Misure di Sicurezza e Responsabilità Clausole campione

Misure di Sicurezza e Responsabilità. 1. Ciascuna delle Parti assume la responsabilità in merito alle finalità dichiarate per la verifica di legittimità di accesso ai dati, riportate in allegato 1, in relazione agli effettivi compiti istituzionali indicati nel proprio statuto e/o atto costitutivo e/o norma di legge o di regolamento.
Misure di Sicurezza e Responsabilità. 1. La responsabilità e titolarità dei dati oggetto della presente Convenzione, nonché la trattazione e conservazione degli stessi, è, secondo la rispettiva competenza, in capo alle Parti ;
Misure di Sicurezza e Responsabilità. In quanto gli allegati, di cui al precedente articolo 5, sono parte sostanziale della Convenzione, le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all’interno dei citati allegati volti ad assicurare la protezione dei dati personali, ai sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della Convenzione. Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati le Parti concorderanno tempestivamente, per il tramite dei Responsabili della Convenzione, modalità alternative di accesso ai dati. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti della Convenzione alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal CAD nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione tecnica. INAIL/INPS rendono disponibili i dati anche personali come risultano al momento dell’interrogazione e non assumono responsabilità per la mancanza di aggiornamenti che non dipendano dalle stesse, per variazioni che possono successivamente intervenire e per danni diretti e/o indiretti, nonché per eventuali interruzioni dell’accesso non preventivamente pianificabili. Le Parti annualmente verificano il mantenimento dei presupposti e dei requisiti per l’accesso ai dati.
Misure di Sicurezza e Responsabilità. XXXXX si impegna a rispettare i limiti e le condizioni di accesso previsti volti ad assicurare la protezione dei dati personali e garantire un livello di sicurezza adeguato ai sensi dell’articolo 32 Regolamento UE 2016/679. Allo scopo di incrementare la sicurezza nelle modalità di accesso ai dati, è volontà delle Parti adattare progressivamente i contenuti dell’Accordo alle regole tecniche di cooperazione informatica previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale nonché alle ulteriori misure che si renderanno necessarie in relazione all’evoluzione tecnica. SISPI si impegna a fornire tempestivamente all’INPS ogni informazione utile in ordine a qualsiasi violazione dei dati o incidenti informatici, eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati per conto dell’Istituto, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che l’Istituto medesimo adempia, nei termini prescritti, alla dovuta segnalazione di c.d. “data breach” al Garante per la protezione dei dati personali in osservanza di quanto disposto dall’articolo 33 del Regolamento UE 2016/679 e dal Provvedimento n. 393 del 2 luglio 2015 dell’Autorità Garante.
Misure di Sicurezza e Responsabilità. Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati all’interno degli allegati tecnici di cui al precedente articolo 1, in particolare, in relazione ai profili di autorizzazione e credenziali di autenticazione degli utenti preposti all’utilizzo dei servizi oggetto del presente Accordo. L’INL si impegna a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un’adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell‘articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato. Il presente Accordo è stipulato nel rispetto degli articoli 2-ter e 2-sexties del decreto legislativo n. 196/2003 aggiornato dal decreto legislativo n. 101/2018 così come modificato dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 139/2021) nonché come ulteriore misura di accountability dalle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).