Norme transitorie e finali. 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. 24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo. 24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
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Samples: Accordo Collettivo, Accordo Collettivo
Norme transitorie e finali. 1.1(Norme transitorie). I Contratti Si richiama l’attenzione su quanto disposto dai commi 1, 2 e 4, che specificano il contenuto minimo, le pattuizioni aventi ad oggetto premi individualimodalità di presentazione delle istanze, Premi Collettivi dichiarazioni e comunicazioni comunque denominate, da presentare agli uffici territoriali, così come fin qui illustrato, nonché le regole concernenti il rispetto dei termini di presentazione. Inoltre, il comma 6 ha previsto la disciplina per l’esaurimento delle scorte dei prodotti immessi sul mercato o altri validi accordietichettati prima del 31 dicembre 2017, i quali non soddisfino i requisiti prescritti dalla legge: in proposito, si evidenzia che tali prodotti possono essere commercializzati purché siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili. Gli Uffici delle Direzioni VICO e PREF sono comunque a disposizione per gli approfondimenti puntuali che si rendessero necessari. Firmato digitalmente ai sensi del CAD FATTISPECIE NORMATIVA DISCIPLINA SANZIONATORIA D. Lgs. 260/00 e Legge 82/06 DISCIPLINA SANZIONATORIA TESTO UNICO VINO Impianto vigneti con varietà di uve da vino in violazione all’art. 62 par. 1 Reg. UE 1308/13. Art. 2 comma 2: da 2.582,00 euro a 5.164,00 euro Art. 69 comma 1: da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superfice vitata o Mancato avvio alla distillazione di vino ottenuto da vigneti impiantati in violazione da 2.500,00 euro a 5.000,00 euro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici vitate Obbligo di estirpazione vigneti Art. 69 comma 2: impiantati senza sanzioni stabilite autorizzazione dall’art. 5 del Reg. Ue 560/2015: euro 6.000 per ha, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro quattro mesi dalla data 8 novembre 2011di notifica dell'irregolarità, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti come previsto all'articolo 71; euro 12.000 per ha, se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non autorizzato entro il primo anno successivo alla scadenza del termine di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimoquattro mesi; euro 20.000 per ha, qualora se il produttore procede all'estirpazione della totalità dell'impianto non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le partiautorizzato dopo il primo anno successivo alla scadenza del termine di quattro mesi.
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
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Samples: Legge N.238/16
Norme transitorie e finali. 1.1Sono abrogati tutti i precedenti regolamenti in materia, fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo.
Art. I Contratti 1 Gli appartenenti al servizio di Polizia Locale, ai quali è conferita la Qualità di Agente di Pubblica sicurezza, sono dotati dell’Arma d’ordinanza, secondo quanto disposto dalle vigenti leggi e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti regolamenti. L’assegnazione degli strumenti di cui all’artal successivo art. 4.14 viene disposta dal Responsabile del servizio che provvede alla revisione periodica delle assegnazioni; l’assegnazione viene iscritta in apposito registro di carico e scarico. In ordine alle modalità di assegnazione ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le partiuso dei predetti strumenti si intende comunque integralmente recepita la legislazione vigente.
24.2Art. In ipotesi 2 Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di promozione Polizia Locale; tale numero equivale al numero degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, maggiorato di un numero pari al 5% degli stessi o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria almeno un’arma, quale dotazione di appartenenzariserva. Viene allegato l’elenco ricognitivo delle armi in dotazione al servizio al momento dell’approvazione del presente Regolamento; le modificazioni del predetto elenco, qualora esistentepurchè conformi al presente Regolamento, fatte salve le pattuizioni non comportano necessità di natura economica modificazione dello stesso.
Art. 3 I provvedimenti di cui agli artt. 2.31 e 2 ed ogni loro eventuale modifica sono comunicati al Prefetto.
Art. 4 L’arma in dotazione agli addetti di cui all’art.1, 4 per difesa personale, è la pistola semiautomatica, scelta tra i modelli iscritti nel catalogo nazionale delle armi da sparo. Per i servizi di guardia d’onore e di rappresentanza è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell’alta uniforme. Gli addetti di cui all’art. 1 possono essere dotati dei presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (Tactical Baton) che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone di servizio. Gli addetti di cui all’art.1 possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray O.C. Capsicum che dovranno essere portati in condizioni di riposo assicurati rigidamente al cinturone di servizio. Gli addetti di cui all’art. 1 sono dotati di mezzi di coazione fisica da portare solidamente assicurati al cinturone di servizio. L’arma può essere usata nei casi in cui l’uso è legittimato dalla legge penale.
Art. 5 Gli addetti al servizio di polizia locale, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano le armi quando svolgano in via continuativa i seguenti servizi:
1. servizi di pattugliamento diurno e notturno del presente Accordoterritorio;
2. servizi di vigilanza e protezione degli immobili Comunali;
3. servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato
4. servizi di pronto intervento.
Art. 6 In servizio l’arma deve essere portata nella fondina interna o esterna all’uniforme, che avranno efficacia fino appesa al loro esaurimento cinturone con caricatore pieno innestato, senza colpo in canna e con la sicura inserita. Nei casi in cui l’addetto è autorizzato a svolgere servizio in abito borghese e debba portare l’arma e/o altri strumenti in dotazione, questi sono portati in modo non visibile. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni. Agli addetti di cui all’art.1, cui l’arma è assegnata in via continuativa, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, è consentito il porto della medesima per raggiungere dal proprio domicilio, anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto fuori dal Comune, il luogo di servizio e viceversa. Sono fatte salve le disposizioni in materia dei porto dell’arma ed in deroga al medesimoparticolare quelle impartite dal Ministero dell’Interno. Agli addetti di cui all’art.1, a meno cheresidenti fuori dal territorio comunale, durante la stagione possono alla fine del servizio depositare l’arma nella cassaforte posta all’interno del Comando di militanza della società Polizia Locale.
Art. 7 Per i servizi espletati fuori dall’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza, per collegamento, per soccorso, in supporto o per altre forme di collaborazione ed associative, i casi e le modalità dell’eventuale armamento saranno determinati dal Sindaco nel campionato di categoria superiore rispetto degli accordi o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni piani operativi predisposti tra le partiamministrazioni interessate. Qualora nel corso Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territori dell’Ente di appartenenza.
Art. 8 L’amministrazione comunale garantisce l’approvvigionamento delle armi e delle munizioni. L’addestramento al tiro dovrà avere almeno cadenza semestrale e dovrà essere effettuato presso poligoni nazionali di tiro a segno. Il Responsabile del Servizio cura l’addestramento e la successiva assegnazione in uso, nonché le modalità d’impiego degli altri strumenti di cui all’art.4. L’operatore di polizia locale al quale l’arma è assegnata in via continuativa deve: • verificare al momento della durata consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell’arma e le condizioni in cui la stessa e le munizioni sono assegnate • custodire diligentemente l’arma nell’interesse della sicurezza pubblica e curare le munizioni e la pulizia, avendo cura di smontarla come previsto dalle istruzioni della casa costruttrice. • segnalare immediatamente al Responsabile del contratto Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell’arma stessa e della munizioni • applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi e mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro • fare immediatamente denuncia in caso di smarrimento o di furto dell’arma o di parti di essa e delle munizioni, al Comando dei Carabinieri • mantenere l’addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro • custodire debitamente l’arma presso il proprio domicilio o, in alternativa, in apposite casseforti o cassette di sicurezza installate nei locali assegnati al servizio di polizia locale • restituire immediatamente l’arma qualora venga meno la società disputi nuovamentequalità di agente di pubblica sicurezza, all’atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposta la restituzione con provvedimento del Sindaco o del Prefetto. Nei locali assegnati al servizio, oltre alla cassaforte con serratura di sicurezza, la cui chiave è consegnata agli assegnatari di arma che ne rispondono, possono essere installate cassette di sicurezza munite di doppie chiavi da mettere a disposizione di ogni assegnatario.
Art. 9 Le munizioni assegnate in via continuativa agli addetti del servizio devono essere sostituite ogni tre anni ed ogni qual volta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo, o a particolari fonti di calore. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione custodite nella cassaforte sono sostituite ogni sette anni, salvo sostituzioni anticipate ne caso d’inefficienza. Le medesime sono usate per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato i tiri d’addestramento e se presentano anomalie versate all’apposito servizio artificieri dell’esercito.
Art. 10 Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo Collettivoallegato al Regolamento del Servizio di Polizia Locale, si applicano le norme della disciplina statale e regionale vigenti in materia.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
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Norme transitorie e finali. 1.11. Il presente accordo resterà in vigore fino alla stipula di un nuovo successivo accordo, salvo conguaglio attivo o passivo.
2. Un successivo accordo regolamenterà la procedura per la stabilizzazione ai sensi dei commi 519 e 520 dell’articolo unico della legge 296/2006 (Finanziaria 2007), ferma restando la volontà dell’ASI di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. I Contratti bandi per le borse di studio per tutte le categorie verranno pubblicate entro il mese di ottobre di ciascun anno.
4. Entro il 29 febbraio 2008 potranno essere presentate, con le modalità e secondo i termini del relativo vigente regolamento in merito, le pattuizioni aventi ad richieste di sussidio per spese sostenute negli anni 2005/2006 e 2007. Nelle more della costituzione della nuova commissione ai sensi del vigente regolamento, la valutazione di dette richieste sarà effettuata, da una Commissione transitoriamente composta dai rappresentanti designati dalle OOSS sindacali rappresentative e da un rappresentante dell’Ente con funzioni di coordinatore. Tale valutazione dovrà essere effettuate entro il 31 marzo 2008 ed il pagamento entro il 30 aprile 2008.
5. La medesima commissione effettuerà le valutazioni relative a tutti i benefici assistenziali, nelle more della costituzione delle rispettive commissioni previste dai regolamenti relativi.
6. Entro 30 giorni dall’avvenuta formalizzazione definitiva del presente accordo le Parti si incontreranno per definire l’attuazione dell’intero CCNL ASI, nonché la regolamentazione delle indennità ivi previste in particolare di responsabilità, di reperibilità di sede disagiata secondo un sequenza di argomenti da concordare nella prima riunione. Roma, ASI OOSS ACCORDO APPLICATIVO DELL’ACCORDO INTEGRATIVO DEL 28 NOVEMBRE 2007 COME RIMODULATO AI SENSI DELL’ADDENDUM ALLO STESSO. A valle della stipula dell’accordo integrativo in oggetto premi individualie nelle more dell’espletamento della procedura di approvazione definitiva dell’accordo stesso come riportata dall’art. 35 del CCNL Enti Pubblici di ricerca 1998/2001 come richiamato dall’art. 42 del CCNL ASI, Premi Collettivi o altri validi accordile Parti concordano quanto segue:
a) Al fine di assorbire i tempi di presentazione delle domande in quelli della procedura ex art. 35 del CCN EPR 1998/2001, se redatti l’ASI emanerà entro tre giorni lavorativi dalla data del presente atto i concorsi relativi alle opportunità di sviluppo professionale per il personale dal IV a IX livello (ex. art. 8 del CCNL ASI e ritualmente depositati prima dell’entrata 53 e 54 del CCNL EPR 1998/2001), e per l’erogazione delle borse di studio inserendo nel testo dei bandi una clausola che condizioni l’esecutività dei bandi all’avvenuta formalizzazione definitiva dell’accordo;
b) l’ASI provvederà entro il termine di tre giorni lavorativi dalla stipula dell’accordo defintivo, all’utilizzo delle graduatorie del concorso n. 3bis/2003 esperite a suo tempo in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra applicazione dell’art. 64 del CCNL EPR 1998/2001), ai sensi dell’art. 15 comma 8 del CCNL ASI;
c) di incontrasi entro dieci giorni dalla data della presente per definire i criteri per le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre selezioni relativi alle opportunità di sviluppo professionale per i limiti tecnologi e ricercatori di cui all’art. 4.1. ed 15 CCNL ASI da avviare tempestivamente;
d) di definire un calendario per l’applicazione integrale del CCNL ASI stipulato in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.data 29 novembre 2007;
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 e) entro tre giorni lavorativi dalla data del presente Accordoaccordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante l’Amministrazione invierà motivata comunicazione agli interessati circa la stagione mancata corresponsione della indennità di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenzaresponsabilità anno 2004, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto risposta alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento istanze a fattispecie sostanzialmente omogenee.suo tempo presentate;
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Samples: Rimodulazione Dell'accordo
Norme transitorie e finali. 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.21. In ipotesi fase di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenzaprima attuazione, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli arttscadenze indicate all'art. 2.3, 4 e 5 comma 2 del presente Accordodecreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.
2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le universita' o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresi' attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del Regolamento.
3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi. Roma, 30 novembre 2012 Il Ministro: Profumo Allegato A (Articolo 4, comma 1)
1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di Tirocinio Formativo Attivo:
a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attivita' di tirocinio;
b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;
c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la contrattazione collettiva domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinche' i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione e' considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;
d) l'utilizzo nell'attivita' didattica delle TIC;
e) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti;
f) la congruita' dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;
b) documentata partecipazione ad attivita' di formazione del personale docente su metodologie didattiche;
c) attivita' documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;
d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con riferimento altre istituzioni e con il mondo del lavoro;
e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attivita' di insegnamentoapprendimento e dell'attivita' complessiva della scuola;
f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;
g) attivita' di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 marzo 2012;
h) attivita' di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi. (Articolo 4, comma 2)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti sul sostegno;
b) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita' previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:
a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;
b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilita';
c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;
d) documentata attivita' di inclusione degli studenti con disabilita';
e) documentata attivita' di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilita';
f) attivita' di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;
g) attivita' in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;
h) documentata capacita' di personalizzazione dei percorsi didattici. (Articolo 4, comma 3)
1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attivita' di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:
a) la disponibilita' acquisita di docenti in qualita' di tutor dei tirocinanti in CLIL;
b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;
c) la congruita' dei progetti di tirocinio con le finalita' previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.
2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento:
a) la partecipazione a fattispecie sostanzialmente omogeneereti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;
b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;
c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.
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Norme transitorie e finali. 1.11. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti Gli incarichi di cui all’art. 4.16 commi 1 e 2 e i compensi di cui all’art. ed in deroga 6 comma 4 e 5, e la relativa copertura finanziaria, sono definiti all’allegato 1. Per i casi non previsti nell’allegato 1 spetta al medesimo, qualora non intervengano Consiglio di Amministrazione definire eventuali ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le partiincarichi e compensi con provvedimento motivato.
24.22. In ipotesi Al personale docente e ricercatore già in servizio e che sia risultato vincitore dei programmi di promozione o retrocessione il rapporto ricerca di lavoro verrà regolamentato alta qualificazione, come definiti da apposito Decreto Ministeriale, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva corrispondente all’eventuale differenza tra la retribuzione contrattuale in essere e la retribuzione prevista dal diverso accordo collettivo della categoria relativo programma di appartenenza, qualora esistente, fatte salve ricerca.
3. Per le pattuizioni attività svolte da personale docente e ricercatore e personale tecnico amministrativo all’interno dei Progetti di natura economica Eccellenza vinti dai Dipartimenti dell’Ateneo e di cui agli arttalla Legge n. 232/2016 possono essere attribuiti appositi compensi premiali previa verifica del rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento (con particolare riferimento, per la componente docente, a quanto previsto dall’art. 2.35 c. 1 lett. a) e della coerenza con quanto precisato nel progetto approvato dal Ministero. Dell’esito di tale verifica dev’essere data esplicita evidenza nella delibera dipartimentale con la quale si approva la liquidazione dei relativi compensi, da disporsi con successivo provvedimento. L’individuazione del personale da incentivare e la determinazione dei compensi vengono effettuate con le medesime modalità previste dagli art. 12, commi 3 e 4, e 13 del presente Regolamento. I compensi previsti dal presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. Il personale docente e ricercatore destinatario del premio può richiedere che esso sia erogato, in alternativa, sotto forma di fondi di ricerca. Per il personale docente e ricercatore cui il premio sia attribuito dopo la cessazione del rapporto con l’Ateneo (per trasferimento o pensionamento) e i docenti e ricercatori a tempo definito il premio viene automaticamente trasformato in fondi di ricerca.
4. L’importo dei compensi spettanti al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento sarà ridotto tenendo conto di eventuali somme percepite nell’anno solare (criterio di cassa) precedente a quello di erogazione a titolo di compensi per prestazioni verso corrispettivo, incentivi tecnici e quote dirette su progetti, secondo criteri definiti dalla Direzione Generale.
5. Il presente Regolamento si applica:
1. per quanto attiene l’alimentazione del FAP – quota pta: a valere su tutti i trasferimenti che verranno operati al Fondo di Supporto a far data dalla sua entrata in vigore;
2. per quanto attiene l’obbligatorietà della destinazione di parte dell’importo delle ore rendicontate: su tutte le proposte progettuali presentate all’ente finanziatore a partire dalla data indicata nel decreto di emanazione del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di optare per la destinazione ai compensi diretti di cui all’articolo del presente Regolamento di parte dell’importo rendicontato in ore per tutti i progetti già presentati e in corso al momento della sua entrata in vigore;
3. per quanto attiene i premi alla vincita: alle proposte il cui esito è stato comunicato dall’ente finanziatore a decorrere dal 01/01/2019;
6. L’opzione di cui all’art. 14 co. 3 può essere esercitata, alla prima rendicontazione utile successiva all’entrata in vigore del presente regolamento e secondo le procedure previste dallo stesso xxxxx, anche per i progetti ERC già in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Per i/le Principal Investigator di ERC grant avviati tra il 01/01/2024 e l’entrata in vigore del presente Regolamento sarà possibile esercitare l’opzione di cui all’art. 14 co. 3 nel corso di progetto, senza attendere il termine della prima fase di rendicontazione; tale opzione dovrà comunque essere esercitata entro e non oltre il 30/09/2024. Beneficiario o parte terza (es. affiliated entity, subcontraente ecc) di progetto europeo o internazionale di ricerca e innovazione o istruzione e formazione P = R x (R/C) dove: - P = importo premio - R = importo ritenuta a favore del Fondo di Supporto (v. art. 3 Regolamento Fondo di Supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione) - C = contributo ente finanziatore a cui si applica una soglia minima pari a 500 € (costo ente)[2] Fondo di supporto alla ricerca Compensi per fund raising (cui all’art 6 comma 4 e 5 art. 11) (attività istituzionale e sponsorizzazioni in ambito commerciale) % sul valore del presente Accordofinanziamento acquisito o della sponsorizzazione Fasce percentuali: - 10% fino a 200.000; - 7% da 200.000 a 500.000; - 5% da 500.000 a 1.000.000; - 3% da 1.000.000 di euro fino a 2 milioni di euro. Nel caso in cui l’applicazione di dette percentuali determini un compenso che non trova capienza nel budget del finanziamento, che avranno efficacia si procede ad abbattimento del compenso fino a concorrenza dell’importo disponibile [2] Esempio 1: per un progetto con un contributo pari a 500.000 € la ritenuta applicata è pari al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, 15%: 500.000 * 15% = 75.000. L’importo del premio sarà quindi pari a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative 75.000 * (75.000/500.000) = 11.250 €. 120.000. L’importo del premio sarà quindi pari a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo120.000 * (120.000/1.000.000) = 14.400 €.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
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Norme transitorie e finali. 1.124.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011del presente Accordo, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
24.4. Il Regolamento del Collegio Arbitrale sarà definito tra le parti entro un tempo ragionevole, secondo i seguenti principi già concordati tra le stesse parti: a) l’arbitrato sarà irrituale; b) vi sarà sede unica del CA a Milano, presso la sede della LNP-B; c) LNP-B e A.I.C. individueranno di comune accordo i componenti la Segreteria del Collegio e un’unica lista di tre arbitri, all’interno della quale – in mancanza di diverso accordo tra gli arbitri di parte – sarà sorteggiato a cura della segreteria del CA, alla presenza delle parti o dei loro avvocati, l’arbitro che fungerà da Presidente del Collegio; d) ciascuna delle parti nominerà il proprio arbitro, scegliendolo tra magistrati o avvocati anche non più in attività.
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Samples: Collective Agreement
Norme transitorie e finali. 1.11. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata Il presente Regolamento entra in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011il 1 gennaio 2005.
2. Dal 1 gennaio 2005 è soppressa, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sull’intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui all’artal capo III del D.Lgs. 4.115 novembre 1993, n. 507. Sono altresì soppresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente Regolamento. C o m u n e d i P e s c h i e r a B o r r o m e o
3. L’accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2004, continuano ad essere gestiti dal competente servizio tributi comunale anche successivamente ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le partientro i termini di decadenza previsti dal medesimo D.Lgs. n. 507/93.
24.24. Il Comune di Peschiera Borromeo dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l’introduzione della Tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.
5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell’applicazione della Tariffa. Nel primo anno di applicazione, la Tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2004, salvo conguaglio a chiusura dell’anno contabile.
6. In ipotesi sede di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenzaapplicazione, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto fatto che le denunce presentate prima dell’adozione del presente Accordo al fine regolamento non riportano, ad eccezione di armonizzare la contrattazione collettiva di settore quelle prodotte dagli unici occupanti, il numero degli occupanti l’alloggio, tale dato viene desunto d’ufficio dall’anagrafe per le famiglie residenti, mentre per i non residenti l’attribuzione del numero degli occupanti viene effettuata con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogeneequanto stabilito nel comma 4 dell’art. 17.
7. Per garantire a tutti i cittadini la piena conoscenza delle norme del presente Regolamento e la possibilità di adempiere a tutte le prescrizioni in esso previste, tutti gli eventuali termini stabiliti dallo stesso vengono prorogati al 30/6/2006. E 'pertanto possibile sanare qualsiasi situazione relativa ad omesse denuncie/comunicazioni per gli anni 2005 e 2006 provvedendo alla presentazione delle stesse entro il termine del 30/6/2006. Entro tale periodo considerato transitorio, l'adempimento non verrà sanzionato. A partire da tale data le violazioni relative al 2005 verranno punite con le sanzioni vigenti nel 2005 o con quelle introdotte per il 2006 o successivamente se più favorevoli per l'utente.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tariffa Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani
Norme transitorie e finali. 1.11. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti Gli incarichi di cui all’art. 4.16 commi 1 e 2 e i compensi di cui all’art. ed in deroga 6 comma 4 e 5, e la relativa copertura finanziaria, sono definiti all’allegato 1. Per i casi non previsti nell’allegato 1 spetta al medesimo, qualora non intervengano Consiglio di Amministrazione definire eventuali ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le partiincarichi e compensi con provvedimento motivato.
24.22. In ipotesi Al personale docente e ricercatore già in servizio e che sia risultato vincitore dei programmi di promozione o retrocessione il rapporto ricerca di lavoro verrà regolamentato alta qualificazione, come definiti da apposito Decreto Ministeriale, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva corrispondente all’eventuale differenza tra la retribuzione contrattuale in essere e la retribuzione prevista dal diverso accordo collettivo della categoria relativo programma di appartenenza, qualora esistente, fatte salve ricerca.
3. Per le pattuizioni attività svolte da personale docente e ricercatore e personale tecnico amministrativo all’interno dei Progetti di natura economica Eccellenza vinti dai Dipartimenti dell’Ateneo e di cui agli arttalla Legge n. 232/2016 possono essere attribuiti appositi compensi premiali previa verifica del rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento (con particolare riferimento, per la componente docente, a quanto previsto dall’art. 2.35 c. 1 lett. a) e della coerenza con quanto precisato nel progetto approvato dal Ministero. Dell’esito di tale verifica dev’essere data esplicita evidenza nella delibera dipartimentale con la quale si approva la liquidazione dei relativi compensi, da disporsi con successivo provvedimento. L’individuazione del personale da incentivare e la determinazione dei compensi vengono effettuate con le medesime modalità previste dagli art. 12, commi 3 e 4, e 13 del presente Regolamento. I compensi previsti dal presente comma devono essere congrui per il tipo di funzioni e incarichi attribuiti e per il periodo cui gli stessi fanno riferimento. Il personale docente e ricercatore destinatario del premio può richiedere che esso sia erogato, in alternativa, sotto forma di fondi di ricerca. Per il personale docente e ricercatore cui il premio sia attribuito dopo la cessazione del rapporto con l’Ateneo (per trasferimento o pensionamento) e i docenti e ricercatori a tempo definito il premio viene automaticamente trasformato in fondi di ricerca.
4. L’importo dei compensi spettanti al personale tecnico amministrativo ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento sarà ridotto tenendo conto di eventuali somme percepite nell’anno solare (criterio di cassa) precedente a quello di erogazione a titolo di compensi per prestazioni verso corrispettivo, incentivi tecnici e quote dirette su progetti, secondo criteri definiti dalla Direzione Generale.
5. Il presente Regolamento si applica:
1. per quanto attiene l’alimentazione del FAP – quota pta: a valere su tutti i trasferimenti che verranno operati al Fondo di Supporto a far data dalla sua entrata in vigore;
2. per quanto attiene l’obbligatorietà della destinazione di parte dell’importo delle ore rendicontate: su tutte le proposte progettuali presentate all’ente finanziatore a partire dalla data indicata nel decreto di emanazione del presente Regolamento, ferma restando la possibilità di optare per la destinazione ai compensi diretti di cui all’articolo del presente Regolamento di parte dell’importo rendicontato in ore per tutti i progetti già presentati e in corso al momento della sua entrata in vigore;
3. per quanto attiene i premi alla vincita: alle proposte il cui esito è stato comunicato dall’ente finanziatore a decorrere dal 01/01/2019;
6. L’opzione di cui all’art. 14 co. 3 può essere esercitata, alla prima rendicontazione utile successiva all’entrata in vigore del presente regolamento e secondo le procedure previste dallo stesso xxxxx, anche per i progetti ERC già in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Beneficiario o parte terza (es. affiliated entity, subcontraente ecc) di progetto europeo o internazionale di ricerca e innovazione o istruzione e formazione P = R x (R/C) dove: - P = importo premio - R = importo ritenuta a favore del Fondo di Supporto (v. art. 3 Regolamento Fondo di Supporto alle attività di ricerca e internazionalizzazione) - C = contributo ente finanziatore a cui si applica una soglia minima pari a 500 € (costo ente)[2] Fondo di supporto alla ricerca Compensi per fund raising (cui all’art 6 comma 4 e 5 art. 11) (attività istituzionale e sponsorizzazioni in ambito commerciale) % sul valore del presente Accordofinanziamento acquisito o della sponsorizzazione Fasce percentuali: - 10% fino a 200.000; - 7% da 200.000 a 500.000; - 5% da 500.000 a 1.000.000; - 3% da 1.000.000 di euro fino a 2 milioni di euro. Nel caso in cui l’applicazione di dette percentuali determini un compenso che non trova capienza nel budget del finanziamento, che avranno efficacia si procede ad abbattimento del compenso fino a concorrenza dell’importo disponibile [2] Esempio 1: per un progetto con un contributo pari a 500.000 € la ritenuta applicata è pari al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, 15%: 500.000 * 15% = 75.000. L’importo del premio sarà quindi pari a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative 75.000 * (75.000/500.000) = 11.250 €. 120.000. L’importo del premio sarà quindi pari a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo120.000 * (120.000/1.000.000) = 14.400 €.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.
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Norme transitorie e finali. 1.124.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti.
24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo.
24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.avvenute
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