Retribuzione oraria Clausole campione

Retribuzione oraria. 1. La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l’importo mensile per i seguenti divisori convenzionali:
Retribuzione oraria. A partire dal 1° gennaio 2001 la retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173. Agli effetti di cui sopra si intende per retribuzione mensile quella composta dai seguenti elementi: - retribuzione minima tabellare (composta da minimo tabellare più indennità di posizione organizzativa nelle aziende delle prime lavorazioni del vetro - settori meccanizzati), scatti di anzianità, eventuale Elemento retributivo individuale di cui all'art. 35, eventuali superminimi, indennità di contingenza (per le aziende delle seconde lavorazioni del vetro e per le aziende della produzione del vetro a mano, a soffio e con macchine semiautomatiche). In relazione all'adozione del divisore di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo per la determinazione della retribuzione oraria, i trattamenti aziendali ragguagliati ad ora dovranno essere riproporzionati così da evitare oneri e vantaggi per le parti.
Retribuzione oraria. Il lavoratore in somministrazione viene pagato in base alle ore di lavoro effettivamente lavorate (ore ordinarie, ore straordinarie, turni, ecc.) e contrattualmente dovute (festività, malattia ecc.) utilizzando il coefficiente divisore orario mensile: Orario settimanale X 52/12 La paga oraria è: retribuzione mensile/divisore orario mensile Clausola per turnisti a ciclo continuo: nel caso in cui la missione non corrisponda alla durata del ciclo, le ore eccedenti le 40 saranno comunque retribuite, nel caso in cui le ore siano inferiori alle 40 sarà comunque garantita la retribuzione corrispondente alle alle 40 ore.
Retribuzione oraria. Art. 9 - Trattamento in caso di malattia e infortunio Art.10 - Congedo matrimoniale Art.11 - Servizio militare Art.12 - Trasferta Art.13 - Preavviso Art.14 - Trattamento di fine rapporto Art.15 - Indennità in caso di morte Art.16 - Elementi e computo della retribuzione pag. 67 pag. 68 pag. 70 pag. 70 pag. 70 pag. 71 pag. 71 pag. 73 pag. 74 pag. 74 pag. 75 pag. 75 pag. 75 pag. 76 ALLEGATI
Retribuzione oraria. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 174.
Retribuzione oraria. La retribuzione oraria si ottiene dividendo per 173 la retribuzione mensile di cui all'art. 17 del Testo Unificato - Parte I - Comune.
Retribuzione oraria. Il SOS xx in qualità di datore di lavoro e Nome in qualità di collaboratrice/collaboratore concordano:
Retribuzione oraria. Se l’azienda è coperta dal contratto collettivo attraverso l’iscri- zione a un’associazione di datori di lavoro, vengono applicate le retribuzioni minime previste dal contratto collettivo quadro o dai contratti locali dell’azienda con i dipendenti, più vantag- giosi per i dipendenti stessi rispetto alle clausole del contratto collettivo quadro. In Danimarca si applicano tariffe salariali diverse a seconda del tipo di incarico e del settore contrattuale. Pertanto si racco- manda caldamente ai datori di lavoro di prendere contatto con la propria associazione per ottenere informazioni sulle tariffe effettive o per richiedere il tariffario aggiornato. Se l’azienda è coperta dal contratto collettivo in seguito a un accordo di adesione, si applicano le tariffe orarie indicate nell’accordo stipulato.
Retribuzione oraria. I Rider hanno diritto al trattamento economico e normativo previsto per i lavoratori inquadrati ai livelli I ed L del CCNL, fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti. Sino alla maturazione di un’anzianità lavorativa della durata complessiva due anni (calcolati sommando i periodi di lavoro, anche non consecutivi, svolti con contratto di lavoro subordinato successivamente alla data di sottoscrizione della presente intesa) e al fine di agevolare l’inserimento nel contesto normativo e organizzativo del lavoro subordinato e dell’applicazione del CCNL, la retribuzione oraria dei Rider – in coerenza con i principi del meccanismo retributivo previsto dall’art. 11 ter del CCNL – è fissata (come da apposita tabella concordata tra le Parti) nell’importo lordo di euro 8.50, cui dovranno aggiungersi l’accantonamento TFR del valore di euro 0.60, il premio di valorizzazione (il cui valore medio è stimato in euro 0.50, ipotizzando due consegne per ora), le indennità aggiuntive per lavoro supplementare, straordinario, festivo e notturno e il rimborso chilometrico forfetario, calcolate con i criteri e le regole definite sulla base del presente accordo.
Retribuzione oraria. Le quote orarie degli elementi mensilizzati della retribuzione si ottengono dividendo gli elementi stessi per 174. Laddove sono in atto, per accordi provinciali o locali aziendali, orari di lavoro inferiori alle 40 ore settimanali, il divisore verrà determinato secondo la seguente formula: Art. 26 (Aumenti periodici) Tutti i lavoratori, esclusi gli apprendisti, usufruiranno di 5 scatti biennali di anzianità del valore del 5% da calcolarsi sui minimi tabellari conglobati, riparametrati e trasformati in cifra fissa al 1° gennaio 1980 come da tabella sottoindicata: - 1° livello: euro 12,76; - 2° livello: euro 11,83; - 3° livello: euro 10,14; - 4° livello: euro 9,60; - 5° livello: euro 8,99; - 6° livello: euro 8,31; - 7° livello: euro 7,57; - 8° livello: euro 6,76. Gli aumenti periodici decorreranno dal 1° giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di servizio. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Per gli impiegati e gli intermedi restano in vigore gli scatti biennali di anzianità previsti dal c.c.n.l. 3 maggio 1976 fino alla percentuale massima del 70% calcolata su paga base + contingenza maturata al 31 dicembre 1979. I successivi scatti maturati dal 1° gennaio 1980 dovranno calcolarsi sul minimo tabellare riferito a ciascun livello retributivo, né saranno soggetti a ricalcoli per effetto della variazione della contingenza. L'importo degli aumenti periodici di anzianità maturati dopo il 1° gennaio 1980 verrà aumentato di euro 2,06 per ogni scatto. Per i passaggi dalla qualifica operaia o intermedia a quella impiegatizia che sono intervenuti successivamente al 1° gennaio 1973, ex art. 89, gli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza (operai o intermedi) verranno riportati in cifra fissa, fino al raggiungimento della percentuale massima del 70% di cui al 3° comma. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.