Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità al protocollo e nel rispetto delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.
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Samples: Convenzione Per Studio No Profit
Obblighi. 1. Il Promotore garantisce Prestatore d’opera si impegna ad effettuare le attività previste nel progetto
2. Il Prestatore d’opera si impegna a conciliare la conduzione della sperimentazione in conformità sua attività con quella del responsabile del progetto.
3. A conclusione dell’incarico, il Prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
4. il Prestatore d’opera provvede, limitatamente al protocollo e nel rispetto delle normative periodo di legge italiane ed europee applicabili ecui sopra, in particolareproprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
5. Il prestatore d’opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
6. Durante l’attività di insegnamento, nel rispetto delle linee guida ICH il prestatore d’opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C. C., nonché dall’articolo 61 della legge 11.7.80, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento dell’esperto.
7. I Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale ne al trattamento di fine rapporto, se non per la Buona Pratica Clinicaquanto espressamente previsto dalle norme vigenti.
8. Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 2222 e ss. Del C.C., è inquadrabile fiscalmente ex art. 67, comma 1, lett. L, del DM 17/12/2004DPR n. 917/86 (“redditi diversi”) e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5, gli oneri del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a carico del Promotore sono quelli progetto2 e neppure quale collaborazione occasionale in forma di segnalarexx.xx.xx (cd. “mini cococò” art. 61, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e comma 2, e D.Lgs. 276/03). E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di cui all’art.17lavoro dipendente.
9. Ai fini dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’Istituzione scolastica, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003il Prestatore d’opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza qualificati dalla normativa in oggetto come “personali”, nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi limiti necessari per il loro corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore d’opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D. Lgs. N. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B al citato D. Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinicadati personali.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.
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Obblighi. Obblighi Rif. “Pacchetto igiene” n. 178/2002;n.852/2004, n.853/2004, n.854/2004 Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e s.m.i. Il Promotore garantisce Reg. (CE) n. 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari, all’art. 5, stabilisce che gli operatori del settore alimentare predispongano, attuino e mantengano una o più procedure permanenti, basate sui principi HACCP (identificazione dei pericoli, dei punti critici di controllo e dei relativi limiti critici, di sistemi di sorveglianza efficaci, di azioni correttive nonché opportune verifiche e registrazioni). La rintracciabilità (art. 18 del Reg. CE n. 178/2002), il ritiro degli alimenti e l’obbligo di informazione delle autorità competenti (art. 19 del Reg. CE n. 178/2002), devono essere, comunque, considerate prescrizioni di base. La normativa sottolinea anche la conduzione differenza di comportamento in caso di azienda agrituristica o meno rispetto alla somministrazione di alimenti. Pertanto, sarà utile fornire le informazioni che consentano, anche a coloro che non svolgono attività agrituristica, l’organizzazione della sperimentazione cucina domestica e la preparazione degli assaggi e merende. Il docente valuterà e illustrerà le modalità minime previste qualora il percorso didattico preveda una parte pratica di manipolazione degli alimenti (es.: dalla farina al pane o alla pasta fresca, dal campo alle conserve vegetali o alle confetture, l’ape e i suoi prodotti, dal latte al formaggio). Una puntualizzazione è doverosa sull’argomento “merende”. Nell’ambito di una visita in conformità fattoria anche il pasto è da considerarsi momento educativo e di apprendimento, nonché occasione per valorizzare i prodotti dell’azienda e del territorio, e un utile approccio per fornire informazioni sulle norme di igiene degli alimenti e sull’impatto della nutrizione sul benessere della persona. Pertanto è opportuno stimolare gli operatori a curare questa attività come azione educativa e non soltanto come una pausa. Per questo la merenda può essere composta con spuntini e assaggi realizzati con i prodotti aziendali, ma anche in modo da richiamare le merende di una volta (dal pane e olio, al protocollo pane e pomodoro, al pane e frutta secca) cosicché possa anche raccontare una dieta alimentare tipica della cultura rurale. Da sottolineare è anche il comportamento da tenere rispetto ad intolleranze ed allergie da parte dei visitatori sia nel caso del consumo di cibo, ma anche rispetto all’attività di manipolazione degli ingredienti (glutine, latticini, ecc.). Con riferimento a questo aspetto risulta di particolare importanza conoscere in anticipo, ovvero prima dell’arrivo in fattoria dei visitatori, l’eventuale presenza di soggetti con particolari esigenze nutrizionali e alimentari. Nell’attività didattica è frequente la preparazione di alimenti ai fini laboratoriali in quanto connessa alla pedagogia dell’imparare facendo che è alla base dell’apprendimento. Durante il percorso didattico, così, dovranno essere adeguatamente valorizzati gli aspetti legati alla qualità nutrizionale degli alimenti ed essere sufficientemente illustrate le corrette modalità di approccio alla manipolazione e lavorazione dei cibi, con particolare riguardo all'igiene personale e delle normative di legge italiane ed europee applicabili eattrezzature (es. il locale o l’eventuale laboratorio potrà essere utilizzato, in particolaretempi differenziati e dopo le operazioni di sanificazione, nel rispetto per attività diverse; l’importanza del lavaggio delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 mani e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, superficia contatto con gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzaturaalimenti). In ogni caso la Società si asterrà Pertanto sarà fondamentale istruire l’operatore sui comportamenti migliori da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore seguire nella conduzione dello studiorealizzazione dei laboratori didattici e sulla gestione dei prodotti da questi ottenuti cercando di dare informazioni quanto più concrete e funzionali.
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Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione Direttore Ing. Xxxxx Xxxxx è tenuto a prestare l’attività lavorativa con diligenza, lealtà e imparzialità, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Comitato e delle prescrizioni generali contenute nelle Leggi, nei Regolamenti, nelle circolari e nelle disposizioni di servizio, in conformità agli obiettivi ed alle finalità istituzionali della Pubblica Amministrazione. In particolare, Il Direttore si impegna ad esercitare le funzioni stabilite dall'Accordo Costitutivo dell'AIPo, nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata da norme di Legge, di Regolamento e di atti d'indirizzo adottati dal Comitato di Indirizzo dell'AIPo. Nell'esercizio delle funzioni è tenuto al protocollo rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e nel rispetto buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolarerisorse attribuite. E' tenuto altresì, nel rispetto delle linee guida ICH norme di cui alla L. 241/90 e s.m.i., alla riservatezza, e non può fornire informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Buona Pratica ClinicaI'AIPo ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi. Il Direttore non deve trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità sancite dal D.Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, del D.lgs 211/2003 a norma dell'articolo 1, commi 49 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679)50, della sicurezza e del benessere dei pazientilegge 6 novembre 2012, n. 190”. In caso di sopravvenuta condanna penale, anche ai sensi della Deliberazione non definitiva, per i reati previsti al capo I del Titolo II del libro secondo del Codice Penale, nel corso dell’incarico, verranno applicate le conseguenze sancite dal D.Lgs. 39/2013. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicheranno le prescrizioni previste dall’art. 19 del D.Lgs. 39/2013. Inoltre, il Direttore è tenuto al rispetto degli obblighi di legalità ed integrità enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 52 62/2013. E’ altresì tenuto al rispetto di quanto enunciato nel “codice di comportamento dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po”, approvato con deliberazione del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e Comitato d’Indirizzo n. 5 del D.lgs n. 211/20036 febbraio 2014, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce che dichiara di avere stipulato idonea polizza ricevuto in copia e sottoscritto contestualmente al presente contratto di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.lavoro..
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Obblighi. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità al protocollo Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel disciplinare e nel rispetto delle normative capitolato di legge italiane ed europee applicabili egara, in particolarenell’offerta presentata, nel rispetto delle linee guida ICH presente contratto, nonché quelli imposti dalla vigente normativa. - L’Appaltatore deve provvedere altresì a tutte quelle altre prestazioni, ancorché non specificate, che si rendessero necessarie per la Buona Pratica Clinicaeffettuare il servizio a regola d'arte. - In caso di inottemperanza, l’Autorità potrà procedere alla risoluzione del D.lgs 211/2003 contratto per fatto e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.ecolpa dell’Appaltatore. successive modifiche ed integrazioni) - Art. 10 – Fatturazione - Pagamenti – Tracciabilità dei flussi finanziari - Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art.5 del presente contratto, l’Appaltatore potrà emettere fattura, redatta secondo le norme fiscali in conformità vigore, con cadenza mensile posticipata, che sarà intestata al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacyprotezione dei dati personali – (c.f. 97139590588) – Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxx. - Il pagamento avverrà, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura, previa dichiarazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell’esecuzione del contratto. - Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al CIG (Codice Identificativo Gare) nonché al codice IBAN della Società. - Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Autorità procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. - L’Autorità, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 10.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se applicabile) Ai sensi dell’artil beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l’Autorità applicherà quanto disposto dall’art. 3 del DM 17/12/2004decreto di attuazione di cui sopra. - Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall’Autorità, gli oneri non produrrà alcun interesse. - Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell’ufficio è UFNT07. - Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, l’Autorità non rientra nell’ambito applicativo dello “split payment” previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali. - L’importo delle predette fatture verrà bonificato dall’Amministrazione sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Appaltatore. - La sottoscrizione del Promotore sono quelli presente contratto comporta l’assunzione degli obblighi di segnalaretracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. L’aggiudicatario si obbliga ad inserire analoga clausola, tramite lo Sperimentatorea pena di nullità assoluta, al titolare dell’autorizzazione all’immissione nei contratti sottoscritti o da sottoscrivere con eventuali subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’esecuzione dei servizi, nonché a dare tempestiva comunicazione all’ Autorità di tale circostanza. - Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e cui le reazioni avverse, transazioni di cui all’art. 163 della citata legge n. 136/2010 non siano state eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane S.p.a., commi 1 e 2ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e previa apposizione nei relativi strumenti di cui all’art.17, commi 3 e 5 pagamento del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [codice identificativo della gara (Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzaturaCIG). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto - Ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 3, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studiopotrà essere svincolata nei termini previsti dalla norma citata, in sede di liquidazione finale.
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Samples: Contratto Di Servizio
Obblighi. 1. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità al protocollo e nel rispetto delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e Prestatore d’opera si impegna ad effettuare le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da seguenti attività: ………………………………………… Scuola…………………– ……………….classi gg…………. Oppure Le Parti riconoscono chee nelle ore………… per ore totali.
2. A conclusione dell’incarico, trattandosi il Prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti.
3. Il committente si obbliga, da parte sua, a garantire tutti i servizi occorrenti al Prestatore d’opera per l’espletamento della sua opera.
4. Il Prestatore d’opera provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
5. Il Prestatore d’opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di studio osservazionalesubordinazione e non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.
6. Durante le attività di insegnamento, il prestatore d’opera è responsabile limitatamente a quanto stabilito dagli articoli 2043, 2047, 2048 del C.C., nonché dall’art.61 della Legge 11.7.80, n. 312, ferma restando la responsabilità degli insegnanti cui gli allievi sono affidati durante l’intervento del consulente o dell’esperto.
7. Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, se non per quanto espressamente previsto dalle norme vigenti.
8. Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, ai sensi della determinazione AIFA dell’art.2222 e ss. del 20/03/2008 non Codice Civile, è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per inquadrabile fiscalmente ex art. 67, co.1, lett. L, del DPR n. 917/86 (“redditi diversi”) e fuori campo Iva ai sensi dell’art. 5, del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti escludono espressamente che la responsabilità civile verso i pazientiprestazione oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a progetto” e neppure quale collaborazione occasionale in forma di xx.xx.xx (cd. “mini cocco” art. 61, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi clinicheco2, D.Lgs. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura276/03). In ogni caso la Società E’ altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente.
9. Ai fini dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’istituzione scolastica, il Prestatore d’opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni dati, qualificati dalla normativa in oggetto come “personali”, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il Prestatore d’opera si asterrà impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studioparte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B) al citato D.Lgs. N. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento di dati personali.
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Samples: Contratto Di Prestazione d'Opera Senza Retribuzione
Obblighi. Il Promotore garantisce L’AdSP dichiara, e la conduzione della sperimentazione SAM e il Comune ne prendono atto, che tutte le opere verranno eseguite in conformità al protocollo e nel rispetto delle normative progetto esecutivo approvato con delibera AP Salerno n.209 del 19/09/2013 ed al progetto di legge italiane ed europee applicabili e, in particolareVariante approvato con delibera presidenziale n. 254 del 27.11.2020, nel rispetto delle linee guida ICH vigenti normative e nell'osservanza dei patti e delle condizioni definite dalla presente Convenzione come definitivamente approvata dal MIMS nella sua qualità di Ente Concedente di SAM. Durante il corso dei lavori interferenti con la sede autostradale verrà garantita l’efficienza della sede medesima e verrà assicurata la corretta transitabilità del traffico veicolare, nel rispetto del Piano di Monitoraggio e di Emergenza allegato alla presente convenzione. Resta inteso che qualora SAM dovesse realizzare una nuova corsia di marcia per carreggiata autostradale, aggiuntiva rispetto a quelle attualmente esistenti, qualora si rendesse necessario, per comprovate esigenze della viabilità, modificare le Opere e gli impianti realizzati in attraversamento o in interferenza per effetto della presente Convenzione, si conviene che la relativa disciplina è quella, come ora dettata dall’art. 28 del D. Lgs. 285/1992, integrato dall’art. 69 del D.P.R. 495/1992, fermo restando che, in caso di modifica delle Opere, è previsto l’accollo da parte dell’AdSP fino alla consegna dell’opera e successivamente del Comune di tutti i maggiori costi per la Buona Pratica Clinicarealizzazione da parte di SAM delle opere autostradali in dipendenza della presenza dell’Opera. Per la fase di realizzazione delle Opere e per i primi 5 anni dall’avvenuta sottoscrizione del certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere stesse dovrà essere realizzato e continuamente mantenuto in esercizio, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004, gli con oneri a carico del Promotore sono quelli dell’AdSP fino alla consegna dell’opera e successivamente dell’Ente Gestore, il sistema di segnalare, tramite lo Sperimentatoremonitoraggio continuo così come previsto dal Piano di Monitoraggio allegato alla presente convenzione e dal Piano di Emergenza, al titolare dell’autorizzazione all’immissione fine di individuare tempestivamente ogni eventuale criticità inerente al degrado delle Opere e/o dello strato interposto tra le Opere e la piattaforma autostradale. Successivamente a tale periodo di cinque anni, detto sistema di monitoraggio sarà tenuto in commercio AIC o responsabile dello sviluppo servizio a cura e spese del farmacoComune, gli eventi e le reazioni avversenella qualità di Ente gestore delle Opere, di cui all’art. 16, commi 1 e 2, e di cui all’art.17, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi per il loro trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma fase di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e esercizio delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura)stesse. In ogni caso caso, l’AdSP, per la Società si asterrà fase di costruzione, e il Comune per la fase di gestione delle Opere, dovranno garantire alla SAM, o per essa al subentrante nuovo Concessionario della A3 continuo accesso ai dati ed alla reportistica di monitoraggio come definiti ed illustrati negli allegati alla presente convenzione. In ogni caso, ogni responsabilità conseguente ad eventuali danneggiamenti all’infrastruttura autostradale dovuti alla esecuzione delle Opere, le conseguenti spese di ripristino ed i mancati incassi derivanti dall’interruzione del servizio autostradale ricadranno a carico dell’AdSP durante la fase di costruzione delle Opere e conseguentemente da qualunque intervento parte del Comune per la fase di gestione delle Opere medesime. Dopo i primi 5 anni dalla redazione del Collaudo tecnico amministrativo a carico di AdSP, il Comune, in qualità di Ente Gestore, la SAM o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studioil subentrante Concessionario e il MIMS verificheranno congiuntamente i risultati del richiesto monitoraggio al fine di valutare l’opportunità di mantenerlo in essere con le stesse modalità sopra descritte o di variarlo, in considerazione di una valutazione dei dati registrati ed una valutazione di rischio residuo.
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Samples: Convention Agreement
Obblighi. 1. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione in conformità prestatore d’opera si impegna ad effettuare le attività elencate nell’avviso prot. n. 7236 del 21/09/2017
2. A conclusione dell’incarico, il prestatore d’opera presenterà una relazione sull’attività svolta.
3. Il prestatore d’opera provvede, limitamento al protocollo e nel rispetto delle normative periodo di legge italiane ed europee applicabili ecui sopra, in particolareproprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili.
4. Il prestatore d’opera dichiara fin da ora che la propria prestazione d’opera è senza vincolo di subordinazione non è in alcun modo inquadrabile in alcuna fattispecie contemplata dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente.
5. Il presente contratto non dà luogo al trattamento previdenziale ed assistenziale né al trattamento di fine rapporto, nel rispetto delle linee guida ICH se non per la Buona Pratica Clinicaquanto espressamente previsto dalle norme vigenti.
6. Poiché trattasi di prestazione meramente occasionale di lavoro autonomo, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679), della sicurezza e del benessere dei pazienti, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per la Privacy. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 2222 e ss. Del C.C., è inquadrabile fiscalmente ex art. 67, comma 1, lett. L, del DM 17/12/2004DPR n. 917/86 (“redditi diversi”) e fuori campo IVA ai sensi dell’art. 5, gli oneri del DPR n. 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti escludono espressamente che la prestazione in oggetto del contratto possa configurarsi quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. “a carico del Promotore sono quelli progetto” e neppure quale collaborazione occasionale in forma di segnalarexx.xx.xx. (cd. “mini cococo” art. 61, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi e le reazioni avverse, di cui all’art. 16, commi 1 e comma 2, e D.Lgs 776/03). E’altresì escluso qualsiasi rapporto di cui all’art.17lavoro dipendente.
7. Ai fini dello svolgimento dell’attività professionale per conto dell’Istituzione scolastica, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003il prestatore d’opera può venire di volta in volta a conoscenza di alcuni data, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza qualificati dalla normativa in oggetto come “personali”, nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civile, a tutela dei pazienti arruolati, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi limiti necessari per il loro corretto svolgimento del suo incarico professionale. Il prestatore d’opera si impegna a trattare tali dati secondo le prescrizioni del D.Lgs. n.196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e alla adozione, da parte sua, delle prescritte misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dal Disciplinare tecnico, allegato B al citato D.Lgs. n. 196/2003, recante le misure minime di sicurezza obbligatorie per il trattamento medico, qualora si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinicadei dati personali.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.
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Obblighi. 1. L'Affittuario deve garantire un utilizzo del complesso di Malga Cimana coerente con le carat- teristiche tecniche e gli scopi per il quale è stata costruita.
2. Il Promotore garantisce la conduzione della sperimentazione Comune è certificato con il marchio Family in conformità al protocollo Trentino, obbligandosi quindi a favorire po- litiche di accoglienza e nel rispetto attrazione per le famiglie. All'Affittuario è pertanto richiesta una partico- lare attenzione a soddisfare le esigenze delle normative di legge italiane ed europee applicabili e, in particolare, nel rispetto delle linee guida ICH per la Buona Pratica Clinica, del D.lgs 211/2003 e 200/2007 e delle disposizioni a tutela privacy famiglie (D.lgs 196/2003 ss.mm.ii.(i.e. successive modifiche ed integrazioni) in conformità al Regolam. EU 2016/679anche nella politica dei prezzi), oltre all’obbligo di predisporre un’area per il gioco dei bambini, con tavolini e sedie, e un angolo da mettere a disposizione libera delle mamme per le operazioni di allattamento, cambio pannolino, etc.
3. Il Comune è altresì certificato EMAS con cui si obbliga alla protezione dell'ambiente in modo sistematico. Ne consegue la richiesta all'Affittuario di una particolare attenzione all’ambiente, considerato lo spazio naturale e delicato in cui viene svolto l’esercizio pubblico, parte integrante della sicurezza Rete di Riserve del Bondone. La ristorazione va fatta usando di norma stoviglie e posate lavabili; in casi particolari è ammesso l’uso di stoviglie e posate “usa e getta” ma con l’obbligo che siano del benessere tipo biocompostabile. È fatto altresì l’obbligo di effettuare e far effettuare dai clienti la raccolta differenziata di tutte le frazioni di rifiuto (carta, multimateriale, umido, vetro), secondo il vigente regolamento comunale. È infine assolutamente vietato l’uso di diserbanti e dissecanti chimici per il controllo delle infestanti in tutte le aree all’aperto di pertinenza.
4. Per il confezionamento dei pazienticibi l'Affittuario deve dare priorità ai prodotti stagionali, anche ai sensi della Deliberazione n. 52 del 24/07/2008 del Garante per preferen- do quelli locali o comunque cosiddetti a chilometro zero e quelli da agricoltura biologica. Prefe- rire la Privacyvendita e somministrazione di succhi e sciroppi a quella di bibite gassate. (se applicabile) Ai sensi dell’art. 3 del DM 17/12/2004I vini, gli oneri a carico del Promotore sono quelli di segnalare, tramite lo Sperimentatore, al titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio AIC o responsabile dello sviluppo del farmaco, gli eventi spu- manti e le reazioni avversebirre devono essere prevalentemente di produzione regionale. Anche i superalcolici, laddove possibile, è preferibile siano di cui all’artproduzione regionale.
5. 16L'Affittuario si obbliga a creare una zona dedicata alla promozione del territorio locale, commi 1 delle iniziative che vi si svolgono e 2dei prodotti locali, con facoltà anche di proporre degustazione e di cui all’art.17vendita.
6. In considerazione della collocazione altimetrica della struttura, commi 3 e 5 del D.lgs n. 211/2003, fermo restando gli obblighi di farmacovigilanza nei confronti delle autorità competenti. [(Se applicabile ) Il Promotore, inoltre, garantisce di avere stipulato idonea polizza di responsabilità civilel'Affittuario si obbliga, a tutela dei pazienti arruolatifine stagione e in caso di mancata utilizzazione nel periodo invernale, ivi compresa la copertura delle conseguenze pecuniarie dei danni diretti o indiretti da loro subiti a ricoverare tutti gli arredi e derivanti dalla sperimentazione, compresi i costi le attrezzature nonché a svuotare l'impianto idrico. L’eventuale apertura nel periodo invernale sarà senza oneri e obblighi per il loro trattamento medico, qualora Comune.
7. L'Affittuario si verificassero complicanze causate dalla sperimentazione stessa; i costi relativi all’attivazione obbliga altresì allo svuotamento almeno annuale della suddetta polizza sono sostenuti da ………………. Oppure Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale, ai sensi fossa a tenuta tipo Im- xxxx ed a consegnare alla Sportello ambiente comunale la copia della determinazione AIFA del 20/03/2008 non è necessario stipulare specifica copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito ricevuta della normale pratica clinicaditta prepo- sta allo smaltimento.] Il Promotore e lo Sperimentatore sono i soli responsabili dello Studio nel rispetto della normativa applicabile e delle buone prassi cliniche. La Società non è Sponsor e non assumerà alcuna responsabilità o ruolo per la ricerca in oggetto, limitandosi a elargire il contributo economico previsto (o se applicabile: a fornire materiale di studio e un comodato gratuito di attrezzatura). In ogni caso la Società si asterrà da qualunque intervento o contatto che possa influenzare la libertà dello Sperimentatore nella conduzione dello studio.
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Samples: Contratto Per l'Affitto d'Azienda