Informazioni Privilegiate Clausole campione

Informazioni Privilegiate. 1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
Informazioni Privilegiate. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Tra le Informazioni Privilegiate possono rientrare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, in funzione della loro effettiva e concreta rilevanza da valutarsi caso per caso e al ricorrere di tutti i requisiti stabiliti dai precedenti paragrafi, le informazioni attinenti a: (i) dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l’andamento della gestione contenuti in piani industriali interni della Società;
Informazioni Privilegiate. 1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende: a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti; c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati; d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati. 2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficienteme...
Informazioni Privilegiate. Ai fini del presente Codice per Informazione Privilegiata si intende, ai sensi dell’art. 7 del MAR: (a) un’informazione avente carattere preciso, (b) che non è stata resa pubblica, (c) concernente, direttamente o indirettamente, un emittente o uno o più Strumenti Finanziari, e (d) che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati. Si considera che un’informazione ha un carattere preciso se: (i) essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e (ii) è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o del relativo Strumento Finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai criteri fissati nell’art. 7 del MAR (1). Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari, degli Strumenti Finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.
Informazioni Privilegiate. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:
Informazioni Privilegiate. Indicano le informazioni privilegiate (di seguito, "INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"), come indicate dall'art. 7 del Regolamento UE No. 596/2014 sugli abusi di mercato. L'impiego di termini ed espressioni al singolare non esclude che essi possano essere intesi anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo consenta e cio risponda alla volonta delle PARTI. Se non diversamente specificato, i giorni indicati nel CONTRATTO si intendono giorni di calendario.
Informazioni Privilegiate. La FGIP - con il supporto dell'Info-room - individua se e quando le specifiche Informazioni Rilevanti assumano le caratteristiche di Informazioni Privilegiate, verificando la sussistenza dei requisiti di cui al paragrafo 1.4. In ogni caso, le FOCIP, qualora ritengano che una specifica Informazione Rilevante in precedenza individuata (o non ancora individuata come tale), abbia assunto le caratteristiche di Informazione Privilegiata, lo segnalano alla FGIP. Se, a seguito delle analisi effettuate, dovesse emergere che la specifica Informazione Rilevante ha assunto natura privilegiata: - la decisione è formalizzata; - è disposta la "chiusura" della RIL e la conseguente apertura della pertinente sezione dell'Insider List (inizialmente le persone iscritte nella Insider List sono individuate sulla base della RIL); - Il Preposto richiede al Responsabile della FOCIP nell'ambito della quale si è generata l'informazione, ovvero all'eventuale soggetto segnalante, i nominativi e le altre informazioni relative ad eventuali altri soggetti a conoscenza dell'informazione ai fini dell'inserimento nella Insider List; - si valuta tempestivamente la necessità di provvedere ad un comunicato (cfr. paragrafo 3.1) o, in alternativa, di non comunicare l'Informazione Privilegiata, attivando il processo del ritardo della pubblicazione (cfr. paragrafo 3.2), ponendo in essere adeguate misure volte a segregare l'Informazione ed evitare che alla stessa abbiano accesso soggetti (interni o esterni alla Società) che non hanno necessità di conoscerla, nel rispetto del principio del need to know. Nel caso in cui la Società decida di non ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, qualora il periodo intercorrente tra il momento in cui l'informazione è stata qualificata come tale e il momento in cui l'informazione è stata resa pubblica risulta superiore ai ragionevoli tempi tecnici per l’espletamento della diffusione, il Preposto procederà all’apertura della specifica sezione nell'Insider List, iscrivendovi le persone che hanno accesso a tale Informazione. Dal momento in cui l'informazione è qualificata come Informazione Privilegiata, si applicano le procedure di segregazione dell'Informazione infra previste.
Informazioni Privilegiate. La Società ha istituito il registro delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate, la cui gestione avviene secondo i criteri e le modalità indicate nell’allegato 1 (il “Registro Pri- vilegiato”), costituito da: (i) le Sezioni per eventi specifici, in cui - con riferimento a ciascuna Informazione Privilegia- ta - sono iscritte le persone che hanno accesso a tale informazione; (ii) la Sezione Permanente, in cui sono iscritte le Persone Informate. L’iscrizione nella Sezione Permanente ha luogo al momento dell’assunzione del ruolo che consente alle Persone Informate l’accesso a tutte le Informazioni Privilegiate. Le Persone Informate non sono inserite nelle Sezioni per eventi specifici del Registro Privile- giato, ma sono avvisate dell’avvenuta apertura delle stesse. Le Persone Informate monitorano, ciascuno nell’ambito della propria area di competenza/ responsabilità, il rispetto delle condizioni di riservatezza di ciascuna Informazione Privilegiata.
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  • Informazioni Riservate a. Le Parti, come sopra rappresentate, si obbligano reciprocamente a mantenere e a far mantenere da tutti i loro dipendenti, collaboratori, incaricati, fino a che gli stessi mantengano tale qualità e sino al termine del loro rapporto, il più stretto riserbo sulla documentazione e su tutte le informazioni, notizie, concetti, idee, procedimenti e metodi e/o dati tecnici, anche se non espressamente qualificati di volta in volta come confidenziali e/o riservati e/o segreti di cui siano comunque venuti a conoscenza nello svolgimento delle attività che ne costituiscono oggetto. b. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Parti, in persona come sopra, si obbligano a: – non comunicare e/o divulgare a terzi l’esistenza ed il contenuto della documentazione e di tutte le relative e/o connesse informazioni; – proteggere la documentazione e tutte le relative e/o connesse informazioni con ogni cautela e precauzione al riguardo necessaria; – consentire l’accesso e l’uso della documentazione e delle informazioni solo a persone espressamente autorizzate, rendendole previamente edotte delle finalità del medesimo accesso ed uso, nonché degli obblighi di segretezza e di riservatezza analogamente a quanto previsto nel presente atto. c. Ciascuna parte si impegna ad utilizzare le suddette documentazioni e/o informazioni solo ed esclusivamente nell’ambito delle finalità e dei limiti di cui alla presente convenzione, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte, da inviarsi entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. d. Le statuizioni di cui sopra non si applicano alle documentazioni, informazioni, notizie e dati che la parte beneficiaria possa provare: – essere di dominio pubblico al tempo della sua ricezione; – essere divenuta di dominio pubblico dopo il suo ricevimento, senza che ciò sia avvenuto per dolo, colpa od omissione da parte del beneficiario stesso; – essere stato necessario renderla nota alle Autorità governative o a qualunque altra legittima Autorità, tra cui l’Autorità di vigilanza e controllo. In tal caso l’altra parte dovrà essere informata prima che siano divulgate le informazioni riservate; – essere stata ricevuta da un terzo senza nessun obbligo di riservatezza; – l’avvenuto consenso alla sua divulgazione.