Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie Preliminarmente va dichiarata la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. c.p.ccarenza di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competentein quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella fattispecie luogo qualità di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19fornitrice di energia elettrica, c.c.. che ha in sostanza introdotto, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della mancata somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della notte società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra sabato 27 l’attore e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di se l’obbligo sé circa la fornitura di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale eun servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, ovviamente il rischio costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (l’alea) connesso alla mancata fornituraCass. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticitàCiv. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez11/07/1968 n. 2359). II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gasInoltre, ai sensi dell’artdell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. 2 comma 12 lettera hL’impossibilità dell’adempimento, l. 14 novembre 1995 n° 481tuttavia, sono suscettibili non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e è stata preclusa dalla mancata consegna di vendita ai clienti, mentre le attività energia stessa da parte di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (G.R.T.N.Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). Giova all’uopo premettere In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (ENEL“danno-evento”), cui fu riservato indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il compito Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di esercitare fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel territorio nazionale le attività suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di produzionePace del Mandamento di Salerno, importazione ed esportazionedefinitivamente decidendo, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primocosì provvede:
Appears in 1 contract
Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out
Motivi della decisione. Xxxxx premettere Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione del C.C.N.L. turismo pubblici esercizi, capo XIV protocollo appalti - cambi di gestione. Lamenta che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto sentenza impugnata interpretò erronea- mente la disciplina contrattuale collettiva applicabile al caso di specie, ritenendo che essa imponeva, anche per il personale con funzioni di direzione esecutiva e di elevata professionalità, l’assunzione da parte della società suben- trante senza patto di prova, o in alternativa prevedeva la possibilità di non assumere affatto tale personale. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricor- rente, l’art. 349, comma 1 del C.C.N.L. 2003 (art. 335 del C.C.N.L. 2010), stabilisce: “La gestione subentrante assu- merà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo del- l’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori”. Il C.C.N.L. 2003, art. 352, (C.C.N.L. 2010, art. 338) prevede: “Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario, etc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno “ex novo”, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale ai sensi cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 176 e 177 (186 e 187) del presente contratto. Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizza- zioni delle posizioni entro il termine di trenta giorni”. La disciplina collettiva risulta chiara nel prevedere la possibilità di non assunzione del personale con funzioni di direzione esecutiva, ma che quest’ultimo, una volta decisane l’assunzione, non è soggetto all’effettuazione del periodo di prova, considerato il rinvio di carattere generale a tutto il personale di cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), all’interno del quale non vi sono argomenti per sostenere che per il personale con funzioni direttive sia prevista, in contrasto col tenore letterale dell’art. art352 (poi 338), la possibilità di assunzione in prova. 113 II° Co. c.p.c.La tesi della società, cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63secondo cui l’eventuale assun- zione del personale con funzioni di direzione esecu- tiva non trova quindi fonte nella contrattazione collettiva bensì in “fonti diverse” (non meglio speci- ficate), ivi compresa “la contrattazione sindacale ed individuale”, non può essere seguita. L’attore La tesi si fon- derebbe sulla incomprensibile possibilità di non assu- mere ed al contempo di assumere al di fuori della disciplina contrattuale collettiva che regolamenta la fattispecie. La ricorrente invoca al riguardo un verbale di accordo sindacale, in tesi del 28.1.13, che tuttavia, in contrasto col principio di autosufficienza, la società non produce né riproduce in ricorso, neppure specificandone adeguata- mente il contenuto. Occorre del resto osservare che la lettera di assunzione prevede un periodo di prova conforme a quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori inquadrati nel 3^ livello, richiamando dunque il C.C.N.L. A ciò deve aggiungersi che questa S.C. ha inoltre correttamente incardinato recente- mente affermato che nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimen- tarne la controversia innanzi al giudice territorialmente competenteconvenienza, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19sicché è illegittimamente stipu- lato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, c.c.. che ha in sostanza introdottocon esito positivo, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionististesse mansioni, ancorché diversa- mente denominate, e per un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e congruo lasso di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguiretempo, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche dello stesso datore di lavoro o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevoleprecedente datore di lavoro-appaltatore, titolare del medesimo appalto (Xxxx. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.1 settembre 2015 n. 17371). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENELomissis), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo.
Appears in 1 contract
Samples: Cambio Di Appalto
Motivi della decisione. Xxxxx premettere La domanda è parzialmente fondata e va quindi accolta nei limiti appresso indicati. La pretesa economica, così come azionata dal sig. Manfredonia, è basata su tre contratti stipulati dal sig. Rosi: - il primo, dell’agosto 2006, con l’A.S. Roma s.p.a. per la stagione sportiva 2006/2007; - il secondo, datato 28.8.2007 ed a seguito di variazione di tesseramento avvenuta in pari data (cessione di contratto temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione – contro opzione), con l’A.C. Chievo s.r.l. in relazione alla stagione sportiva 2007/2008; - il terzo, sempre del 28.8.2007, con l’A.S. Roma s.p.a., presso la quale il sig. Xxxx era ritornato, non avendo l’A.C. Chievo s.r.l. esercitato l’opzione, per la stagione sportiva 2008/2009. Xxxxxx, l’eccezione (prescrizione e decadenza) indistintamente sollevata dal sig. Rosi allo scopo di neutralizzare la domanda del sig. Manfredonia avente ad oggetto i compensi derivanti dai primi due contratti non appare fondata. Per quanto riguarda la decadenza, va detto che nella fattispecie il Regolamento Agenti di Calciatori applicabile ratione temporis non stabilisce alcunché circa il compimento di atti e/o attività che l’agente deve porre in essere - con determinate modalità ed entro certi termini – per impedire la decisione sarà emessa secondo decadenza dalla possibilità di far valere il diritto alla corresponsione dei compensi spettantigli. Al contrario, il successivo Regolamento, entrato in vigore in data 1.2.2007, pone espressamente a carico dell’agente l’onere di esercitare “il diritto al compenso, a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui il diritto è maturato” (art. 10, 5° comma, ultimo periodo). Pertanto, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine a pena di decadenza, non è consentito all’interprete creare una norma ad hoc, introducendo così limiti all’esercizio di quel diritto, né invocando una previsione regolamentare all’epoca non già vigente, né mutuandola , per via analogica, dal regolamento FIFA, così come invocato dalla difesa del sig. Rosi. E’ notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva. Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell’ ordinamento, ai quali non si sottrae l’ordinamento sportivo fuori dell’ambito di esercizio dell’autonomia allo stesso riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003. E’ in applicazione di detti, non derogati principi che il diritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al compimento del termine ordinario decennale. D’altra parte, di tale avviso è anche la giurisprudenza già maturata presso la Camera Arbitrale della FIGC che, in diverse occasioni, ha affermato il seguente principio: “Deve essere, inoltre, respinta l’eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione, che sarebbe intervenuta ai sensi dell’artdegli articoli 2956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati . art. 113 II° Co. c.p.c. con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizionale ordinario . . . Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005)” (lodo del 10.4.2009). Stando così le cose, è evidente che, in relazione al reddito percepito dal sig. Rosi nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 rispettivamente dall’A.S. Roma s.p.a. e dall’A.C. Chievo s.r.l., cosi’ come modificato il diritto del sig. Manfredonia di ottenere il pagamento dei compensi non risulta prescritto, avendo questi promosso il procedimento arbitrale (e dunque fatto esercizio del preteso diritto) ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione. Di conseguenza il sig. Xxxx va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €. 32.389,17, oltre interessi legali dalla legge 7/4/2003 n° 63data del 10 ottobre 2009, alla quale si riferisce il ricevimento da parte del debitore dell’unico documento acquisito che sostanzia i minima standard della costituzione in mora. L’attore Venendo al compenso preteso dal sig. Manfredonia in ordine al terzo dei suddetti contratti (cioè quello con l’A.S. Roma s.p.a. datato 28.8.2007), si deve rilevare che la domanda, nei modi peculiari della sua formulazione, non può trovare accoglimento. Il ricorrente, infatti, a supporto della propria pretesa, ha inoltre correttamente incardinato allegato la controversia innanzi al giudice territorialmente competentemera circostanza che il sig. Xxxx, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori dopo la parentesi con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.cl’A.C. Chievo s.r.l., che esclude ogni altro foro previsto dalla leggesia ritornato all’A.S. Roma s.p.a. Cassazione civileSennonché il Calciatore, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli propri scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenutoha dedotto – contrariamente a quanto affermato dall’Agente – che, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispeciestagione sportiva 2008/2009, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbligal’A.S. Roma s.p.a. non ha avuto esecuzione, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto dato che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorioegli, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenzarealtà, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79per quella stagione, è stato soppresso tesserato per il Monopolio Livorno Calcio. A fronte di tale deduzione, il sig. Manfredonia, nel corso del procedimento arbitrale, non ha provveduto ad alcuna specificazione contestazione (tantomeno dell’inimputabilità della condotta che la difesa del Calciatore dichiara che questi ha dovuto tenere nel contrarre la relazione col Livorno calcio) né ha operato alcuna emendatio della prima domanda, neppure in termini additivi e di cumulo condizionale con quella originaria, limitandosi esclusivamente a invocare l’applicazione dell’art. 13, 5° comma, del Regolamento Agenti di calciatori. Ora, se è vero che ai sensi di tale norma “Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente . . . è tenuto comunque . . . a corrispondere (a quest’ultimo) il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico . . .”, è pur vero, però, che questa disposizione deve essere coordinata con quella di cui all’art. 10, 5° comma, primo periodo, laddove è detto che “L’importo del compenso dovuto all’Agente . . . è calcolato in base al reddito lordo annuo del calciatore . . . secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e ratificato”. Applicando il combinato disposto delle attività norme testé citate alla fattispecie in esame, si desume che il compenso per l’attività svolta dal sig. Manfredonia, fissato in termini percentuali nel contratto di mandato (“5% del settore elettrico corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”), rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la fattispecie normativa e quella effettiva, di venire calcolato piuttosto “in base al reddito lordo annuo del calciatore” che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”. Tuttavia, la parte promotrice dell’arbitrato, senza muovere contestazione specifica alla legittimità della determinazione del Calciatore di contrarre in favore del Livorno Calcio benché assertivamente presa in conseguenza dell’inadempimento dell’Agente, ha escluso in maniera concludente quanto univoca di voler esigere il credito derivante dal rapporto di agenzia in base a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettricaquest’ultimo titolo, poi divenuta E.N.E.L. quello determinato -cioè-, in relazione alla stagione sportiva 2008/2009, dall’avere il calciatore conseguito un reddito da prestazione sportiva con il Livorno Calcio diverso dal corrispettivo previsto nel contratto sportivo stipulato con l’A.S. Roma s.p.a., dalla legge 1643/62e poi sostanzialmente fattosi inefficace. Dall’entrata in vigore Pertanto, la richiesta del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.aricorrente [pagamento di un compenso pari ad €. ha costituito35.810,48 sul corrispettivo lordo (€. 716.209,77) che il sig. Xxxx avrebbe potuto percepire, per leggela stagione sportiva 2008/2009, società separate dall’A.S. Roma s.p.a.], quale alternativa che esclude - per la stessa prospettazione attorea- la diversa pretesa riferibile al reddito effettivamente percepito dal resistente (aut aut), non può essere accolta. Avendo il sig. Manfredonia escluso di avvalersi della diversa ragione della propria domanda e di prendere in qualunque modo (sive sive) le pertinenti conclusioni (anche)in ordine alla pretesa di pagamento del compenso costituito dalla frazione del corrispettivo annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il sig. Rosi ed il Livorno Calcio, la domanda, l’unica qui proposta, non può trovare accoglimento. Ai fini della ratio decidendi qui divisata, peraltro, non appare rilevante alcuna delle questioni poste in ordine alla disciplina convenzionale della revoca del mandato senza giusta causa, né la disamina del preteso inadempimento dell’Agente in conseguenza del quale sarebbe stato concluso, senza l’assistenza del sig. Manfredonia, il contratto del sig. Rosi con il Livorno calcio per la s.s. 2008/2009. Le spese per assistenza difensiva, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate per 1/3, mentre la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza, viene posta a carico del sig. Rosi, come per i diritti degli arbitri e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo svolgimento Sport che invero interamente cedono essi pure a carico di attività connesse all’utilizzo di energiaquest’ultimo. Il Collegio Arbitrale, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clientidefinitivamente pronunciando, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primocosì decide:
Appears in 1 contract
Samples: Arbitration Agreement
Motivi della decisione. Xxxxx premettere La domanda svolta dall’arch. Ma. Da. è fondata e deve essere accolta. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, i cui risultati sono stati detta- gliatamente esplicitati dal c.t.u., e che si ritiene immune da vizi logici e me- todologici, e sulla scorta delle produzioni documentali delle parti, è risultato: che la società XX.XX.XX. incaricò l’arch. Da. della progettazione e della dire- zione dei lavori relativi alla “costruzione di un edificio ad uso industriale e di- rezionale con sistemazione esterna al terreno di pertinenza” da realizzarsi in località La Fola del comune di Licciana Nardi; che l’area destinata all’intervento era classificata nel Regolamento Urbanistico del comune di Lic- ciana Nardi come E1, e cioè come zona extraurbana boscata, ed era quindi incompatibile con l’opera richiesta dalla committente; che l’arch. Da. presen- tò al comune la richiesta di rilascio della concessione edilizia, corredata da tutti i pareri e la documentazione necessaria ed esplicitando che il rilascio sa- rebbe potuto avvenire solo dopo l’approvazione della necessaria variante; che il comune diede avvio alla procedura per l’approvazione della variante al pia- no strutturale e al regolamento urbanistico; che le due varianti erano appro- vate dal comune di Licciana Nardi rispettivamente con deliberazioni del 9.5.2005 e del 29.3.2006; che pertanto, a conclusione della procedura, all’area di proprietà della committente COMECA era stata attribuita la desti- nazione produttiva con la creazione del “Comparto Produttivo D4”; che, alla luce della normativa regionale vigente (L.R. n. 1/2005) ogni intervento nella fattispecie zona avrebbe dovuto essere attuato attraverso un Piano Particolareggiato al fine di assicurare la c.d. “perequazione urbanistica”, e quindi con la necessa- ria partecipazione ed il necessario accordo degli altri proprietari della zona in- teressata; che a seguito della presentazione, in data 21.12.2006, del piano particolareggiato ad iniziativa privata da parte del progettista arch. Da., l’amministrazione comunale aveva indetto la riunione volta alla attuazione del comparto edificatorio D4; che alla riunione del 13.6.2007 non si riusciva a trovare un accordo tra le parti idoneo a dare attuazione al comparto produtti- vo; che a seguito del fallimento dell’operazione la società convenuta richiede- va al comune di Licciana un nuovo cambio di destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà, ed in particolare la destinazione ad edilizia residen- ziale, per la costruzione di cinque villette bifamiliari. Ciò premesso, è emerso che l’arch. Da., a fronte di un compenso che, per l’opera prestata, doveva essere determinato - sulla scorta delle tariffe profes- sionali vigenti - in circa E 48.000, aveva presentato alla società committente una notula di soli E 22.528,00 in virtù di accordi preventivamente raggiunti tra le parti: infatti, il professionista, nella prospettiva di ricevere in futuro nuovi incarichi dalla società committente e di ottenere un pagamento imme- diato, era addivenuto alla decisione sarà emessa di concedere un forte sconto sul compen- so risultante dalle tariffe professionali; ciò nonostante, la committente non provvedeva al pagamento, e l’arch. Da. instaurava il presente giudizio. Non può essere condivisa la ricostruzione dei fatti che la convenuta pone a fondamento del proprio rifiuto di corrispondere il compenso richiesto dall’arch. Da.. La società Comeca, infatti, deduce di non aver provveduto alla corre- sponsione del compenso richiesto dal professionista a seguito dell’inadem- pimento di questi, che non avrebbe ottenuto - contrariamente all’impegno assunto - il rilascio della concessione edilizia da parte del comune. Anzitut- to, di tale impegno che il progettista avrebbe assunto, non vi è prova, ed anzi appare del tutto inverosimile che un progettista possa impegnarsi in tal senso ed addirittura possa condizionare il proprio diritto al compenso ad una condizione esterna quale è il rilascio della concessione da parte dell’autorità amministrativa. In secondo luogo, la scelta di istituire nell’area in questione una Comparto Produttivo è scelta autonoma e discrezionale dell’autorità comunale, e non può essere imputata al progettista. D’altra parte, poiché la zona nella quale la società committente intendeva edificare il capannone industriale era ricom- presa in area classificata come “zona extraurbana boscata”, per la realizza- zione era comunque necessario ottenere un mutamento della destinazione urbanistica. Le scelte operate in proposito dall’arch. Da. sono state ritenute congrue e appropriate dal c.t.u. e, all’esito dell’esame degli atti di causa, tale con- clusione viene condivisa da questo giudice: il progettista, infatti, ha inteso procedere alla richiesta di una variante al Piano Strutturale e al Regolamen- to Urbanistico, ha corredato le istanze (e i relativi elaborati progettuali) con il prescritto nulla osta del G.O.N.I.P. (Gruppo Organizzato Nuovi Insedia- menti Produttivi) e con il parere di conformità antincendio del Comando Vi- gili del Fuoco. Una volta richiesto il mutamento della classificazione da area boschiva a “Comparto Produttivo”, la definizione dell’intervento doveva necessariamente passare attraverso l’attuazione delle norme di comparto, il cui rispetto preve- de la presentazione di un Piano Particolareggiato. L’arch. Da. provvide anche a tale adempimento, per cui l’amministrazione comunale sottopose il piano a tutti i lottizzanti, il cui accordo era necessario per l’approvazione definitiva. Il “coinvolgimento” di altre aziende, che la società convenuta imputa al proget- tista (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale) è in realtà un passaggio ob- bligato, posto che l’art. 60 della L. R. 1/2005 prevede la c.d. “perequazione” quale strumento per il perseguimento degli obiettivi individuati dagli stru- menti della pianificazione territoriale e per la equa distribuzione dei diritti edi- ficatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di tra- sformazione urbanistica. Ne deriva che non può certo essere imputato al progettista il “coinvolgi- mento” di altri soggetti oltre a quelli originariamente ipotizzati, coinvolgimen- to che la convenuta a più riprese censura nelle proprie deduzioni. Parimenti, quelli che la convenuta definisce come “una serie di insormon- tabili problemi in ordine alla effettiva realizzabilità del progetto così come predisposto dall’arch. Da.” (cfr. ancora pag. 6 della comparsa conclusionale) sono in realtà derivanti dalla mancata prestazione del necessario accordo da parte dei proprietari di altre aree ricomprese nella zona oggetto della tra- sformazione urbanistica, accordo necessario non già per una scelta del pro- gettista, ma in attuazione del già richiamato principio di “perequazione” di cui alla L. R. 1/2005. Non può neppure essere condivisa la censura di ultrapetizione avanzata dalla convenuta all’operato del consulente tecnico d’ufficio (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale): infatti, se è vero che l’arch. Da. non ha richiesto prima del giudizio il compenso per la progettazione particolareggiata del comparto D4, è anche vero che con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’arch. Da. ha chiesto “il pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte... quantificato nella somma di E 48.123,23, ovvero in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia...” (cfr. conclusioni nell’atto di citazione, riportate senza modificazioni nella prima memoria di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni - con il solo aggiornamento della somma ad E 49.374,39 risultante dalla c.t.u.). In conclusione, sulla scorta delle relazione di consulenza tecnica d’ufficio, deve ritenersi che l’arch. Da. abbia correttamente adempiuto all’incarico pro- fessionale conferitogli da Xx.xx.xx. s.n.c. e che quindi abbia diritto al relativo compenso. Detto compenso è stato oggetto di dettagliata specificazione che viene qui condivisa - da parte del c.t.u. e pertanto viene determinato nella misura da questi indicata. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, si osserva che il suo accoglimento è logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda di parte attrice, atteso che la società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento delle obbligazioni con- tratte da parte dell’attore. Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale. Il rigetto della domanda riconvenzionale esclude la necessità di trattare la causa di garanzia introdotta dall’attore nei confronti di U.G.F. Assicurazioni s.p.a. Le spese del giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo, in appli- cazione dei criteri stabiliti dal d.m. 10 marzo 2014 n. 55, e con riferimento al- lo scaglione di valore risultante dal decisum, vengono poste a carico della convenuta in osservanza del principio di cui all’art. 91 c.p.c., sia per quanto attiene ai rapporti tra attore e convenuta, sia per quanto attiene alle spese di U.G.F. Assicurazioni, la cui chiamata in causa è stata determinata dalla do- manda riconvenzionale svolta dalla convenuta. Si precisa, quanto alla determinazione delle spese, che occorre procedere alla relativa liquidazione sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, pubbli- cato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014. Ciò si ricava indirettamente dalle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni Unite a proposito dell’applicazione delle spese di cui al c.m. 140/2012, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 f...1 i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe pro- fessionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale inter- venga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, an- corché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando an- cora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensi- va di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera comples- sivamente prestata.” (cfr. Cass. SS.UU. 17405/2012). Poiché il momento conclusivo dell’opera del professionista deve farsi coin- cidere con l’ultima attività processuale prestata precedentemente alla deci- sione, e poiché nel presente giudizio la pronuncia della sentenza avviene all’esito della discussione orale della causa ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. 281 sexies c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo conclusione dell’attività dei procuratori delle parti coincide appunto con la data dell’udienza di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettricadiscussione, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate ricade quindi sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primoD.M. 55/2014.
Appears in 1 contract
Samples: Prestazione D’opera Intellettuale
Motivi della decisione. Xxxxx premettere I tre motivi di ricorso, fra loro intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo il ricorrente - denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 769 c.c.: nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione—sostiene che la convenzione del 29 dicembre 1968, stipulata in relazione all'art. 10, 5° comma, L. 6 agosto 1967. n. 765, al fine di superare il divieto del rilascio della licenza edilizia in carenza delle opere di urbanizzazione primaria e di assicurare la realizzazione dell'urbanizzazione, non possa configurarsi come donazione, mancando l'animus donandi. Con il secondo il ricorrente - denunciata la violazione dell'art. 10. 5 comma. L. 6 agosto 1967, n. 765, in relazione all'art. 24 L. urb. 17 agosto 1942, n. 1150, e degli artt. 1362 ss. c.c. - censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il terreno fosse stato ceduto nell'interesse esclusivo del Comune, senza alcun riferimento alla costruzione da realizzare sull'area contigua, in quanto corrispettivo della cessione sarebbe stata la concessione della licenza edilizia. Con il terzo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo che la convenzione fosse volta a consentire la costruzione del fabbricato sul terreno limitrofo. La censura, articolata nei riassunti motivi, è fondata. La Corte d'appello ha configurato la convenzione del 29 dicembre 1968. con la quale la società Poligono ha ceduto al Comune di Milano l'area oggetto di disputa al fine di poter costruire sul terreno contiguo di sua proprietà, come una donazione (nulla per mancanza di forma), pervenendo - attraverso una non corretta interpretazione della volontà negoziale ed un inadeguato svolgimento motivazionale - alla conclusione che nella convenzione ricorressero tutti i requisiti sostanziali di un negozio liberale (il depauperamento del donante, l'arricchimento del donatario e l'animus donandi). La Corte del merito, nel suo orientamento, ha tratto conforto dalla decisione n. 152 del 25 maggio 1973 della Corte suprema (Foro it.. Rep. 1973, voce «Edilizia ed urbanistica», n. 441) la quale - in una fattispecie non inquadrabile nello schema paradigmatico della cessione gratuita prevista dal 5° comma dell'art. 9 L. 6 agosto 1967, n. 765 (che ha sostituito l'art. 28 L. urb. 17 agosto 1942, n. 1150), in quanto si trattava di una convenzione anteriore alla cennata previsione legislativa e non attinente alla realizzazione di opere di urbanizzazione - escludendo che potesse qualificarsi come atto a titolo oneroso l'impegno assunto con atto scritto da un privato di trasferire al Comune un'area da destinare a giardino pubblico quando non risultasse una controprestazione del Comune, non sembra utilizzabile ai fini della risoluzione della diversa fattispecie giuridica oggetto del presente dibattito giudiziale. E poiché, nel caso di specie, la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artcessione dell'area da parte della società Poligono al Comune di Milano è intervenuta (pr la clausola. n. 3A della convenzione) in relazione all'art. 10, 5° comma, L. 6 agosto 1967, n. 765, e cioè in funzione del superamento del divieto di rilasciare licenze edilizie in difetto di opere di urbanizzazione primaria e dell'obbligo del privato di assicurare la realizzazione dell'urbanizzazione, è alla luce della suddetta normativa che deve porsi il problema della qualificazione giuridica del negozio stipulato tra le parti. Il comma 5 del cit. art. 113 II° Co. c.p.c.10 prescrive che la concessione della licenza edilizia è subordinata in ogni caso all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro attuazione entro un triennio da parte del Comune ovvero all'impegno dei privati di procedere alla loro realizzazione contemporaneamente alle costruzioni. Nella specie, cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c.società Poligono, che esclude ogni altro foro previsto aveva ottenuto il 28 maggio 1968 la licenza edilizia, dalla leggequale doveva considerarsi decaduta a norma dell'art. Cassazione civile7 del regolamento edilizio comunale di Milano per non avere iniziato entro il semestre le opere di costruzione non potendo procedere alla edificazione per mancanza nella zona delle opere di urbanizzazione primaria (inerenti alla viabilità, sezal sistema idrico e fognario, all'illuminazione, ecc.) - si è impegnata alla cessione gratuita dell'area (su cui è stata realizzata la strada prevista dal piano regolatore particolareggiato) in cambio dell'assunzione dell'obbligo da parte del Comune della concessione di una nuova licenza edilizia, mai intervenuta a causa dell'adozione da parte del consiglio comunale di una variante al piano regolatore, comportante la destinazione del terreno della società a verde pubblico. IE poiché, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel meritoin conseguenza di ciò, la società Poligono ha chiesto (con la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per risarcimento dei danni) la risoluzione della fattispecieconvenzione per colpa del Comune, per avere questo apportato una modifica al piano regolatore che non consente l'utilizzazione edilizia del suolo di sua proprietà, è con riferimento alla normativa dettata dagli artt. 8 e 10 L. 6 agosto 1967, n. 765 ed alla delineata situazione di fatto, che va determinata la disamina della natura giuridica del contratto della convenzione intervenuta fra le parti, al fine di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, stabilire la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cosetutela accordata dall'ordinamento in ordine alle situazioni giuridiche soggettive da essa derivanti. Il contratto di somministrazione èproblema che, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione si pone - in presenza non di un rapporto durevoleanimus donandi, ma dell'intento di ottenere, in corrispettivo della cessione gratuita, il rilascio di una nuova licenza edilizia - è se la convenzione, con la quale il privato procede alla cessione gratuita di un terreno al Comune al fine di consentire a questo la realizzazione di una strada (opera di urbanizzazione primaria) e di ottenere la licenza edilizia in ordine ad un fabbricato da realizzare su un suolo contiguo nel rispetto dell'art. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato 10, 5° comma. Legge n. 765 del 1967 (sostitutivo dell'art. 31 Legge urbanistica n. 1150 del 1942), debba, anziché sussumersi nell'ambito del modello negoziale della Corte donazione, ricomprendersi nella categoria giuridica delle convenzioni urbanistiche. Le convenzioni urbanistiche – la cui utilizzazione è stata determinata, in principi soprattutto da motivi di Cassazione carattere economico - hanno origini remote (sentenza n° 2359/1968) nota particolarmente è quella intervenuta il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari 2 marzo 1878 fra la società per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica risanamento ed il gasComune di Napoli per la bonifica di alcuni rioni). Verso la fine del secolo scorso a causa degli inadeguati risultati conseguiti in virtù dell'applicazione della L. 25 giugno 1865 n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilità, con delibera 112/03 il cui schema rigidamente autoritativo consentiva la realizzazione dell'interesse pubblico soltanto mediante l'impiego di mezzi amministrativi, il fenomeno ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticitàassunto notevoli proporzioni. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, Lo strumento giuridico prevalente usato è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettricacosiddetto accordo espropriativo amichevole, poi divenuta E.N.E.L. s.p.ainteso ad evitare, nel procedimento ablatorio, le lungaggini dovute alle formalità dell'espropriazione. Con tale congegno i privati cedevano determinate aree ai Comuni al fine di ottenere, oltre che la certezza sull'assetto urbanistico, la concessione della licenza di costruzione. Trattavasi di cosiddetti contratti ad oggetto pubblico, sostitutivi di (fasi di) procedimenti amministrativi., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Convenzioni Di Lottizzazione
Motivi della decisione. Xxxxx premettere I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardano la impugnazione della stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale la società deduce violazione “degli artt. 2094 cc e 360 n. 3 e 5 cpc per avere la Corte ignorato, nella qualificazione, del rapporto come di lavoro subordinato, i presupposti necessari del relativo vincolo e comunque omesso di motivare, nelle ricostruzione delle caratteristiche del rapporto, sugli elementi prova decisivi prospettati dalla Agenzia Ippica”. Sostiene in particolare la società che, nella specie, manca l’elemento fondamentale della subordinazione rappresentato dall’obbligo di continuativa messa a disposizione del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro, delle energie lavorative senza la possibilità di discrezionale rifiuto immotivato. Essenziale, dunque, afferma la società, sarebbe stato l’accertamento dell’obbligo di presenza quotidiana o secondo scansioni temporali fissate dal datore di lavoro. Né, afferma la società, la Corte di merito tiene conto delle specifiche e contrarie prove che erano state indicate nell’atto di appello. Neppure, sottolinea la ricorrente, la Corte palermitana rileva la totale assenza di prova del potere disciplinare. La censura è infondata. Preliminarmente va rilevato che questa Corte, sulla premessa che ogni attività umana eco- nomicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, afferma che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei con- fronti del datore, con assoggettamento del prestatore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organiz- zazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa (tra le numerose decisioni x. Xxxx. 3 aprile 2000 n. 4036; Cass. 9 gennaio 2001 n. 224; Cass. 29 novembre 2002 n. 16697; Cass. 1 marzo 2001 n. 2970; Cass. 15 giugno 2009 n. 13858 e Cass. 19 aprile 2010 n. 9251). Viene, però, precisato, in tali pronunzie che l’esistenza del vincolo va concretamente apprez- zata con riguardo alla specificità dell’incarico conferito; e, proprio con riguardo alle difficoltà che non di rado si incontrano nella fattispecie distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato alla luce di principi fondamentali ora indicati, si è asserito che in tali ipotesi è legittimo ricorrere a criteri distintivi sussidiari, quali la decisione sarà emessa presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale ovvero l’incidenza del rischio economico, l’osservanza di un orario, la forma di retribuzione, la continuità delle prestazioni e via di seguito. E’ stato, di conseguenza, enucleata la regula iuris – che va in questa sede ribadita – secondo diritto la quale, nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto sia estremamente elementare, ripetitiva e predeterminata, nelle sue modalità di esecuzione, oppure, all’opposto, nel caso di prestazioni lavorative dotate di notevole elevatezza e di contenuto intellettuale e creativo, al fine della distinzione tra rapporto di lavoro autonomo e subordinato, il criterio rappresen- tato dall’assoggettamento del prestatore all’esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare, in quel particolare contesto, significativo per la qualificazione del rapporto di lavoro, ed occorre allora far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la con- tinuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell’orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale (anche con riferimento al soggetto tenuto alla fornitura degli strumenti occorrenti) e sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore. A tali principi la Corte di merito si è attenuta quando, sulla premessa che il lavoratore in causa era addetto a mansioni ripetitive e che tali mansioni, una volta ricevute le istruzioni iniziali, non richiedevano ulteriori direttive e controlli, ha dato rilievo, ai sensi fini di cui trattasi, alle risul- tanze istruttorie dalle quali emergeva che: i turni settimanali erano predisposti dalla società, ancorchè sula scorta delle disponibilità inizialmente manifestate dal prestatore di lavoro; una volta predisposti i turni il lavoratore era tenuto a rispettarli e non poteva allontanarsi senza essere autorizzato; in caso d’indisponibilità il lavoratore doveva avvertire preventivamente il preposto; il lavoro veniva svolto nei locali dell’agenzia con l’uso dei beni aziendali secondo orari predeterminati; il compenso corrisposto era fisso, senza che vi fosse alcun riferimento al risultato della prestazione; non vi era alcun rischio economico da parte del lavoratore. E’, quindi, corretta l’affermazione della Corte di merito secondo la quale il rapporto era connotato dal requisito della subordinazione, intesa come sottoposizione del lavoratore al potere organizzativo, di controllo e, all’occorrenza, disciplinare da parte del datore di lavoro non ravvisandosi, peraltro, nelle modalità delle prestazioni lavorative come sopra effettuate margini di autonomia. Né e vale la pena di sottolinearlo il mancato esercizio del potere disciplinare è indice di per sé di assenza del potere disciplinare. D’altro canto in ordine alla valutazione delle emergenze istruttorie non vi è motivazione illogica o non formalmente coerente o, ancora, inadeguata, sicchè anche sotto tale aspetto la censura è infondata, non potendo, in tale ambito, il controllo devoluto a questo giudice di legittimità andare oltre. Con la seconda critica del ricorso principale la società, denunciando violazione dell’art. art36 Cost. 113 II° Co. c.p.c.e della Legge n. 604 del 1966 e 300 del 1970, cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63rileva che dall’accoglimento del primo motivo – sulla natura non subordinata del rapporto di lavoro – deriva l’inapplicabilità della garanzia costituzionale di cui alla denunciata norma e delle leggi poste a tutela del lavoratore per il caso di licenziamento illegittimo. L’attore ha inoltre correttamente incardinato La critica, atteso il rigetto del primo motivo, rimane assorbita. Con il terzo motivo del ricorso principale la controversia innanzi società ricorrente, allegando omessa ed insuffi- ciente motivazione su “punto” decisivo della controversia, evidenzia l’erroneità della senten- za impugnata in punto di accertamento del tempo della prestazione lavorativa ed in partico- lare rileva l’inattendibilità di un teste. Il motivo è infondato. Va premesso che costituisce principio del tutto pacifico nella giurispru- denza di questa Corte che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice territorialmente competentedi legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, nella fattispecie luogo bensì la sola facoltà di residenza - controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di control- larne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del proces- so, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge) (in tal senso Cass. Cassazione civile12 febbraio 2008 n. 3267, sezCass. I27 luglio 2008 n. 2049 e, 28.08 2001da ultimo, Xxxx. 25 maggio 2012 n. 11282; Tribunale Roma8298). In tale ottica si è ribadito da questa Corte che la deduzione di cui all’art. 360 n. 5 cpc non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali con- tenuta nella sentenza impugnata, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxxcontrapponendo alla stessa una sua diversa valutazione, 12 luglio 2002. Nel al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fat- to compiuti dal giudice di merito: le censure poste a fondamento del ricorso non possono, pertanto, risolversi nella sollecitazione di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito, o investire la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici ricostruzione della fattispecie concreta, o riflettere un apprezzamento dei fatti e delle prove difforme da quello dato dal giudice di fatto e va pertanto accoltamerito (Cass. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi30 marzo 2007 n. 7972). Neppure, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenutosi è ulteriormente rimarcato, cioè la notoria interruzione della somministrazione il motivo di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionalericorso per cassazione, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione, può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non si può proporre con esso un pre- teso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360, comma primo, n. 5), cpc; in caso contrario, questo motivo di ricorso si ri- solverebbe in una parte inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una diversa pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo Cass. 26 aprile 2006 n. 9233). Sulla base di un prezzo, ad eseguiretali principi non può trovare ingresso in questa sede la censura in esame che, a favore dell’altre partefronte di una valutazione delle risultanze istruttorie sorrette da congrua motivazione, (somministrato) la quale dà conto del percorso logico seguito per addivenire all’accertamento dell’orario di lavoro os- servato, mira sostanzialmente a meramente contestare, e la scelta del giudice di merito, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esso sottesi, e la concludenza delle emergenze valutate. Con il primo motivo del ricorso incidentale il lavoratore deduce la violazione degli artt. 112 cpc, 1362-1365 cc, travisamento dei fatti, violazione dell’art. 24 Cost., 1227 cc e 416 cpc nonché omessa motivazione su “punto” decisivo. Prospetta il ricorrente sostanzialmente che la Corte del merito ha errato nell’interpretare il terzo motivo dell’appello della società dove il mero riferimento alla mancata messa a dispo- sizione delle prestazioni periodiche o continuative lavorative veniva in rilievo quale indicatore di coseuna presunta carenza probatoria. Il contratto Assume, poi, il ricorrente incidentale che la Corte non ha tenuto conto che con atto del 15 settembre 2001 impugnandosi il licenziamento venne manifestata la volontà di somministrazione èproseguire il rapporto di lavoro con esclusione, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici ogni colpevole inerzia. La censura non è esaminabile. Infatti il ricorrente incidentale pur lamentando l’erronea interpretazione dell’atto di appello e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione mancata considerazione di un rapporto durevoledocumento, omette del tutto, in violazione del principio di autosufficienza di trascrivere nel ricorso il testo e dell’atto di appello e del documento mal considerato (x. Xxxx. Secondo l’insegnamento autorevole 12 ottobre 1998 n. 10101 e consolidato Cass. 25 settembre 2002 n. 13945 nonché Cass. 19 maggio 2006 n. 11886). Né tale ultimo documento risulta depositato secondo quanto stabilito, a pena di improcedibi- lità, dal n. 4 dell’art. 369 cpc, così come modificato dall’art. 7 D.Lgs. del 2 febbraio 2006 n. 40 applicabile ratione temporis. Con la seconda censura del ricorso incidentale il lavoratore assume violazione dell’art. 112 cpc, travisamento dei fatti, violazione degli artt. 345, 414, 416, 420 e 437 cpc nonché omessa motivazione su “punto” decisivo. Sostiene al riguardo il ricorrente incidentale che la deduzione da parte della società dell’aliun- de perpeptum è tardiva, sicchè la Corte del merito non poteva pronunciarsi sulla questione. Né, aggiunge, la circostanza di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) non voler accettare il somministrante assume su contraddittorio equivale all’ammissione sull’avvenuta percezione di se l’obbligo latri redditi da lavoro. La censura alla luce della giurisprudenza di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornituraquesta Corte è infondata. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gasE’ principio di diritto vivente nella giurisprudenza di questa Corte che in tema di risarcimento del danno dovuto al lavoratore l’eccezione, con delibera 112/03 la quale il datore di lavoro deduca che il di- pendente licenziato ha ritenuto percepito un altro reddito per effetto di nuova occupazione ovvero de- duca la colpevole astensione da comportamenti idonei ad evitare l’aggravamento del danno, non è oggetto di una specifica disposizione di legge che avrebbe dovuto essere operativo ne faccia riserva in favore della parte. Pertanto, allorquando vi è stata allegazione dei fatti rilevanti e gli stessi possono ritenersi incontroversi o dimostrati per effetto di mezzi di prova legittimamente disposti, il giudice può trarne d’ufficio (anche nel silenzio della parte interessata ed anche se l’acquisizione possa ricondursi ad un sistema comportamento della controparte) tutte le conseguenze cui essi sono idonei ai fini della quantificazione del danno lamentato dal lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. 26 ottobre 2010 n. 21919). A tale regula iuris il giudice di difesa contro le perturbazioni appello si è attenuto traendo dalla mancata negazione, da parte del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milanolavoratore, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosie, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento dal silenzio della parte interessata, il convincimento della avvenuta corresponsione di altri redditi tali da incidere sulla quantificazione del danno. In conclusione i ricorsi vanni rigettati. La reciproca soccombenza la compensazione delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”spese di legittimità. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento La Corte riuniti i ricorsi li rigetta e compensa le spese del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.agiudizio di legittimità., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Ulteriori Criteri Per La Qualificazione Del Rapporto Di Lavoro
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie Con il 2, logicamente prioritario, motivo la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt.32 e 79 l. loc., in riferimento all'art. art. 113 II° Co. 360 c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63comma 1, n. 3. L’attore Lamenta che nella specie la pattuizione ha inoltre correttamente incardinato avuto ad oggetto aumenti del canone eccedenti il canonedovuto corrispondente a quanto contrattualmente pattuito con la controversia innanzi maggiorazione ex indici Istat, e che erroneamente la corte di merito ha dichiarato la nullità della controdichiarazione coeva al giudice territorialmente competentecontratto, nella fattispecie luogo ritenendo che il diritto a non erogare somme eccedenti sorga al momento di residenza - o domicilio elettivo - conclusione del consumatore ai sensi dell’artcontratto. 1469 bis comma 3 n° 19Si duole che erroneamente non sia stata nell'impugnata sentenza "prevista quantomeno la nullità della scrittura del 13.6.2006... che prevedeva, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionistinel corso del rapporto di locazione, un foro speciale rispetto aumento del canone da Lire 3.000.000 mensili a quelli previsti dagli artLire 4.000.000, e quindi la pertinente condanna della parte resistente alla restituzione delle somme pagate indebitamente (pari ad Euro 516,45 mensili) a partire dal giugno 2006 a tutt'oggi, maggiorate di interessi e rivalutazione delle singole scadenze all'effettivo soddisfo". 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla leggeIl motivo è p.q.r. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto fondato e va pertanto accoltaaccolto nei termini e limiti di seguito indicati. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione Come le Sezioni Unite di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che questa Corte hanno avuto modo di affermare in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto tema di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornituralocazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, è nullo il contratto patto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo le parti di un prezzocontratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, ad eseguirecon la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone è insanabilmente nullo, a favore dell’altre parteprescindere dall'avvenuta registrazione (x. Xxxx. Sez. Un., (somministrato) prestazioni periodiche o continuative 9/10/2017, n. 23601. E, conformemente, Cass., 2/3/2018, n. 4922). Orbene, nella specie, in presenza di cose. Il un contratto di somministrazione èlocazione ad uso diverso da abitazione dall'odierna ricorrente originariamente stipulato con il locatore sig. C.G., quindila corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. In particolare là dove, destinato dopo avere dato atto che nella specie "il locatore sin dall'inizio della locazione, e, in particolare, sin dal 16-6-98, aveva chiesto ed ottenuto dalla stessa conduttrice un canone di Lire 4.000.000 pari ad Euro 2.065,82", ha affermato essere "noto... che il canone di locazione relativo ad immobili ad uso commerciale è nella disponibilità delle parti, che possono liberamente concordarlo", sicchè la "pattuizione, sin dall'inizio del rapporto, di un canone maggiore di quello indicato in contratto non incorre... nella sanzione di nullità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, invocato dalla conduttrice", non vertendosi "in ipotesi di aumento di canone nel corso del rapporto". Ancora, là dove ha aggiunto che nemmeno "la pattuizione orale di un canone maggiore di quello risultante dal contratto registrato incorre nella nullità stabilita dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della richiamata legge finanziaria". Con particolare riferimento a soddisfare quest'ultimo aspetto, va osservato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, per effetto della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad intervallo uso diverso da abitazione, sia legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo costante bisogni periodici nell'arco del rapporto, purchè ancorata ad elementi certi e continuativi dell’utenza attraverso predeterminati (idonei ad influire sull'equilibrio economico del sinallagma contrattuale e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta), e sempre che non risulti una sottostante volontà delle parti volta in realtà a perseguire surrettiziamente lo scopo di neutralizzare esclusivamente gli effetti della svalutazione monetaria, e ad eludere pertanto i limiti quantitativi posti dall'art. 32, della legge c.d. "sull'equo canone", incorrendo conseguentemente nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79 l. loc. (v. in particolare Cass., 5/3/2009, n. 5349. Cfr. altresì Cass., 24/3/2015, n. 5849). Orbene, nella specie la costituzione pattuizione de qua si appalesa in effetti volta a perseguire proprio siffatta vietata finalità, unitamente a quella di risparmio fiscale per il locatore. Con particolare riferimento alla "finalità fiscale" dell'operazione negoziale nella specie posta in essere dalle parti, va posto in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di osservare (con riferimento ad analoga pattuizione, relativa a contratto di locazione ad uso abitativo: x. Xxxx., 3/1/2014, n. 37), che ai fini della relativa interpretazione decisivo rilievo assume la sua natura "sostanziale", della quale sicuro indice rivelatore è anche la causa concreta del negozio, altro e diverso dal contratto scritto e già registrato, dalle parti coevamente (ma anche successivamente o financo anteriormente) stipulato. In quanto contemplante un canone superiore rispetto all'importo a tale titolo indicato nel contratto scritto e registrato, tale patto risulta in realtà funzionalmente volto a realizzare il risultato di garantire al locatore di ritrarre dal concesso godimento dell'immobile un reddito superiore rispetto a quello assoggettato ad imposta (nel caso, di registro). Esso costituisce allora lo strumento dal locatore piegato al conseguimento di un rapporto durevolerisparmio d'imposta. Secondo l’insegnamento autorevole La causa concreta di tale patto consente tuttavia di disvelare siffatta finalità di elusione fiscale, deponendo per la conseguente relativa nullità. Siffatto patto non può infatti riconoscersi come valido ed efficace, impingendo nella violazione dell'interesse pubblicistico sotteso alla norma fiscale elusa (x. Xxxx., 5/8/2016, n. 16604). Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha (in diverse fattispecie ma) in termini generali avuto modo di affermare, la norma tutelante interessi pubblicistici si profila per ciò stesso come imperativa ed inderogabile, non soltanto nei rapporti tra P.A. e consolidato della Corte di Cassazione privato (sentenza n° 2359/1968cfr. Cass., Sez. Un., 17/6/1996, n. 5520) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale ma anche nei rapporti tra privati (x. Xxxx., Sez. Un., 17/12/1984, n. 6600. V. altresì Cass., 17/12/1993, n. 12495, e, ovviamente in tema di locazioni, Cass., 4/2/1992, n. 1155. Contra v. peraltro Cass., 22/3/2004, n. 5672; Cass., 20/3/1985, n. 2034. V. anche Cass., 15/12/2003, n. 19190, e, in tema di locazioni, Cass., 17/12/1985, n. 7412, nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 17/9/2015, n. 18219). Gli interessi pubblicistici sono infatti indisponibili da parte dei privati, cui non può ritenersi concesso di vanificarli mediante l'adozione di schemi negoziali idonei a pervenire in concreto ad un risultato corrispondente a quello vietato dal legislatore (cfr., Cass., 7/10/2008, n. 24769). A tale stregua, ricostruendo la vicenda in argomento (come affermato dalla corte di merito nell'impugnata decisione e ammesso anche dallo stesso locatore nei propri scritti difensivi) in termini di pattuizione complessa volta a perseguire e realizzare un'elusione fiscale a vantaggio del locatore, l'operazione simulatoria (il rischio contratto di locazione e la "pattuizione orale di un canone maggiore di quello risultante dal contratto registrato") posta in essere dalle parti emerge con tutta evidenza nella sua intima realtà di strumento negoziale funzionalmente volto ad eludere i diritti di terzi, e in particolare del Fisco. In considerazione dello scopo pratico dalle parti (l’aleae in particolare di una di esse, il locatore) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità con tale stipulazione appunto perseguito, e pertanto della relativa causa concreta (causa concreta che come questa Corte ha già avuto modo di affermare si sostanzia nell'interesse o scopo pratico anche tacitamente obiettivato che l'operazione contrattuale è specificamente diretta a soddisfare: per l’energia elettrica ed il gasl'accoglimento della teoria della causa concreta, con delibera 112/03 ha ritenuto superamento del tradizionale orientamento che avrebbe dovuto essere operativo un sistema ravvisava nella causa l'astratta funzione economico sociale del contratto, x. Xxxx., Xxx. Xx., 00/00/0000, x. 00000; Cass., 7/10/2008, n. 24769; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398. V. altresì Xxxx., 7/5/1998, n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800. Più recentemente x. Xxxx., 00/0/0000, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., Sez. Un., 18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 1/4/2011, n. 7557. E, da ultimo, Cass., 29/9/2015, n. 19220; Cass., 26/8/2015, n. 17115; Cass., 28/1/2015, n. 1625; Cass., 14/1/2015, n. 405; Cass., 3/4/2013, n. 8100; Cass., 8/2/2012, n. 1875; Cass., 10/01/2012, n. 75), essa si rivela come imprescindibilmente connotata dalla vietata finalità di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettricaelusione fiscale, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.apertanto conseguentemente affetta da invalidità., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Contract of Lease
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo 1.Domanda di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione accertamento della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica nullità del contratto di somministrazione prevista intermediazione finanziaria stipulato tra il B. e la M.P.S. s.p.a. per difetto di sottoscrizione da parte della banca. Gli attori, la sig.ra M. e i germani B., hanno domandato la declaratoria di nullità del contratto avente a oggetto servizi di investimento stipulato il 3.06.93 tra il loro dante causa, Xxxxxxx X. e la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., perché il testo del contratto era stato sottoscritto solo dal B.. La domanda è infondata. 1.2.L’art. 117 T.U.B. ratione temporis vigente prescriveva la forma scritta per i contratti stipulati tra ente bancario e cliente sanzionando la violazione con la nullità dell’atto. La disposizione in esame aveva la funzione di soddisfare le esigenze informative del cliente rispetto alla complessità e pluralità dei servizi, anche di investimento, predisposti dalla banca, tutelando il diritto della parte debole del rapporto di autodeterminarsi consapevolmente rispetto al compimento delle singole operazioni di investimento. Seguendo il metodo ermeneutico in forza del quale la funzione della disposizione conforma l’interpretazione della disposizione, si deve ritenere l’art. 117 co. 3 T.U.B. prescriveva la necessità della forma scritta del testo del contratto esclusivamente per l’acquisizione della sottoscrizione dell’investitore (cfr. con riferimento alle norme del T.U.F. trib. Novara 2.11.09: “Il requisito della forma scritta, previsto dall'art. 23 T.u.f. - D.Lgs. n. 58 del 1998 - a pena di nullità del contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il documento venga sottoscritto esclusivamente dal cliente e non dalla Banca, in quanto la funzione della previsione normativa consiste nel dare certezza, da un lato, alla circostanza che il cliente ha autorizzato la banca a svolgere un determinato servizio, dall'altro, alle modalità di svolgimento dell'investimento delle quali la banca è obbligata a fornire al cliente adeguata informativa”; Corte di Appello Torino 3.04.12: “La previsione di forma contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (Tuf) - la cui funzione consiste nell'apprestare una disciplina di protezione del soggetto debole investitore, così da superare la sperequazione in suo sfavore, di tipo conoscitivo e negoziale, nel potere e capacità di determinazione del contenuto normativo dell'accordo - è pienamente soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore, per l'esaustiva assicurazione, in tal modo, della funzione informativa che essa è destinata ad assolvere”). Peraltro, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 58/98, è stato adottato dalla Consob il Regolamento 11522/98 il cui art. 31 ha espressamente escluso l’applicabilità delle prescrizioni formali dettate dall’art. 1559 c.c.. Orbene30, attuativo della disposizione ex art. 23 T.U.F., per la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il redazione del contratto di somministrazione èinvestimento nel caso in cui esso fosse stato stipulato dall’intermediario con un operatore qualificato (cfr. ora art. 58 co. 3 Reg. Consob 16190/07 che relativamente ai contratti aventi a oggetto servizi di investimento o accessori a essi connessi esclude l’applicazione delle regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49). La disposizione regolamentare in esame, attuativa dell’art. 23 T.U.F., evidenziava, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso che la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale forma scritta era prevista in ragione delle particolari condizioni del soggetto investitore, correlate alla sua posizione “non qualificata”, e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità inoltre, per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo la finalità perseguita dal legislatore di predisporre un sistema di difesa contro le perturbazioni forme dirette a proteggere la libertà di autodeterminarsi rispetto alle singole operazioni d’investimento, consegue, quindi, che deve ritenersi immune rispetto alla sanzione della nullità il contratto che sia sottoscritto unicamente dall’investitore. 0.0.Xx tribunale rileva, peraltro, che la censura di nullità formulata dagli attori è infondata sotto una diversa prospettiva di analisi delle norme applicabili al caso in esame che conduce a ritenere convalidato il contratto avente a oggetto servizi di investimento per cui è causa. 1.3.1.Sotto il profilo teorico si pone il problema, nell’ambito dell’istituto della nullità di protezione, che è la sanzione prevista dalla legge per il difetto di forma scritta previsto per il contratto di intermediazione finanziaria, se, in assenza di una precisa disposizione, sia configurabile il potere della parte “debole” di convalidare il negozio in modo espresso ovvero tramite la sua esecuzione. Si deve precisare, incidentalmente, che è coerente con la funzione della nullità di protezione l’assunto teorico secondo il quale il contratto viziato, in tutto o in parte, è immediatamente improduttivo di effetti sicché il potere di convalida determina che esso produce, in ragione di essa, effetti ex nunc. Questa premessa è indispensabile per chiarire che il problema della convalidabilità del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti negozio sottoposto alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi sanzione della nullità relativa deve essere esaminato sulla base dell’art. 2 comma 12 lettera h1423 c.c. e delle norme che regolano il potere di convalida in caso di nullità relativa nelle sue diverse configurazioni e non in base all’art. 1444 c.c. che disciplina, l. 14 novembre 1995 n° 481invece, sono il potere di convalida del contratto annullabile che riguarda un negozio immediatamente produttivo di effetti. L’art. 1423 c.c. prevede che il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente. Con l’espressione “legge” devono intendersi oltre alle singole norme del codice anche le norme delle leggi speciali che dettano la disciplina, con riferimento a settori particolari, di una particolare forma di nullità relativa che è la nullità di protezione, disposizioni suscettibili di tradursi applicazione analogica nell’ambito proprio delle nullità di protezione. La ratio delle norme che in tema di nullità di “protezione” riservano la legittimazione a eccepirla alla parte “debole” e riconoscono il potere del giudice di rilevarla d’ufficio deve essere ravvisata, come sostenuto autorevolmente in dottrina, non nella natura disponibile dell’interesse protetto ma nell’esigenza di predisporre una tutela adeguata, in modo immediato, al contraente debole e, in modo mediato, a un interesse generale rappresentato dal regolare funzionamento del mercato, evitando che la parte “forte”, dopo aver determinato il vizio generatore della nullità, possa sciogliersi dal vincolo negoziale non più gradito. In caso contrario, se, quindi, nessuna lesione all’interesse del contraente debole è stata realizzata ovvero se guardate questo interesse è stato comunque soddisfatto si ha convalida del contratto (trib. Verona 23 marzo 2010: “In particolare la convenuta ha evidenziato come il M. miri a far dichiarare la nullità di solo alcuni degli ordini di acquisto conclusi in esecuzione del contratto di negoziazione titoli invalido (perché stipulato in assenza di un contratto quadro fino al 31 maggio 2001 e, da quella data in poi, sulla base di un contratto sottoscritto solo dall’investitore), mentre, con riguardo a tutti gli altri, intenda continuare a beneficiare dei loro effetti ed in particolare a trattenere le cedole acquisite (-)Orbene reputa il collegio che ad un simile contegno possa attribuirsi rilievo nella diversa, e, sotto il profilo dell’adempimento sistematico, più corretta, prospettiva della convalida tacita del contratto affetto da nullità relativa. A ben vedere infatti questo istituto, al pari di altri che attribuiscono efficacia sanante di invalidità contrattuali ai comportamenti della parte è espressione del più generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, che non consente l’adozione di comportamenti tra loro contraddittori da parte dei contraenti. In particolare vanno segnalate, in ordine di tempo, prima di tutto, due sentenze del Tribunale di Roma, la prima della seconda Sezione Civile del 25 maggio 2005 e l’altra della IX sezione civile dell’11 ottobre 2005, che hanno affermato, invero maniera non sufficientemente argomentata, che ... “la riscossione delle prestazioni cedole esprime in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco, la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio annullabile. Al medesimo orientamento va ricondotta la pronuncia del Tribunale di Asti del 29 marzo 2007, che ha affermato che l’adesione da parte dell’investitore all”Ops promossa dall’Argentina configura una convalida tacita del contratto annullabile e una rinunzia implicita all’azione di nullità e di risoluzione del contratto. Invero, si può già osservare, a sostegno della convalidabilità del contratto affetto da nullità relativa di protezione, che se il divieto di convalida del contratto viziato da nullità assoluta appare in sintonia con la natura pubblicistica dell’interesse protetto, viceversa per le nullità relative di protezione l’interesse pubblico alla tutela del mercato è posposto rispetto alla tutela dell’interesse del contraente destinatario della normativa di protezione. Sul punto è stato anche opportunamente rilevato che l’esercizio della nullità selettiva non è sorretto da un interesse pubblico ma è semmai vero il contrario, dal momento che pone a carico dell’intermediario una responsabilità oggettiva per ogni minusvalenza subita dai clienti in modo del tutto indipendente dall’effettivo comportamento tenuto e per un tempo indefinito, incidendo in modo inaccettabile sulla stabilità del mercato e del sistema finanziario. A quanto fin qui detto deve aggiungersi, quale ulteriore considerazione a sostegno della soluzione sopra indicata, che, se la legittimazione allargata a far valere la nullità, sia temperata dal filtro dell’interesse, rappresenta un insormontabile ostacolo operativo alla convalida di un rapporto obbligatoriocontratto viziato da nullità assoluta, essendo praticamente impossibile individuare a priori la pletora dei soggetti a ciò interessati (“chiunque vi abbia interesse” è la formula utilizzata dall’art. 1421), diverso discorso vale, invece, per la nullità di protezione in comportamenti attuativi esame. Essa, infatti, proprio per la sua “relatività assoluta”, al pari dell’annullabilità classica, rende del tutto agevole l’individuazione dell’unico soggetto legittimato tanto alla convalida espressa che a quella tacita mediante esecuzione volontaria del negozio nella consapevolezza del vizio, secondo lo schema e le condizioni dell’art. 1444 c. civ. (è indubbio che è a tale disciplina rimanda l’art. 1423 cc allorché contempla la possibilità, eccezione, di convalida del contratto individuale nullo). D’altro canto non può convenirsi con quella parte della dottrina che ravvisa un ostacolo all’ammissibilità della convalida in queste ipotesi nel disposto dell’art. 143 C.d.C. che espressamente sancisce la irrinunciabilità dei diritti del consumatore, tra i quali, secondo questa tesi, rientrerebbe anche quello di utenzainvocare le nullità relative contemplate dallo stesso codice del consumo. Invero tale rilievo è superabile, comportamenti doverosicome ha osservato altra dottrina, sulla base di un’attenta disamina di altre norme del codice del consumo (artt. 124, 134 comma 10 e 141) che fa emergere come la finalità perseguita dal legislatore sia quella di garantire l’effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno e induce, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”a circoscrivere la predetta irrinunciabilità alla sola fase antecedente all’insorgere di tali diritti. Orbene è evidente l’inadempimento La medesima sottrina poi reputa che la regola della convalidabilità del contratto affetto da nullità relativa di protezione sia pienamente compatibile con la sussistenza del potere di rilievo officioso di tale vizio da aprte del giudice, nei casi in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento cui ciò sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta previsto espressamente (art. 136 comma 30 Cod. Consumo). Tale potere, primoinfatti, trova un limite intrinseco al suo esercizio nei casi in cui la declaratoria di nullità sia pregiudizievole per il destinatario delle norme di protezione o, addirittura, qualora sia da questi non voluta poiché, in caso contrario, si verrebbe ad attribuire preminenza alla finalità di tutela dell’interesse pubblico , che è sicuramente sottesa a tutte le ipotesi di nullità, rispetto a quella di tutela del contraente debole, propria della legislazione sopra richiamata. Non va poi trascurato che l’autore di un recente studio dedicato a questi temi ha osservato che non osta alla conclusione della convalidabilità del contratto relativamente nullo nemmeno il disposto dell’art. 1423 cc, poiché tale norma contempla una riserva di legge ma non una riserva espressa. In altri termini la parte finale di tale norma, secondo tale dottrina, va intesa non nel senso che occorra un’espressa previsione di convalida ma nel senso Ma nel senso di un’esplicita ammissione della convalidabilità ogni qual volta dal corpo della previsione risulti atrimenti. A favore della ricostruzione esposta milita, infine, anche la considerazione che essa evita il rischio che l’imprescrittibilità della nullità esaminata possa favorire, come nel caso (-) strategie a “geometria variabile” dell’investitore con portafogli differenziati, volte a far valere ex post la nullità derivata dalle sole operazioni negative o insoddisfacenti”). Il tribunale ritiene, seguendo la finalità che il legislatore persegue con la previsione della nullità di protezione, che sia applicabile analogicamente, nella materia regolata dal diritto finanziario, dell’art. 36 co. 3 cod. cons. che stabilisce, con riferimento alla nullità di protezione, che essa è un rimedio che opera solo a vantaggio del consumatore. La disposizione in esame attribuisce rilevanza non alla volontà del consumatore ma al suo interesse obiettivizzato nella tutela predisposta dalla norma, di guisa che, pur in presenza di un atto volontario di convalida, se questo non realizza compiutamente l’interesse del consumatore, il negozio è sempre nullo. Il potere di convalida è riconoscibile nei casi in cui, dall’istruttoria processuale, emerga che il contratto sia stato eseguito e che l’interesse del soggetto debole e quello di carattere generale protetti dalla previsione normativa della sanzione negoziale, sia stato soddisfatto o comunque non sia stato effettivamente pregiudicato.
Appears in 1 contract
Samples: Intermediazione Finanziaria
Motivi della decisione. Xxxxx premettere Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1809, 1810 cod. civ., 155 c.c. e vizi di motivazione. In via principale invoca i principi desumibili da Cass. 3179/07 e afferma che nella fattispecie il comodato di immobile destinato a casa familiare, ove pattuito senza determinazione di tempo, comporta l’obbligo del comodatario di restituire il bene non appena il comodante lo richieda. Deduce che nel caso regolato dalle Sezioni Unite del 2004 era configurabile un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari, insussistente nel caso di specie, in cui le parti hanno convenuto la decisione sarà emessa secondo diritto concessione in godimento dell’alloggio “quale sistemazione temporanea provvisoria e precaria per i giovani coniugi”. A tal fine rileva che trattasi di una villetta sita in zona di villeggiatura; che la convenuta era già a quel tempo comproprietaria di una residenza estiva della propria famiglia di origine posta nel medesimo comune; che attualmente la propria figlia, coniugata con tre bambini, risiede in altro alloggio concesso al ricorrente dallo Iacp, ente che avrebbe richiesto a qual titolo sussista tale occupazione da parte di famiglia non assegnataria. Lamenta che la Corte di appello non abbia valutato tali circostanze, pur rilevanti a suo avviso quale bisogno ex art. 1809 c.c., per ritenere sussistente un comodato precario. Con più “quesiti di diritto” formulati ai sensi dell’art. art366 bis c.p.c, chiede alla Corte di stabilire che, in caso di comodato c.d. 113 II° Co. c.p.c.precario di abitazione destinata a casa familiare, cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63il comodatario è tenuto al rilascio a semplice richiesta del comodante. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competenteIn subordine, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della alla Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) di ribadire che l’effettiva destinazione a casa familiare voluta dal comodante è desumibile solo da una specifica verifica in punto di fatto; che la verifica della comune intenzione delle parti sarebbe stata omessa; che nella specie il somministrante assume su bene era stato concesso in godimento solo al fine di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.auna temporanea sistemazione., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Comodato
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando l'erronea interpretazione e la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artmancata applicazione dell'art. art. 113 II° Co. c.p.c2744 c.c., cosi’ come modificato deducono che, alla luce dei principi affermati in materia dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competentegiurisprudenza, nella fattispecie luogo specie deve ritenersi la sussistenza del dedotto patto commissorio. Dalla documentazione acquisita, infatti, si evince chiaramente che le somme considerate come prezzo della vendita costituivano, in realtà, una serie di residenza - o domicilio elettivo - prestiti, effettuati da Xx.Xx. (anche per mezzo di società a lui riconducibili) al F. , e successivamente restituiti a mezzo assegni e titoli cambiari da quest'ultimo e dalla sua società (Cisat Italia) al Po. . La vendita, pertanto, costituiva la garanzia per la restituzione dei crediti; tanto che il F. veniva lasciato nella piena disponibilità dell'immobile, a dimostrazione del consumatore ai sensi dell’artfatto che al Po. 1469 bis comma 3 n° 19(ergo, alla P.O.F.) nulla interessava dell'immobile, essendo la causa negoziale la restituzione dei debiti e non la compravendita. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano l'erronea interpretazione e la mancata applicazione dell'art. 1418 c.c.. che ha in sostanza introdottoDeducono che, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli artmentre nell'art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica 2 del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è compravendita il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, indicato in lire 190.0000.000, viene dichiarato "completamente quietanzato" alla data del rogito, viceversa la scrittura di chiarimento evidenzia che ciò non è, in quanto, oltre a condizionare il pagamento di una quota parte del prezzo ad eseguireeventi futuri e incerti, a favore dell’altre parterateizza il residuo importo di lire 52.940.536 in una prima rata di lire 10.000.000 e in successive rate mensili di lire 5.000.000 ciascuna. Sostengono che tale discrasia rende nullo il contratto, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative destituendo di cose. Il contratto verità la dichiarazione di somministrazione èquietanza e dimostrando, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso che il contratto non si è mai perfezionato. Con il terzo motivo, articolato in due censure, i ricorrenti lamentano l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In primo luogo (3.1.), sostengono che la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su Appello ha erroneamente interpretato le somme contenute nella scrittura di se l’obbligo chiarimento come imputabili ad un prezzo per intero definito e quietanzato, e di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale econseguenza estranee ad un patto commissorio. Affermano, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata forniturainfatti, che alcune voci imputate costituiscono un accadimento futuro e incerto. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gasLe stesse, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema pertanto, non potevano costituire semplici rate di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettricapagamento, e il gas, ai sensi dell’artgiudice di merito non poteva attribuire ad esse il semplice valore di delegazione di pagamento. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.aIn secondo luogo (3.2., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato i ricorrenti deducono che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, il compito comodato concesso ai simulati alienanti costituisce indice evidente dello scopo di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primogaranzia perseguito dalle parti.
Appears in 1 contract
Samples: Contract and Default
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdottoLa società ricorrente, per sostenere la giurisdizione del giudice italiano, afferma che essa ha esercitato un'azione di responsabilità extracontrattuale conseguente alla serie di atti fraudolenti commessi in suo danno dalle parti convenute, le controversie relative ai contratti stipulati quali, senza distinzione tra i diversi rapporti posti in essere, hanno leso non solo e non tanto i singoli diritti nascenti dai contratti, ma il generale principio del neminem laedere. Alla stessa conclusione si perviene considerando distintamente le posizioni dei convenuti. Con riferimento a SK, Xxxxxxx e Xxxxx, l'azione giudiziaria trova fondamento nella figura del dolo del terzo prevista dagli artt. 1439, secondo xxxxx, e 1440 c.c.: in relazione al rapporto contrattuale tra la società attrice e Xxxx, infatti, il doloso comportamento tenuto dai detti tre convenuti si configura come lesione del credito da consumatori parte del terzo che dà origine ad una responsabilità extracontrattuale. Analoghe argomentazioni valgono per la Beko, la cui responsabilità consiste nell'avere partecipato al disegno doloso ed il cui comportamento ha causalmente contribuito alla lesione del diritto della società attrice. Per la Beko, inoltre, con professionistiriferimento al contegno da essa serbato nella fase delle trattative, è configurabile un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli artprofilo di responsabilità precontrattuale per avere essa taciuto l'incongruità dell'offerta presentata dalla Commerfin. 18 e 20 c.p.c.Inquadrata in ambito aquiliano l'azione promossa dalla ricorrente, che esclude ogni altro foro previsto dalla leggela giurisdizione del giudice italiano si individua sulla base dell'art. Cassazione civile, sez. I, 28.08 20015, n. 11282; Tribunale Roma3, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxxdella Convenzione di Bruxelles del 1968 (giudice del luogo in cui l'evento dannoso si è verificato). Tale luogo, 12 luglio 2002secondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, è sia quello ove si è verificata la condotta dannosa, sia quello dove si è prodotto il danno. Nel meritocaso di specie sia l'azione che l'evento dannoso si sono prodotti in Italia, poichè la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivifonte del pregiudizio subito dalla società attrice è proprio nel contratto in sè considerato, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su mentre tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica quanto attiene alla successiva fase dell'esecuzione del contratto di somministrazione prevista dall’artmedesimo rappresenta un semplice sviluppo della catena seriale. 1559 c.c.. OrbeneNon è possibile, la somministrazionecioè, detta anche fornituradistinguere tra danno iniziale e danno conseguente, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici poichè l'uno e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi l'altro consistono nel pregiudizio patrimoniale subito dalla società attrice come effetto del contratto individuale di utenzaconcluso. E tale pregiudizio non può situarsi altrove che presso la sede sociale della ricorrente italiana, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene dove è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso localizzato il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.apatrimonio., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Construction Services
Motivi della decisione. Xxxxx premettere Il Giudice a quo ha qualificato il contratto intercorso tra i due coniugi come negozio atipico, denominandolo precario immobiliare, affermando che esso si distingue dal comodato per la presenza di un corrispettivo, e dalla locazione, per la durata indeterminata e per la finalità della custodia. Ha pertanto ritenuto legittima la domanda proposta da An. Pe. La ricorrente denuncia la violazione dell'art. 1594 e degli artt. dal 1406 al 1410 del c.c., nonché il vizio di omessa o insufficiente motivazione. Rileva che il rapporto in questione è di sublocazione, ai sensi dell'art. 1594 c.c., e adduce, a sostegno del suo assunto, il pagamento dei canoni di locazione, l'intestazione a suo nome delle utenze, la durata pluriennale del rapporto e la carenza della finalità della custodia. Riporta altresì il tenore della comunicazione inviata dal An. Pe. all'Istituto locatore, in data 2.6.1995, che così recita: "il sottoscritto An. Pe., conduttore dell'appartamento dal 1995; di proprietà dell'Ente INPDAP, sito in Xxx Xx. Xx. 00, informo a codesto Ente che al nucleo familiare a voi già noto, risiede e ne domicilia anche la signora Xx. Xx., ex mia moglie, finché lei lo vorrà, motivato dal fatto che la propria figlia An. ha bisogno della propria madre giorno e notte perché è gravemente malata". Sulla base di tale documento, la ricorrente esclude l'ipotesi del precario immobiliare, perché tale rapporto è caratterizzato da una durata rimessa alla volontà del concedente, mentre, nella fattispecie, tale durata era rimessa alla volontà del beneficiario. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento. Il Giudice a quo ha infatti omesso di motivare su punti decisivi della controversia. Non ha considerato che nella fattispecie era carente il fine della custodia, come chiaramente rilevabile dal testo della missiva inviata da An. Pe. all'INPDAP, secondo la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artquale il godimento dell'immobile a favore della Ni. artMa. 113 II° Co. c.p.ctrova esplicita causale nel compito di assistenza della figlia Xx.. Non ha considerato che la durata del rapporto era rimessa alla volontà della Ni. Ma., cosi’ come modificato risultante dalla legge 7/4/2003 n° 63predetta missiva e che tale circostanza rileva non soltanto nella ipotesi della sublocazione, ma anche nella ipotesi del precario immobiliare, potendo condurre a decisione difforme da quella concretamente assunta con l'impugnata sentenza. L’attore La Corte del merito non ha inoltre correttamente incardinato valutato l'entità dell'onere economico posto a carico della Ni. Ma. e consistente nel pagamento del canone, degli accessori e delle utenze, onde verificare se tale assetto contrattuale potesse escludere la controversia innanzi al giudice territorialmente competentegratuità del rapporto, nella fattispecie luogo che, come affermato da consolidata giurisprudenza di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’artlegittimità (vedi Cass. 1469 bis comma 3 n° 19III, c.c.. che ha in sostanza introdotto15.1.2003 n. 485; Cass. III, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, 4.6.1997 n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura4976), è il contratto compatibile soltanto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo la previsione di un prezzomodus di entità così modesta da non assumere natura di controprestazione. La sentenza deve essere pertanto cassata, con rinvio ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato altra sezione della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su Appello di se l’obbligo Roma, che provvederà a nuova esame della fattispecie e al regolamento delle spese del giudizio di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.acassazione., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primo
Appears in 1 contract
Motivi della decisione. Xxxxx premettere Firmato Da: MIELE RAFFAELE PASQUA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b1813 Con atto di citazione ritualmente notificato Costruzioni srl ha convenuto in giudizio e al fine di sentir accolte le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l’inadempimento della Dott.ssa riferito alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare per cui è causa e per l’effetto condannarla alla restituzione delle somme versate dall’attrice a titolo di acconto nonché al risarcimento del lucro cessante consistente nella differenza tra il prezzo d’acquisto pattuito al momento della stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisIto dall’immobile al momento in cui l’inadempimento della dott.ssa è divenuto definitivo e cioè € 328.500,00 …. come da valutazione in atti, detratta la somma di € 80.000,00 …. quindi per un totale di € 248.500,00 ….o quella somma maggiore o minore che nella fattispecie il Giudice vorrà ritenere equa e/o di giustizia; in via subordinata: accertare la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artsussistenza dei requisiti di cui all’art. art2901 c.c. 113 II° Co. c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo e per l’effetto dichiarare inefficace e quindi revocare l’atto definitivo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdottocompravendita, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori atto notaio Fabrizio Bissi del 18.06.2008 Rep. 8502, intervenuto fra gli odierni convenuti e relativo all’immobile sito nel Comune di Roma-Agro Romano loc. La Lingua e precisamente con professionistiaccesso già dalla Via apprezzamento di terreno agricolo (con soprastante costruzione al NCEU foglio 1089 part. 278 sub. 2 z.c. 7 partita catastale n. 450478, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto distinto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo numero 68 nel piano di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) lottizzazione con il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contrattoconseguente ordine al competente conservatore dei registri immobiliari)”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primoFirmato Da: MIELE RAFFAELE PASQUA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b1813
Appears in 1 contract
Samples: Sentenza
Motivi della decisione. Xxxxx premettere che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’artLa domanda di parte ricorrente appare infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito enunciate. Con ricorso ex art. 113 II° Co. 414 c.p.c. i ricorrenti premettevano di essere tutti dipendenti della società Ceva Logistics Italia s.r.l., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competentecon contratto a tempo indeterminato, nella fattispecie luogo e di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19prestare lavoro presso diverse sedi nel territorio italiano, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.csulla commessa Telecom Italia s.p.a., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici svolgendo le proprie mansioni (gestione scorte di magazzino per i prodotti Telecom stoccati presso Centri di Raccolta) sulla base del potere direttivo e di fatto e va pertanto accoltacontrollo esercitato dal committente, secondo le esigenze organizzative di quest'ultimo, ed utilizzando gli indispensabili strumenti di lavoro messi a disposizione da questi. Esaminati gli atti e gli scritti difensiviXxxxxxxxxx, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenutopertanto, cioè accertarsi la notoria interruzione della somministrazione di energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo sussistenza di un prezzorapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e Telecom Italia s.p.a. a far data dal 01/03/2003, ad eseguireovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, a favore dell’altre partecon condanna della resistente al ripristino dei rapporti di lavoro ovvero alla assunzione, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative con ogni conseguenza giuridica ed economica, con vittoria di cosespese di lite. Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione èe, quindiindirettamente, destinato a soddisfare ad intervallo il contratto di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) appalto lecito da quello illecito, per il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i fatto che nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale efa capo all'appaltatore. Tale organizzazione può anche risultare - tenuto conto dell'attuale evoluzione dei sistemi produttivi, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto possono essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto incentrati anche solo nella razionale gestione della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.). Giova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), cui fu riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. 1, primoforza lavoro
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Illecito