Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:
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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata I tre motivi di ricorso, fra loro intimamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Con il primo il ricorrente - denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 769 c.c.: nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione—sostiene che la convenzione del 29 dicembre 1968, stipulata in relazione all'art. 10, 5° comma, L. 6 agosto 1967. n. 765, al fine di superare il divieto del rilascio della licenza edilizia in carenza delle opere di legittimazione passiva urbanizzazione primaria e di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A.assicurare la realizzazione dell'urbanizzazione, non possa configurarsi come donazione, mancando l'animus donandi. Con il secondo il ricorrente - denunciata la violazione dell'art. 10. 5 comma. L. 6 agosto 1967, n. 765, in relazione all'art. 24 L. urb. 17 agosto 1942, n. 1150, e degli artt. 1362 ss. c.c. - censura la decisione impugnata per aver ritenuto che il terreno fosse stato ceduto nell'interesse esclusivo del Comune, senza alcun riferimento alla costruzione da realizzare sull'area contigua, in quanto detta corrispettivo della cessione sarebbe stata la concessione della licenza edilizia. Con il terzo il ricorrente denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul punto decisivo che la convenzione fosse volta a consentire la costruzione del fabbricato sul terreno limitrofo. La censura, articolata nei riassunti motivi, è fondata. La Corte d'appello ha configurato la convenzione del 29 dicembre 1968. con la quale la società è concessionaria dello Stato soltanto Poligono ha ceduto al Comune di Milano l'area oggetto di disputa al fine di poter costruire sul terreno contiguo di sua proprietà, come una donazione (nulla per l’attività mancanza di trasmissione e dispacciamentoforma), pervenendo - attraverso una non corretta interpretazione della volontà negoziale ed un inadeguato svolgimento motivazionale - alla conclusione che nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque convenzione ricorressero tutti i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura requisiti sostanziali di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesimanegozio liberale (il depauperamento del donante, costituenti questi l’alea normale l'arricchimento del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359donatario e l'animus donandi). InoltreLa Corte del merito, ai sensi dell’articolo 1218 nel suo orientamento, ha tratto conforto dalla decisione n. 152 del Codice Civile25 maggio 1973 della Corte suprema (Foro it.. Rep. 1973, il debitore voce «Edilizia ed urbanistica», n. 441) la quale - in una fattispecie non inquadrabile nello schema paradigmatico della cessione gratuita prevista dal 5° comma dell'art. 9 L. 6 agosto 1967, n. 765 (che ha sostituito l'art. 28 L. urb. 17 agosto 1942, n. 1150), in quanto si trattava di una convenzione anteriore alla cennata previsione legislativa e non esegue la prestazione dovuta è tenuta attinente alla realizzazione di opere di urbanizzazione - escludendo che potesse qualificarsi come atto a titolo oneroso l'impegno assunto con atto scritto da un privato di trasferire al risarcimento Comune un'area da destinare a giardino pubblico quando non risultasse una controprestazione del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttaviaComune, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice sembra utilizzabile ai fini della risoluzione della diversa fattispecie giuridica oggetto del merito (Xxxxpresente dibattito giudiziale. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimonialeE poiché, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile la cessione dell'area da parte della società Poligono al Comune di Milano è intervenuta (pr la clausola. n. 3A della convenzione) in relazione all'art. 10, 5° comma, L. 6 agosto 1967, n. 765, e cioè in funzione del superamento del divieto di rilasciare licenze edilizie in difetto di opere di urbanizzazione primaria e dell'obbligo del privato di assicurare la realizzazione dell'urbanizzazione, è alla luce della suddetta normativa che deve porsi il problema della qualificazione giuridica del negozio stipulato tra le parti. Il comma 5 del cit. art. 10 prescrive che la concessione della licenza edilizia è subordinata in ogni caso all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione della loro attuazione entro un triennio da parte attricedel Comune ovvero all'impegno dei privati di procedere alla loro realizzazione contemporaneamente alle costruzioni. Nella specie, la società Poligono, che aveva ottenuto il 28 maggio 1968 la licenza edilizia, dalla quale doveva considerarsi decaduta a norma dell'art. 7 del regolamento edilizio comunale di Milano per non avere iniziato entro il semestre le opere di costruzione non potendo procedere alla edificazione per mancanza nella zona delle opere di urbanizzazione primaria (inerenti alla viabilità, al sistema idrico e fognario, all'illuminazione, ecc.) - si è impegnata alla cessione gratuita dell'area (su cui è stata realizzata la strada prevista dal piano regolatore particolareggiato) in cambio dell'assunzione dell'obbligo da parte del Comune della concessione di una nuova licenza edilizia, mai intervenuta a causa dell'adozione da parte del consiglio comunale di una variante al piano regolatore, comportante la destinazione del terreno della società a verde pubblico. E poiché, in conseguenza di ciò, la società Poligono ha chiesto (con la domanda di risarcimento dei danni) la risoluzione della convenzione per colpa del Comune, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale avere questo apportato una modifica al piano regolatore che non può rimanere sprovvisto consente l'utilizzazione edilizia del suolo di tutelasua proprietà, è con riferimento alla normativa dettata dagli artt. La liquidazione 8 e 10 L. 6 agosto 1967, n. 765 ed alla delineata situazione di fatto, che va determinata la natura giuridica della convenzione intervenuta fra le parti, al fine di stabilire la tutela accordata dall'ordinamento in ordine alle situazioni giuridiche soggettive da essa derivanti. Il problema che, quindi, si pone - in presenza non di un animus donandi, ma dell'intento di ottenere, in corrispettivo della cessione gratuita, il rilascio di una nuova licenza edilizia - è se la convenzione, con la quale il privato procede alla cessione gratuita di un terreno al Comune al fine di consentire a questo la realizzazione di una strada (opera di urbanizzazione primaria) e di ottenere la licenza edilizia in ordine ad un fabbricato da realizzare su un suolo contiguo nel rispetto dell'art. 10, 5° comma. Legge n. 765 del danno andrà quantificata 1967 (sostitutivo dell'art. 31 Legge urbanistica n. 1150 del 1942), debba, anziché sussumersi nell'ambito del modello negoziale della donazione, ricomprendersi nella categoria giuridica delle convenzioni urbanistiche. Le convenzioni urbanistiche – la cui utilizzazione è stata determinata, in via equitativa, facendo ricorso all’equità principi soprattutto da motivi di tipo correttivo o integrativo, essendo carattere economico - hanno origini remote (nota particolarmente difficile è quella intervenuta il 2 marzo 1878 fra la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202società per il risanamento ed il Comune di Napoli per la bonifica di alcuni rioni). Il Giudice Verso la fine del secolo scorso a causa degli inadeguati risultati conseguiti in virtù dell'applicazione della L. 25 giugno 1865 n. 2359 sulla espropriazione per pubblica utilità, il cui schema rigidamente autoritativo consentiva la realizzazione dell'interesse pubblico soltanto mediante l'impiego di Pace del Mandamento mezzi amministrativi, il fenomeno ha assunto notevoli proporzioni. Lo strumento giuridico prevalente usato è stato il cosiddetto accordo espropriativo amichevole, inteso ad evitare, nel procedimento ablatorio, le lungaggini dovute alle formalità dell'espropriazione. Con tale congegno i privati cedevano determinate aree ai Comuni al fine di Salernoottenere, definitivamente decidendooltre che la certezza sull'assetto urbanistico, così provvede:la concessione della licenza di costruzione. Trattavasi di cosiddetti contratti ad oggetto pubblico, sostitutivi di (fasi di) procedimenti amministrativi.
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Samples: Convenzioni Di Lottizzazione
Motivi della decisione. Preliminarmente La domanda è parzialmente fondata e va dichiarata la carenza di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A.quindi accolta nei limiti appresso indicati. La pretesa economica, in quanto detta società così come azionata dal sig. Manfredonia, è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamentobasata su tre contratti stipulati dal sig. Rosi: - il primo, nella qualità di fornitrice di energia elettricadell’agosto 2006, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. con l’A.S. Roma s.p.a. per la mancata somministrazione stagione sportiva 2006/2007; - il secondo, datato 28.8.2007 ed a seguito di energia elettrica a Enel Distribuzione S.pvariazione di tesseramento avvenuta in pari data (cessione di contratto temporanea con diritto di opzione con accordo di partecipazione – contro opzione), con l’A.C. Chievo s.r.l. in relazione alla stagione sportiva 2007/2008; - il terzo, sempre del 28.8.2007, con l’A.S. Roma s.p.a.A., mancando da parte presso la quale il sig. Xxxx era ritornato, non avendo l’A.C. Chievo s.r.l. esercitato l’opzione, per la stagione sportiva 2008/2009. Xxxxxx, l’eccezione (prescrizione e decadenza) indistintamente sollevata dal sig. Rosi allo scopo di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 neutralizzare la domanda del Codice di Procedura Civilesig. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto Manfredonia avente ad oggetto i compensi derivanti dai primi due contratti non appare fondata. Per quanto riguarda la somministrazione decadenza, va detto che il Regolamento Agenti di energia elettricaCalciatori applicabile ratione temporis non stabilisce alcunché circa il compimento di atti e/o attività che l’agente deve porre in essere - con determinate modalità ed entro certi termini – per impedire la decadenza dalla possibilità di far valere il diritto alla corresponsione dei compensi spettantigli. Al contrario, e il successivo Regolamento, entrato in vigore in data 1.2.2007, pone espressamente a carico dell’agente l’onere di responsabilità extracontrattualeesercitare “il diritto al compenso, laddove venga posta a pena di decadenza, entro il termine della stagione sportiva successiva a quella in evidenza la colpa della società convenuta nel cui il diritto è maturato” (art. 10, 5° comma, ultimo periodo). Pertanto, in assenza di una specifica disposizione che preveda un termine a pena di decadenza, non aver saputo è consentito all’interprete creare una norma ad hoc, introducendo così limiti all’esercizio di quel diritto, né prevedere invocando una previsione regolamentare all’epoca non già vigente, né evitare l’evento e le sue conseguenze dannosemutuandola , per via analogica, dal regolamento FIFA, così come invocato dalla difesa del sig. Rosi. E’ pacifico notorio che in materia di decadenza la comminazione va soggetta a regole di stretta interpretazione, non cedevoli alle integrazioni altrimenti consentite dai principi che governano l’interpretazione estensiva. Quanto alla prescrizione, la soluzione della questione non può che essere ricercata alla luce dei principi generali dell’ ordinamento, ai quali non si sottrae l’ordinamento sportivo fuori dell’ambito di esercizio dell’autonomia allo stesso riconosciuta dalla legge n. 280 del 2003. E’ in applicazione di detti, non derogati principi che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazionediritto del mandatario al pagamento del compenso si deve ritenere prescrittibile soltanto al compimento del termine ordinario decennale. D’altra parte, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa avviso è anche la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi giurisprudenza già maturata presso la Camera Arbitrale della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva FIGC che, seppure antieconomiciin diverse occasioni, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato il seguente principio: “Deve essere, inoltre, respinta l’eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione, che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione sarebbe intervenuta ai sensi degli articoli 0 x 002956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati . . . con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizionale ordinario . . . Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005)” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009lodo del 10.4.2009). Ecco dunque che non Stando così le cose, è soltanto evidente che, in relazione al reddito percepito dal sig. Rosi nelle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008 rispettivamente dall’A.S. Roma s.p.a. e dall’A.C. Chievo s.r.l., il diritto del sig. Manfredonia di ottenere il pagamento dei compensi non risulta prescritto, avendo questi promosso il procedimento arbitrale (e dunque fatto esercizio del preteso diritto) ben prima del decorso del termine decennale di prescrizione. Di conseguenza il sig. Xxxx va condannato al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di €. 32.389,17, oltre interessi legali dalla data del 10 ottobre 2009, alla serenità domesticaquale si riferisce il ricevimento da parte del debitore dell’unico documento acquisito che sostanzia i minima standard della costituzione in mora. Venendo al compenso preteso dal sig. Manfredonia in ordine al terzo dei suddetti contratti (cioè quello con l’A.S. Roma s.p.a. datato 28.8.2007), si deve rilevare che la domanda, nei modi peculiari della sua formulazione, non può trovare accoglimento. Il ricorrente, infatti, a supporto della propria pretesa, ha allegato la mera circostanza che il sig. Xxxx, dopo la parentesi con l’A.C. Chievo s.r.l., sia ritornato all’A.S. Roma s.p.a. Sennonché il Calciatore, nei propri scritti difensivi, ha dedotto – contrariamente a quanto affermato dall’Agente – che, per la stagione sportiva 2008/2009, il contratto con l’A.S. Roma s.p.a. non ha avuto esecuzione, dato che egli, in realtà, per quella stagione, è stato tesserato per il Livorno Calcio. A fronte di tale deduzione, il sig. Manfredonia, nel ristretto ambito corso del procedimento arbitrale, non ha provveduto ad alcuna specificazione contestazione (tantomeno dell’inimputabilità della propria abitazionecondotta che la difesa del Calciatore dichiara che questi ha dovuto tenere nel contrarre la relazione col Livorno calcio) né ha operato alcuna emendatio della prima domanda, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività neppure in termini additivi e di svagocumulo condizionale con quella originaria, sociali e culturalilimitandosi esclusivamente a invocare l’applicazione dell’art. 13, 5° comma, del Regolamento Agenti di calciatori. Ora, se è vero che ai sensi di tale norma “Il calciatore che concluda un contratto con una società senza l’assistenza del proprio Agente . . . è tenuto comunque . . . a corrispondere (a quest’ultimo) il compenso contrattualmente stabilito all’atto dell’incarico . . .”, è pur vero, però, che solitamente si svolgono questa disposizione deve essere coordinata con quella di cui all’art. 10, 5° comma, primo periodo, laddove è detto che “L’importo del compenso dovuto all’Agente . . . è calcolato in base al di fuori dell’abitazione familiare reddito lordo annuo del calciatore . . . secondo quanto risulta dal contratto sportivo depositato e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presuntaratificato”. InoltreApplicando il combinato disposto delle norme testé citate alla fattispecie in esame, le sentenze nnsi desume che il compenso per l’attività svolta dal sig. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimonialeManfredonia, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto fissato in sussistenza termini percentuali nel contratto di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione mandato (“danno-evento5% del corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che rimane suscettibile, in considerazione della concreta e oggettiva alterità determinatasi tra la stessa possa comportare (fattispecie normativa e quella effettiva, di venire calcolato piuttosto “danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento reddito lordo annuo del Giudicantecalciatore” che non in base al “corrispettivo annuo lordo del Calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva depositato”. Tuttavia, alle presunzionila parte promotrice dell’arbitrato, ai fatti notorisenza muovere contestazione specifica alla legittimità della determinazione del Calciatore di contrarre in favore del Livorno Calcio benché assertivamente presa in conseguenza dell’inadempimento dell’Agente, alle massime ha escluso in maniera concludente quanto univoca di comune esperienzavoler esigere il credito derivante dal rapporto di agenzia in base a quest’ultimo titolo, pur senza esonerare quello determinato -cioè-, in relazione alla stagione sportiva 2008/2009, dall’avere il danneggiato dall’onere calciatore conseguito un reddito da prestazione sportiva con il Livorno Calcio diverso dal corrispettivo previsto nel contratto sportivo stipulato con l’A.S. Roma s.p.a., e poi sostanzialmente fattosi inefficace. Pertanto, la richiesta del ricorrente [pagamento di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria un compenso pari ad €. 35.810,48 sul corrispettivo lordo (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003)€. Nel caso di specie, appare innegabile 716.209,77) che parte attriceil sig. Xxxx avrebbe potuto percepire, per la mancata erogazione di energia elettrica stagione sportiva 2008/2009, dall’A.S. Roma s.p.a.], quale alternativa che esclude - per oltre quindici orela stessa prospettazione attorea- la diversa pretesa riferibile al reddito effettivamente percepito dal resistente (aut aut), non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici può essere accolta. Avendo il sig. Manfredonia escluso di avvalersi della persona umanadiversa ragione della propria domanda e di prendere in qualunque modo (sive sive) le pertinenti conclusioni (anche)in ordine alla pretesa di pagamento del compenso costituito dalla frazione del corrispettivo annuo lordo previsto nel contratto di prestazione sportiva sottoscritto tra il sig. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che Rosi ed il Livorno Calcio, la domanda, l’unica qui proposta, non può rimanere sprovvisto trovare accoglimento. Ai fini della ratio decidendi qui divisata, peraltro, non appare rilevante alcuna delle questioni poste in ordine alla disciplina convenzionale della revoca del mandato senza giusta causa, né la disamina del preteso inadempimento dell’Agente in conseguenza del quale sarebbe stato concluso, senza l’assistenza del sig. Manfredonia, il contratto del sig. Rosi con il Livorno calcio per la s.s. 2008/2009. Le spese per assistenza difensiva, in considerazione del parziale accoglimento della domanda, sono compensate per 1/3, mentre la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza, viene posta a carico del sig. Rosi, come per i diritti degli arbitri e del Tribunale Nazionale di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità Arbitrato per lo Sport che invero interamente cedono essi pure a carico di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202)quest’ultimo. Il Giudice di Pace del Mandamento di SalernoCollegio Arbitrale, definitivamente decidendopronunciando, così provvededecide:
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Motivi della decisione. Preliminarmente Xxxxx premettere che nella fattispecie la decisione sarà emessa secondo diritto ai sensi dell’art. art. 113 II° Co. c.p.c., cosi’ come modificato dalla legge 7/4/2003 n° 63. L’attore ha inoltre correttamente incardinato la controversia innanzi al giudice territorialmente competente, nella fattispecie luogo di residenza - o domicilio elettivo - del consumatore ai sensi dell’art. 1469 bis comma 3 n° 19, c.c.. che ha in sostanza introdotto, per le controversie relative ai contratti stipulati da consumatori con professionisti, un foro speciale rispetto a quelli previsti dagli art. 18 e 20 c.p.c., che esclude ogni altro foro previsto dalla legge. Cassazione civile, sez. I, 28.08 2001, n. 11282; Tribunale Roma, 19 luglio 2002; Tribunale Reggio Xxxxxx, 12 luglio 2002. Nel merito, la domanda attorea risulta fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e va dichiarata pertanto accolta. Esaminati gli atti e gli scritti difensivi, emerge un dato riferito dall’attore e dal convenuto, cioè la carenza notoria interruzione della somministrazione di legittimazione passiva energia elettrica avvenuta alle ore 03:25 della notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003 su tutto il territorio nazionale, che in Campania è durata circa 15 - 18 ore. E’preliminare per la risoluzione della fattispecie, la disamina della natura giuridica del contratto di G.R.T.N. somministrazione prevista dall’art. 1559 c.c.. Orbene, la somministrazione, detta anche fornitura, è il contratto con il quale una parte (somministrante) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altre parte, (somministrato) prestazioni periodiche o continuative di cose. Il contratto di somministrazione è, quindi, destinato a soddisfare ad intervallo di tempo costante bisogni periodici e continuativi dell’utenza attraverso la costituzione di un rapporto durevole. Secondo l’insegnamento autorevole e consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n° 2359/1968) il somministrante assume su di se l’obbligo di apprestare i mezzi necessari per adempiere la propria obbligazione contrattuale e, ovviamente il rischio (l’alea) connesso alla mancata fornitura. Correttamente l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, con delibera 112/03 ha ritenuto che avrebbe dovuto essere operativo un sistema di difesa contro le perturbazioni del sistema elettrico in grado di riconoscere preventivamente eventuali criticità. Al riguardo autorevole magistratura amministrativa (TAR Lombardia Milano, sez. II° 20/11/2002 n° 4515,) ha considerato che “ le prescrizioni attinenti alla produzione, alla regolazione, all’erogazione ed ai livelli di qualità, dettate dall’Autorità per l’energia elettrica, e il gas, ai sensi dell’art. 2 comma 12 lettera h, l. 14 novembre 1995 n° 481, sono suscettibili di tradursi se guardate sotto il profilo dell’adempimento delle prestazioni di un rapporto obbligatorio, in comportamenti attuativi del contratto individuale di utenza, comportamenti doverosi, quindi, nell’ottica dell’esatto adempimento delle reciproche obbligazioni scaturenti dal contratto”. Orbene è evidente l’inadempimento in quanto nel periodo considerato l’utente non ha affatto goduto della somministrazione dell’energia elettrica. Occorre, quindi, accertare se tale inadempimento sia imputabile o meno alla società convenuta. Al riguardo la difesa dell’E.N.E.L. Distribuzione s.p.a. sostiene che con l’avvento del D. L.vo 16/03/1999 n° 79, è stato soppresso il Monopolio delle attività del settore elettrico a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, poi divenuta E.N.E.L. s.p.a., dalla legge 1643/62. Dall’entrata in vigore del suddetto decreto, l’E.N.E.L. s.p.a. ha costituito, per legge, società separate per lo svolgimento di attività connesse all’utilizzo di energia, ed opera solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti, mentre le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. Nazionale (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359G.R.T.N.). InoltreGiova all’uopo premettere che con legge 6 dicembre 1962 n. 1643 sulla nazionalizzazione dell’energia elettrica fu istituito l’Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (ENEL), ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, cui fu riservato il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso compito di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, esercitare nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte territorio nazionale le attività realizzatrici della personalità umanadi produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta (art. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste1, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:primo
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Samples: Risarcimento Del Danno Da Black Out
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata 1.Domanda di accertamento della nullità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato tra il B. e la carenza M.P.S. s.p.a. per difetto di legittimazione passiva sottoscrizione da parte della banca. Gli attori, la sig.ra M. e i germani B., hanno domandato la declaratoria di G.R.T.N. nullità del contratto avente a oggetto servizi di investimento stipulato il 3.06.93 tra il loro dante causa, Xxxxxxx X. e la banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., perché il testo del contratto era stato sottoscritto solo dal B.. La domanda è infondata. 1.2.L’art. 117 T.U.B. ratione temporis vigente prescriveva la forma scritta per i contratti stipulati tra ente bancario e cliente sanzionando la violazione con la nullità dell’atto. La disposizione in esame aveva la funzione di soddisfare le esigenze informative del cliente rispetto alla complessità e pluralità dei servizi, anche di investimento, predisposti dalla banca, tutelando il diritto della parte debole del rapporto di autodeterminarsi consapevolmente rispetto al compimento delle singole operazioni di investimento. Seguendo il metodo ermeneutico in forza del quale la funzione della disposizione conforma l’interpretazione della disposizione, si deve ritenere l’art. 117 co. 3 T.U.B. prescriveva la necessità della forma scritta del testo del contratto esclusivamente per l’acquisizione della sottoscrizione dell’investitore (Gestore cfr. con riferimento alle norme del T.U.F. trib. Novara 2.11.09: “Il requisito della Rete forma scritta, previsto dall'art. 23 T.u.f. - D.Lgs. n. 58 del 1998 - a pena di Trasmissione Nazionale) S.p.A.nullità del contratto di intermediazione finanziaria, deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il documento venga sottoscritto esclusivamente dal cliente e non dalla Banca, in quanto detta società la funzione della previsione normativa consiste nel dare certezza, da un lato, alla circostanza che il cliente ha autorizzato la banca a svolgere un determinato servizio, dall'altro, alle modalità di svolgimento dell'investimento delle quali la banca è concessionaria dello Stato soltanto obbligata a fornire al cliente adeguata informativa”; Corte di Appello Torino 3.04.12: “La previsione di forma contenuta nell'art. 23 del D.Lgs. n. 58/1998 (Tuf) - la cui funzione consiste nell'apprestare una disciplina di protezione del soggetto debole investitore, così da superare la sperequazione in suo sfavore, di tipo conoscitivo e negoziale, nel potere e capacità di determinazione del contenuto normativo dell'accordo - è pienamente soddisfatta dalla sottoscrizione del solo investitore, per l’attività di trasmissione e dispacciamentol'esaustiva assicurazione, nella qualità di fornitrice di energia elettricain tal modo, della funzione informativa che essa è destinata ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore assolvere”). Peraltro, successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 58/98, è stato adottato dalla Consob il Regolamento 11522/98 il cui art. 31 ha espressamente escluso l’applicabilità delle prescrizioni formali dettate dall’art. 30, attuativo della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. disposizione ex art. 23 T.U.F., per la mancata somministrazione redazione del contratto di energia elettrica investimento nel caso in cui esso fosse stato stipulato dall’intermediario con un operatore qualificato (cfr. ora art. 58 co. 3 Reg. Consob 16190/07 che relativamente ai contratti aventi a Enel Distribuzione S.p.A.oggetto servizi di investimento o accessori a essi connessi esclude l’applicazione delle regole di condotta di cui agli articoli da 27 a 56 ad eccezione del comma 2 dell’articolo 49). La disposizione regolamentare in esame, mancando da parte attuativa dell’art. 23 T.U.F., evidenziava, quindi, che la forma scritta era prevista in ragione delle particolari condizioni del soggetto investitore, correlate alla sua posizione “non qualificata”, e, inoltre, per la finalità perseguita dal legislatore di quest’ultimapredisporre un sistema di forme dirette a proteggere la libertà di autodeterminarsi rispetto alle singole operazioni d’investimento, unica titolata consegue, quindi, che deve ritenersi immune rispetto alla sanzione della nullità il contratto che sia sottoscritto unicamente dall’investitore. 0.0.Xx tribunale rileva, peraltro, che la censura di nullità formulata dagli attori è infondata sotto una diversa prospettiva di analisi delle norme applicabili al caso in esame che conduce a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al ritenere convalidato il contratto avente ad a oggetto servizi di investimento per cui è causa. 1.3.1.Sotto il profilo teorico si pone il problema, nell’ambito dell’istituto della nullità di protezione, che è la somministrazione sanzione prevista dalla legge per il difetto di energia elettricaforma scritta previsto per il contratto di intermediazione finanziaria, se, in assenza di una precisa disposizione, sia configurabile il potere della parte “debole” di convalidare il negozio in modo espresso ovvero tramite la sua esecuzione. Si deve precisare, incidentalmente, che è coerente con la funzione della nullità di protezione l’assunto teorico secondo il quale il contratto viziato, in tutto o in parte, è immediatamente improduttivo di effetti sicché il potere di convalida determina che esso produce, in ragione di essa, effetti ex nunc. Questa premessa è indispensabile per chiarire che il problema della convalidabilità del negozio sottoposto alla sanzione della nullità relativa deve essere esaminato sulla base dell’art. 1423 c.c. e delle norme che regolano il potere di responsabilità extracontrattualeconvalida in caso di nullità relativa nelle sue diverse configurazioni e non in base all’art. 1444 c.c. che disciplina, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannoseinvece, il potere di convalida del contratto annullabile che riguarda un negozio immediatamente produttivo di effetti. E’ pacifico L’art. 1423 c.c. prevede che il contratto posto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente. Con l’espressione “legge” devono intendersi oltre alle singole norme del codice anche le norme delle leggi speciali che dettano la disciplina, con riferimento a settori particolari, di una particolare forma di nullità relativa che è la nullità di protezione, disposizioni suscettibili di applicazione analogica nell’ambito proprio delle nullità di protezione. La ratio delle norme che in tema di nullità di “protezione” riservano la legittimazione a eccepirla alla parte “debole” e riconoscono il potere del giudice di rilevarla d’ufficio deve essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia ravvisata, come sostenuto autorevolmente in dottrina, non nella natura disponibile dell’interesse protetto ma nell’esigenza di predisporre una tutela adeguata, in modo immediato, al contraente debole e, in modo mediato, a un interesse generale rappresentato dal regolare funzionamento del mercato, evitando che la parte “forte”, dopo aver determinato il vizio generatore della nullità, possa sciogliersi dal vincolo negoziale non più gradito. In caso contrario, se, quindi, nessuna lesione all’interesse del contraente debole è stata realizzata ovvero se questo interesse è stato comunque soddisfatto si ha convalida del contratto (trib. Verona 23 marzo 2010: “In particolare la convenuta ha evidenziato come il M. miri a far dichiarare la nullità di solo alcuni degli ordini di acquisto conclusi in esecuzione del contratto di negoziazione titoli invalido (perché stipulato in assenza di un contratto quadro fino al 31 maggio 2001 e, da quella data in poi, sulla base di somministrazioneun contratto sottoscritto solo dall’investitore), regolato dagli articoli 1559 mentre, con riguardo a tutti gli altri, intenda continuare a beneficiare dei loro effetti ed in particolare a trattenere le cedole acquisite (-)Orbene reputa il collegio che ad un simile contegno possa attribuirsi rilievo nella diversa, e, sotto il profilo sistematico, più corretta, prospettiva della convalida tacita del contratto affetto da nullità relativa. A ben vedere infatti questo istituto, al pari di altri che attribuiscono efficacia sanante di invalidità contrattuali ai comportamenti della parte è espressione del più generale dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto, che non consente l’adozione di comportamenti tra loro contraddittori da parte dei contraenti. In particolare vanno segnalate, in ordine di tempo, prima di tutto, due sentenze del Tribunale di Roma, la prima della seconda Sezione Civile del 25 maggio 2005 e seguenti l’altra della IX sezione civile dell’11 ottobre 2005, che hanno affermato, invero maniera non sufficientemente argomentata, che ... “la riscossione delle cedole esprime in modo implicito ma pur sempre chiaro ed univoco, la volontà della parte di convalidare tacitamente il negozio annullabile. Al medesimo orientamento va ricondotta la pronuncia del Codice CivileTribunale di Asti del 29 marzo 2007, che ha affermato che l’adesione da parte dell’investitore all”Ops promossa dall’Argentina configura una convalida tacita del contratto annullabile e una rinunzia implicita all’azione di nullità e di risoluzione del contratto. L’essenza Invero, si può già osservare, a sostegno della convalidabilità del contratto affetto da nullità relativa di protezione, che se il divieto di convalida del contratto viziato da nullità assoluta appare in sintonia con la natura pubblicistica dell’interesse protetto, viceversa per le nullità relative di protezione l’interesse pubblico alla tutela del mercato è posposto rispetto alla tutela dell’interesse del contraente destinatario della normativa di protezione. Sul punto è stato anche opportunamente rilevato che l’esercizio della nullità selettiva non è sorretto da un interesse pubblico ma è semmai vero il contrario, dal momento che pone a carico dell’intermediario una responsabilità oggettiva per ogni minusvalenza subita dai clienti in modo del tutto indipendente dall’effettivo comportamento tenuto e per un tempo indefinito, incidendo in modo inaccettabile sulla stabilità del mercato e del sistema finanziario. A quanto fin qui detto deve aggiungersi, quale ulteriore considerazione a sostegno della soluzione sopra indicata, che, se la legittimazione allargata a far valere la nullità, sia temperata dal filtro dell’interesse, rappresenta un insormontabile ostacolo operativo alla convalida di un contratto viziato da nullità assoluta, essendo praticamente impossibile individuare a priori la pletora dei soggetti a ciò interessati (“chiunque vi abbia interesse” è la formula utilizzata dall’art. 1421), diverso discorso vale, invece, per la nullità di protezione in esame. Essa, infatti, proprio per la sua “relatività assoluta”, al pari dell’annullabilità classica, rende del tutto agevole l’individuazione dell’unico soggetto legittimato tanto alla convalida espressa che a quella tacita mediante esecuzione volontaria del negozio nella consapevolezza del vizio, secondo lo schema e le condizioni dell’art. 1444 c. civ. (è indubbio che è a tale disciplina rimanda l’art. 1423 cc allorché contempla la possibilità, eccezione, di convalida del contratto nullo). D’altro canto non può convenirsi con quella parte della dottrina che ravvisa un ostacolo all’ammissibilità della convalida in queste ipotesi nel disposto dell’art. 143 C.d.C. che espressamente sancisce la irrinunciabilità dei diritti del consumatore, tra i quali, secondo questa tesi, rientrerebbe anche quello di invocare le nullità relative contemplate dallo stesso codice del consumo. Invero tale rilievo è superabile, come ha osservato altra dottrina, sulla base di un’attenta disamina di altre norme del codice del consumo (artt. 124, 134 comma 10 e 141) che fa emergere come la finalità perseguita dal legislatore sia quella di garantire l’effettiva attribuzione di diritti al consumatore e far sì che egli sia libero di esercitarli o meno e induce, quindi, a circoscrivere la predetta irrinunciabilità alla sola fase antecedente all’insorgere di tali diritti. La medesima sottrina poi reputa che la regola della convalidabilità del contratto affetto da nullità relativa di protezione sia pienamente compatibile con la sussistenza del potere di rilievo officioso di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesimavizio da aprte del giudice, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro nei casi in cui ciò sia previsto espressamente (Cassart. Civ36 comma 30 Cod. 11/07/1968 n. 2359Consumo). InoltreTale potere, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civileinfatti, trova un limite intrinseco al suo esercizio nei casi in cui la declaratoria di nullità sia pregiudizievole per il debitore che destinatario delle norme di protezione o, addirittura, qualora sia da questi non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimentovoluta poiché, tuttaviain caso contrario, non si identifica con una semplice difficoltà verrebbe ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo attribuire preminenza alla finalità di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare dell’interesse pubblico , che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e sicuramente sottesa a tutte le attività realizzatrici ipotesi di nullità, rispetto a quella di tutela del contraente debole, propria della personalità umanalegislazione sopra richiamata. Non va poi trascurato che l’autore di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base un recente studio dedicato a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale questi temi ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque osservato che non è soltanto osta alla conclusione della convalidabilità del contratto relativamente nullo nemmeno il diritto alla serenità domesticadisposto dell’art. 1423 cc, poiché tale norma contempla una riserva di legge ma non una riserva espressa. In altri termini la parte finale di tale norma, secondo tale dottrina, va intesa non nel ristretto ambito senso che occorra un’espressa previsione di convalida ma nel senso Ma nel senso di un’esplicita ammissione della propria abitazioneconvalidabilità ogni qual volta dal corpo della previsione risulti atrimenti. A favore della ricostruzione esposta milita, ad essere violato ma infine, anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, considerazione che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione essa evita il rischio che l’imprescrittibilità della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa nullità esaminata possa comportare (“danno-conseguenza”)favorire, come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse nel caso (-) strategie a tale tesi interpretativa“geometria variabile” dell’investitore con portafogli differenziati, ben può il Giudicante fare ricorso volte a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che far valere ex post la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo nullità derivata dalle sole operazioni negative o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202insoddisfacenti”). Il Giudice tribunale ritiene, seguendo la finalità che il legislatore persegue con la previsione della nullità di Pace protezione, che sia applicabile analogicamente, nella materia regolata dal diritto finanziario, dell’art. 36 co. 3 cod. cons. che stabilisce, con riferimento alla nullità di protezione, che essa è un rimedio che opera solo a vantaggio del Mandamento consumatore. La disposizione in esame attribuisce rilevanza non alla volontà del consumatore ma al suo interesse obiettivizzato nella tutela predisposta dalla norma, di Salernoguisa che, definitivamente decidendopur in presenza di un atto volontario di convalida, così provvede:se questo non realizza compiutamente l’interesse del consumatore, il negozio è sempre nullo. Il potere di convalida è riconoscibile nei casi in cui, dall’istruttoria processuale, emerga che il contratto sia stato eseguito e che l’interesse del soggetto debole e quello di carattere generale protetti dalla previsione normativa della sanzione negoziale, sia stato soddisfatto o comunque non sia stato effettivamente pregiudicato.
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Samples: Intermediazione Finanziaria
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata Con il primo motivo la carenza di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per ricorrente denuncia la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale falsa applicazione del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni C.C.N.L. turismo pubblici esercizi, capo XIV protocollo appalti - cambi di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000)gestione. L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali Lamenta che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che sentenza impugnata interpretò erronea- mente la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base disciplina contrattuale collettiva applicabile al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile ritenendo che essa imponeva, anche per il personale con funzioni di direzione esecutiva e di elevata professionalità, l’assunzione da parte attricedella società suben- trante senza patto di prova, o in alternativa prevedeva la possibilità di non assumere affatto tale personale. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricor- rente, l’art. 349, comma 1 del C.C.N.L. 2003 (art. 335 del C.C.N.L. 2010), stabilisce: “La gestione subentrante assu- merà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno 3 mesi sui libri paga e matricola della gestione uscente, riferiti all’unità produttiva interessata, con facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e controllo del- l’impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con responsabilità di coordinamento tecnico-funzionale nei confronti di altri lavoratori”. Il C.C.N.L. 2003, art. 352, (C.C.N.L. 2010, art. 338) prevede: “Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di legge vigenti (nulla osta per l’avviamento al lavoro, libretto sanitario, etc.) ed i rapporti di lavoro così instaurati si intenderanno “ex novo”, senza l’effettuazione del periodo di prova per il personale ai cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), per il quale peraltro l’azienda uscente è esonerata dall’obbligo del preavviso di cui agli artt. 176 e 177 (186 e 187) del presente contratto. Qualora tali condizioni non sussistessero, la mancata erogazione Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione agli interessati ed alle organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizza- zioni delle posizioni entro il termine di energia elettrica per oltre quindici oretrenta giorni”. La disciplina collettiva risulta chiara nel prevedere la possibilità di non assunzione del personale con funzioni di direzione esecutiva, ma che quest’ultimo, una volta decisane l’assunzione, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici è soggetto all’effettuazione del periodo di prova, considerato il rinvio di carattere generale a tutto il personale di cui al precedente art. 349, comma 1 (art. 335), all’interno del quale non vi sono argomenti per sostenere che per il personale con funzioni direttive sia prevista, in contrasto col tenore letterale dell’art. 352 (poi 338), la possibilità di assunzione in prova. La tesi della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno società, secondo cui l’eventuale assun- zione del personale con funzioni di natura esistenziale che direzione esecu- tiva non trova quindi fonte nella contrattazione collettiva bensì in “fonti diverse” (non meglio speci- ficate), ivi compresa “la contrattazione sindacale ed individuale”, non può rimanere sprovvisto di tutelaessere seguita. La liquidazione tesi si fon- derebbe sulla incomprensibile possibilità di non assu- mere ed al contempo di assumere al di fuori della disciplina contrattuale collettiva che regolamenta la fattispecie. La ricorrente invoca al riguardo un verbale di accordo sindacale, in tesi del danno andrà quantificata 28.1.13, che tuttavia, in via equitativacontrasto col principio di autosufficienza, facendo ricorso all’equità la società non produce né riproduce in ricorso, neppure specificandone adeguata- mente il contenuto. Occorre del resto osservare che la lettera di tipo correttivo assunzione prevede un periodo di prova conforme a quanto previsto dal C.C.N.L. per i lavoratori inquadrati nel 3^ livello, richiamando dunque il C.C.N.L. A ciò deve aggiungersi che questa S.C. ha recente- mente affermato che nel lavoro subordinato, il patto di prova tutela l’interesse di entrambe le parti a sperimen- tarne la convenienza, sicché è illegittimamente stipu- lato ove la suddetta verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le stesse mansioni, ancorché diversa- mente denominate, e per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro o integrativodi un precedente datore di lavoro-appaltatore, essendo particolarmente difficile la quantificazione titolare del danno nel suo ammontare medesimo appalto (CassXxxx. Civ. 18/11/2002 1 settembre 2015 n. 1620217371). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:(omissis).
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Samples: Cambio Di Appalto
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata La società ricorrente, per sostenere la carenza giurisdizione del giudice italiano, afferma che essa ha esercitato un'azione di legittimazione passiva responsabilità extracontrattuale conseguente alla serie di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.patti fraudolenti commessi in suo danno dalle parti convenute, le quali, senza distinzione tra i diversi rapporti posti in essere, hanno leso non solo e non tanto i singoli diritti nascenti dai contratti, ma il generale principio del neminem laedere. Alla stessa conclusione si perviene considerando distintamente le posizioni dei convenuti. Con riferimento a SK, Xxxxxxx e Xxxxx, l'azione giudiziaria trova fondamento nella figura del dolo del terzo prevista dagli artt. 1439, secondo xxxxx, e 1440 c.c.A.: in relazione al rapporto contrattuale tra la società attrice e Xxxx, in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamentoinfatti, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, il doloso comportamento tenuto dai detti tre convenuti si configura come lesione del credito da parte del terzo che dà origine ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. una responsabilità extracontrattuale. Analoghe argomentazioni valgono per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A.Beko, mancando la cui responsabilità consiste nell'avere partecipato al disegno doloso ed il cui comportamento ha causalmente contribuito alla lesione del diritto della società attrice. Per la Beko, inoltre, con riferimento al contegno da parte di quest’ultimaessa serbato nella fase delle trattative, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili è configurabile un profilo di responsabilità contrattualeprecontrattuale per avere essa taciuto l'incongruità dell'offerta presentata dalla Commerfin. Inquadrata in ambito aquiliano l'azione promossa dalla ricorrente, laddove la giurisdizione del giudice italiano si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione individua sulla base dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta Bruxelles del 1968 (giudice del luogo in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359cui l'evento dannoso si è verificato). InoltreTale luogo, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civilesecondo l'interpretazione della giurisprudenza comunitaria, è sia quello ove si è verificata la condotta dannosa, sia quello dove si è prodotto il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170)danno. Nel caso di specie non risulta sia l'azione che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità l'evento dannoso si sono prodotti in Italia, poichè la fonte del pregiudizio subito dalla società attrice è proprio nel contratto in sè considerato, mentre tutto quanto attiene alla successiva fase dell'esecuzione del contratto medesimo rappresenta un semplice sviluppo della prestazionecatena seriale. Enel Distribuzione S.p.A. si Non è limitata ad affermare che nella giornata possibile, cioè, distinguere tra danno iniziale e danno conseguente, poichè l'uno e l'altro consistono nel pregiudizio patrimoniale subito dalla società attrice come effetto del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxxcontratto concluso. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. E tale pregiudizio non può usare G.R.T.N. (Gestore situarsi altrove che presso la sede sociale della Rete di Trasmissione Nazionale) S.pricorrente italiana, dove è localizzato il suo patrimonio.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:
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Samples: Contract for Construction Services
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata Con il 2, logicamente prioritario, motivo la carenza di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.pricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt.32 e 79 l. loc.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamentoriferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per specie la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente pattuizione ha avuto ad oggetto aumenti del canone eccedenti il canonedovuto corrispondente a quanto contrattualmente pattuito con la somministrazione di energia elettricamaggiorazione ex indici Istat, e che erroneamente la corte di responsabilità extracontrattualemerito ha dichiarato la nullità della controdichiarazione coeva al contratto, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico ritenendo che il contratto posto diritto a non erogare somme eccedenti sorga al momento di conclusione del contratto. Si duole che erroneamente non sia stata nell'impugnata sentenza "prevista quantomeno la nullità della scrittura del 13.6.2006... che prevedeva, nel corso del rapporto di locazione, un aumento del canone da Lire 3.000.000 mensili a Lire 4.000.000, e quindi la pertinente condanna della parte resistente alla restituzione delle somme pagate indebitamente (pari ad Euro 516,45 mensili) a partire dal giugno 2006 a tutt'oggi, maggiorate di interessi e rivalutazione delle singole scadenze all'effettivo soddisfo". Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di affermare in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia tema di locazione immobiliare ad uso diverso da abitazione, è nullo il patto con il quale le parti di un contratto di somministrazionelocazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, regolato dagli articoli 1559 con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone è insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta registrazione (x. Xxxx. Sez. Un., 9/10/2017, n. 23601. E, conformemente, Cass., 2/3/2018, n. 4922). Orbene, nella specie, in presenza di un contratto di locazione ad uso diverso da abitazione dall'odierna ricorrente originariamente stipulato con il locatore sig. C.G., la corte di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio. In particolare là dove, dopo avere dato atto che nella specie "il locatore sin dall'inizio della locazione, e, in particolare, sin dal 16-6-98, aveva chiesto ed ottenuto dalla stessa conduttrice un canone di Lire 4.000.000 pari ad Euro 2.065,82", ha affermato essere "noto... che il canone di locazione relativo ad immobili ad uso commerciale è nella disponibilità delle parti, che possono liberamente concordarlo", sicchè la "pattuizione, sin dall'inizio del rapporto, di un canone maggiore di quello indicato in contratto non incorre... nella sanzione di nullità di cui alla L. n. 392 del 1978, art. 79, invocato dalla conduttrice", non vertendosi "in ipotesi di aumento di canone nel corso del rapporto". Ancora, là dove ha aggiunto che nemmeno "la pattuizione orale di un canone maggiore di quello risultante dal contratto registrato incorre nella nullità stabilita dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, trattandosi di fatti anteriori all'entrata in vigore della richiamata legge finanziaria". Con particolare riferimento a quest'ultimo aspetto, va osservato come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, per effetto della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati ad uso diverso da abitazione, sia legittima la clausola con cui si convenga una determinazione del canone in misura differenziata, crescente per frazioni successive di tempo nell'arco del rapporto, purchè ancorata ad elementi certi e seguenti predeterminati (idonei ad influire sull'equilibrio economico del Codice Civilesinallagma contrattuale e del tutto indipendenti dalle eventuali variazioni annuali del potere di acquisto della moneta), e sempre che non risulti una sottostante volontà delle parti volta in realtà a perseguire surrettiziamente lo scopo di neutralizzare esclusivamente gli effetti della svalutazione monetaria, e ad eludere pertanto i limiti quantitativi posti dall'art. L’essenza 32, della legge c.d. "sull'equo canone", incorrendo conseguentemente nella sanzione di nullità prevista dal successivo art. 79 l. loc. (v. in particolare Cass., 5/3/2009, n. 5349. Cfr. altresì Cass., 24/3/2015, n. 5849). Orbene, nella specie la pattuizione de qua si appalesa in effetti volta a perseguire proprio siffatta vietata finalità, unitamente a quella di risparmio fiscale per il locatore. Con particolare riferimento alla "finalità fiscale" dell'operazione negoziale nella specie posta in essere dalle parti, va posto in rilievo come questa Corte abbia già avuto modo di osservare (con riferimento ad analoga pattuizione, relativa a contratto di locazione ad uso abitativo: x. Xxxx., 3/1/2014, n. 37), che ai fini della relativa interpretazione decisivo rilievo assume la sua natura "sostanziale", della quale sicuro indice rivelatore è anche la causa concreta del negozio, altro e diverso dal contratto scritto e già registrato, dalle parti coevamente (ma anche successivamente o financo anteriormente) stipulato. In quanto contemplante un canone superiore rispetto all'importo a tale titolo indicato nel contratto scritto e registrato, tale patto risulta in realtà funzionalmente volto a realizzare il risultato di garantire al locatore di ritrarre dal concesso godimento dell'immobile un reddito superiore rispetto a quello assoggettato ad imposta (nel caso, di registro). Esso costituisce allora lo strumento dal locatore piegato al conseguimento di un risparmio d'imposta. La causa concreta di tale patto consente tuttavia di disvelare siffatta finalità di elusione fiscale, deponendo per la conseguente relativa nullità. Siffatto patto non può infatti riconoscersi come valido ed efficace, impingendo nella violazione dell'interesse pubblicistico sotteso alla norma fiscale elusa (x. Xxxx., 5/8/2016, n. 16604). Come questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha (in diverse fattispecie ma) in termini generali avuto modo di affermare, la norma tutelante interessi pubblicistici si profila per ciò stesso come imperativa ed inderogabile, non soltanto nei rapporti tra P.A. e privato (cfr. Cass., Sez. Un., 17/6/1996, n. 5520) ma anche nei rapporti tra privati (x. Xxxx., Sez. Un., 17/12/1984, n. 6600. V. altresì Cass., 17/12/1993, n. 12495, e, in tema di locazioni, Cass., 4/2/1992, n. 1155. Contra v. peraltro Cass., 22/3/2004, n. 5672; Cass., 20/3/1985, n. 2034. V. anche Cass., 15/12/2003, n. 19190, e, in tema di locazioni, Cass., 17/12/1985, n. 7412, nonchè, da ultimo, Cass., Sez. Un., 17/9/2015, n. 18219). Gli interessi pubblicistici sono infatti indisponibili da parte dei privati, cui non può ritenersi concesso di vanificarli mediante l'adozione di schemi negoziali idonei a pervenire in concreto ad un risultato corrispondente a quello vietato dal legislatore (cfr., Cass., 7/10/2008, n. 24769). A tale stregua, ricostruendo la vicenda in argomento (come affermato dalla corte di merito nell'impugnata decisione e ammesso anche dallo stesso locatore nei propri scritti difensivi) in termini di pattuizione complessa volta a perseguire e realizzare un'elusione fiscale a vantaggio del locatore, l'operazione simulatoria (il contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa locazione e la fornitura "pattuizione orale di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesimacanone maggiore di quello risultante dal contratto registrato") posta in essere dalle parti emerge con tutta evidenza nella sua intima realtà di strumento negoziale funzionalmente volto ad eludere i diritti di terzi, costituenti questi l’alea normale e in particolare del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro Fisco. In considerazione dello scopo pratico dalle parti (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civilee in particolare di una di esse, il debitore locatore) con tale stipulazione appunto perseguito, e pertanto della relativa causa concreta (causa concreta che non esegue la prestazione dovuta come questa Corte ha già avuto modo di affermare si sostanzia nell'interesse o scopo pratico anche tacitamente obiettivato che l'operazione contrattuale è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità specificamente diretta a soddisfare: per l'accoglimento della prestazione per teoria della causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla personaconcreta, con speciale riferimento ai danni non patrimonialisuperamento del tradizionale orientamento che ravvisava nella causa l'astratta funzione economico sociale del contratto, x. Xxxx., Xxx. Xxxxx ricordate le sentenze nnXx., 00/00/0000, x. 00000; Cass., 7/10/2008, n. 24769; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 20/12/2007, n. 26958; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 00/0/0000, x. 00000; Cass., 8/5/2006, n. 10490; Cass., 14/11/2005, n. 22932; Cass., 26/10/2005, n. 20816; Cass., 21/10/2005, n. 20398. 7281V. altresì Xxxx., 7282 e 7283 del 12/05/20037/5/1998, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”n. 4612; Cass., 16/10/1995, n. 10805; Cass., 6/8/1997, n. 7266; Cass., 3/6/1993, n. 3800. InoltrePiù recentemente x. Xxxx., le sentenze nn00/0/0000, n. 4501; Cass., 12/11/2009, n. 23941; Cass., Sez. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimonialeUn., risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile18/2/2010, n. 3947; Cass., 18/3/2010, n. 6538; Cass., 1/4/2011, n. 7557. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”E, da ultimo, Cass., 29/9/2015, n. 19220; Cass., 26/8/2015, n. 17115; Cass., 28/1/2015, n. 1625; Cass., 14/1/2015, n. 405; Cass., 3/4/2013, n. 8100; Cass., 8/2/2012, n. 1875; Cass., 10/01/2012, n. 75), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”)essa si rivela come imprescindibilmente connotata dalla vietata finalità di elusione fiscale, come stabilito e pertanto conseguentemente affetta da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:invalidità.
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Samples: Contract of Lease
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata La domanda svolta dall’arch. Ma. Da. è fondata e deve essere accolta. All’esito della consulenza tecnica d’ufficio, i cui risultati sono stati detta- gliatamente esplicitati dal c.t.u., e che si ritiene immune da vizi logici e me- todologici, e sulla scorta delle produzioni documentali delle parti, è risultato: che la carenza società XX.XX.XX. incaricò l’arch. Da. della progettazione e della dire- zione dei lavori relativi alla “costruzione di legittimazione passiva un edificio ad uso industriale e di- rezionale con sistemazione esterna al terreno di G.R.T.N. pertinenza” da realizzarsi in località La Fola del comune di Licciana Nardi; che l’area destinata all’intervento era classificata nel Regolamento Urbanistico del comune di Lic- ciana Nardi come E1, e cioè come zona extraurbana boscata, ed era quindi incompatibile con l’opera richiesta dalla committente; che l’arch. Da. presen- tò al comune la richiesta di rilascio della concessione edilizia, corredata da tutti i pareri e la documentazione necessaria ed esplicitando che il rilascio sa- rebbe potuto avvenire solo dopo l’approvazione della necessaria variante; che il comune diede avvio alla procedura per l’approvazione della variante al pia- no strutturale e al regolamento urbanistico; che le due varianti erano appro- vate dal comune di Licciana Nardi rispettivamente con deliberazioni del 9.5.2005 e del 29.3.2006; che pertanto, a conclusione della procedura, all’area di proprietà della committente COMECA era stata attribuita la desti- nazione produttiva con la creazione del “Comparto Produttivo D4”; che, alla luce della normativa regionale vigente (Gestore L.R. n. 1/2005) ogni intervento nella zona avrebbe dovuto essere attuato attraverso un Piano Particolareggiato al fine di assicurare la c.d. “perequazione urbanistica”, e quindi con la necessa- ria partecipazione ed il necessario accordo degli altri proprietari della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A.zona in- teressata; che a seguito della presentazione, in quanto detta data 21.12.2006, del piano particolareggiato ad iniziativa privata da parte del progettista arch. Da., l’amministrazione comunale aveva indetto la riunione volta alla attuazione del comparto edificatorio D4; che alla riunione del 13.6.2007 non si riusciva a trovare un accordo tra le parti idoneo a dare attuazione al comparto produtti- vo; che a seguito del fallimento dell’operazione la società convenuta richiede- va al comune di Licciana un nuovo cambio di destinazione urbanistica dell’area di sua proprietà, ed in particolare la destinazione ad edilizia residen- ziale, per la costruzione di cinque villette bifamiliari. Ciò premesso, è concessionaria dello Stato soltanto emerso che l’arch. Da., a fronte di un compenso che, per l’attività l’opera prestata, doveva essere determinato - sulla scorta delle tariffe profes- sionali vigenti - in circa E 48.000, aveva presentato alla società committente una notula di trasmissione e dispacciamentosoli E 22.528,00 in virtù di accordi preventivamente raggiunti tra le parti: infatti, il professionista, nella qualità prospettiva di fornitrice ricevere in futuro nuovi incarichi dalla società committente e di energia elettricaottenere un pagamento imme- diato, era addivenuto alla decisione di concedere un forte sconto sul compen- so risultante dalle tariffe professionali; ciò nonostante, la committente non provvedeva al pagamento, e l’arch. Da. instaurava il presente giudizio. Non può essere condivisa la ricostruzione dei fatti che la convenuta pone a fondamento del proprio rifiuto di corrispondere il compenso richiesto dall’arch. Da.. La società Comeca, infatti, deduce di non aver provveduto alla corre- sponsione del compenso richiesto dal professionista a seguito dell’inadem- pimento di questi, che non avrebbe ottenuto - contrariamente all’impegno assunto - il rilascio della concessione edilizia da parte del comune. Anzitut- to, di tale impegno che il progettista avrebbe assunto, non vi è prova, ed anzi appare del tutto inverosimile che un progettista possa impegnarsi in tal senso ed addirittura possa condizionare il proprio diritto al compenso ad Enel Distribuzione S.puna condizione esterna quale è il rilascio della concessione da parte dell’autorità amministrativa. In secondo luogo, la scelta di istituire nell’area in questione una Comparto Produttivo è scelta autonoma e discrezionale dell’autorità comunale, e non può essere imputata al progettista. D’altra parte, poiché la zona nella quale la società committente intendeva edificare il capannone industriale era ricom- presa in area classificata come “zona extraurbana boscata”, per la realizza- zione era comunque necessario ottenere un mutamento della destinazione urbanistica. Le scelte operate in proposito dall’arch. Da. sono state ritenute congrue e appropriate dal c.t.u. e, all’esito dell’esame degli atti di causa, tale con- clusione viene condivisa da questo giudice: il progettista, infatti, ha inteso procedere alla richiesta di una variante al Piano Strutturale e al Regolamen- to Urbanistico, ha corredato le istanze (e i relativi elaborati progettuali) con il prescritto nulla osta del G.O.N.I.P. (Gruppo Organizzato Nuovi Insedia- menti Produttivi) e con il parere di conformità antincendio del Comando Vi- gili del Fuoco. Una volta richiesto il mutamento della classificazione da area boschiva a “Comparto Produttivo”, la definizione dell’intervento doveva necessariamente passare attraverso l’attuazione delle norme di comparto, il cui rispetto preve- de la presentazione di un Piano Particolareggiato. L’arch. Da. provvide anche a tale adempimento, per cui l’amministrazione comunale sottopose il piano a tutti i lottizzanti, il cui accordo era necessario per l’approvazione definitiva. Il “coinvolgimento” di altre aziende, che la società convenuta imputa al proget- tista (cfr. pag. 6 della comparsa conclusionale) è in realtà un passaggio ob- bligato, posto che l’art. 60 della L. R. 1/2005 prevede la c.d. “perequazione” quale strumento per il perseguimento degli obiettivi individuati dagli stru- menti della pianificazione territoriale e per la equa distribuzione dei diritti edi- ficatori per tutte le proprietà immobiliari ricomprese in ambiti oggetto di tra- sformazione urbanistica. Ne deriva che non può certo essere imputato al progettista il “coinvolgi- mento” di altri soggetti oltre a quelli originariamente ipotizzati, coinvolgimen- to che la convenuta a più riprese censura nelle proprie deduzioni. Parimenti, quelli che la convenuta definisce come “una serie di insormon- tabili problemi in ordine alla effettiva realizzabilità del progetto così come predisposto dall’arch. Da.A. Nessuna pronuncia ” (cfr. ancora pag. 6 della comparsa conclusionale) sono in realtà derivanti dalla mancata prestazione del necessario accordo da parte dei proprietari di altre aree ricomprese nella zona oggetto della tra- sformazione urbanistica, accordo necessario non già per una scelta del pro- gettista, ma in attuazione del già richiamato principio di “perequazione” di cui alla L. R. 1/2005. Non può aversi neppure essere condivisa la censura di ultrapetizione avanzata dalla convenuta all’operato del consulente tecnico d’ufficio (cfr. pag. 14 della comparsa conclusionale): infatti, se è vero che l’arch. Da. non ha richiesto prima del giudizio il compenso per la progettazione particolareggiata del comparto D4, è anche vero che con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’arch. Da. ha chiesto “il pagamento del compenso dovuto per le prestazioni professionali svolte... quantificato nella somma di E 48.123,23, ovvero in quella, maggiore o minore, che risulterà di giustizia...” (cfr. conclusioni nell’atto di citazione, riportate senza modificazioni nella prima memoria di cui all’art. 183 comma 6 c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni - con il solo aggiornamento della somma ad E 49.374,39 risultante dalla c.t.u.). In conclusione, sulla scorta delle relazione di consulenza tecnica d’ufficio, deve ritenersi che l’arch. Da. abbia correttamente adempiuto all’incarico pro- fessionale conferitogli da Xx.xx.xx. s.n.c. e che quindi abbia diritto al relativo compenso. Detto compenso è stato oggetto di dettagliata specificazione che viene qui condivisa - da parte del c.t.u. e pertanto viene determinato nella misura da questi indicata. Quanto alla domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta, si osserva che il suo accoglimento è logicamente incompatibile con l’accoglimento della domanda di parte attrice, atteso che la società convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di accertare il grave inadempimento delle obbligazioni con- tratte da parte dell’attore. Ne deriva il rigetto della domanda riconvenzionale. Il rigetto della domanda riconvenzionale esclude la necessità di trattare la causa di garanzia introdotta dall’attore nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A.U.G.F. Assicurazioni s.p.a. Le spese del giudizio, mancando da parte di quest’ultimache vengono liquidate come in dispositivo, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civilein appli- cazione dei criteri stabiliti dal d.m. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica10 marzo 2014 n. 55, e con riferimento al- lo scaglione di responsabilità extracontrattualevalore risultante dal decisum, laddove venga posta vengono poste a carico della convenuta in evidenza osservanza del principio di cui all’art. 91 c.p.c., sia per quanto attiene ai rapporti tra attore e convenuta, sia per quanto attiene alle spese di U.G.F. Assicurazioni, la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto cui chiamata in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa determinata dalla mancata consegna do- manda riconvenzionale svolta dalla convenuta. Si precisa, quanto alla determinazione delle spese, che occorre procedere alla relativa liquidazione sulla base del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, pubbli- cato nella G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014. Ciò si ricava indirettamente dalle indicazioni fornite dalla Suprema Corte a Sezioni Unite a proposito dell’applicazione delle spese di energia stessa cui al c.m. 140/2012, secondo cui “In tema di spese processuali, agli effetti dell’art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 f...1 i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe pro- fessionali, sono da parte applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale inter- venga in un momento successivo alla data di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa entrata in vigore del comportamento di predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva professionista che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici orequella data, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umanaancora completato la propria prestazione professionale, an- corché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando an- cora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione omnicomprensi- va di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera comples- sivamente prestata.” (cfr. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. CivSS.UU. 18/11/2002 n. 1620217405/2012). Il Giudice Poiché il momento conclusivo dell’opera del professionista deve farsi coin- cidere con l’ultima attività processuale prestata precedentemente alla deci- sione, e poiché nel presente giudizio la pronuncia della sentenza avviene all’esito della discussione orale della causa ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., la conclusione dell’attività dei procuratori delle parti coincide appunto con la data dell’udienza di Pace discussione, e ricade quindi sotto il vigore del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:D.M. 55/2014.
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Samples: Prestazione D’opera Intellettuale
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata la carenza La domanda di legittimazione passiva parte ricorrente appare infondata e, pertanto, non meritevole di G.R.T.N. (Gestore della Rete accoglimento per le motivazioni di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta seguito enunciate. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. i ricorrenti premettevano di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.ptutti dipendenti della società Ceva Logistics Italia s.r.l.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al con contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettricaa tempo indeterminato, e di responsabilità extracontrattualeprestare lavoro presso diverse sedi nel territorio italiano, laddove venga posta in evidenza sulla commessa Telecom Italia s.p.a., svolgendo le proprie mansioni (gestione scorte di magazzino per i prodotti Telecom stoccati presso Centri di Raccolta) sulla base del potere direttivo e di controllo esercitato dal committente, secondo le esigenze organizzative di quest'ultimo, ed utilizzando gli indispensabili strumenti di lavoro messi a disposizione da questi. Xxxxxxxxxx, pertanto, accertarsi la colpa sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e Telecom Italia s.p.a. a far data dal 01/03/2003, ovvero con la diversa decorrenza ritenuta di giustizia, con condanna della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannoseresistente al ripristino dei rapporti di lavoro ovvero alla assunzione, con ogni conseguenza giuridica ed economica, con vittoria di spese di lite. E’ pacifico che Il contratto di appalto si distingue dalla somministrazione e, indirettamente, il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazioneappalto lecito da quello illecito, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cassche nel primo l'organizzazione dei mezzi necessari fa capo all'appaltatore. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha Tale organizzazione può anche risultare - tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dell'attuale evoluzione dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturalisistemi produttivi, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze incentrati anche solo nella razionale gestione della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:forza lavoro
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Samples: Appalto Illecito
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata la carenza Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.1809, 1810 cod. civ., 155 c.c. e vizi di legittimazione passiva di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione motivazione. In via principale invoca i principi desumibili da Cass. 3179/07 e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico afferma che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto comodato di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo sia derivato da impossibilità della prestazione per causa immobile destinato a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, il cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione di somministrazione di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e casa familiare, ove pattuito senza determinazione di tempo, comporta l’obbligo del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, comodatario di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare restituire il bene salutenon appena il comodante lo richieda. Deduce che nel caso regolato dalle Sezioni Unite del 2004 era configurabile un vincolo di destinazione dell’immobile alle esigenze abitative familiari, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni di legge; c) nesso di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, insussistente nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile in cui le parti hanno convenuto la concessione in godimento dell’alloggio “quale sistemazione temporanea provvisoria e precaria per i giovani coniugi”. A tal fine rileva che trattasi di una villetta sita in zona di villeggiatura; che la convenuta era già a quel tempo comproprietaria di una residenza estiva della propria famiglia di origine posta nel medesimo comune; che attualmente la propria figlia, coniugata con tre bambini, risiede in altro alloggio concesso al ricorrente dallo Iacp, ente che avrebbe richiesto a qual titolo sussista tale occupazione da parte attricedi famiglia non assegnataria. Lamenta che la Corte di appello non abbia valutato tali circostanze, pur rilevanti a suo avviso quale bisogno ex art. 1809 c.c., per ritenere sussistente un comodato precario. Con più “quesiti di diritto” formulati ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c, chiede alla Corte di stabilire che, in caso di comodato c.d. precario di abitazione destinata a casa familiare, il comodatario è tenuto al rilascio a semplice richiesta del comodante. In subordine, domanda alla Corte di Cassazione di ribadire che l’effettiva destinazione a casa familiare voluta dal comodante è desumibile solo da una specifica verifica in punto di fatto; che la mancata erogazione verifica della comune intenzione delle parti sarebbe stata omessa; che nella specie il bene era stato concesso in godimento solo al fine di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:una temporanea sistemazione.
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Samples: Comodato
Motivi della decisione. Preliminarmente va dichiarata la carenza Firmato Da: MIELE RAFFAELE PASQUA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b1813 Con atto di legittimazione passiva citazione ritualmente notificato Costruzioni srl ha convenuto in giudizio e al fine di G.R.T.N. (Gestore sentir accolte le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare l’inadempimento della Rete Dott.ssa riferito alle obbligazioni assunte nel contratto preliminare per cui è causa e per l’effetto condannarla alla restituzione delle somme versate dall’attrice a titolo di Trasmissione Nazionale) S.p.A., in quanto detta società è concessionaria dello Stato soltanto per l’attività di trasmissione e dispacciamento, nella qualità di fornitrice di energia elettrica, ad Enel Distribuzione S.p.A. Nessuna pronuncia può aversi quindi nei confronti di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. per la mancata somministrazione di energia elettrica a Enel Distribuzione S.p.A., mancando da parte di quest’ultima, unica titolata a farlo, una richiesta di essere garantita ex articolo 106 del Codice di Procedura Civile. L’azione intentata da parte attrice nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A. presenta comunque i profili di responsabilità contrattuale, laddove si riferisce al contratto avente ad oggetto la somministrazione di energia elettrica, e di responsabilità extracontrattuale, laddove venga posta in evidenza la colpa della società convenuta nel non aver saputo né prevedere né evitare l’evento e le sue conseguenze dannose. E’ pacifico che il contratto posto in essere tra l’attore e Enel Distribuzione S.p.A. sia un contratto di somministrazione, regolato dagli articoli 1559 e seguenti del Codice Civile. L’essenza di tale contratto sta nell’obbligazione che il somministrante assume su di sé circa la fornitura di un servizio al somministrato insieme ai rischi della fornitura medesima, costituenti questi l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi delle prestazioni nel futuro (Cass. Civ. 11/07/1968 n. 2359). Inoltre, ai sensi dell’articolo 1218 del Codice Civile, il debitore che non esegue la prestazione dovuta è tenuta acconto nonché al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o lucro cessante consistente nella differenza tra il ritardo sia derivato da impossibilità prezzo d’acquisto pattuito al momento della prestazione per causa a lui non imputabile. L’impossibilità dell’adempimento, tuttavia, non si identifica con una semplice difficoltà ad adempiere ma con un’assoluta impossibilità oggettiva e soggettiva, stipula del preliminare ed il maggior valore commerciale acquisIto dall’immobile al momento in cui accertamento è riservato al giudice del merito (Xxxx. Civ. 10/01/2000 n. 170). Nel caso di specie non risulta che Enel Distribuzione S.p.A. abbia provato l’impossibilità della prestazione. Enel Distribuzione S.p.A. si è limitata ad affermare che nella giornata del 28 settembre 2003 la possibilità di somministrazione di energia elettrica è stata preclusa dalla mancata consegna di energia stessa da parte di G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. Ma ciò non esonera da responsabilità Enel Distribuzione S.p.A. Difatti, il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come causa di esclusione della propria responsabilità soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione (Xxxx. Civ. 10/02/1984 n. 1024). In sostanza, Enel Distribuzione S.p.A. non può usare G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale) S.p.A. come paravento dietro il quale declinare ogni responsabilità nei confronti del creditore. Spettando al debitore dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione cui fosse obbligato per causa a lui non imputabile, il debitore non può limitarsi a dedurre il fatto ostativo del terzo ma deve altresì dimostrare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frappostisi all’esatto adempimento (Cass. Civ. 18/12/2002 n. 16211). Diversamente, il danno subito dal creditore resterebbe privo di tutela giuridica. Cosa ha fatto in concreto Enel Distribuzione S.p.A. per evitare che in casi del genere di quello di specie l’utente resti privo di energia elettrica? Enel Distribuzione S.p.A. avrebbe dovuto, ad esempio, provare di aver attivato impianti di riserva che, seppure antieconomici, devono essere sempre disponibili per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale. Il quadro che risulta da tale indagine dimostra che Enel Distribuzione S.p.A. non ha tenuto in alcun conto l’eventualità del verificarsi di un black-out. Enel Distribuzione S.p.A. non ha provato quindi che l’inadempimento della prestazione dott.ssa è divenuto definitivo e cioè € 328.500,00 …. come da valutazione in atti, detratta la somma di somministrazione € 80.000,00 …. quindi per un totale di energia elettrica non fu dovuto a causa a lei non imputabile. Quanto al danno arrecato all’utente, sulla sua esistenza e qualificazione, occorre tracciare un breve excursus. Pur tenendo presente la nota dicotomia tra € 248.500,00 ….o quella somma maggiore o minore che il danno patrimoniale e il danno non patrimoniale, nel panorama giurisprudenziale e dottrinario italiano ed europeo si deve registrare una sempre crescente attenzione al valore della persona umana. I diritti della persona vengono tutelati in modo sempre più ampio dalle Carte dei Diritti Fondamentali sopranazionali. Basti citare, ad esempio, l’articolo 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea del 07 dicembre 2000, laddove è scritto che “ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni”. Non esiste, è vero, il diritto alla felicità ma l’ampliamento del quadro dei diritti umani prospettato dalla Carta Europea pone in grande evidenza il diritto personale alla libertà spirituale, economica, politica, culturale, sessuale, professionale, di relazionarsi socialmente agli altri, allo svago, ai divertimenti e a tutte le attività realizzatrici della personalità umana. Non di sola salute vive l’uomo! Ciò significa che oltre il danno patrimoniale e quello non patrimoniale (biologico e morale) esiste, all’interno del danno non patrimoniale, una nuova figura di danno che, senza intaccare il bene salute, sia meritevole di tutela perché trova fondamento nell’articolo 2 della Carta Costituzionale. Perché possa ravvisarsi il “danno esistenziale” occorre che sussistano le seguenti condizioni: a) violazione del diritto alla qualità della vita Giudice vorrà ritenere equa e/o alla libera estrinsecazione della personalità di giustizia; in via subordinata: accertare la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2901 c.c. e per l’effetto dichiarare inefficace e quindi revocare l’atto definitivo di compravendita, per atto notaio Fabrizio Bissi del 18.06.2008 Rep. 8502, intervenuto fra gli odierni convenuti e relativo all’immobile sito nel Comune di Roma-Agro Romano loc. La Lingua e precisamente con modificazioni peggiorative della sfera personale del soggetto leso; b) ingiustizia del danno anche in base a presunzioni accesso già dalla Via apprezzamento di legge; c) nesso terreno agricolo (con soprastante costruzione al NCEU foglio 1089 part. 278 sub. 2 z.c. 7 partita catastale n. 450478, distinto con il numero 68 nel piano di causalità; d) consecutività temporale tra comportamento lesivo; e) mancanza di danno biologico (Tribunale di Milano, 08/06/2000lottizzazione con il conseguente ordine al competente conservatore dei registri immobiliari). L’individuazione per il danno esistenziale di una fonte normativa unitaria, rappresentata da un diritto radicato nell’articolo 2 della Carta Costituzionale, risulta perorata anche dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha affermato che “non solo è il bene della salute a ricevere una consacrazione costituzionale sulla base dell’articolo 32 ma anche il libero dispiegarsi delle attività dell’uomo nell’ambito della famiglia o di altra comunità riceve considerazione ai sensi degli articoli 0 x 00” (Xxxx. Civ. 03/07/2001 n. 9009). Ecco dunque che non è soltanto il diritto alla serenità domestica, nel ristretto ambito della propria abitazione, ad essere violato ma anche la menomazione delle altre attività di svago, sociali e culturali, che solitamente si svolgono al di fuori dell’abitazione familiare e costituiscono corollario alla libera estrinsecazione della personalità che può essere lesa nell’ambito familiare e privato senza che insorga necessariamente una malattia psichica. Si ha allora danno esistenziale ogni volta in cui “si altera il diritto alla normale qualità della vita e/o alla libera estrinsecazione della personalità” (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Né possono essere sottaciute le recenti sentenze della Corte Suprema di Cassazione che riprogettano il sistema risarcitorio del danno alla persona, con speciale riferimento ai danni non patrimoniali. Xxxxx ricordate le sentenze nn. 7281, 7282 e 7283 del 12/05/2003, che hanno affermato la possibilità di riconoscere i danni non patrimoniali anche nell’ipotesi di “colpa civilisticamente presunta”. Inoltre, le sentenze nn. 8827 e 8828 del 31/05/2003 ove viene trattato il nuovo assetto del danno non patrimoniale, risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. A fondamento della nuova enunciazione viene posto non più l’articolo 185 del Codice Penale bensì l’articolo 2 della Carta Costituzionale che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo. Vi è quindi danno esistenziale laddove vengano lesi diritti inviolabili e non soltanto in sussistenza di fatti qualificati dalla legge come reati. La prova del danno esistenziale si risolve nella violazione di un diritto inviolabile sicché la sanzione risarcitoria scaturisce dal fatto in sé della lesione (“danno-evento”), indipendentemente dalle eventuali ricadute patrimoniali che la stessa possa comportare (“danno-conseguenza”), come stabilito da Xxxx. 07/06/2000 n. 7713. Ma anche ove non si accedesse a tale tesi interpretativa, ben può il Giudicante fare ricorso a presunzioni e a nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza così come previsto dall’articolo 115, comma secondo, del Codice di Procedura Civile. Infatti si ritiene che la prova possa essere agevolata mediante il ricorso, in base al prudente apprezzamento del Giudicante, alle presunzioni, ai fatti notori, alle massime di comune esperienza, pur senza esonerare il danneggiato dall’onere di allegare i fatti e gli elementi concreti posti a fondamento della richiesta risarcitoria (Corte d’Appello di Milano, 14/02/2003). Nel caso di specie, appare innegabile che parte attrice, per la mancata erogazione di energia elettrica per oltre quindici ore, non abbia potuto attendere alle normali attività realizzatrici della persona umana. Tale impedimento integra senz’altro un danno di natura esistenziale che non può rimanere sprovvisto di tutela. La liquidazione del danno andrà quantificata in via equitativa, facendo ricorso all’equità di tipo correttivo o integrativo, essendo particolarmente difficile la quantificazione del danno nel suo ammontare (Cass. Civ. 18/11/2002 n. 16202). Il Giudice di Pace del Mandamento di Salerno, definitivamente decidendo, così provvede:Firmato Da: MIELE RAFFAELE PASQUA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: b1813
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