Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna) 1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. 2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Investment Contract, Investment Contract
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti 11.1. Il personale titolare della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitoseconda posizione economica, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune può accettare incarichi ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’articolo 59 del trattato CECCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed esentati dalla notificazione economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
11.2. Il personale di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatoal comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato.
11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, E) del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data CCNL vigente.
11.5. Fermo restando il numero di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello posizioni economiche di cui all’allegato “III” 1 del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7presente Accordo, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, paragrafo 2mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite
11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è istituito sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.
11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito registro regionale degli aiuti tavolo di confronto istituito in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatesede nazionale.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Accordo Nazionale, Accordo Nazionale
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di aiuto afferenti applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune disposizioni emanate ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’art. 6 del trattato CEd.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, ed esentati dalla notificazione evitando sovrapposizioni e duplicazioni di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatocompiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001Gli artt. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione4, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegnaentrata in vigore del presente contratto, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate45 comma 3.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente accordo nello Statuto e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitonei regolamenti del “Fondo”, rispettano tutte con le condizioni procedure previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con dalle norme che ne regolano il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatofunzionamento.
2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall’art. 4, commi 4 e 9, e dall’art. 6, comma 5, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo. Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DELLA P.A. E DELLA SANITA’ Spett.le AZIENDA CIRCOLARE OPERATIVA – ADESIONI SILENTI SETTORE PUBBLICO Aggiornamento del 14/12/2021 Oggetto: Adesioni semiautomatiche (c.d. silenzio-assenso) e relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo Sirio L’Accordo, allegato alla presente nota operativa e sottoscritto in data 16/09/2021 tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Perseo Sirio, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione a Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina del recesso del lavoratore. La regolamentazione si applica, dal 17/09/2021, al personale assunto in PA successivamente alla data del 1° gennaio 2019, come da artt. 1 e 2 dell’Accordo. All’atto della firma del contratto di assunzione (per il personale assunto dopo il perfezionamento dell’Accordo – art. 4, c. 1) o entro 60 gg. dalla sottoscrizione dell’Accordo (per il personale assunto successivamente al 01/01/2019 ma prima dell’entrata in vigore dello stesso – art. 5 cc. 1-2), l’Amministrazione fornisce al lavoratore un’informativa dettagliata sulle modalità di adesione al Fondo e sulla possibilità di manifestare la volontà di non adesione (fornendo indicazioni su documenti da consultare e modulistica da compilare), facendo espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. Se entro il termine di 6 mesi il lavoratore non manifesta alcuna volontà, viene iscritto automaticamente a Perseo Sirio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del predetto termine (art. 4 c. 2 e art. 5 c. 3).
1) Come stabilito dall’articolo 7comunicare l’anagrafica dell’aderente silente (art. 4, paragrafo 1c. 4) Entro il 10 del mese, del Regolamento le aziende dovranno trasmettere al Fondo Perseo Sirio i dati anagrafici e di recapito (CEnome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio, e-mail personale istituzionale, …) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativiai lavoratori che, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi scadenza del termine concesso di aiuto esentati secondo 6 mesi, non hanno aderito in forma esplicita o non hanno manifestato la volontà di non aderire, in modo da consentire al Fondo l’iscrizione al Libro Soci e la creazione di una posizione individuale. Il tracciato da compilare e trasmettere è reperibile, nella sua versione aggiornata, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’interno dell’area riservata alle Aziende, nella sezione “Invio Dati – WebUploading” 🡪 “Importazione Aderenti Silenti e Aderenti contrattuali” (cliccando sul link “Scarica il modello di cui all’allegato documento con tracciati ed esempi”🡪cartella “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateAdesioni Silenti Pubblici”).
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)1. abrogato
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato 6.abrogato
1. I regimi La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di aiuto afferenti alle presenti Direttive accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e qualsiasi singolo aiuto accordabile 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 517/2020 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato13 marzo 2020 e successive modifiche.
2. Come stabilito dall’articolo 7Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data in grado di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione Europea e ciascun candidato, nel rispetto della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateDi ciò deve essere dato atto nel verbale.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatepiattaforma.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale.
6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.
7. Il presente articolo si applica alle procedure che sono in corso alla data della sua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.
8. I commi precedenti si applicano anche alla discussione pubblica dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III titoli e della produzione scientifica e alla prova di accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera relative a procedure disciplinate dal regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, emanato con D.R. Prot. n. 8444 del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 29 giugno 2011 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001successive modifiche.
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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi ) Ogni Anno dalla stipula del presente accordo avrà luogo, a richiesta, un incontro tra le parti stipulanti per le verifiche di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatoapplicazione.
2) La possibilità di deroga ai principi fissati dal presente accordo è stabilita sin d’ora in caso di ulteriore riduzione del personale effettivo e sarà oggetto di tempestiva comunicazione preventiva alle XX.XX. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatefirmatarie.
3) In qualunque momento la Direzione e le XX.XX. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un firmatarie con richiesta scritta e a prescindere dal comma 2 possono chiedere apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateincontro per discutere sulle difficoltà attuative.
4) La Direzione si impegna a dare sempre comunicazione dell’esito di ogni richiesta scritta del dipendente.
5) Fermo restando la riservatezza degli atti attinenti la sicurezza e la disciplina dei singoli servizi – articolo 29 del D.P.R. del 15 febbraio 1999 n.82 e D.M. 28 gennaio 2004 pubblicato sul B.U. n.6 del 31 marzo 2004 – ad eccezione deli ordini di servizio che trattano tali materie, la Direzione si impegna a fornire alle XX.XX. la copia delle direttive di servizio che riguardano materie o norme di esclusiva origine contrattuale/pattizia. Il personale assente dal servizio viene informato di tutte le comunicazioni per le quali l’Amministrazione Centrale o Regionale prevede tale adempimento.
6) La Regione Sardegna predispone Direzione si impegna a rivedere entro 12 mesi gli ordini di servizio che disciplinano i singoli posti di servizio, al fine di verificare l’effettiva attuabilità degli stessi, per mezzo di una commissione presieduta dal Comandante di Reparto o da un Funzionario suo delegato e trasmette in pari numero da Funzionari o di Responsabili alle UU.OO. e di rappresentati delle XX.XX. maggiormente rappresentative e firmatarie del presente accordo, che sarà trasmesso alle XX.XX. che garantiscono, ai competenti servizi sensi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III normativa vigente, la riservatezza delle informazioni ricavabili.
7) Per tutte le domande in forma scritta del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001personale, xxx comprese quelle previste nel presente accordo, all’atto di presentazione dovrà essere rilasciata al soggetto interessato ricevuta a cura degli uffici interessati alla ricezione.
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Samples: Protocollo d'Intesa
Norme finali. ARTICOLO 39 Art. 48 (Adempimenti Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore all’atto della Regione Autonoma pubblicazione all’albo d’Istituto previa approvazione ministeriale.
2. Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di coordinamento che raggruppano differenti attività e competenze sulla base dell’omogeneità degli ambiti di studio, ricerca e produzione.
3. Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della Sardegnadidattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del presente Regolamento.
Art. 49 (Modifiche al Regolamento)
1. Eventuali modifiche, deliberate dal Consiglio accademico, sono sottoposte al competente Ministero per l’approvazione.
2. Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti.
3. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico.
4. L’Istituzione di nuovi corsi di studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi.
Art. 50 (Corsi di Studio)
1. I regimi corsi di aiuto afferenti alle presenti Direttive studio attivati dall’Istituto sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Regolamento, con l’indicazione delle scuole e qualsiasi singolo aiuto accordabile dei dipartimenti di riferimento. Eventuali nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.presente Regolamento
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Samples: Regolamento Didattico
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile Il presente Accordo viene sottoscritto nel loro ambito, rispettano presupposto che si verifichino tutte le condizioni previste di seguito riportate nel presente articolo, il cui mancato effettivo verificarsi ne comporta la nullità:
a) sia stata espressa la prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione, proposta dal Regolamento (CEMinistro della salute, delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) n. 68/2001sia stata espressa la prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione, proposta dal Regolamento n. 69/2001Ministro della salute, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili concerto con il mercato comune Ministro dell’economia e delle finanze, delle disponibilità del Fondo transitorio di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) sia stato adottato il provvedimento urgente per il concorso straordinario dello Stato in favore delle regioni con elevati disavanzi per le cui finalità sono state accantonate risorse nella Tabella B, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sia stato adottato il conseguente provvedimento amministrativo di attuazione;
d) sia stato adottato dal Governo il provvedimento urgente diretto a prevedere, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per le Regioni che sottoscrivono l’Accordo con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 796, lettera b), l’incremento delle aliquote fiscali nella misura massima quale conseguenza diretta dell’approvazione del trattato CEcitato Accordo con delibera di Giunta Regionale;
e) la Regione abbia approvato, ed esentati dalla notificazione tenuto conto del provvedimento urgente di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 alla lettera d), il presente Accordo con delibera di Giunta Regionale entro il 20 marzo 2007;
f) la Regione abbia adottato , entro il 31 marzo 2007, una delibera di determinazione dei volumi complessivi di attività massima per il comparto privato accreditato per gli anni 2007, 2008 e 2009, non superiori a quelli programmati nell’allegato Piano con la determinazione dei relativi tetti di spesa ;
g) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera di blocco delle assunzioni , conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano, per l’anno 2007, del personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato e delle altre forme di lavoro flessibile;
h) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera diretta a disciplinare l’obbligo per le aziende sanitarie della rideterminazione della consistenza organica del personale e della conseguente rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa entro il 30 aprile 2007, conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano;
i) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera finalizzata all’attribuzione in esclusiva alla XX.XX.XX s.p.a. di ulteriori funzioni in materia di acquisti, con i correlati obblighi e sanzioni per le aziende sanitarie, nonché all’impegno della Regione per il potenziamento della struttura amministrativa di SORESA, conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano;
j) la Regione abbia approvato, entro il 30 marzo 2007 le seguenti modifiche ed integrazioni alla normativa regionale: - all’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificata dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “a decorrere dall’anno” sostituire 2006 con “2007”; - dopo l’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificata dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è inserito il seguente comma: “6-bis. La somma di 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6, è destinata al ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo trattatoanno.”. - al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’ammortamento del debito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un’entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I. - qualora dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari si determinino minori costi di ammortamento, le risorse che si renderanno disponibili rispetto all’importo di 170 milioni di euro annui, di cui
2. Come stabilito dall’articolo 7Gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, paragrafo ai sensi dell’articolo 1, del Regolamento (CE) comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 68/2001296, per la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi Campania e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla data medesima Regione Campania in materia di programmazione sanitaria.
3. La Regione Campania si impegna a dare pubblicità al presente Accordo mediante pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateRegione.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1L’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi dell’art. I regimi 57 del D.L.vo n. 165del 30.03.2001. Con la partecipazione all’concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001prescrizioni e precisazioni del presente bando, dal Regolamento n. 69/2001nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Sanitarie. La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati nella medesima indicati, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai fini della gestione del concorso pubblico, ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (CE) n. 68/2001Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR”). Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. L'Istituto si riserva la Regione Sardegna procedefacoltà, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzioneautotutela, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito concorso sul sito internet aziendale all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza che gli stessi possano avanzare pretese e diritti di sorta. Napoli, 2024, data pubblicazione nella G.U. • Permette ai cittadini e alle singole imprese agevolate.
3di effettuare i pagamenti di canoni e tributi verso Regione Campania e gli altri Enti Locali che hanno aderito all'iniziativa in maniera facile e veloce. Come stabilito dall’articolo 9• Permette di effettuare pagamenti in modo sicuro e affidabile, paragrafo 1, in totale trasparenza rispetto a costi di commissione e scegliendo la modalità di pagamento preferita tra quelle offerte. Le funzionalità del Regolamento portale rivolte all'utente pagatore si differenziano a seconda che: • L'utente sia anonimo o autenticato sul sistema • Il debito sia spontaneo (CEdefinito dall'utente) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione o iniziato dall'Ente (definito dall'Ente e comunicato a MyPay) • Il pagamento sia eseguito: • Con modalità immediata online sul portale MyPay • Con modalità "attivato presso i canali e gli sportelli delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone poste e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.banche"
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Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi Le parti, anche in relazione ai processi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitoriforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 2 e dall’art. 41, comma 6, del medesimo trattatodecreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Come stabilito dall’articolo 7Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, paragrafo 1ferma rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, del Regolamento (CE) n. 68/2001potranno valutare l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, la Regione Sardegna procedeperaltro, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti già in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateessere nei CCNL.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione Per il personale dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzionesettori misti, ove verranno riportati dati operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative.
4. La Regione Sardegna predispone L’AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all’art. 4 a quello dell’art. 5.
5. Quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all’altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell’attuale quadriennio ai sensi del comma 1.
6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e trasmette ai competenti servizi sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro del relativo personale.
7. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell’Università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera b) dell’art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 delegazione di parte pubblica e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001sindacale della contrattazione integrativa.
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Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione Le prestazioni di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 al presente Verbale di accordo decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità economiche del medesimo trattato.F.O.C.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data Nel caso di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello interventi pubblici che dovessero essere introdotti per finalità analoghe a quelle di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7al presente Verbale di accordo, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatele Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione.
3. Come stabilito dall’articolo 9La prestazione in favore dei lavoratori, paragrafo 1di cui all’art. 4 del presente Verbale di accordo, non viene computata ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data trattamento di pubblicazione delle presenti direttive fine rapporto e ai fini dei trattamenti di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi quiescenza e/o di aiuto esentati secondo il modello previdenza aziendale e di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateogni altro trattamento aziendale.
4. La Regione Sardegna predispone Il Gruppo di lavoro di cui all’art. 32, comma 11, del ccnl 31 marzo 2015 proseguirà l’attività per: − valutare l’eventuale estensione ad altre fattispecie dell’ambito di operatività della piattaforma di cui all’art. 3 del presente Verbale di accordo; − effettuare un monitoraggio entro il 31 ottobre 2018 sulle misure di cui al presente Verbale di accordo; − valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del settore e trasmette Università.
5. Il Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente Verbale di accordo, presidiandone la realizzazione.
6. Le Parti nazionali, ad esito del monitoraggio di cui al comma 4, si incontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il presente Verbale di accordo, nell’ambito di una più complessiva analisi dell’operatività del F.O.C. ai competenti servizi fini di una proroga della Commissione Europea relativa attività oltre la data stabilità dall’art. 32 del ccnl 31 marzo 2015, anche tenuto conto del quadro normativo tempo per tempo vigente. PROGRAMMI DI FORMAZIONE LINEE GUIDA Ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’art. 5 del presente Verbale di accordo, i programmi di formazione condivisi nell’ambito degli accordi collettivi aziendali o di gruppo:
1. individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l’occupabilità del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l’acquisizione delle relative conoscenze;
2. sono valutati preventivamente nell’ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti;
3. prevedono, anche in ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da erogare, una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 opportuna modulazione tra formazione “in aula” e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001altre modalità di formazione con l’ausilio di adeguata strumentazione, anche informatica;
4. si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall’addestramento per i neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di mansioni;
5. xxxxxxxxx la registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di formazione effettuate;
6. prevedono, in sede aziendale/di gruppo, una verifica di quanto stabilito dagli accordi anche con riferimento alla modulazione delle modalità di cui al punto 3.
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Samples: Verbale Di Accordo
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti 9.1. Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitoposizione economica, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune può accettare incarichi ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’articolo 59 del trattato CECCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed esentati dalla notificazione economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
9.2. Il personale di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatoal comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 7. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
9.3. Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007.
9.4. Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l’affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’articolo 6, comma 2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1lettera i), del Regolamento (CECCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall’articolo 4 del presente Accordo.
9.5. L’assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate, ivi compresi i titolari della posizione economica, avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data del CCNL vigente.
9.6. Fermo restando il numero di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello posizioni economiche di cui all’allegato “III” 1 del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 7, paragrafo 2mantengono, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di esenzioneformazione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3da frequentare nella provincia di nuova titolarità. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, La corresponsione del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di pubblicazione titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello posizioni economiche di cui all’allegato “II” 1 del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. In applicazione dello stesso articolo 9Di conseguenza, paragrafo sulle
9.7. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che eventualmente sostituisca il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.
9.8. Limitatamente all’effettivo espletamento dell’incarico di sostituzione del DSGA, a favore dell’assistente amministrativo titolare della posizione economica, e’ corrisposta, ad integrazione dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, è istituito l’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni superiori di cui all’articolo 146 lett.g, n. 7 del CCNL/2007.
9.9. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito registro regionale degli aiuti tavolo di confronto istituito in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatesede nazionale.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Accordo Nazionale
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di aiuto afferenti alle presenti Direttive tutte le relative clausole, avendone negoziato e qualsiasi singolo aiuto accordabile condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro ambitoinsieme. Sulla base delle verifiche documentali e dei controlli effettuati, rispettano tutte si potrebbe procedere alla revoca parziale o totale del rimborso su spese impropriamente sostenute.. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le condizioni previste dal Regolamento parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti, manifestata per iscritto. Il presente atto comprende i seguenti allegati: ● Allegato A - Elenco degli interventi previsti nella Programmazione Territoriale successiva, e relativo C.U.P. (CE) ove già disponibile); Tale elenco sarà integrabile a seguito della definizione degli ulteriori interventi che saranno predisposti da Forestas secondo le indicazioni della DGR del 22 giugno 2021, n. 68/200123/80 per il triennio 2022-2024 ● Allegato B - Cartografia dei sentieri inseriti nella Pianificazione triennale, dal Regolamento allegata alla DGR n. 69/20014/28 del 22.01.2019 e successive DGR che saranno prodotte sullo stesso argomento, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi per individuare ulteriori macro-aree strategiche ● Allegato C - “Manuale operativo” predisposto da Forestas per regolamentare richieste di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune rimborsi e “rapportini” del CAI Le parti contraenti, ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’art. 1341 del trattato CECodice Civile, ed esentati dalla notificazione dichiarano di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 accettare espressamente e integralmente il contenuto del medesimo trattato.
2presente Accordo senza riserva alcuna dall’art. Come stabilito dall’articolo 71 all’art. 8. Visto, paragrafo 1, del Regolamento letto e sottoscritto dalle parti: (CExxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001avv. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.Xxxxxxxx Xxxxx)
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Samples: Accordo Di Collaborazione
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti 9.1 Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitoposizione economica, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune può accettare incarichi ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’articolo 59 del trattato CECCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed esentati dalla notificazione economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
9.2 Il personale di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatoal comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 7. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
9.3 Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007.
9.4 Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l’affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’articolo 6, comma 2, lett. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1i), del Regolamento (CECCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall’articolo 4 del presente Accordo.
9.5 L’assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate, ivi compresi i titolari della posizione economica, avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data del CCNL vigente.
9.6 Fermo restando il numero di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello posizioni economiche di cui all’allegato “III” 1 del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 7, paragrafo 2mantengono, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di esenzioneformazione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3da frequentare nella provincia di nuova titolarità. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, La corresponsione del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di pubblicazione titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello posizioni economiche di cui all’allegato “II” 1 del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. In applicazione dello stesso articolo 9Di conseguenza, paragrafo sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria.
9.7 L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che eventualmente sostituisca il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.
9.8 Limitatamente all’effettivo espletamento dell’incarico di sostituzione del DSGA, a favore dell’assistente amministrativo titolare della posizione economica, è corrisposta, a integrazione dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, è istituito l’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni superiori di cui all’articolo 146, lett. g), n. 7 del CCNL/2007.
9.9 Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito registro regionale degli aiuti tavolo di confronto istituito in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatesede nazionale.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Accordo Nazionale
Norme finali. ARTICOLO 39 I due articoli che sono contenuti in questa parte riguardano le conferme e le norme finali, rispettivamente disciplinate dagli artt. 27 (Adempimenti Conferme) e 28 (Norme finali e transitorie). Tra tali disposizioni ha un indubbio rilievo quella concernente la previsione di una specifica sequenza contrattuale dedicata ad alcune specifiche tematiche. L’art. 28 chiarisce le motivazioni di tale scelta delle parti che è essenzialmente legata al ritardo con cui sono state avviate le trattative. Parte di esse sono espressamente individuate nell’Atto di indirizzo del Comitato di Settore pervenuto il 1° aprile 2008, altre, invece, sono state aggiunte su proposta delle XX.XX. In particolare sono: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art. 6; - disciplina delle flessibilità del rapporto di lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge n. 120/2007 e nel D.L. n. 112/2008; - disciplina della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi formazione; - verifica del sistema di aiuto afferenti alle presenti Direttive valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitosanzioni a carattere disciplinare e comportamentale, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 dell’art. 11 del trattato CEpresente CCNL; - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, ed esentati dalla notificazione sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 all’art. 15; - problematiche relative al risk management e alla sicurezza sul lavoro. di Xxxxxx Xxxxxxx Direzione Contrattazione 1 Ministeri, Sanità, Agenzie, PCM numero 4-5 • luglio/ottobre 2008 arannewsletter Sulla materia dei contratti integrativi è intervenuta la Legge n. 133/2008 di conversione del medesimo trattato.
2D.L. n. 112/2008 apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente. Come stabilito dall’articolo 7In particolare, paragrafo 1l’art. 67 della predetta L. 133/2008 prevede, del Regolamento (CE) n. 68/2001innanzitutto, una serie di disposizioni volte a contenere le risorse destinate alla contrattazione collettiva, attuando una considerevole riduzione di quelle stanziate nei precedenti anni e stabilendo, per il 2009, la Regione Sardegna procededisapplicazione delle disposizioni speciali che attribuiscono alle Amministrazioni pubbliche risorse aggiuntive nelle more di un generale riordino della materia che definisca una più stretta collaborazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità. Stabilisce, entro dieci giorni lavorativi dalla data inoltre, una serie di pubblicazione disposizioni relative al controllo della contrattazione integrativa a partire dagli organi di controllo interno delle presenti direttive Amministrazioni, in particolare, al Collegio dei revisori attribuisce il compito di attuazione sul Bollettino Ufficiale vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia e rafforza il controllo successivo della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione Corte dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateconti.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Norme finali. ARTICOLO 39 La presente convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione. Letto, confermato e sottoscritto per l’Organismo per il Municipio Roma VIII (Adempimenti approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020) La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della Regione Autonoma della Sardegna)
1legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici. In particolare, l’art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione. I regimi cd. protocolli di aiuto afferenti alle presenti Direttive legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e qualsiasi singolo aiuto accordabile la trasparenza nell’esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel loro ambitosettore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, rispettano tutte vincola le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, dal Regolamento n. 69/2001trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2quindi, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in regime relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di esenzioneaffidamento, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3se attribuito agli operatori economici1. Come stabilito dall’articolo 91 X.X.XX. Parere n.11 del 29/07/2014 Con l’approvazione del presente atto, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data da parte dell’Amministrazione di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2Roma Capitale, è istituito un apposito registro regionale precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli aiuti in regime Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatetutti gli organismi partecipati.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Convenzione
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)16.1 Le parti risulteranno domiciliate presso le rispettive sedi sociali.
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive 16.2 Tutte le notifiche e qualsiasi singolo aiuto accordabile le altre comunicazioni, da effettuare per iscritto, inerenti al contratto verranno effettuate a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale delle parti o al loro indirizzo PEC risultante dai pubblici registri.
16.3 Nessuna modifica o addendum al contratto avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime.
16.4 Gli allegati e le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso.
16.5 Il presente contratto e i relativi allegati e premesse sostituiscono ogni precedente intesa, anche verbale, fra le parti e costituiscono nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo insieme l'unico accordo esistente in relazione a quanto in essi trattato.
2. Come stabilito dall’articolo 716.6 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una o alcune delle clausole del contratto non inficerà la validità del contratto, paragrafo 1né delle ulteriori clausole contrattuali e condizioni ad esso applicabili.
16.7 L'eventuale tolleranza di una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente contratto.
16.8 Il Cliente autorizza espressamente Progesto a far menzione, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni nel proprio sito web e nelle comunicazioni relative ai regimi propri servizi ed alla propria attività, delle generalità; del nome; del logo e/o marchio del Cliente tra le proprie referenze, con indicazione del Servizio o dei Servizi forniti; anche a sostegno della attività di aiuto esentati secondo il modello Progesto di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7marketing e sviluppo presso clienti o potenziali clienti, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatesia privati che pubblici.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: General Terms and Conditions
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)1. Abrogato
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.
3. Abrogato
4. Abrogato
5. Abrogato
6. Abrogato
1. I regimi La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di aiuto afferenti alle presenti Direttive accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e qualsiasi singolo aiuto accordabile 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 517/2020 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato13 marzo 2020 e successive modifiche.
2. Come stabilito dall’articolo 7Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data in grado di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione Europea e ciascun candidato, nel rispetto della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateDi ciò deve essere dato atto nel verbale.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatepiattaforma.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale.
6. Terminato lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.
7. Il presente articolo si applica alle procedure che sono sospese alla data della sua entrata in vigore e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001a quelle bandite successivamente, fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.
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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1seguono le Dichiarazioni congiunte nn. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive 1 e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione 2 L’articolo 1 dell’Ipotesi contrattuale definisce compiutamente l’oggetto rispetto alla disciplina delle materie di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 all’art. 45 del medesimo trattato.
2CCNL 17/12/2020 nei rapporti di lavoro instaurati tra il Comune di Como ed il personale con qualifica dirigenziale, sia a tempo indeterminato che determinato. Come stabilito dall’articolo 7È fatto rinvio, paragrafo in relazione ad alcune materie non necessarie per una compiuta disciplina nell’anno, di contrattarne i contenuti nell’anno 2022. La durata dell’ipotesi contrattuale è definita nel triennio decorrente dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2023, con efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo, ferma restando la necessità di integrazione per l’anno 2022 in relazione alle materie non disciplinate. La negoziazione delle materie di al successivo art. 2 sono negoziate interverrà con cadenza annuale per quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data CCNL 17/12/2020. La disciplina contrattuale di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione riferimento è contenuta ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo seguenti articoli del CCNL sottoscritto il modello 17/12/2020: ⮚ Art. 8: ▪ comma 1: “Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’allegato agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale”; ▪ comma 7: “III” I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi”; ⮚ Art. 45, comma 1: “Sono oggetto di contrattazione integrativa:
a) la definizione di un diverso criterio di riparto del precitato Regolamento (CEFondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57;
b) n. 68/2001i criteri per la determinazione della retribuzione di risultato, tenendo conto di quanto previsto dall’art. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 30;
c) la definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2, è istituito in ragione dell’impegno richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un apposito registro regionale incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
d) i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 32;
e) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato;
f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, ai sensi della legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a tale contrattazione integrativa;
g) i criteri e le risorse per l’applicazione della clausola di salvaguardia economica di cui all’art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo;
h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli aiuti avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in regime di esenzionelegge con modificazioni, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo dall’art 1, comma 1, della L. 114/2014;
i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 61 in materia di trattamento economico del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti personale in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatedistacco sindacale.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Norme finali. ARTICOLO 39 ART. 14 (Adempimenti della Regione Autonoma della SardegnaPrevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione))
1. I regimi L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambitocui all’Allegato ‘A’ prevale su eventuali disposizioni contrastanti, rispettano tutte quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del trattato CE, ed esentati dalla notificazione Codice.
ART. 15 (Rinvio a normative di settore)
1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 all’Allegato ‘A’ al presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del medesimo trattatoCodice o delle vigenti normative di settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica.
ART. 16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali)
1. Ove gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del presente regolamento, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a tutela storica e artistica, ai sensi della Parte II del Codice, l’interessato presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, sia le determinazioni relative alla tutela storica, artistica e archeologica di cui agli articoli 21 e 22 del Codice medesimo.
ART. 17 (Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42)
1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 167 del codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, Non può disporsi la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatesensi dell’articolo 2 .
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001.
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Samples: Regolamento Relativo All’individuazione Degli Interventi Esclusi Dall’autorizzazione Paesaggistica
Norme finali. ARTICOLO 39 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si rinvia ai contenuti delle norme legislative e/o contrattuali in quanto applicabili.
2. Il presente Protocollo è applicabile dal giorno successivo a quello della sottoscrizione ed è parte integrante del CCIA. -Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98. Il predetto contratto indica le modalità di determinazione e ripartizione del monte ore dei permessi retribuiti. Dalla data di stipulazione (Adempimenti 7.8.98) è disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994 n.770 nonchè i Decreti del Ministro della Regione Autonoma della SardegnaFunzione Pubblica in data 5 Maggio 95 -Contratto Collettivo Nazionale Quadro Integrativo e correttivo del CCNQ del 7.8.98 sulle libertà e prerogative sindacali, stipulato il 27.1.99.
1) Soggetti aventi titolo all’utilizzo dei permessi sindacali (art.10, comma 1 del CCNQ 7.8.98)
1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.componenti delle rappresentanze sindacali unitarie ( RSU)
2. Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, dirigenti sindacali delle XX.XX. di categoria firmatarie del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.CCNL 1998/2001
3. Come stabilito dall’articolo 9dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, paragrafo 1dopo la elezione delle RSU, del Regolamento (CE) n. 70/2001siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, la Regione Sardegna procedeaventi titolo a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001sensi dell’art. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.5 dell’accordo 7.8.98
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, non coincidenti con nessuno dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III soggetti di cui agli alinea precedenti
2) Finalità per l’utilizzo dei permessi. (art.10, comma 3 del precitato Regolamento (CECCNQ 7.8.98) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CEI soggetti indicati al punto 1) n. 68/2001.possono fruire dei permessi retribuiti/non retribuiti loro spettanti per partecipare a: • -trattative sindacali • -convegni o congressi di natura sindacale
3) Limiti di utilizzo
a) per i componenti delle RSU possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni al trimestre; b)per gli altri dirigenti sindacali possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante;
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Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)1. abrogato
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia.
3. abrogato
4. abrogato
5. abrogato
6. abrogato
1. I regimi La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di aiuto afferenti alle presenti Direttive accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e qualsiasi singolo aiuto accordabile 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 517/2020 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato13 marzo 2020 e successive modifiche.
2. Come stabilito dall’articolo 7Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data in grado di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione Europea e ciascun candidato, nel rispetto della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “III” del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. In applicazione dello stesso articolo 7, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolateDi ciò deve essere dato atto nel verbale.
3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatepiattaforma.
4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale.
6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.
7. Il presente articolo si applica alle procedure che sono in corso alla data della sua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.
8. I commi precedenti si applicano anche alla discussione pubblica dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III titoli e della produzione scientifica e alla prova di accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera relative a procedure disciplinate dal regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 della legge 240/2010, emanato con D.R. Prot. n. 8444 del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 29 giugno 2011 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001successive modifiche.
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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato
Norme finali. ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)
1. I regimi La parti dichiarano che sono da considerasi ancora vigenti gli accordi già conclusi in materia di aiuto afferenti alle presenti Direttive “Politiche generali dell’orario di lavoro”, incentivi alla progettazione e qualsiasi singolo aiuto accordabile Progressioni Verticali, in materia di “Servizi minimi essenziali” ed inoltre concordano nel loro ambitoritenere necessario avviare i tavoli per adottare le necessarie modifiche al “Regolamento di attuazione dell’art. 18 della legge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni”, rispettano tutte nonché alla procedura riguardante le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattatoProgressioni verticali.
2. Come stabilito dall’articolo 7Si concorda nel ritenere che, paragrafo 1nonostante la vigenza quadriennale del presente decentrato, del Regolamento (CE) n. 68/2001a seguito dell’applicazione dei singoli istituti, ciascuna delle parti avrà la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data facoltà di pubblicazione delle presenti direttive riconvocare tavoli di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi contrattazione/concertazione per affrontare e risolvere le criticità che si dovessero manifestare anche con riferimento alle future modifiche che verranno apportate dai Contratti Collettivi Nazionali di aiuto esentati secondo il modello Lavoro. In particolare si riconosce natura sperimentale al nuovo sistema di valutazione permanente di cui all’allegato “III” all’Allegato 2; pertanto, al termine della prima applicazione, si procederà ad analizzarne gli effetti e ad avviare eventuali tavoli di perfezionamento del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7sistema, paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolatefatto salvo il principio meritocratico che dovrà sempre caratterizzare il sistema.
3. Come stabilito dall’articolo 9Per tutto ciò che non è espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. ALLEGATI:
1. Destinazione del Fondo 2009;
2. Il nuovo sistema di valutazione del comparto;
3. Scheda di valutazione delle responsabilità dei dipendenti di categoria D ai sensi dell’art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, paragrafo comma 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate.lettera f) del C.C.N.L 01.04.1999:
4. La Regione Sardegna predispone Scheda di valutazione delle responsabilità dei dipendenti di categoria B/B3 e trasmette C ai competenti servizi sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L 01.04.1999
5. Metodologia per la presentazione, pesatura, attuazione, dei Progetti di Miglioramento o delle Unità di Progetto
6. Scheda descrittiva delle Unità di Progetto/Progetti di Miglioramento;
7. Scheda di controllo delle Unità di Progetto/Progetti di Miglioramento;
8. Scheda di valutazione del riconoscimento economico dei partecipanti ai Progetti di Miglioramento;
9. Valutazione del grado di attuazione dell’Unita’di Progetto/Progetto di Miglioramento;
10. Valutazione dell’apporto individuale dei partecipanti all’Unita’di Progetto/Progetto di Miglioramento;
11. Scheda di valutazione per la progressione orizzontale All’interno delle categorie “B” – “C”
12. Scheda di valutazione per la progressione orizzontale All’interno della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del precitato Regolamento (CE) n. 68/2001categoria “D”;
13. Scheda di valutazione delle Posizioni Organizzative;
14. Scheda individuale delle indennità da corrispondere ai relativi beneficiari individuati;
15. Dichiarazioni Congiunte;
16. Note a verbale.
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