Common use of Modalità di attivazione Clause in Contracts

Modalità di attivazione. 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore competente in materia di Politiche del Lavoro e che contengono al minimo le seguenti indicazioni: a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) modalità di attivazione; c) valutazione e attestazione degli apprendimenti; d) monitoraggio; e) decorrenza e durata della convenzione; 2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi. 3. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata su Sistema Piemonte. 4. Il PFI deve contenere i seguenti elementi essenziali: ▪ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante; ▪ elementi descrittivi del tirocinio: finalità del tirocinio, settore di attività economica dell’azienda (codici di classificazione ATECO, se si tratta di azienda), area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante; ▪ specifiche del progetto formativo: le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante; ▪ diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto promotore e tutor del soggetto ospitante. 5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l’inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l’inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI. 6. Il PFI deve essere sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione e il PFI prima dell’inizio del tirocinio stesso. 7. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’articolo 15. 8. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. 9. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR 42-7397 del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

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Samples: Disciplina Regionale Dei Tirocini Extracurriculari

Modalità di attivazione. 1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all’art.4, co. 4, s’impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Settore Direttore competente in materia di Politiche del Lavoro Lavoro. 2. Le convenzioni di cui al co. 1, possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento). 3. Le convenzioni di cui al co. 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e che contengono al minimo le seguenti indicazioniindicazioni in merito a: a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) modalità di attivazione; c) valutazione e attestazione degli apprendimenti; d) monitoraggio; e) decorrenza e durata della convenzione; 2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi. 34. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, PFI (con l’indicazione analitica degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato adottato con apposito successivo provvedimento del Settore Direttore competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata su Sistema Piemonte. 45. Il PFI deve contenere contiene: a) i seguenti elementi essenziali: ▪ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, identificativi: 1) del soggetto promotore, ; 2) del soggetto ospitante, ; 3) del tirocinante; 4) del tutor individuato dal soggetto promotore e promotore; 5) del tutor individuato dal soggetto ospitante; ▪ ; b) gli elementi descrittivi del tirocinio: : 1) finalità del tirocinio, ; 2) settore di attività economica dell’azienda del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO, se ATECO qualora si tratta tratti di azienda), ; 3) area professionale di riferimento dell’attività dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), ; 4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, ; 5) estremi identificativi delle assicurazioni, ; 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indicazione della collocazione temporale, 7) entità dell’importo dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; ▪ ; c) specifiche del progetto formativo: : 1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ; 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; 3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante; ▪ ; d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: , quali il tirocinante, il tutor del soggetto promotore e ospitante ed il tutor del soggetto ospitante. 5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l’inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l’inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFIpromotore. 6. Il PFI deve essere è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. 7. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione convezione e il PFI al tirocinante prima dell’inizio del tirocinio stesso. 78. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regioneindividuale, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’articolo 15. 8all’art. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante14. 9. I modelli di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro. 10. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 42-7397 specifica disciplina regionale. 11. Nel caso di tirocini che prevedano attività formative realizzate in più Regioni, la normativa di riferimento è quella della Regione sede di attivazione del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misuretirocinio.

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Samples: Accordo Sui Tirocini

Modalità di attivazione. convenzione e progetto formativo/inserimento 1. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni conformi al modello dell’allegato sub 1, stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con provvedimento del Settore competente in materia ospitanti di Politiche del Lavoro cui rispettivamente agli artt. 2 e che contengono al minimo le seguenti indicazioni: a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) modalità di attivazione; c) valutazione e attestazione degli apprendimenti; d) monitoraggio; e) decorrenza e durata della convenzione;3. 2. Le convenzioni di cui al precedente comma co. 1 possono riguardare più tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale ed hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prorogabile di 24 mesiulteriori trentasei. 3. Alla Ogni tirocinio è svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento, da unirsi alla convenzione deve essere di cui al co. 1, definito secondo lo schema allegato un Progetto Formativo Individuale, per ciascun tirocinante, concordato fra sub 2 e da consegnare al tirocinante all’inizio del tirocinio stesso. Il progetto formativo/inserimento contiene: a) i dati identificativi: 1. del soggetto promotore; 2. del soggetto ospitante; 3. del servizio pubblico di cui all’art. 1, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata su Sistema Piemonte.co. 4; 4. Il PFI deve contenere i seguenti elementi essenziali: ▪ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, ; 5. del tutor individuato dal soggetto promotore e promotore; 6. del tutor individuato dal soggetto ospitante; ▪ ; 7. del tutor individuato dal soggetto di cui al n. 3; b) gli elementi descrittivi del tirocinio: finalità del tirocinio: 1. tipologia di tirocinio di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, finalizzati alla riabilitazione e all’inclusione sociale; 2. settore di attività economica dell’azienda del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO, se ATECO qualora si tratta tratti di azienda), ; 3. area professionale di riferimento dell’attività dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), ; 4. sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, ; 5. estremi identificativi delle assicurazioni, ; 6. durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, tirocinio; 7. entità dell’importo corrisposto quale dell'eventuale indennità corrisposta al tirocinante; ▪ ; c) specifiche del progetto formativo: le attività previste come oggetto del tirocinio /inserimento: 1. indicazione, ove possibile e coerentemente con gli obiettivi indicati al punto successivo, della figura professionale di riferimento e delle competenze da acquisire, in relazione alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali figure professionali individuate nel Repertorio nazionale di cui all’art. 4, co. 67, legge n. 92/2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”, e dell’eventuale livello EQF; 2. indicazione del percorso di inserimento o reinserimento per soggetti di cui all’art. 1, co. 2, e dei relativi documenti; 3. attività da affidare al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, obiettivi e tirocinante durante il tirocinio; 4. modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante; ▪ ; d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: , quali il tirocinante, il tutor del soggetto ospitante, il tutor del soggetto promotore e il tutor dei soggetti di cui al comma 3, lett. a), n. 3; 4. Relativamente alle informazioni previste al co. 3, lett. c), punto 1, ove possibile, nelle more della definizione del soggetto ospitanteRepertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, co. 67, si fa riferimento al Repertorio regionale delle qualifiche professionali di cui alla deliberazione della giunta regionale 11 settembre 2012, n. 452. 5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale Eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti dei modelli di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l’inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l’inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFI. 6. Il PFI deve essere sottoscritto dal tirocinante, soggetto ospitante e soggetto promotore. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione e il PFI prima dell’inizio del tirocinio stesso. 7. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regione, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale progetto formativo/inserimento di cui all’articolo 15. 8. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti agli allegati sub 1 e sub 2 sono definite con provvedimento della Direzione competente in materia di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. 9. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione sociale, di cui alla DGR 42-7397 del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure.

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Samples: Accordo Sui Tirocini

Modalità di attivazione. 1. Il soggetto promotore, anche sulla base del codice etico di cui all’art.4, co. 4, s’impegna a promuovere tirocini di qualità finalizzati a garantire una formazione qualificata. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, conformi al modello adottato con successivo provvedimento del Settore Direttore competente in materia di Politiche del Lavoro Lavoro. 2. Le convenzioni di cui al co. 1, possono riguardare più tirocini, anche con diverse finalità (formativi di orientamento, inserimento/reinserimento). 3. Le convenzioni di cui al co. 1, hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi e che contengono al minimo le seguenti indicazioniindicazioni in merito a: a) obblighi del soggetto promotore e del soggetto ospitante; b) modalità di attivazione; c) valutazione e attestazione degli apprendimenti; d) monitoraggio; e) decorrenza e durata della convenzione; 2. Le convenzioni di cui al precedente comma possono riguardare più tirocini e hanno una durata massima di 24 mesi. 34. Alla convenzione deve essere allegato un Progetto Formativo Individuale, PFI (con l’indicazione analitica degli obbiettivi formativi) per ciascun tirocinante, concordato fra soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante e contenente anche l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione. Il PFI, predisposto sulla base del modello approvato adottato con apposito successivo provvedimento del Settore Direttore competente in materia di Politiche del Lavoro, deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata su Sistema Piemonte. 45. Il PFI deve contenere contiene: a) i seguenti elementi essenziali: ▪ anagrafica: dati identificativi del tirocinante, identificativi: 1) del soggetto promotore, ; 2) del soggetto ospitante, ; 3) del tirocinante; 4) del tutor individuato dal soggetto promotore e promotore; 5) del tutor individuato dal soggetto ospitante; ▪ ; b) gli elementi descrittivi del tirocinio: : 1) finalità del tirocinio, ; 2) settore di attività economica dell’azienda del soggetto ospitante (precisando codici di classificazione ATECO, se ATECO qualora si tratta tratti di azienda), ; 3) area professionale di riferimento dell’attività dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), ; 4) sede operativa presso la quale è svolto il tirocinio, ; 5) estremi identificativi delle assicurazioni, ; 6) durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, l’indicazione della collocazione temporale, 7) entità dell’importo dell'importo corrisposto quale indennità al tirocinante; ▪ ; c) specifiche del progetto formativo: : 1) le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento alle aree di attività contenute nell’ambito della classificazione dei Settori Economico Professionali di cui al decreto interministeriale del 30 giugno 2015, ; 2) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; 3) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, attività/processi in cui opera il tirocinante; ▪ ; d) diritti e doveri dei diversi soggetti coinvolti nel progetto di tirocinio: , quali il tirocinante, il tutor del soggetto promotore e ospitante ed il tutor del soggetto ospitante. 5. Il tirocinio può essere attivato per un impegno orario settimanale di minimo 20 ore fino ad un massimo di 40. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare. Non è consentito l’inserimento del tirocinante in orari notturni e/o festivi fatto salvo il caso in cui l’attività specifica del soggetto ospitante giustifichi tale modalità e se finalizzato alle esigenze formative per il profilo professionale per cui è attivato il tirocinio; l’inserimento in turni deve essere adeguatamente motivato e specificato negli obiettivi e modalità di svolgimento del PFIpromotore. 6. Il PFI deve essere è sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore. 7. Il soggetto promotore consegna al soggetto ospitante e al tirocinante la convenzione convezione e il PFI al tirocinante prima dell’inizio del tirocinio stesso. 78. I modelli di Convenzione, di Progetto formativo individuale, di Dossier individuale e di Attestazione finale, comprensivi di loro eventuali modifiche, aggiornamenti ed adeguamenti sono adottati con successivo provvedimento del Direttore competente in materia di Lavoro. 9. Le attività indicate nel PFI costituiscono la base per tracciare, anche in itinere, l’esperienza di tirocinio mediante la raccolta di evidenze documentali nel Dossier individuale secondo il modello predisposto ed approvato dalla Regioneindividuale, anche ai fini della stesura dell’Attestazione finale di cui all’articolo 15all’art. 14. 8. I tirocini di cui alla presente disciplina, pur non costituendo rapporti di lavoro, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria, ai sensi delle disposizioni vigenti, da parte del soggetto ospitante. 910. Il presente articolo costituisce riferimento aggiornato per le modalità operative di progettazione e attestazione finale delle attività anche in relazione ai tirocini di inclusione orientamento e formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone ed alla riabilitazione, di cui alla DGR 42-7397 del 04/07/2014 e smi, fatte salve tutte le specificità ivi previste in relazione alla tipologia dei destinatari di tali misure511/2013.

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