Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Obblighi. Tutti d’identificazione FATCA e obblighi dichiarativi CRS
25.1. La normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia proceda alla verifica dell’identità del Contraente e del soggetto che provvede al pagamento del Premio, se quest’ultimo differisce dal Contraente.
25.2. Se il Contraente e/o il soggetto che paga il Premio è un “US Citizen” e/o un “US Resident” ai sensi della normativa FATCA, la Compagnia sarà tenuta a dichiarare annualmente alle autorità fiscali del Lussemburgo (che a loro volta comunicheranno le informazioni all’ “US Internal Revenue Service”) i dati relativi al Contratto, compresi il valore di riscatto, gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente importi versati al Contraente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essereseguito di un Riscatto Totale o di un Riscatto Parziale, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente gli importi versati al Beneficiario in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessionedecesso dell’Assicurato.
25.3. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione Contraente e/o modificazione il soggetto che paga i premi dovrà/anno informare immediatamente la Compagnia per lettera raccomandata a/r di ogni variazione della natura propria situazione di “US Citizen” e/o “US Resident”.
25.4. L‘OCSE, ispirandosi agli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Uniti d’America e ragione sociale del Concessionarionumerosi altri Stati, ha elaborato uno specifico standard normativo riguardante lo scambio di informazioni relative ai conti finanziari, chiamato “Common Reporting Standard“ (CRS). Le autorità fiscali di un determinato Stato aderente al CRS riceveranno ogni anno i dati relativi alle attività finanziarie (tra cui contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) che i residenti fiscali di questo stesso Stato detengono all‘estero.
25.5. La responsabilità per l’uso dei locali rimane Compagnia è tenuta a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti da persone fisiche o giuridiche residenti fiscali di uno Stato che dovessero insorgere nei confronti ha aderito al CRS.
25.6. Se il Contraente rifiuta di terzi. Il Concessionario compilare e sottoscrivere il “Modulo di autocertificazione FATCA e CRS ”, la Compagnia si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente riserva la facoltà di rifiutare di concludere il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoContratto.
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Samples: Investment Insurance Product, Investment Insurance Product Information
Obblighi. Tutti gli oneri economici In caso di una violazione d‘obbligo precontrattuale, contrattuale o extra contrattuale, anche con consegne difettose, azioni non esplicitamente esclusi autorizzate e responsabilità del produttore, ci assumia- mo la responsabilità per il risarcimento dei danni e il compenso delle spese – fatti salvi ulteriori presupposti di responsabilità contrattuali o giuridici – solo nel presente capitolato caso di dolo, di grave negligenza e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in nel caso di mancato rispetto delle normative vigenti di un importante obbligo contrattuale per l’esecuzione neg- ligenza lieve (obbligo contrattuale il cui mancato rispetto può compromettere il raggiungi- mento dello scopo del servizio oggetto contratto). Tuttavia, la nostra responsabilità, tranne nel caso di dolo, è limitata ai danni tipici previsti alla stipulazione del contratto. L‘esercizio di spese inutili da parte del cliente non è ammesso. Ad eccezione della Concessioneviolazione di obblighi importanti, la nostra responsabilità per negligenza lieve è esclusa e in ogni caso limitata all‘entità del prezzo di fornitura. Il Concessionario Si esclude qualsiasi rivendicazione di un cliente o di terzi per il paga- mento di una penale contrattuale. Per danni da ritardo ci assumiamo la responsabilità di negligenza lieve per un ammontare massimo pari al 5% del prezzo di consegna con noi concordato. Le suddette esclusioni e limitazioni di responsabilità non si obbliga applicano nel caso di assunzione di una garanzia per la qualità dell‘oggetto nel caso di reticenza dolosa del difetto, nel caso di danni al corpo e alla notifica salute con o senza conseguenze mortali e nel caso di responsabilità cogente ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti. Tutti i diritti al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentanterisarcimento dei danni nei nostri confronti, di fusionequalsiasi natura giuridica, di scissionevanno in prescrizione al più tardi dopo un anno dalla consegna dell‘oggetto al cliente, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in nel caso di variazioni responsabilità delittuosa dalla conoscenza o dalla mancata conoscenza per negligenza grave delle circostanze motivanti la rivendicazione e della persona obbligata al risarcimen- to. Questa disposizione non si applica nel caso di dolo e di assunzione di una garanzia per la qualità dell‘oggetto, nel caso di reticenza dolosa del legale rappresentantedifetto, nonché nel caso di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi danni al corpo e alla salute con o senza conseguenze mortali e nel corso caso di responsabilità cogente ai sensi della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La legge sulla responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti danno da prodotti. Eventuali termine di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone prescrizione più brevi hanno la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoprecedenza.
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Samples: General Terms and Conditions of Supply and Contract
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio presso i citati locali. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.
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Samples: Concession Agreement
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale l'eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. L'Affidatario dovrà portare tempestivamente a conoscenza del Politecnico il verificarsi delle seguenti situazioni: revoca, decadenza o annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni di legge abilitanti lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto rilasciate dalle competenti autorità amministrative. In caso di inosservanza di tale obbligo, l'Università si riserva la facoltà di risolvere l'affidamento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di chiedere all'Affidatario il risarcimento di ogni danno e spesa a ciò conseguente. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione l'esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresadell'impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero l'intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso l'uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del barlocali, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio all'esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.
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Obblighi. Tutti L'attività di cui alla presente Convenzione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'Aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste, ottenute e mantenute valide ed efficaci a cura e spese dell’operatore NCC convenzionato, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. La presente Convenzione si intenderà automaticamente risolta o decaduta nel caso in cui venissero meno le autorizzazioni dell’operatore NCC convenzionato necessarie allo svolgimento dell’attività di NCC presso l’Aeroporto Xxxxxxx Xxxxxxx di Verona Villafranca. Ferma restando la facoltà della Società di Gestione di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dall’operatore NCC convenzionato ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l’operatore NCC convenzionato risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la Società di Gestione potrà dichiarare la decadenza della Convenzione. L’operatore NCC convenzionato dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla Società di Gestione stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito d’ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, l’operatore NCC convenzionato risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, la Società di Gestione potrà dichiarare la decadenza della Convenzione. La Società di Gestione si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare, attraverso i propri incaricati o gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel Enti ed Autorità competenti, il controllo del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa Regolamento per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni il Convenzionamento da parte dell’operatore NCC convenzionato. L’operatore NCC convenzionato si impegna, con la sottoscrizione del Concessionariopresente convenzionamento, a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro, alla sua immagine e alla professionalità dell’eventuale personale impiegato. Il Concessionario In particolare, pena la facoltà della Società di Gestione di dichiarare la decadenza della Convenzione: - l’operatore NCC convenzionato si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti garantire un elevato comfort per l’esecuzione l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione del servizio oggetto servizio, l’operatore NCC convenzionato si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati; - l’operatore NCC convenzionato si impegna a tenere sempre un comportamento educato nei confronti della Concessioneclientela e degli altri operatori aeroportuali, evitando urla, schiamazzi, musica ad alto volume, e quant’altro possa arrecare molestia o pregiudicare l’immagine dell’Aeroporto. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riservaL’operatore NCC convenzionato è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei Servizi adottata dalla Società di rideterminare l’intero atto Concessorio Gestione per l’Aeroporto di Verona Villafranca ai sensi della normativa vigente. L’operatore NCC convenzionato e i propri dipendenti/collaboratori a contatto con il personale viaggiante devono essere debitamente formati, con oneri a proprio carico, in tutti i casi materia di trasformazione Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. L’operatore NCC convenzionato, quando in servizio presso l’Aeroporto di Verona Villafranca, dovrà sempre portare con sé la prenotazione del servizio NCC (foglio di servizio o lettera d’incarico) formulata dal cliente. La Società di Gestione, tramite il personale incaricato, avrà diritto di richiedere all’operatore NCC convenzionato l’esibizione di tale documentazione e, nel caso essa manchi o risulti incompleta o vi siano gravi incongruenze rispetto al servizio da espletarsi o in presenza del rifiuto dell’operatore NCC convenzionato di esibirla, si procederà con le sanzioni indicate all’art. 6.2., ferma restando la facoltà della Società di Gestione di comunicare ogni irregolarità riscontrata agli Enti pubblici per quanto di competenza di questi ultimi. L’operatore NCC convenzionato dovrà avere estrema cura di mantenere sempre pulite le targhe dei propri veicoli, non coprendole, anche parzialmente, con prodotti opacizzanti, antiriflettenti o con adesivi o altro, in modo da consentire sempre la lettura delle stesse ai varchi di accesso e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionarioalle corsie nelle quali è autorizzato il transito NCC. La responsabilità In difetto, qualora la Società di Gestione constati, anche tramite i sistemi di accesso/uscita alle predette aree, un oscuramento anche parziale delle targhe o risulti impossibile rilevare l’accesso o uscita da tali aree tramite i menzionati sistemi, si procederà con le sanzioni indicate all’art. 6.2.. L’operatore NCC convenzionato sarà tenuto, per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti ragioni di terzi. Il Concessionario si obbliga sicurezza, nel corso di tutta la viabilità a rispettare i limiti di velocità, la segnaletica, le norme del codice della Strada e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori tutte le legginormative regolamentari in ambito aeroportuale, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizipena l’applicazione delle sanzioni indicate all’art. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.6.2..
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Obblighi. Tutti 13.1 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.2 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato F).
13.3 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.4 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.5 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta assicurando, continuativamente per la durata della subconcessione, la copertura del servizio nelle fasce orarie in cui sono espletate le attività aeroportuali, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE durante l’esecuzione del rapporto, in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.6 Qualora SAVE rilevi la mancata erogazione del servizio per una durata superiore ad un giorno, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del corrispettivo annuo, al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.7 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In caso di revoca o decadenza del presente capitolato atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.8 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.9 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.10 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e nei relativi allegati sono interamente del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.11 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale;
13.12 Sono, altresì, a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essereSubconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in alcun modoambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, chiamato in causa delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.13 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all’interno della galleria commerciale dell’aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare garantirne il Concedente in caso successo e, pertanto, anche nell’interesse di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente tutti i suoi operatori – SAVE si riserva di adottare opportuni provvedimenti in predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di variazioni emissione del legale rappresentanteRegolamento Commerciale, nonché di fusioneil subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.
13.14 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, scissione il subconcessionario si impegna a promuovere ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso esercitare la propria attività secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle condizioni inerenti alle caratteristiche dell’attività integrata della Concessione; galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanopiù elevato standard qualitativo.
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Samples: Subconcession Agreement
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato In caso di Xxxxxxxx, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve presentare denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, all'Assicuratore o al proprio intermediario assicurativo. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e nei relativi allegati ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile. fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato; inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore; sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Assicuratore; fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono interamente a carico del Concessionariodell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. Il Concedente non potrà essereNel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso Contraente - se diverso dall'Assicurato - i suoi eredi legittimi o i Beneficiari designati nella Scheda di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoPolizza devono dare immediato avviso all'Assicuratore.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni
Obblighi. Tutti L’aggiudicatario si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta tecnica e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il corrispettivo di cui all’art. 2. Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionariocontratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l’espletamento delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le attività a sollevare il Concedente in caso “perfetta regola d’arte” e nel rispetto di mancato rispetto delle normative tutte le norme e prescrizioni, anche di tecniche e di sicurezza vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente e di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi quelle eventualmente emanate nel corso della Concessione; il Concedente durata contrattuale. L’aggiudicatarioo si riservaimpegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal presente contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. L’aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i luoghi in cui si svolgerà la stessa. L’aggiudicatariosi obbliga, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei servizi previsti dal presente contratto, il rispettivo CCNL di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare categoria, provvedendo, altresì, al versamento dei contributi assicurativi di legge, esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di attività espletate in relazione al presente contratto. L’aggiudicatario si impegna a mantenere, durante l’esecuzione del contratto, un costante raccordo con l’Istituto Scolastico, e a collaborare al raggiungimento degli obiettivi che quest’ultimo ha, in qualità di beneficiario del PON FSE “Competenze e ambienti per l’apprendimento” – Progetto di potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro . Si impegna, altresì, a fornire dati e informazioni utili affinché l’Istituto Scolastico sia in grado di rispondere a richieste ed infortuni che potessero derivare istanze nei confronti dell’Autorità di Xxxxxxxx. L’affidatario ribadisce, sotto la propria responsabilità, di attenersi a sé ed ai suoi dipendentiquanto previsto dalla normativa in materia di viaggi di istruzione, con particolare riguardo alla C.M. n. 291 del 14/10/1992 e si impegna a fornire all’istituto, prima della partenza, tutte le certificazioni previste al comma 7 e 10 dell’art. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste9 della circolare stessa, dei mobilianche con autocertificazione del legale rappresentante. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente potrà dar luogo al risarcimento di ogni danno che per fatto proprionei confronti dell’Istituto Scolastico, e nei casi più gravi, alla risoluzione del contratto, ai sensi dell’ articolo 14. Prima della sua famiglia partenza l’Agenzia rilascerà all’Istituto i documenti relativi al viaggio (voucher, titoli di trasporto). Sui voucher saranno indicati il nome dell’istituto, l’entità del gruppo, i servizi prenotati ed il fornitore relativi al viaggio. L’istituto, nella persona del docente referente accompagnatore, avrà cura di rilevare l’esatto numero dei partecipanti, nonché l’utilizzo dei servizi previsti, con apposita dichiarazione sottoscritta sui relativi documenti di viaggio. In caso di disagi causati imprevisti riguardanti la compagnia aerea, l’aeroporto o dei suoi dipendentil’overbooking, o per fatto connesso all’esercizio l’aggiudicatario dovrà garantire una adeguata sistemazione in una struttura ricettiva e una ricopertura del servizio volo. Per tutto ciò non elencato nel presente contratto si dovrà rispettare ogni punto del disciplinare di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanogara prot. n. 9803/VIII.1 del 17/09/2018.
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Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi L’Ente appaltante deve provvedere, prima dell’esercizio dell’impianto, all’autorizzazione per lo scarico dei liquami depurati nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionariocorpo ricettore destinati. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano Ditta appaltatrice è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni effetto di tale versamento. Qualora si verifichi la necessità di mettere fuori esercizio l’impianto per avarie, mancanza di energia corrente e scarichi anomali ecc. che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenticompromettano il regolare funzionamento dell’impianto, la Ditta appaltatrice deve dare immediata comunicazione all’Ente appaltante per le opportune informazioni ad organi competenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e L’Ente appaltante dovrà verificare che lo smaltimento dei materiali di risulta siano regolarmente autorizzati. – La fornitura dell’acqua e dell’energia elettrica occorrenti all’esercizio degli impianti; – I.V.A. e le eventuali altre imposte che la legge non ponga espressamente a carico della Ditta appaltatrice. L’Ente appaltante, con apposito verbale, consegnerà alla Ditta appaltatrice i locali e gli impianti con tutte le apparecchiature annesse e dalla data indicata partiranno tutti gli oneri derivanti da codesto disciplinare. L’Ente appaltante si riserva a suo carico la facoltà di effettuare periodicamente le analisi necessarie per controllare l’efficienza depurativa dell’impianto; i risultati delle analisi saranno registrati sull’apposito registro di impianto. L’Ente appaltante nominerà un Responsabile del Procedimento che provvederà ad eseguire tutte quelle pratiche necessarie per lo svolgimento del servizio. L’Ente appaltante in concomitanza con la consegna dell’impianto darà comunicazione alla Ditta appaltatrice il concessionario detiene nei locali nominativo del bar, rimanendone Responsabile del Procedimento al quale sarà demandata la custodia sovraintendenza della gestione del servizio appaltato e la conservazione responsabilità del controllo di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, provvederà a totale caricotrasmettere all’Ente appaltante le fatture inerenti la gestione, rischio comprese quelle inerenti la manutenzione programmata e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che gli interventi straordinari, debitamente vistate per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoapprovazione.
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Samples: Appalto Per La Manutenzione Degli Impianti Di Fitodepurazione
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato 1. All'atto della nomina o designazione, il rappresentante del Comune deve sottoscrivere l'accettazione dell'incarico e nei relativi allegati sono interamente produrre specifica dichiarazione sulla insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità e incompatibilità all'incarico da pubblicare sul sito istituzionale del Comune, deve dichiarare di avere preso visione degli obblighi di cui ai successivi commi nonché a carico del Concessionarioquelli disposti dalle leggi vigenti e di impegnarsi a conformarvisi. Il Concedente non potrà esseresito del Comune assicura il collegamento con i siti istituzionali degli enti partecipati, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico. Nei casi in alcun modocui i dati in esame siano autonomamente forniti dagli interessati anche al Comune, chiamato questo, e solo in causa per l’eventuale mancato ottenimento questo caso, provvederà all’inserimento nel sito dell’Ente.
2. I rappresentanti del Comune nell'organo amministrativo di ciascun ente, azienda ed istituzione sono tenuti all'osservanza dei seguenti adempimenti:
a. uniformare la propria attività agli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio Comunale, agli altri atti di indirizzo comunali e alle ulteriori direttive conferite dal sindaco direttamente o tramite suo delegato;
b. intervenire, se richiesti, alle sedute del Consiglio o delle prescritte autorizzazioni commissioni consiliari, a produrre l'eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee;
c. rispondere alle richieste di informazioni da parte del ConcessionarioSindaco, dell'Assessore di riferimento e dei dirigenti comunali;
d. relazionare tempestivamente al Sindaco e all'Assessore di riferimento le operazioni e le decisioni dell'Ente eccedenti l'ordinaria amministrazione;
e. presentare una relazione informativa annuale, di solito dopo l'approvazione del bilancio, sullo stato dell'ente, azienda o istituzione e sull'attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti, evidenziando eventuali problematiche che possano influire negativamente sulla gestione dell'ente o determinanti scostamenti dell'azione rispetto agli obiettivi prestabiliti;
f. attivarsi per la trasmissione al Comune dei verbali dell'Assemblea, del Consiglio d'Amministrazione e di report gestionali e contabili periodici;
g. i rappresentanti nel Collegio Sindacale sono tenuti a relazionare in qualsiasi momento al Sindaco o all'Assessore di riferimento su procedure ritenute non regolari e su pareri contrari da loro espressi sulle iniziative dell'organo amministrativo.
3. Il Concessionario si obbliga mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo è contestato dal Sindaco ai rappresentanti del comune ed, a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione seconda della gravità del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentantecomportamento tenuto, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né l'inadempienza può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone considerata motivo per cui è attivata la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente revoca di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare cui al Politecnico di Milanosuccessivo articolo 10.
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Samples: Regolamento
Obblighi. Tutti 13.1 Il Subconcessionario è consapevole e accetta che la sottoscrizione del presente atto non dà diritto alla costituzione di una rimessa – ai sensi degli artt. 3 e 11 della l. n. 21/1992 – sul sedime aeroportuale.
13.2 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.3 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato F).
13.4 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.5 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.6 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta assicurando, continuativamente per la durata della subconcessione, la copertura del servizio nelle fasce orarie in cui sono espletate le attività aeroportuali, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE durante l’esecuzione del rapporto, in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.7 Qualora SAVE rilevi la mancata erogazione del servizio per una durata superiore ad un giorno, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del corrispettivo annuo, al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In caso di revoca o decadenza del presente capitolato atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.9 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.10 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.11 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi sub-concessi e nei relativi allegati sono interamente del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.12 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale;
13.13 Sono, altresì, a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essereSubconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in alcun modoambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, chiamato in causa delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.14 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all’interno della galleria commerciale dell’aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare garantirne il Concedente in caso successo e, pertanto, anche nell’interesse di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente tutti i suoi operatori – SAVE si riserva di adottare opportuni provvedimenti in predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di variazioni emissione del legale rappresentanteRegolamento Commerciale, nonché di fusioneil subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.
13.15 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, scissione il subconcessionario si impegna a promuovere ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso esercitare la propria attività secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle condizioni inerenti alle caratteristiche dell’attività integrata della Concessione; galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanopiù elevato standard qualitativo.
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Samples: Subconcession Agreement
Obblighi. Tutti 13.1 Al fine di evitare l’insorgere di contestazioni con l’utenza in merito alla trasparenza delle condizioni generali di contratto e delle condizioni economiche applicate alle operazioni di cambio valute eventualmente effettuate tramite gli oneri economici atm multi-currency, il Subconcessionario si obbliga a garantire al passeggero la facoltà di ottenere l’annullamento dell’operazione, con rimborso totale della transazione e della commissione di vendita, a condizione che la relativa richiesta venga presentata dal passeggero nella medesima giornata in cui l’operazione è avvenuta. Qualora invece la richiesta sia presentata successivamente, il Subconcessionario si impegna a restituire soltanto la commissione di vendita.
13.2 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto e nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.3 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non esplicitamente esclusi comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato G).
13.4 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.5 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e dalla SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.6 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 06.00 alle ore 20.30, salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.7 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata del punto vendita per una durata superiore all’ora, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. In caso di revoca o decadenza del presente capitolato atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.9 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.10 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.11 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi sub-concessi e nei relativi allegati sono interamente del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.12 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione del servizio, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale;
13.13 Sono, altresì, a carico del Concessionario. Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.14 Il Concedente non potrà essereSubconcessionario è consapevole e accetta che la consegna dei colli di merce da e per l’aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l’operatore indicato da SAVE presso il suo indirizzo aeroportuale, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte con costi a carico del Concessionario. Subconcessionario.
13.15 Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente Subconcessionario è consapevole e accetta che SAVE si riserva di adottare opportuni provvedimenti installare presso i registratori di cassa o in altro luogo dei punti vendita, a propria cura e spese, sistemi di lettura delle carte di imbarco (boarding card) in possesso dei passeggeri e di badge dei dipendenti aeroportuali allo scopo di recuperare taluni dei dati ivi contenuti (es. volo, aeroporto di partenza, destinazione, classe di volo) associandoli all’acquisto effettuato presso i punti di vendita. Il personale del Subconcessionario in fase di registrazione dell’acquisto è pertanto tenuto a seguire le istruzioni impartite per iscritto da SAVE quali, a titolo esemplificativo, la lettura del codice a barre della carta d’imbarco, la compilazione manuale di altri dati richiesti dal sistema, il salvataggio al termine di ogni operazione. I dati saranno conservati nei sistemi informatici di SAVE e trattati in conformità alla specifica informativa privacy che verrà messa a disposizione di SAVE. Su richiesta del Subconcessionario, i dati potranno essere comunicati da SAVE al Subconcessionario in forma aggregata.
13.16 Allo scopo di semplificare ed armonizzare le attività prettamente commerciali degli operatori all’interno della galleria commerciale dell’aeroporto, così come permettere la normale e adeguata operatività commerciale dei punti vendita – necessaria per garantirne il successo e, pertanto, anche nell’interesse di tutti i suoi operatori – SAVE si riserva di predisporre un apposito Regolamento Commerciale. In caso di variazioni emissione del legale rappresentanteRegolamento Commerciale, nonché il subconcessionario si impegna ad esercitare la propria attività in modo continuativo secondo quanto previsto dal predetto Regolamento.
13.17 Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Commerciale, il subconcessionario si impegna a promuovere ed esercitare il punto vendita ubicato negli spazi commerciali secondo le migliori regole del commercio ed altresì in base alle condizioni inerenti alla, ed alle caratteristiche dell’attività integrata della galleria commerciale aeroportuale, mantenendo il più elevato standard qualitativo.
13.18 Il Subconcessionario assume l’obbligo di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionariopagamento internazionali. La responsabilità per l’uso dei locali rimane Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti ricevere pagamenti provenienti dal circuito di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico carte di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanocredito cinese Union Pay.
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Samples: Subconcession Agreement
Obblighi. Tutti gli oneri economici 1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza, non esplicitamente esclusi eccedenza e minimizzazione, evitando in particolare duplicazioni non necessarie di dati ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento dei dati e le istruzioni impartite e contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionarioatto o in atti successivi.
2. Il Concedente non potrà essereResponsabile tratta i dati personali nell’ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in alcun modoun Paese terzo (extra UE), chiamato ne darà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in causa funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile sarà tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenere autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionariorilevanti motivi di interesse pubblico.
3. Il Concessionario si obbliga Responsabile mette a sollevare disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il Concedente rispetto degli obblighi di cui alla normativa in caso materia di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione protezione dei dati personali e/o modificazione della natura delle istruzioni impartite e ragione sociale consente l’esercizio del Concessionariopotere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. La responsabilità per l’uso dei locali rimane Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terziquest’ultimo un ragionevole preavviso.
4. Il Concessionario Responsabile si obbliga impegna altresì: a) ad effettuare, su richiesta del Titolare, almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare ed alle conseguenti risultanze; b) a rispettare realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto; c) ad informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le legginon esaustivo, i decreti e le disposizioni nei casi in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da cui abbia notizia, in qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provvistemodo, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bartrattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, rimanendone le libertà fondamentali e/o la custodia e dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un’istruzione impartita violi la conservazione normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente provvedimenti dell’Autorità di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoControllo.
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Samples: Accordo Quadro
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente AREU si impegna a carico utilizzare l’area del ConcessionarioCampo Sportivo concesso dal Comune esclusivamente per lo svolgimento del servizio di elisoccorso HEMS. Il Concedente Comune si impegna a individuare un proprio incaricato affinché lo stesso provveda a effettuare, con una periodicità atta a garantire la quotidiana fruibilità del Campo Sportivo, i necessari controlli, così come definiti dalla “scheda tecnica” di cui all’allegato n. 2, affinché l’area non potrà esseresubisca alterazioni (posizionamento ostacoli o cavi). L’incaricato del Comune, nel caso in alcun modocui dovesse rilevare, chiamato durante l’esecuzione dei sopralluoghi, delle anomalie dell'area, deve immediatamente avviare la procedura di segnalazione alla SOREU, secondo le istruzioni operative che la SOREU stessa comunicherà al predetto incaricato; in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni tal caso l’area viene resa dalla SOREU immediatamente indisponibile sino al suo ripristino da parte del ConcessionarioComune. La SOREU riattiva il sito solo a seguito della ricezione da parte del Comune della comunicazione di sistemazione dell’anomalia riscontrata. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riservaComune s’impegna, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio a individuare un proprio referente e a Copia informatica per consultazione comunicarne il nominativo e i contatti telefonici all’AREU entro 5 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione. Il referente verrà contattato dalla SOREU competente per territorio nel caso in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che cui dovessero insorgere durante lo svolgimento dell’attività di elisoccorso problematiche impreviste connesse all’utilizzo del sito che richiedono una risoluzione per l’impiego dello stesso. Nel caso in cui venissero causati dei danni a terzi (persone, animali e cose) durante l’operatività dell’elisoccorso HEMS presso il Campo Sportivo, la responsabilità e il conseguente onere risarcitorio sono a carico della società gestore del vettore medesimo, così come disciplinato nei vigenti contratti con XXXX. Il Comune si impegna a permettere agli elicotteri HEMS di effettuare: • le necessarie ricognizioni in volo, diurno e notturno, affinché possa essere valutata la visione d’insieme dell’intera area; • l’addestramento, se ritenuto necessario, in capo ai piloti e ai tecnici che si troveranno a operare sull’area; • a fornire ad AREU copia delle chiavi di accesso al Campo Sportivo, per permettere l’installazione di una cassetta di custodia all’interno della predetta area, contenente la copia delle chiavi di accesso, affinché l’equipaggio possa permettere l’accesso al Campo Sportivo per permettere le operazioni di soccorso e imbarco del paziente e dell’équipe. Nel caso in cui dovesse rilevarsi la necessità, a causa di un’emergenza sanitaria primaria, di utilizzare il Campo Sportivo mentre lo stesso risulta utilizzato per manifestazioni ludico/sportive, lo stesso dovrà essere Copia informatica per consultazione prontamente liberato, secondo quanto prescritto nell’allegato 3) parte integrante del presente accordo, per consentire le operazioni di atterraggio in totale sicurezza nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare tutti i presenti presso l’area di atterraggio e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanodell’equipaggio dell’elisoccorso.
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Samples: Convenzione Per l'Utilizzo Di Aree Comunali Per l'Atterraggio Dell'elisoccorso Hems Lombardo
Obblighi. Tutti gli oneri economici 1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di necessità, pertinenza e non esplicitamente esclusi eccedenza e per perseguire esclusivamente le finalità sopra specificate, osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento dei dati personali e le istruzioni impartite e contenute nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionarioatto o in altri atti.
2. Il Concedente non potrà essereResponsabile tratta i dati personali nell’ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in alcun modoun Paese terzo (extra UE), chiamato ne darà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in causa funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile sarà tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenere autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionariorilevanti motivi di interesse pubblico.
3. Il Concessionario si obbliga Responsabile mette a sollevare disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il Concedente rispetto degli obblighi di cui alla normativa in caso materia di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione protezione dei dati personali e/o modificazione della natura delle istruzioni impartite e ragione sociale consente l’esercizio del Concessionariopotere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. La responsabilità per l’uso dei locali rimane Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terziquest’ultimo un ragionevole preavviso.
4. Il Concessionario Responsabile si obbliga impegna altresì: a) ad effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare (e agli adempimenti eseguiti) ed alle conseguenti risultanze; b) a rispettare realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di designazione; c) ad informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che il trattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a far rispettare dai suoi dipendenti suo parere, un’istruzione violi la normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a provvedimenti dell’Autorità di Controllo.
5. Il Responsabile, per i casi contemplati all’articolo 37 del Regolamento, qualora rientri tra i soggetti obbligati a designare un Responsabile della Protezione dei Dati (in seguito DPO), opera avvalendosi di tale figura e collaboratori le leggicomunica al Titolare, se richiesto, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico dati di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanocontatto.
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Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concedente non potrà essere1) COMUNI RIUNITI, in alcun modoquanto gestore del SII del Comune di Tagliolo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni si impegna ad assumersi l’onere della gestione dell’infrastruttura fognaria oggetto del presente accordo, fino al punto di consegna alla fognatura comunale di Ovada, come indicato nella planimetria allegata, compresi i costi derivanti da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare operazioni di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sulla stessa e sulle varie apparecchiature installate incluso il Concedente misuratore di portata che dovrà, in caso di mancato rispetto delle normative vigenti funzionamento, esser riparato entro 30 gg dalla data di rilevazione del guasto.
2) L’opera in oggetto rimane di proprietà del Comune di TAGLIOLO MONFERRATO che potrà, previo parere tecnico vincolante di ACQUE POTABILI, effettuare tramite il gestore le opere necessarie all’allacciamento di eventuali altre utenze industriali presenti sul proprio territorio.
3) COMUNI RIUNITI si obbliga, in osservanza alle norme e prescrizioni di legge, per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessionegli scarichi industriali a far rispettare i limiti di accettabilità dei reflui immessi nella pubblica fognatura. Il Concessionario rispetto dei limiti anzidetti è imprescindibile affinché il servizio di depurazione gestito da ACQUE POTABILI possa adeguatamente garantire una qualità conforme alla legge dello scarico in uscita dal depuratore.
4) Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO e COMUNI RIUNITI dovranno segnalare immediatamente ad ACQUE POTABILI eventuali scarichi accidentali che potrebbero provocare il mancato rispetto dei limiti di legge dei reflui allo scarico provvedendo ad adottare ogni soluzione tecnica necessaria a minimizzare gli effetti dell’evento, interrompendo nel contempo lo sversamento dei reflui anomali nel collettore sino al ripristino di una situazione di normalità.
5) ACQUE POTABILI si obbliga alla notifica impegna altresì a porre in carico di COMUNI RIUNITI esclusivamente gli oneri relativi al Concedente servizio di ipotesi Depurazione , così come definiti e disciplinati nei punti seguenti nel presente atto.
6) Nel caso in cui interventi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società urbanizzazione o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione similari implichino una rilevante variazione quantitativa e/o modificazione della natura qualitativa dei reflui, in misura superiore del 20% rispetto all’attuale (00.000.xx annui), dovrà essere chiesto preventivamente espressa approvazione del Comune di Ovada, nonché un parere vincolante di conformità tecnica ad ACQUE POTABILI.
7) Il Comune di TAGLIOLO MONFERRATO e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario COMUNI RIUNITI si obbliga a rispettare e impegnano a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggieseguire, favorendoli, i decreti controlli e le ispezioni che ACQUE POTABILI riterrà opportuno compiere presso le eventuali utenze industriali collettate e presso le canalizzazioni fognarie tramite i pozzetti di ispezione ubicati sulle reti fognarie. Si impegnano altresì ad acconsentire eventuali futuri allacci di utenze domestiche poste nel tratto di fognatura transitante in territorio di Ovada.
8) ACQUE POTABILI ha la facoltà di effettuare campionamenti al fine di verificare l’osservanza delle disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano previste dal Regolamento Fognario, dalle normative nazionali e regionali vigenti nonché da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare quanto previsto dall’Autorizzazione allo scarico.
9) ACQUE POTABILI mantiene a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone proprio carico la custodia gestione e la conservazione manutenzione ordinaria dei tratti di condotta di fognatura del Comune di Ovada, come previsto dal contratto vigente. Tutti gli interventi relativi a totale cariconuovi allacciamenti produttivi saranno subordinati alla preventiva autorizzazione di ACQUE POTABILI. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sui rami principali di comune utilizzo nel Comune di Ovada saranno concordati tra i gestori e le Amministrazioni Comunali interessate. 10)ACQUE POTABILI, rischio in qualità di concessionaria del Servizio Idrico Integrato nel Comune di Ovada, ha la responsabilità della gestione delle reti e pericolo dell’impianto di depurazione sulla base degli obblighi già assunti con il contratto di concessione stipulato con il Comune di Ovada e con ATO6, comprese, dalla data odierna, anche le acque reflue provenienti dalle utenze del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente Comune di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio TAGLIOLO MONFERRATO collettate all’impianto di ristorazione, possa derivare al Politecnico di MilanoOvada.
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Obblighi. Tutti Di seguito sono specificati gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato obblighi per il Fornitore e nei relativi allegati sono interamente per l’Amministrazione in merito alle attività di collaudo:
1. La pianificazione delle attività di collaudo, effettuata a carico del ConcessionarioFornitore, deve garantire il completamento del collaudo stesso entro i termini previsti per la consegna dei prodotti: ritardi nel completamento del collaudo, ovvero esiti negativi dello stesso, implicano l’applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna. Le parti concordano che la data di pronti al collaudo coinciderà con la data di disponibilità dei prodotti oggetto del collaudo: tale disponibilità non può essere considerata come consegna dei prodotti oggetto del collaudo ai fini del rispetto delle pianificazioni per la realizzazione dei prodotti stessi. Le modalità con cui vengono resi disponibili all’Amministrazione i prodotti oggetto di collaudo devono essere concordate nell’ambito delle attività del Comitato Operativo in fase di attivazione dello sviluppo. Nel caso di prodotti software si intende che gli elementi di configurazione realizzati dal Fornitore saranno resi disponibili su supporto CD-WORM. Si specifica che nel caso di sviluppi software a corredo dei prodotti rilasciati deve essere specificata anche la loro dimensione con le metriche adottate (LOC, FP,…). Tale obbligo vale anche per i rilasci relativi al Progetto di reingegnerizzazione del SIDI. In caso di esito positivo del collaudo i prodotti saranno consegnati all’Amministrazione con le stesse modalità previste per la loro disponibilità al collaudo. Tale consegna L’Amministrazione deve specificare i casi in cui intende partecipare attivamente alle attività di collaudo: la comunicazione deve avvenire almeno un mese prima della consegna del Piano di Collaudo per consentire la pianificazione dei test tenendo in considerazione la presenza di risorse dell’Amministrazione stessa. In ogni caso deve essere formata una Commissione di Collaudo, composta da un massimo di 3 membri nominati dall’Amministrazione, in contraddittorio con un rappresentante designato dal Fornitore, eventualmente coadiuvato da risorse del Fornitore medesimo in possesso delle competenze necessarie. La commissione dovrà essere insediata entro 5 (cinque) giorni dalla data di pronti al collaudo. Il Concedente Piano di collaudo dovrà essere predisposto dal Fornitore in conformità a quanto previsto nel paragrafo 6.5.4.1.3 con sufficiente anticipo rispetto alla data di consegna ufficiale dei prodotti per consentire lo svolgimento del collaudo con i tempi previsti, tenendo in considerazione i necessari margini di sicurezza. Il Piano dovrà in ogni caso essere inviato almeno entro i 30 (trenta) giorni precedenti la data prevista di pronti al collaudo Non si potrà procedere alle operazioni di collaudo se non potrà essereprevia approvazione da parte dell’Amministrazione del Piano di collaudo. Il Piano di collaudo si intenderà a tutti gli effetti approvato in difetto di rilievi dall'Amministrazione, formulati entro 15 giorni dal suo ricevimento, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni merito alla non conformità del piano medesimo a quanto previsto nel paragrafo 6.5.4.1.3. In caso di rilievi da parte del Concessionariodell’Amministrazione, l’Appaltatore si obbliga sin d’ora ad apportare al Piano di collaudo le modifiche necessarie. Il Concessionario Fornitore si obbliga impegna a sollevare il Concedente in predisporre l’ambiente tecnico idoneo a svolgere le prove di collaudo entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del pronti al collaudo, salvo diverso accordo tra le parti. In caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione esito, in tutto o in parte, negativo del servizio oggetto collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati dalla commissione di collaudo entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di decorrenza della ConcessioneRelazione di Collaudo. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentantesecondo collaudo dovrà essere completato entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, di fusionel’Amministrazione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della valutata la natura e ragione sociale l’entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria discrezione: − concedere, fermo restando l’applicazione delle relative penali, un ulteriore ultimo termine non superiore ai trenta giorni, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo; − attivare le procedure di escalation descritte nel paragrafo 6.14. Tutti i periodi successivi all’esito negativo del Concessionarioprimo collaudo saranno considerati ai fini del calcolo delle penali per ritardata consegna con la sola esclusione dei tempi relativi ad attività esclusivamente a carico dell’Amministrazione (sottoscrizione relazioni di collaudo, ultimo punto Tabella 5). La responsabilità per l’uso documentazione dei locali rimane a totale carico prodotti sottoposti al collaudo è oggetto del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanocollaudo stesso.
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Samples: Capitolato Tecnico
Obblighi. Tutti La Ditta appaltatrice sarà tenuta a provvedere agli interventi di derattizzazione e disinfestazione nei luoghi e secondo le indicazioni e modalità del Capitolato Tecnico. La Ditta appaltatrice sarà obbligata ad impegnare, per l’espletamento del servizio, personale idoneo e autorizzato, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, e a retribuirlo secondo l’inquadramento professionale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. La Ditta appaltatrice si obbliga altresì, ad applicare il contratto e gli oneri economici non esplicitamente esclusi accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. La ditta dovrà presentare prima della stipulazione del contratto la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali Assicurativi e Infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata prima dell’emissione di ogni fattura, ove sia richiesto dal Comune. Il responsabile Comunale del Servizio ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione del benestare al pagamento. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertati direttamente o segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante comunicherà alla Ditta appaltatrice e, se nel caso, anche dall’Ispettorato competente, l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se l’Appalto è in corso di esecuzione, ovvero se lo stesso è ultimato, alla sospensione del pagamento a saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. L’inosservanza delle leggi e delle disposizioni in materia di lavoro contenute nel presente capitolato articolo e nei relativi allegati sono interamente a carico nel Capitolato Tecnico, determina l’immediata risoluzione del Concessionariocontratto senza nessuna formalità. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte L'Appaltatore dovrà presentare il piano di sicurezza conforme al DPR n. 81/2008. In sede di stipula del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso contratto l’impresa appaltatrice dovrà produrre le schede tecniche di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio sicurezza dei prodotti impiegati in tutti i casi trattamenti inseriti nel presente Disciplinare.
1. I prodotti dovranno corrispondere ai dettami del Ministero della Salute, della competente ATS nonché del Regolamento di trasformazione e/o modificazione della natura Igiene Tipo ed essere registrati come presidi medico chirurgici.
2. L’impresa dovrà indicare il nominativo del Responsabile sotto la cui direzione il servizio dovrà essere svolto: detta persona dovrà garantire la propria continua presenza e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso la sorveglianza degli operai addetti alla preparazione dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terziprodotti utilizzati.
3. Il Concessionario responsabile di detta attività dovrà possedere i titoli di studio previsti dalle norme in materia ed essere preparato nelle materie oggetto dell’appalto da comprovare con attestato.
4. L’impresa dovrà consentire che il Responsabile del servizio ATS verifichi: - che le operazioni si obbliga svolgano sotto la direzione della persona indicata; - che la preparazione delle miscele sia eseguita da persone che conoscano perfettamente la corretta applicazione dei prodotti; - che durante lo svolgimento delle operazioni si tenga conto, a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario seconda delle provvistecaratteristiche dei prodotti usati, dei mobilisiti in cui viene effettuato l’intervento in particolare dove vi è presenza di bambini; - che durante l’esecuzione degli interventi tutte le cautele previste dalla normativa vigente, degli oggetti, degli attrezzi atte a preservare l’incolumità delle persone e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanoanimali.
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Samples: Service Agreement
Obblighi. Tutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio presso i citati locali. Il Concedente non potrà essere, in alcun modo, chiamato in causa per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di mancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milano.
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Samples: Concession Agreement
Obblighi. Tutti gli Nella realizzazione dell’impianto e nell’installazione delle apparecchiature di cui all’Art. 4, nonché nella realizzazione di qualsiasi opera, percorso, ecc. la Società Concessionaria è obbligata all’adozione di soluzioni volte alla minimizzazione dell’impatto paesaggistico-ambientale, mediante impiego di tecnologie di mitigazione che risultino allo stato dell’arte e senza oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del ConcessionarioConcedente. Tali interventi di minimizzazione comporteranno l’utilizzo di materiali volti a: - mimetizzare le installazioni su pali mediante realizzazione di torri faro, finti alberi, ecc; - mimetizzare le installazioni eseguite su coperture di edifici o tramite ancoraggi a parete mediante pannelli o involucri dielettrici tali da rendere quanto più possibile inalterata od omogenea l’estetica del fabbricato a seguito dell’installazione dell’impianto (ad es. utilizzo di pannelli dielettrici per la ricostruzione di finti muri, finti camini o finiture dielettriche tali da occultare le antenne oggetto di installazione). Nel caso di installazione di impianti su torri faro, finti alberi, ecc. ecc. qualora non siano preesistenti nell’area strutture idonee all’alloggiamento degli impianti di trasmissione necessari al funzionamento della stazione radio base, la minimizzazione dell’impatto ambientale comporterà la realizzazione di sale apparati interrate senza variazione del paesaggio preesistente e senza oneri a carico del Concedente. Il Comune di Cernusco sul Naviglio può consentire la realizzazione dell’impianto mediante l’impiego di tralicci, sbracci e shelter per il ricovero degli apparati qualora ritenga a suo giudizio che tale tipo di installazione non comporti degrado per il paesaggio preesistente in sito. La concessionaria è obbligata a : - recintare l’immobile con materiale ritenuto idoneo dal Concedente non potrà esseree mantenerlo, con propri oneri, in alcun modoperfetto stato di pulizia e di decoro; - osservare tutte le disposizioni di legge vigenti (sanitarie e urbanistiche) che regolamentano il settore della telefonia mobile cellulare, chiamato ivi comprese le disposizioni approvate dal Comune di Cernusco sul Naviglio, per meglio regolamentare sul proprio territorio l’installazione d’impianti di telecomunicazioni e radiotelevisivi; - progettare e realizzare l’impianto in causa modo da permettere l’utilizzazione dello stesso da parte di altri concessionari o gestori titolari di licenza statale per l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni servizio di telecomunicazioni mobili di seconda e terza generazione al fine di limitare l’uso del territorio e contenere il numero dei siti destinati all’installazione degli impianti; - eventualmente ospitare impianti d’interesse comunale purché tecnicamente compatibili con gli impianti telefonici installati; - ripristinare l’immobile a fine concessione. Al Concessionario è fatto divieto di: - porre in atto una sublocazione senza la preventiva autorizzazione del Concedente ; - ospitare sul proprio impianto altri operatori in settori diversi da quelli sopra citati senza che ci sia stato il preventivo assenso scritto da parte del Concessionarioconcedente. Il Sub-Concessionario si obbliga (che è identificato nel secondo o terzo gestore di telefonia che occupa il medesimo sito), prima di insediarsi sul sito, indipendentemente dagli accordi presi con il Concessionario, è tenuto a sollevare stipulare con il Concedente in caso specifico contratto di mancato rispetto delle normative vigenti concessione che rappresenta il solo titolo utile per l’esecuzione poter procedere all’occupazione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le leggi, i decreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, dei mobili, degli oggetti, degli attrezzi e dei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di ristorazione, possa derivare al Politecnico di Milanosito.
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Samples: Convenzione Di Riferimento Per La Stipula Delle Concessioni