Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Associazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Unione, in qualsiasi momento, si riserva la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recesso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Associazione, su richiesta dell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. L'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli. L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Associazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Le parti danno atto che non è prevista, da parte del Committente, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché non si rilevano rischi interferenziali tra l'Associazione e il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenziali. Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/1991. Per l’UNIONE Per L’ASSOCIAZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Associazione convenzionata.
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Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL veterinario dell’AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Associazioneall’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’Unione, in qualsiasi momentocaso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recessocorrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazioneall’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’AssociazioneL’Organizzazione, su richiesta dell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. L'Unione, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Associazione L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Associazionedell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Le parti danno atto che non è prevista, Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte del Committente, la redazione del DUVRI dell’Organizzazione (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenzevedi art. 5), l’Unione non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dall’Unione, poiché non si rilevano anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali tra l'Associazione e all’interno dell’unità lavorativa ed il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenzialiconseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 82 – comma 1 5 della Legge n. 266/1991117/2017. Per l’UNIONE Per L’ASSOCIAZIONE L’ORGANIZZAZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Associazione l’Organizzazione convenzionata.
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Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzioneriguarda l’erogazione delle indennità nel periodo di vacanza del CCI parte economica, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2queste saranno erogate secondo le seguenti modalità, si stabiliranno salvo conguaglio sia in concomitanza con la sottoscrizione dell’accordo integrativo che in sede di volta in voltaliquidazione della valutazione riferita all’anno 2020: - Anticipo pari al 50% di quanto stabilito per il 2019 per: IMA (Indennità mensile d’Ateneo), mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’AssociazioneIndennità correlate alle condizioni di lavoro del personale delle categorie B, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione C e i rispettivi ambiti di competenza. L’UnioneD, in qualsiasi momentoparticolare: ad obiettive situazioni di disagio, si riserva la facoltà rischio (rischio biologico) - Anticipo pari ai 2/3 di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo quanto stabilito per il recesso2019 per l’Indennità di Responsabilità erogata mensilmente e fino ad 1/3, sulla base della valutazione del risultato, a seguito processo di valutazione annuale della performance individuale. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’Associazione, su richiesta dell’Unione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, - Anticipo pari a quanto stabilito per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura 2019 per l’Indennità di selezione. L'Unione, Posizione categoria EP con preavviso incarico di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere Responsabile di Area; la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli. L’Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso retribuzione di almeno 60 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unione, sia da parte dell'Associazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino risultato a seguito del processo di modifiche normative intervenute successivamente valutazione annuale della performance individuale. - Anticipo pari all’indennità minima prevista dal CCNL (euro 3.099) per l’Indennità di Posizione categoria EP legata al progetto/attività rilevante da assegnare entro gennaio; la retribuzione di risultato a seguito del processo di valutazione annuale della performance individuale. Con la sottoscrizione di nuovi accordi e l’entrata in vigore di diverse disposizioni normative, quanto erogato verrà conguagliato secondo le nuove disposizioni senza che possa essere invocata la percezione in buona fede. Si conferma che i calcoli per l’erogazione di tutte le indennità, dei Premi correlati alla stipula performance organizzativa e dei Premi correlati alla Performance individuale sono effettuati su 360 giorni. L’esecutività del presente atto. Le parti danno atto che non contratto è prevista, da parte del Committente, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, poiché non si rilevano rischi interferenziali tra l'Associazione e il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenziali. Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 – comma 1 della Legge n. 266/1991. Per l’UNIONE Per L’ASSOCIAZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso soggetta all’esperimento dell’iter procedurale previsto dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Associazione convenzionatanormativa vigente.
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Anno 2020 Istituti Economici Per Il Personale Tecnico – Tecnico
Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione il Comune di Mantova e/o il Servizio Distretto Veterinario dell’Az. USL competente per territorio di ATS Val Padana Mantova provvederanno ad inoltrare all’Associazioneall’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’UnioneL’Amministrazione, in qualsiasi momentocaso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recessocorrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazioneall’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’AssociazioneL’Organizzazione, su richiesta dell’Unionedelle Amministrazioni, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. L'UnioneIl Comune di Mantova, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Associazione L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 180 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione del Comune di Mantova e ATS Val Padana rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unionedel Comune di Mantova , ATS Val Padana , sia da parte dell'Associazionedell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Le parti danno atto che non è prevista, Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte del Committente, la redazione del DUVRI dell’Organizzazione (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenzevedi art. 5), il Comune di Mantova non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Mantova, poiché non si rilevano anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali tra l'Associazione e all’interno dell’unità lavorativa ed il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenzialiconseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice triplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 82 – comma 1 5 della Legge n. 266/1991117/2017. Per l’UNIONE il COMUNE di Mantova Per L’ASSOCIAZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ ATS Per L’ORGANIZZAZIONE Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conformeComune di Mantova e ATS Val Padana, previa stipula di apposita convenzione, intendono attivare con gli opportuni adattamenti legati alla realtà localeun’ Organizzazione di volontariato zoofila, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti seguito chiamata gestore, iscritta da almeno 6 mesi negli appositi registri istituiti ai sensi della L.R. 27/2000” vigente normativa (Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, fino a migrazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore), una collaborazione per la gestione del rifugio, del canile e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito gattile sanitario del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 Comune di Mantova ai sensi della Legge Regionale nr. 33/2009 e trasmesso dalla Provincia del codice dell’art. 56 del D. Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) in materia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015tutela e controllo della popolazione canina. Il presente documentodisciplinare illustra oneri e competenze relative alla gestione del rifugio, del canile e gattile sanitario declinato in attesa del recepimento articoli dedicati; sono descritti in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’art. 1, anche al fine di meglio definire modo unitario solo gli articoli che trovano analoga attuazione in entrambi i rapporti con l’Associazione convenzionataservizi.
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Norme transitorie e finali. Per quanto non specificatamente dettagliato nella presente convenzione, ma comunque rientrante nelle finalità definite all’art. 2, si stabiliranno di volta in volta, mediante direttive e/o disposizioni che l'Unione il Comune di Carpi e/o il Servizio Veterinario dell’Az. USL dell’AUSL competente per territorio provvederanno ad inoltrare all’Associazioneall’Organizzazione, i comportamenti da tenere, le modalità di esecuzione e i rispettivi ambiti di competenza. L’UnioneL’Amministrazione, in qualsiasi momentocaso di contrazione delle attività convenzionate, si riserva in qualsiasi momento la facoltà di ridurre in parte la convenzione nei casi di corrispondente contrazione parziale del servizio affidato, ovvero di recedere dalla convenzione medesima, dandone avviso all’Associazione mediante Raccomandata A.R. con un preavviso di mesi tre. In tal caso all’Associazione non compete alcun corrispettivo per il recessocorrispondentemente le quote ammesse a rimborso. La riduzione parziale della convenzione avrà effetto dal settimo giorno successivo alla data in cui la relativa dichiarazione verrà comunicata all’Associazioneall’Organizzazione, mentre il corrispondente corrispettivo sarà riparametrato proporzionalmente alle riduzioni intervenute. L’AssociazioneL’Organizzazione, su richiesta dell’Unionedell’Amministrazione, da formalizzare 30 giorni prima della scadenza della convenzione, è tenuta alla prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni fissate nella convenzione, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione della nuova procedura di selezione. L'UnioneIl Comune di Carpi, con preavviso di almeno 60 giorni e senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Associazione dall’Organizzazione fino al ricevimento del preavviso, può risolvere la presente convenzione in ogni momento, per provata e reiterata inadempienza da parte dell’Associazione dell’Organizzazione rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli, o per motivi di interesse pubblico. L’Associazione L’Organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, con preavviso di almeno 60 180 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Unione del Comune di Carpi rispetto agli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente convenzione. Non possono essere oggetto di contestazione, sia da parte dell'Unionedel Comune di Carpi, sia da parte dell'Associazionedell'Organizzazione, inadempienze necessariamente derivanti dal rispetto di vigenti disposizioni normative di cui, per involontaria omissione, non si è tenuto conto nel presente atto, né inadempienze che si determinino a seguito di modifiche normative intervenute successivamente alla stipula del presente atto. Le parti danno atto che non è prevista, Poiché l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione presuppone la disponibilità giuridica del luogo da parte del Committente, la redazione del DUVRI dell’Organizzazione (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenzevedi art. 5), il Comune di Carpi non si configura come Committente ai fini dei rischi interferenziali ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. Qualora alcuni servizi/attività fossero gestiti dal Comune di Carpi, poiché non si rilevano anche in appalto, sarà compito dell’Organizzazione valutare l’esistenza o meno di rischi interferenziali tra l'Associazione e all’interno dell’unità lavorativa ed il personale del Committente o tra differenti appaltatori. Relativamente alle varie manutenzioni è ragionevole presumere che essi non possano superare i 5 uomini- giorno, ai sensi dell'art. 26 c. 3 bis del D.Lgs. 81/2008. Per lo stesso motivo non sono previsti costi per la sicurezza interferenzialiconseguente assolvimento degli obblighi ad esso collegati. Le parti danno atto che il Presidente dell’Associazione dell’Organizzazione ha dichiarato di non trovarsi nei casi d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 82 – comma 1 5 della Legge n. 266/1991117/2017. Per l’UNIONE il COMUNE di CARPI Per L’ASSOCIAZIONE L’ORGANIZZAZIONE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE A2-AMBIENTE IL PRESIDENTE SETTORE AMBIENTE DEL COMUNE DI CARPI _ __ Il presente Disciplinare fa esplicito riferimento ed è conforme, con gli opportuni adattamenti legati alla realtà locale, al fac-simile di “Regolamento per le strutture di ricovero per cani e gatti ai sensi della L.R. 27/2000” e relativo “Protocollo Sanitario”, elaborato nell’ambito del Comitato Provinciale L.R. 27/2000 e trasmesso dalla Provincia di Modena con lettera in atti al PG n. 2741/2015. Il presente documento, in attesa del recepimento in Consiglio comunale del Regolamento suddetto, previsto dalle disposizioni regionali vigenti (rif. art. 16 comma 3c della L.R. 27/2000 e punto 18 della D.G.R. 1302 del 16.09.2013), disciplina nel dettaglio le modalità di svolgimento delle attività indicate all’artal successivo art. 1, anche al fine di meglio definire i rapporti con l’Associazione l’Organizzazione convenzionata.
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