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Oggetto del noleggio Clausole campione

Oggetto del noleggio. 3.1. Il Materiale a Noleggio normalmente è materiale usato, non sussiste alcun diritto a materiale nuovo. 3.2. La qualità nominale del Materiale a Noleggio è definita in base ai Criteri di qualità per la cassaforma a noleggio Doka. 3.3. Le pompe devono essere restituite pulite (prive di residui di materiale) e funzionanti.
Oggetto del noleggioIl Cliente si impegna a trattare con cura l'oggetto del noleggio ed a eseguire i lavori di servizio e manutenzione che gli sono stati comunicati. In caso di condizioni atmosferiche gelide egli deve provvedere a un continuo riscaldamento. TOI TOI è autorizzata a controllare e ispezionare (anche procedendo ad un esame tecnico) l'oggetto del noleggio in ogni momento. Il Cliente deve tenere libero l'accesso all'oggetto del noleggio per l'esecuzione della pulizia periodica e dello smaltimento. Senza il consenso di TOI TOI l'oggetto del noleggio non può essere spostato. Sono escluse la sublocazione o qualsivoglia altra cessione d'uso a terzi.
Oggetto del noleggioIl presente capitolato prevede la fornitura in nolo di un sistema, RIS/CIS-PACS, per la gestione dei dati clinici radiologici, cardiologici e di medicina nucleare completo di tutti i componenti hardware e software, dei servizi accessori necessari al suo inserimento nel processo di produzione delle UU.OO. dell’AO e di tutti gli aggiornamenti software che si renderanno disponibili. Si prevede la fornitura in noleggio di un sistema RIS/CIS/PACS completamente integrato e correttamente dimensionato alle esigenze operative delle unità di Cardiologia, Medicina Nucleare e Radiologia dell’AOOR , cosi dettagliato: • Sistema PACS, inteso come componenti hardware e software (di base a applicativo) e relative licenze d’uso, realizzato con un archivio elettronico a cui fanno riferimento adeguati sistemi di visualizzazione e stazioni di lavoro per la gestione, l’elaborazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche; tale sistema PACS, che sarà installato nei Servizi di Radiologia e Medicina Nucleare, dovrà essere in grado di porsi come sistema ospedaliero per la futura gestione, archiviazione e trasmissione di immagini provenienti anche dalle altre Unità Operative dell’azienda (Emodinamica, Ecocardiografia ) e dovrà essere perfettamente integrato con il sistema RIS/CIS di cui al punto seguente; • Sistema informativo radiologico RIS/CIS, inteso come componenti hardware e software(di base a applicativo) e relative licenze d’uso, perfettamente integrato col sistema PACS, di cui al punto precedente, finalizzato a supportare i processi ed il flusso di lavoro (prenotazione, accettazione, pianificazione, esecuzione, refertazione, ecc.) dell’UUOO di Radiologia del P.O. Cervello, cardiologia e medicina nucleare dell’AOOR; il sistema RIS/CIS dovrà essere integrato/interoperabile con i Sistemi Informativi Ospedalieri in uso presso i Presidi coinvolti. • Fornitura in nolo di hardware per l’archiviazione costituito, indicativamente, come sotto descritto: ▪ Server applicativi basati su architetture standard adeguati per numero e prestazioni a sopportare il carico richiesto in termini di capacità di elaborazione e tali da garantire continuità di servizio in caso di guasti; ▪ I dischi di memoria dovranno essere gestiti in modo che qualsiasi guasto si verifichi sia possibile ripristinare velocemente ed a caldo, senza interruzione del servizio, il funzionamento corretto; ▪ Archivio con capacità tale da garantire il mantenimento in linea di 5 anni di produzione; ▪ Seconda mem...
Oggetto del noleggioIl Cliente si impegna a trattare con cura l'oggetto del noleggio. TOI TOI è autorizzata a controllare e ispezionare (anche procedendo ad un esame tecnico) l'oggetto del noleggio in ogni momento. Il Cliente deve tenere libero l'accesso all'oggetto del noleggio per l'esecuzione della pulizia periodica e dello smaltimento. Senza il consenso di TOI TOI l'oggetto del noleggio non può essere spostato. Sono escluse la sublocazione o qualsivoglia altra cessione d'uso a terzi.
Oggetto del noleggio. L’appalto descritto nel presente Capitolato speciale d’oneri ha per oggetto il noleggio di apparecchiature per oculistica, con possibilità di riscatto del bene, e nello specifico: n° 2 microscopi operatori occorrenti alle U.O. di Oculistica del P.O. di Alghero e del P.O. di Ozieri
Oggetto del noleggio. 1. Con il presente contratto l’Armatore/Affidatario dà in noleggio ad ISPRA, a suo uso esclusivo, la Nave, così come sopra qualificata, per il periodo di vigenza del presente contratto, di cui all’art. 3. 2. Agli scopi del presente contratto, con il termine “uso esclusivo” si intende che l’Armatore/Affidatario assume sia l’obbligo di impiegare la nave per l’esclusivo utilizzo di ISPRA, sulla base delle istruzioni che gli verranno fornite di volta in volta, sia quello di non concedere in noleggio ovvero di non consentire a terzi l’utilizzo a qualsiasi titolo della nave e delle sue dotazioni. 3. La nave viene data in noleggio nelle condizioni verificate e descritte nel verbale di consegna di cui all’art. 29 del contratto di comodato, nel quale sono indicate separatamente: a. le dotazioni della nave, comprese nel noleggio; b. le apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca installate a bordo, rispetto alle quali l’Armatore assume unicamente l’obbligo della custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia. 4. L’ISPRA ha il diritto, esercitabile in qualunque momento, di rimuovere le proprie apparecchiature scientifiche e di supporto alla ricerca e di installarne di nuove a bordo della nave.
Oggetto del noleggioIl presente capitolato prevede la fornitura in nolo di due sistemi, nativamente e logicamente integrati, RIS/CIS-PACS, per la gestione dei dati clinici radiologici, cardiologici e di medicina nucleare completo di tutti i componenti hardware e software, dei servizi accessori necessari al suo inserimento nel processo di produzione delle UU.OO. dell’AO e di tutti gli aggiornamenti software che si renderanno disponibili. I due sistemi verranno forniti in tempi diversi. In particolare il sistema RIS/PACS relativo alla gestione dei dati clinici radiologici dell’UOC di Radiodiagnostica del P.O. Villa Sofia - CTO verrà fornito a partire dalla data di scadenza del contratto di noleggio attualmente in atto. Mentre il nolo del sistema RIS/CIS/PACS, destinato alla gestione dei dati cardiologici, della medicina nucleare e dell’UOC di Radiologia del P.O. V.Cervello avrà durata di 6 anni con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui verrà effettuato il collaudo con esito positivo. Per entrambi i sistemi in particolare si prevede la fornitura in noleggio di un sistema RIS/CIS/PACS completamente integrato e correttamente dimensionato alle esigenze operative delle unità di Cardiologia, Medicina Nucleare e Radiologia dell’AOOR , cosi dettagliato: • Sistema PACS, inteso come componenti hardware e software (di base a applicativo) e relative licenze d’uso, realizzato con un archivio elettronico a cui fanno riferimento adeguati sistemi di visualizzazione e stazioni di lavoro per la gestione, l’elaborazione e la trasmissione digitale delle immagini diagnostiche; tale sistema PACS, che sarà installato nei Servizi di Radiologia e Medicina Nucleare, dovrà essere in grado di porsi come sistema ospedaliero per la futura gestione, archiviazione e trasmissione di immagini provenienti anche dalle altre Unità Operative dell’azienda (Emodinamica, Ecocardiografia ) e dovrà essere perfettamente integrato con il sistema RIS/CIS di cui al punto seguente; • Sistema informativo radiologico RIS/CIS, inteso come componenti hardware e software(di base a applicativo) e relative licenze d’uso, perfettamente integrato col sistema PACS, di cui al punto precedente, finalizzato a supportare i processi ed il flusso di lavoro (prenotazione, accettazione, pianificazione, esecuzione, refertazione, ecc.) dei Servizi di radiologia, cardiologia e medicina nucleare dell’AOOR; il sistema RIS/CIS dovrà essere integrato/interoperabile con i Sistemi Informativi Ospedalieri in uso presso i presi...
Oggetto del noleggio. MAILFINANCE Büroautomation AG (in seguito denominata MAILFINANCE) concede al cliente gli oggetti di noleggio menzionati nel contratto (oggetto del contratto) ai fini dell’uso conforme durante il periodo di durata del presente contratto di noleggio. Attraverso la firma del verbale di acquisizione, il cliente conferma la regolare acquisizione degli oggetti di noleggio in condizioni di piena funzionalità ai sensi delle specificazioni del costruttore.
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  • OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione : II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice : II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro : (se del caso) Durata dell'accordo quadro Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (se del caso, indicare solo in cifre) II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti : II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP) :

  • Natura E Oggetto Dellappalto Art. 1 Oggetto dell’appalto e definizioni .......................................................................................................... Art. 2 Ammontare dell’appalto e importo del contratto .................................................................................. Art. 3 Modalità di stipulazione del contratto .................................................................................................... Art. 4 Categorie dei lavori.................................................................................................................................. Art. 5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili .............................................................................

  • OGGETTO DELLA LOCAZIONE L’Azienda USL, concede in locazione alla - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 6, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 22 costituita da un ambiente posto al piano terra; - unità immobiliare ad uso negozio sita in Via Clavature n. 8/a, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 24 costituita da un ambiente al piano terra collegato ad un ambiente retrostante posto al piano ammezzato; - unità immobiliare ad uso magazzino sita in Via Clavature n. 8, identificata al N.C.U. al foglio 188, mappale 358, sub. 26 costituita da un ambiente al piano interrato; così come indicato nelle allegate planimetrie (Allegati A-B-C). Le unità immobiliari vengono date nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e nello stato di manutenzione indicato a parte nel verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. I locali risultano liberi da persone. I locali sono stati dichiarati di interesse storico artistico con Decreto del 26/07/2007 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx, ai sensi degli artt. 10 comma 1, e 12 del D.Leg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.. Copia del suddetto provvedimento viene consegnato al conduttore in data odierna.

  • OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE L’Impresa assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato nella scheda di polizza e delle condizioni previste nella presente polizza, l’onere dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa. L’assicurazione è pertanto prestata per le spese, competenze ed onorari dei professionisti liberamente scelti dall’Assicurato per: a) l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, compreso il procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010; b) il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), nella misura della competenza liquidata dal Giudice, e il Consulente Tecnico di Parte (CTP); c) l’intervento di un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa; d) un legale e/o perito di controparte, in caso di soccombenza dell’Assicurato con condanna alle spese, nella misura liquidata dal Giudice; e) gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l’arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni (escluso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.), atte a riconoscere il diritto dell’Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso, per un valore di lite non inferiore ad € 1.000,00; f) le transazioni preventivamente autorizzate dall’Impresa; g) la formulazione di ricorsi ed istanze da presentarsi alle Autorità competenti; h) l’intervento di un avvocato domiciliatario – per giudizi civili di valore superiore a € 3.000,00 – nel caso in cui il legale prescelto dall’assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l’Autorità giudiziaria competente e, pertanto, debba farsi rappresentare da altro professionista; in tal caso l’Impresa corrisponderà a quest’ultimo i diritti di domiciliazione. Restano espressamente esclusi gli oneri per la trattazione extragiudiziale e le spese di trasferta del legale di fiducia dell’assicurato. L’Impresa assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza anche le spese di giustizia nel processo penale (Art.535 del Codice di Procedura Penale).

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

  • OGGETTO DELLA GARA L’Isecs del Comune di Correggio indice la gara d’appalto disciplinata dal presente capitolato speciale, avvalendosi in convenzione della SUA (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Reggio Emilia, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per sostituzioni di personale nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, per individuare come aggiudicatario un operatore economico, fra le Agenzie per il Lavoro, iscritte presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex art. 4 del D.Lgs. 276/2003, per gli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, rinnovabile a termini di legge. Il ricorso a tale servizio ha come finalità quella di fronteggiare, tramite l’impiego temporaneo di personale in somministrazione, esigenze e situazioni di ordine organizzativo e sostitutivo, anche riferibili all’ordinaria attività di Isecs, ex D.Lgs 276/2003, art. 20, co. 4, all’interno di quelle previste dall’art. 36, co. 2 del D. Lgs 165/2001, utilizzando personale a tempo determinato di cui agli artt. 30 – 40 del D.Lgs 81/2015. In particolare per il personale educativo/insegnante si farà riferimento soprattutto per le sostituzioni di breve durata, mentre per il personale ausiliario si attingerà anche le supplenze di lunga durata, Isecs mantiene comunque completa autonomia nell’acquisire le professionalità oggetto della gara anche attraverso modalità diverse dalla somministrazione di lavoro temporaneo, senza che per ciò nulla sia dovuto all’aggiudicatario.

  • Oggetto del servizio Il presente documento ha quale oggetto un servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione dell’intervento di valorizzazione dell’immobile di proprietà dell’Agenzia del Demanio sede della Direzione Regionale Lombardia in Milano – Xxxxx Xxxxxxxx 00, attraverso la riqualificazione energetica e la gestione digitale con lo sviluppo di soluzioni di Sustainable Building. Come già argomentato nel precedente §2 Finalità dell’appalto, il servizio affidato si riferisce ad una progettazione del miglioramento energetico dell’immobile, unitamente a soluzioni di Sustainable Building per il monitoraggio e la gestione dei parametri energetici ed ambientali in funzione degli scenari di utilizzo che l’Agenzia sta perseguendo con il nuovo piano industriale 2022-2026. Tali interventi, intesi come specifiche linee di azione, non possono però prescindere dalla visione complessiva del fabbricato come bene culturale, la cui salvaguardia deve trovare la migliore integrazione con le caratteristiche innovative proprie dell’efficientamento energetico e dello smart building. Per la parte del servizio relativa alla progettazione, sono distinguibili tre macro-fasi articolate nel seguente modo: a. Indagini di approfondimento e analisi propedeutiche alla progettazione: le informazioni già disponibili sull’immobile saranno integrate da ulteriori indagini che l’affidatario avrà proposto in sede di gara per l’accesso alle relative premialità. Tali indagini permetteranno di coprire l’intero spettro delle conoscenze sulle condizioni ambientali (areazione-illuminazione-rumore), sulla consistenza spaziale del fabbricato e sui suoi attuali utilizzi, nonché sulla consistenza materica delle strutture e delle finiture con particolare attenzione alle caratteristiche energetiche. Gli approfondimenti riguarderanno anche i sistemi impiantistici attualmente operanti, il loro coordinamento ed il regime dei consumi. b. Fase di sintesi delle indagini e delle analisi – aggiornamento della diagnosi energetica - revisione critica del documento di indirizzo alla progettazione c. Progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) 1. individuare la soluzione che esprime il migliore rapporto tra costi e benefici in relazione agli obiettivi espressi nel presente DIP ed alle prestazioni da fornire; 2. soddisfare al meglio richieste di fabbisogno informativo secondo le indicazioni attualmente disponibili ed a quelle che saranno oggetto di implementazione da parte dell’Agenzia del Demanio; 3. esplicitare e sintetizzare in maniera critica l’intero quadro conoscitivo reso disponibile dalla Stazione Appaltante assieme alle indagini e alle analisi di approfondimento proposte dall’affidatario; 4. individuare compiutamente le caratteristiche dimensionali, tipologiche, funzionali e tecnologiche degli elementi da realizzare, compresa l’organizzazione delle lavorazioni da compiere secondo lotti di intervento, in maniera da garantire la continuità dell’esercizio delle attività della Direzione Regionale; 5. individuare ed esplicitare tutti gli elementi necessari all’approvazione del progetto da parte delle Amministrazioni che a vario titolo concorrono al rilascio di titoli, pareri e nulla osta; 6. individuare compiutamente le tempistiche per la realizzazione delle opere, ivi comprese eventuali condizioni che determinino la necessità di operare scelte progettuali finalizzate a garantire la continuità dell’esercizio delle attività della Direzione Regionale in concomitanza con l’esecuzione dei lavori (previsione e gestione delle interferenze); 7. individuare compiutamente la dimensione economica dei lavori progettati, con le relative imputazioni di xxxxx, sia per i lavori che per la sicurezza; 8. prevedere un piano preliminare di manutenzione dell’opera, comprensivo del 9. esplicitare il livello di risultato atteso per ciascuno degli indicatori ESG dichiarati qualificanti per il progetto, riportati al successivo §6.1; 10. rendicontare il livello di soddisfacimento dei pre-requisiti e dei crediti del protocollo di sostenibilità energetico-ambientale Hisoric Building di GBC Italia secondo la check-list presentata in sede di gara ed opportunamente rimodulata ove necessario. I requisiti di dettaglio del PFTE nonché gli elaborati minimi richiesti sono descritti al successivo §7.

  • Oggetto della garanzia La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse. L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto. Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”. a) i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza; b) le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; c) il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni: - di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate; - da inquinamento in genere.

  • Oggetto dell’incarico 1. L’Amministrazione Comunale rappresentata dall'Ing. ………………. - Dirigente presso la Direzione Lavori Pubblici - conferisce all’ ………….., di seguito denominato Affidatario, rappresentato da ………………..che, nella sua qualità di ………………………...con domicilio anche fiscale in …………………. 2. L’Amministrazione Comunale si riserva di confermare l'affidamento per: direzione dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione lavori, dopo che la succitata progettazione esecutiva avrà ottenuto le prescritte approvazioni. 3. Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni della progettazione tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, l’Affidatario ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale e procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa del corrispettivo aggiuntivo. 4. L’Affidatario è responsabile per i danni subiti dall’Amministrazione Comunale in conseguenza di errori od omissioni della progettazione ai sensi dell'art. 106 commi 9 e 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. . La responsabilità si estende anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che l’Amministrazione deve sopportare in relazione all’esecuzione delle varianti, fermo restando in ogni caso l’esperibilità di ulteriori azioni risarcitorie. 5. Ove nel corso della Direzione Lavori dovesse sorgere l’esigenza di procedere alla redazione di varianti si provvederà all’affidamento delle medesime con la sottoscrizione di un contratto integrativo del presente, successivamente ad apposito provvedimento di integrazione dell'impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva procedura, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di corrispettivo aggiuntivo. 6. Per l’esecuzione dell’incarico, l’Affidatario può avvalersi delle collaborazioni e consulenze che riterrà opportune, sotto la propria personale responsabilità fermo restando l’importo del compenso di cui ai successivi articoli, ai sensi dell’art. 31 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e

  • Oggetto della copertura La Società, alle condizioni e nei limiti della presente polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare l'Assicurato di tutti i danni materiali e non materiali, perdite e/o, sia diretti che consequenziali, causati agli enti e/o partite assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto escluso dall'Art.3 della presente Sezione.