LAVORO EXTRA E DI SURROGA. (Lavoro extra e di surroga)
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. Nei settori dell’Industria Turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni – quelli di banquet- ting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi simi- lari. E’ ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello. Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi nell’ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a con- dizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al primo comma. La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è deman- data alla contrattazione territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali. In mancanza di tale disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compen- so orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella: Area Set-10 Mar-11 Set-11 Mar-12 Set-12 Apr-13 C2 12,57 12,71 12,84 12,98 13,21 13,44 C3 11,98 12,11 12,24 12,37 12,59 12,81 D1 11,46 11,58 11,71 11,83 12,04 12,25 D2 10,59 10,71 10,82 10,94 11,13 11,33 Le Parti si danno atto che il compenso orario sopra definito è comprensivo degli effetti derivan- ti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o azienda- le e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità nonché di Tfr. Le imprese comunicheranno alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle organizzazioni ter- ritoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - quadrimestralmente - gli elen- chi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori. Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare dal Libro Unico del Lavoro come previsto dalla normativa vigente. Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori del settore non occupati.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. (1) Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni: - meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - prestazioni rese in occasione dei fine settimana; - prestazioni rese in occasione delle festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
(2) I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all’Ente bilaterale con cadenza quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela della privacy.
(3) Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai lavoratori non occupati.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. Nei settori dell’Industria Turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni – quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari. E’ ammesso inoltre il lavoro extra e di surroga nei fine settimana e nelle festività. Ulteriori casi ed ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di secondo livello. Tale personale, assunto in aggiunta ai dipendenti a tempo indeterminato e determinato, potrà essere adibito a tali speciali servizi nell’ambito delle posizioni di cui alla successiva tabella, a condizione che tali posizioni impattino sugli eventi di cui al primo comma. La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente articolo è demandata alla contrattazione territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell’esercizio e delle condizioni locali. In mancanza di tale disciplina, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di 4 ore è fissato, per il periodo di vigenza contrattuale, nelle misure di cui alla seguente tabella: Area Dal 01/11/2016 Dal 01/08/2017 Dal 01/01/2018 C2 13,88 14,14 14,25 C3 13,23 13,48 13,58 D1 12,65 12,89 12,99 D2 11,70 11,92 12,01 Le Parti si danno atto che il compenso orario sopra definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per Contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di 13a e 14a mensilità nonché di Tfr. Le imprese comunicheranno alle R.S.U./R.S.A., ovvero in loro assenza alle organizzazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori. Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare dal Libro Unico del Lavoro come previsto dalla normativa vigente. Ai fini dell’impiego di detto personale dovrà essere data, comunque, precedenza ai lavoratori del settore non occupati.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. In occasione di servizi speciali è consentita l'assunzione per una durata non superiore a 3 giorni: - banquetting; - meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - fine settimana; - festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa. La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione integrativa territoriale. In mancanza, il compenso è fissato nelle seguenti misure per i rapporti instaurati entro il 13 novembre 2016: Importi orari per servizio minimo di 4 ore DISCIPLINE SPECIALI Per i rapporti di lavoro extra e di surroga instaurati dal 14 novembre 2016 i compensi sono i seguenti: Il compenso orario indicato in tabella è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di tfr. Le prestazioni di lavoro straordinario possono dar luogo, anziché al compenso, al godimento di riposi compensativi, di pari durata, alla scadenza del rapporto a termine che viene corrispondentemente prorogato.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. Ai sensi del comma 3, art. 23, legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi: - banquetting; - esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari. La definizione della retribuzione del personale assunto ai sensi del presente Art. è demandata alla contrattazione integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenuto conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali. Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore, l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. (1) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi: - banquetting; - esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a tre giorni: - banquetting; - meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari; - attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri luoghi similari; - prestazioni rese in occasione dei fine settimana; - prestazioni rese in occasione delle festività; - ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
LAVORO EXTRA E DI SURROGA. (1) Ai sensi del terzo comma dell'articolo 23 della legge n. 56 del 1987, è consentita l'assunzione diretta di lavoratori extra nei seguenti casi: - banquetting; - esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze straordinarie e non prevedibili di gruppi nonché eventi similari. Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, nonché di trattamento di fine rapporto.