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Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi Clausole campione

Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate dal Responsabile della Gestione Documentale in conformità con quanto previsto dal presente manuale; per quanto riguarda i documenti informatici la loro produzione è regolata sulla base di modelli standard presenti nel sistema informatico di gestione documentale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni:  denominazione dell'amministrazione: per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall’amministrazione (carta intestata);  indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento;  indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente);  data: luogo, giorno, mese, anno;  destinatario, per i documenti in partenza;  oggetto del documento, sufficientemente esaustivo del testo (ogni documento deve trattare un solo oggetto);  classificazione: categoria, classe, fascicolo; vedi titolario allegato (Allegato n.2);  numero degli allegati, se presenti;  numero di protocollo;  testo;  indicazione del redattore del documento (nome e cognome anche abbreviato);  estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90);  sottoscrizione autografa o elettronico/digitale del responsabile.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. 1. I documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D. L.vo 12 febbraio 1993, n. 39. 2. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla dirigenza ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D. L. vo 29/93. 3. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: a) denominazione e stemma dell'Amministrazione; b) indicazione dell’area organizzativa omogenea e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento; c) indirizzo completo con numero di telefono e fax; d) indirizzo di posta elettronica; e) data completa, luogo, giorno, mese, anno; f) numero degli allegati, se presenti; g) oggetto del documento; h) sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. 1. I documenti dell’Amministrazione sono di norma prodotti attraverso l’utilizzo di sistemi informatici. Possono avere formato informatico o analogico (cioè cartaceo). Considerando l’attuale dotazione dell’Ente, in termini di procedure ed attrezzature, e la perdurante preponderanza dei documenti analogici rispetto a quelli informatici, si ritiene preferibile, per il momento, produrre una versione analogica di ogni documento informatico prodotto o ricevuto dal Comune, in modo da poter gestire più agevolmente fascicoli e procedimenti. L’attuale situazione deve comunque essere considerata di transizione verso un uso più diffuso e generalizzato dei documenti informatici e delle versioni informatiche dei documenti analogici. 2. Il contenuto minimo di ogni documento è il seguente: a. Denominazione e stemma dell’Amministrazione; b. Indicazione del settore o ufficio utente che lo ha prodotto; c. Indirizzo completo con numero di telefono, di fax e di posta elettronica; d. Data completa: luogo, giorno, mese ed anno; e. Estremi di protocollo: numero, classifica o eventualmente numero di repertorio (ordinanza, ecc.); f. Oggetto del documento; g. Sottoscrizione del Responsabile, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimiI documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39 e dell’Art.40 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dalla dirigenza ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.L.vo 29/93 e dal decreto 14 ottobre 2003 del Ministro per l’innovazione e le tecnologie. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: • denominazione e logo dell’Amministrazione; • indicazione dell’area organizzativa omogenea e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento; • indirizzo completo con numero di telefono e fax; • indirizzo di posta elettronica; • indirizzo di Posta Elettronica Certificata; • codice fiscale dell'Amministrazione; • data completa, luogo, giorno, mese, anno; • numero degli allegati, se presenti; • oggetto del documento; • sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Le modalità di formazione dei documenti, del loro contenuto e della loro struttura sono determinate dalla dirigenza e da quanto previsto dal presente manuale. Il contenuto minimo deve comunque garantire la presenza delle seguenti informazioni: - denominazione dell'amministrazione, per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall'amministrazione (carta intestata); - indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento; - indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città, sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica dell'ente); - data: luogo, giorno, mese, anno; - destinatario, per i documenti in partenza - oggetto del documento, sufficientemente esaustivo del testo; - classificazione; - numero degli allegati, se presenti; - numero di protocollo; - testo; - estremi identificativi del responsabile del procedimento (L. 241/90); - sottoscrizione autografa del responsabile;
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimiI documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo del 13 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi del D. L.vo 165/2001. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: 🟃 denominazione dell'amministrazione, per quanto riguarda i documenti su supporto cartaceo si utilizza il formato predisposto dall’amministrazione (carta intestata); 🟃 indicazione del settore, servizio o ufficio che ha prodotto il documento; 🟃 indirizzo completo (via, numero civico, codice avviamento postale, città,sigla della provincia, numero di telefono, numero di fax, indirizzo di posta elettronica certificata dell'ente);
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimiI documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell’articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D. L.vo 29/93. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni (vedi allegato n. 3 schema lettera in uscita): □ denominazione e stemma dell’Amministrazione; □ indicazione dell’area organizzativa omogenea e dell’ufficio utente che ha prodotto il documento; □ indirizzo completo con numero di telefono e fax; □ indirizzo istituzionale di posta elettronica e di posta elettronica certificata; □ data completa scritta per esteso (Castel San Xxxxxx Terme, giorno, mese e anno); □ numero di protocollo, seguito dalla dicitura “da citare sempre nella risposta”; □ classificazione composta da titolo, categoria, classe; □ riferimento ad eventuale protocollo precedente (Rif. Protocollo precedente n. ); □ numero di repertorio, se esistente (ad esempio: x. xxxxxxxxx…); □ sigle alfabetiche dell’autore del testo e del dattilografo; □ nome del file (da inserire a sinistra, in fondo al documento); □ numero degli allegati, se presenti, con eventuale descrizione; □ oggetto del documento; □ sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta.
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimi. Articolo 9 Formato dei documenti informatici
Modalità di formazione dei documenti e contenuti minimiI documenti sono di norma prodotti con sistemi informatici, ai sensi dell'articolo 3 del D.L.vo 12 febbraio 1993, n. 39. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti sono definite dai responsabili delle strutture ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del D. L.vo 165/2001. Al minimo, su di essi sono riportate le seguenti informazioni: O denominazione e stemma dell'Amministrazione; O indicazione dell'area organizzativa omogenea e dell'ufficio utente che ha prodotto il documento; O indirizzo completo con numero di telefono e fax; O indirizzo di posta elettronica; O data completa, luogo, giorno, mese, anno; O oggetto del documento; O sottoscrizione del Responsabile, o dei Responsabili, quando prescritta. I documenti informatici prodotti dagli uffici comunali da trasmettere all'esterno possono essere sottoscritti con firma digitale così come i documenti informatici interni che hanno rilevanza giuridico – amministrativa.

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  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Protezione dei dati L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx

  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Fatturazione e modalità di pagamento 1. La Società, per l’esecuzione dei servizi oggetto del contratto emetterà, con cadenza mensile, una fattura in formato elettronico, con indicazione del periodo di riferimento e la causale del pagamento, distinta per tipologia di servizio effettuato, come elencato nell’art. 8, comma 3, allegando copia della documentazione e dei report richiesti all’art.12 del Capitolato tecnico. 2. Ai sensi dell’art.1, commi 209-214 della L. n.244/2007, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n.55 del 3 aprile 2013. 3. Tutte le fatture dovranno, inoltre, riportare in evidenza il numero di repertorio del contratto, il Codice Identificativo di Xxxx (CIG n……………..), unico per tutto il periodo contrattuale, il Codice Unico del Servizio Patrimonio che è CNCABS – Cdr 1101, nonché i numeri di Ordine d’Acquisto (ODA) con i quali sarà processato il presente contratto nel sistema contabile ACI – SAP nei diversi esercizi finanziari e che verranno di volta in volta comunicati. 4. Le fatture saranno liquidate, previa verifica, da parte dell’ACI, che le attività siano state eseguite regolarmente e la trasmissione dei documenti relativi sia stata svolta nel rispetto dei termini contrattuali. Per tale verifica verranno utilizzati i report di cui all’art.12 del capitolato tecnico, il Portale web di cui all’art.11 del capitolato, nonché le segnalazioni di eventuali inadempienze e/o omissioni in ordine all’esattezza degli obblighi contrattuali. 5. Le fatture saranno liquidate dall’ACI nei termini di legge sul conto corrente bancario o postale dedicato comunicato dalla Società, mediante bonifico bancario, al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. La Società si impegna a rendere noto, con apposita comunicazione scritta indirizzata all’ACI, eventuali variazioni dell’istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all’ACI, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio. 7. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento del corrispettivo previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 8. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 9. Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’art.30 del d. lgs. n.50/2016 per le inadempienze contributive accertate. 10. L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602/1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n.40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dall’art.3 del decreto di attuazione di cui sopra. 11. La Società dovrà, altresì, allegare alle fatture anche l’attestazione, mediante autocertificazione, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n.445/2000, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

  • Modalità di aggiudicazione della gara La modalità di aggiudicazione della RdO è al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 del Codice in quanto acquisto di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato. Nel caso di parità in graduatoria tra le offerte ricevute, si applica l’articolo 18, comma 5, del D.M. 28 ottobre 1985 il quale prevede che “In caso di offerta di uguale importo, vengono svolti esperimenti di miglioria (...) in sede di valutazione delle offerte (...)”. Si procede quindi al rilancio della RDO con i soggetti che hanno presentato le migliori offerte. I prezzi di aggiudicazione ed i prodotti aggiudicati (tipo, marca, etc.) rimarranno fissi per tutto il periodo della fornitura. È facoltà della Stazione appaltante procedere all’affidamento anche in caso di una sola offerta valida ovvero di non affidare affatto in caso in cui siano ravvisate insufficienti condizioni di praticabilità del progetto o l’offerta economica non sia ritenuta congrua. In caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale relativa alla documentazione richiesta tramite la piattaforma MEPA per la partecipazione alla gara si applica la procedura prevista dall’art.83 c.9 del Codice.

  • Limitazioni, esclusioni e rivalse Sono esclusi i danni derivanti da: - fatti conseguenti ad abuso di alcolici o psicofarmaci, ovvero ad uso di allucinogeni o stupefacenti; - fatti conseguenti ad azioni delittuose commesse dall'Assicurato (intendendosi invece comprese nell'assicurazione le conseguenze di imprudenze e negligenze, anche gravi dell'Assicurato stesso); - suicidio e tentato suicidio; - conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate - artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti; - conseguenze derivanti da trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed - altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio, confisca o requisizione per ordine di qualsiasi autorità, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi, - Sono inoltre esclusi: - in caso di richiesta di intervento di un idraulico: la rottura, otturazione, guasto di rubinetti e tubature mobili, infiltrazioni dovute a guasto di rubinetti, sanitari e tubature mobili, nonché i danni dovuti ad interruzioni della fornitura dipendenti dall'ente erogatore; - in caso di richiesta di intervento di un tecnico termoidraulico: i guasti ed il cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.