Motivazione. Il Comune di Pontedera, in accordo con i conducenti di taxi di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa", per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stesso.
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Samples: Service Agreement
Motivazione. 6.1. Sulla nullità della Convenzione, dell’Atto Aggiuntivo e della clausola compromissoria
1 Nel testo del parere, dove pure si parla di concessione di servizi, si afferma che tale tipo di concessione “viene anche – con maggiore precisione – denominata concessione di committenza” (si veda in Foro amm., 1991, 1760).
2 Così, alla lettera, il passaggio (qui rilevante) del parere, riprodotto in Foro amm., 1991, 1761.
3 Recante “disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche” [Legge abrogata dall'articolo 231, comma 1, lett. g), del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Successivamente l’abrogazione è stata ribadita, a decorrere dal 16 dicembre 2009, dall'articolo 2, comma 1, del D.L. 22 dicembre 2008 n. 200). L’art. 1 così disponeva al co. 1: “Possono essere concesse in esecuzione a province, comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse”. Il co. 2 così proseguiva: “Negli atti di concessione può disporsi che la spesa a carico dello Stato sia corrisposta in unica soluzione al momento della liquidazione dei lavori, oppure ripartita in non più di trenta rate annuali costanti, comprensive di capitale e interesse”. Stando al co. 3 “Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura”. Secondo il co. 4, “Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto Aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione” Per il co. 5, “Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera”. ancora entrato in vigore il già ricordato d.lgs. n. 157 del 1995 (“Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi”). A parere del Collegio, poi, non merita di essere accolta neanche la ulteriore eccezione della difesa della Azienda che si incentra sulla pretesa incompetenza del Presidente del Comitato di Gestione della USL a sottoscrivere la Convenzione, all’interno della quale è presente la clausola compromissoria. La normativa rilevante, ove applicata ai fatti di causa, conduce ad una soluzione opposta rispetto a quella prospettata dalla Azienda. Invero, secondo l’art. 15 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) “il comitato di gestione [della Unità Sanitaria Locale] compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale”. Poi la legge regionale abruzzese 31 ottobre 1986 n. 60, mentre assegna all’art. 9 al Comitato di Gestione il potere di compiere “tutti gli atti amministrativi ad esso attribuiti dalle leggi statali e regionali” e mentre enumera le funzioni riservate all’Assemblea Generale (art. 6), all’art. 11 conferisce al Presidente del Comitato di Gestione della Usl “la legale rappresentanza della U.L.S.S.”. In punto di fatto è poi decisivo osservare che la Convenzione è stata sottoscritta dal Presidente dell’Unità Locale Socio-Sanitaria di Castel di Sangro, “a questo atto autorizzato con delibera del Comitato di Gestione n. 287 in data 20.04.89 che in copia autentica si allega sub ‘A’”. Va rimarcato che la legittimazione alla sottoscrizione della Convenzione è stata conferita al Presidente da una apposita deliberazione dell’organo di Amministrazione: “ai sensi dell’art. 15, 10° comma, l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, tutti gli atti di amministrazione della Usl rientrano nella competenza del comitato di gestione” (TAR Campania, Sez. II, 31 maggio 1989, n. 219). Deve, dunque, ritenersi non meritevole di accoglimento la eccezione della Azienda secondo la quale la Convenzione avrebbe dovuto essere sottoscritta dal dirigente competente di settore del Comune di PontederaCastel di Sangro. In definitiva, il Collegio ritiene che debba affermarsi la validità della Convenzione per le ragioni indicate e di essere, quindi, perfettamente competente a decidere la controversia sul fondamento della – parimenti valida – clausola compromissoria contenuta nell’art. 31 della medesima Convenzione. Ci si deve soffermare, ora, sulla ulteriore questione dedotta dalla Azienda relativamente alla nullità dell’Atto Aggiuntivo. In ordine a tale profilo, la difesa della Azienda – premessa la totale autonomia dell’Atto Aggiuntivo rispetto alla Convenzione – ha dedotto la nullità dell’Atto Aggiuntivo in conseguenza della pretesa violazione delle disposizioni all’epoca vigenti di cui al D.Lgs. 157/1995 che precludevano all’Amministrazione di procedere all’affidamento diretto ai privati di attività di servizi. Il Collegio non ritiene di poter aderire alla prospettazione della difesa della Azienda, secondo la quale – lo si ripete – l’Atto Aggiuntivo sarebbe qualificabile come appalto di servizi e, quindi, sarebbe autonomo e diverso dalla Convenzione: il primo – assume l’Azienda – avrebbe completamente novato la seconda. Secondo il Collegio tale ricostruzione della Azienda confligge con il contenuto dell’Atto Aggiuntivo (e della allegata delibera del Direttore Generale della Azienda U.S.L. Avezzano – Sulmona n. 542 del 10 maggio 1996). Infatti, se è vero che con l’Atto Aggiuntivo le parti hanno apportato alcune modifiche alla Convenzione (sulle quali v. infra), in accordo con i conducenti pari tempo hanno in maniera oltremodo significativa previsto espressamente “la continuazione del rapporto di taxi servizi”: “sia perché alcune attività sono state già poste in essere dalla S.T.S. Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A., sia perché quest’ultima potrebbe vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione”. A parere di Pontederaquesto Collegio la Convezione e l’Atto Aggiuntivo non sono contratti autonomi, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi"ma fanno parte dello stesso rapporto negoziale. A tacer d’altro, in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comunese l’Atto Aggiuntivo avesse revocato la Convenzione, la Convenzione stessa sarebbe allora inefficace e "Taxi Rosa"non esplicherebbe più alcun effetto, per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione minando l’esistenza stessa dell’Atto Aggiuntivo che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunaleda solo non potrebbe essere eseguito. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area i due atti (del Comune 1991 e del 1996) si innestano su di Pontedera si un rapporto negoziale unitario di cui curano congiuntamente la regolazione, il Collegio ritiene opportuno coinvolgere che all’Atto Aggiuntivo non possa essere applicata la totalità dei soggetti normativa sopravvenuta alla stipula della Convenzione del 1991, compresa quella di cui al d.lgs. n. 157/1995. Trattandosi di un unico rapporto contrattuale, lo stesso è sottoposto alla disciplina normativa in vigore al tempo della conclusione della Convenzione del 1991. Solo per completezza, va comunque osservato che svolgono l'attività relativa ai servizi se pure fosse applicabile (ciò che il Collegio inclina ad escludere per i motivi testé indicati) il predetto decreto n. 157/1995, egualmente l’Atto Aggiuntivo non potrebbe essere dichiarato nullo, avendo l’Azienda comunque sufficientemente motivato4 sulla necessità di taxi senza nessuna esclusioneuna trattativa privata, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio definita come “procedura negoziata in cui viene effettuato lo stessol'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto” (art. 6, d.lgs. n. 157/1995 cit.). Non ha, pertanto, pregio l’affermazione dell’Azienda, secondo la quale la “procedura negoziata giammai legittima un affidamento diretto quale quello in questione” (memoria della Azienda, p. 11).
6.2. Sulla eccezione di incompetenza del Collegio
(a) le parti non hanno inteso introdurre una disciplina integralmente diversa del regolamento contrattuale del 1991 ed hanno per converso previsto espressamente “la continuazione del rapporto di servizi” (vuoi perché “alcune attività sono state già poste in essere dalla S.T.S. Servizi Tecnologie Sistemi S.p.A.”, vuoi perché “quest’ultima potrebbe vantare diritti risarcitori da una revoca della concessione”);
(b) le parti hanno concordemente deciso, da un lato, di proseguire nel rapporto di servizi, e, dall’altro lato, di limitare il contenuto della Convenzione, espungendo da essa “ogni contenuto di tipo concessorio così da limitarla alle attività di assistenza tecnico-amministrativo-legale” (esprimendo, a monte, la volontà di “trasformare la convenzione a suo tempo stipulata in una convenzione di servizi, epurandola da ogni contenuto di tipo concessorio”) ed insieme rideterminando la misura del compenso spettante a STS;
(c) le parti hanno espressamente indicato gli articoli della Convenzione oggetto ora di modifica ora di abrogazione;
(d) fra tali articoli presenti nella Convenzione ed oggetto di modifica ed abrogazione da parte dell’Atto Aggiuntivo non figura l’art. 31, nel quale, come anticipato, è contenuta la clausola compromissoria sul fondamento della quale è stato avviato il presente giudizio arbitrale;
(e) le parti hanno in particolare precisato che “resta invariato tutto quanto altro contenuto nella menzionata convenzione” del 1991, così manifestando la inequivocabile volontà di preservare la clausola compromissoria inserita nel ridetto art. 31. Il Collegio non concorda perciò con la difesa della Azienda che qualifica tale ultima previsione alla stregua di una clausola di stile ed è invece convinto che (visto il carattere altrettanto puntuale che selettivo degli interventi operati con l’Atto Aggiuntivo) si sia in presenza della consapevole e volontaria estensione della originaria clausola compromissoria all’unitario rapporto contrattuale tra le parti risalente al 1991. In altri termini, si è in presenza di un significativo ed espresso richiamo pattizio, quale parte integrante dell’Atto Aggiuntivo, alle norme del contratto principale, fra le quali la clausola relativa alla competenza arbitrale. La Convenzione, pertanto, integra l’Atto Aggiuntivo, che non può essere considerato “autonomo”: senza l’articolato della Convenzione sarebbe un atto “monco”. Da quanto precede emerge, in effetti, che le parti, tramite l’Atto Aggiuntivo, mentre hanno inteso dar seguito al rapporto instaurato con la Convenzione e ne hanno al contempo solo in parte rimodulato il contenuto, non hanno in alcun modo voluto, da un lato, introdurre una regolamentazione contrattuale integralmente differente dalla precedente5, e, dall’altro lato, eliminare la clausola compromissoria inserita nell’originario accordo del 1991. D’altra parte, la necessità della trascrizione di una clausola arbitrale contenuta in un atto richiamato specificatamente in uno successivo, che ne ha recepito il contenuto, è stata pacificamente esclusa dalla giurisprudenza (cfr., ad es., Cass., Sez. I, 22 ottobre 2003, n. 157836; Cass., 19 giugno 0000, x. 000000; si vedano pure Cass., Sez. VI, 30 marzo 2011, n. 7197, Cass., Sez. I, 4 gennaio 2017, n. 81). In conclusione, secondo il Collegio la clausola arbitrale contenuta nell’art. 31 della Convenzione è perfettamente valida ed efficace anche con riguardo alle controversie relative all’Atto Aggiuntivo, anche se non vi è stata materialmente trascritta. Con quest’ultimo atto del 1996, le parti hanno esplicitamente ed univocamente fatto riferimento alla Convenzione (“Resta invariato tutto quanto altro contenuto nella menzionata convenzione a mio rogito del 1.3.1991 rep. 12063), il cui rinvio formulato dai contraenti equivale alla sua materiale trascrizione nell’Atto Aggiuntivo da loro sottoscritto. Pertanto, risulta materialmente inserita in quest’atto anche la clausola compromissoria
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Samples: Arbitration Agreement
Motivazione. Il Comune di PontederaCon determinazione n. 98 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in accordo con i conducenti di taxi di PontederaXxxx, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi"Xxx xxxxxxx 0000, in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa"X. XXX 00000000000, per favorire tutta la mobilità notturna delle donnedurata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui Per i motivi sopra esposti, si ritiene di rinnovare anche procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale gli esercizi a copertura del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento periodo del servizio nell'anno 2017”da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, dando incarico il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stessopresente atto.
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Samples: Fornitura Carburanti
Motivazione. Il Comune IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.12.2018, i signori N.F. e P.P. adivano il Tribunale onde sentir dichiarare la legittimita' del recesso dagli stessi esercitato dal contratto preliminare concluso in data 19.12.2016 con la Immobiliare M.G.M. Costruzioni S.a.s. di PontederaC.M. e C. Esponevano come con tale preliminare la Immobiliare M.G.M. avesse promesso loro di vendere le unita' immobiliari facenti parte del complesso, in accordo corso di ristrutturazione, sito in Chieri, Strada P., impegnandosi altresi' per l'ultimazione, entro la data del 31.7.2017, dei lavori edilizi indicati nel preliminare. Rappresentavano di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la somma di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e lamentavano come la Immobiliare MGM non avesse consegnato l'immobile neppure entro il termine prorogato dalle parti al 31.12.2017. Nel sostenere dunque l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il preliminare, chiedevano che venisse accertata la legittimita' del recesso da loro esercitato con la comunicazione inviata a mezzo PEC in data 22.2.2018, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra versata. In via subordinata instavano per la risoluzione del preliminare per fatto e colpa della Immobiliare MGM, con condanna al risarcimento del danno. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 29.3.2019 si costituiva la Immobiliare MGM, contestando le allegazioni avversarie. In primo luogo, eccepiva l'inammissibilita' delle domande formulate dai ricorrenti, evidenziando come gli stessi avessero chiesto sia l'accertamento della legittimita' del recesso che la risoluzione per inadempimento, azioni da proporre in via alternativa e tra loro non cumulabili. Nel merito, evidenziava come fossero stati i conducenti signori P.P. e N.F. ad aver voluto ingiustificatamente recedere dal preliminare. All'udienza del 10.4.2019 il giudice, ritenendo che le difese delle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava udienza ex art. 183 c.p.c.; espletata l'attivita' istruttoria orale, la causa veniva infine rinviata all'udienza del 18.6.2020 per la precisazione delle conclusioni. ************** Le domande formulate dai signori P.P. e N.F. non possono essere accolte. Deve essere preliminarmente rilevato, anche a fronte dell'eccezione di taxi parte convenuta sul punto, come gli attori abbiano formulato in via principale domanda di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi"accertamento della legittimita' del recesso dal contratto preliminare e, in favore via subordinata, domanda di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa", risoluzione per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stessoinadempimento.
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Motivazione. L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna è stata costituita con L.R. n. 13/2006 per gestire e erogare gli aiuti per il settore agricolo. Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali relativi all’erogazione degli aiuti dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, sulla base degli indirizzi e degli atti di autorizzazione della Giunta regionale disposti con le deliberazioni n. 38/08 del 28/06/2016, n. 10/12 del 21/02/2017 e n. 15/2 del 21/03/2017, l’Agenzia ha presentato domanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per il riconoscimento come organismo pagatore per la Regione Sardegna, ottenendo dapprima il riconoscimento a titolo provvisorio (Decreto Servizio Amministrativo, Personale e contenzioso Mi.P.A.A.F.T. n. 2803 del 14/10/2019) e successivamente il riconoscimento definitivo come Organismo Pagatore regionale con Decreto MI.P.A.A.F. n. 9242481 del 15/10/2020. Nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali l’Agenzia ARGEA Sardegna, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98, si avvale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (“SIAN”) istituito con la Legge 194/1984 ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole. L’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98 qualifica, infatti, i servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come servizi di interesse pubblico ed obbliga tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel comparto agricolo e agroalimentare ad avvalersi di tali servizi. Il Comune SIAN costituisce pertanto un sistema di Pontederaservizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, in accordo coordinamento e gestione del settore e coopera con i conducenti sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di taxi propria competenza nel comparto, disponendo di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore una infrastruttura di un’iniziativa per l’attivazione dati e di servizi denominati "Amico Taxi"in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole. Responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN è l'Agenzia AGEA ai sensi del D.Lgs. 99/2004. In tale veste in favore data 23 novembre 2015 AGEA ha sottoscritto con CONSIP S.p.A. un accordo di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comunecollaborazione per lo svolgimento, da parte della stessa CONSIP, della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di sviluppo e "Taxi Rosa"gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il bando pubblicato da CONSIP S.p.A. in data 30/09/2016 CONSIP S.p.A. ad oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) per AGEA”, per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale scomposto in 4 lotti per rispondere alle esigenze derivanti dalla specializzazione merceologica dei mercati di riferimento e dei relativi concorrenti nonché dell’ottimale approvvigionamento: - Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 11/07/2018; - Lotto 2: Servizi tecnico-agronomici - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 18/04/2019; - Lotto 3: Servizi IT per la gestione ed evoluzione del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee sistema informativo SIAN - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019; - Lotto 4: Servizi di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio assistenza - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in cui viene effettuato lo stessodata 04/04/2019.
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Samples: Contratto Esecutivo
Motivazione. Il Comune La Scuola Primaria “De Amicis” e la Scuola dell’Infanzia “Villaggio Piaggio”, entrambe ubicate nel quartiere I Villaggi del capoluogo, non dispongono di Pontederapalestra ove svolgere le lezioni di educazione motoria ed altri progetti didattici che necessitano di spazi adeguati. Nel suddetto quartiere e più precisamente all’interno del Villaggio Piaggio vi è una palestra privata denominata “Ex Enalino” in gestione all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) - Oratorio I Villaggi - Parrocchia S.Cuore. Tale palestra risulta quindi ubicata nelle immediate vicinanze dei suddetti plessi scolastici, tanto da essere facilmente raggiungibile a piedi da parte degli alunni e può essere utilizzata per organizzare attività collegate all'iniziativa comunale “Sport in Cartella”. L'attività è stata più recentemente ampliata dagli incontri, previsti dal percorso di riflessione con gli alunni, del progetto di affiancamento psicologico connesso a “Sport in cartella”. Per il corrente anno scolastico 2015/2016 l'inizio delle attività del progetto è previsto posticipato e quantitativamente ridotto, a partire dall'inizio dell'anno 2016. Per questi motivi nei decorsi anni scolastici, a partire dall’a.s. 2001/2002, l’Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto la disponibilità temporanea della palestra Ex Enalino, stipulando apposita convenzione annuale con il gestore, ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) - Oratorio I Villaggi - Parrocchia S.Cuore con sede nel quartiere in argomento. Più recentemente, dall'a.s. 2007/2008, è sorta l’esigenza di comprendere nel ricevimento in uso della palestra oltre a quelli sopra già descritti per l’attività scolastica, altri spazi (anche in orario serale) da dedicare ai corsi o moduli di “Attività Fisica Adattata” generica e Speciale (in sigla AFA e AFAS). Tale attività introdotta e disciplinata dalle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n.595/2005 e n.1081/2005 e s.m.i., ed attuata dalle associazioni individuate nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione di affidamento stipulata tra l’Azienda ASL 5 di Pisa, la Società della Salute della Valdera (consorzio pubblico di funzioni formato dai 15 Comuni dell'Unione Valdera e dalla stessa Azienda USL 5), l'Unione Valdera e le associazioni attuatrici. A fronte di questo quadro complessivo di utilizzo, il corrispettivo è stato concordato nella misura forfetaria annua di € 4.500,00, ridotta rispetto agli anni precedenti, in accordo con i conducenti di taxi di Pontederaconsiderazione del minor uso previsto della struttura. Ciò premesso, nell'anno 2002 si deve concludere che: - il servizio reso dal gestore è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi"sempre risultato puntuale ed efficiente, in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comunesia sotto il profilo della funzionalità degli ambienti che della custodia, e "Taxi Rosa", per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto da riconoscere la disponibilità del gestore stesso in ripetuti casi di variazione imprevista dei programmi d’uso; - il gestore ha dato la propria disponibilità a proseguire il rapporto agli stessi patti e condizioni già stabiliti negli anni atti precedenti. Che nella seduta della Giunta , anche a fronte di una sensibile estensione dell'uso dei locali; - sono state ritagliate, a questo scopo, le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio comunale; - l'Amministrazione Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee pertanto interessata a procedere alla stipula di indirizzo una nuova convenzione per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stessol'anno scolastico 2015/2016.
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Samples: Convenzione Per l'Uso Della Palestra
Motivazione. Il Comune Le ferrovie attualmente in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres. A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di Pontederatrasporto pubblico locale nonché a seguito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell’esercizio ferroviario in concessione alla Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è subentrata, in accordo luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diretto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, subordinatamente all’assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento. I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i conducenti servizi: Torino Porta Susa - Settimo - Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i servizi Torino Porta Susa - Chieri sono inseriti nell’ “Atto2 di taxi rinnovo del Contratto di PontederaServizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020” fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A., nell'anno 2002 rubricato dall’Agenzia al Rep.Cont. N. 206 del 29/09/2017. In virtù della concessione regionale per Il servizio e la manutenzione delle due ferrovie, il Contratto prevede a carico di G.T.T. S.p.A. l’effettuazione del servizio e la manutenzione delle linee; pertanto G.T.T. S.p.A. riveste sia il ruolo di gestore del servizio sia il ruolo di Gestore Infrastruttura – GI. Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferroviarie – ANSF. All’Art. 3., comma 1, il Decreto dispone che i gestori dell’infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all’Allegato A (compresa la Settimo – Rivarolo – Pont X.xx), entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del presente decreto, presentino all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi. Nel processo di adeguamento della sicurezza ferroviaria delle c.d. “reti ferroviarie interconnesse”, l’ANSF ha specificato gli interventi infrastrutturali e organizzativi da effettuarsi obbligatoriamente sulle medesime ferrovie per l’adozione di provvedimenti mitigativi del rischio. Nelle more del completamento dell’infrastruttura e del rilascio dell’autorizzazione di sicurezza l’ANSF ha imposto una velocità di esercizio non superiore a 50 km/h. Contestualmente la medesima ANSF aveva stabilito un periodo transitorio (pari a due anni, con termine di scadenza 6 agosto 2018) in cui l’adozione di provvedimenti alternativi autonomamente individuati dai GI mitigativi del rischio (quali, a titolo di esempio, si citano fra gli altri l’avvio di processi di progettazione, funzionamento sicuro e manutenzione sicura) e il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza, avrebbero consentito una velocità massima di esercizio superiore, pari a 70 km/h. Con la Determinazione dirigenziale n.104 del 07/03/2018 l’Agenzia ha autorizzato, fra l’altro, i programmi di esercizio sulla linea Sfm1 elaborarti da G.T.T. S.p.A per l’annualità 2018 elaborati, ove consentito dall’infrastruttura, con velocità massima di esercizio pari a 70 km/h. G.T.T. S.p.A. ha presentato domanda di rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza in data 15/03/2017; tuttavia, in data 02/07/2018, l’ANSF ha comunicato a G.T.T. S.p.A. che le valutazioni circa la documentazione a corredo alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione medesima hanno avuto esito negativo. Di conseguenza l’Agenzia con le Determinazioni Dirigenziali n.414 del 02/08/2018, n.461 del 24/08/2018 e n.463 del 05/09/2018 ha dovuto ammettere l’adozione di schemi di tracce sulla tratta Settimo – Rivarolo con velocità massima di esercizio non superiore a 50 km/h che consentissero, a Settimo, la compatibilizzazione con l’esercizio ferroviario del nodo di Torino, a discapito dell’allungamento della velocità commerciale e della parziale sospensione della fermata di Feletto. Nel contempo, con la Determinazione Dirigenziale n.463 del 05/09/2018 innanzi citata, a garanzia della mobilità dei cittadini di Feletto, l’Agenzia ha dovuto ammettere l’adozione di un servizio di navette con autobus fra Feletto e Rivarolo e fra Feletto e Bosconero in sostituzione dei servizi ferroviari a cui è stata sospesa la fermata a Feletto. Nondimeno nel periodo settembre – dicembre 2018 la domanda di servizio dei cittadini di Feletto si è fatto promotore orientata all’uso dei servizi più congeniali alle proprie esigenze a tal punto che alcuni servizi di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa", per favorire la mobilità notturna delle donnenavetta risultano pressoché inutilizzati. Nel corso della riunione3 del 26/06/2019 di questi anni questi servizi Comitato Tecnico, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani informato l’Agenzia che in data 14/06/2019 il GI di GTT ha ottenuto dall’ANSF il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza relativamente alle linee ferroviarie Settimo Torinese – Rivarolo e Rivarolo – Pont Canavese. L’Autorizzazione di Sicurezza si riferisce ai trasporti passeggeri, merci e merci pericolose. Nondimeno nel rapporto dell’ANSF sono state indicate alcune prescrizioni di carattere procedimentale, fra cui quella relativa all’attuazione di modifiche al Sistema di Gestione della Sicurezza, che G.T.T. ha superato4 in data 12/11/2019. Con nota5 prot. n. RSSET/TGSMR/DNG/39884 del 21/11/2019, RINA Service S.p.A.6 ha valutato efficacemente la relazione intitolata “Regolamento (UE) 402/2013 – Valutazione modifica 04/2019 – Oggetto: Ripristino velocità massima di linea a 70 km/h”, prodotta da G.T.T. S.p.A. – GI in data 31/10/2019, ritenendo che le donne misure organizzative e operative previste per ovviare alla non-conformità di cui si ritiene al punto 4.20 del Regolamento di rinnovare anche per Circolazione Ferroviaria di ANSF siano adeguate a contenere il 2017 rischio globale dell’esercizio ferroviario ai livelli già in essere, nelle more dell’implementazione del sottosistema SCMT di terra con la convenzione come collaborazione con RFI. Nel corso dell’incontro a tema “Linea Sfm1”, convocato dall’Assessorato Trasporti della Regione Piemonte il 02/12/2019 presso la sede regionale di Corso Stati Uniti, 21 – Torino, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno comunicato che dalla medesima data, è stato fatto negli anni precedentiripristinato alla velocità massima di 70 km/ora l’esercizio ferroviario sulla tratta Settimo Torinese – Rivarolo. Che nella seduta Nel corso della Giunta Comunale riunione del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 26/11/2019 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto, il Responsabile Trasporto Ferroviario di G.T.T. S.p.A. ha presentato la seguente proposta di programma di esercizio 2019 - 2020 dei servizi SFM1 e SFMA: • nel periodo da sabato 22/2/2020 a mercoledì 26/2/2020 e da giovedì 9/4/2020 a martedì 14/4/2020 (vacanze scolastiche di carnevale e Pasqua, la non produzione dei treni 4196-4197, pari a 11 giornate; • nel periodo non scolastico estivo dal 11/6/2020 a domenica 6/9/2020 la non produzione dei treni 4196-4197 considerata l’assenza di climatizzazione per i vani passeggeri nei rotabili della famiglia ETR Y 053 normalmente utilizzata per detti servizi. • nel periodo non scolastico estivo dal 29/6/2020 al 2/8/2020 la non produzione dei treni 4198-4199. Già in sede di Comitato Tecnico i rappresentanti dell’Agenzia hanno informato GTT di non poter accogliere le succitate proposte di variazione in quanto le attuali periodicità dei servizi di GTT sono allineate alla periodicità dell’intero servizio regionale, ritenendo peraltro che le variazioni di esercizio proposte nel corso del periodo invernale – primaverile non siano adeguate ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee un servizio ferroviario forte in area metropolitana. L’Agenzia ritiene che i programmi di indirizzo per lo svolgimento esercizio autorizzati siano conformi alle periodicità di cui alla tabella allegata al presente provvedimento, già verificati dagli uffici tecnici delle Parti. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In data 22.05.2019, al termine della procedura di affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a Trenitalia, successivamente convertendola in aggiudicazione definitiva in data 18/9/2019 e prevedendo l’avvio del servizio nell'anno 2017”in data 08/12/2019. Tuttavia, dando incarico al dirigente responsabile allo stato, Trenitalia ha differito alla fine del 2020 l’avvio del servizio unitario del nodo ed il conseguente subentro ai servizi ferroviari di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente G.T.T. S.p.A. motivando la richiesta con necessità organizzative ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddettiautorizzative. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza Al fine di fornire un garantire il servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune senza soluzione di Pontedera continuità si ritiene opportuno coinvolgere che i programmi di esercizio e la totalità conseguente produzione siano sviluppati secondo le periodicità autorizzate fini al termine dell’anno 2020; in ogni caso potranno essere oggetto di revisione in corso d’orario sulla base: • dell’assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte; • per quanto concerne il servizio sulla tratta Germagnano – Torino Dora, delle interferenze all’esercizio che sarà prodotto presumibilmente dal mese di dicembre 2019 dai lavori di Corso Grosseto in Torino, per l’interconnessione al nodo ferroviario; • della data di subentro di Trenitalia S.p.A. all’esercizio ferroviario in virtù dell’aggiudicazione definitiva disposta dall’Agenzia in data 18/9/2019 per l’affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino. G.T.T. S.p.A. ha l’obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale autorizzato dall’Ente concedente nel Contratto di Servizio. La presente autorizzazione si intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di trasmissione della presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale. Xxxxxx Xxxxxxxx Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e xx.xx.) Torino, lì 10 dicembre 2019 1 Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi Servizi dell’Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del Consiglio di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità Amministrazione n.1 / 2 del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stesso16 gennaio 2004 – Art. 35 “Regolamenti di Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea n° 3/2 nella seduta del 29/9/2005.
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Samples: Contratto Di Servizio
Motivazione. Il Comune Si propone di Pontederaconvenzionare il servizio di trasporto con la CRI Comitato Locale di Macerata A.P.S. che è la sola Associazione di volontariato che ha manifestato disponibilità e possiede i mezzi e il personale adeguatamente formato per il servizio di cui trattasi. La convenzione avrà decorrenza dal 01/01/2014 al 26/02/2014, termine ultimo di scadenza del rapporto convenzionale sottoscritto con la Società Consortile Val di Chienti di Ravenna, con possibilità, nel caso di stipula di nuovo accordo ASUR/SOC.Val di Chienti, di proseguire il servizio di trasporto sanitario in accordo con i conducenti emergenza per tutto il primo semestre 2014 ed oltre alle condizioni e nei termini che di taxi volta in volta si pattuiranno previa adozione di Pontederaformale atto amministrativo del Direttore dell’Area Vasta n.3. All’uopo si precisa che, nell'anno 2002 si è fatto promotore nel corso della riunione dell’Osservatorio Paritetico Permanente Grandi Opere (organismo previsto nell’accordo tra l’ASUR Marche e la Società Val di un’iniziativa per l’attivazione Chienti) tenutasi presso la sede legale dell’Asur Marche in data 10/12/2013, il rappresentante della stessa Società Val di servizi denominati "Amico Taxi"Chienti , in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel ComuneArch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e "Taxi Rosa"ha riferito che, per favorire la mobilità notturna delle donne. Nel corso il primo semestre anno 2014, l’attività di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene emergenza presso i cantieri “Val di rinnovare anche Chienti”, può svolgersi alle stesse condizioni dell’ultimo trimestre 2013, mentre per il 2017 secondo semestre, il fabbisogno presso i detti Cantieri verrà definito in una successiva riunione da effettuarsi sempre presso la convenzione come è stato fatto negli anni precedentisede dell’ASUR nella primavera 2014. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”Il sottoscritto Direttore responsabile dichiara la conformità alle normative in vigore, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento la regolarità tecnica e la fruizione dei servizi suddettilegittimità del presente provvedimento e che la spesa prevista dal presente provvedimento trova copertura nel corrispettivo versato dalla Società Consortile Val di Chienti alla Asur Marche per le attività convenzionate giusta determina del Direttore generale n. 744/ASURDG del 02/10/2013 e dunque trova capienza nel budget anno 2014 provvisoriamente assegnato con DGR n.1750 del 27/12/2013. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stesso.Per quanto sopra
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Motivazione. Il Comune Con determinazione n. 124 del 24/03/2010 l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha disposto il rinnovo del contratto di Pontederasublocazione con Agenzia Piemonte Lavoro dei locali siti in xxx Xxxxxxxx 00/x, quale sede dell’Agenzia per il periodo di anni sei a decorrere dal 01/04/2010 e sino al 31/03/2016 alle medesime condizioni in essere. In data 26/02/2015 (prot. 1054/2015 e prot. 92/2016) Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso per conoscenza la comunicazione a loro pervenuta dalla società Investire Immobiliare SGR s.p.a., proprietaria dello stabile di xxx Xxxxxxxx 00/X, nella quale, al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto di locazione, si comunica la formale disdetta dello stesso a far data dal 31/03/2016. Nella medesima nota, Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato a sua volta la disdetta /cessazione del contratto di sublocazione in essere con l’Agenzia, relativamente alla porzione dell’immobile adibita a sede della stessa, rimanendo salva la possibilità di un’eventuale rinegoziazione della locazione con la proprietà e quindi di sublocazione laddove fosse di reciproco interesse. In risposta, l’Agenzia della Mobilità Piemontese in data 17/02/2016 (ns. prot. 1163 del 17/02/2016) ha comunicato ad Agenzia Piemonte Lavoro il proprio interesse ad una eventuale rinegoziazione del canone di sub locazione e ha contestualmente richiesto, nel caso di impossibilità di negoziare il rinnovo del contratto, una proroga temporanea del contratto di sublocazione, nelle more della conclusione della fase di ricerca della nuova sede dell’ente e delle operazioni di trasloco. In data 05/04/2016 Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso, per conoscenza, la lettera inviata dalla società proprietaria dell’immobile, nella quale veniva resa nota l’impossibilità di proroga del cessato contratto con conseguente richiesta di rilascio dei locali. La società proprietaria2 nella citata lettera chiedeva ai locatari di rilasciare i locali entro la fine del mese di aprile e prima che iniziasse la stagione estiva. Tenuto conto che ad oggi l’Agenzia occupa ancora i locali di via Belfiore senza titolo, in accordo con i conducenti quanto il contratto di taxi di Pontedera, nell'anno 2002 si sublocazione è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", cessato in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comunedata 31/03/2016, e "Taxi Rosa"che la proprietà e conseguentemente Agenzia Piemonte Lavoro hanno concesso la possibilità di occupare i locali non oltre i periodo estivo, per favorire la si rende necessario impegnare le somme dovute a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale. Tale evenienza è contemplata nell’art. 9 del citato contratto di sublocazione rubricato “Ritardata restituzione della cosa sublocata” nel quale si statuisce che in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile sublocato l’Agenzia della mobilità notturna delle donnePiemontese “è tenuta a corrispondere l’indennità di occupazione senza titolo pari al canone di sublocazione dovuto alla cessazione del contratto, aumentato degli aggiornamenti ISTAT” . Nel corso Si rende necessario, pertanto, procedere all’impegno di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene spesa a copertura dell’indennità di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale occupazione riferita al mese di luglio, pari ad € 9.783,91 Iva compresa, oltre agli oneri accessori3, pari ad € 1.622,60 Iva compresa, rimandando l’impegno relativo all’aumento ISTAT ad eventuale richiesta del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stessosublocatore.
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Samples: Sublease Agreement
Motivazione. L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna è stata costituita con L.R. n. 13/2006 per gestire e erogare gli aiuti per il settore agricolo. Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali relativi all’erogazione degli aiuti dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, sulla base degli indirizzi e degli atti di autorizzazione della Giunta regionale disposti con le deliberazioni n. 38/08 del 28/06/2016, n. 10/12 del 21/02/2017 e n. 15/2 del 21/03/2017, l’Agenzia ha presentato domanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per il riconoscimento come organismo pagatore per la Regione Sardegna, ottenendo dapprima il riconoscimento a titolo provvisorio (Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 2803 del 14/10/2019) e successivamente il riconoscimento definitivo come Organismo Pagatore regionale con Decreto MI.P.A.A.F. prot n. 9242481 del 15/10/2020. Nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali l’Agenzia ARGEA Sardegna, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98, si avvale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (“SIAN”) istituito con la Legge 194/1984 ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole. L’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98 qualifica, infatti, i servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come servizi di interesse pubblico ed obbliga tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel comparto agricolo e agroalimentare ad avvalersi di tali servizi. Il Comune SIAN costituisce pertanto un sistema di Pontederaservizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per le funzioni di indirizzo, in accordo coordinamento e gestione del settore e coopera con i conducenti sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di taxi propria competenza nel comparto, disponendo di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore una infrastruttura di un’iniziativa per l’attivazione dati e di servizi denominati "Amico Taxi"in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole. Responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN è l'Agenzia AGEA ai sensi del D.Lgs. 99/2004. In tale veste in favore data 23 novembre 2015 AGEA ha sottoscritto con CONSIP S.p.A. un accordo di cittadini ultra sessantacinquenni residenti collaborazione per lo svolgimento, da parte della stessa CONSIP, della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il bando “Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) per AGEA”, pubblicato da CONSIP S.p.A. in data 30/09/2016, è stato scomposto nei seguenti 4 lotti: Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 11/07/2018; Lotto 2: Servizi tecnico-agronomici - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 18/04/2019; Lotto 3: Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019; Lotto 4: Servizi di assistenza - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019. Per effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 116/2019, modificativo e correttivo del D.Lgs, n. 74/2018, il Ministero ha assunto il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla citata procedura ad evidenza pubblica e all'esecuzione dei relativi Accordi Quadro. In data 23 luglio 2020 è stato firmato il protocollo d’intesa, Reg. Uff. ARGEA n. 50897, tra ARGEA Sardegna e AGEA, allo scopo di porre in essere un rapporto collaborativo volto a realizzare una maggiore armonizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria, nonché per garantire una maggiore integrazione dei processi e dei sistemi gestionali, anche ai fini dell’ottenimento del riconoscimento definitivo dell’ARGEA quale Organismo pagatore nell’ambito della PAC. In data 29 luglio 2020 il MI.P.A.A.F. ha sottoscritto l’Accordo Quadro Lotto 3, con il RTI Leonardo S.p.A. (mandataria), Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Xxxxxx X.x.x. - X-XXXX X.X.X. (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx 0 “Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN” della citata Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). In attuazione di quanto stabilito nel Comunepredetto Accordo Quadro Lotto 3, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare lo stesso mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro medesimo. In data 26 aprile 2021 l’Agenzia Argea Sardegna, ricevuto da parte del Mi.P.A.A.F. l’assenso al Progetto dei fabbisogni, ha stipulato con il RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) il Contratto Esecutivo Lotto 3 per l’acquisizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del SIAN” contemplati nell’Accordo Quadro Lotto 3. L’Agenzia ARGEA Sardegna con nota prot. n. 32243 del 20/05/2022 ha manifestato al Mi.P.A.A.F. la necessità di continuare a fruire dei servizi di gestione e sviluppo del SIAN, contemplati nell’Accordo Quadro Lotto 3, e "Taxi Rosa"forniti in virtù del citato Contratto Esecutivo dal RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A (mandanti) e contestualmente ha chiesto l’assenso alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Esecutivo per la durata di almeno 24 mesi. Il Mi.P.A.A.F. con nota AGRET 02 - Prot. Uscita N.0232713 del 23/05/2022 ad oggetto “Accordo Quadro Lotto 3 – Nulla osta prosecuzione ARGEA”, acquisita al protocollo dell’Agenzia con n. 32745 del 23/05/2022, ha comunicato il formale assenso alla sottoscrizione di un nuovo apposito Contratto Esecutivo nell’ambito dell’Accordo Quadro in oggetto. L’Agenzia, quindi, nel rispetto di quanto stabilito nel citato Accordo Quadro Lotto 3, con l’ausilio del RTI Leonardo S.p.A., ha iniziato a predisporre il “nuovo” Piano dei Fabbisogni cercando di delineare tutte le attività necessarie nell’Accordo Quadro Lotto 3ai Servizi dell’Agenzia che fruiscono dei servizi contemplati. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 8.1 del citato Accordo Quadro Lotto 3, con nota prot. n. 50561 del 11/08/2022 l’Agenzia ha quindi trasmesso al RTI Leonardo, e al Mi.P.A.A.F. per visione, il Piano dei Fabbisogni di Argea della durata di 36 mesi. In riscontro il RTI Leonardo S.p.A. con nota prot. LDO/CYS/P/0036169/22 del 01/09/2022, acquisita al protocollo Argea con n. 52695 del 02/09/2022, nel rispetto di quanto previsto all’art. 8.2 del citato Accordo Quadro, ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni di Argea elaborato in linea con gli obiettivi individuati dall’Agenzia e espressi nel Piano di Fabbisogni di Argea 2022-2025. In particolare il documento raccoglie e dettaglia le richieste dell’Agenzia e formula una proposta tecnica/economica per l’affidamento da parte della stessa Agenzia dei servizi contemplati al RTI Leonardo S.p.A., nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data 29/07/2020 dal Mi.P.A.A.F.. Nello specifico il Progetto illustra i servizi che saranno erogati dal fornitore RTI Leonardo S.p.A. per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, o comunque fino a concorrenza del valore residuo contrattuale. La proposta tecnico-economica formulata dal RTI Leonardo S.p.A. nel Progetto dei Fabbisogni di ARGEA dettaglia le attività che sono ricomprese nell’ambito dei seguenti servizi ed evidenzia una previsione di spesa complessiva pari a € 5.577.017,167 + iva 22%: L’Agenzia ARGEA Sardegna ha trasmesso al Mi.P.A.A.F. con nota prot. n. 53553 del 06/09/2022 il citato Progetto dei Fabbisogni di ARGEA al fine di ottenerne l’assenso, ai sensi dell’art. 8.3 dell’Accordo Quadro. Il Mi.P.A.A.F., con nota AGRET 02 n. 0409720 del 09/09/2022, acquisita al protocollo ARGEA con n. 54543 del 12/09/2022, ha comunicato il formale assenso al Progetto dei Fabbisogni di ARGEA Sardegna predisposto dal RTI aggiudicatario Leonardo S.p.A. (mandataria) e il nulla osta a procedere all’approvazione dello stesso e agli adempimenti conseguenti previsti dal citato Accordo Quadro. Nelle more della definizione del Piano dei Fabbisogni e del conseguente Progetto dei Fabbisogni correlato alla stipula del contratto esecutivo, il RTI Xxxxxxxx S.p.A. ha continuato ad erogare i servizi essenziali previsti nel precedente contratto esecutivo. Lo schema di Contratto Esecutivo da stipularsi con il RTI Leonardo S.p.A. risulta completo e meritevole di approvazione. All’RTI Leonardo S.p.A. dovrà essere conferito apposito incarico di “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016” in relazione all’esecuzione del contratto in argomento. Con il presente atto si ritiene, per favorire la mobilità notturna quanto sopra esposto, e quindi al fine di garantire l’operatività dell’Agenzia ARGEA Sardegna al comparto agricolo della Regione Sardegna in qualità di Organismo Pagatore Regionale, di dover procedere: 1) all’approvazione del Progetto dei Fabbisogni di ARGEA Sardegna 2022-2025 che ha ottenuto l’assenso da parte del MI.P.A.A.F.; 2) all’affidamento al RTI Leonardo S.p.A., nell’ambito dell’Accordo Quadro Lotto 3 SIAN stipulato il 29.07.2020, dei servizi di cui al citato Progetto dei Fabbisogni; 3) all’impegno a favore del RTI Leonardo S.p.A. della spesa prevista; 4) alla stipula del relativo Contratto Esecutivo. • Legge Regionale 13 novembre 1988, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”. • Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”. • Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle donnefunzioni in agricoltura. Nel corso Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”. • Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta Giunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007, sostituito con lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Comunale Regionale n. 45/31 del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa 21/12/2010 e successivamente con lo Statuto adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento 15/2 del servizio nell'anno 201721/03/2017; • Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/08 del 28/06/2016 recante “Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. Organismo Pagatore Regionale. Indirizzi attuativi”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in cui viene effettuato lo stesso.
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Samples: Accordo Quadro
Motivazione. Il Comune di Pontedera, in accordo con i conducenti di taxi di Pontedera, nell'anno 2002 si è fatto promotore di un’iniziativa per l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e "Taxi Rosa"La Regione Marche, per favorire fronteggiare la mobilità notturna delle donnecrisi economico-finanziaria in atto, con L. R. n. 31/2009 art. Nel corso 45 (legge finanziaria) ha costituito un fondo regionale anticrisi per l’importo complessivo di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene euro 16.190.000,00 da destinare ad interventi di rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di indirizzo per lo svolgimento del servizio nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio garanzia a favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà PMI e per effettuare spostamenti sul territorio comunalel’occupazione. Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area Con la DGR n. 1867 del Comune di Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere 16 novembre 2009, la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusioneRegione Marche ha approvato il protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, considerate le peculiarità la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo, sottoscritto in data 12/11/2009 tra il Presidente della Giunta e le modalità Organizzazioni Sindacali Regionali CGIL, CISL e UIL, con il quale si definisce una serie di misure per il 2010, coerenti con l’obiettivo di difendere l’occupazione e la coesione sociale e, contemporaneamente, si indicano alcune priorità per la fuoriuscita dalla crisi ed il sostegno allo sviluppo. A tale scopo, la Regione Marche ha previsto euro 1.000.000,00 per incentivi alle imprese per la stabilizzazione di contratti a termine. Attraverso l’emanazione dell’Avviso pubblico (Allegato A), la Regione Marche sostiene le imprese attraverso l’erogazione di incentivi per la stabilizzazione di soggetti con contratto a termine in Data: 22/02/2010 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE I beneficiari dei contributi regionali sono le Imprese (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, imprese individuali) e società cooperative ricadenti fra le Microimprese e le Piccole e Media Imprese (Reg. CE n. 800/2008) con sedi/unità operative ubicate nelle Marche che stabilizzino lavoratori/lavoratrici con contratto a termine in essere il 1° ottobre 2009 che al momento dell’assunzione a tempo indeterminato abbiano in essere contratti a termine da almeno n. 3 mesi. La concessione e la liquidazione dei contributi alle imprese è disposta con Decreto del servizio taxi Dirigente della P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro della Regione Marche ed è pari ad euro 2.500,00 per ogni trasformazione di contratto a tempo indeterminato Full-time. Nel caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato Part-time l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente sulla base convenzionale di 40 ore settimanali. La procedura prevede la presentazione della richiesta di contributo, attraverso l’invio della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e presentata in bollo secondo il fac-simile previsto nell’Allegato 1 del presente avviso, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla Regione Marche, Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’Impiego e Xxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx n. 44 – 60125 Ancona, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM). Sulla busta deve essere indicato: “Domanda di contributo per la stabilizzazione dei contratti a termine”. Le domande sono istruite dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’impiego e Mercato del Lavoro. Non è prevista la formulazione di una graduatoria. Il criterio per valutare l’ammissibilità della domanda al contributo è la somma ponderata dei punteggi normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che risulta strettamente legato al territorio gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio. Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non potrà essere inferiore a 60/100. Le domande ammesse verranno ordinate in cui viene effettuato lo stessoelenco secondo la data di spedizione del timbro dell’ufficio postale. La copertura finanziaria, per la concessione di incentivi alle imprese per la stabilizzazione di contratti a termine, pari ad € 1.000.000,00, è garantita dalla disponibilità a carico del capitolo n. 32101666 del Bilancio anno 2010, residui 2008 (E/20204002 e 20115002 acc.75/76 anno 2008), Decreto residui da stanziamento n. 855/2010, codice SIOPE 10603/0000.
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Samples: Decreto