Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate Clausole campione

Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (2); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (2) Secondo le linee xxxxx XXXX (ottobre 2016), richiamate e ulteriormente dettagliate dalle linee guida CONSOB (ottobre 2017), un elenco non esaustivo delle condizioni per poter ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate include le seguenti circostanze: - quanto agli interessi legittimi: (i) l’emittente sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria dell’emittente risulta in serio e imminente pericolo; (iii) le informazioni privilegiate si ricollegano a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitano, in conformità con le leggi, dell’approvazione di un altro organo diverso dall’Assemblea; (iv) l’emittente ha sviluppato un prodotto o un’invenzione; (v) l’emittente sta esaminando le condizioni poste da un’autorità pubblica su un’operazione già annunciata; (vi) l’emittente sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti. - quanto agli effetti fuorvianti: (i) le informazioni privilegiate sono sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica dell’emittente in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) le informazioni privilegiate riguardano il fatto che gli obiettivi finanziari dell’emittente non saranno probabilmente raggiunti, laddove tali obiettivi siano stati precedentemente annunciati in forma pubblica; e (iii) le informazioni privilegiate sono in contrasto con le aspettative del mercato, laddove tali aspettative siano fondate su segnali precedentemente inviati dall’emittente al mercato, quali interviste, campagne promozionali itineranti o qualsivoglia altro tipo di comunicazione organizzata dall’emittente o con il consenso del medesimo. - quanto alla situazione in cui l’emittente non è in grado di garantire la riservatezza: (i) include situazioni in cui un (rumour) si riferisca in modo esplicito a informazioni privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale (ru...
Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (2); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3).
Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 7.1 Condizioni per il Ritardo: valutazioni e monitoraggio della relativa sussistenza 7.1.1 In deroga a quanto previsto dall’articolo 6 della Procedura, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le Condizioni per il Ritardo. 7.1.2 Nel caso di un processo prolungato, che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, la Società può, sotto la propria responsabilità, ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative a tale processo, ferma restando la necessità che sussistano e si mantengano le Condizioni per il Ritardo, come di seguito precisato. 7.1.3 La decisione in ordine all’attivazione del ritardo è di competenza dell’Amministratore Delegato, che provvede altresì all’individuazione dell’inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine. Le valutazioni in ordine alla sussistenza delle Condizioni per il Ritardo sono effettuate con il supporto della funzione Affari Societari. 7.1.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell’articolo 6 della Procedura. 7.1.5 Nel caso in cui la Società e/o un soggetto che agisca in nome o per conto di RCF, comunichino un’Informazione Privilegiata a terzi, nel normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione, la Società ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione, salvo che la persona che riceve l’Informazione Privilegiata sia tenuta a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. Tale obbligo di comunicazione è assolto (i) contemporaneamente alla comunicazione dell’Informazione Privilegiata a terzi, in caso di comunicazione intenzionale, o (ii) tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Ai fini di quanto precede, il soggetto che si accorga di aver comunicato un’Informazione Privilegiata a un soggetto che non sia tenuto a un obbligo di riservatezza informa senza indugio l’Investor Relator e/o la funzione Affari Societari. 7.1.6 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“rumor”) si riferisca in modo...
Ritardo nella comunicazione delle Informazioni Privilegiate. 1. Ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, MAR, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni ivi previste, e precisamente qualora: i. la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società (2); ii. il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e iii. la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali Informazioni Privilegiate (3). 2. In presenza di una informazione rilevante che a breve potrebbe ragionevolmente acquisire natura di Informazioni Privilegiate, il Consiglio di Amministrazione o l’Amministratore Delegato, a seconda dei casi, prima della decisione in merito alla natura privilegiata dell’informazione, valuta se sussistano le condizioni per poterne eventualmente ritardare la comunicazione al pubblico ai sensi della MAR, in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 1, individuando, altresì, una probabile durata del periodo di ritardo. 3. Per le informazioni che assumono natura privilegiata in modo non prevedibile, la valutazione è svolta nel più breve tempo possibile, successivamente all’accertamento della natura privilegiata dell’Informazione. 4. Laddove le analisi preliminari di cui al paragrafo 2 che precede non consentano di escludere la decisione di ritardare la pubblicazione, la Società, in ossequio ai presidi e alle procedure previste

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