Norma di attuazione Clausole campione

Norma di attuazione. Le modifiche introdotte a valere dal 7 giugno 2017 nelle declaratorie di livello professionale e dei relativi profili esemplificativi non hanno effetto nei confronti dei lavoratori già in ser- vizio a tale data, che mantengono convenzionalmente l’inquadramento in atto.
Norma di attuazione. Le Parti concordano che i progetti per il recupero di produttività dovranno prevedere, ai fini dello sviluppo complessivo dell’azienda, la qualificazione del settore del parafarmaco, attraverso la formazione e l’utilizzo del personale addetto e l’istituzione di reparti specializzati autonomi. A livello aziendale saranno inoltre definite le modalità di copertura dei posti.
Norma di attuazione. L’eventuale quota dell’indennità speciale residua, fino al limite massimo di Euro 2,58 attribuita ad personam, a norma del 2° comma dell’art. 17 del C.C.N.L. 20 Novembre 1984, è stata assorbita a far data dal 1°Marzo 1992, negli aumenti contrattuali.
Norma di attuazione. Fino al 31.12.1992 la retribuzione oraria, nelle sue varie definizioni contenute nell’art. 18, è ottenuta dividendo la corrispondente retribuzione per 173.
Norma di attuazione. Le disposizioni del presente Protocollo vincolano alla loro osservanza le aziende ed i lavoratori del settore. Qualora le parti concordino di risolvere il presente Protocollo, le stesse rinunciano ad utilizzarlo, nei suoi contenuti e dispositivi, quale titolo per eventuali azioni giudiziarie dalla data della risoluzione.
Norma di attuazione. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di stipula del presente Accordo di cooperazione. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati o in caso. Il presente regolamento potrà inoltre subire modifiche e/o integrazioni a seguito di modifiche normative a livello europeo, nazionale e/o regionale applicabili all’operazione16.4.1 del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte.
Norma di attuazione. I lavoratori in servizio alla data del 1º gennaio 1995 maturano il primo aumento biennale con decorrenza 1º gennaio 1997. L'importo dell'aumento viene riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
Norma di attuazione. La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3 giugno 1975, n. 160 e successive modificazioni. Per la determinazione degli anni di età e di iscrizione, quando risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a sei mesi è trascurato, quello eguale o superiore a sei mesi è calcolato come anno intero. Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della CPDEL alla quale è iscritto acquisisca una indennità "una tantum", il PREMUNGAS calcolerà la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'INPS e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennità corrisposta dalla CPDEL. Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità "una tantum" della CPDEL la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la rendita dell'"una tantum" predetta. Il lavoratore, qualora cessi dal servizio con diritto alla pensione contrattuale ma senza aver maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di legge, ha l'obbligo di proseguire, a proprie spese, l'assicurazione presso l'INPS, fino alla maturazione della pensione presso detto Ente, con le modalità previste per la prosecuzione volontaria. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente soltanto i pensionati che rientrano nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 28. Per avere diritto alle prestazioni il pensionato deve produrre la documentazione attestante la richiesta di prosecuzione volontaria nell'INPS, l'autorizzazione dell'ente predetto e i versamenti contributivi effettuati periodicamente. Il PREMUNGAS corrisponderà la totale pensione contrattuale fino al raggiungimento del diritto alla pensione INPS: da tale momento in poi corrisponderà la sola integrazione. Nel caso in cui il pensionato non provveda a dare tempestivo corso alla prosecuzione volontaria nei confronti dell'INPS a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, oppure effettui versamenti di importo inferiore rispetto alla classe contributiva corrispondente agli obblighi di legge, il PREMUNGAS sospenderà l'erogazione delle prestazioni fino a quando l'interessato non avrà regolarizzato la propria posizione. In caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo, che determina il venir meno della contribuzione volontaria, il PREMUNGAS sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quando non riprenderanno i versamenti dei contributi volontari. Il pensionato interessato è tenuto a presentare tempestivamente domanda ...
Norma di attuazione. Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla formalizzazione del GO, con stipula dell’Accordo di Cooperazione. Il regolamento potrà subire modifiche e/o integrazioni condivise, a seguito della sua applicazione, da parte del Capofila e/o su richiesta condivisa dei partner e ne sarà data formale comunicazione e diffusione agli interessati.
Norma di attuazione. Le parti si danno atto che le disposizioni del presente articolo sono, a tutti gli effetti, correlate ed inscindibili con quelle del precedente art. 2, ultimo comma e della nota a verbale annessa all’art. 6. In applicazione di quanto previsto dall’ultimo comma del precedente art. 2, per i soli dirigenti assunti o nominati entro il 31 dicembre 1980, si procederà a quantificare la maggiore indennità spettante sino al 31 dicembre 1980, in base all’art. 23 del CCNL 18 dicembre 19751 traducendola in corrispondenti mensilità o frazioni che saranno erogate all’atto della cessazione del rapporto di lavoro sulla base dell’ultima retribuzione alla quale fanno riferimento i criteri di computo dell’indennità di anzianità.