Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano per la durata del primo biennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo. 2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19. 3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite. 4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezioni. 5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono. 6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.
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Samples: Accordo Di Programma, Accordo Di Programma
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea Le XX.XX. Istituto hanno raggiunto intese riguardanti la costituzione di rappresentanze Sindacali su base elettiva, alle quali intendono conferire attraverso il CCNL poteri e diritti già spettanti, a norma della legislazione vigente, alle rappresentanze sindacali di istituto.Le suddette Organizzazioni sottolineano la caratteristica di tale intesa aperta all'adesione di altre Organizzazioni Sindacali che vogliano perseguire l'obiettivo che precede. La FISM si impegna, a consentire la piena attuazione delle clausole e istituti previsti dal protocollo di accordo che prevede la costituzione delle R.S.U. e dunque a consentire e facilitare con idonea predisposizione di mezzi la elezione della rappresentanza sindacale unitaria, nonché a riconoscere alle costituite R.S.U. diritti e prerogative già pertinenti alle rappresentanze sindacali dei sindacati firmatari del presente protocollo di accordo e di tutti quelli che ad esso vorranno aderire esplicitamente . Le parti concordano che in sede occasione del secondo biennio economico 2004/2005 valuteranno la possibilità di istituzione riequilibrare le retribuzioni tabellari del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artI,II,III,IV e V livello del presente CCNL. 16 ed operano Pertanto detto riequilibrio avverrà senza tener conto dell’attuale rapporto parametrale tra i vari Livelli Le parti concordano: A)-Qualora intervengano norme che modifichino l’attuale ordinamento scolastico e dei servizi all’infanzia, di incontrarsi al fine di valutarne l’incidenza sul presente accordo. B)-Di intervenire, ciascuna nell’ambito della propria autonomia, presso le istituzioni pubbliche di riferimento per mantenere invariate le destinazioni degli attuali fondi previsti dai capitoli di spesa per la durata del primo biennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articoloscuola materna.
2. I componenti del Consiglio C) Che l’aumento dall’01/01/02 al 31/08/02 s’intende pari a quanto già erogato a titolo di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede vacanza contrattuale
D) Che quanto corrisposto a titolo di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19vacanza contrattuale s’intende riassorbito dall’01/09/2002 dall’aumento sopra riportato.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezioni.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.
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Samples: CCNL Fism 2002 2005
Norme transitorie. 1. I delegati nominati In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze sindacali aziendali (RSA) costituite espressamente dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artorganizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 16 ed operano per la durata del primo biennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo1, comma 5.
2. I componenti del Consiglio Per agevolare l'iter propedeutico alle elezioni delle rappresentanze elettive, i permessi di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artcui all'art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in 2, comma 2, lett.
a) e all'art. 4, comma 2, lett. a) continuano ad essere transitoriamente fruiti sotto forma di Consigliocumulo dalle associazioni sindacali rappresentative. Il predetto periodo transitorio si concludera' entro il termine perentorio del 30.06.2014 o, che è titolare se precedente, alla data di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19elezione delle rappresentanze sindacali unitarie.
3. I componenti Il contingente dei distacchi cumulati, ottenuto moltiplicando i minuti dei permessi di cui al comma 2 per il numero dei dirigenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione 31.12.2011, ammonta a numero 48 distacchi e viene suddiviso tra le associazioni sindacali rappresentative, nel rispetto dell'art. 43, comma 6, del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artd.lgs. 22 ed operano per la durata n. 165 del primo biennio in forma di Collegio2001, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilitecome da allegata tavola 19.
4. In particolare il Consiglio La tavola 19 entra in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avra' valore sino al 30.06.2014 o, se precedente, sino alla data di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione elezione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezionirappresentanze sindacali unitarie.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettiviLaddove alla data del 30.06.2014 non si sia ancora proceduto alla elezione delle rappresentanze elettive, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi la fruizione dei permessi di cui ai commi 1 all'art. 2, comma 2, lett. a) e 3 avviene avuto riguardo all'art. 4, comma 2, lett. a) e' sospesa fino alla rappresentatività data di elezione delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendenteRSU.
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Norme transitorie. In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di risultato di cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999, potrà essere avviata a partire dal mese di maggio 1996. Per le imprese di nuova costituzione e per i consorzi "trasformati" "ex lege" 142/1990 (2) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui al presente articolo si attua quando è stata completata la prima fase di ristrutturazione, cioè con riferimento al 2º esercizio di applicazione del presente c.c.n.l. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi relativi agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le competenze del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i limiti economici previsti dall'art. 43 del c.c.n.l. 2 agosto 1991, vengono determinati dalle aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri ed agli indici presi a riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i casi in cui vi siano accordi validi per il 1995.
(1) Sono considerate quale effettiva presenza in servizio ai fini previsti dal presente articolo le assenze per infortuni sul lavoro, ferie, permessi sindacali, ricoveri ospedalieri, permessi per donazione sangue e astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio.
(2) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le aziende speciali o municipalizzate "trasformate" in S.p.a.; per "consorzi trasformati "ex lege" n. 142" si intendono i consorzi già costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale (T.U. 3 marzo 1984, n. 383) che, prima della "trasformazione", applicavano ai propri dipendenti le leggi in materia di pubblico impiego (D.Lgs. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea n. 29/1993) ed il contratto di lavoro per i dipendenti degli enti locali. In attuazione della riserva prevista dall'art. 40, punto 4 del c.c.n.l. 17 novembre 1995 ed al fine di semplificare le modalità della contrattazione quadriennale sul premio di risultato nelle aziende che occupano fino a 60 dipendenti, le parti stipulanti il c.c.n.l. medesimo convengono di definire in sede via sperimentale, con riguardo alla prima fase di istituzione applicazione dell'istituto, i seguenti criteri ed indirizzi per lo svolgimento della suddetta contrattazione. Alla luce dei principi generali stabiliti dall'art. 40 del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 c.c.n.l., il sistema di obiettivi ed operano indicatori ai quali è correlata l'attribuzione del premio di risultato e la determinazione del suo valore economico devono essere stabiliti in funzione di prevedibili e riscontrabili miglioramenti dell'andamento aziendale; pertanto la negoziazione quadriennale relativa al premio di risultato deve rispondere ai seguenti criteri guida.
1) Va assunto quale riferimento per la durata determinazione del primo biennio in forma assembleare con le prerogative valore economico del premio di risultato l'andamento attuale dell'azienda e le modalità stabilite dallo stesso articolosue previsioni di miglioramento, con riferimento particolare alla redditività aziendale, alla qualità del servizio, alle prospettive di sviluppo.
2. I componenti ) Sulla base del Consiglio miglioramento prevedibile va convenuta la disponibilità di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano un premio medio "pro-capite" annuo, per la durata del primo biennio in forma cui individuazione le parti assumono come riferimento una cifra dell'ordine di Consiglio, che è titolare una mensilità di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19retribuzione base contrattuale ovvero una quota orientativa pari alla metà dell'accantonamento annuo per il t.f.r.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede ) Il premio erogabile annualmente si compone di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per due quote: la durata del primo biennio in forma prima (corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita e misurata sulla base di Collegio, che è titolare obiettivi di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilitemiglioramento della produttività e della qualità; la quota rimanente fa invece riferimento diretto alla redditività dell'azienda.
4) Gli indici di produttività e qualità sono determinati nel numero massimo di tre; le aziende fanno riferimento agli indici standard previsti nella Carta dei servizi aziendale, o, in sua mancanza, nel D.P.C.M. 18 settembre 1995 per il servizio gas e/o nell'analogo provvedimento in via di emanazione per i servizi idrici ovvero, sempre per questi ultimi, nel D.P.C.M. 4 marzo 1996 (All. In particolare il Consiglio 8) attuativo della legge n. 36/1994, in modo che sia presente almeno un indicatore direttamente riferibile alla qualità/efficacia del servizio reso. Si indicano di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto seguito a titolo esemplificativo alcuni indicatori utilizzabili, con le modalità ed i criteri previsti dalla Carta dei servizi: - continuità del servizio; - accessibilità del servizio; - grado di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezionisoddisfazione dell'utente; - tempi di allacciamento; - tempi di esecuzione dei lavori.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi) Per quanto attiene la verifica della condizione di redditività dell'azienda, gli organi nominati in sede istitutiva decadonole parti convengono di utilizzare come indicatore il Margine operativo lordo del bilancio aziendale.
6) La determinazione del premio concretamente erogabile avviene, per la prima quota, sulla base dei miglioramenti conseguiti, attraverso la misurazione degli indici di produttività e qualità; per la seconda quota, sulla base del risultato di redditività dell'azienda, evidenziato dal confronto tra il M.O.L. dell'anno di riferimento con quello dell'anno precedente. Le parti convengono che la condizione di redditività si verifichi quando il rapporto suddetto, tenuto conto del tasso di inflazione programmata, sia superiore a 1.
7) La designazione degli Organi cifra da attribuire ai dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 40, n. 3, 7º comma c.c.n.l., va commisurata ai commi 1 risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di produttività/qualità prescelti nonchè al grado di variazione positiva dell'indice di redditività.
8) L'accordo definito va depositato presso l'UPLMO al fine di poter fruire della esclusione dalla retribuzione imponibile delle relative erogazioni come previsto dal decreto legge n. 166/1996.
9) Le aziende che operano nel medesimo territorio regionale possono - in presenza di motivati elementi di omogeneità di assetto territoriale, forma di gestione, tipo di servizio gestito - convenire di attuare la contrattazione quadriennale di cui al presente accordo anche congiuntamente, al fine della determinazione comune degli indici di produttività e 3 qualità e della quantità di premio annualmente disponibile; resta ferma la misurazione e la corresponsione concreta del premio in relazione ai risultati conseguiti nella singola azienda.
10) Le parti si danno atto che ai fini fiscali il premio di risultato va considerato competenza dell'anno in cui avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendentel'erogazione.
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Norme transitorie. 6.1. Le Parti concordano di effettuare tra 18 mesi un monitoraggio dell’andamento dell’applicazione del presente accordo, con particolare riferimento all’istituto del testing e del rapporto quantità oraria/ numerosità studenti per la determinazione del compenso.
6.2. Le attività aggiuntive già assegnate e svolte, per indefettibili ragioni di urgenza ed efficacia dell’azione amministrativa, dal personale nelle more della sottoscrizione del presente accordo, saranno liquidate alle condizioni stabilite sulle richieste di liquidazione presentate antecedentemente alla sua sottoscrizione.
1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea Il presente Tariffario di Ateneo (Tariffario) definisce i servizi linguistici integrativi (comprensivi di quelli in sede lingua italiana) erogati dal Centro Linguistico di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano Ateneo (CLA) per la durata del primo biennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articoloil tramite dei Collaboratori esperti linguistici (CEL).
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, Il Tariffario si riferisce a prestazioni da questi rese che è titolare di tutte eccedono il monte ore contrattuale e le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19eventuali ore suppletive assegnate.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di CollegioLa Tabella 1, che è titolare fa parte integrante di tutte questo Tariffario, stabilisce le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolocondizioni (per es., agendo secondo le regole ivi stabilitenumero minimo e massimo di utenti, impegno orario, metodologie didattiche ecc.) e la retribuzione oraria delle prestazioni.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettoraleLa copertura dei costi dei compensi corrisposti per le prestazioni proviene dai finanziamenti esterni, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi secondo la disciplina del “Regolamento per lo svolgimento delle prime elezionidi attività conto terzi e ai sensi dell’art. 63 del Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità”.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettiviFermo restando che i servizi linguistici descritti nel Tariffario sono da considerarsi aggiuntivi rispetto all’offerta didattica prevista da UNITS, gli organi nominati in sede istitutiva decadonofondamentalmente si configurano tre tipologie di prestazione:
a) Corsi di lingua di gruppo o individuali, che possono comprendere esercitazioni, conversazione, ascolto ecc.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività b) Testing, cioè la valutazione delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.competenze linguistiche tramite apposito esame, anche con strumenti informatici
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Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea Per il personale già in sede servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano per la durata del primo biennio in forma assembleare con bonifica Alta e Media Pianura Mantovana, sono confermate le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo.seguenti indennità integrative aziendali:
2. I componenti Per il personale già in servizio al 31/07/1996 presso il Consorzio di bonifica Colli Morenici del Consiglio Garda è confermata l’indennità integrativa aziendale di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano € 35,79 per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19quattordici mensilità annue.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive A tutto il personale già in sede servizio, anche a tempo determinato, presso il Consorzio di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegiobonifica Alta e Media Pianura Mantovana, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.sarà corrisposta
4. In particolare Il personale d’ufficio già in servizio, anche a tempo determinato, presso il Consiglio Consorzio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto bonifica Alta e Media Pianura Mantovana manterrà a titolo personale l'orario di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezionilavoro settimanale ridotto a 37 ore.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettiviSino al 31 dicembre 2020 il Consorzio di bonifica assume a proprio carico il danno che deriva al funzionamento dell’Ente dalla eventuale perdita del possesso della patente di guida da parte dei dipendenti cui tale abilitazione sia stata richiesta come requisito per la copertura del posto di cui sono titolari. Di conseguenza nessuna responsabilità potrà dal Consorzio essere imputata a tali dipendenti per il verificarsi di tale evento, gli organi nominati in sede istitutiva decadonopurché ciò non dipenda da dolo giudizialmente accertato a carico dei dipendenti stessi.
6. Sino al 30 giugno 2023 il rimborso chilometrico per l’utilizzo del mezzo proprio di tutto il personale d’ufficio sarà determinato sulla base del tariffario ACI per l’automezzo concretamente utilizzato, calcolando una percorrenza media annua di km. 20.000. E’ fatta salva l’opzione definitiva del dipendente per il trattamento previsto dall’art. 9 dell’allegato B al CCNL , da comunicarsi per iscritto al Consorzio.
7. La designazione degli Organi polizza assicurativa cumulativa infortuni n° 31390686 Allianz, a beneficio del personale di cui ai commi 1 ufficio già in servizio presso il Consorzio di bonifica Alta e 3 avviene avuto riguardo Media Pianura Mantovana, verrà disdettata per la prima scadenza successiva alla rappresentatività delle diverse componenti firmatariestipula del presente contratto.
8. € 900,00 per ciascun dipendente.Il consorzio trasmetterà alla R.S.U. una nuova proposta di POV entro il
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Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea 20.1 Per le prestazioni rese in sede epoca antecedente all'adesione alle presenti Condizioni Generali di istituzione Contratto, si applicheranno le seguenti regole:
20.2 Incarichi già esauriti o cessati alla data dell’adesione, per i quali:
a) non sia stata ancora inviata alla Società il progetto di parcella relativo ai compensi maturati: - il Professionista dovrà inoltrare - ai fini del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano per la durata del primo biennio in forma assembleare rilascio della prevista autorizzazione all’emissione della relativa fattura - il cennato progetto con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consiglio, che è titolare l’esposizione analitica di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 attività svolte con indicazione dei diritti e agisce secondo le regole delle singole voci degli onorari applicati ai minimi del Tariffario Professionale di cui all’art. 19al D.M. n. 127/2004, con le previste riduzioni di cui alla Convenzione vigente al momento di conferimento del relativo incarico ovvero alle condizioni economiche concordate nella lettera di incarico;
b) non sia stata ancora emessa la fattura - preventivamente autorizzata - per i compensi maturati: - il Professionista dovrà inoltrare alla Società la fattura redatta per l’importo preventivamente autorizzato dalla Società.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive 20.3 Incarichi iniziati in sede epoca precedente e non conclusi alla data di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezioni.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.adesione
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Samples: Professional Services
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea in sede Nelle more dell’istituzione di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artun eventuale nuovo «Albo dei prestatori», COGESER Energia S.r.l. 16 ed operano potrà far riferimento al precedente «Albo dei prestatori» già attivo; resta comunque salva la possibilità, per la durata Società, in presenza di motivate ragioni, di individuare i soggetti da invitare alle procedure negoziate di cui al Titolo II, Capo II, Sezione I del primo biennio in forma assembleare con le prerogative presente Regolamento anche al di fuori di quelli presenti sull’Albo e le modalità stabilite dallo stesso articolosulla base di indagini di mercato.
2. I componenti Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, c. 5, lett. c) del Consiglio Codice e dalle precisazioni fornite sul punto dall'ANAC con proprie Linee Guida n. 6, COGESER Energia S.r.l. si riserva la facoltà di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive non consentire la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal presente Regolamento alle imprese che abbiano posto in sede essere gravi inadempienze nei confronti della Società nel corso di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio precedenti commesse, ovvero ancora alle imprese che siano risultate soccombenti ad esito di un giudizio ordinario o arbitrale promosso nei confronti di COGESER Energia S.r.l., il tutto sulla base di una valutazione in forma merito alla moralità professionale dell'impresa concorrente o che richieda di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, prender parte alle procedure indette da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezioni.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.COGESER Energia S.r.l..
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Samples: Regolamento Per L’affidamento Di Lavori, Servizi E Forniture
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 16 ed operano per la durata del primo biennio triennio in forma assembleare con le prerogative e le modalità stabilite dallo stesso articolo.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio triennio in forma di Consiglio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole di cui all’art. 19.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive in sede di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 22 ed operano per la durata del primo biennio triennio in forma di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabilite.
4. In particolare il Consiglio di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto di regolamento elettorale, da sottoporre all’approvazione delle fonti istitutive, indice e quindi curi cura lo svolgimento delle prime elezioni.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadono.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie.
1. € 900,00 per ciascun dipendentePer l’esercizio 2011, in aggiunta a quanto stabilito all’art. 25, comma 4, è versato un contributo pari a 2,5 milioni di euro dalla sezione iscritti in servizio alla sezione iscritti in quiescenza.
2. Per l’esercizio 2012, in aggiunta a quanto stabilito all’art. 25, comma 4, è versato un contributo pari a 1,5 milioni di euro dalla sezione iscritti in servizio alla sezione iscritti in quiescenza.
3. Per l’esercizio 2013, qualora, disposti gli accrediti ed i riversamenti di cui ai commi 4,5 e 6, 7 e 9 dell’art. 25, erogate le prestazioni anche senza il pagamento della “quota differita”di cui al capitolo “Rimborsi” del Regolamento delle Prestazioni di competenza ed utilizzatele riserve nei termini stabiliti dallo Statuto, si evidenziasse comunque un risultato negativo della sezione iscritti in quiescenza, prima di dar luogo all’eventuale ripianamentoda parte degli iscritti alla sezione iscritti in quiescenza secondo il criterio di addebito proporzionale alle contribuzioni versate, si darà corso al pagamento di un contributo straordinario dalla sezione iscritti in servizio in favore della sezione iscritti in quiescenza, finalizzato al ripianamento del disavanzo residuo nella misura massima di 1,5 milioni di euro, a condizione che la sezione iscritti in servizio sia in equilibrio in tale anno e nellimite di tale condizione.
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Samples: Verbale Di Accordo
Norme transitorie. 1. I delegati nominati dalle fonti istitutive come componenti dell’Assemblea Nelle more della piena applicazione dell’art.3, le parti convengono di attribuire efficacia provvisoria alle equiparazioni indicate nell’allegato 4 all’accordo attuativo sottoscritto il 28 maggio 1999, integrato con il personale successivamente inserito in sede convenzione. Gli effetti economici conseguenti hanno le decorrenze previste dai rispettivi contratti di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’artcomparto. 16 ed operano per la durata del primo biennio Le indennità già corrisposte nei periodi di riferimento sono da considerare anticipazioni in forma assembleare con le prerogative relazione alle funzioni svolte, fatti salvi eventuali conguagli attivi e le modalità stabilite dallo stesso articolopassivi.
2. I componenti del Consiglio Si conviene inoltre, di Amministrazione nominati dalle fonti istitutive in sede integrare gli elenchi di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata all’art. 17 ed operano per la durata del primo biennio in forma di Consigliocui sopra, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Consiglio di Amministrazione in via ordinaria dall’art. 18 e agisce secondo le regole i criteri di cui all’art. 193 e con effetto dal 15° giorno dalla firma del presente protocollo, con il personale del quale è stata fatta richiesta formale, da parte dell’Ateneo, di inserimento in convenzione.
3. I componenti del Collegio Sindacale nominati dalle fonti istitutive Si conviene che i segretari amministrativi di Dipartimento universitario operanti nel comparto sanitario siano inseriti negli elenchi di cui in sede precedenza, con la corrispondenza determinata secondo i principi e i criteri di istituzione del “Fondo sanitario” vengono designati nella composizione numerica indicata cui all’art. 22 3, nell'intesa del loro impiego nel processo d'attivazione dei dipartimenti ad attività integrata. L’inserimento è efficace dalla data di entrata in vigore dell’Accordo attuativo tra Azienda Ospedaliera ed operano per la durata del primo biennio in forma Università degli Studi di Collegio, che è titolare di tutte le funzioni attribuite al Collegio Sindacale in via ordinaria dallo stesso articolo, agendo secondo le regole ivi stabiliteBologna (21.7.1999).
4. Le parti convengono di rivedere, con effetti decorrenti dal 21.7.1999 (data d'efficacia dell'accordo attuativo tra Azienda Ospedaliera ed Università degli Studi di Bologna) le equiparazioni del personale non in aderenza a quanto previsto dall’art.3 e che si individuano nel prospetto di cui al seguito. In particolare il Consiglio applicazione di Amministrazione come sopra nominato dispone quanto prima possibile il progetto tale revisione sarà determinata l'equiparazione al corrispondente livello del personale del Ssn, con riserva di regolamento elettoraleaccertare la sussistenza delle condizioni lavorative per tale livello e, da sottoporre all’approvazione in caso di accertamento negativo, di stabilire una diversa sistemazione in strutture dove sussiste la possibilità di svolgere la funzione corrispondente all’equiparazione disposta. L'eventuale rideterminazione delle fonti istitutive, e quindi curi lo svolgimento delle prime elezionisuddette equiparazioni non darà luogo al riconoscimento automatico di altre indennità correlate a posizioni organizzative; tali indennità saranno eventualmente corrisposte con uno specifico provvedimento dell’Azienda in presenza di condizioni analoghe a quelle che ne determinano l’erogazione nei confronti del personale ospedaliero.
5. All’atto dell’insediamento degli organi elettivi, gli organi nominati in sede istitutiva decadonoLe somme necessarie per la corresponsione delle indennità scaturenti dall’applicazione dei commi precedenti sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale.
6. La designazione degli Organi di cui ai commi 1 e 3 avviene avuto riguardo alla rappresentatività delle diverse componenti firmatarie. € 900,00 per ciascun dipendente.
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Samples: Protocollo Integrativo