Mostre Clausole campione

Mostre. Attività svolta Descrizione Durata n° c.f.u. Materiale da consegnare Partecipazione come espositore Partecipazione dello studente come espositore di materiali didattici a mostre organizzate dal Dipartimento, dal Corso di Laurea o da strutture esterne scientificamente riconosciute e con referente un docente del Dipartimento che abbia precedentemente richiesto l’accreditamento dell’iniziativa 2 cfu - dichiarazione del responsabile scientifico dell’iniziativa o del docente referente che attesti la partecipazione dello studente;
Mostre. 4.7.1. Entrambe le Parti realizzeranno, durante il periodo di validità di questo Protocollo, mostre di elevato livello (Allegato II,II.c e II,II.f). 4.7.2. Entrambe le Parti esprimono soddisfazione per la realizzazione delle mostre “Futurismo e Aereopittura. Arte in Italia 1909-1944” presso il Palácio das Galveias di Lisbona nel 1999 e “…là dove il sì suona. Il paesaggio nella pittura italiana della prima metà del XX secolo” presso il Museo di Arte Contemporanea della Fondazione Serralves di Oporto, nell’ambito di “Porto 2001. Capitale Europea della Cultura”. 4.7.3. La Parte portoghese, attraverso l’Instituto de Arte Contemporanea (IAC), prende in considerazione la possibilità di realizzare in Italia mostre itineranti sul Modernismo portoghese e sulle più recenti tendenze artistiche portoghesi. 4.7.4. La Parte portoghese, attraverso il Museu Nacional do Azulejo, considera la possibilità di realizzare in Italia una mostra di “azulejos”. 4.7.5. La Parte portoghese, attraverso l’Ufficio Relazioni Internazionali del Ministero della Cultura, vedrebbe con interesse la presentazione della mostra “Rouge et Or: Trésor du Portugal Baroque” in Italia, la quale è stata inaugurata il 25 settembre 2001 presso il Museo Jacquemart-Xxxxx di Parigi.
Mostre. La scheda “mostra” è finalizzata a catalogare i dati dignificativi della mostra come evento. La scheda viene creata compilando i dati relativi al prestito, indipendentemente dalle opere stesse, e viene poi collegata alle opere mediante un link da introdurre nella scheda di catalogo dell’opera stessa. Vengono registrate informazioni quali ad esempio: • la descrizione della mostra • data di inizio e fine • gli artisti coinvolti • l’ente che organizza e promuove la mostra • il collegamento a schede bibliografiche (ad esempio del catalogo della mostra) • collegamento a files multimediali • il collegamento alla sede espositiva
Mostre. 6.2.1 Durante il periodo di validità del presente Protocollo, entrambe le Parti favoriranno lo scambio di mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definite per le vie diplomatiche. Le condizioni generali per lo scambio di mostre sono specificate nell’Allegato II. Entrambe le Parti auspicano che venga realizzata almeno una mostra nel campo dell’architettura o delle arti in Finlandia e in Italia durante il periodo di validità del presente Protocollo. 6.2.2 La Parte italiana informa la Parte finlandese che è disposta ad organizzare in Finlandia la mostra "Cento oggetti del design italiano" in collaborazione con la Triennale di Milano nel novembre-dicembre 2000.
Mostre. (Articolo 6.2 del Protocollo) 1. le spese di assicurazione in conformità al principio "da chiodo a chiodo" 2. le spese di trasporto fino alla prima e quelle dall'ultima sede espositiva 3. le spese relative al viaggio per l'esperto che accompagna la mostra fino alla prima e dall'ultima sede espositiva (nel caso sia richiesto più di un esperto, il loro numero e la durata del loro soggiorno verrà concordato caso per caso per le vie diplomatiche). La Parte ricevente avrà a suo carico: 1. le spese di trasporto dalla prima fino all'ultima sede espositiva 2. pubblicità e allestimento della mostra incluso l'affitto dei locali 3. pubblicazione del catalogo (salvo diversamente previsto) 4. spese di viaggio, soggiorno, pasti e spese accessorie per gli esperti accompagnatori 5. tutte le pratiche doganali incluse quelle relative al trasbordo 6. valutazione del danno subito dal materiale espositivo. In caso di danno al materiale espositivo, il Paese ricevente dovrà fornire una adeguata documentazione al Paese inviante il più presto possibile. In nessun caso potranno essere tentati ed effettuati restauri senza l'espressa autorizzazione scritta della Parte inviante.
Mostre. Durante il periodo di validità del presente Programma le due Parti favoriranno la realizzazione di mostre di adeguato livello. I dettagli, incluse le clausole finanziarie, saranno definite per le vie diplomatiche (vedi Allegato II C).
Mostre. Attività svolta Descrizione Durata n° c.f.u. Materiale da consegnare Partecipazione come espositore Partecipazione dello studente come espositore di materiali didattici a mostre organizzate dal Dipartimento, dal Corso di Laurea o da strutture esterne scientificamente riconosciute e con referente un docente del Dipartimento che abbia precedentemente richiesto l’accreditamento dell’iniziativa 2 cfu - dichiarazione del responsabile scientifico dell’iniziativa o del docente referente che attesti la partecipazione dello studente; A seguito di dichiarazione del docente, non è necessaria la richiesta di riconoscimento crediti da parte dello studente. Partecipazione dello studente come espositore di materiali didattici a mostre organizzate da strutture scientificamente riconosciute ma in assenza di referente interno al Dipartimento e precedente accreditamento dell’iniziativa 2 cfu - copia della richiesta preventiva con relativa approvazione - colophon e programma dell’iniziativa; - attestato di partecipazione; - riduzione in formato A3 dei materiali esposti. Organizzazione Partecipazione dello studente alla organizzazione di mostre promosse e gestite dal Dipartimento precedentemente accreditate* *In tale attività rientrano le attività (sia di esposizione che di organizzazione) previste per l’Open day 1 cfu - dichiarazione del responsabile scientifico dell’iniziativa che attesti la partecipazione dello studente; A seguito di dichiarazione del docente, non è necessaria la richiesta di riconoscimento crediti da parte dello studente. Partecipazione dello studente sia come espositore che come organizzatore*. Partecipazione contemporanea dello studente sia alla organizzazione che come espositore di mostre promosse e gestite dal Dipartimento precedentemente accreditate (il numero di crediti, nel caso specifico, non è cumulabile tra la organizzazione e la partecipazione come espositore). 2cfu - dichiarazione del responsabile scientifico dell’iniziativa o del docente referente che attesti la partecipazione dello studente; Partecipazione alla progettazione e/oimplementazione di siti web dedicati a mostre virtuali Partecipazione dello studente alla progettazione e/o alla implementazione di siti web dedicati alla organizzazione e sistematizzazione di materiale elaborato durente il Corso svolto 1 cfu. - dichiarazione del responsabile scientifico dell’iniziativa o del docente referente che attesti la partecipazione dello studente;
Mostre. Le due Parti prendono atto con soddisfazione della collaborazione intrapresa nel settore delle arti plastiche, design e mostre ed hanno convenuto di consolidarla ulteriormente. A tal fine, le due Parti favoriranno la realizzazione di mostre rappresentative di adeguato livello. Gli aspetti organizzativ i saranno definiti per le vie diplomatiche, mentre le condizioni finanziarie sono disciplinate nell'Allegato 4c.
Mostre. 4.2.1. Durante il periodo di validità del presente Protocollo, entrambe le Parti favoriranno lo scambio di mostre di adeguato livello. Le due Parti stabiliranno le modalità di attuazione del presente articolo tramite accordi diretti tra i soggetti interessati e, se necessario, tramite scambio di Note Verbali.

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  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Costituzione Il rapporto di apprendistato può essere costituito a tempo pieno o a tempo parziale; nel secondo caso, allo scopo di soddisfare le esigenze formative, il rapporto non può avere durata inferiore a 25 ore settimanali.

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • REGOLAMENTO Per l'attuazione del presente Statuto l’Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo, entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’atto di costituzione.

  • Aspettativa 1. Quando ricorrano comprovate particolari necessità familiari o seri motivi di indole privata che richiedano un’assenza almeno pari ad un mese, il lavoratore che abbia almeno due anni di anzianità di servizio ha diritto a una aspettativa della durata massima di sei mesi. 2. Analogo diritto compete ai lavoratori, sempre con almeno due anni di anzianità di servizio, che intendano esplicare servizio di volontariato, secondo quanto previsto dalle vigenti normative. In questo caso il periodo di aspettativa potrà avere durata fino ad un anno. 3. Decorso il periodo di aspettativa concesso, l’agente, a richiesta del lavoratore, potrà prorogare l’aspettativa di un ulteriore periodo, di durata da concordare. 4. La durata complessiva del periodo di aspettativa non potrà superare un anno in un triennio, salvo nei casi in cui il lavoratore sia chiamato ad assolvere cariche pubbliche. 5. Di norma durante l’aspettativa cessa la corresponsione dello stipendio e di ogni altro emolumento. 6. Il lavoratore che non riprenda servizio alla scadenza dell’aspettativa è considerato dimissionario da tale data ad ogni effetto, salvo il caso comprovato di forza maggiore. 7. Nel caso si addivenga alla risoluzione del rapporto di lavoro, la liquidazione sarà computata sulla base del trattamento economico spettante al lavoratore alla data in cui interviene la risoluzione del rapporto di lavoro. 8. Il periodo di aspettativa non è computabile a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.

  • Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderà a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalità e le condizioni descritte nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”. Hilti ha facoltà di monitorare l’indice di incremento dei prezzi al consumo registrato dall’ISTAT. In ogni momento dell’esecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrà aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrà dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltà di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dell’elenco di cui al/ai “sotto-contratto/i e/o “FM sottocontratto n°”, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di “Fleet Management”, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrà in alcun caso sospendere e/o ritardare l’integrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrà sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. È facoltà di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerà nella disponibilità del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nell’ipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei “sotto-contratto/i” e/o “FM sottocontratto n°”, Hilti potrà chiedere un’integrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin d’ora Hilti a trattenere l’importo versato a titolo di deposito cauzionale, nell’ipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi “Hilti”, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di

  • Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dell’autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrà far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: ✓ dimensioni del device, ✓ caratteristiche tecnologiche, ✓ vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche d’uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); ✓ dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); ✓ caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d’uso (allegare documentazione) ✓ risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: • inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento • Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici – CND • Classe di rischio • Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) • Indicazioni e controindicazioni all’uso - da scheda tecnica • Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederà all’autorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirà semestralmente e sarà composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza Sanità che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarà data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederà o meno all’autorizzazione dell’aggiornamento tecnologico.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.