CAPITOLATO SPECIALE 2012-2016
Servizio Tecnico Patrimoniale
CAPITOLATO SPECIALE 2012-2016
OPERE DI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DI ASCENSORI E MONTACARICHI
rev. | data | ||
1 | |||
Redazione capitolato | Responsabile Ripartizione Tecnica | Direttore Generale | |
U.O. Tecnico Patrimoniale | Xxx. Xxxxxxxx Xxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx |
SOMMARIO
1.OGGETTO DELL’APPALTO
2.IMPORTO DELL’APPALTO
3.DURATA DELL’APPALTO
4.TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
5.PAGAMENTI
6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
7.TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
7.1Generalità
7.2Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 7.3Presidio fisso
8.INTERVENTI DI EMERGENZA
9.PIANO DI MANUTENZIONE
10.PERSONALE
10.1Obbligo di Referente
10.2Personale addetto alla manutenzione degli impianti 10.3Divise del personale
10.4Formazione e addestramento dei dipendenti 10.5Locali assegnati all'impresa
10.6Xxxxxxxx ed attrezzi
11. DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA
12. REQUISITI CHE LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE, PENA L’ESCLUSIONE, E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
13.SICUREZZA SUL LAVORO – DISCIPLINA DEL PERSONALE
14.SUBAPPALTO
15.SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
16 PENALI
17.MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE ORDINATE
18.DIFETTI DELLE OPERE REALIZZATE
19.MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
20.ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE
21.OPERAZIONI DI COLLAUDO
22.GARANZIA DEGLI IMPIANTI
23.CESSIONE DEL CONTRATTO
24.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
25.SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE
26.NORMATIVA DI RIFERIMENTO
27.XXXXXXXX E ASSICURAZIONI
28.CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
ALLEGATI
Allegato I - Elenco degli impianti e planimetrie Allegato II - Termini e requisiti dei servizi richiesti
Allegato III - Sostituzione completa degli impianti ascensori – Caratteristiche tecniche Allegato IV - Lavori minimi da effettuare sugli ascensori
1 - OGGETTO DELL’APPALTO
Costituiscono oggetto del presente appalto, relativamente a n.60 impianti elevatori installati presso il complesso dell’Ospedale Xxx Xxxxx Xxxxxxxx, sito in Milano Xxx Xxx Xxxxxxx x.0, XXX Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Casa Nuova Via Assietta Milano per un periodo pari alla durata dell’appalto stesso, ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del Dpr 30.4.1999 n.162 e ss.mm.ii.:
L’affidamento della manutenzione integrale ordinaria e straordinaria, comprensiva di pronto intervento su chiamata e presidio fisso presso la struttura ospedaliera 365 gg/anno, e censimento di tutti gli impianti elevatori per un periodo di anni 5 (Allegato II)
Esecuzione di tutti i lavori di adeguamento minimi, per anticipare l’insorgenza di guasti e/o ottemperare a prescrizioni emesse dagli Enti di controllo, da eseguirsi sugli impianti elevatori come meglio descritto e specificato nell’Allegato IV.
Smantellamento e sostituzione completa di n.11 impianti preesistenti, conformi al DPR 162/99 ed alla norma EN 81-1:2008, come meglio descritto e specificato nell’Allegato III
Fornitura e posa in opera di sistema di collegamento bidirezionale a voce di tipo GSM connesso verso il centro di soccorso adeguatamente predisposto dall’appaltatore per tutti gli ascensori del complesso ospedaliero al fine di rilevare le eventuali richieste di allarme, sonoro e citofonico a voce bidirezionale, provenienti dalle cabine o dal vano corsa ai sensi della norma EN 81-28:2004 o più recente. Analoga fornitura e posa di uguale dispositivo bidirezionale GSM collegato verso un centro di soccorso esterno per gli ascensori collocati presso CRA Via Xxxxxx Buccinasco e Casa Nuova Via Assietta.
FORMA DELL’APPALTO
Per la corretta esecuzione del Servizio, per il conseguimento degli obbiettivi citati, la Committenza ha deciso di avvalersi di un appalto di servizi secondo la disciplina del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., attuazione della Direttiva 18/2004 CE, in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, scegliendo quale procedura di aggiudicazione, la procedura aperta, come definita all’art. 3 comma 37 del suddetto decreto.
Trattasi, infatti, di appalto e di prestazioni da eseguirsi nell’ambito di un contratto misto di servizi e lavori, dove questi ultimi hanno carattere puramente accessorio e mai prevalente rispetto all’ammontare dei servizi.
Gli impianti oggetto dell’appalto distribuiti negli stabili dell’Ospedale Xxx Xxxxx Xxxxxxxx in xxx Xxx Xxxxxxx x.0 x Xxxxxx, XXX xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Casa Nuova via Assietta sono individuati secondo la planimetria allegata e relativo elenco (Allegato I).
La Committente si riserva la facoltà, durante la durata di tale appalto, di apportare eventuali modifiche in aumento o diminuzione, necessarie ad ottemperare a esigenze sanitarie o normative di legge, al numero di impianti elevatori oggetto dell’appalto.
Le variazioni di cui sopra saranno notificate all’appaltatore con un preavviso minimo di 15 giorni mediante apposita lettera raccomandata A.R. Conseguentemente alle variazioni, il corrispettivo pattuito potrà subire riduzioni per gli impianti non in esercizio, che saranno determinate tenendo conto dei corrispettivi indicati dall’appaltatore in sede di offerta per ogni impianto, o incrementi che saranno determinati proporzionalmente mediante comparazione del corrispettivo contrattuale.
L'appalto è soggetto, oltre che all’esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, anche al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.
2 - IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo, per i cinque anni a base d’asta dei servizi oggetto del presente capitolato di cui al capitolo 0 precedente è suddiviso come riportato ai punti seguenti:
2.a | Affidamento della manutenzione ordinaria di tutti gli impianti elevatori per un periodo di anni 5 (Allegato II) comprensivo di pronto intervento su chiamata, presidio fisso presso la struttura ospedaliera per 365 gg/anno e censimento impianti. L’importo a base d’asta è così suddiviso: | |
2.a.1 | Per il primo anno dalla data di aggiudicazione dell’appalto | €.200.000,00 |
2.a.2 | Per tutti gli anni successivi al primo, complessivamente | € 560.000,00 |
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso percentuale di gara | € 10.000,00 | |
TOTALE | € 770.000,00 |
2.b | I lavori di adeguamento minimi da eseguirsi sugli impianti elevatori per adempiere alle prescrizioni già emesse da Enti di controllo (Allegato IV ) | € 664.485,00 |
2.c | Smantellamento e sostituzione completa di n.11 impianti preesistenti, come individuati e specificato nell’Allegato III | € 848.000,00 |
2.d | Fornitura e posa in opera di sistema di collegamento bidirezionale a voce GSM verso centro di soccorso per tutti gli ascensori del complesso ospedaliero e quelli presso CRA via Xxxxxx Xxxxxxxxxx e Casa Nuova via Assietta, per rilevare le eventuali richieste di allarme sonoro e citofonico provenienti dalle cabine o dal vano corsa, incluso canone di abbonamento. | |
ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso percentuale di gara | € 43.600,00 | |
2.e | Xxxxx per compenso Direzione lavori. In tale incarico devono intendersi incluse anche le seguenti attività: assistenza al collaudo, prove di officina,liquidazione, controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento del Piano di manutenzione dell’Opera | € 30.000,00 |
2.f | Oneri per incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed in fase | € 25.000,00 |
di esecuzione. In tale incarico devono intendersi incluse anche le seguen attività: predisposizione di tutte le documentazioni di competenza d Responsabile dei lavori, compresa la redazione del Piano di Sicurezza Coordinamento, nonché l’adeguamento del Fascicolo dell’Opera | ti el e | ||
Di cui totale Materiali punti 2.b -2.c - 2.d - 2.e - 2.f (Non soggetti a ribasso d’asta ) Di cui totale Manodopera punti 2.b - 2.c - 2.d - 2.e - 2.f ( Non soggetti a ribasso d’asta ) | € 1.611.085,00 | ||
€ 831.866,75 | |||
€ 680.618,25 | |||
2.g | TOTALE GENERALE (XXX xxxxxxx) | € 2.381.085,00 |
Il predetto importo deve intendersi al netto dell’IVA.
Il corrispettivo complessivo di € 1.556.085,00 comprensivo di oneri della sicurezza oltre IVA per quanto indicato ai punti 2.b) 2.c) 2.d) costituisce per l’amministrazione appaltante il limite massimo di esposizione finanziaria verso l’Appaltatore, ma non automatica obbligazione di pagamento di corrispettivo che resta vincolato alle effettive prestazioni eseguite senza che nulla possa pretendersi dall’amministrazione per eventuali richieste di prestazioni, nel corso di esecuzione del contratto, di valore inferiore a quello qui indicato.
L’appaltatore darà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi di massima da lui verificati e ritenuti validi. Pertanto l’appaltatore, con la stipula del contratto, riconoscerà espressamente che il corrispettivo come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che lo stesso sosterrà per realizzare l’opera a perfetta regola d’arte e per consegnarla perfettamente funzionante, restando a totale carico dell’appaltatore ogni maggiore spesa ed alea, nonché riconoscerà la completa accettazione e conoscenza delle norme che regolano il presente appalto e degli elaborati a base di gara per quanto attiene alla perfetta esecuzione del lavoro.
L’importo sopra espresso si intende come valore complessivo calcolato nell’arco della durata dell’intero appalto: l’Appaltatore non potrà sollevare riserva alcuna qualora, nell’ambito della durata del contratto, vi siano variazioni anche rilevanti di importo dei lavori tra un anno e l’altro.
Categoria prevalente dell’appalto OS4 classifica IV.
3 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha decorrenza a seguito dell’aggiudicazione definitiva della gara e termina 60 mesi dopo tale data.
L’Amministrazione si riserva di differire eventualmente la data di scadenza dell’appalto nei limiti stabiliti dalla legge nelle more della procedura di aggiudicazione a seguito di espletamento di nuova gara, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, e la Ditta aggiudicataria si impegna a proseguire in tal caso il servizio di manutenzione alle stesse condizioni di aggiudicazione dell’appalto.
Tale facoltà dovrà essere comunicata per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. spedita almeno 30
giorni prima della scadenza del contratto stesso.
La mancata comunicazione di cui al punto precedente equivale a manifestazione di volontà della Committente di far cessare il contratto alla sua scadenza naturale.
4 - TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori di cui all’art.1 del presente Capitolato è pari a:
60 mesi per la manutenzione ordinaria
12 mesi per lo smantellamento e la sostituzione degli impianti individuati all’Allegato III
8 mesi per l’adeguamento, modifica impianti ed interventi per i lavori di cui all’Allegato IV
8 mesi per la fornitura posa e attivazione dei sistemi di collegamento bidirezionale GSM
5 - PAGAMENTI
La ditta appaltatrice è autorizzata ad emettere regolari fatture in base al canone contrattuale relativamente alla attività di manutenzione integrale ordinaria e straordinaria ogni 3 mesi, posticipate alla fine del trimestre, che saranno corrisposte dall’Amministrazione a ricevimento fattura (come da data protocollo generale dell’Azienda Ospedaliera).
Relativamente ai lavori di cui ai punti b), c), d) dell’art.1 del presente capitolato, ad ogni avanzamento dei lavori la ditta dovrà redigere uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto, dove appaia la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento stesso.
Per il pagamento dei suddetti stati d’avanzamento, l’Appaltatore è vincolato alla presentazione di apposita dichiarazione di regolarità contributiva con allegata la documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e quant’altro prescritto dalle normative vigenti di legge.
Gli importi degli interventi eseguiti nel corso dell’anno verranno pagati a presentazione dei relativi stati d’avanzamento e regolare fattura in 4 rate, con la seguente periodicità:
- 1° rata: 30 aprile
- 2° rata: 30 giugno
- 3° rata: 30 settembre
- 4° rata: 30 dicembre
Entro 30 giorni dalla data di emissione del verbale di collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal direttore dei lavori, si procederà alla redazione del conto finale ed al saldo del residuo credito della Ditta.
Eventuali ritardi nei sopracitati pagamenti da parte dell’Amministrazione non daranno diritto alla Ditta appaltatrice di interrompere o sospendere i servizi ad essa affidati o di limitare in alcun modo le sue
prestazioni.
6 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’ Appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso di cui all’art.82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
Le Ditte concorrenti all’appalto dovranno dichiarare quanto ai punti sotto riportati:
- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme, prescrizioni, disposizioni, ecc., contenute nel presente Capitolato Speciale o dallo stesso richiamate;
- di avere preso visione completa ed esaustiva degli impianti elevatori esistenti e di tutto ciò che è necessario alla corretta formulazione dell’offerta;
- di essere a conoscenza delle particolari condizioni in cui dovrà essere espletato il servizio derivanti da dover operare in un ospedale in attività e delle conseguenti necessità di condizionare l’esecuzione del servizio alle esigenze dell’attività sanitaria;
- di essere a conoscenza dei luoghi, dei relativi accessi e di tutte le altre condizioni che possono influire sull’andamento del servizio richiesto.
7 - TEMPI E MODALITA’ DI ESECUZIONE
7.1 - Generalità
L'Impresa dovrà eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato per dare completi e ultimati i lavori in appalto.
L'impresa è parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea amministrativa.
Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Capitolato, nei documenti allegati o nei disegni di Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali, apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Xxxxx, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, l'Impresa è tenuta a provvedervi in conformità agli ordini che in proposito la D.L. impartirà e senza che ad essa spetti alcun particolare compenso.
Dovranno essere concordati con il RUP o persona da esso individuata i giorni e gli orari più opportuni per l’esecuzione dei lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione e comunque per ogni operazione che comporti la temporanea interruzione di un qualunque servizio dovrà essere rilasciata preventiva autorizzazione da parte dell’Azienda.
La ditta aggiudicataria dovrà redigere preliminarmente un piano di programmazione, da concordare con il RUP, per l’esecuzione dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori in relazione ai termini contrattuali previsti per la liquidazione del corrispettivo.
Il cronoprogramma dovrà tenere conto oltre ai tempi tecnici per l’esecuzione dei lavori anche delle
esigenze interne dell’Ospedale (priorità di intervento sugli impianti, fasce orarie o giornaliere di lavorazione, disponibilità ascensori, ecc.) e pertanto tale programmazione dovrà essere preventivamente concordata con la stazione Appaltante.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, tramite la D.L., l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione a esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere e/o consegna di forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.
Qualora si rendesse necessario svolgere lavori durante le ore notturne o nei giorni festivi al fine di non arrecare disturbi al regolare svolgimento dell’Ospedale, il Soggetto aggiudicatario dovrà eseguire le operazioni nei giorni e nelle ore richieste senza aver diritto ad alcun compenso aggiuntivo.
In caso di lavori di ispezione, riparazione o sostituzione di parti dell’impianto, il Soggetto aggiudicatario dovrà adeguatamente segregare le aree interessate ai lavori in modo da non pregiudicare l’igiene e la sicurezza del personale interno o esterno.
La ditta aggiudicataria dovrà presentare preliminarmente al Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Azienda Ospedaliera idonee schede tecniche di ogni componente che andrà a sostituire perché se ne possa valutare la qualità e la conformità alle specifiche richieste in fase di installazione.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali è previsto un sistema di verifiche e controlli da parte dell’Amministrazione.
Tutte le azioni o omissioni che non corrispondono agli obblighi contrattuali vengono definite non conformità o anomalie che comporteranno l’applicazione di penali secondo quanto stabilito nel presente Capitolato, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento di ulteriori danni patiti.
7.2 - Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
I lavori di ordinaria manutenzione dovranno essere svolti lungo tutto l’arco temporale di durata dell’appalto, ferme restando le eventuali esigenze del Committente, come descritto in Allegato II.
Il servizio di manutenzione ordinaria su ogni impianto dovrà avere frequenza almeno mensile.
Gli interventi di manutenzione straordinaria, quali quelli compresi nell’elenco indicativo dell’Allegato II, dovranno essere oggetto di offerta separata emessa in tempi congrui con le relative esigenze, per la eventuale approvazione da parte dell’Amministrazione.
Al termine dello svolgimento dei servizi sopra esposti il Soggetto aggiudicatario dovrà stilare con cadenza semestrale un prospetto riepilogativo degli interventi attestanti le diverse attività svolte, che andranno trasmessi all’Amministrazione e da questa esaminati da un suo rappresentante.
Dovranno inoltre essere rispettate le cadenze per le operazioni di verifica dei componenti di sicurezza degli impianti previsti secondo normativa vigente, attualmente con cadenza semestrale.
Il Xxxxxxxx aggiudicatario, in accordo all’art.15 DPR 162/99, dovrà mettere fuori servizio l'impianto se è a conoscenza di una situazione pericolosa rilevata durante la manutenzione, che non possa essere
immediatamente eliminata e dovrà informare in forma scritta l’Amministrazione entro 24 ore dall’evento sulla necessità di mettere fuori servizio l'impianto fino alla sua riparazione.
7.3 - Presidio fisso
La Ditta appaltatrice dovrà garantire la presenza di presidio in loco, costituito da almeno 1 tecnico competente addetto alla manutenzione, dotato di certificato di abilitazione (“patentino”) di cui all’art.15 c.1 del DPR 162/99 secondo il seguente schema.
Per la durata di 1 anno, a partire dalla data di aggiudicazione dell’appalto:
dovrà essere garantito il presidio sopra citato per almeno 12 ore lavorative dalle ore 8.00 alle ore
20.00 per ogni giorno feriale.
Durante le giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi verrà richiesta presenza di identico presidio in loco per 8 ore lavorative in fascia diurna il cui inizio e termine verranno comunicati successivamente dall’Amministrazione.
Per gli anni successivi al primo e fino alla fine dell’appalto:
dovrà essere garantito il presidio sopra citato per almeno 8 ore lavorative dalle ore 8.00 alle ore
17.00 per ogni giorno feriale.
Durante le giornate di sabato, domenica e nei giorni festivi verrà richiesta presenza di identico presidio in loco per 4 ore lavorative in fascia diurna il cui inizio e termine verranno comunicati successivamente dall’Amministrazione.
All’operaio specializzato destinato al servizio di presidio potrà essere imposto di portare con sé un apparecchio dell’impianto ricerca persone dell’Ospedale al fine di facilitarne il reperimento in caso di necessità.
8 - INTERVENTI DI EMERGENZA
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, nel minor tempo possibile a tutti gli interventi aventi carattere di emergenza, sia nelle ore diurne che in quelle notturne o festive, su tutti gli impianti elevatori affidati in manutenzione.
Nei casi di intervento su chiamata per emergenze dovute a gravi disservizi o a persone intrappolate negli impianti il Soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di intervenire con operaio abilitato entro:
30 minuti dalla richiesta di intervento in orari al di fuori della presenza del presidio fisso;
5 minuti dalla richiesta di intervento nel caso di richiesta durante la presenza del presidio fisso. L’intervento potrà essere richiesto 24 ore su 24 per tutto l’anno solare compresi i giorni festivi.
La Ditta appaltatrice dovrà tempestivamente informare il Servizio di Vigilanza interno all’Ospedale in caso di impianto fermo con persone bloccate a bordo, affinché possa essere attuata la procedura interna prevista in casi siffatti.
La Ditta appaltatrice dovrà allo scopo informare il Servizio Tecnico Patrimoniale dell’Ospedale circa la
propria organizzazione con relativi nominativi e recapiti telefonici necessari per la gestione delle richieste di intervento durante l’assenza del personale ordinariamente preposto alla manutenzione.
Gli interventi di emergenza di cui ai punti precedenti devono ritenersi compresi nel presente appalto e compensati dal canone di manutenzione pattuito: pertanto la Ditta appaltatrice non potrà avanzare eccezioni o richiedere compenso alcuno per l’esecuzione di tali interventi.
9 - PIANO DI MANUTENZIONE
Il Soggetto aggiudicatario dovrà stilare un piano di manutenzione preventiva adatta agli impianti in appalto al fine di ridurre l’insorgenza di guasti, considerando che il tempo di manutenzione debba essere ragionevolmente il più breve possibile, senza ridurre la sicurezza delle persone e minimizzando il tempo di fuori servizio dell’impianto, per tenere in considerazione ogni guasto prevedibile (per esempio quelli dovuti a uso improprio, manomissione, deterioramento, ecc.).
Il piano di manutenzione dovrà comprendere almeno:
il programma delle manutenzioni con descrizione delle lavorazioni e delle operazioni che l’assuntore si impegna ad eseguire (di cui almeno quelle derivanti da prescrizioni dell’Organo di vigilanza e/o quelle ritenute prioritarie).
l’elenco dei materiali e dei pezzi di ricambio che si prevede di utilizzare o che necessitano di essere sostituiti, con fornitura delle schede tecniche dei diversi componenti utilizzati
frequenza e durata degli interventi
numero, qualifica degli operatori e orario di presenza per lo svolgimento del servizio
Il Soggetto aggiudicatario dovrà essere organizzato in modo da fornire le necessarie parti di ricambio per ogni riparazione, nessuna esclusa, o per l’eventuale sostituzione di ogni e qualsiasi parte degli impianti elevatori. In caso di sostituzione di parti e componenti questi dovranno essere originali o perfettamente compatibili e saranno oggetto di verifica da parte della Stazione appaltante.
Il Soggetto aggiudicatario dovrà mantenere presso le strutture dell’Ospedale, nei locali ad essa consegnati, una sufficiente scorta dei materiali occorrenti per assicurare una normale e pronta manutenzione degli impianti, unitamente agli attrezzi occorrenti all’espletamento dei compiti ad essa affidati.
10 - PERSONALE
10.1 Obbligo di Referente
Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto dell’appalto, la Ditta aggiudicataria dovrà designare un suo incaricato, avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare il Manutentore stesso in tutti i rapporti formali ed operativi con la Committenza. Tale referente, per tutte le attività ed incombenze comprese nel presente Capitolato, deve garantire la propria reperibilità 24 ore su 24 fornendo il proprio numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o di assenza per qualunque motivo, il referente per la manutenzione dovrà indicare altra persona, formalmente designata dal Manutentore, che ne faccia le
veci per tutto il periodo di assenza. Tutte le contestazioni d’inadempienza fatte in contraddittorio col detto rappresentante avranno lo stesso valore che se fatte direttamente al firmatario del contratto.
Tutte le operazioni, in materia di coordinamento delle maestranze durante l’esecuzione dei lavori in appalto di cui ai punti b), c), d), e) definiti all’art.1 del presente Capitolato per conto della Ditta, devono essere dirette continuativamente da almeno un operaio altamente specializzato che collabori e si rapporti direttamente con l’Amministrazione.
La Ditta dovrà comunicare il/i nominativi dei suddetti Responsabili di cantiere. La Ditta dovrà inoltre comunicare ogni variazione in corso di contratto e i nominativi dei sostituti del Responsabile in caso di assenza o di impedimento.
L’Azienda si riserva la facoltà di respingere il Responsabile che a suo insindacabile giudizio non presenti idonee capacità operative, professionali o che manifesti problemi comportamentali sia verso le maestranze che verso l’Amministrazione o che non collabori in modo adeguato con l’Azienda o che, sottoposto a verifica, non dimostri le capacità professionali necessarie a svolgere le funzioni richieste.
Il suddetto Responsabile ha l’obbligo di essere costantemente e continuamente presente in situ, coordinando, dirigendo e lavorando con il personale impiegato presso gli impianti interessati, per far eseguire dal personale impiegato le funzioni ed i compiti previsti dal contratto, controllandone la corretta esecuzione.
La Ditta appaltatrice dovrà fornire un telefono cellulare attivo 24 ore su 24, anche nelle giornate festive, con costi a suo totale carico, ai Responsabili di cantiere comunicando i numeri di telefono all’Ufficio Tecnico dell’Ospedale.
La sostituzione del/degli Responsabili è consentita solo e unicamente per gravi e documentati motivi, da sottoporre all’approvazione dell’Azienda e la sostituzione degli stessi deve intendersi quale fatto eccezionale.
In caso di inabilità temporanea del Responsabile di cantiere (malattia, infortunio, ferie, formazione) l’impresa ha l’obbligo di inviare il sostituto nel caso di dimostrata impossibilità del titolare ad essere presente in cantiere.
La sostituzione temporanea non può durare più di 30 giorni naturali e consecutivi.
Il Responsabile di cantiere così individuato deve avere conferita dalla propria ditta una certa autonomia operativa tale da rispondere direttamente all’Ente su argomenti attinenti l’attività in appalto presso il sito.
10.2 Personale addetto alla manutenzione degli impianti
La manutenzione dovrà essere eseguita da persona competente in conformità alle disposizioni tecniche e legislative in vigore e con le istruzioni di manutenzione, e dovrà essere tale da garantire il sicuro e previsto funzionamento dell'impianto.
La Ditta appaltatrice dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti in oggetto ex art. 15 Dpr 162/99 esclusivamente con proprio personale abilitato e specializzato, in misura sufficiente per adempiere nel miglior modo possibile ai compiti ad essa affidati. Sarà a cura della medesima Ditta la somministrazione di tutta la manovalanza necessaria in aiuto agli operai specializzati, nella misura e nel tempo necessario a fronteggiare le esigenze manutentive degli impianti. La competenza della persona addetta alla
manutenzione, della Ditta di manutenzione, deve essere continuamente verificata.
L’operaio specializzato incaricato del presidio fisso avrà la completa responsabilità del servizio di manutenzione degli impianti elevatori e degli altri operai addetti a tale servizio.
10.3 Divise del personale
La Ditta aggiudicataria dovrà dotare il proprio personale di una divisa da lavoro decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario e di colore comunque diverso dalle divise utilizzate dal personale dell’Azienda.
La divisa deve riportare la scritta o il distintivo di riconoscimento della Ditta ed il tesserino identificativo del dipendente con i dati personali e fotografia dello stesso.
10.4 Formazione e addestramento dei dipendenti
La Ditta dovrà impiegare personale appositamente formato e addestrato in relazione alle particolari caratteristiche ed esigenze degli ambienti in cui è tenuto ad operare. Nel caso in cui l’Amministrazione dovesse riscontrare che il personale non è adeguatamente formato, la Ditta dovrà effettuare corsi di formazione il cui contenuto dovrà essere concordato con l’Azienda.
In particolare il personale deve essere formato relativamente alle operazioni di emergenza e evacuazione nonché sulla presenza di aree con presenza di pubblico o con particolari rischi ed interferenze con le attività istituzionali dell’Azienda.
10.5 Locali assegnati all'impresa
L’Azienda affiderà alla Ditta aggiudicataria idonei locali da adibire a spogliatoio del personale e servizi igienici, magazzino per la custodia e deposito delle macchine e attrezzature varie e prodotti necessari per l’esecuzione dei servizi e l’allestimento delle scorte di magazzino più utili.
L’Ente può tuttavia effettuare periodicamente delle verifiche sullo stato d’uso dei locali, nonché sulle attrezzature ed i materiali in essi contenuti.
Alla fine del periodo contrattuale, i locali messi a disposizione della Ditta, dovranno essere riconsegnati nello stato in cui erano all’atto della presa in consegna. Le spese sostenute per il ripristino dei locali a seguito di eventuali danneggiamenti da parte dei dipendenti della Ditta, saranno addebitati alla Ditta stessa.
Una copia delle chiavi dei locali affidati alla Ditta, dovrà rimanere in busta chiusa sigillata, per ogni evenienza, presso l’Ufficio Tecnico dell’Ospedale ovvero presso altri locali che l’Azienda vorrà indicare.
10.6 Xxxxxxxx ed attrezzi
La Ditta aggiudicataria dovrà avere la disponibilità esclusiva delle attrezzature con le quali svolgerà il servizio.
Le attrezzature e le macchine da impiegare nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, devono essere per tipologia e per numero, adeguate al corretto svolgimento di tutti i servizi, compatibili con l’attività ospedaliera e mantenute in perfetto stato di manutenzione.
Le macchine devono essere conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.
A richiesta dell’Amministrazione, la Ditta dovrà fornire copia del certificato di conformità e scheda tecnica dei macchinari usati nell’esecuzione dei servizi.
La responsabilità della custodia delle attrezzature e dei prodotti usati dalla Ditta, compete alla Ditta stessa, anche in caso di danni o furti.
11 - DIRETTORE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA
In relazione ai lavori di cui al punto 1.3 del capitolo 1 (Allegato III) del presente Capitolato l’Amministrazione nomina il Direttore dei Lavori ai sensi degli art. 147 e 148 del DPR 207/2010 per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione delle opere: a tale scopo la ditta Appaltatrice dovrà sottoporre per approvazione dell’Amministrazione almeno 3 nominativi di tecnici di idonea qualifica per una eventuale loro nomina a Direttore Xxxxxx, fornendo idonea documentazione attestante qualificazione e capacità.
Analogamente la ditta Aggiudicatrice dovrà sottoporre per approvazione dell’Amministrazione almeno 3 nominativi di tecnici di idonea qualifica per una eventuale loro nomina a Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di Esecuzione, fornendo idonea documentazione attestante qualificazione e capacità.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva di nominare altri tecnici al di fuori di quelli proposti dalla ditta Aggiudicataria, se dovessero sussistere a suo insindacabile giudizio elementi di inidoneità di tali soggetti.
Il Coordinatore per la Progettazione ed in fase di Esecuzione in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l’esecuzione dell’opera è tenuto all’esecuzione dei compiti di cui agli articoli 91 e 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. In particolare:
- redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo Allegato XV;
- predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all’Allegato XVI del citato D.Lgs. 81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE 26/5/1993.
- coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1 del D.Lgs. 81/08
Durante la fase di esecuzione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori avrà i seguenti compiti:
- verifica l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la
sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori,
- l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
- sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
- verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
L’Amministrazione concede ampio mandato personale al Direttore dei Lavori quale suo rappresentante
per quanto attiene l'esecuzione tecnica ed economica, per vigilare sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali. Egli avrà pertanto la funzione, per l’Appaltatore, di interlocutore relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
L’Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata
Il Direttore dei Lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto esecutivo e al contratto. Avrà inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutti lavori, nonché la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.
Il Direttore dei Lavori e i suoi sottoposti potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti.
Il Direttore Xxxxxx, ai sensi degli artt. 147 e 148 del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., avrà il compito di:
effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell’accettazione degli stessi;
trasmettere tempestivamente, durante il corso dei lavori, ulteriori elementi particolari di progetto necessari al regolare ed ordinato andamento dei lavori;
dare le necessarie istruzioni nel caso che l’Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
coordinare l’avanzamento delle opere, la consegna e la posa in opera delle forniture e l’installazione degli impianti affidati dal Committente ad altre Ditte in conformità al programma dei lavori;
fare osservare, per quanto di sua competenza, le prescrizioni vigenti in materia di costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in acciaio;
ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori ;
redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
redigere in contraddittorio con l’Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
redigere la relazione finale sull’andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione ;
svolgere l’alto controllo della contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza ;
emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti; assistere ai collaudi;
controllare e verificare con continuità la regolarità da parte dell’Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti
Il Direttore dei Lavori si assume ogni responsabilità civile e penale per i vizi e le difformità dell’opera derivanti dall’omissione dei doveri di alta sorveglianza dei lavori, funzionali alla realizzazione dell’opera in conformità al progetto.
12 - REQUISITI CHE LE IMPRESE DEVONO POSSEDERE, PENA L’ESCLUSIONE, E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- Requisiti che le imprese devono possedere:
Vedesi xxx.xx n.1 “domanda di partecipazione” al Disciplinare di gara.
- Requisiti di partecipazione:
Vedesi Bando e Disciplinare di gara.
13 - SICUREZZA SUL LAVORO – DISCIPLINA DEL PERSONALE
L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, igiene, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Il Soggetto aggiudicatario deve avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro (es. D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 17/10, ecc.).
L’aggiudicatario dovrà nominare il Responsabile per la Sicurezza ed il Responsabile di Cantiere, dandone preventiva comunicazione al Committente. Dovrà inoltre presentare preliminarmente il proprio Piano Operativo di Sicurezza in conformità alla legislazione vigente (D.Lgs. 81/08, ecc.) all’interno del quale dovrà specificare le misure che adotterà per ridurre i rischi ed eliminare l’impatto dovuto all’esecuzione dei lavori commissionati, in considerazione del particolare ambiente in cui dovrà operare (reparti ospedalieri, presenza di pazienti, ecc.).
Il Committente informerà l’appaltatore dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro attraverso la trasmissione degli opportuni documenti ai sensi della normativa vigente. A tale proposito precisa inoltre che in taluni locali del macchinario vi possono essere presenti rischi dovuti a fibre di amianto rilasciate dal rivestimento dell’intonaco.
La sicurezza nelle operazioni di manutenzione dell'impianto deve essere garantita adottando misure di sicurezza e fornendo istruzioni adeguate.
Per ogni luogo di lavoro è necessario identificare preliminarmente l'elenco delle situazioni pericolose specifiche relative alla salute e alla sicurezza ed eseguire una valutazione dei rischi per ogni operazione di manutenzione, includendo anche gli accessi ai luoghi di lavoro.
Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di Xxxxx o di contratto. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale
L’Impresa è responsabile, in rapporto all’Ente Appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto.
Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, sia nei confronti dell'Amministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e così pure per quanto concerne il trattamento economico dei lavoratori ed il più scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e di terzi, le caratteristiche, l'efficienza e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari, le segnalazioni degli interventi in corso e dei rischi incombenti, o comunque pertinenti agli interventi affidati alla Ditta stessa.
L’Impresa è obbligata a segnalare, con lettera raccomandata entro 15 giorni dall’effettivo inizio del servizio i dati relativi alla iscrizione e immatricolazione a termine di legge (INPS – INAIL) di ogni singolo prestatore d’opera all’atto in cui lo stesso inizia il suo servizio presso l’Ospedale; così per gli aggiornamenti successivi. Eventuali variazioni dovranno comunque essere successivamente trasmesse. In caso di inadempienza di tale obbligo sarà facoltà dell’Amministrazione Appaltante risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare, quando e come riterrà opportuno, se la Ditta ha ottemperato a tutte le prescrizioni vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori e di sospendere, in caso di inadempienza, i pagamenti in corso fino a quando non verrà accertato che gli obblighi suddetti siano stati integralmente adempiuti.
Il personale dipendente della Ditta appaltatrice dovrà tuttavia essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine interno stabilite dall'Amministrazione Appaltante.
Chiunque tra detto personale risultasse, a giudizio insindacabile della Committente, insubordinato, incapace o comunque non affidabile, dovrà essere prontamente allontanato o sostituito dalla Ditta Appaltatrice.
14 - SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullità.
L’aggiudicatario è tenuto a eseguire in proprio, mediante proprio personale dipendente, le prestazioni individuate dal presente capitolato d’oneri. Tuttavia ai sensi dell’art. 118 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii., il subappalto può essere esteso a tutte le parti del servizio, fermo restando che l’importo complessivo dei servizi subappaltati non può superare il 30% dell’importo complessivo del contratto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
. che l’appaltatore all’atto dell’offerta abbia indicato i servizi o parti di servizio che intende subappaltare;
. che l’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Committenza almeno 20 giorni prima dalla data di effettivo inizio delle relative prestazioni;
. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committenza, l’appaltatore trasmetta le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal
D.L. 163/2006 in relazione alla prestazione subappaltata e le dichiarazioni del subappaltatore attestanti il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.L. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- . che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno o più divieti previsti dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n . 575.
Per la verifica di tale requisito la stazione appaltante provvederà a richiedere all’appaltatore tutta la documentazione riferita all’affidataria necessaria per la richiesta della comunicazione o informazione antimafia a norma del DPR 3/06/1998 n. 252.
Poiché la stazione appaltante non intende provvedere al pagamento del subappaltatore, è fatto obbligo al subappaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. A garanzia della corretta esecuzione e servizio la stazione appaltante si riserva la facoltà di provvedere , in qualunque momento, al pagamento del subappaltatore previa assunzione di atto amministrativo in tal senso.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 118 del D.L. 163/2006, l’impresa aggiudicataria deve praticare per le parti di servizio da subappaltare, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%.
L’appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è , altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori, nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
L’appaltatore trasmette alla stazione appaltante prima dell’inizio delle prestazioni la comunicazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, inclusa Cassa edile, assicurativi antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7 dell’ art. 118 del D.L. 163/2006. L’appaltatore trasmette periodicamente alla stazione appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
I piani di sicurezza di cui all’art, 131 del D.L. 163/2006 sono messi disposizione dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario.
L’appaltatore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 de codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
A norma dell’art. 118 comma 8 del D.L. 163/2006 la stazione appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta, completa di tutta la documentazione prescritta dalla vigente normativa (D.L. 163/2006 e ss.mm.ii. DPR 207/2010); tale temine potrà essere prorogato una sola volta ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti l’importo inferiore al 2% delle prestazioni affidate o di importi inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti a metà. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. E’ fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla stazione appaltante il nome del subappaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
Il subappalto di parte del servizio non esonera in alcun modo l’appaltatore ai compiti assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo esso l’unico ed il solo responsabile verso la stazione appaltante della buona esecuzione del servizio. L’appaltatore dovrà garantire che le imprese subappaltatrici si impegnino a osservare tutte le condizioni del capitolato speciale d’appalto e gli altri documenti ad esso allegati.
15 - SPESE ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
Restano a totale carico dell’appaltatore:
gli oneri e le indagini preliminari ed in corso d’opera e rilievi di qualsiasi genere;
gli oneri di qualsiasi natura derivanti da eventuali difficoltà di accesso ai cantieri e di trasporto dei materiali e delle forniture;
gli oneri di progettazione derivanti, da quanto indicato nei documenti di gara e nel presente capitolato, nonché derivanti da eventuali varianti ed integrazione di opere che, per qualsiasi causa, si rendessero necessarie per la realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte e pienamente funzionante;
gli oneri derivanti dall’adeguamento delle soluzioni tecniche adottate nel progetto alle norme previste dalla legge n. 13 del 9 gennaio 1989 e alle prescrizioni emanate con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, nonché dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio1996, ai fini
del superamento e dall’eliminazione delle barriere architettoniche;
gli oneri derivanti dall’osservanza di tutte le norme tecniche pertinenti i materiali e la messa in opera previsti dalle vigenti norme e disposizioni dei competenti organismi (quali ad esempio ISPESL; VV.FF; ASL; CEI; UNI; ecc…).
Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
tutte le categorie di opere edili ed impiantistiche necessarie a dare il lavoro finito e funzionante
le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
le spese per rilievi, verifiche e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
le spese per le vie di accesso al cantiere;
le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
16 - PENALI
In caso di intervento eseguito in ritardo rispetto ai termini previsti all’art.8 verrà applicata una penale di € 1.000,00.
In caso di mancata o tempestiva comunicazione al Servizio di Vigilanza dell’Ospedale di ascensore fermo con persona bloccata verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per evento.
In caso di mancata comunicazione scritta nel giorno successivo alla fermata di un impianto ascensore verrà applicata un penale pari € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.
Nei giorni festivi tale comunicazione potrà essere sostituita dal rapporto rilasciato dai tecnici intervenuti sull’impianto.
Per l’omessa trasmissione dei rapporti semestrali di manutenzione è prevista una penale di € 500,00 per ogni impianto.
In caso di ritardata esecuzione delle attività richieste con ordine scritto o delle attività individuate nell’articolo 0 (tempi di esecuzione delle opere) e quelle facenti parte dei punti 6.2.1 e 6.2.2 dell’art 0 (criterio di aggiudicazione inerente alla tempistica presentata in sede di gara) in codesto capitolato di servizio verrà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo, € 10.000,00 per ogni settimana oltre la prima e € 50.000,00 per ogni mese oltre il primo.
Per le altre inadempienze delle obbligazioni contrattuali diverse da quelle elencate , che non comportino per la loro gravità l’immediata risoluzione del contratto, l’ammontare della penale può variare dall’1% al 10% dell’importo contrattuale a seconda dell’importanza della inadempienza.
L’Amministrazione compenserà i crediti derivanti dall’applicazione delle suddette penali con quanto dovuto al Soggetto aggiudicatario a qualsiasi titolo ovvero in difetto avvalendosi dell’incameramento della cauzione definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziale.
La richiesta o il pagamento della penale non esonera il Soggetto aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente. Ove però l’inosservanza non fosse risolta entro 5 giorni dalla segnalazione, l’Amministrazione può effettuare direttamente l’intervento nei modi che riterrà più opportuni, addebitandone l’onere al Soggetto aggiudicatario.
L’Amministrazione, mediante lettera raccomandata AR, contesta le inadempienze riscontrate ed assegna un termine non inferiore a giorni 3 per la presentazione di controdeduzioni. Trascorso tale termine l’eventuale penale sarà applicata sulla base di formale provvedimento da parte del Responsabile del procedimento.
E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
17 - MANCATA REALIZZAZIONE DI OPERE ORDINATE
Qualora il Soggetto aggiudicatario non dia corso, senza giustificato motivo, alla realizzazione di opere ordinate, l’Amministrazione ha la facoltà di commissionarle ad altra Ditta, addebitando al Soggetto aggiudicatario la eventuale differenza rispetto all’onere contrattuale, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto per inadempienze gravi e/o reiterate e l’applicazione delle penali di cui all’art. 16 precedente.
18 - DIFETTI DELLE OPERE REALIZZATE
I controlli e le verifiche eseguite dalla Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
L'appaltatore deve rifare a sue spese i lavori che l’Amministrazione accerti che siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Qualora l’Amministrazione presuma che esistano difetti nelle opere svolte, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
19 - MODALITA’ E TERMINI DI COLLAUDO
L'Amministrazione provvede alla nomina della Commissione di collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera e finale secondo le disposizioni di legge in materia, in relazione alle opere di cui al punto 1.3 del capitolo 1 (Allegato III) del presente Capitolato.
La Commissione sarà formata da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori ed alla loro complessità che potranno essere anche esterni all’Amministrazione: a tale scopo la ditta Appaltatrice dovrà sottoporre per approvazione dell’Amministrazione almeno 3 nominativi di tecnici di idonea qualifica per la loro eventuale nomina a collaudatori.
20 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E CONSEGNA DELLE OPERE
La data fissata per l'ultimazione dei lavori di cui all’Allegato III è stabilita nell’art.4 del presente Capitolato.
Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori ai sensi del DPR 554/99 e ss.mm.ii.. Entro 30 giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando in contraddittorio con l'Appaltatore gli eventuali difetti di
costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.
Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.
Nel caso in cui il Committente ovvero il Direttore dei Lavori non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo
21 - OPERAZIONI DI COLLAUDO
Al termine dell’esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo tecnico amministrativo ai sensi degli artt. 215 e seguenti del DPR 5/09/2010 e n. 207 che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori mediante l’esecuzione di tutte le prove, acquisizioni documentali e verifiche che la Commissione riterrà opportune eseguire per accertare la conformità dell’opera eseguita alle pattuizioni contrattuali e alle regole dell’arte ed a quant'altro definito in corso d'opera dal Direttore dei Lavori.
Il collaudo avrà inoltre lo scopo di verificare la corrispondenza di quanto realizzato ai dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi presentati.
Esaminati i documenti acquisiti, la Commissione di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Committente che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore e al Direttore dei Lavori e all’eventuale personale incaricato della contabilità dei lavori affinché intervengano alle visite di collaudo.
Se l’appaltatore non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’Appaltatore.
Il Direttore dei Lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
La Commissione di Collaudo, in corso di collaudo, può prescrivere accertamenti, saggi, riscontri ed in generale qualsiasi prova ritenga necessaria per la verifica della buona esecuzione del lavoro. Dette operazioni di riscontro, compreso quanto necessario per l'eventuale ripristino delle parti alterate dalle operazioni di verifica, sono a carico dell'Appaltatore; nel caso in cui l'appaltatore non ottemperi a tali obblighi, la Commissione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'appaltatore
Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore deve fissare in ogni caso le visite di collaudo in corso d’opera nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale contenente, oltre ai dati principali dell'intervento, i rilievi fatti dal collaudatore, le singole operazioni di verifica eseguite con i relativi risultati, conformemente a quanto indicato all’art. 223 del DPR 207/2010. Il verbale oltre che dai componenti la Commissione
collaudatrice e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori, dal Committente e da quanti altri intervenuti.
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all'Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l'Appaltatore stesso è tenuto ad eseguire entro giusto termine quanto prescritto dalla Commissione di collaudo.
Se i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo e comunque ammissibili per la natura delle opere richieste, la Commissione di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte, ferma restando la facoltà della Commissione di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
Trascorso il termine assegnato dalla Commissione di collaudo per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore vi abbia provveduto, il Committente ha diritto di eseguirli direttamente, addebitandone l'onere all'Appaltatore, il quale tuttavia potrà opporre ricorso nei termini di legge.
Se i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, la Commissione di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore .
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale, fatta salva la facoltà della Commissione di collaudo, in caso di gravi discordanze, di sospendere le operazioni di collaudo .
Dai dati di fatto risultanti dal processo verbale di collaudo e dai documenti contrattuali, anche successivi all'inizio dei lavori, la Commissione di collaudo redige apposita relazione di verifica di conformità, formulando le proprie considerazioni in merito, esprimendosi in merito alla collaudabilità del lavoro ed alle eventuali condizioni, sulle eventuali domande dell'Appaltatore e sulle eventuali penali ed esprimendo un suo parere relativamente all'impresa, tenuto conto delle modalità di esecuzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa stessa.
Qualora l'opera risulti collaudabile, il Collaudatore emette il Certificato di collaudo con le modalità ed i termini definiti dalla normativa di riferimento.
Il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 20 giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo .
Il certificato di collaudo ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato.
Il Collaudo, anche se favorevole, non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità di legge.
22 - GARANZIA DEGLI IMPIANTI
La garanzia ha validità di 24 mesi a decorrere dal collaudo su ogni parte componente gli impianti. Tale garanzia ha validità fino alla durata di 10 anni per eventuali difetti e imperfezioni occulte. Pertanto, fino al termine di tale periodo, la Ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni, che, a giudizio dell'Amministrazione, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale dell'Amministrazione stessa che ne fa uso.
23 - CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente appalto, sia essa palese od occulta. L’inosservanza di tale prescrizione comporta la nullità del contratto ai sensi dell’art.22 c.2 del D.L. 13/5/91
n.152 convertito con Legge 12/7/91 n.203.
24 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
frode nell’esecuzione dei lavori
inadempimento alle disposizioni della direzione lavori in ordine ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l’igiene sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale
sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi sa parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo
subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto
non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo d’opera
Il contratto si intende altresì risolto in caso di perdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Qualora le deficienze, le inadempienze o la violazione totale o parziale delle condizioni di capitolato rivestano carattere di imminente gravità, l’Amministrazione ha la facoltà immediata di risoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Amministrazione di provvedere come meglio ritenga opportuno, alla successiva manutenzione delle opere di cui trattasi.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra il costo finale del servizio e l’importo dello stesso come risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine.
La risoluzione del contratto comporta, oltre agli eventuali addebiti come sopra descritti, anche l’incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali danni.
In caso recesso da parte della Stazione appaltante, il Soggetto aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale pretesa risarcibile, indennizzo, compenso o rimborso di spese anche in deroga a quanto previsto dall’art.1671 X.x.
00 - XXXXX XXXXXXXXXXXX, IMPOSTE E TASSE
Sono a carico dell’Appaltatore: le spese contrattuali
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (canoni conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione e esecuzione dei lavori
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto
spese di xxxxx e quant’altro necessario per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro sino a conclusione dello stesso
imposte ed altri oneri gravanti direttamente o indirettamente sul servizio oggetto di appalto Il contratto di appalto è soggetto a imposta sul valore aggiunto (IVA), come regolata dalla Legge. Tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto sono da intendersi IVA esclusa
26 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è regolato, oltre che dal bando di gara, e dal presente capitolato e dal disciplinare di gara, anche dalle seguenti normative:
D.Lgs. 17 marzo 1995 n.157
DPR 18 aprile 1994 n.573
Leggi e regolamenti di contabilità generale dello Stato (L. 18 novembre 1923 n.2440, X.X. 00 maggio 1924 n.827 e ss.mm.ii.)
DPR 30 aprile 1999 n.162
Norme sull’accettazione dei materiali e sull’esecuzione delle opere previste nel presente appalto I disposti delle norme CEI (L.168/68)
D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626 e ss.mm.ii. relativa alla sicurezza del materiale elettrico
D.Lgs. 6 Novembre 2007 n. 194 relativa alla compatibilità elettromagnetica
Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii. relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro Regolamenti d’Igiene del Comune nell’ambito dell’Ospedale
Circolari e leggi antinfortunistiche relative al lavoro di costruzione e manutenzione di impianti
D.M. 22 gennaio 2008 n.37 relativo alla installazione di impianti
D.M. 26.10.2005 “Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE” e DM del 23.7.2009 avente pari oggetto;
DM 15.9.2005 “Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”
Norma UNI EN 81-1 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Ascensori elettrici”;
Norma UNI EN 81-2 “Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori. Ascensori idraulici”;
Norma UNI EN 81-80 “Ascensori esistenti. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.”;
Norma UNI EN 81-70 “Accessibilità agli ascensori delle persone, compresi i disabili”; Norma UNI EN 81-28 “Teleallarmi per ascensori e ascensori per merci”
UNI 10411 “Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti”; Altre norme UNI applicabili
L’elenco sopra riportato deve intendersi non esaustivo, pertanto il manutentore è tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dalla circostanza che la norma sia stata o meno citata nel presente Capitolato Speciale, eseguendo i lavori a regola d’arte ai sensi del DM 37/08..
27 - CAUZIONI E ASSICURAZIONI
Vedesi apposito paragrafo 18 del Disciplinare di gara
28 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
In caso di norme del capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d’appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del servizio. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Per qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.