Common use of Obbligazioni specifiche del Fornitore Clause in Contracts

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civ.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti altre parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessoriedella Convenzione, a: - fornire i beni garantire il servizio oggetto del della Convenzione alle condizioni stabilite nel capitolato ed a tecnico e nel Piano Dettagliato delle Attività; - prestare i servizi connessiprevisti nei Piani Dettagliati delle Attività alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel capitolato tecnico e nell’offerta tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le strutture attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gararealizzazione; - eseguire tutti gli altri Ordinativi Principali di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato delle Attività sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo Principale di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore; - garantire la continuità dei servizi previsti dai documenti presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; - organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione e risultanti dal Piano Dettagliato delle Attività; - adottare, nell’esecuzione di garatutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli addetti o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV alla Centrale Regionale di Committenza di monitorare la conformità delle forniture della prestazione dei servizi alle norme previste capitolato nella Convenzione e nel contrattonegli Ordinativi Principali di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi Principali di Fornitura, indicando analiticamente le variazioniintervenute variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le eventuali variazioni legate leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al prodotto fornito ed tipo di attività svolta; - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi Principali di Fornitura i prodotti e le attrezzature proposti in particolare: ⮚ Scadenza del brevettosede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale Regionale di Committenza e/o delle Amministrazioni; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della fornitura in oggetto Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitarianel Piano Dettagliato delle Attività. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare eventuali variazioni della consistenza e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché della dislocazione delle spese sedi e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civlocali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordine Aggiuntivo.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti Degli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Del Territorio Della Regione Autonoma Della Sardegna, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti Degli Immobili in Uso Alle Amministrazioni Del Territorio Della Regione Autonoma Della Sardegna

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioniintervenute variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civ.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli tuttigli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civ.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore La Società si obbligaimpegna, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del nel presente Accordo quadro e nel Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie, anche a: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessia) assicurare la presenza di almeno un esercizio convenzionato ogni 15 soggetti aventi diritto al pasto entro la distanza di 1 km dalla Sede di Utilizzo, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti precisato nel paragrafo 4.2. del Capitolato Speciale e, in ogni caso, di-almeno tre esercizi per le sedi con meno di gara45 dipendenti; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento b) assicurare la spendibilità dei beni oggetto del contratto; - Buoni pasto in tutti i casigli esercizi convenzionati nel lotto - indicati nell’elenco redatto in conformità al modello allegato al Capitolato Speciale (all. 2) - e comunque senza limiti territoriali; c) provvedere, effettuare su richiesta motivata dell’Agenzia, al convenzionamento di esercizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui alle precedenti lettere a) e b) nei casi e con le consegne modalità previste nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,paragrafo 4.5. del Capitolato Speciale; d) inviare all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e Uffici dipendenti gli elenchi riportanti le informazioni relative agli esercizi convenzionati e provvedere ai successivi aggiornamenti degli stessi, secondo quanto previsto dai documenti nel paragrafo 4 del Capitolato Speciale; e) mantenere per tutta la durata del contratto almeno il numero totale degli esercizi convenzionati risultante dall’ultima versione degli elenchi di garacui alla precedente lettera d) inviati all’Ufficio Fornitori per gli Uffici Centrali e agli Uffici Risorse Materiali per le Direzioni Regionali/Provinciali e gli Uffici territoriali; - confezionaref) provvedere, etichettare qualora si verificassero casi di disdetta del convenzionamento da parte di uno o più esercizi convenzionati, alla sostituzione degli stessi, entro 15 (quindici) giorni naturali e imballare i prodotti consecutivi dalla disdetta, con altri esercizi nelle immediate vicinanze, secondo quanto previsto dai documenti nel paragrafo 4.4. del Capitolato Speciale; g) accettare la restituzione da parte delle Amministrazioni dei Buoni pasto non utilizzati, provvedendo all’emissione di garanota di credito, ovvero alla sostituzione degli stessi secondo quanto previsto nei paragrafi 6.2, e 9 lett. j) del Capitolato Speciale; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti h) eliminare, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla contestazione, le disfunzioni di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture secondo quanto previsto nel paragrafo 4.4 del Capitolato Speciale; i) adeguarsi alle norme previste capitolato di carattere cogente contenute in leggi e regolamenti che disciplinano il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto nel contrattorispetto delle formalità e dei termini stabiliti da dette leggi; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare, per i buoni pasto elettronici, a titolo esemplificativo e non esaustivo: ⮚ Scadenza l) caricare i buoni su una apposita “card” emessa e distribuita a cura e spese dell’aggiudicatario, senza alcuna forma di cauzione a fronte del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o rilascio della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevettostessa, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per secondo le violazioni modalità di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitariaparagrafo 5 del Capitolato Speciale; m) sostituire la card suddetta in caso di malfunzionamento della stessa; n) garantire ai singoli dipendenti dell’Agenzia la possibilità di accesso ad un’area riservata del proprio sito internet per monitorare, la stessaad esempio, fermo restando il diritto al risarcimento profilo utente, l’accredito, l’utilizzo ed il residuo dei buoni pasto; gli esercizi convenzionati, come meglio esplicitato nel paragrafo 5.3 del danno nel Capitolato Speciale; p) predisporre un servizio di blocco carta in caso in cui la pretesa azionata sia fondatadi smarrimento, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civfurto o distruzione.

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Samples: www.agenziaentrate.gov.it

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorieobbliga altresì a: - fornire i beni oggetto del capitolato ed contratto e a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti documentazione di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV indenni l’Azienda USL della stazione appaltante per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto dalla stazione appaltante entro i termini stabiliti,, secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV alla stazione appaltante di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contrattonella documentazione di gara; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, contratto indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni legate al prodotto fornito di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’Azienda, cessione di prodotti, etc. dovranno essere comunicati all’U.O. Acquisti Aziendali ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto agli Uffici Ordini dell'UO Homecare e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o tecnologie domiciliari della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. stazione appaltante • Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto del contratto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civdalla stazione appaltante .

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Samples: Patto Di Integrita'

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti altre parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessoriedella Convenzione, a: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a e prestare i servizi connessi, connessi (inclusi o meno nel canone di noleggio) oggetto della Convenzione impiegando tutte le strutture attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito messa in esercizio ed alle condizioni stabilite nel capitolato tecnico, nella convenzione documentazione tecnica e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti nella documentazione di gara; - eseguire tutti gli altri Ordinativi di Fornitura, in conformità a quanto richiesto e sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 17; - garantire la continuità dei servizi previsti dai documenti presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato; - adottare, nell’esecuzione di garatutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità degli addetti delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto della Convenzione; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV alla Centrale regionale di committenza di monitorare la conformità delle forniture dalla fornitura dei beni e della prestazione dei servizi alle norme previste capitolato nella Convenzione, nella documentazione di gara e nel contrattonegli Ordinativi di fornitura.; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioniintervenute variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale dotato di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dall’Amministrazione. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le eventuali variazioni legate leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli addetti rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli addetti sia di dispositivi di protezione individuali che collettivi per garantire la sicurezza in relazione al prodotto fornito ed tipo di attività svolta; - mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i beni proposti in particolare: ⮚ Scadenza del brevettosede di offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Centrale regionale di committenza e/o delle Amministrazioni; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della fornitura in oggetto Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitarianell’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare eventuali variazioni della consistenza e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché della dislocazione delle spese sedi e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civlocali.

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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Noleggio Di Apparecchiature Multifunzione a Ridotto Impatto Ambientale E Servizi Accessori Destinate Alle Amministrazioni Del Territorio Della Regione Autonoma Della Sardegna

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti altre parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessoriedella Convenzione, a: - fornire i beni oggetto del capitolato della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR nonché le Aziende Sanitarie, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contrattodella Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti,, secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV all’U.O. Acquisti Centralizzati SSR di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato nella Convenzione e nel contrattonegli Ordinativi di Fornitura; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicatiintervenute. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda da ciascuna Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civ.

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Samples: Convenzione

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbligaimpegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorieCondizioni Generali (Allegato E), anche a: - • garantire che i Server e le componenti opzionali eventualmente fornite ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e quelle migliorative di cui all’Offerta Tecnica (Allegato B), e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura; • fornire i beni oggetto del capitolato le componenti opzionali ed a prestare erogare i servizi connessiconnessi ed opzionali e comunque, ogni ulteriore attività ed adempimento richiesto dal presente atto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione presente Convenzione e negli Atti Allegati; • predisporre tutti gli strumenti, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o a Consip S.p.A., di garaeseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e comunque che ritengano di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati, per la verifica delle condizioni minime e dei requisiti migliorativi dichiarati in Offerta Tecnica; - • rispettare gli adempimenti legati alla Sezione Siti Internet, di cui al capitolo 5 del Capitolato Tecnico; • garantire, dalla data di attivazione della presente Convenzione, il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli contratti attuativi, il configuratore on-line secondo le condizioni e le modalità previste nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 5.2) e un apposito Call Center dedicato, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo gli orari, le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico (cfr. paragrafo 3.2) pena l’applicazione delle penali di cui oltre. • manlevare l’Amministrazione Contraente e tenere indenne lo IOV Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall’uso dei beni prodotti oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti della presente Convenzione e degli Ordinativi di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contratto; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. CivFornitura.

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Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti altre parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessoriedella Convenzione, a: - fornire i beni garantire il servizio oggetto del capitolato ed a della Convenzione alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nel Piano Dettagliato degli Interventi; - prestare i servizi connessiprevisti nei Piani Dettagliati degli Interventi e nei Verbali Tecnici alle condizioni, livelli di servizio e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa anche se non espressamente riportati nella presente Convenzione, impiegando tutte le strutture attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gararealizzazione; - eseguire gli Ordinativi di Fornitura, anche aggiuntivi, in conformità a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e nel Verbale Tecnico sottoscritto da ciascuna Amministrazione, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - attenersi alle disposizioni emanate dal Supervisore dell’immobile/i per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di Fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Supervisore; - utilizzare i prodotti corrispondenti a quelli presentati in sede di offerta, pena l’applicazione delle penali di cui oltre; - utilizzare attrezzature certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti nonché aspiratori per polveri muniti di meccanismo di filtraggio dell’aria in uscita secondo le disposizioni di legge; - organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato e/o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste e concordate con l’Amministrazione Contraente e risultanti dal Piano Dettagliato degli Interventi e dal Verbale Tecnico; - attivare, per le attività a frequenza giornaliera o a giorni alterni di cui agli Allegati 8, 9 e 10 e per le prestazioni a richiesta previste nell’Allegato 12, tutti gli altri servizi previsti dai documenti interventi di gararipristino richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, fatta salva l’applicazione delle penali; - predisporre attivare, per le prestazioni a frequenza settimanale o superiore (mensile, trimestrale, ecc.), tutti gli strumenti interventi di ripristino (gratuito) richiesti dalle Amministrazioni, qualora le stesse abbiano accertato, in corso d’opera, la non conformità delle prestazioni rispetto a quanto stabilito nel Piano Dettagliato degli Interventi e/o nel Verbale Tecnico, entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari dalla richiesta/contestazione dell’Amministrazione, fatta salva l’applicazione delle penali; - adottare, nell’esecuzione di tutte le metodologieattività, comprensivi della relativa documentazione, atti le modalità atte a garantire elevati livelli la vita e l’incolumità degli Esecutori delle prestazioni, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; - controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di servizioutilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, ivi compresi quelli relativi fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; - essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere al Fornitore l'allontanamento di quegli Esecutori o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga graditi e/o essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; - utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e sarà tenuto all’osservanza di ogni altra norma e/o disposizione che sarà impartita dal Supervisore degli immobili/e. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; - osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e riservatezzasalute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. n.81 del 2008 e di quelle che verranno emanate nel corso di validità della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura in quanto applicabili (prevenzione infortuni, nonché atti igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell’ambiente) e a verificare che anche gli Esecutori rispettino integralmente le disposizioni di cui sopra; - dotare gli Esecutori sia di dispositivi di protezione individuali e collettivi per garantire la sicurezza in relazione al tipo di attività svolta sia di camici con l’indicazione del nome del Fornitore, tali da consentire allo IOV di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contrattoil riconoscimento dell’addetto/a; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodegli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioniintervenute variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente mantenere, nel corso della durata degli Ordinativi di Fornitura i prodotti e le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed attrezzature proposti in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi sede di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio offerta salvo autorizzazione alla sostituzione da parte della Stazione appaltante e/o della concessione di vendita di prodotti aggiudicatidelle Amministrazioni contraenti. - Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione dei servizi oggetto della fornitura in oggetto Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitarianel Piano Dettagliato degli Interventi. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso I servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare eventuali variazioni della consistenza e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché della dislocazione delle spese sedi e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi locali; tali variazioni dovranno comunque risultare dall’Ordinativo di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. CivFornitura Aggiuntivo e/o dal Verbale Tecnico.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari Per Tutte Le Amministrazioni Ed Enti Della Regione Sardegna

Obbligazioni specifiche del Fornitore. 1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti altre parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessoriedella Convenzione, a: - fornire i beni ˗ garantire il servizio oggetto del capitolato ed della Convenzione alle condizioni, livelli e modalità stabilite nel Capitolato tecnico e nel Piano dettagliato degli interventi; ˗ garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi, tramite il Supervisore, con gli eventuali Fornitori a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti di garacui è subentrato; - ˗ manlevare e tenere indenne lo IOV la Centrale unica di committenza regionale nonché le Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni servizi oggetto del contrattodella Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - in tutti ˗ uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto entro servizi oggetto della Convenzione; ˗ erogare i termini stabiliti,secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai nei Piani dettagliati degli interventi in conformità a quanto stabilito nella documentazione di gara con particolare riferimento al Capitolato tecnico, impiegando tutte le attrezzature ed il personale necessario per la loro realizzazione; ˗ attenersi alle disposizioni emanate dal Referente operativo dell’Amministrazione Contraente per non arrecare disturbo o intralcio al regolare funzionamento in qualsiasi area oggetto dell’Ordinativo di fornitura nel rispetto degli orari di lavoro concordati con il Referente stesso ˗ adottare, nell’esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l’incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; ˗ utilizzare, per l’erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale. A tal fine il Fornitore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale; ˗ dotare le GPG delle uniformi di modello conforme a quello approvato dalle Autorità competenti, dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per comunicare con la Centrale Operativa; ˗ garantire sempre il corretto funzionamento della Centrale Operativa di cui dispone; ˗ osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra; ˗ comunicare alle singole Amministrazioni contraenti il nominativo dei dipendenti che svolgeranno il servizio di vigilanza armata e di portierato contestualmente all’invio del Piano Dettagliato degli Interventi; ˗ controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d’ufficio di proprietà dell’Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all’attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d’ufficio su fatti e circostanze concernenti l’organizzazione e l’andamento dell’Amministrazione; ˗ essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di gararichiedere al Fornitore l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività; - ˗ predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV alla Centrale unica di committenza regionale di monitorare la conformità delle forniture della prestazione dei servizi alle norme previste capitolato nella Convenzione e nel contrattonegli Ordinativi di fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; - ˗ comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodella Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni legate intervenute; ˗ su richiesta scritta della Centrale unica di committenza regionale o delle singole Amministrazioni, il Fornitore dovrà presentare il libro matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertantoe se necessario all’Ispettorato del Lavoro, si obbliga l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui valore del canone mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi canoni, destinando le somme accantonate a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il diritto al Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civdanno.

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Samples: Convenzione Per L’affidamento Dei Servizi Integrati Di Vigilanza Armata, Portierato E Altri Servizi Per Le Amministrazioni

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del presente Capitolato,all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorieobbliga altresì a: - fornire i beni oggetto del capitolato ed a prestare i servizi connessicontratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti documentazione di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV l’IRST srl - IRCCS dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto dall’IRST srl - IRCCS entro i termini stabiliti,, secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti dalla normativa vigente; • consegnare i prodotti con una di garavalidità residua (periodo intercorrente fra la data di produzione e quella di scadenza) di almeno i 2/3 (due terzi); - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV all’IRST srl - IRCCS di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato e nel contrattonella documentazione di gara; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, contratto indicando analiticamente le variazioniintervenute - comunicare tempestivamente le variazioni intervenute. Nel periodo di validità del contratto, eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze ragione sociale, accorpamenti, cessioni di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione ramo d’Azienda, cessione di vendita di prodotti aggiudicatiprodotti, etc. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitariadovranno essere comunicati all’Ufficio Acquisti dell’IRST srl - IRCCS. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche I dati personali, anche se anonimizzati e/o di altra natura che violino diritti terzi, acquisiti a seguito di brevettoeventuali elaborazioni e/o analisi sono di esclusiva proprietà dell'IRST Srl IRCCS. Al committente è fatto assoluto divieto, per finalità diverse dall'esecuzione del contratto, di autore ed in genere utilizzare i dati, di privativa altruicomunicarli a terzi e/o archiviarli nella sua banca dati privata anche se protetta e/o ad accesso limitato". Il FornitoreL’eventuale uso di dati dovrà avvenire nel rispetto del GDPR 679/2016, pertantoessere segnalato alla Stazione Appaltante e, qualora si obbliga verificasse, l’Operatore Economico si impegna da ora a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti sottoscrivere un addendum contrattuale Responsabile esterno del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e trattamento dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto dati personali ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civdel GDPR 679/2016 disciplinando le relative prestazioni contrattuali.

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Samples: www.irst.emr.it

Obbligazioni specifiche del Fornitore. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle restanti parti del della presente Capitolato,Convenzione, all’adempimento delle seguenti obbligazioni accessorie: - fornire i beni oggetto del capitolato della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella convenzione e negli Atti atti di gara; - manlevare e tenere indenne lo IOV CUC-SA nonché le Aziende del SSR FVG, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto del contrattodella Convenzione; - in tutti i casi, effettuare le consegne nel luogo deputato dall’Istituto dalle Aziende del SSR FVG entro i termini stabiliti,, secondo quanto previsto dai documenti di gara; - confezionare, etichettare e imballare i prodotti secondo quanto previsto dai documenti di gara; - eseguire tutti gli altri servizi previsti dai documenti di gara; - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire allo IOV a CUC-SA, per il tramite di ARCS, di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste capitolato nella Convenzione e nel contrattonei Contratti Derivati; - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contrattodella Convenzione e dei Contratti Derivati, indicando analiticamente le variazioniintervenute variazioni intervenute; - comunicare tempestivamente ad ARCS, che le riceverà per conto della CUC-SA, e alle Aziende del SSR FVG le eventuali variazioni legate al prodotto fornito ed in particolare: ⮚ Scadenza del brevetto; ⮚ Variazioni dei prezzi di vendita al pubblico; ⮚ Carenze di fornitura per iscritto e tempestivamente; ⮚ Passaggio ad altra azienda dell’Autorizzazione all’immissione in commercio o della concessione di vendita di prodotti aggiudicati. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la prestazione della fornitura in oggetto in tutti i luoghi che verranno indicati dall’Azienda Sanitaria. Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati. Il Fornitore dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti del Committente in relazione ai beni forniti e ai servizi prestati, obbligandosi da tenere indenne il suddetto Ente dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui tale Ente dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell’Azienda Sanitaria, la stessa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ. e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito ex art. 1382 Cod. Civ.:

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