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MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO Clausole campione

MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO. Si richiamano sull’argomento le disposizioni di cui all’art. 215 e seguenti del Regolamento. Si richiama altresì l’art. 141 del Codice degli Appalti. A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi .tre. dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ..tre.(17) dall’inizio, con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione appaltante, salvo il caso previsto dall’art. 219, comma 1, del Regolamento.
MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO. 1. I lavori di cui al presente documento sono soggetti a collaudo secondo le norme previste dagli artt. 102 e 196 del D.Lgs. n. 50/2016 e della Parte II, Titolo X, del DPR n. 207/2010; si applicano altresì le specifiche disposizioni del CSA. 2. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO. L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale secondo le disposizioni di legge in materia, in relazione alle opere di cui al punto 1.3 del capitolo 1 (Allegato III) del presente Capitolato. La Commissione sarà formata da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori ed alla loro complessità che potranno essere anche esterni all’Amministrazione: a tale scopo la ditta Appaltatrice dovrà sottoporre per approvazione dell’Amministrazione almeno 3 nominativi di tecnici di idonea qualifica per la loro eventuale nomina a collaudatori.
MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO. 33 Art.1 Collaudo dei lavori 33
MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO. Per i lavori oggetto del presente contratto verrà redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dagli artt. 215 – 238 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e nel rispetto dei termini previsti dall'art. 224 del D.P.R. suindicato. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori. L’ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori, dal Direttore dei Lavori. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Azienda prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO 

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  • Domanda e termine di partecipazione Ai fini della selezione il candidato deve compilare integralmente ed inviare, entro il termine perentorio del 18 dicembre 2023 pena esclusione, la domanda di ammissione, ed il relativo riepilogo sottoscritto, accedendo ai Servizi online del Politecnico di Milano - sezione Concorsi e Selezioni - Concorso/selezione per affidamento di incarico/posizione - Bandi Assegni di ricerca, allegando quanto richiesto dalla procedura.

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Inizio e termine della garanzia (principio claims made)

  • Convenzioni in materia di valuta e termini 1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. 2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. 3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

  • MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO La corsa di spartineve comprende il percorso di andata e ritorno sul tratto di competenza ovvero sulla tratta da sgomberare, esclusi trasferimenti, e non deve subire interruzioni. Lo sgombero della neve mediante vomero universale o lama deve essere eseguito in modo che nelle due passate (andata e ritorno) il piano viabile venga ripulito per l’intera larghezza, salvo nel caso di eccezionali nevicate e per tratti stradali con piattaforma larga oltre m 6. Nel caso di forti e/o ripetute precipitazioni nevose e previsioni di nuove nevicate sarà possibile ordinare un ulteriore ampliamento della superficie pulita oltre la larghezza dell’asfalto e della banchina libera. Nell'esecuzione delle operazioni di sgombero della neve devono adottarsi gli accorgimenti necessari ad evitare formazioni di una sponda nevosa sul ciglio a monte della strada e, dove possibile, i cumuli a valle devono essere ribaltati nella scarpata stradale, a giudizio del responsabile del coordinamento e controllo. La ditta dovrà obbligatoriamente custodire in cabina guida le schede delle prestazioni (vedasi l'allegato A alla presente) che dovrà compilare in ogni sua parte sia all'atto dell'avvio del servizio sulla tratta di competenza sia ad ogni interruzione. Il personale comunale (Responsabile del Servizio, Responsabile del procedimento, Tecnici, Capo Squadra Operai, Operai comunali, Polizia Municipale) controllerà la regolarità delle compilazioni, in caso di mancata compilazione la tratta oggetto di mancata compilazione non verrà contabilizzata e quindi non liquidata e verrà comminata una penale pari a €100,00 (€uro cento,00). Entro le ore 20.00 di ogni giornata di attività (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) dovrà essere obbligatoriamente comunicato al Responsabile UTC o suo delegato a mezzo telefono, sms, fax o email il numero di ore di servizio. Entro 12 ore dal termine dell’intervento, (pena la mancata contabilizzazione degli interventi) l’appaltatore dovrà far vidimare dal Responsabile UTC o suo delegato le schede per attestazione dell’avvenuta contabilizzazione dell’intervento. In ogni caso non sarà corrisposto alcun corrispettivo per trasferimenti al di fuori dalle tratte di competenza. L'ampiezza dello spartineve dovrà essere normalmente quella consentita dalla larghezza del tronco da sgombrare. La neve dovrà essere completamente spazzata dal piano viabile compresi gli slarghi in corrispondenza di bivi, incroci e non ne sarà ammesso un residuo di altezza superiore a cm. 2 (due), a sgombero ultimato. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve sulle proprietà private. E’ vietato l’accumulo anche solo provvisorio di neve nei punti di raccolta rifiuti e nelle immediate vicinanze, dovranno essere, ove possibile, evitati accumuli in corrispondenza degli accessi carrai. I mezzi ed il personale devono essere sempre pronti ed efficienti in particolare quando le condizioni atmosferiche facciano supporre un’imminente precipitazione nevosa. In linea generale il servizio, per qualsiasi area di intervento, dovrà essere eseguito a "rotazione" sulle strade indicate tenuto conto anche dell'innevamento. Comunque dovranno essere rispettate le seguenti PRIORITÀ:

  • Modalità di consultazione Laddove il DLgs n.626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale.

  • Termini di preavviso 1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso i relativi termini sono fissati come segue: a) 2 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 5 anni; b) 3 mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a 10 anni; c) 4 mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre 10 anni. 2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà. 3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese. 4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito. 5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4. 6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. 7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti. 8. In caso di decesso del dipendente o a seguito di accertamento dell’inidoneità assoluta dello stesso ad ogni proficuo servizio, l'amministrazione corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art. 2122 del c.c. nonché, ove consentito ai sensi dell’art. 28, comma 11, una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti. 9. L'indennità sostitutiva del preavviso deve calcolarsi computando la retribuzione fissa e le stesse voci di trattamento accessorio riconosciute nel caso di ricovero ospedaliero di cui all’art. 37 del presente contratto.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Termini di pagamento 5.1 Salvo quanto diversamente previsto nella Conferma d’Ordine del Venditore, il pagamento è dovuto entro e non oltre la scadenza indicata nella fattura emessa dal Venditore e nella valuta ivi specificata. 5.2 Qualsiasi pagamento si intende eseguito presso la sede del Venditore al momento in cui questo lo riceve. Salvo quanto diversamente pattuito, il rilascio di effetti cambiari o assegni non vale come pagamento e non comporta novazione dell’obbligazione originaria. Sono in ogni caso a carico del Compratore il costo della bollatura degli effetti e le relative spese bancarie. Inoltre, eventuali pagamenti fatti a vettori, agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del Venditore non si intendono effettuati finché le relative somme non pervengono nella effettiva disponibilità del Venditore. 5.3 Se il pagamento deve essere effettuato tramite lettera di credito (di seguito “L/C”), questa deve essere emessa conformemente alle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale per i Crediti Documentari in vigore al momento dell’ordine. Inoltre, la L/C dovrà essere irrevocabile e confermata da primaria banca italiana, di gradimento del Venditore, trasferibile in tutto o in parte, pagabile alla scadenza indicata nella Conferma d’Ordine ed escutibile dietro presentazione dei documenti ivi citati. Qualora il Venditore non richiedesse conferma della L/C, il pagamento e l’escussione di questa potrà in ogni caso essere fatto valere presso gli sportelli dell’istituto di credito emittente. L’apertura di una lettera di credito sarà comunicata al Venditore dall’istituto di credito confermante o emittente, a seconda dei casi, entro 10 (dieci) giorni lavorativi da quando il Compratore riceve la Fattura Proforma. La mancata comunicazione determinerà automaticamente la cancellazione dell’ordine, salvo diversa indicazione del Venditore. La lettera di credito rimarrà efficace e vincolante fino alla scadenza che viene espressa nella stessa. 5.4 Se, per qualsiasi ragione, i termini originari di pagamento sono prorogati, il Compratore si impegna a rinnovare la L/C accordando con il Venditore una nuova scadenza. Nel caso il Compratore non rinnovi la L/C entro 10 (dieci) giorni dalla data di posticipazione concordata fra le parti, il pagamento si intende come immediatamente dovuto. 5.5 In caso di mancato, ritardato o irregolare pagamento da parte del Compratore, il Venditore avrà diritto, a sua discrezione, di sospendere le forniture e/o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione. Più in particolare, se il ritardo nel pagamento supera i 30 (trenta) giorni di calendario, il Venditore è legittimato a chiedere l’adempimento o a risolvere il contratto e a trattenere a titolo di risarcimento danni qualsiasi somma già incassata, senza pregiudizio alcuno al diritto di pretendere ulteriori danni subiti e subenti. La sospensione delle forniture o la risoluzione dei contratti in corso non darà diritto al Compratore di pretendere alcun risarcimento dei danni. 5.6 In caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il Compratore sarà tenuto, senza necessità di messa in mora, a corrispondere gli interessi di mora secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002, salvo comunque il maggior danno. 5.7 Qualsiasi eventuale contestazione sollevata dal Compratore e/o non conformità riscontrata non darà diritto al Compratore di sospendere i pagamenti, richiedere risarcimenti danni e/o variazioni dei prezzi e dei termini di pagamento concordati. 5.8 Fermo restando quanto precede, in caso di pagamenti concordati in misura dilazionata, qualora non venisse pagata puntualmente anche una sola rata di prezzo, il Venditore potrà esigere immediatamente l’intero prezzo con decadenza dal beneficio del termine del Compratore anche se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 1186 cod. civ.

  • MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici entro il termine di presentazione delle offerte possono accreditarsi all’Albo Fornitori della Stazione Appaltante, con la compilazione, tramite processo informatico, dell’apposita scheda d’iscrizione (eventuale), ed obbligatoriamente abilitarsi alla gara (pena l’impossibilità di partecipare). L’accreditamento e l'abilitazione, sono del tutto gratuite per i Concorrenti. 4.1 I concorrenti non ancora accreditati possono fare richiesta d’accreditamento all’Albo Fornitori della Stazione Appaltante. La richiesta d’accreditamento avviene compilando gli appositi form on line, che danno ad ognuno la possibilità di inserire i propri dati e di segnalarsi per le categorie merceologiche di competenza. Dal link xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx0xxxxxxxxxx selezionare la funzione “Registrati” presente all’interno della maschera “Autenticazione” sulla sinistra dello schermo. Al termine della compilazione delle informazioni richieste cliccare la voce “Dashboard”, presente nel menù a scomparsa posto sulla sinistra della schermata. Posizionarsi successivamente nel pannello informativo “Iscrizione/Accesso Albi” e selezionare il bottone “Visualizza tutti gli Albi N4M”. In corrispondenza dell’Albo “IZSVe” premere l’icona posta sotto la colonna “Accedi all’albo” e per avviare la procedura di registrazione selezionare il comando “Registrati”, visualizzabile in calce alla maschera di autenticazione. 4.2 I concorrenti, una volta completato l’inserimento dei propri dati, seguendo le istruzioni fornite a video, devono confermarli. Dopo la conferma possono essere accreditati dalla Stazione Appaltante all’interno dell’Albo Fornitori. 4.3 Alla conclusione della procedura di inserimento a sistema dei propri dati, sia che lo stato della registrazione sia preiscrizione, attesa o accreditato, deve seguire, obbligatoriamente, da parte dei concorrenti l’abilitazione alla gara. Questa avviene collegandosi all’area di accesso all’Albo Telematico della Scrivente (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxx_xxxxx), richiamando il bando di gara pubblicato nell’apposita sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” ed inserendo, previa accettazione, i propri dati identificativi nella pagina di abilitazione alla gara collegata al bando. I fornitori già accreditati all'Albo Fornitori della Scrivente Stazione Appaltante potranno abilitarsi alla gara utilizzando le credenziali già in loro possesso; coloro che invece non sono ancora accreditati potranno procedere, premendo il bottone “Registrati” ed alternativamente all’iter descritto al punto 4.1, alla creazione di un nuovo profilo, collegato alla partecipazione alla procedura di cui trattasi (iscrizione light). Dopo aver inserito un nominativo e un indirizzo mail di riferimento (al quale perverrà una password provvisoria), premendo nuovamente l’opzione “Registrati”, il sistema richiederà l’inserimento di pochi e specifici dati. Al termine della compilazione del form sarà necessario personalizzare la password al fine di completare con successo l’abilitazione alla procedura e di accedere alla scheda di gara. Espletate le suddette operazioni, i concorrenti saranno tra quelli che, previo espletamento di tutte le formalità amministrative, potranno partecipare alla gara. Nel caso di partecipazione alla procedura di imprese consorziate o raggruppate, ai sensi dell’articolo 45 e 48 del D.lgs. 50/2016, ogni impresa facente parte del Raggruppamento o del Consorzio dovrà effettuare tutte le operazioni previste ai precedenti punti 4.1 e 4.2 (accreditamento al portale). Solo l'impresa mandataria/capogruppo, o designata tale, provvederà invece ad effettuare l'abilitazione alla gara (punto 4.3). La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre: • documentazione amministrativa; • documentazione tecnica (se prevista); • offerta economica; • dettaglio dell'offerta economica. Ciascun documento deve quindi essere caricato sul Sistema attraverso l’apposita procedura di upload, seguendo scrupolosamente le specifiche istruzioni riportate nei paragrafi successivi.