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Ritardo Clausole campione

Ritardo. Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeg- geri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Ritardo. Se viene concordata una data di consegna fissa e Danfoss non effettua la consegna nel tempo concordato, il Cliente ha il diritto di richiedere per iscritto la consegna e di fissare un termine finale, ragionevole, per la consegna. Se la consegna non viene effettuata entro tale termine, il Cliente ha diritto di risolvere il contratto di vendita e, fatti salvi ogni esclusione o limite di responsabilità nelle presenti Condizioni, di richiedere il risarcimento per le sue perdite dirette e documentate. In nessun caso il risarcimento può superare un importo equivalente al prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo. Ogni richiesta di risarcimento deve essere effettuata entro un mese dalla data di consegna concordata. Non possono essere effettuate dal Cliente ulteriori richieste in conseguenza del ritardo.
Ritardo. Le ipotesi di inesatto adempimento possono riguardare sia prestazioni unitarie, da erogarsi in un’unica soluzione perché indivisibili (II.1.) o ad esecuzioni ripartite (es.: consegna di una quantità definita di grano, in due tranches successive, restituzione della somma unica di danaro mutuata in ratei stabiliti secondo un piano di riparto contenuto nel contratto di finanziamento); sia prestazioni ad esecuzione continuata (es.: forniture di energia elettrica, gas, vapore, acqua) o periodica (es.: fornitura di prodotti o servizi aventi contenuto digitale on demand, consegna a scadenze fisse di giornali, generi alimentari, canoni di locazione, etc.), tipiche dei c.d. ‘contratti di durata’. L’inesattezza dell’adempimento solleva difficoltà interpretative, dovute alla valutazione del comportamento del debitore secondo il canone della diligenza e alla luce del criterio della buona fede (Parte I, §§ 1-3). Non è possibile, insomma, individuare un principio generale applicabile ai contratti di durata ovvero ai rapporti giuridici di natura privatistica pendenti, nei quali cioè la prestazione di una o più parti non sia stata ancora compiutamente eseguita. Tuttavia, anche nei casi di inesattezza quantitativa può essere utile richiamare nuovamente l’art. 91 D.L. 17.03.2020 il quale, come precisato innanzi, afferma che il rispetto delle misure di contenimento è sempre valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore (ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c.), anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. In sintesi, nei casi di impossibilità sopravvenuta derivati dai provvedimenti restrittivi dell’autorità per l’emergenza sanitaria in corso, le inesattezze qualitative, quantitative, ovvero il ritardo nell’esecuzione della prestazione possono dirsi non imputabili nelle situazioni che seguono.
Ritardo. 8.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio 8.1.1 In deroga a quanto previsto dall’articolo [7] della Procedura, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni (le “Condizioni per il Ritardo”). A. La comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società. (i) la Società sta conducendo trattative il cui esito sarebbe probabilmente compromesso dalla comunicazione immediata al pubblico; (ii) la sostenibilità finanziaria della Società risulta in serio e imminente pericolo, anche se non siano integrati i presupposti di una procedura concorsuale, e la comunicazione immediata al pubblico di informazioni privilegiate pregiudicherebbe seriamente gli interessi degli azionisti esistenti e potenziali, compromettendo la conclusione delle trattative imbastite per garantire il risanamento finanziario della Società; (iii) ove applicabile, le Informazioni Privilegiate si ricolleghino a decisioni prese o a contratti stipulati dall’organo direttivo i quali necessitino dell’approvazione di un altro organo societario diverso dall’assemblea al fine di entrare in vigore, a condizione che (1) la comunicazione immediata al pubblico di dette informazioni prima di una decisione definitiva in tal senso possa compromettere la corretta valutazione delle informazioni da parte del pubblico e (2) la Società abbia disposto che la decisione definitiva sia presa quanto prima; (iv) la Società sta pianificando l’acquisto o la vendita di partecipazioni azionarie rilevanti in un’altra entità e la comunicazione di dette informazioni potrebbe compromettere l’attuazione di tale piano; (v) un’operazione annunciata in precedenza è soggetta all’approvazione di un’autorità pubblica e tale approvazione risulta subordinata al soddisfacimento di requisiti aggiuntivi, laddove la comunicazione immediata al pubblico di detti requisiti possa influenzare la capacità della Società di soddisfarli e pregiudichi pertanto il successo finale dell’accordo o dell’operazione. B. Il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico. (i) siano sostanzialmente differenti dalla precedente dichiarazione pubblica della Società in merito all’argomento a cui fanno riferimento le informazioni privilegiate; (ii) riguardino il fatto che gli obiettivi finanziari della Società non saranno probabilmente raggiunti, lad...
Ritardo. Per tutte le imprese, i ritardi ‘tollerabili’ dovuti ai provvedimenti di contenimento per l’emergenza sanitaria - se ragguagliati al contenuto del rapporto e all’interesse del creditore - possono rappresentare cause di inesigibilità della prestazione da parte del creditore, anche ove si tratti di obbligazione pecuniaria. La tollerabilità può essere indicativamente commisurata alla durata delle misure di contenimento imposte nel periodo di emergenza sanitaria (5 marzo – 17 maggio 2020); tuttavia, sempre con riferimento al contenuto del rapporto e all’interesse del creditore, il periodo di tollerabilità può estendersi anche ben oltre questi
Ritardo. In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, saranno automaticamente dovuti a CYBEROO gli interessi di mora sulle somme non puntualmente corrisposte (da calcolarsi al tasso previsto per le transazioni commerciali dal D.lgs. 231/2002), a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza necessità di preventiva messa in mora e senza pregiudizio di ogni altro diverso diritto della stessa. CYBEROO si riserva la facoltà di chiedere la ripetizione dei costi sostenuti per il recupero delle somme dovute, alla stregua di quanto stabilito dall’art. 6 del citato D.lgs 231/2002.
Ritardo. 6.1 In caso di ritardo nel pagamento da parte del Cliente, Dnamicom ha il diritto di sospendere o interrompere l’erogazione dei servizi. In questo caso, il Cliente non ha alcun diritto all'adempimento da parte di Dnamicom e rimane obbligato a pagare quanto pattuito nel contratto oltre ad una tassa di riattivazione pari a CHF 50.–. 6.2 In caso di ritardo nel pagamento, Dnamicom ha anche il diritto di addebitare al Cliente interessi di mora per un importo pari al 5%. 6.3 Se il Cliente ritarda il pagamento dell’abbonamento o parte di esso per due periodi di fatturazione consecutivi, Dnamicom può rescindere il rapporto contrattuale senza preavviso. 6.4 Dnamicom ha sempre il diritto di richiedere al Cliente il rimborso dei costi di procedure di sollecito e di precetto eventualmente sostenuti. Per i solleciti, Dnamicom ha diritto ad addebitare spese pari a CHF 20.–
Ritardo. I. La Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi dell'emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni; b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico; c) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Ritardo. 1. S’intende per ritardo l’eccezionale posticipazione dell’orario di servizio del dipendente non superiore a 15 minuti sull’orario concordato e assegnato. 2. Il ritardo deve essere recuperato possibilmente nella stessa giornata, previo accordo con il Direttore SGA e comunque entro l’ultimo giorno del mese successivo. 3. Se il ritardo è superiore a 15 minuti verra' equiparato d'ufficio ad un permesso di trenta minuti.
Ritardo. SI NO COLPA APPALTATORE SI NO PENALE SPROPORZIONATA SI