Criteri di computo. 1. Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Criteri di computo. Il datore di lavoro committente, per la durata della commessa, potrà computare i lavoratori con disabilità assunti dalla cooperativa sociale ai fini della copertura di cui alla legge 68/99 per un numero massimo di posti stabiliti dall’Art. 5., a condizione che la restante quota d’obbligo sia stata assolta attraverso gli strumenti di cui agli artt. 3, 5, 11 e 12 della legge 68/99. Allegato d.g.r. n. 2460 del 18/11/2019 Ai fini della copertura dei posti da computare mediante la convenzione, ciascun lavoratore assunto con contratto di lavoro a tempo pieno corrisponde ad una quota di computo. I lavoratori con contratto di lavoro part-time potranno corrispondere ad una quota di computo a condizione che l’orario del contratto sia superiore al 50% rispetto al CCNL applicato dalla cooperativa. Solo nel caso di lavoratori con difficoltà a svolgere attività lavorativa per un orario superiore o uguale al 50% del tempo pieno previsto dal CCNL applicato, certificata dal servizio socio-sanitario territoriale competente e/o dal parere del Comitato tecnico, è possibile l’attribuzione di una quota di computo unitaria per contratti part time con orario inferiore o uguale al 50% rispetto al CCNL. I contratti individuali di lavoro non potranno prevedere in nessun caso orari di lavoro inferiori alle 10 ore settimanali rispetto al CCNL applicato.
Criteri di computo. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Criteri di computo. I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all'Art. 35 della L. 300/70 nelle modalità di cui all'art. 27 del DLgs 81/15.
Criteri di computo. Il legislatore adotta un criterio generalizzato di computabilità dei lavoratori a tempo determinato (compresi i dirigenti), ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale, lasciando la possibilità che eventuali norme speciali o contrattuali dispongano diversamente. Ai fini del computo si dovrà tenere conto: - sia del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati negli ultimi due anni; - sia della effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Criteri di computo. Ai fini di cui all’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.
Criteri di computo. I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o supe- riore a nove mesi, sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, salvo il caso di sostituzione di lavoratori assenti che mantengono il diritto del posto di lavoro.
Criteri di computo. Afferma l’art. 8 che, ai fini del campo di operatività delineato dall’art. 35 della legge n. 300/1970, i contratti a termine sono computabili ove il rapporto abbia una durata superiore a nove mesi. Tale disposizione stabilisce che per le imprese industriali e commerciali le norme contenute nel titolo III (attività sindacale) ad eccezione del primo comma dell’art. 27 (locali a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali), si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Per quelle agricole, invece, il limite dimensionale è fissato ad almeno sei dipendenti. Queste norme trovano applicazione anche nei confronti delle imprese industriali e commerciali che nello stesso comune occupano almeno sedici dipendenti e delle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, di per sé considerata, non raggiunge tali limiti. E’ appena il caso di ricordare come per unità produttiva si intenda, per giurisprudenza costante, quella entità aziendale che si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si svolga e si concluda il ciclo relativo, o una frazione, o un momento essenziale dell’attività produttiva aziendale. L’arco temporale di riferimento di nove mesi ai fini della computabilità è del tutto uguale a quello individuato dall’art. 4, comma 1, della legge n. 68/1999 per il calcolo del personale in forza sul quale va quantificata l’aliquota dei disabili: i contratti a termine di durata inferiore a nove mesi non rientrano nel calcolo. Per quel che concerne, invece, un eventuale contratto a tempo determinato parziale (che è possibile nelle tre forme “orizzontale”, “verticale” e “misto”), occorre rifarsi a quanto stabilito dall’art. 6 del D.L.vo n. 61/2000, modificato, sul punto, dal D. L.vo n. 100/2001: i lavoratori a tempo parziale vanno computati pro-quota in relazione all’orario svolto ma, ovviamente, ai fini delle quantificazioni di organico previste dall’art. 35 della legge n. 300/1970 per l’applicazione di particolari garanzie, ciò riguarderà soltanto quelli di durata superiore a nove mesi. Per completezza d’informazione giova ricordare come dal comma 2 dell’art. 18 della legge n. 300/1970, quale risulta dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 108/1990 in materia di licenziamenti individuali, si possa ricavare che ai fini della individuazion...
Criteri di computo. I lavoratori con contratto a tempo determinato, ove il contratto abbia durata pari o superiore a nove mesi sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300
Criteri di computo. Questa tipologia di contratto integra un’ipotesi di lavoro autonomo, quindi i collaboratori non si computano nell’organico del committente.