Common use of Obblighi Clause in Contracts

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per Xxxxx nonché le conseguenze conto dei medesimi deve presentare denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, precisandoall'Assicuratore o al proprio intermediario assicurativo. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile. fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato; inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore; sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Assicuratore; fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione. Nel caso in particolarecui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi Contraente - se diverso dall'Assicurato - i suoi eredi legittimi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso Beneficiari designati nella Scheda di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)Polizza devono dare immediato avviso all'Assicuratore.

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Samples: Assicurazione Contro I Danni

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato l’Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il dannodan- no; le relative spese sono a carico dell'Impresa dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'artdell’art. 1914 del codice civile; b) darne avviso all'Impresa o contattare immediatamente il servizio telefonico al proprio intermediario assicurativo numero verde 000.00.00.00. L’operatore procede- rà all’identificazione dell’assicurato al quale forni- rà immediatamente il numero di sinistro e le infor- mazioni per l’inoltro all’ufficio competente della documentazione necessaria all’istruzione della pratica. c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosio- ne, Xxxxxxx ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dall'evento dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, precisandoformale denuncia all’Autorità competente inviandone copia all’Im- presa. L’inadempimento di uno degli obblighi di cui alle let- tere a) e b) può comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’Indennizzo, in particolare, il momento dell'inizio ai sensi dell’art. 1915 del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativacodice civile. Il Contraente o l’Assicurato deve altresì: • conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa dell’Impresa antecedente la liquidazione stessastes- sa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa dell’Impresa i locali, i registriregi- stri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso Condizioni di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile Assicurazione - Ed. 01/2019 - BU2513/06 Condizioni di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).Assicurazione

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa; c) per sinistri conseguenti ad Incendio, Esplosione, Xxxxxxx ed eventi socio-politici effettuare, entro 3 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese).

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Samples: Fascicolo Informativo

Obblighi. In caso di XxxxxxxxTutti gli oneri economici non esplicitamente esclusi nel presente capitolato e nei relativi allegati sono interamente a carico del Concessionario. Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese a richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l’espletamento del servizio presso i citati locali. Il Concedente non potrà essere, fermi gli obblighi previsti in alcun modo, chiamato in causa per Xxxxx nonché le conseguenze l’eventuale mancato ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte del Concessionario. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente in caso di inadempimentomancato rispetto delle normative vigenti per l’esecuzione del servizio oggetto della Concessione. Il Concessionario si obbliga alla notifica al Concedente di ipotesi di variazioni del legale rappresentante, di fusione, di scissione, di incorporazione di società o di trasformazione o modificazione della ragione sociale dell’impresa. Il Concedente si riserva di adottare opportuni provvedimenti in caso di variazioni del legale rappresentante, nonché di fusione, scissione ed incorporazione che dovessero verificarsi nel corso della Concessione; il Contraente Concedente si riserva, altresì, di rideterminare l’intero atto Concessorio in tutti i casi di trasformazione e/o l'Assicurato deve: a) fare quanto possibile modificazione della natura e ragione sociale del Concessionario. La responsabilità per evitare o diminuire il danno; l’uso dei locali rimane a totale carico del Concessionario anche per eventuali controversie che dovessero insorgere nei confronti di terzi. Il Concessionario si obbliga a rispettare e a far rispettare dai suoi dipendenti e collaboratori le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i localileggi, i registridecreti e le disposizioni in vigore o che venissero emanate riguardanti i pubblici esercizi. Il Concessionario solleva pienamente il Politecnico di Milano da qualsiasi responsabilità per danni ed infortuni che potessero derivare a sé ed ai suoi dipendenti. Il Politecnico di Milano non si costituisce né può essere considerato depositario delle provviste, contidei mobili, fatture degli oggetti, degli attrezzi e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritalidei materiali che il concessionario detiene nei locali del bar, rimanendone la custodia e la conservazione a totale carico, rischio e pericolo del concessionario. In caso Il Concessionario risponde direttamente e interamente di ogni danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile che per fatto proprio, della sua famiglia o dei suoi dipendenti, o per fatto connesso all’esercizio del servizio di magazzino eristorazione, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso possa derivare al Politecnico di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)Milano.

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Samples: Concession Agreement

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, sinistro il Contraente o l'Assicurato devel’Assicurato dovrà: a) fare quanto gli è possibile per evitare contenere o diminuire limitare il danno; , salvare le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla leggecose assicurate, ai sensi dell'art. 1914 codice civileadoperarsi per il recupero delle cose sottratte e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate e conservare le tracce ed i residui del sinistro; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo all’Impresa entro 3 dieci giorni dall'evento dal fatto o da quando ne ha avuto è venuto a conoscenza; darne comunicazione dettagliata all’Agenzia alla quale è appoggiata la polizza o all’Impresa, precisandospecificando le cause pre- sunte e l’entità approssimativa del danno; c) sporgere denuncia scritta all’Autorità competente, per i danni presumi- bilmente dolosi e in particolaretutti i casi previsti dalla legge, il momento dell'inizio del Sinistrotrasmettendone copia all’Agenzia o all’Impresa; d) fare tempestiva denuncia anche al debitore in caso di distruzione o sot- trazione di titoli di credito, le circostanze dell'eventoed esperire, se la legge lo consente, la causa presunta pro- cedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico dell’Impresa secondo il disposto dell’art. 1914 del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; Codice Civile; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità quan- tità e valore delle Cose cose perdute o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere esistenti al momento del sinistro con l’indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione dell'Impresa i locali, i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritaliverifiche. In caso L’inadempimento di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa uno di tali obblighi può comportare la documentazione contabile di magazzino eperdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata ai sensi dell’art. 1915 del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)Codice Civile.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Obblighi. In caso di Xxxxxxxxsinistro il Contraente, fermi gli obblighi previsti l’Assicurato o altro soggetto per Xxxxx nonché le conseguenze conto dei medesimi deve: – fare denuncia telefonica entro 5 giorni da quello in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato deve: a) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento cui l’Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenzaconoscenza ai sensi dell’articolo 1913 Codi- ce Civile, precisandoalla Centrale Operativa chiamando ai seguenti numeri: 800.894.022 Linea Verde per telefonare dall’Italia; 02.26609596 (chiamando dall’estero anteporre i prefissi necessari per l’Italia). In fase di denuncia dell’Infortunio occorre indicare il luogo, giorno e ora dell’evento, le cause che lo hanno determinato e la stessa dovrà essere successiva- mente corredata da certificato medico attestante l’en- tità e la sede delle lesioni; – fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a de- genze conseguenti all’Infortunio denunciato; – inviare successivamente, sino a guarigione avve- nuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni;tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all’Impresa di Assicurazione. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. L’Assicurato deve altresì: – sottoporsi agli accertamenti e controlli medici ri- chiesti dall’Impresa di Assicurazione, – fornire all’Impresa di Assicurazione ogni altra in- formazione, a tal fine sciogliendo dal segreto pro- fessionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell’Assicurato, salvo che siano espres- samente comprese nell’Assicurazione. Nel caso in particolarecui durante il periodo di cura sopravven- ga la morte dell’Assicurato, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, Contraente – se diverso dall’Assicurato – o i Beneficiari designati nella Sche- da tecnica di modulo devono darne immediato avviso all’Impresa di Assicurazione e fornire il certificato di morte dell’Assicurato e l’atto notorio attestante la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso qua- lifica di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)eredi.

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Samples: Insurance Agreement

Obblighi. In caso di Xxxxxxxx, fermi gli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze in caso di inadempimento, il Contraente o l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi deve: a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 5 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, le circostanze dell'evento, la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed il numero della presente copertura assicurativa. . c) conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal le tracce ed i residui del Sinistro fino a liquidazione del dannodanno senza avere, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessaper questo, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; ad Indennizzo alcuno; d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione contabile di magazzino e, probatoria in suo possesso che possa essere richiesta dall'Impresa o dai periti per le sole aziende manifatturiereloro indagini e verifiche; e) denunciare tempestivamente il danneggiamento di Xxxxxx di credito, anche al debitore, nonché esperire - ove la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso legge lo consenta - la relativa procedura di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)ammortamento.

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Samples: Fascicolo Informativo

Obblighi. In caso 1. Il Responsabile tratta i dati personali per conto del Titolare nel pieno rispetto dei principi di Xxxxxxxxnecessità, fermi gli pertinenza, non eccedenza e minimizzazione, evitando in particolare duplicazioni non necessarie di dati ed osservando scrupolosamente i principi applicabili al trattamento dei dati e le istruzioni impartite e contenute nel presente atto o in atti successivi. 2. Il Responsabile tratta i dati personali nell’ambito del territorio UE. Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in un Paese terzo (extra UE), ne darà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto. Se il Responsabile sarà tenuto ad effettuare un trasferimento dei dati verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale, in virtù delle leggi dell’Unione o delle leggi dello stato membro al quale è sottoposto, deve informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trasferimento al fine di ottenere autorizzazione, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico. 3. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni impartite e consente l’esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni ragionevole collaborazione alle attività di audit effettuate dal Titolare stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l’adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente atto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile e fornendo a quest’ultimo un ragionevole preavviso. 4. Il Responsabile si impegna altresì: a) ad effettuare, su richiesta del Titolare, almeno annualmente un rendiconto in ordine all’esecuzione delle istruzioni ricevute dal Titolare ed alle conseguenti risultanze; b) a realizzare quant’altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l’adempimento degli obblighi previsti per Xxxxx nonché le conseguenze dalla normativa in caso materia di inadempimentoprotezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il Contraente o l'Assicurato deve: apresente atto; c) fare quanto possibile per evitare o diminuire ad informare prontamente il danno; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla Titolare di ogni questione rilevante ai fini di legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile; b) darne avviso all'Impresa o al proprio intermediario assicurativo entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenzain particolar modo, precisandoa titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in particolarequalsiasi modo, che il momento dell'inizio del Sinistrotrattamento dei dati personali violi la normativa in materia di protezione dei dati personali o presenti comunque rischi specifici per i diritti, le circostanze dell'eventolibertà fondamentali e/o la dignità dell’interessato o qualora, a suo parere, un’istruzione impartita violi la causa presunta del Sinistro, l'entità approssimativa del danno ed normativa relativa alla protezione dei dati oppure qualora il numero della presente copertura assicurativa. conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuato dal Sinistro fino Responsabile sia soggetto ad obblighi di legge che gli rendono illecito o impossibile agire secondo le istruzioni ricevute e/o conformarsi alla normativa o a liquidazione del danno, ovvero fino a diversa comunicazione dell'Impresa antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a compensi o indennità; predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose assicurate colpite dal Sinistro; mettere a disposizione dell'Impresa i locali, i registri, conti, fatture e qualsiasi documentazione atta alle operazioni peritali. In caso provvedimenti dell’Autorità di danno alle Merci deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende manifatturiere, anche la documentazione dettagliata del costo relativo alle Merci colpite da Sinistro, sia finite sia in corso di lavorazione; denunciare ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, le procedure di ammortamento nel caso di distruzione di titoli di credito (è fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese)Controllo.

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Samples: Accordo Quadro