Tirocini formativi e di orientamento Clausole campione

Tirocini formativi e di orientamento. 1. I tirocini attengono alla formazione professionale e non ai rapporti di lavoro e pertanto la loro regolamentazione è rimessa alla competenza esclusiva delle amministrazioni regionali. 2. Il tirocinio presso la Società costituisce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione. Il rapporto che si instaura tra Società e tirocinante (sia esso tirocinio curriculare che extra- curriculare) non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, ma una misura formativa di politica attiva volta a: a. sostenere le scelte professionali; b. favorire l’acquisizione di competenze professionali mediante la conoscenza diretta di una realtà lavorativa; c. agevolare l’inserimento o il reinserimento, in favore anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione. 3. I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari nell’ambito dell’organizzazione del lavoro 4. La Società può ospitare tirocinanti in relazione all'attività dell'azienda, nella misura non superiore al 5% dei dipendenti a tempo indeterminato computati al 31 dicembre dell’anno precedente. 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL si rinvia alla normativa di riferimento vigente in materia.
Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scel- te professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previden- za sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di- sposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali: a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigen- te legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di sog- getti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istitu- zioni scolastiche non statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in regime di con- venzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeuti- che, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esi- stenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla re- gione; b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con prio- xxxx per quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, senti- te le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale; c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati; d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non supe- riore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggett...
Tirocini formativi e di orientamento. 1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Fondazioni promuovono lo svolgimento di tirocini pratici e stages da parte di soggetti che hanno completato il percorso di studi universitari, sulla base di apposite convenzioni sottoscritte con l’Agenzia provinciale per il lavoro e le altre istituzioni formative.
Tirocini formativi e di orientamento. 53 Art. 50 53
Tirocini formativi e di orientamento. Attività svolta Descrizione Durata n° c.f.u. Materiale da consegnare Tirocinio Attività di tirocinio dello studente in strutture tecniche a carattere pubblico o studi professionali preventivamente accreditati e convenzionati con il Dipartimento. Si specifica che non sono accettate richieste di svolgimento di tirocinio al disotto della soglia minima di 100 h. 100h 4cfu - copia della richiesta preventiva con relativa approvazione; - progetto formativo; - registro di firma delle presenze; - relazione finale dello studente; - relazione finale della struttura ospitante; 125 h 5 cfu 150h 6cfu 175h 7cfu 200h 8cfu Oltre 200h 8cfu Erasmus placement Attività di tirocinio presso imprese e istituzioni con le quali è stato instaurato un rapporto di partenariato 3 -4 mesi 8cfu -company agreement - relazione finale dello studente; - attestazione finale dell’impresa o dell’istituzione ospitante;
Tirocini formativi e di orientamento. Ai tirocini formativi e di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all'art. 18 della legge n. 196/1997 e al relativo decreto di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142) e dell'art. 11 del D.L. n. 138/2011. La materia potrà essere oggetto della contrattazione di secondo livello. Erogazioni e rimborsi spese A favore dei tirocinanti potranno essere riconosciute borse di studio e rimborsi spese per l'espletamento dell'incarico. Per il trattamento fiscale di tali somme si rinvia agli artt. 50 (Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) e 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente) TUIR.
Tirocini formativi e di orientamento. Ai tirocini formativi e di orientamento, si applicano le normative regionali di riferimento e, in mancanza, le disposizioni cui all’art. 18 della L. n. 196/1997 e al relativo decreto di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142) e dell’art. 11 del D.L. n. 138/2011. La materia potrà essere oggetto della contrattazione di secondo livello.
Tirocini formativi e di orientamento. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, le Parti convengono sulla utilità di attivare iniziative di tirocini pratici e stage a favore di soggetti che hanno assolto l’obbligo scolastico. L’attivazione delle iniziative suddette dovrà svolgersi nel rispetto dei principi e criteri indicati nell’art. 18 della legge n. 196/97 e dalla successiva regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 142/98.
Tirocini formativi e di orientamento. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro, e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della pubblica istruzione dell'università e della ricerca scientifica e tecnologie da adottarsi ai sensi dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono emanate entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
Tirocini formativi e di orientamento. Attività svolta Descrizione Durata n° c.f.u. Materiale da consegnare Tirocinio Attività di tirocinio dello studente in strutture tecniche a carattere pubblico o studi professionali preventivamente accreditati e convenzionati con il Dipartimento. Si specifica che non sono accettate richieste di svolgimento di tirocinio al disotto della soglia minima di 100 h. 100h 4cfu - copia della richiesta preventiva con relativa approvazione; - progetto formativo; - registro di firma delle presenze; - relazione finale dello studente; - relazione finale della struttura ospitante; 200h 8cfu Oltre 200h 8cfu Erasmus placement Attività di tirocinio presso imprese e istituzioni con le quali è stato instaurato un rapporto di partenariato 2 mesi 4 cfu -company agreement - relazione finale dello studente; - attestazione finale dell’impresa o dell’istituzione ospitante; 3 -4 mesi 8cfu