MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI Clausole campione

MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI. Il piano dei versamenti, sottoscritto in proposta, viene indicato in polizza. È tuttavia facoltà del Contraente, nel corso della vita contrattuale, sospendere, riprendere o prolungare gli stessi, nonché variarne l’importo ed effettuare versamenti integrativi. Le richieste di modifica al piano dei versamenti annui dovranno pervenire alla Società almeno 60 giorni prima della data di decorrenza anniversaria del contratto mediante comunicazione scritta. Il premio può anche essere corrisposto a rate senza maggiorazioni di costo. Le cadenze del frazionamento ammesse sono: semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile. Il primo premio, fissato nel suo ammontare al momento della sottoscrizione della proposta e corrisposto al perfezionamento del contratto, e l’eventuale piano di versamenti annui ricorrenti, non possono essere inferiori a Euro 1.200,00 annui (Euro 100,00 su base mensile) e superiori a 1 milione di Euro, comprese le spese definite nell’articolo 9. Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della Gestione Separata "Prefin Top", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare, nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 7.500.000,00 euro su contratti collegati alla Gestione Separata “Prefin Top. In ogni caso il cumulo dei premi non potrà superare i 5 milioni di euro annui. Tali limiti potranno essere successivamente modificati dalla Società. Il Contraente ha altresì la facoltà di effettuare, alla sottoscrizione e/o in ogni momento successivo alla conclusione del contratto, versamenti integrativi, aggiuntivi a quelli stabiliti nel piano, ciascuno di importo non inferiore a 500,00 euro e superiore a 100.000,00 euro per ogni annualità assicurativa, compresi i diritti fissi e i caricamenti. In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza o su più polizze, da un unico Contraente, non può superare 2 milioni di euro. Il perfezionamento del versamento integrativo è comunque subordinato all’accettazione da parte della Società. Ogni versamento, al netto dei caricamenti, darà origine ad un capitale che verrà rivalutato nella misura e con le modalità previste all’articolo 10. Il capitale globalmente assicurato, in caso di versamenti integrativi, è pari alla somma del capitale maturato a fronte dei versamenti ricorrenti e del capitale maturato a fronte dei versamenti integrativi. Il pagamento del premio i...
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI. Le modalità di pagamento sono le seguenti: • per premi fino a 50.000 euro: versamento in un’unica soluzione direttamente presso la competente Agenzia tramite assegno circolare (1 giorno di valuta) o bancario (3 giorni di valuta) intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. con clausola di non trasferibilità oppure tramite ordine di bonifico bancario (1 giorno di valuta); • per premi superiori a 50.000 euro: pagamento a mezzo bonifico bancario (1 giorno di valuta) sul conto corrente bancario n. 10397107 – CAB 1000 – ABI 3138 Intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. presso BANCA REALE S.p.A. – X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XX, 101 – Torino (TO) indicando come causale: CODICE AGENZIA – TFM – RAGIONE SOCIALE CONTRAENTE. Codice IBAN: XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000.
MODALITA’ DI VERSAMENTO DEI PREMI. Il contratto prevede il versamento di un premio unico iniziale nella Gestione Interna Separata “Prefin Top”, di importo minimo di 15.000,00 euro e massimo di 1,5 milioni di euro. Oltre al pagamento del suddetto premio unico iniziale, il Contraente ha la facoltà di versare in ogni momento successivo alla conclusione del contratto dei premi integrativi di importo minimo pari a 1.000,00 euro e massimo di 100.000,00 euro annui. In ogni caso, il totale dei premi che può essere complessivamente versato sulla medesima polizza, da un unico Contraente, non può superare 1,5 milioni di euro. La Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà. Al fine di garantire l’equilibrio e la stabilità della gestione separata “Prefin Top”, ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell’arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 7.500.000,00 euro su contratti collegati alla gestione separata “Prefin Top”. Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società. Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato con le seguenti modalità: ⮚ direttamente all’Intermediario (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: - bonifico Sepa; - bancomat/carta di credito; ⮚ direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: - bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. sul c/c bancario Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Xxxxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx, indicando come causale*: - assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A., con clausola di non trasferibilità. Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati. *In caso di pagamento con bonifico, la causale dovrà essere compilata come di seguito, per un totale di 25 caratteri consecutivi: – codice fiscale (16 caratteri) e numero di proposta (9 caratteri); – partita iva (11 caratteri), numero di proposta (9 caratteri) e 5 “x” per completare la sequenza.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: