CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONVENZIONE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
relative agli incarichi professionali di natura legale conferiti da CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., con unico socio, ai sensi del Regolamento per la costituzione dell’Elenco degli avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali elencati nell’art. 17, comma 1, lett. d), nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, “Regolamento”).
1. PREMESSA
1.1 La CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a., con unico socio (d'ora in poi denominata “Società” o “Consap”), con sede in Roma, via Yser 14 - CAP 00198 - ha attivato la procedura per la formazione dell’Elenco degli avvocati del libero foro per l’affidamento dei servizi legali elencati nell’art. 17, comma 1, lett . d), nn. 1 e 2 del Codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Elenco”).
1.2 Il Regolamento (pubblicato sul sito web istituzionale di Consap) disciplina il funzionamento dell’Elenco e le modalità per procedere all’affidamento degli incarichi per i servizi legali di cui sopra agli avvocati iscritti nell’Elenco, nonché, nel caso Consap proceda con affidamento diretto, eventualmente anche a quelli non iscritti, purché in possesso dei requisiti indicati nel Regolamento e convenzionati.
1.3 Tanto premesso, con le seguenti Condizioni Generali di Contratto e d il relativo Allegato, che costituisce parte integrante del presente atto (di seguito, la “Convenzione”), Consap intende disciplinare, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e d'impresa, i termini di contratto per la proficua collaborazione con i propri fiduciari.
1.4 Il Professionista:
- Avv.________________________________________ (nato a
_________, il _________, C.F. ___________________________), p. iva
____________________________________, con studio in
__________________, via
_________________ (CAP );
ovvero
- Avv.________________________________________ (nato a
_________, il
__________, C.F.
____________________________)
membro dello Studio associato1
_____________________________________________________, p. iva
______________________________________, con sede in
__________________, via ___________________(CAP );
espleta attività di natura legale nel rispetto delle norme vigenti. Nell'esercizio delle suddette attività, il Professionista intende regolamentare le condizioni di attuazione delle predette funzioni per una proficua collaborazione con Xxxxxx.
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.1 La Convenzione si applica a tutti gli incarichi professionali conferiti dalla Società al Professionista, che abbiano ad oggetto lo svolgimento di prestazioni di natura legale eseguite o da eseguire sul territorio nazionale e che, in assenza delle presenti previsioni, sarebbero soggette all'applicazione del “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ”, di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 e ss.mm.ii. (di seguito, D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii.). Se l’incarico è conferito ad un avvocato membro di uno Studio associato, le previsioni contenute nella presente Convenzione troveranno applicazione nei confronti di tutti i professionisti dello studio medesimo che siano eventualmente chiamati a svolgere prestazioni professionali per conto di Xxxxxx.
2.2 L'adesione del Professionista alla Convenzione si perfezionerà con la
1 Tale da intendersi l'Associazione di avvocati ovvero la Società tra avvocati di cui il medesimo faccia parte.
sottoscrizione delle Condizioni Generali di Contratto e del relativo Allegato (che costituisce parte integrante del presente atto), previa accettazione del Codice Etico adottato dalla Società.
3. VIGENZA
La Convenzione avrà validità ed efficacia dalla data di adesione prestata dal Professionista mediante sottoscrizione del presente atto anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c..
4. CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
4.1 Una volta sottoscritta la Convenzione, gli incarichi saranno conferiti in forma scritta e dovranno intendersi di regola limitati al solo grado o fase del giudizio per cui viene conferita la procura alla lite, salva diversa volontà espressa dalla Società nel mandato stesso.
4 .2 La Società conferirà l’ incarico per iscritto al Professionista mediante comunicazione inviata per raccomandata o corriere o posta elettronica. Nei soli casi di particolare urgenza, in via del tutto eccezionale, l'incarico potrà essere conferito anche verbalmente, da confermare per iscritto nel più breve termine possibile. Entro due giorni dal ricevimento, il Professionista dovrà inviare alla Società lettera di accettazione dell’incarico per posta elettronica.
4.3 Con l’accettazione da parte del Professionista, l'incarico dovrà intendersi regolato dai dettami della Convenzione e della relativa lettera d’incarico.
5. MODALITA' DI ESECUZIONE
5.1 Il Professionista dovrà svolgere l' incarico nel rispetto delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, osservando, altresì, i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza, nonché i dettami del Codice Etico adottato dalla Società.
5.2 Il Professionista prende atto che gli incarichi che gli verranno affidati saranno determinati dalle esigenze che di volta in volta si manifesteranno nell’ambito
della Società e che pertanto la stessa non assume alcun vincolo di esclusiva nei Suoi confronti, né alcun impegno in ordine ad una preventiva determinazione e quantificazione del numero degli incarichi che verranno affidati al Professionista, per tutto il periodo di vigenza del rapporto contrattuale.
5.3 Nei casi di conflitto di interessi, il Professionista dovrà astenersi dall'accettare l'incarico dichiarando tale situazione ovvero rinunciarvi senza indugio in caso di conflitto sopravvenuto.
5.4 L'incarico dovrà essere direttamente svolto dal Professionista officiato, garantendo il rispetto dei più elevati standard professionali; qualora, in casi eccezionali, il Professionista abbia necessità di servirsi di sostituti in udienza, lo stesso ne sarà direttamente responsabile.
5.5 Laddove, per l’espletamento dell’incarico conferito, il Professionista debba eleggere domicilio in un altro distretto territoriale, il Professionista medesimo – in linea con quanto stabilito dal Regolamento – provvederà direttamente alla nomina di un domiciliatario di sua fiducia, del cui operato sarà esclusivamente responsabile. Le Parti convengono espressamente che il pagamento dei compensi del domiciliatario rimarrà a totale carico del Professionista e che, in nessun caso, la nomina di un domiciliatario da parte del Professionista potrà consentire di derogare ai criteri di determinazione dei compensi pattuiti t ra la Società e i l Professionista stesso.
5.6 La conciliazione o la transazione delle vertenze dovranno essere sempre preventivamente autorizzate per iscritto dalla Società.
5.7 Il Professionista provvederà ad invitare e diffidare le controparti a dare spontanea esecuzione ai provvedimenti giudiziari e/o accordi transattivi al fine di recuperare bonariamente le somme a qualsivoglia titolo ivi liquidate in favore della Società. Parimenti, il Professionista si adopererà per consentire alla Società di provvedere al pagamento degli importi da essa dovuti in forza di provvedimenti giudiziari e/o accordo transattivo prima che controparte avvii azioni esecutive: a tal fine, il Professionista informerà tempestivamente la Società di quanto sopra, fornendo il conteggio delle somme dovute e le indicazioni sulle modalità di pagamento.
5.8 Il Professionista rassegnerà le proprie valutazioni ed i traenti suggerimenti in ordine all’esperibilità, alla fondatezza ed alle tempistiche per proporre impugnativa avverso tutti i provvedimenti giudiziali emessi nell’ambito del contenzioso affidatogli.
5.9 La remunerazione per le attività di cui ai punti 5.7 e 5.8 si intenderà ricompresa nel compenso determinato ai sensi della presente Convenzione, nei termini e modi di cui all’Allegato alle Condizioni Generali di Contratto.
5.10 La Società si riserva la facoltà di conferire un separato incarico al Professionista per il recupero in via giudiziaria delle somme dovute alla Società medesima per effetto di pronunce giudiziarie e di qualsiasi altro provvedimento e/o accordo transattivo.
6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
6.1 Il conferimento di un incarico professionale da parte della Società può comportare la comunicazione al Professionista e, quindi, il trattamento da parte di quest’ultimo, di dati personali per finalità strettamente connesse all’esecuzione del mandato affidato; in particolare, in caso di contenzioso, potrebbero essere comunicati al Professionista incaricato della rappresentanza e difesa tecnica in giudizio i dati personali necessari a identificare la/e controparte/i della Società; potrebbero essere, altresì, trasmessi documenti rilevanti e pertinenti alla lite, al solo scopo di consentire l’esercizio dei diritti della Società, lo svolgimento delle attività processuali e l’adempimento degli obblighi di legge.
6.2 La documentazione trasmessa dalla Società in esecuzione del mandato affidato, nonché gli atti processuali, dovranno essere restituiti dal Professionista al completamento dell’attività professionale, su richiesta della Società, oppure in caso di revoca del mandato alle liti.
6.3 Il Professionista, consapevole degli obblighi previsti dal Reg. (UE) 2016/679 e dal D.lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento e protezione dei dati personali, fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza di cui al precedente art. 5.1, dovrà effettuare il trattamento
dei dati comunicati dalla Società nel rispetto dei principi normativi ivi indicati, adottando e applicando misure tecnico-organizzative idonee a garantire la sicurezza, riservatezza e integrità dei dati in questione.
7. OBBLIGO DI INFORMATIVA
7.1 Il Professionista dovrà informare tempestivamente la Società fornendogli costanti aggiornamenti sullo stato dell’espletamento dell’incarico conferitogli nonché rendere conto della propria attività e di quella dei soggetti per i quali è chiamato a rispondere ogni qualvolta ne sia richiesto o si renda necessario per la corretta esecuzione dell'incarico.
7.2 In ogni caso, le informazioni ed i resoconti dovranno essere chiari ed esaustivi e, pertanto, il Professionista sarà tenuto ad integrare in tal senso tutte le comunicazioni relative al mandato ricevuto.
8. COMPENSI
8.1 In conformità al Regolamento, i l compenso per l'attività professionale sarà determinato in base ai valori medi delle tabelle allegate al D.M.
n. 55/2014 e ss.mm.ii. con le riduzioni e modalità previste nell'Allegato alle Condizioni Generali di Contratto di cui alla presente Convenzione.
8.2 Per le cause di valore superiore a 520.000,00 euro, il compenso per l’attività professionale sarà determinato in base ai criteri di cui agli artt. 6 e 22 del
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. sempre applicando le riduzioni e le modalità previste nell'Allegato alle Condizioni Generali di Contratto di cui alla presente Convenzione.
9. VALORE DELLA CONTROVERSIA
Per la determinazione dei compensi maturati in sede giudiziale civile, amministrativa e tributaria, il valore della controversia sarà determinato in base alle disposizioni del codice di procedura civile e/o alle previsioni di cui agli artt.5 e 21 del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
10. ACCONTI E RIMBORSI SPESE
10.1 Il Professionista potrà richiedere – mediante invio di apposita notula – acconti nella misura massima del 20% del compenso determinato ai sensi del precedente art. 8 e del richiamato Allegato. La Società, all’esito delle proprie verifiche di congruità, potrà autorizzare l’emissione della relativa fattura. Resta ovviamente inteso che, al momento della conclusione dell’incarico conferito, il Professionista dovrà redigere apposita notula riportando le fasi effettivamente espletate e decurtando dal compenso complessivamente convenuto gli acconti già corrisposti dalla Società.
10.2 Il Professionista avrà diritto, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n.55/2014 e ss.mm.ii., al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% del compenso convenuto.
10.3 Il Professionista avrà inoltre diritto al rimborso integrale delle spese esenti ex art. 15 del D.P.R. n. 633/72 (c.d. anticipazioni), effettuate dal Professionista in nome e per conto del cliente per l’espletamento del mandato ricevuto, dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa.
10.4 Il Professionista avrà ancora diritto al rimborso delle altre spese sostenute per l'assolvimento dell'incarico che, non avendo i requisiti per essere considerate anticipazioni, concorreranno alla formazione della base imponibile IVA.
10.5 Da ultimo, il Professionista avrà diritto al rimborso delle spese di trasferta purché preventivamente autorizzate dalla Società e suffragate da idonea documentazione.
11. FATTURAZIONE
11.1 Il Professionista dovrà sempre inviare alla Società un progetto di parcella, nel quale dovranno essere indicate le fasi effettivamente svolte in esecuzione dell’incarico nonché riportate analiticamente le spese di cui al precedente art.10 sub punti 3,4 e 5.
11.2 All'esito delle proprie verifiche di congruità e della conseguente approvazione del progetto di parcella da parte della Società, che sarà comunicata per iscritto, il Professionista potrà emettere ed inviare la
relativa fattura entro i successivi 15 giorni.
12. NATURA DEL RAPPORTO
Tenuto conto che l' attività espletata dal Professionista costituisce prestazione d'opera professionale, l’incarico conferito nei termini e modi di cui alla presente Convenzione è sussumibile nel contratto di cui all’art. 2229 c.c. e segg. e non comporta in alcun modo il sorgere di rapporti di lavoro subordinato o parasubordinato tra il Professionista e la Società né vincoli di continuità.
13. RISOLUZIONE
Le parti danno espressamente atto che le obbligazioni contenute nei precedenti Articoli 5 (Modalità di esecuzione), 7 (Obbligo d’informativa) ed 11 (Fatturazione) costituiscono condizioni necessarie ed indispensabili per il corretto espletamento degli incarichi conferiti in ossequio alla presente Convenzione. Per l’effetto, le parti concordemente pattuiscono che l’inadempimento di una sola delle cennate obbligazioni nei modi e nei termini ivi specificati consentirà alla Società di ritenere la presente Convenzione risolta ex art. 1456 c.c.. Tale facoltà sarà comunicata per iscritto mediante raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec e comporterà la revoca di tutti i mandati conferiti con salvezza degli effetti di cui all’art. 85 c.p.c..
14. RECESSO
14.1 Fermo quanto previsto nell’articolo precedente, la Società avrà inoltre la facoltà di recedere ad nutum ex art. 2237 c.c. dalla presente Convenzione e dai relativi incarichi conferiti, sempre con salvezza degli effetti di cui all’art. 85 c.p.c.. Tale facoltà sarà comunicata per iscritto mediante raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec.
14.2 In caso di recesso della Società la determinazione del compenso dovuto al Professionista a saldo di ogni emolumento spettante per l'opera fin lì svolta, avverrà in base alle statuizioni contenute nel presente atto ed ai criteri stabiliti nell’Allegato alle Condizioni Generali di Contratto di cui alla presente Convenzione, con espressa esclusione di qualsiasi penale a carico della Società.
15. DIVIETO DI RITENZIONE
Il Professionista non potrà ritenere documenti, fascicoli processuali denaro od altri beni di proprietà della Società od effettuare compensazioni in assenza di autorizzazione scritta della Società, nemmeno nel caso di contenzioso, di risoluzione o di recesso.
16. MODIFICHE
16.1Qualsiasi modifica della presente Convenzione dovrà rivestire forma scritta a pena di nullità.
16.2 La Società si riserva il diritto di modificare unilateralmente le Condizioni Generali di Contratto, dandone tempestiva comunicazione al Professionista.
16.3 Qualora il Professionista non accetti le modifiche effettuate, potrà recedere dal contratto, dandone notizia alla Società entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione mediante l’invio di apposita raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec.
16.4 La mancata ricezione della comunicazione del recesso entro il termine citato si intenderà a tutti gli effetti come tacita accettazione delle modifiche.
17. COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione tra le Parti relativa all'esecuzione dell'incarico dovrà rivestire forma scritta e sarà validamente effettuata, fatta salva diversa indicazione delle Parti, ai seguenti indirizzi:
per la Società: CONSAP S.p.a. – Servizio Legale e Compliance
Via Yser, 14 – 00000 XXXX
xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx ; fax 00.00000000
per il Professionista:
via e-mail pec fax
18. TOLLERANZA
L'eventuale tolleranza da parte della Società di eventuali comportamenti assunti dal Professionista nell’espletamento degli incarichi conferiti e non conformi ai dettami della presente Convenzione non potrà mai essere interpretata quale rinuncia a far valere i diritti spettanti alla Società medesima.
19. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia che tragga origine dalla presente Convenzione è stabilita la competenza per territorio in xxx xxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
00. NORME TRANSITORIE
20.1 Per le prestazioni rese in epoca antecedente all'adesione alle presenti Condizioni Generali di Contratto, si applicheranno le seguenti regole:
20.2 Incarichi già esauriti o cessati alla data dell’adesione, per i quali:
a) non sia stata ancora inviata alla Società il progetto di parcella relativo ai compensi maturati:
- il Professionista dovrà inoltrare - ai fini del rilascio della prevista autorizzazione all’emissione della relativa fattura - il cennato progetto con l’esposizione analitica di tutte le attività svolte con indicazione dei diritti e delle singole voci degli onorari applicati ai minimi del Tariffario Professionale di cui al D.M. n. 127/2004, con le previste riduzioni di cui alla Convenzione vigente al momento di conferimento del relativo incarico ovvero alle condizioni economiche concordate nella lettera di incarico;
b) non sia stata ancora emessa la fattura - preventivamente autorizzata - per i compensi maturati:
- il Professionista dovrà inoltrare alla Società la fattura redatta per l’importo preventivamente autorizzato dalla Società.
20.3 Incarichi iniziati in epoca precedente e non conclusi alla data di adesione
Il Professionista avrà diritto al compenso determinato in base alle condizioni economiche concordate nella lettera di incarico ovvero pattuite nella Convenzione vigente al momento di conferimento del relativo incarico.
21. ACCORDI PREGRESSI
L'accettazione dalla presente Convenzione sostituisce e nova tutti i precedenti accordi, sia scritti che verbali, conclusi tra le Parti ed aventi ad oggetto l'esecuzione delle prestazioni regolate dal presente salvo quanto espressamente previsto in deroga nel precedente articolo 20.
22. CODICE ETICO E DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001
Con la sottoscrizione e l’accettazione della Convenzione, il Professionista dichiara di essere a conoscenza del fatto che la Società ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché del Codice Etico adottato dalla Società medesima (allegato al suddetto Modello) e pubblicato sul sito web istituzionale di Consap all’interno della sezione “ Società Trasparente”. Per l’effetto il Professionista accetta espressamente il Codice Etico e si impegna a non porre in essere comportamenti in contrasto con il Modello e con il citato Codice Etico.
Eventuali comportamenti posti in essere dal Professionista ovvero da suoi collaboratori non in linea con il suddetto Codice Etico e tali da comportare il rischio di sanzioni a carico della Consap legittimano la stessa a risolvere il presente accordo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni che da tali comportamenti derivino.
CONSAP S.p.A. Il Professionista
Il Direttore Generale (Avv. ) (Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Professionista, come indicato in PREMESSA al presente atto, sottoscrive per specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto:
art. 2.1 (ambito di applicazione); art. 4.1 e 4.2 (conferimento degli incarichi); art. 5.4, 5.6, 5.7 e 5.8 (modalità di esecuzione); art. 8 (compensi); art. 9 (valore della controversia); art.13 (risoluzione); art. 14 (recesso); art. 15 (diritto di ritenzione); art. 16 (modifiche); art. 18 (tolleranza); art. 19 (foro
competente); art. 21 (accordi pregressi) e art. 22 (Codice Etico e D.lgs. n. 231/2001).
Per specifica approvazione:
Il Professionista
(Avv. )
ALLEGATO alle Condizioni Generali di Contratto
La CONSAP Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici s.p.a. con unico socio, con sede in Roma via Yser, 14 in persona del Direttore Generale, Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx (di seguito denominata “Società” o “Consap”)
e
Il Professionista :
- Avv.________________________________________ (nato a
_________, il
_________, C.F.
_________________________), con
studio in
_________); ovvero
__________________, via
_________________ (CAP
- Avv.________________________________________ (nato a
_________, il
_________, C.F.
_________________________) dello
Studio associato2
____________________________________________,
con sede in
_________);
__________________, via
___________________(CAP
volendo regolare con tale atto i compensi dovuti al Professionista per l'espletamento degli incarichi professionali di natura legale conferiti dalla Società, convengono e stabiliscono, di comune accordo, sulla base delle statuizioni contenute nel Regolamento e nelle Condizioni Generali di Contratto, quanto segue:
1. In conformità all’art. 8.1 del Regolamento, gli incarichi potranno essere conferiti mediante una valutazione comparativa (Beauty contest) che prevede, come base di riferimento per l’offerta economica, l’applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. ridotti del 25%.
2 Tale da intendersi l'Associazione di avvocati ovvero la Società tra avvocati di cui il medesimo faccia parte.
La valutazione delle offerte pervenute sarà effettuata al maggior ribasso ovvero attraverso un meccanismo di punteggi ponderabili individuati da Consap in relazione ai criteri qualitativi di cui al par. 8.1.1 del Regolamento.
Nello specifico, le modalità di effettuazione dei Beauty contest saranno differenziate per fasce di importo:
- per gli incarichi il cui compenso (determinato in relazione al valore della causa o alle competenze funzionali in materia penale) venga stimato in un valore fino a 10.000,00 euro (iva, cpa e spese generali escluse), l’affidamento avverrà in base al criterio del maggior ribasso, fermo restando che per la determinazione del compenso si farà riferimento ai valori medi di cui alle tabelle del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., ridotti del 25% e che, in ogni caso, non saranno ammessi ribassi superiori al 50% rispetto ai cennati valori medi;
- per gli incarichi il cui compenso (determinato in relazione al valore della causa o alle competenze funzionali in materia penale) venga stimato in un valore superiore a 10.000,00 euro (iva, cpa e spese generali escluse), l’affidamento avverrà in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in termini di rapporto qualità-prezzo (attribuendo un peso del 70% alla componente qualitativa e del 30% a quella dell’offerta economica, con riferimento alla quale, anche in questo caso, si applicheranno le condizioni economiche specificate nel precedente alinea).
Sia per gli incarichi affidati in base al criterio del maggior ribasso, sia per quelli affidati secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in caso di ex aequo tra le offerte pervenute si procederà ad individuare l’avvocato a cui conferire l’incarico attraverso il meccanismo informatico di sorteggio automatico attuato dalla Piattaforma con l’algoritmo Mersenne-Twister.
Nell’invito al Beauty contest Consap potrà, altresì, riservarsi l’opzione di conferire, tramite affidamento diretto, gli eventuali incarichi di patrocinio anche per i gradi di giudizio successivi a quello oggetto di affidamento: in caso di tale opzione il Professionista dovrà presentare, oltre all’offerta per l’incarico che Xxxxxx intende affidare, anche le analitiche offerte per detti eventuali ulteriori gradi. Si precisa che la percentuale di ribasso deve essere la medesima per tutti i gradi di giudizio. Resta inteso che Xxxxxx è comunque libera di decidere, in totale autonomia, se proseguire il giudizio e se affidare gli incarichi per gli ulteriori gradi al medesimo Professionista che si è aggiudicato l’incarico per il grado precedente ovvero ad altro professionista; nel primo caso si applicheranno ovviamente le condizioni economiche formulate nell’offerta oggetto di aggiudicazione.
Per l’effetto, per gli incarichi conferiti all’esito della valutazione comparativa, il compenso sarà corrispondente all’offerta economica formulata dal Professionista risultato aggiudicatario, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. da 3 a 7 del presente Allegato.
2. In conformità all’art. 8.2 del Regolamento, gli incarichi potranno essere conferiti con affidamento diretto (non oggetto di precedente Beauty contest) e per l’effetto il relativo compenso sarà determinato in base ai valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. ridotti del 35%, fermo restando quanto previsto ai successivi artt. da 3 a 7 del presente Allegato.
3. E' escluso qualsiasi aumento basato sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche trattate e sul numero delle parti contro cui il giudizio è rivolto, sia esso di natura civile, amministrativa o penale. Per quanto occorrer possa, si precisa che è escluso qualsiasi aumento, pur se previsto dal D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii..
4. Per l’attività prestata dal Professionista nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per le fasi effettivamente svolte fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale, il tutto con le previste riduzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
5. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso verrà liquidato per le fasi effettivamente svolte ed integrato di un quarto del valore liquidabile per la fase decisionale, il tutto con le previste riduzioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
6. Laddove vengano incaricati della difesa più avvocati, il compenso determinato nei termini che precedono deve intendersi unico e, per l’effetto, dovrà ripartirsi tra ciascuno di essi.
7. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato esclusivamente il rimborso delle spese di trasferta purchè documentate dal Professionista, con l’esclusione della relativa indennità e di ogni altra correlata.
8. Per ogni altro aspetto qui non espressamente contemplato si farà ricorso, anche a fini interpretativi, a quanto previsto nelle Condizioni Generali di Contratto ed in via sussidiaria agli articoli 1362 e segg. del c.c..
9. In nessun caso troveranno applicazione previsioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. che non siano state espressamente richiamante nella presente Convenzione.
CONSAP S.p.A. Il Professionista
Il Direttore Generale (Avv. ) (Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Il Professionista, come indicato in PREMESSA al presente atto, sottoscrive per specifica approvazione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole del presente Allegato:
art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 9.
Per specifica approvazione:
Il Professionista
(Avv. )