Modifiche legislative Clausole campione

Modifiche legislative. 1) Cambiamenti normativi (Tema 8): Nel contratto di EPC sono previste disposizioni che riconoscono il diritto all’Aggiudicatario ad essere risarcito dall’Amministrazione Aggiudicatrice nel caso in cui si manifestino dei cambiamenti alla disciplina normativa di natura prevedibile e generale? • Sì • No
Modifiche legislative. 1 x.x. xx Xxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx - Xxxxx - Madesimo 7,482 A K1=1 divisa in due tratti dalla XX 00 xx Xxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxx di galleria 5,00 - 6,00 2 s.p. Trivulzia Novate – Mese Novate - Mese 14,708 A K1=1 strettoie, ponte fiume Mera (San Xxxxxx) limite portata 33 t, ponte torrente Crezza limite portata 20 t 6,00 ex 2 DIR. A Ponte dei Carri Ponte dei Carri 0,053 A K1=1 6,00 3 x.x. xx Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxxx 0,000 B K2=0,7 limite portata 10 t 3,50 4 s.p. Valeriana occidentale Dubino – Morbegno Dubino - Mantello - Xxxxxx - Xxxxxxxx (S.P. 10) 13,734 A K1=1 primo tratto stretto; passaggio a livello; rotonda Traona < 5,00 - 6,00 bivio SOSP 4 ponte Adda a Morbegno ÷ fine ponte via Forestale 0,076 A K1=1 limite portata 44 t 6,00 4 DIR. A Dubino - Delebio Dubino - Delebio 1,800 A K1=1 sottopasso ferrovia h 4,95 m 6,00 5 s.p. dei Cech occidentale Mantello - Piussogno Xxxxxxxx - Xxxx - Xxxxxxx - Xxxxxxxxx 00,000 X K2=0,7 Primi 3,3 km limite 10 t 4,00 - 5,70 6 s.p. di Xxxxx Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxx - Xxxxx 6,880 B K2=0,7 strettoie Traona e località Consiglio 4,00 - 6,00 7 s.p. della Valgerola Morbegno - loc. Fenile Morbegno - Sacco - Rasura - Pedesina - Gerola Alta - località Fenile 16,842 A K1=1 da loc. Sacco stretta e limite portata 33,00 t < 5,00 - 7,00 8 DIR. A bivio per Albaredo - Bema bivio per Xxxxxxxx - Xxxx 0,000 X K2=0,7 limite portata 15,00 t, da km 1+900 tratto chiuso con ordinanza n.9 del 22/2/2010 3,50 - 4,00 9 x.x. xxxxx Xxx Xxxxxx S.S.38 - Bagni di Masino Ardenno (S.S. 38) - Ponte del Baffo - Cataeggio - Filorera - X.Xxxxxxx - Bagni di Xxxxxx 16,923 A K1=1 Strettoia centro abitato Ardenno, Cataeggio e da San Xxxxxxx; da km 15+800 limite portata 24 t < 4,50 - 7,00 10 s.p. dei Cech orientale Morbegno - Ponte del Baffo Morbegno - Dazio - Civo - Caspano -Cevo - Ponte del Baffo (S.P. 9) 14,480 B K2=0,7 ponte su Xxxxxx 20 t 3,50- 6,00 00 x.x. xx Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx - Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx (X.X. 00) - Xxxxx - Xxxxxxx 00,000 X K2=0,7 divieto autotreni e autoarticolati, limite portata 24 t 4,50 - 6,00 12 s.p. Valeriana orientale Ardenno - Berbenno Ardenno (Stazione F.S.) - Villapinta - Berbenno di Valtellina 8,910 A K1=1 strettoia a Pedemonte 5,80 - 6,00 12 DIR. A Villapinta - loc. Piani Villapinta - loc. Piani (S.S. 38) 1,140 A K1=1 5,00 13 s.p. di Buglio in Monte Villapinta – Buglio in Monte Villapinta - Buglio in Monte 4,030 A K1=1 divieto autotreni e autoarticolati, limite portata 18 t 5,00 - 6,00 14 s.p. Panor...
Modifiche legislative. Eventuali modifiche legislative nella disciplina delle sponsorizzazioni e/o radiopromozioni o dei limiti di affollamento sono causa espressa di possibile risoluzione del contratto da parte di Rai Pubblicità, senza diritto per il Committente ad alcun risarcimento o indennizzo.
Modifiche legislative. Gli elaborati progettuali devono intendersi automaticamente adeguati alle norme del decreto legge n. 13 maggio 2011 n. 70.
Modifiche legislative. In caso di modifiche di legge o di regolamenti, che possano colpire negativamente la Compagnia e/o la Polizza, la stessa Compagnia potrà, dopo aver dato tempestiva comunicazione scritta al Contraente, apportare le variazioni che riterrà appropriate ai termini e le condizioni della Polizza. Tali variazioni potranno essere apportate solo nel caso in cui le modifiche legislative abbiano un effetto rilevante sulla Compagnia e/o la Polizza. Qualsiasi variazione prenderà in considerazione tutte le polizze che abbiano subito dei cambiamenti a causa delle modifiche di legge o dei regolamenti e assicurerà che l’effetto delle modifiche apportate sia equamente distribuito tra tutte le polizze, tenendo in debito conto le conseguenze che tali modifiche avranno sulle ragionevoli aspettative dei Contraenti.
Modifiche legislative. Qualora, in corso di convenzione, nuovi provvedimenti legislativi dovessero modificare l’efficacia dell’affidamento del presente servizio di tesoreria, il Tesoriere non avrà diritto a nessun indennizzo o risarcimento a qualunque titolo da parte dell’Azienda.
Modifiche legislative. A prescindere dalle previsioni di cui al Prospetto di Base descritte di seguito nella sezione “Condizioni Generali delle Obbligazioni – Caratteristiche Comuni a tutte le Obbligazioni – Modifiche Legislative”, con il termine “Modifiche Legislative” si intende qualsiasi evento, azione o comunicazione dell’intenzione di intraprendere una qualsiasi azione, contestuale o successiva alla data di negoziazione, che, secondo la determinazione ragionevole dell’Agente di Calcolo, abbia effetti negativi sulla Nostra capacità o di una delle nostre affiliate (insieme “GS”) di stabilire o mantenere posizioni di copertura rispetto alle Obbligazioni, necessari alla gestione del rischio derivante dalle Obbligazioni, e ricomprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo, qualsiasi legge applicabile, regolamento, decisione, regola, procedura, ordine (“Leggi Applicabili”), o qualsivoglia modifica, parziale o totale, avente ad oggetto alcuna di tali Leggi Applicabili, da parte di qualsiasi entità legislativa, regolamentare, di autoregolamentazione, autorità giudiziaria o fiscale, che abbia competenza giurisdizionale in materia (“Autorità Regolamentare”), ivi incluse le misure adottate da qualsivoglia autorità regolamentare Statunitense, Europea o Asiatica (ivi incluse le Commissioni Statunitensi di Negoziazione dei Futures su Merci e le più rilevanti autorità europee) o da un’autorità di borsa, un sistema di negoziazione, una controparte centrale o da altre organizzazioni di compensazione che si traduca in: (a) una eliminazione, limitazione, rinuncia o indisponibilità, per qualunque ragione, di qualsiasi esenzione di copertura rispetto ai limiti relativi alla posizione che sia stata precedentemente concessa a GS da alcuna di tali autorità regolamentari o da qualsivoglia autorità di borsa, sistema di negoziazione, controparte centrale o altra organizzazione di compensazione, o qualunque altra esenzione di copertura altresì prevista dalle Leggi Applicabili e fruibile da parte di GS; o (b) una restrizione o revisione dei limiti relativi alle posizioni esistenti applicabili a GS, o delle imposizioni di limiti di posizione, concernenti qualsiasi posizione di copertura definita da GS in relazione alle Obbligazioni, nella misura in cui tale applicazione provochi effetti negativi o impedisca a GS di costituire o mantenere una posizione di copertura che sia ragionevolmente necessaria al fine della gestione del rischio derivante dalle, o in connessione con, le Obbligazioni, o altre L...

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  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.