Common use of Norme finali Clause in Contracts

Norme finali. 11.1. Il personale titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Accordo Nazionale, Accordo Nazionale

Norme finali. 11.11. Il personale titolare Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della seconda posizione economicalegge 10 agosto 2000, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Durante Le parti prendono anche atto che la prestazione medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale contrattazione di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fineCCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 eprofessionale, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolaritàtecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica regolamento di cui all’articolo 1all’art. 6, che sostituisce il DSGA assente è sostituitocomma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, a sua voltale attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, con personale supplentedovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle vigenti disposizioni attività affidate in materia concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi duplicazioni di sostituzione del DSGAcompiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 11.72. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente Accordocontratto, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionalefatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro

Norme finali. 11.1ARTICOLO 39 (Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna) 1. Il personale titolare della seconda posizione economicaI regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, può accettare incarichi rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 68/2001, dal Regolamento n. 69/2001, dal Regolamento (CE) n. 70/2001 cosi come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 59 dell’Articolo 87 paragrafo 3 del CCNL/2007. Durante la prestazione trattato CE, ed esentati dalla notificazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolocui all’Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato. 11.22. Il personale Come stabilito dall’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 68/2001, la Regione Sardegna procede, entro dieci giorni lavorativi dalla data di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso pubblicazione delle presenti direttive di formazione attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, aiuto esentati secondo il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche modello di cui all’allegato 1 “III” del presente Accordoprecitato Regolamento (CE) n. 68/2001. In applicazione dello stesso articolo 7, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi paragrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in regime di esenzione, ove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 3. Come stabilito dall’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 70/2001, la Regione Sardegna procede, entro venti giorni lavorativi dalla data di pubblicazione delle presenti direttive di attuazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna, ovvero alla pubblicazione dei relativi bandi attuativi, alla trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea della sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati secondo il modello di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente all’allegato “II” del precitato Regolamento (CE) n. 70/2001. In applicazione dello stesso articolo 9, mantengonoparagrafo 2, è istituito un apposito registro regionale degli aiuti in prima applicazioneregime di esenzione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolaritàove verranno riportati dati ed informazioni relativi alle singole imprese agevolate. 4. La corresponsione Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all’applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo lo schema riportato all’allegato III del beneficio economico a favore precitato Regolamento (CE) n. 70/2001 e dell’allegato III del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGAprecitato Regolamento (CE) n. 68/2001. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Investment Contract, Investment Contract

Norme finali. 11.19.1. Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.29.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 87. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico)9.3. Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. 11.49.4. Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l’affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall’articolo 4 del presente Accordo. 9.5. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate staccate, ivi compresi i titolari della posizione economica, avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.59.6. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi graduatorie definitive di cui agli articoli 6 e 8 all’articolo 5 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 97, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limitelimite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle 11.69.7. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce eventualmente sostituisca il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.79.8. Limitatamente all’effettivo espletamento dell’incarico di sostituzione del DSGA, a favore dell’assistente amministrativo titolare della posizione economica, e’ corrisposta, ad integrazione dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, l’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni superiori di cui all’articolo 146 lett.g, n. 7 del CCNL/2007. 9.9. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Accordo Nazionale

Norme finali. 11.1. Il personale titolare della seconda posizione economicaL’Istituto garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 dell’art. 57 del CCNL/2007D.L.vo n. 165del 30.03.2001. Durante Con la prestazione partecipazione all’concorso è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve, di servizio a tempo determinatotutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, il trattamento nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il del personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8delle Aziende Sanitarie. La presentazione della domanda di partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fineparte del candidato autorizza l’Istituto al trattamento dei dati nella medesima indicati, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai fini della gestione del concorso pubblico, ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati c.d. "GDPR”). Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economicaquanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in vigore. Nei periodi L'Istituto si riserva la facoltà, in regime di sostituzione del Dsgaautotutela, l’assistente amministrativo di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente bando di concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge, dandone tempestivamente notizia agli interessati mediante pubblicazione di apposito concorso sul sito internet aziendale all’indirizzo: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx, senza l’obbligo di comunicarne i motivi e senza che usufruisca del rapporto gli stessi possano avanzare pretese e diritti di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo interosorta. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestatoNapoli, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto2024, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica data pubblicazione nella G.U. • Permette ai plessi cittadini e alle sezioni staccate avviene secondo imprese di effettuare i criteri pagamenti di canoni e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, letttributi verso Regione Campania e gli altri Enti Locali che hanno aderito all'iniziativa in maniera facile e veloce. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero • Permette di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 effettuare pagamenti in modo sicuro e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengonoaffidabile, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento totale trasparenza rispetto a costi di commissione e scegliendo la modalità di pagamento preferita tra quelle offerte. Le funzionalità del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico portale rivolte all'utente pagatore si differenziano a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per seconda che: • L'utente sia anonimo o autenticato sul sistema • Il debito sia spontaneo (definito dall'utente) o iniziato dall'Ente (definito dall'Ente e comunicato a MyPay) • Il pagamento sia eseguito: • Con modalità immediata online sul portale MyPay • Con modalità "attivato presso i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi canali e gli sportelli delle vigenti disposizioni in materia poste e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.banche"

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Samples: Concorso Pubblico Per Ricercatore Sanitario

Norme finali. 11.11. Il personale titolare La parti dichiarano che sono da considerasi ancora vigenti gli accordi già conclusi in materia di “Politiche generali dell’orario di lavoro”, incentivi alla progettazione e Progressioni Verticali, in materia di “Servizi minimi essenziali” ed inoltre concordano nel ritenere necessario avviare i tavoli per adottare le necessarie modifiche al “Regolamento di attuazione dell’art. 18 della seconda posizione economicalegge 109/1994 e successive modifiche e integrazioni”, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo nonché alla procedura riguardante le modalità previste al comma 2 dello stesso articoloProgressioni verticali. 11.22. Il personale Si concorda nel ritenere che, nonostante la vigenza quadriennale del presente decentrato, a seguito dell’applicazione dei singoli istituti, ciascuna delle parti avrà la facoltà di riconvocare tavoli di contrattazione/concertazione per affrontare e risolvere le criticità che si dovessero manifestare anche con riferimento alle future modifiche che verranno apportate dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. In particolare si riconosce natura sperimentale al nuovo sistema di valutazione permanente di cui all’Allegato 2; pertanto, al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario termine della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, si procederà ad analizzarne gli effetti e ad avviare eventuali tavoli di perfezionamento del sistema, fatto salvo il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando principio meritocratico che dovrà sempre caratterizzare il superamento sistema. 3. Per tutto ciò che non è espressamente specificato si rimanda a quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali. ALLEGATI: 1. Destinazione del corso Fondo 2009; 2. Il nuovo sistema di formazione, da frequentare nella provincia valutazione del comparto; 3. Scheda di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia valutazione delle responsabilità dei dipendenti di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, categoria D ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L 01.04.1999: 4. Scheda di valutazione delle vigenti disposizioni in materia responsabilità dei dipendenti di categoria B/B3 e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi C ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) del C.C.N.L 01.04.1999 5. Metodologia per la presentazione, pesatura, attuazione, dei Progetti di sostituzione Miglioramento o delle Unità di Progetto 6. Scheda descrittiva delle Unità di Progetto/Progetti di Miglioramento; 7. Scheda di controllo delle Unità di Progetto/Progetti di Miglioramento; 8. Scheda di valutazione del DSGAriconoscimento economico dei partecipanti ai Progetti di Miglioramento; 9. Valutazione del grado di attuazione dell’Unita’di Progetto/Progetto di Miglioramento; 10. Valutazione dell’apporto individuale dei partecipanti all’Unita’di Progetto/Progetto di Miglioramento; 11. Scheda di valutazione per la progressione orizzontale All’interno delle categorie “B” – “C” 12. Scheda di valutazione per la progressione orizzontale All’interno della categoria “D”; 13. Scheda di valutazione delle Posizioni Organizzative; 14. Scheda individuale delle indennità da corrispondere ai relativi beneficiari individuati; 15. Dichiarazioni Congiunte; 16. Note a verbale. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Norme finali. 11.1. 9.1 Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. 9.2 Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 87. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). 9.3 Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. 11.49.4 Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l’affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’articolo 6, comma 2, lett. i), del CCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall’articolo 4 del presente Accordo. 9.5 L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate staccate, ivi compresi i titolari della posizione economica, avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. 9.6 Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi graduatorie definitive di cui agli articoli 6 e 8 all’articolo 5 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 97, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limitelimite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria. 11.6. 9.7 L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce eventualmente sostituisca il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.79.8 Limitatamente all’effettivo espletamento dell’incarico di sostituzione del DSGA, a favore dell’assistente amministrativo titolare della posizione economica, è corrisposta, a integrazione dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, l’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni superiori di cui all’articolo 146, lett. g), n. 7 del CCNL/2007. 9.9 Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Accordo Nazionale

Norme finali. 11.11. Le parti esprimono, fin d’ora, il proprio positivo avviso in merito al recepimento dei contenuti del presente accordo nello Statuto e nei regolamenti del “Fondo”, con le procedure previste dalle norme che ne regolano il funzionamento. 2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall’art. 4, commi 4 e 9, e dall’art. 6, comma 5, al fine di consentirne l’ottimizzazione e l’adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d’intesa tra i soggetti coinvolti nei flussi di comunicazione, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo. Il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI DELLA P.A. E DELLA SANITA’ Spett.le AZIENDA CIRCOLARE OPERATIVA – ADESIONI SILENTI SETTORE PUBBLICO Aggiornamento del 14/12/2021 Oggetto: Adesioni semiautomatiche (c.d. silenzio-assenso) e relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo Sirio L’Accordo, allegato alla presente nota operativa e sottoscritto in data 16/09/2021 tra le parti che hanno istituito il Fondo pensione Perseo Sirio, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione a Perseo Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, e alla relativa disciplina del recesso del lavoratore. La regolamentazione si applica, dal 17/09/2021, al personale titolare assunto in PA successivamente alla data del 1° gennaio 2019, come da artt. 1 e 2 dell’Accordo. All’atto della seconda posizione economicafirma del contratto di assunzione (per il personale assunto dopo il perfezionamento dell’Accordo – art. 4, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007c. 1) o entro 60 gg. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, dalla sottoscrizione dell’Accordo (per il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste personale assunto successivamente al comma 2 01/01/2019 ma prima dell’entrata in vigore dello stesso articolo– art. 5 cc. 1-2), l’Amministrazione fornisce al lavoratore un’informativa dettagliata sulle modalità di adesione al Fondo e sulla possibilità di manifestare la volontà di non adesione (fornendo indicazioni su documenti da consultare e modulistica da compilare), facendo espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso e al relativo termine, decorso il quale ha luogo l’iscrizione. Se entro il termine di 6 mesi il lavoratore non manifesta alcuna volontà, viene iscritto automaticamente a Perseo Sirio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del predetto termine (art. 4 c. 2 e art. 5 c. 3). 11.21) Come comunicare l’anagrafica dell’aderente silente (art. 4, c. 4) Entro il 10 del mese, le aziende dovranno trasmettere al Fondo Perseo Sirio i dati anagrafici e di recapito (nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio, e-mail personale istituzionale, …) relativi ai lavoratori che, alla scadenza del termine concesso di 6 mesi, non hanno aderito in forma esplicita o non hanno manifestato la volontà di non aderire, in modo da consentire al Fondo l’iscrizione al Libro Soci e la creazione di una posizione individuale. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione tracciato da compilare e trasmettere è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal finereperibile, nella sua versione aggiornata, sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, all’interno dell’area riservata alle Aziende, nella sezione “Invio Dati – WebUploading” 🡪 “Importazione Aderenti Silenti e Aderenti contrattuali” (cliccando sul link “Scarica il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolaritàdocumento con tracciati ed esempi”🡪cartella “Adesioni Silenti Pubblici”). 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Accordo Sulla Regolamentazione Inerente Alle Modalità Di Espressione Della Volontà Di Adesione Al Fondo Nazionale Pensione Complementare Perseo Sirio

Norme finali. 11.11. abrogato 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia. 3. abrogato 4. abrogato 5. abrogato 6.abrogato 1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 517/2020 del 13 marzo 2020 e successive modifiche. 2. Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale. 3. È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 4. Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente. 5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale. 6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. 7. Il personale titolare presente articolo si applica alle procedure che sono in corso alla data della seconda posizione economicasua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese. 8. Durante la prestazione I commi precedenti si applicano anche alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla prova di servizio accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera relative a procedure disciplinate dal regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 edell’art. 24 della legge 240/2010, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolaritàemanato con D.R. Prot. n. 8444 del 29 giugno 2011 e successive modifiche. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato

Norme finali. 11.1ART. Il personale titolare della seconda posizione economica14 (Prevalenza del regolamento di delegificazione e rapporti con gli strumenti di pianificazione)) 1. L’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui all’Allegato ‘A’ prevale su eventuali disposizioni contrastanti, può accettare incarichi quanto al regime abilitativo degli interventi, contenute nei piani paesaggistici o negli strumenti di pianificazione ad essi adeguati. Sono fatte salve le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici dettate ai sensi dell’articolo 59 degli articoli 140, 141 e 143, comma 1, lettere b), c) e d), del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articoloCodice. 11.2ART. Il personale 15 (Rinvio a normative di settore) 1. L’esclusione dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica degli interventi di cui all’Allegato ‘A’ al comma 1 ha titolo a partecipare al corso presente regolamento non produce alcun effetto sulla disciplina amministrativa cui sono assoggettati tali interventi in base alla Parte II del Codice o delle vigenti normative di formazione settore, in particolare per quanto riguarda i titoli abilitativi edilizi, i provvedimenti di cui all’articolo 8occupazione di suolo pubblico e l’esercizio di attività commerciali in area pubblica. ART. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità16 (Coordinamento con la tutela dei beni culturali) 1. A tal fineOve gli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 edel presente regolamento, per necessaria conoscenza, abbiano ad oggetto edifici o manufatti assoggettati anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economicatutela storica e artistica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6della Parte II del Codice, c. 2l’interessato presenta un’unica istanza relativa ad entrambi i titoli abilitativi e la Soprintendenza competente si pronuncia con un atto a contenuto ed efficacia plurimi recante sia le valutazioni relative alla tutela paesaggistica, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordosia le determinazioni relative alla tutela storica, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi artistica e archeologica di cui agli articoli 6 21 e 8 che a seguito 22 del Codice medesimo. ART. 17 (Rinvio all’articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) 1. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dal presente regolamento si applica l’articolo 167 del codice. In tali casi l’autorità preposta alla gestione del vincolo e il Soprintendente, nell’esercizio delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica funzioni di cui all’articolo 1167, comma 4, del codice, dispongono la rimessione in pristino solo quando non sia in alcun modo possibile dettare prescrizioni che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, consentano la compatibilità paesaggistica dell’intervento. 2. Non può disporsi la rimessione in pristino nel caso di opere realizzate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento non soggette ad altro titolo abilitativo all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGAdell’articolo 2 . 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Regolamento Relativo All’individuazione Degli Interventi Esclusi Dall’autorizzazione Paesaggistica

Norme finali. 11.1La presente convenzione viene firmata digitalmente ed è soggetta a registrazione. Il personale titolare Letto, confermato e sottoscritto per l’Organismo per il Municipio Roma VIII (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015, integrato con D.G.C. n. 10 del 31 gennaio 2017 di approvazione del PTPCT 2017/2019 e novellato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020) La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della seconda posizione economicalegalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l’esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici. In particolare, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 l’art.1 comma 17, ha previsto che: «Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara». La previsione normativa positivizza l’orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del CCNL/2007contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell’esclusione. Durante I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la prestazione legalità e la trasparenza nell’esecuzione di servizio a tempo determinatoun dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il trattamento giuridico controllo ed economico è disciplinato secondo il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. E’, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l’accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti. Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolaritàlealtà, trasparenza e correttezza. A tal finepresidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto cui inadempimento può comportare, sia l’irrogazione di lavoro provvedimenti disciplinari, se attribuito ai sensi dell’articolo 59 edipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, per necessaria conoscenzasia l’applicazione di sanzioni patrimoniali, anche a quello graduate in relazione alla gravità dell’inadempimento e la estromissione dalle procedure di titolarità. 11.3affidamento, se attribuito agli operatori economici1. Per la disciplina generale 1 X.X.XX. Parere n.11 del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. 29/07/2014 Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 l’approvazione del presente Accordoatto, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi da parte dell’Amministrazione di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provinciaRoma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non avendo potuto effettuare l’attività solo da parte di formazione Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del “Gruppo Roma Capitale” e di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGAtutti gli organismi partecipati. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Convenzione

Norme finali. 11.11. Le prestazioni di cui al presente Verbale di accordo decorrono dal 1° gennaio 2018 e sono subordinate alla sussistenza delle disponibilità economiche del F.O.C. 2. Nel caso di interventi pubblici che dovessero essere introdotti per finalità analoghe a quelle di cui al presente Verbale di accordo, le Parti si incontreranno per ogni conseguente valutazione. 3. La prestazione in favore dei lavoratori, di cui all’art. 4 del presente Verbale di accordo, non viene computata ai fini degli istituti contrattuali nazionali, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale e di ogni altro trattamento aziendale. 4. Il personale titolare Gruppo di lavoro di cui all’art. 32, comma 11, del ccnl 31 marzo 2015 proseguirà l’attività per: − valutare l’eventuale estensione ad altre fattispecie dell’ambito di operatività della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 piattaforma di cui all’art. 3 del CCNL/2007. Durante la prestazione presente Verbale di servizio a tempo determinato, accordo; − effettuare un monitoraggio entro il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste 31 ottobre 2018 sulle misure di cui al comma 2 dello stesso articolopresente Verbale di accordo; − valutare interventi per favorire un più efficace dialogo tra imprese del settore e Università. 11.25. Il personale Comitato di Gestione di Enbicredito è incaricato di assumere le decisioni necessarie per rendere operativo quanto previsto dal presente Verbale di accordo, presidiandone la realizzazione. 6. Le Parti nazionali, ad esito del monitoraggio di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso 4, si incontreranno per valutare la prosecuzione delle prestazioni introdotte con il presente Verbale di accordo, nell’ambito di una più complessiva analisi dell’operatività del F.O.C. ai fini di una proroga della relativa attività oltre la data stabilità dall’art. 32 del ccnl 31 marzo 2015, anche tenuto conto del quadro normativo tempo per tempo vigente. PROGRAMMI DI FORMAZIONE LINEE GUIDA Ai fini dell’accesso alla prestazione di cui all’art. 5 del presente Verbale di accordo, i programmi di formazione condivisi nell’ambito degli accordi collettivi aziendali o di cui all’articolo 8gruppo: 1. La partecipazione è consentita individuano specifici obiettivi di riconversione e riqualificazione professionale nella prospettiva di preservare l’occupabilità del personale coinvolto in cambiamenti di mansioni ovvero interessato da rilevanti modifiche nelle modalità di svolgimento delle stesse, con particolare riguardo alle nuove tecnologie che rendono necessaria l’acquisizione delle relative conoscenze; 2. sono valutati preventivamente nell’ambito degli Organismi paritetici sulla formazione, ove presenti; 3. prevedono, anche in provincia diversa ragione dei contenuti e delle caratteristiche della formazione da quella erogare, una opportuna modulazione tra formazione “in aula” e altre modalità di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto formazione con l’ausilio di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenzaadeguata strumentazione, anche a quello informatica; 4. si riferiscono ad ambiti diversi dalla formazione per gli apprendisti e dall’addestramento per i neoassunti e dalla formazione c.d. obbligatoria non strettamente connessa al mutamento di titolarità.mansioni; 11.35. Per xxxxxxxxx la disciplina generale del rapporto registrazione da parte delle imprese delle ore/giornate di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economicaformazione effettuate; 6. prevedono, si fa rinvio a in sede aziendale/di gruppo, una verifica di quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede stabilito dagli accordi anche con riferimento alla individuazione modulazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGApunto 3. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Verbale Di Accordo

Norme finali. 11.11. Il personale titolare della seconda posizione economicaAbrogato 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 si applicano le disposizioni del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolocodice civile e delle leggi vigenti in materia. 11.23. Il personale Abrogato 4. Abrogato 5. Abrogato 6. Abrogato 1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche, di cui al all’art. 5, comma 1 ha titolo 10 e 10-bis, si svolgono a partecipare al corso distanza, in modalità telematica, nel rispetto di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche quanto previsto dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in provincia diversa da quella di titolarità. A tal finemodalità telematica, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolaritàemanato con D.R. n. 517/2020 del 13 marzo 2020 e successive modifiche. 11.32. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione Le prove di cui al precedente articolo 9, mantengonocomma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, in prima applicazionegrado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale. 3. È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 4. Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente. 5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale. 6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il diritto all’attribuzione Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGACommissione. 11.77. Eventuali problematiche Il presente articolo si applica alle procedure che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordosono sospese alla data della sua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionaleconsiderazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese.

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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato

Norme finali. 11.1Il presente Accordo costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato e condiviso il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Sulla base delle verifiche documentali e dei controlli effettuati, si potrebbe procedere alla revoca parziale o totale del rimborso su spese impropriamente sostenute.. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato da eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti, manifestata per iscritto. Il personale titolare presente atto comprende i seguenti allegati: ● Allegato A - Elenco degli interventi previsti nella Programmazione Territoriale successiva, e relativo C.U.P. (ove già disponibile); Tale elenco sarà integrabile a seguito della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato definizione degli ulteriori interventi che saranno predisposti da Forestas secondo le modalità previste al comma 2 dello indicazioni della DGR del 22 giugno 2021, n. 23/80 per il triennio 2022-2024 ● Allegato B - Cartografia dei sentieri inseriti nella Pianificazione triennale, allegata alla DGR n. 4/28 del 22.01.2019 e successive DGR che saranno prodotte sullo stesso articolo. 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 eargomento, per necessaria conoscenza, anche a quello individuare ulteriori macro-aree strategiche ● Allegato C - “Manuale operativo” predisposto da Forestas per regolamentare richieste di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale rimborsi e “rapportini” del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplenteCAI Le parti contraenti, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia dell’art. 1341 del Codice Civile, dichiarano di accettare espressamente e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione integralmente il contenuto del presente AccordoAccordo senza riserva alcuna dall’art. 1 all’art. 8. Visto, sono affrontate letto e risolte sottoscritto dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.parti: (xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx) (avv. Xxxxxxxx Xxxxx)

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Samples: Accordo Di Collaborazione

Norme finali. 11.11. Il personale titolare Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall’art. 40, comma 1 ha titolo 2 e dall’art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l’unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l’opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni, peraltro, già in essere nei CCNL. 3. Per il personale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza – ravvisano l’opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive trattative. 4. L’AGEA è inserita nel comparto degli Enti pubblici non economici con decorrenza dal 16 ottobre 2000, data coincidente a partecipare quella fissata dalla legge per il trasferimento del personale al corso nuovo ente. Agli effetti dei contratti applicabili al personale sono fatti salvi gli accordi integrativi stipulati sulla base del CCNL del 24 maggio 2000 del comparto Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo ed i relativi conseguenti adempimenti. Con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di formazione raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di cui all’articolo 8all’art. La partecipazione è consentita anche 4 a quello dell’art. 5. 5. Quanto previsto nell’ultimo periodo del comma 4 troverà applicazione in provincia diversa tutti i casi - ed in particolare per il CISAM - in cui per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro un comparto all’altro ovvero ciò si verifichi nel corso dell’attuale quadriennio ai sensi dell’articolo 59 edel comma 1. 6. Per quanto attiene il passaggio del CISAM dal comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione al comparto Ministeri trova, inoltre applicazione il comma 2, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale tutelare le specificità professionali attualmente riconosciute o peculiari istituti del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007relativo personale. 7. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto contratti collettivi nazionali di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi dei comparti del Servizio sanitario nazionale e modalità previsti dell’Università, per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche aziende ospedaliere di cui all’allegato 1 alla lettera b) dell’art. 2 del presente Accordodecreto legislativo del 21 dicembre 1999, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincian. 517, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua voltasaranno previste, con personale supplentecarattere di reciprocità, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGAsindacale della contrattazione integrativa. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Pubblico Impiego

Norme finali. 11.1seguono le Dichiarazioni congiunte nn. 1 e 2 L’articolo 1 dell’Ipotesi contrattuale definisce compiutamente l’oggetto rispetto alla disciplina delle materie di cui all’art. 45 del CCNL 17/12/2020 nei rapporti di lavoro instaurati tra il Comune di Como ed il personale con qualifica dirigenziale, sia a tempo indeterminato che determinato. È fatto rinvio, in relazione ad alcune materie non necessarie per una compiuta disciplina nell’anno, di contrattarne i contenuti nell’anno 2022. La durata dell’ipotesi contrattuale è definita nel triennio decorrente dal 01.01.2021 e sino al 31.12.2023, con efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo, ferma restando la necessità di integrazione per l’anno 2022 in relazione alle materie non disciplinate. La negoziazione delle materie di al successivo art. 2 sono negoziate interverrà con cadenza annuale per quanto previsto dall’art. 8, comma 1, del CCNL 17/12/2020. La disciplina contrattuale di riferimento è contenuta ai seguenti articoli del CCNL sottoscritto il 17/12/2020: ⮚ Art. 8: ▪ comma 1: “Il personale titolare contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui agli artt. 45, 66 e 99 indicate nelle tre distinte sezioni del presente CCNL. Le materie di cui all’art. 45, comma 1, lett a), ed all’art. 66, comma 1, lett. a) sono negoziate con cadenza annuale”; ▪ comma 7: “I contratti collettivi integrativi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi”; ⮚ Art. 45, comma 1: “Sono oggetto di contrattazione integrativa: a) la definizione di un diverso criterio di riparto del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato, nel rispetto dell’art. 57; b) i criteri per la determinazione della seconda posizione economicaretribuzione di risultato, può accettare incarichi tenendo conto di quanto previsto dall’art. 30; c) la definizione della percentuale di cui all’art. 58 comma 2, in ragione dell’impegno richiesto, ai fini dell’integrazione della retribuzione di risultato del dirigente nel caso di affidamento di un incarico ad interim per il periodo di affidamento dell’incarico, ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante dell’art 58, nonché della eventuale integrazione della retribuzione di risultato nel caso di affidamento dell’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; d) i criteri generali per la prestazione definizione dei piani di servizio a tempo determinatowelfare integrativo, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale attivabili nei limiti delle risorse di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso all’art. 32; e) i criteri delle forme di formazione incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’articolo 8all’art. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di titolarità. A tal finerisultato; f) l’individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 edella legge n. 146/1990 e successive modifiche ed integrazioni, per necessaria conoscenzasecondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito dell’Area dirigenziale II del 7.5.2002, anche per quanto concerne i soggetti sindacali legittimati a quello di titolarità.tale contrattazione integrativa; 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo g) i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero risorse per l’applicazione della clausola di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione salvaguardia economica di cui all’articolo all’art. 31, al fine di definire quanto demandato alla contrattazione integrativa da tale articolo; h) i criteri per l’attribuzione dei compensi professionali degli avvocati, nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall’art. 9 del D. L. n. 90/2014 come convertito in legge con modificazioni, dall’art 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituitocomma 1, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni della L. 114/2014; i) la definizione di quanto demandato alla contrattazione integrativa dall’art. 61 in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione trattamento economico del DSGApersonale in distacco sindacale. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Norme finali. 11.11. Per quanto non espressamente previsto dal presente protocollo si rinvia ai contenuti delle norme legislative e/o contrattuali in quanto applicabili. 2. Il personale titolare presente Protocollo è applicabile dal giorno successivo a quello della seconda posizione economicasottoscrizione ed è parte integrante del CCIA. -Contratto Collettivo Nazionale Quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7.8.98. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo Il predetto contratto indica le modalità previste al comma 2 dello stesso articolodi determinazione e ripartizione del monte ore dei permessi retribuiti. Dalla data di stipulazione (7.8.98) è disapplicato il D.P.C.M. 25 ottobre 1994 n.770 nonchè i Decreti del Ministro della Funzione Pubblica in data 5 Maggio 95 -Contratto Collettivo Nazionale Quadro Integrativo e correttivo del CCNQ del 7.8.98 sulle libertà e prerogative sindacali, stipulato il 27.1.99. 11.2. Il personale di cui al 1) Soggetti aventi titolo all’utilizzo dei permessi sindacali (art.10, comma 1 ha del CCNQ 7.8.98) 1. componenti delle rappresentanze sindacali unitarie ( RSU) 2. dirigenti sindacali delle XX.XX. di categoria firmatarie del CCNL 1998/2001 3. dirigenti sindacali dei terminali di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative che, dopo la elezione delle RSU, siano rimasti operativi nei luoghi di lavoro nonché quelli delle medesime associazioni, aventi titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal finealla contrattazione collettiva integrativa, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 edell’art. 5 dell’accordo 7.8.98 4. dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o in aspettativa, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio non coincidenti con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi nessuno dei soggetti di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito alinea precedenti 2) Finalità per l’utilizzo dei permessi. (art.10, comma 3 del CCNQ 7.8.98) I soggetti indicati al punto 1) possono fruire dei permessi retribuiti/non retribuiti loro spettanti per partecipare a: • -trattative sindacali • -convegni o congressi di natura sindacale 3) Limiti di utilizzo a) per i componenti delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provinciaRSU possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui superiori a 12 giorni al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.trimestre; b)per gli altri dirigenti sindacali possono essere cumulati sino al tetto massimo spettante;

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Norme finali. 11.11. abrogato 2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento e per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del Codice civile e delle leggi vigenti in materia. 3. abrogato 4. abrogato 5. abrogato 6. abrogato 1. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e l’eventuale prova di accertamento delle competenze linguistiche, di cui all’art. 5, comma 10 e 10-bis, si svolgono a distanza, in modalità telematica, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica, emanato con D.R. n. 517/2020 del 13 marzo 2020 e successive modifiche. 2. Le prove di cui al precedente comma si svolgono in forma orale attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell’Ateneo, in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale. 3. È vietato effettuare l’audio/video registrazione delle prove da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffonderne l'audio/video registrazione effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma. 4. Deve essere garantita la pubblicità della prova attraverso invito di tutti gli eventuali candidati tramite link all’evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all’evento, pubblicato nella pagina xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxx-xxxx-x-xxxxx del sito di Ateneo nella sezione pertinente. 5. All’inizio della seduta d’esame viene fornito il link a mezzo del quale ciascun candidato presente è invitato a collegarsi singolarmente in un’apposita aula virtuale con il Presidente e/o il Segretario della Commissione per essere identificato visivamente mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di tale identificazione deve essere dato atto nel verbale. 6. Terminato lo svolgimento della prova, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione. 7. Il personale titolare presente articolo si applica alle procedure che sono in corso alla data della seconda posizione economicasua entrata in vigore e a quelle bandite successivamente, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007fino a nuova data stabilita con decreto rettorale in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica nel Paese. 8. Durante la prestazione I commi precedenti si applicano anche alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e alla prova di servizio accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera relative a procedure disciplinate dal regolamento per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 edell’art. 24 della legge 240/2010, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolaritàemanato con D.R. Prot. n. 8444 del 29 giugno 2011 e successive modifiche. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: Regolamento Per L’assunzione Di Ricercatori a Tempo Determinato

Norme finali. 11.1. Il personale titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo 16.1 Le parti risulteranno domiciliate presso le modalità previste al comma 2 dello stesso articolorispettive sedi sociali. 11.2. 16.2 Tutte le notifiche e le altre comunicazioni, da effettuare per iscritto, inerenti al contratto verranno effettuate a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale delle parti o al loro indirizzo PEC risultante dai pubblici registri. 16.3 Nessuna modifica o addendum al contratto avrà efficacia tra le parti a meno che non sia specificamente approvata per iscritto dalle medesime. 16.4 Gli allegati e le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante ed essenziale dello stesso. 16.5 Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenzapresente contratto e i relativi allegati e premesse sostituiscono ogni precedente intesa, anche verbale, fra le parti e costituiscono nel loro insieme l'unico accordo esistente in relazione a quello di titolaritàquanto in essi trattato. 11.3. Per 16.6 L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una o alcune delle clausole del contratto non inficerà la disciplina generale validità del rapporto contratto, né delle ulteriori clausole contrattuali e condizioni ad esso applicabili. 16.7 L'eventuale tolleranza di lavoro una parte all'inadempimento dell'altra non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti derivanti dal presente contratto. 16.8 Il Cliente autorizza espressamente Progesto a tempo parziale far menzione, nel proprio sito web e nelle comunicazioni relative ai propri servizi ed alla propria attività, delle generalità; del nome; del logo e/o marchio del Cliente tra le proprie referenze, con indicazione del Servizio o dei Servizi forniti; anche a favore del personale destinatario sostegno della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi Progesto di marketing e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestatosviluppo presso clienti o potenziali clienti, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale sia privati che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestatopubblici. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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Samples: General Terms and Conditions

Norme finali. 11.11) Ogni Anno dalla stipula del presente accordo avrà luogo, a richiesta, un incontro tra le parti stipulanti per le verifiche di applicazione. 2) La possibilità di deroga ai principi fissati dal presente accordo è stabilita sin d’ora in caso di ulteriore riduzione del personale effettivo e sarà oggetto di tempestiva comunicazione preventiva alle XX.XX. firmatarie. 3) In qualunque momento la Direzione e le XX.XX. firmatarie con richiesta scritta e a prescindere dal comma 2 possono chiedere apposito incontro per discutere sulle difficoltà attuative. 4) La Direzione si impegna a dare sempre comunicazione dell’esito di ogni richiesta scritta del dipendente. 5) Fermo restando la riservatezza degli atti attinenti la sicurezza e la disciplina dei singoli servizi – articolo 29 del D.P.R. del 15 febbraio 1999 n.82 e D.M. 28 gennaio 2004 pubblicato sul B.U. n.6 del 31 marzo 2004 – ad eccezione deli ordini di servizio che trattano tali materie, la Direzione si impegna a fornire alle XX.XX. la copia delle direttive di servizio che riguardano materie o norme di esclusiva origine contrattuale/pattizia. Il personale titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione assente dal servizio viene informato di tutte le comunicazioni per le quali l’Amministrazione Centrale o Regionale prevede tale adempimento. 6) La Direzione si impegna a rivedere entro 12 mesi gli ordini di servizio a tempo determinatoche disciplinano i singoli posti di servizio, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale fine di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 everificare l’effettiva attuabilità degli stessi, per necessaria conoscenza, anche a quello mezzo di titolarità. 11.3una commissione presieduta dal Comandante di Reparto o da un Funzionario suo delegato e in pari numero da Funzionari o di Responsabili alle UU.OO. Per la disciplina generale del rapporto e di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007rappresentati delle XX.XX. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi maggiormente rappresentative e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 firmatarie del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1accordo, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplentesarà trasmesso alle XX.XX. che garantiscono, ai sensi della normativa vigente, la riservatezza delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGAinformazioni ricavabili. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione 7) Per tutte le domande in forma scritta del personale, xxx comprese quelle previste nel presente Accordoaccordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo all’atto di confronto istituito in sede nazionalepresentazione dovrà essere rilasciata al soggetto interessato ricevuta a cura degli uffici interessati alla ricezione.

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Samples: Protocollo d'Intesa

Norme finali. 11.1Art. 48 (Entrata in vigore) 1. Il personale titolare presente regolamento entra in vigore all’atto della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolopubblicazione all’albo d’Istituto previa approvazione ministeriale. 11.22. Il personale Qualora se ne ravvisi l’opportunità, con decreto del Direttore su delibera del Consiglio accademico, possono essere costituite altre strutture organizzative di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso coordinamento che raggruppano differenti attività e competenze sulla base dell’omogeneità degli ambiti di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal finestudio, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolaritàricerca e produzione. 11.33. Per la disciplina generale Specifiche modalità organizzative e di funzionamento relative a particolari aspetti della didattica, della produzione artistica e della ricerca possono essere disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio accademico ed emanati dal Direttore nel rispetto del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestatopresente Regolamento. 11.4Art. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 649 (Modifiche al Regolamento) 1. Eventuali modifiche, c. 2deliberate dal Consiglio accademico, lett. E) del CCNL vigentesono sottoposte al competente Ministero per l’approvazione. 11.52. Fermo restando il numero Le modifiche possono essere proposte dal direttore, dal Consiglio accademico, dalle strutture didattiche competenti o dalla Consulta degli studenti. 3. Fatti salvi i casi d’urgenza, le modifiche hanno valore dal successivo anno accademico. 4. L’Istituzione di posizioni economiche nuovi corsi di cui all’allegato 1 studio, nel rispetto delle procedure previste, è disposta con modifica integrativa del regolamento, previa delibera del Consiglio di Amministrazione in ordine alla congruità delle risorse umane, finanziarie e di dotazioni strumentali disponibili per la funzionalità dei corsi stessi. Art. 50 (Corsi di Studio) 1. I corsi di studio attivati dall’Istituto sono definiti nelle allegate tabelle che costituiscono parte integrante del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua voltaRegolamento, con personale supplente, ai sensi l’indicazione delle vigenti disposizioni in materia scuole e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi dei dipartimenti di sostituzione del DSGA. 11.7riferimento. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del nuovi corsi saranno attivati previa approvazione ministeriale ed inserimento nel presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.Regolamento

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Samples: Regolamento Didattico

Norme finali. 11.11. Il personale titolare della seconda posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione presente Accordo viene sottoscritto nel presupposto che si verifichino tutte le condizioni di servizio a tempo determinatoseguito riportate nel presente articolo, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.cui mancato effettivo verificarsi ne comporta la nullità: 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa a) sia stata espressa la prescritta intesa da quella di titolarità. A tal fineparte della Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione, proposta dal Ministro della salute, delle disponibilità finanziarie per il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 1, comma 796, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) sia stata espressa la prescritta intesa da parte della Conferenza Stato-Regioni sulla ripartizione, proposta dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, delle disponibilità del Fondo transitorio di cui all’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; c) sia stato adottato il provvedimento urgente per il concorso straordinario dello Stato in favore delle regioni con elevati disavanzi per le cui finalità sono state accantonate risorse nella Tabella B, allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e sia stato adottato il conseguente provvedimento amministrativo di attuazione; d) sia stato adottato dal Governo il provvedimento urgente diretto a prevedere, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli anni d’imposta 2007, 2008, 2009 e 2010, per le Regioni che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, sottoscrivono l’Accordo con personale supplentei Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’articolo 1, comma 796, lettera b), l’incremento delle vigenti disposizioni aliquote fiscali nella misura massima quale conseguenza diretta dell’approvazione del citato Accordo con delibera di Giunta Regionale; e) la Regione abbia approvato, tenuto conto del provvedimento urgente di cui alla lettera d), il presente Accordo con delibera di Giunta Regionale entro il 20 marzo 2007; f) la Regione abbia adottato , entro il 31 marzo 2007, una delibera di determinazione dei volumi complessivi di attività massima per il comparto privato accreditato per gli anni 2007, 2008 e 2009, non superiori a quelli programmati nell’allegato Piano con la determinazione dei relativi tetti di spesa ; g) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera di blocco delle assunzioni , conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano, per l’anno 2007, del personale con contratto a tempo determinato ed indeterminato e delle altre forme di lavoro flessibile; h) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera diretta a disciplinare l’obbligo per le aziende sanitarie della rideterminazione della consistenza organica del personale e della conseguente rideterminazione dei fondi della contrattazione integrativa entro il 30 aprile 2007, conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano; i) la Regione abbia adottato, entro il 31 marzo 2007, una delibera finalizzata all’attribuzione in esclusiva alla XX.XX.XX s.p.a. di ulteriori funzioni in materia di acquisti, con i correlati obblighi e sanzioni per le aziende sanitarie, nonché all’impegno della Regione per il potenziamento della struttura amministrativa di SORESA, conformemente a quanto previsto dall’allegato Piano; j) la Regione abbia approvato, entro il 30 marzo 2007 le seguenti modifiche ed integrazioni alla normativa regionale: - all’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come contemplato nelle ulteriori ipotesi modificata dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, dopo le parole “a decorrere dall’anno” sostituire 2006 con “2007”; - dopo l’articolo 6, comma 6, della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, così come modificata dall’articolo 34, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1, è inserito il seguente comma: “6-bis. La somma di sostituzione 170 milioni di euro relativa all’anno 2006 derivante dalle entrate di cui al comma 6, è destinata al ripiano dei disavanzi delle Aziende sanitarie regionali registrati nel medesimo anno.”. - al fine di consentire il rispetto degli impegni finanziari previsti dal Piano di Rientro approvato con specifico Accordo con lo Stato, ai sensi dell’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l’ammortamento del DSGAdebito pregresso al 31 dicembre 2005 la Regione destina un’entrata finalizzata pari a 38 milioni di euro a decorrere dal 2008 e per trenta anni, a valere sulle entrate del titolo I. - qualora dall’operazione di cartolarizzazione dei debiti sanitari si determinino minori costi di ammortamento, le risorse che si renderanno disponibili rispetto all’importo di 170 milioni di euro annui, di cui 2. Gli interventi individuati dal Piano allegato al presente Accordo sono vincolanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la Regione Campania e le determinazioni in esso previste comportano effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla medesima Regione Campania in materia di programmazione sanitaria. 11.73. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del La Regione Campania si impegna a dare pubblicità al presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionaleAccordo mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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Samples: Accordo Per L’approvazione Del Piano Di Rientro

Norme finali. 11.1I due articoli che sono contenuti in questa parte riguardano le conferme e le norme finali, rispettivamente disciplinate dagli artt. Il personale titolare della seconda posizione economica27 (Conferme) e 28 (Norme finali e transitorie). Tra tali disposizioni ha un indubbio rilievo quella concernente la previsione di una specifica sequenza contrattuale dedicata ad alcune specifiche tematiche. L’art. 28 chiarisce le motivazioni di tale scelta delle parti che è essenzialmente legata al ritardo con cui sono state avviate le trattative. Parte di esse sono espressamente individuate nell’Atto di indirizzo del Comitato di Settore pervenuto il 1° aprile 2008, può accettare altre, invece, sono state aggiunte su proposta delle XX.XX. In particolare sono: - rivisitazione delle tematiche riguardanti le relazioni sindacali, nell’ottica di valorizzare ulteriormente la contrattazione di secondo livello; - riordino complessivo del sistema degli incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007gestionali e professionali, secondo quanto previsto all’art. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo. 11.2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 8. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità. 11.3. Per la 6; - disciplina generale delle flessibilità del rapporto di lavoro lavoro, alla luce delle disposizioni contenute nella Legge n. 120/2007 e nel D.L. n. 112/2008; - disciplina della formazione; - verifica del sistema di valutazione, ai fini di pervenire ad una maggiore funzionalità dello stesso; - individuazione di un sistema sperimentale di procedure e sanzioni a tempo parziale a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007. Nei periodi di sostituzione del Dsga, l’assistente amministrativo che usufruisca del rapporto di lavoro a tempo parziale è tenuto a prestare attività di servizio secondo tempi carattere disciplinare e modalità previsti per l’attività lavorativa a tempo intero. Con i criteri indicati all’articolo 4 si procede alla individuazione delle modalità della sostituzione nonché dell’eventuale compensazione di orario tra le configurazioni di servizio prestato, anche facendo ricorso alle differenti tipologie di prestazioni lavorative a tempo ridotto, previste dalla normativa vigente (part-time orizzontale, part-time verticale, part-time ciclico). Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. 11.4. L’assegnazione del personale titolare della seconda posizione economica ai plessi e alle sezioni staccate avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente. 11.5. Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle elenchi di cui agli articoli 6 e 8 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 9, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite 11.6. L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che sostituisce il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplentecomportamentale, ai sensi dell’art. 11 del presente CCNL; - individuazione di una idonea disciplina in materia di copertura assicurativa e tutela legale, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di cui all’art. 15; - problematiche relative al risk management e alla sicurezza sul lavoro. di Xxxxxx Xxxxxxx Direzione Contrattazione 1 Ministeri, Sanità, Agenzie, PCM numero 4-5 • luglio/ottobre 2008 arannewsletter Sulla materia dei contratti integrativi è intervenuta la Legge n. 133/2008 di conversione del D.L. n. 112/2008 apportando rilevanti modifiche alla normativa vigente. In particolare, l’art. 67 della predetta L. 133/2008 prevede, innanzitutto, una serie di disposizioni volte a contenere le risorse destinate alla contrattazione collettiva, attuando una considerevole riduzione di quelle stanziate nei precedenti anni e stabilendo, per il 2009, la disapplicazione delle disposizioni speciali che attribuiscono alle Amministrazioni pubbliche risorse aggiuntive nelle more di un generale riordino della materia che definisca una più stretta collaborazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità. Stabilisce, inoltre, una serie di disposizioni relative al controllo della contrattazione integrativa a partire dagli organi di controllo interno delle Amministrazioni, in particolare, al Collegio dei revisori attribuisce il compito di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGArafforza il controllo successivo della Corte dei conti. 11.7. Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.

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