considerazione della particolare sensibilità dei mercati agricoli delle Parti, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti provochino una grave perturbazione del mercato dell’altra dell'altra Parte, le Parti si consultano consul­ tano immediatamente per trovare una soluzione adeguata. Nell’attesa Nell'attesa di tale soluzione, la Parte interessata può prendere le misure che giudica necessarie. 2. In caso di applicazione di misure di salvaguardia ai sensi del paragrafo 1 o degli altri allegati: a) in mancanza di disposizioni specifiche, si applicano le seguenti procedurepro­ cedure: se una delle Parti ha l’intenzione l'intenzione di applicare misure di salva­ guardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest'ultima in­ dicandone i motivi; — se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della totalità o di una parte del territorio dell’altra dell'altra Parte, essa ne informa preventivamente quest’ultima indicandone i motivi; – se una delle Parti adotta misure di salvaguardia nei confronti della tota- lità o di una parte del territorio dell’altra Parte, essa ne informa quest’ultima quest'ultima nel più breve tempo possibile; fatta salva la possibilità di entrata in vigore immediata delle misure di salvaguardia, le Parti si consultano quanto prima per trovare soluzioni adeguate; in caso di misure di salvaguardia adottate da uno Stato membro della Comunità nei confronti della Svizzera, di un altro Stato membro o di un paese terzo, la Comunità ne informa la Svizzera al più presto possibile; b) devono essere scelte di preferenza le misure che recano minori perturbazioni per­ turbazioni al funzionamento dell’Accordodell'Accordo.

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Samples: Accordo Sul Commercio Di Prodotti Agricoli