Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti. 10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti. 10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si 10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano. 10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati. 10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991. 10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto. 10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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Samples: Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement, Fleet Management Agreement
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, sisi rinvia agli articoli 1571 e seguenti del Codice Civile.
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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Norme finali. 10.1(…)
1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere (…)
2. Si allega il presente contratto, di concedere gli attrezzi documento relativo alla disciplina contrattuale del personale che in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hiltifuturo sarà dichiarato inidoneo.
10.23. Le penali (…)
4. (…) ► successivamente recepito dalla L. 270/1988
1. (…)
2. A partire dall’entrata in vigore della legge, viene introdotta una disciplina uniforme delle visite me- diche concernenti le assunzioni e la revisione, anche ai fini degli esoneri del personale autoferro- tramviario ed internavigatore, demandate sulla base di convenzione unica nazionale tra le Associa- zioni delle aziende e l’Ente ferrovie dello Stato, al Servizio sanitario dell’Ente stesso. Al fine di consentire l’emissione di giudizi aventi valore medico-legali, anche per fini pensionistici, la convenzione unica nazionale sarà stipulata anche dall’Inps e dagli organi del servizio Sanitario nazionale ai sensi dell’art. 75 della legge n. 833-1978 ovvero esplicitamente supportata da specifica norma legislativa. Resta ferma la procedura di cui agli arttall’art. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra 29 dell’all. A) al R.D. n. 148-1931. Il costo degli accertamenti sanitari di loro cumulabili, cui sopra resta in ogni caso a insindacabile giudizio di HiltiCarico delle aziende.
10.33. Il presente contratto è disciplinato dalla In caso di accertata inidoneità del lavoratore alle mansioni della propria qualifica, la Direzione a- ziendale, ferme restando le norme di legge italianain vigore, ove sussista la disponibilità di posti in organi- co verificata ai sensi dell’art. Per quanto qui non espressamente previsto3 lett. c) dell’Accordo nazionale 12-7-1985, si
10.4. Foro competente procede alla collocazione del lavoratore in via esclusiva è il Foro di Milanoaltra qualifica professionale per la quale sussista l’idoneità, preferendo, ove possi- bile, l’inquadramento nello stesso livello contrattuale professionale e retributivo.
10.54. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” Al lavoratore che non abbia maturato 10 anni di anzianità nella qualifica rivestita, per la cui funzio- ne è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva stato dichiarato inidoneo, sarà erogato il trattamento economico relativo alla nuova qualifica nella quale è stato collocato, seguendone da quel momento la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatidinamica.
10.65. Hilti Al lavoratore che ha maturato 10 anni nella qualifica per le cui mansioni è stato dichiarato inidoneo, sarà attribuito il trattamento economico della nuova qualifica assegnatagli maggiorato di assegno ad personam, pari alla differenza fra il trattamento, riferito alla retribuzione normale, della qualifica di provenienza e quello della nuova qualifica assegnata. Tale assegno sarà assorbito in ogni caso di aumenti retributivi, con esclusione dell’indennità di contingenza e di eventuali aumenti retributivi interconfederali. L’assorbimento stesso avverrà in modo graduale e continuo fino a copertura dell’intero ammontare dell’assegno ad personam; l’importo da assorbire di volta in volta sarà pari al 50% degli aumenti retributivi contrattuali nazionali ed aziendali ed al 100% di quelli conseguenti a provvedimenti di avanzamenti o promozioni.
6. Gli anni di anzianità maturati nelle qualifiche di cui alla legge 30 del 1978, si riserva cumulano con quelli maturati nelle qualifiche stabilite contrattualmente, nelle quali dette qualifiche sono confluite a se- guito di accordi tra le parti.
7. Ai lavoratori ritenuti inidonei saranno applicate tutte le normative contrattuali relative alle qualifi- che ed al profilo professionale in cui sono ricollocati, compreso l’orario di lavoro e la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoridisciplina dei turni.
Art. 1 Sono definiti “quadri”, ai sensi dell’art 1260 c.cdella legge 13 maggio 1985, n. 190, i lavoratori individuati, in relazio- ne alle diverse realtà organizzative, tra quelli (…, modificato dall’art. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/19912, lett. A, punto 8, del CCNL sovraintendere l’utilizzo delle risorse affidate.
10.7Art. L’eventuale invalidità di singole clausole 2 In relazione alla rilevanza delle funzioni attribuite ai “quadri” ai fini del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto perseguimento e comporta l’impegno dello svilup- po degli obiettivi dell’azienda, l’azienda stessa utilizzerà appositi strumenti informativi, idonei a forni- re agli interessati gli elementi necessari per il più adeguato svolgimento delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contrattomansioni affidate.
10.8Art. Si allega3 Nei confronti dei “quadri” verranno messe in atto aziendalmente azioni formative volte al manteni- mento ed all’arricchimento delle conoscenze e a facilitare l’analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi concorrendo in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscrittotal modo a più adeguati livelli di preparazione a supporto delle responsabilità affidate.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme finali. 10.1Ai sensi dell'art. È fatto espresso divieto 31 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento di cui al Cliente presente contratto d'appalto, è designato nella persona di cedere , il quale dovrà provvedere, tra le altre incombenze, anche al rinnovo annuale della certificazione Antimafia, fino all’emanazione del certificato finale di regolare esecuzione. Ai sensi dell’art. 42 del Capitolato Speciale d’appalto, sono a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione Comunale. Ai fini fiscali si dichiara che i servizi di cui al presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di ANDRIA, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente contrattoatto, di concedere del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in ogni sua parte, (ivi compresi gli attrezzi in fleet in sublocazione e atti allegati o comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” indicati e/o “FM sottocontratto richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: Questo atto consta di n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto° (… ) intere facciate oltre questa, dandone tempestiva comunicazione al Clientesin qui. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.Letto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.
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Norme finali. 10.1Ai sensi dell'art. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali Responsabile Unico del Procedimento di cui agli arttal presente contratto d'appalto, è designato nella persona del Dirigente pro Sono a totale ed esclusivo carico dell’Affidatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, comprese quindi quelle per bollo, registrazione, diritti, imposte, tasse e tributi, nessuna esclusa od eccettuata, fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico dell’Amministrazione comunale. 4.5, 7.2, e 9.2 Ai fini fiscali si intendono fra dichiara che il servizio di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il cui al presente contratto è disciplinato dalla legge italianasoggetto al pagamento dell’I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Per quanto Richiesto io Ufficiale rogante, Segretario del Comune di Latina, a richiesta delle parti qui non espressamente previstoconvenute e costituite come sopra espresso, si
10.4. Foro competente ho ricevuto il presente atto, del quale ad alta ed intelligibile voce ho successivamente letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge; lo confermano pertanto in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” ogni sua parte, (ivi compresi gli atti allegati o comunque indicati e/o “FM sottocontratto richiamati, dei quali, essendo ben noti e conosciuti alle parti, ho omesso la lettura), sottoscrivendolo insieme a me Segretario, con firma digitale: Questo atto consta di n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto° ( ) intere facciate oltre questa, dandone tempestiva comunicazione al Clientesin qui. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.Letto, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.
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Samples: Servizio Di Trasporto Pubblico
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contrattoCon la partecipazione all’avviso i candidati esprimono l’accettazione, senza riserve, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione tutte le prescrizioni e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terziprecisazioni, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto bando. L’Amministrazione, esperita la procedura di mobilità e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti previa adeguata motivazione, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. non dare seguito alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro stessa e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficacibandire pubblico concorso, anche al fine di accedere ad una più ampia e qualificata selezione di candidati. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. “Gestione Risorse Umane” dell’Azienda X.X.XX. n. 7 Pedemontana – tel. 0445/389087; copia del bando è reperibile nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx. Al DIRETTORE GENERALE Azienda X.X.XX. 7 Pedemontana Xxx xxx Xxxxx x. 00 Il/La sottoscritto/a __ _ , chiede di essere ammesso/a all’Avviso di Mobilità Volontaria Esterna, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e a tempo indeterminato di COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE - CATEGORIA “D/Ds” indetto da codesta Amministrazione con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6bando n. 50/2022. Hilti si riserva A tal fine dichiara, sotto la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoripropria responsabilità, ai sensi dell’art 1260 c.ce per gli effetti degli artt. 46 e seguenti nonché ai sensi della l. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.445:
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Samples: Mobilità Volontaria Esterna
Norme finali. 10.11. È fatto espresso divieto Le parti danno atto che le comunicazioni per la gestione della presente convenzione tra il comune di Napoli, ASIA Napoli spa e la CdC avverranno con Pec - posta elettronica certificata - che ogni soggetto comunicherà. La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle Parti. Napoli, 6 settembre 2017 Rep. n. del Proroga Convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza delle attività relative al Cliente settore dell'igiene urbana della città di cedere Napoli TRA il presente contrattoComune di Napoli con sede in Napoli, Piazza Municipio, C.F. 80014890638, in persona del Dirigente del Servizio Igiene della città, dr. Xxxxxxx Xxxx nata a Napoli il 18 marzo 1960, abilitata alla stipulazione dei contratti per il Comune di concedere gli attrezzi Napoli (C.F.: 80014890638), ai sensi dell'art.107 co. 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed in fleet esecuzione dell'art. 48 co. 2 dello Statuto Comunale, e domiciliata per la carica in sublocazione Napoli in Piazza Municipio, la quale interviene esclusivamente in nome, per conto e comunque nell’interesse del Comune di cederli anche temporaneamente Napoli ASIA NAPOLI SPA, società in uso house del Comune di Napoli interamente partecipata (C.F.: 07494740637), in persona dell’Amministratore Unico, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a Napoli il 16 maggio 1974, e comunque domiciliato per la carica in Xxxxxx xxx Xxxxx xxx Xxxxxxxx 00/X, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della società. Congiuntamente definite Parti Premesso
1) che in data 6 settembre 2017 il Comune di metterli Napoli ed ASIA Napoli hanno sottoscritto la convenzione per l’associazione in Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 37, comma 10 del D. lgs n. 50/2016, finalizzata alla gestione delle procedure di gara per l’acquisto di lavori servizi e forniture per l’igiene urbana;
2) che nello specifico l’oggetto della convenzione è l’associazione in centrale di committenza per specifici appalti relativi:
a) alla fornitura di mezzi ed attrezzature per l'igiene e la raccolta differenziata nel centro storico e in tutto o in parte il territorio cittadino al fine di estendere la raccolta differenziata con il sistema del porta a disposizione porta (PaP);
b) alla realizzazione di terziimpianti per il trattamento dei rifiuti differenziati;
3) che l’art. 7 fissa la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2018, senza lo specifico consenso scritto data di Hilti.
10.2. Le penali scadenza del contratto di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabiliservizio, a insindacabile giudizio rogito del Notaio Xxxxx Xxxxxxx (Rep. 131424) del 22 dicembre 2014, con il quale il Comune di Hilti.Napoli ha affidato il servizio di igiene urbana ad ASIA Napoli spa;
10.34) che il medesimo art. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto7 della convezione del 6 settembre 2017 prevede la possibilità di prorogare la durata della stessa, siprevio espresso accordo scritto delle parti;
10.4. Foro competente 5) che il Comune di Napoli, con delibera di G.C. n. 657 del 28 dicembre 2018, ha approvato la proposta al Consiglio Comunale di confermare “l’organizzazione dell’affidamento del servizio di igiene urbana mediante il rinnovo per le prossime annualità 2019-2033 dell’affidamento in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica house del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/imedesimo servizio” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia ad ASIA Napoli S.p.A.;
6) che il Dirigente del Servizio Igiene della Città, entro e non oltre 5 con comunicazione del 1 febbraio 2019 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatiprot.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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Samples: Convenzione Per L’associazione in Centrale Di Committenza
Norme finali. 10.1Il presente protocollo viene inviato per conoscenza a tutte le scuole della provincia, statali e paritarie e l’U.S.P. indirà incontri con le scuole per illustrarne le modifiche e le conseguenti ricadute sull’attività organizzativo/didattica. È fatto espresso divieto al Cliente Lo stesso protocollo è depositato presso l’Ufficio Scolastico Provinciale e presso i Servizi ULSS firmatari. I firmatari del presente accordo, alla luce del DPCM n° 185 del 23 febbraio 2006 (in GU 19 maggio 2006, n.115), auspicano che quanto previsto dal presente protocollo possa essere recepito dalle commissioni mediche a carattere collegiale cui il predetto DPCM affida ora la formulazione delle certificazioni, precedentemente assegnata “allo specialista… ovvero allo psicologo esperto dell’età evolutiva in servizio presso le ULSS” (DPR 24/02 1994). Si ritiene infatti che il confronto tra i dirigenti dei servizi che ha portato alla stesura del presente protocollo, in accordo con l’Ufficio scolastico Provinciale, sia stato costruttivo e proficuo ai fini di cedere il presente contratto, una condivisione di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione criteri e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2modulistica, e 9.2 si intendono fra che quindi contribuisca a garantire equità di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata trattamento all’interno delle scuole per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6alunni portatori di handicap. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoriLetto, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato confermato e sottoscritto.. Dott.ssa F. Del Xxxxxx U.O. NPI Cadore Xxxx. X. Xxxxxxx U.O.NPI Belluno Dott. ssa I. Morandin U.O. N.P.I Agordo Dott. X. Xxxxxx Servizio Età Evolutiva Feltre Belluno, 17 settembre 2009 Prot. n. data All’Azienda U.L.S.S. n. Servizio Territoriale Età Evolutiva Sede di
(ART 5.1 ACCORDO DI PROGRAMMA) SI NO
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Samples: Accordo Di Programma
Norme finali. 10.1Dal momento dell’attivazione degli strumenti regolati con le presenti disposizioni cessa la validità della delibera 20 novembre 1995 in materia di programmazione negoziata. È fatto espresso divieto Alle proposte di patto territoriale pervenute al Cliente CIPE entro la data di cedere il attivazione della presente contrattode- liberazione ed in particolare delle convenzioni di cui al precedente punto 2.10.1, lettera b), si applica- no, salva diversa richiesta dei soggetti promotori, le disposizioni di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione cui alle delibere CIPE del 10 maggio, 20 novembre 1995 e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte 12 luglio 1996, per le parti ammesse a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2registrazione dalla Corte dei Conti. Le penali disposizioni della presente deliberazione si applicano alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di cui agli arttTrento e Bolzano, in quanto compatibili con le norme dei rispettivi ordinamen- ti. 4.5Si comunicano gli elenchi dei soggetti convenzionati con il Ministero del tesoro, 7.2bilancio e pro- grammazione economica per l’istruttoria dei patti e contratti d’area, in ottemperanza alla delibera del CIPE del 21 marzo 1997. Società convenzionate con il Ministero del tesoro, del bilancio e 9.2 si intendono fra di loro cumulabilidella programmazione economi- ca, a insindacabile giudizio di Hilti.per l’istruttoria dei patti territoriali e contratti d’area:
10.31. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia Iccrea S.p.A., entro ;
2. Carisbo S.p.A.;
3. Banco di Sardegna;
4. Europrogetti e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatiFinanza S.p.A.;
10.65. Hilti si riserva la facoltà Banco di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.cNapoli S.p.A.; 6. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991B.N.L. S.p.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.A.;
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Samples: Intesa Istituzionale Di Programma
Norme finali. 10.11. È fatto espresso divieto al Cliente Tutte le precedenti convenzioni, ed accordi stipulati tra l’Università degli Studi di cedere Torino e le altre parti contraenti riguardanti l’insediamento universitario nella Provincia di Cuneo perdono efficacia con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad eccezione del Patto Locale 8 novembre 2011 comprensivo del successivo addendum e dell’Accordo attuativo tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, il Comune di Cuneo e l’Università registrato in data 18 settembre 2019, allegati alla presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilticonvenzione.
10.22. Le penali di cui agli artt. 4.5La prestazione della garanzia fidejussoria, 7.2fino alla scadenza della presente convenzione, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hiltiè condizione essenziale.
10.33. Il presente contratto Accordo, avendo ad oggetto trasferimenti a favore di università statale, è disciplinato dalla legge italianasoggetto a registrazione gratuita ai sensi dell’articolo 55, comma 2 ed art. Per quanto qui non espressamente previsto3, si
10.4comma 1 del D.Lgs. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milanon. 346/1990.
10.54. Nessuna modifica L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx - Xxxxxxx xx Xxxxxx 0 - del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto4/07/1996, dandone tempestiva comunicazione al Clienteprot. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r93050/96 (rif. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnatiart. 75).
10.65. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal Il presente contratto ed i relativi accessoriatto è sottoscritto con firma digitale. Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 1260 c.cdel D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7s.m.i. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allegada: l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO l’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI IN PROVINCIA DI CUNEO la PROVINCIA DI CUNEO il COMUNE DI ALBA il COMUNE DI CUNEO il COMUNE DI SAVIGLIANO la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI CUNEO la FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO la CAMERA DI COMMERCIO, quale parte integrante ed inscindibile del presente contrattoINDUSTRIA, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CUNEO l’ASO X. XXXXX E CARLE DI CUNEO il COMUNE DI PEVERAGNO
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Samples: Convention for the Establishment of University Courses
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoespresso nel presente bando di concorso, si
10.4valgono le disposizioni dei regolamenti in vigore nel Comune di Vicenza e delle leggi vigenti. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto prorogare o riaprire i termini del concorso qualora il numero dei concorrenti sia ritenuto insufficiente per il buon esito del concorso stesso. Il presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e concorso pubblico non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi vincola in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la alcun modo l’Amministrazione che ha facoltà di cedere revocare o modificare il presente bando in qualsiasi momento ed a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessorisuo insindacabile giudizio, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità ovvero di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi dar seguito all’assunzione in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni, di mutate esigenze organizzative e comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero. In ogni caso le assunzioni saranno effettuate compatibilmente con quanto consentito dalla legislazione vigente al momento delle assunzioni e dalle disponibilità finanziarie del bilancio comunale e con gli esiti della procedura in corso relativa agli adempimenti previsti dall’art. 34 bis in materia di mobilità del personale in disponibilità. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., si comunica che il responsabile del procedimento amministrativo relativo al concorso pubblico in oggetto è la dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx. Per eventuali chiarimenti, gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Gestione Giuridica e Sviluppo delle Risorse Umane - tel. 0444/221300/339 - orario per il pubblico: tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00. Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Vicenza al seguente indirizzo xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx (“FM sottocontratto n°pubblicazioni on-line, concorsi pubblici”). XxxxxVicenza, approvato e sottoscritto.10 giugno 2022 Preferenze di legge di cui all'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994, n. 487, integrato con D.P.R. 30.10.1996, n. 693. A parità di merito i titoli di preferenza sono:
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Samples: Public Competition Announcement
Norme finali. 10.11) Ai sensi dell’art. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto53 , di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzicomma 16 ter, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2del D.Lgs. Le penali di cui agli artt. 4.5165/2001, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/l’appaltatore dichiara che nell’espletamento dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole lavori oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto verranno svolte attività lavorative o professionali da parte di dipendenti del Comune di Tarcento cessati dal servizio che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio presso il Comune e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse dichiara altresì di essere a conoscenza che in caso di eventuali contratti conclusi od incarichi conferiti ai suddetti dipendenti in violazione della norma sopra citata, l’affidamento di cui all’oggetto è nullo ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con altre pattuizioni coerenti la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con lo scopo del presente contrattoobbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
10.8. Si allega2) L’Incaricato si impegna ad osservare i principi derivanti da:
a) le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di Tarcento, quale parte integrante ed inscindibile adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18/2014, quali norme che costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore o per conto dell'Amministrazione di cui ha preso conoscenza dal sito istituzionale del Comune di Tarcento xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx.xx..
b) le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2018-2020 e successive modificazioni del Comune di Tarcento approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 20/2018, di cui dichiara di avere preso piena conoscenza.
3) Il presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi contratto diventerà impegnativo per l'appaltatore e per l'Amministrazione comunale all’atto di stipula dello stesso.
4) Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alla normativa vigente in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscrittomateria che qui si intende richiamata.
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Samples: Contract for the Assignment of Works
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contrattoPer quanto non previsto in questo accordo, di concedere gli attrezzi si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3materia. Il presente contratto accordo è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente esente da imposta di bollo ai sensi del comma 16 – allegato B – del DPR n.642 dl 26/10/1972 e sarà registrato solo in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoricaso d’uso, ai sensi dell’art 1260 c.cdell’art. 5 del DPR 25/10/1972, n.634 e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7successive modifiche ed integrazioni. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). XxxxxLetto, approvato e sottoscrittosottoscritto Xx, Per il comune di Ranica Per il comune di Nembro COMUNE DI RANICA Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 47 del 20/04/2021 OGGETTO: APPROVAZIONE BOZZA DI ACCORDO TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RANICA E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI NEMBRO PER L'UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEGLI IDONEI RELATIVA AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CAT. C - A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO, APPROVATA CON DETETERMINAZIONE N. 282 DEL 20.07.2020.
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Samples: Accordo Tra Amministrazioni Comunali
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contrattoCon la partecipazione all’avviso i candidati esprimono l’accettazione, senza riserve, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione tutte le prescrizioni e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terziprecisazioni, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto bando. L’Amministrazione, esperita la procedura di mobilità e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti previa adeguata motivazione, si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. non dare seguito alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro stessa e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficacibandire pubblico concorso, anche al fine di accedere ad una più ampia e qualificata selezione di candidati. Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’U.O.C. “Gestione Risorse Umane” dell’Azienda X.X.XX. n. 7 Pedemontana – tel. 0445/389429-389224; copia del bando è reperibile nel sito xxx.xxxxx0.xxxxxx.xx. Al COMMISSARIO Azienda X.X.XX. n. 7 Xxx xxx Xxxxx x. 00 Il/La sottoscritto/a _ , chiede di essere ammesso/a all’Avviso di Mobilità Volontaria, per la copertura di un posto di OPERATORE SOCIO SANITARIO – CATEGORIA “BS”, indetto da codesta Amministrazione con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6bando n. 100/2018. Hilti si riserva A tal fine dichiara, sotto la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessoripropria responsabilità, ai sensi dell’art 1260 c.ce per gli effetti degli artt. 46 e seguenti nonché ai sensi della l. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.445:
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Samples: Mobility Notice
Norme finali. 10.1. È fatto espresso divieto al Cliente di cedere il presente contratto, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali di cui agli artt. 4.5, 7.2, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.31. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previstoavviso costituisce “lex specialis” e, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro pertanto, la partecipazione al presente avviso comporta, implicitamente, l’accettazione, senza riserva alcuna, di Milanotutte le disposizioni ivi contenute.
10.52. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti L’Amministrazione si riserva la facoltà facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare unilateralmente le clausole oggetto del sospendere, di prorogare o di revocare il presente contratto, dandone tempestiva comunicazione avviso nonché di non procedere al Cliente. In mancanza conferimento dell’incarico in ragione di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e esigenze attualmente non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnativalutabili né prevedibili.
10.63. Hilti si riserva la facoltà Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell’ARPA Puglia – Corso Trieste n. 27 – 70126 Bari: Tel. 080/0000000 0000000. AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA XXXXX XXXXXXX, x. 00 00000 XXXX Il sottoscritto/a , nato a il eresidentein (provincia di cedere )allaVia/Piazza n. ,C.A.P. domiciliato in (Prov. Di ) alla Via/Piaz- za C.A.P. Codice Fiscale Telefono FAX Cellulare E- mail P.E.C. Di essere ammesso/a terzi i crediti derivanti dal presente a partecipare alla selezione pubblica, per soli titoli, per l’affidamento di n. 1 contratto di collaborazione ad una figura professionale di interprete di Lingua dei Segni Italia- na (LIS) ad integrazione e supporto della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed i relativi accessoriesami, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C) da assegnare alle sedi di Bari (n. 1 unità), al D.A.P. di Foggia (n. 2 unità), al D.A.P. di Lecce (n. 1 unità) e al D.A.P. di Taranto (n. 1 unità), bandita con deliberazione del Diret- tore Generale n. del e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. del . A tal fine, ai sensi dell’art 1260 c.cdegli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti le dichiara- zioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,
a) Di essere cittadino italiano □
b) Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea □
c) Di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di sog- giorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) □
d) Di essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo perio- do CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001) □
e) Di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38, comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) □
f) Di godere dei diritti civili e seguenti nonché politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza per i citta- dini membri dell’Unione Europea) □
g) (Per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
h) Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ;
i) Non aver riportato condanne penali e di non avere precedenti penali in corso;
j) Non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero licenziato/a da altro impiego pubblico ai sensi della l. n. 52/1991.vigente normativa contrattuale;
10.7. L’eventuale invalidità k) Xxxxxxsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari
l) Di essere in possesso del seguente titolo di singole clausole studio conseguito in data presso l’Istituto di , con la votazione di
m) Di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito in data presso l’U- niversità degli studi di Facoltà di , con la votazione di ;
n) Di aver conseguito presso il seguente Paese dell’Unione Europea il ti- tolo di studio in data con votazione D.P.C.M. ;
o) Di essere in possesso di Diploma o attestato professionale di interprete L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni) □ di livello e di durata conseguito presso
p) Di aver frequentato i seguenti corsi di aggiornamento e di perfezionamento legati alla professio- ne:
q) Di aver prestato attività di docenza nel settore specifico presso al
r) Di essere in possesso di esperienza consolidata nel settore in quanto
s) Eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)
a) Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui deve essere fat- ta pervenire qualsiasi comunicazione relativa al concorso è Co- mune Provincia C.A.P. tel./ fax cellulare e-ma il riservandosi di comunicare, tempestivamente, ogni even- tuale variazione dello stesso;
t) Di aver preso completa visione del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto bando e comporta l’impegno delle parti di accettare espressamente tutto quanto in esso previsto;
u) Che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo e professionale e in tutti gli eventuali titoli allegati, corrispondono a verità. Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, esprime il proprio con- senso al trattamento dei dati personali per le finalità connesse alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo presente procedura concor- suale. Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
1) elenco, in carta semplice, dei documenti presentati;
2) copia fotostatica del presente contratto.documento di identità in corso di validità;
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato 3) Curriculum formativo e sottoscritto.professionale;
4) documentazione relativa ai requisiti specifici di accesso;
5) Documentazione inerente i titoli di preferenza;
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Samples: Collaborazione Per Interprete Di Lingua Dei Segni Italiana (Lis)
Norme finali. 10.1Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico a rogito del Segretario Generale. È fatto espresso divieto al Cliente Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese di cedere il presente contrattopubblicazione, stipulazione dell’atto di concessione, di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione registrazione dello stesso e comunque ogni altra spesa connessa e consequenziale. Per quanto non previsto nel presente bandoe schema contratto di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terziconcessione si rinvia, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali per quanto compatibile, alle norme di cui agli arttal X.X. x. 000 del 23.05.1924 (Regolamento per l’amministrazione e per la contabilità generale dello Stato) e alle ulteriori leggi e regolamenti vigenti in materia. 4.5Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 193, 7.2in ordine al procedimento instaurato da questa gara, si informa che: _ le finalità, cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono la scelta del contraente; _ le modalità di trattamento ineriscono la procedura concorsuale oggetto del presente Bando; _ i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale interno dell’Amministrazione che cura il procedimento; - ogni altro soggetto che abbia un qualificato interesse; - si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alle liceità e 9.2 si intendono fra correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati alla finalità di loro cumulabiliconsentire l’accertamento delle idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi; - soggetto titolare della raccolta dei dati è il Comune di Gradara. Per avere chiarimenti e notizie di carattere tecnico sull’immobile o per concordare la data del sopralluogo obbligatorio, a insindacabile giudizio gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale - Xxxx.Xxx. Paolo Morelli- tel. 0541/823929-27, dal lunedì al sabato, ore 9,00 13,00. Per chiarimenti ed informazioni sulla procedura di Hilti.
10.3gara gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Amministrativo 0541- 823932.,dal lunedì al sabato, ore 9,00- 13,00. Gli allegati n. 3 - 4 , sotto indicati, dovranno essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico previo pagamento dei costi di riproduzione, non sarà effettuato servizio di spedizione. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italianaavviso di gara sarà pubblicato all’Albo pretorio, sul sito Internet del Comune: xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4e per estratto sul B.U.R. della Regione Marche. Foro competente in via esclusiva Il Responsabile del Procedimento è il Foro xxxx.Xxx. Paolo Morelli. Allegati:
1) Fac - simile autodichiarazione per ammissione alla gara; 2)Schema di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.offerta;
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Samples: Concessione in Uso Di Locale
Norme finali. 10.1Tutte le dichiarazioni, gli allegati e l’offerta, devono essere presentate in lingua italiana o essere accompagnati da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. È fatto espresso divieto al Cliente Al fine di cedere il presente contratto, consentire la verifica del possesso dei requisiti di concedere gli attrezzi in fleet in sublocazione e comunque di cederli anche temporaneamente in uso e comunque di metterli in tutto o in parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2. Le penali carattere generale di cui all’art. 80, comma 1, lettera i) e comma 5, lett. i) del d.Lgs. 50/2016, i concorrenti - in qualunque forma partecipanti alla gara - dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai relativi punti dell’istanza di partecipazione allegato al presente avviso. La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà accettata e ritenuta valida agli artteffetti giuridici. 4.5, 7.2, La stessa documentazione sarà inviata agli uffici tributari competenti per la regolarizzazione ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n.955/82 e 9.2 si intendono fra s.m.i.. Ogni e qualsivoglia comunicazione che dovesse rendersi necessario pubblicare in ordine al presente appalto sarà resa nota – salve ulteriori prescrizioni di loro cumulabili, a insindacabile giudizio legge – sul sito della Città metropolitana di Hilti.
10.3Venezia – Area Tematica “Bandi e Concorsi “- Sezione “Bandi di gara e contratti”. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italianaL'Amministrazione procederà alla conclusione degli accordi quadro ed alla stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016. Per quanto qui non espressamente previstoprevisto dal presente bando, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro si fa rinvio alle clausole di Milano.
10.5. Nessuna modifica del presente contratto e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione cui al Cliente. In mancanza di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento Capitolato Speciale d’Appalto ed a tutti gli attrezzi elaborati progettuali nonché alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 10, c. 1,del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, in fleet già consegnati.ordine al procedimento instaurato da questo bando si informa che:
10.6. Hilti a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti attengono esclusivamente alla presente gara;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si riserva configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara e concludere l’accordo quadro, deve rendere la facoltà documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
c) la conseguenza di cedere a terzi un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'affidamento;
d) soggetti o le categorie di soggetti ai quali i crediti derivanti dal presente contratto ed dati possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento; 2) i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della l. L. 7 agosto 1990 n. 52/1991241;
e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.
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Samples: Servizio Manutenzione E Sviluppo Del Sistema Viabilistico
Norme finali. 10.1NORMA FINALE n°1 Dall’entrata in vigore del presente Accordo la quota capitaria di euro 3,08 così come prevista dal comma 4 dell’art. È fatto espresso divieto 58 dell’ACN del 15/12/2005 continuerà ad essere erogata mensilmente in ragione di un dodicesimo a tutti i Pediatri di Famiglia convenzionati. Eventuali integrazioni del Fondo, in virtù di quanto previsto al Cliente comma 5 del medesimo articolo, verranno ripartite in uguale misura fra tutti i Pediatri di cedere F convenzionati. NORMA FINALE n°2 Considerato che le disposizioni del presente documento si inseriscono nell’attività regionale di programmazione socio-sanitaria in continua evoluzione e che, pertanto, è necessario prevedere le modalità per adeguare l’Accordo regionale ad eventuali cambiamenti del SSSR, si assegna tale compito al Comitato regionale per la Pediatria di Libera Scelta, attraverso l’adozione dei relativi provvedimenti sulle materie di propria competenza. Le parti quindi si impegnano a modificare o integrare, il presente contrattoaccordo attraverso protocolli d’intesa aggiuntivi NORMA FINALE n°3 La Regione Abruzzo, su richiesta delle XX.XX. maggiormente rappresentative, si impegna a fornire linee di concedere gli attrezzi indirizzo e comportamento uniforme alle Aziende Asl in fleet in sublocazione merito alla corretta applicazione del presente Accordo Integrativo Regionale della Pediatria di Famiglia. NORMA FINALE n°4 La Regione Abruzzo e comunque le XX.XX. maggiormente rappresentative, concordano che tutte le materie di cederli anche temporaneamente in uso comune interesse con la Medicina ospedaliera/universitaria, la Continuità assistenziale, la Medicina dei servizi, l’Emergenza sanitaria territoriale, la Medicina Generale e comunque la Specialistica ambulatoriale devono essere condivise nell’ambito di metterli in tutto un tavolo sindacale unico. NORMA FINALE N° 5 Ove nel testo del presente Accordo vi sia riferimento alla dizione “Pediatra” o in “Pediatra di libera scelta” o” Pediatra di Famiglia” o “P.diF”, o “Pediatra di Famiglia”questa è da intendersi al Pediatra di Famiglia. Laddove si dica “ ACN “è da intendersi Accordo collettivo Nazionale della Pediatria di Famiglia del 15/12/2005. NORMA FINALE N° 6 L’allegato A della DGR n° 273 del 29/03/2006 è parte a disposizione di terzi, senza lo specifico consenso scritto di Hilti.
10.2integrante del presente Accordo . Le penali NORMA FINALE N° 7 La dichiarazione annuale di cui agli artt. 4.5all’art 35 dell’ACN Pediatria del 15/12/2005, 7.2così come riepilogata nel modello allegato n° 20, e 9.2 si intendono fra di loro cumulabili, a insindacabile giudizio di Hilti.
10.3. Il presente contratto è disciplinato viene presentato alle Aziende Asl entro 3 mesi dalla legge italiana. Per quanto qui non espressamente previsto, si
10.4. Foro competente in via esclusiva è il Foro di Milano.
10.5. Nessuna modifica sottoscrizione del presente contratto accordo per la prima volta e del/dei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°” è consentita se non autorizzata per iscritto dal Responsabile della Direzione Generale successivamente solo in caso di Hilti Italia S.p.A.. Hilti si riserva la facoltà variazione di: 1) Orario di modificare unilateralmente le clausole oggetto del presente contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente. In mancanza apertura di dissenso scritto da inviare con raccomandata r.r. alla Direzione Generale di Hilti Italia S.p.A., entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le clausole così modificate si intenderanno accettate senza riserve dal Cliente e pienamente efficaci, anche con riferimento a tutti gli attrezzi in fleet già consegnati.
10.6. Hilti si riserva la facoltà di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto ed i relativi accessori, ai sensi dell’art 1260 c.c. e seguenti nonché ai sensi della l. n. 52/1991.
10.7. L’eventuale invalidità di singole clausole del presente contratto non determina l’invalidità dell’intero contratto e comporta l’impegno delle parti alla sostituzione delle stesse con altre pattuizioni coerenti con lo scopo del presente contratto.
10.8. Si allega, quale parte integrante ed inscindibile del presente contratto, l’elenco degli attrezzi concessi in fleet al Cliente (“sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”). Xxxxx, approvato e sottoscritto.ambulatorio;
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Samples: Accordo Collettivo Regionale