Norme comuni a tutti i Contratti Applicativi Clausole campione

Norme comuni a tutti i Contratti Applicativi. L’affidamento dei servizi oggetto dell’AQ ai singoli OE aggiudicatari avviene esclusivamente al bisogno mediante stipula di Contratti Applicativi, tenuto conto delle modalità di affidamento indicate, per ciascun Oggetto al precedente art. 3. I Contratti Applicativi sono conclusi a tutti gli effetti tra la SA da una parte, e l’OE aggiudicatario di AQ, dall’altra, e indicano la prestazione richiesta e ogni altro dettaglio rilevante. In sede di affidamento dei Contratti Applicativi basati sul presente AQ, le parti non possono apportare modifiche sostanziali all’AQ. Tuttavia, se necessario, in occasione della stipula di ciascun singolo Contratto Applicativo, la SA può chiedere all’OE precisazioni e/o integrazioni all’offerta, nel rispetto delle condizioni fissate dal presente documento. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la SA può: - integrare le condizioni particolari di fornitura oggetto del presente AQ, specificando ad esempio tempi, modi, luogo di esecuzione e relativa distribuzione dei fabbisogni; - prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente; - prevedere l’esecuzione di verifiche aggiuntive in corso di esecuzione del servizio; - prevedere prescrizioni aggiuntive relative alla riservatezza ed al trattamento dei dati personali; - applicare ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica della SA. Con la stipula del Contratto Applicativo, l’OE assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, di terzi, cagionati dalle attività e dai beni oggetto delle prestazioni contrattuali, ovvero da omissioni, negligenze e altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili all’OE stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Detti Contratti Applicativi sono efficaci e vincolanti per l’OE a partire dalla trasmissione, da parte della SA, di ordine e/o lettera, equivalente ad accettazione dell’offerta presentata. La trasmissione avviene per via elettronica/digitale/PEC, o eventualmente via fax. Il Contratto Applicativo è munito di apposito CIG derivato, acquisito di volta in volta da parte della SA e su sua diretta ed esclusiva responsabilità; detto CIG derivato è rilevante ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).