Common use of OGGETTO DELLA CONVENZIONE Clause in Contracts

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'Operatore, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Convenzione Per La Disciplina E L’attuazione Degli Interventi Di Edilizia Residenziale Sociale

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreIl presente schema di contratto ha per oggetto l’affidamento e gestione di tre comunità residenziali di pronta accoglienza per donne, al fine gestanti e madri con bambino, presso strutture in disponibilità dell’Amministrazione, così articolato: Lotto 1 gestione centro di dare attuazione al Piano accoglienza notturna e primo intervento per donne e nuclei madri con minori in condizione di Recupero grave vulnerabilità, in premessa richiamatoXxx Xxxxxx, si impegna a realizzare000. Lotto 2 gestione centro di pronta accoglienza per madri con minori accessibile h24 sito in Via Ventura, nei tempi 60. Lotto 3 gestione comunità alloggio per donne in difficoltà, e con le caratteristiche di seguito indicatinuclei familiari, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata articolata in 10 stanze allestite, per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto di 20 posti, in xxx xxx Xxxxxxxxx, 000 La tipicità della realtà romana, evidenzia una carenza di posti immediatamente fruibili, nei Centri Antiviolenza Comunali e della Città metropolitana, per donne sole o con minori che si trovino “per strada”, che rappresenta una condizione particolarmente drammatica per le diverse problematiche che questa situazione comporta. I servizi di pronta accoglienza per altro, dall’esperienza acquista negli anni, non possono configurarsi come risposta completa e definitiva ai molteplici bisogni di questi nuclei e queste donne, ma devono rappresentare un luogo di transito per l’accesso a servizi più strutturati Le tre strutture sono pensate per offrire un modello di accoglienza strutturato e flessibile, con interventi diversificati per l’intensità assistenziale offerta, e che in una ottica di promozione, accompagno e responsabilizzazione, sappia accogliere e supportare le donne e i nuclei familiari nel superare una situazione critica in termini di fragilità familiare, economica e/o sociale. Il modello di intervento dovrà essere orientato ai principi ispiratori della comunità di tipo educativo, per far sperimentare e acquisire stili comportamentali improntati al rispetto, della comunità e nel rapporto con gli operatori e tra le ospiti, e alla collaborazione e partecipazione nella gestione degli spazi ed attività del Centro.. La strutture, a carattere comunitario, dovranno essere caratterizzate da flessibilità organizzativa, privilegiando l’utilizzo di stanze singole o doppie munite di servizi, favorire la partecipazione e integrazione delle ospiti alla vita comunitaria ed alla realtà sociale, del territorio di riferimento, fruendo di tutti i servizi presenti nel territorio di riferimento. Il Servizio risponde funzionalmente al Responsabile Dipartimentale del Servizio stesso che sarà nominato dal Dirigente della U.O. Sistemi di Accoglienza, con compiti di coordinamento tecnico e monitoraggio sull’andamento del Servizio. Nello specifico, Il Servizio di cui al Lotto , denominato Dovrà garantire le seguenti caratteristiche prestazionali: (Cfr § 3 del Capitolato, per ciascun lotto di riferimento) • • Il presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l’esecutore in relazione alle caratteristiche del servizio comprese le modalità esecuzione come meglio dettagliate e contenute nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (d’ora innanzi: capitolato) e negli atti in esso richiamati. Il presente appalto è regolato inoltre da: - la Direttiva 2014/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; - il D.Lgs. n.50/2016 e xx.xx. e ii. (d’ora innanzi:Codice) per le parti di immediata attuazione; - Avviso di rettifica del Codice pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 164 del 15-7-2016; - il D.P.R. n. 207/2010 (d’ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore; - linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti predisposte dall’X.X.XX. in esecuzione delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all’art. 216 del D. Lgs. n. 50/20016; - il D.Lgs. n.81/2008 e e xx.xx. e ii. alloggio sociale” Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; - il D.Lgs. n.159/2011 e xx.xx. e ii. “Codice delle leggi antimafia”; - il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 00 ottobre 2014, n. 193 “Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all’art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 6 settembre 2011, commi 2 n. 159”; - la L. n. 190/2012“Disposizioni per la prevenzione e 3la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; - la L. n. 136/2010“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”come modificato dall’art. 7 del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010; - il seguente mix funzionale: (a) almeno D. Lgs. n. 196/2003“Codice in materia di protezione dei dati personali”; - il 50% (cinquanta D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012“Disposizioni urgenti per cento) la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” per le parti ancora in vigore; - Il D. Lgs. n. 231/2001 e xx.xx. e ii. “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”; - il Protocollo d’intesa tra X.X.XX. e Ministero dell’Interno 15 luglio 2014 “Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra X.X.XX. -Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”; - Il Protocollo d’intesa 28 gennaio 2015 “seconde linee guida per l’applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall’art. 32 del numero D.L. 24 giugno 2014, n.90”. - il “Protocollo d’intesa” ai fini della prevenzione dei tentativi di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse servizi e forniture – sottoscritto in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi data 21 luglio 2011 tra la Prefettura U.T.G. di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale Roma e Roma Capitale; - il “Protocollo di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi integrità” di cui alla deliberazione della Giunte Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; - il “Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale” stipulato con l’A.N.A.C. in data 29 luglio 2015; - il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del 17 novembre 1983; - il “Regolamento di contabilità” di Roma Capitale ai sensi a della deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 25 gennaio 1996 e ss. mm. e ii.; - D.P.C.M. del 30 marzo 2001 - L. n. 328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, capo V, art. 22 comma 4 lettera d - D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” - L.R. Lazio n.11/2016 Sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui si richiamano alcuni obiettivi indicati all’art.4 “ tutela dei minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine….” e “sostegno della maternità e della paternità con particolare riguardo alle situazioni di disagio economico, sociale e psicologico nonché delle politiche demografiche” e art.15 “Politiche in favore delle persone vittime di violenza e maltrattamenti e delle donne gestanti o madri in situazione di disagio sociale” - Linee di indirizzo del Piano regolatore sociale - Normativa in tema di tutela dell’infanzia: L. 149/01 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” - Legge n. 176 del 27 maggio 1991 di ratifica della Convenzione di New York del 20 novembre 1989 “Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” - L.R. Lazio 41/2003 - Norme in materia di autorizzazioni all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali – art.9 lett.d - D.G.R. 23 dicembre 2004, n. 1304 “Requisiti per il rilancio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi di Mensa sociale e di Accoglienza notturna, Servizi per la vacanza, Servizi di pronto intervento assistenziale e Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2, della X.X. x. 00/0000 - X.X.X. Xxxxx n. 1305 del 2004 Autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi”: sezione V.b.2. comunità alloggio per donne in difficoltà e sezione V b.3 centro di p.a. per donne in difficoltà; - D.G.R. 125/15 “"Modifiche alla DGR 1304/2004: "Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano i servizi di Mensa sociale e accoglienza notturna, i Servizi per la vacanza, i Servizi di emergenza e di pronto intervento assistenziale e dei Centri diurni, di cui all'articolo 2, lettera a), punto 2 della l.r. n. 41/03." - DGR Lazio 24 marzo 2015, n. 126 " Modifiche alla DGR 1305/2004: “Autorizzazione all’apertura ed al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socioassistenziali. Requisiti strutturali ed organizzativi integrativi rispetto ai requisiti previsti dall'articolo 11 della l.r. n. 41/2003”. Revoca delle DGR 498/2006, DGR 11/2010, DGR 39/2012. Revoca parziale della DGR 17/2011."; - Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia emanate dal Ministero del Lavoro e dell’Inclusione Sociale ed approvate dalla Conferenza Unificata in data 5.11.2015 che al punto 2.1.3 “si raccomanda di: - creare servizi specifici destinati solo alle donne, per creare situazioni protette che le tutelino dai loro vissuti di violenze e abusi, dove le donne trovino un luogo di tregua” - norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti; - il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; - l’offerta tecnica presentata dal concorrente risultato aggiudicatario definitivo. L’Organismo accetta, senza riserve, le condizioni tutte dell’affidamento, che si impegna a realizzare alle condizioni e modalità contenute nel presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativicontratto, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ediliziaBando di Gara, nel Capitolato Speciale descrittivo prestazionale e nell’offerta progettuale acquisita al prot. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzionen. del , che l’Organismo dichiara di conoscere ed accettare senza riserva alcuna.

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Samples: Contract for the Management of Residential Communities for Vulnerable Women and Families

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa presente convenzione disciplina la costituzione, nell’ambito dell’Unione Valle Savio (di seguito Unione), del servizio politiche europee. In particolare, all’Unione sono affidate le funzioni di seguito elencate: - consulenza finalizzata ad una ricerca e programmazione strategica dei finanziamenti europei attraverso l’individuazione dei programmi comunitari di interesse; - verifica dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento disponibili per i progetti di prioritario interesse identificati dall’Ente Unione e dai singoli enti facenti parte della stessa; - assistenza nella ricerca dei partner necessari per la costituzione di partenariati internazionali, finalizzati alla presentazione congiunta del progetto; - promozione ed organizzazione di attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione interne (uffici comunali) ed esterne (enti di categoria, imprese, enti di formazione, cittadinanza ecc.); - azione congiunta di lobbying a livello regionale (in particolare per i finanziamenti a valere sui fondi strutturali europei), nazionale ed europeo. Per quanto attiene in specifico i progetti di interesse trasversale e facenti direttamente riferimento all’Unione, il Servizio provvederà all’intera gestione dell’intervento sviluppando perciò le seguenti attività: - analisi dei bandi di gara e delle fonti di finanziamento; - redazione ed invio della proposta di progetto all’ente finanziatore; - coordinamento con i referenti dei settori coinvolti nel progetto, al fine di dare attuazione al Piano garantire funzionalità alla gestione del progetto lo stesso; - assistenza nella gestione complessiva delle attività previste durante tutto l’arco temporale di Recupero durata del progetto finanziato; - rendicontazione finanziaria periodica e finale (e gestione di eventuali successivi controlli da parte della Commissione Europea) dei progetti finanziati in premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi e raccordo con le caratteristiche i settori di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’artStaff. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi Le attività di cui al precedente art.2.3 capoverso potranno essere svolte anche rispetto a progetti di interesse locale (b) con conseguente mancata assegnazione totale riguardanti uno o parziale più comuni dell’Unione), tenendo conto comunque del piano di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione programmazione assunto dalla Giunta dell’Unione e sulla base delle effettive potenzialità del servizio per il cui sviluppo si rimanda al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi relativo piano organizzativo. Le attività di cui alla ai commi precedenti potranno essere svolte dall’Unione in maniera diretta mediante l’impiego di proprio personale, ovvero in forza di specifica convenzione da stipularsi con il Comune di Cesena che già dispone, in tale ambito, di un Servizio strutturato. Ferme restando le autonome modalità operative di cui al successivo art 2, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte Comunali e ai Consigli Comunali, sono esercitati con riguardo alle funzioni conferite dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell’Unione, salvo quanto diversamente stabilito dalla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzioneconvenzione.

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Samples: Convenzione Per La Costituzione Del Servizio Politiche Europee

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, al fine comprese le modalità di dare attuazione al Piano conclusione ed esecuzione del contratto di Recupero fornitura di cui ai successivi articoli 10 ed 11, relativa alla fornitura di Protesi mammarie ed espansori mammari e tissutali in premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto Veneto. Con la stipula della presente Convenzione saranno riconducibili Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende Sanitarie del Veneto a fornire i Prodotti, tutto come meglio specificato nei successivi articoli della presente convenzione, nella misura richiesta dalle Aziende Sanitarie del Veneto mediante gli Ordinativi di Fornitura, sino a concorrenza del quantitativo massimo biennale contrattuale per ciascun lotto e/o sublotto per cui è risultato aggiudicatario e riportato nell’elenco allegato alla definizione presente convenzione. Le previsioni dei quantitativi di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi fornitura di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzaticonvenzione si devono intendere del tutto indicative e potranno subire variazioni in diminuzione senza che il fornitore possa sollevare eccezioni al riguardo o pretendere indennità di sorta. Le previsioni cioè non vincolano in alcun modo le Aziende sanitarie, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativiné tanto meno l’U.O. Acquisti Centralizzati SSR, all’acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni, bensì danno origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare gli Ordinativi di fornitura trasmessi dalle Aziende sanitarie del Veneto, durante il periodo di validità della Convenzione. L’obbligo sussiste fino alla concorrenza della quantità massima stabilita nella presente convenzione, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini contenuti nella presente convenzione, nell’offerta e negli atti di gara. L’U.O. Acquisti Centralizzati SSR si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel pieno rispetto periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della vigente normativa Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito il quantitativo massimo biennale contrattuale, al Fornitore potrà essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche richiesto, alle stesse condizioni e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzionecorrispettivi, di incrementare tale quantitativo di un quinto ed il fornitore sarà obbligato ad aderire a suddetta richiesta.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Protesi E Espansori Mammari

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'Operatore, al fine 1. Il servizio di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi tesoreria di cui alla presente Convenzione dovranno convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente e finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi. 1. Il servizio di tesoreria è svolto in conformità alla legge, agli Statuto e ai regolamenti dell'Ente, nonché a quanto stabilito nella presente convenzione. 2. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le Parti, alle modalità di espletamento del servizio possono essere realizzati, previo ottenimento apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento. Per la formalizzazione dei relativi titoli abilitativiaccordi può procedersi con scambio di lettere ovvero con l’utilizzo della PEC. 2. Esula dall’accordo l’esecuzione degli incassi effettuati con modalità diverse da quelle contemplate nella presente convenzione, secondo la normativa di riferimento. In ogni caso, anche le entrate di cui al presente comma devono essere accreditate sul conto di tesoreria con immediatezza, tenuto conto dei tempi tecnici necessari. 3. L’Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le quali non è obbligatorio l’accentramento presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato; qualora previsto nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ediliziaregolamento di contabilità dell’Ente, presso il Tesoriere potrebbero essere aperti appositi conti correnti intestati all’Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali. 4. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigentiParti prendono atto dell’obbligo di operare in conformità alle norme ed ai principi dell’armonizzazione contabile prevista dal D.lgs. Gli alloggi dovranno inoltre possedere n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Sono, altresì, oggetto della presente convenzione i servizi inerenti al Nodo dei Pagamenti- SPC, la piattaforma tecnologica per l’interconnessione e l’interoperabilità tra le caratteristiche tipologiche Pubbliche Amministrazioni e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzionei Prestatori di Servizi di Pagamento di cui all’art. 81, comma 2-bis, del CAD, onde consentire l’adozione del sistema di pagamenti PagoPA: - interconnessione con il Nodo dei Pagamenti-SPC; - generazione del codice IUV; - avvisatura; - riconciliazione dei dati.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Tesoreria

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa presente convenzione ha per oggetto l’affidamento da parte dell’Ente alla Facoltà di parte delle attività formative svolte nell’ambito dei percorsi formativi di propria pertinenza. Unisapiens è organismo di certificazione delle persone PRS accreditato presso Acredia (x.xx PRS120). Le attività si potranno svolgere presso gli istituti scolastici convenzionati con l’Ente, al fine presso la sede dell’Ente o presso la Facoltà (previa verifica della disponibilità di aule e attrezzature secondo il Regolamento di Ateneo), nonché di attività da svolgersi in remoto ove consentito. Le Attività formative hanno, come destinatari, studenti di scuola media superiore ed universitari, personale di enti di ricerca, istituzioni pubbliche (Scuole, Ministeri, etc.), imprese private e professionisti dei settori interessati. Le Attività sono organizzate dall’Ente che con il contributo della Facoltà ne definisce i contenuti, i destinatari, la modalità di partecipazione, la durata, i docenti e il loro corrispettivo. La Facoltà indicherà i Professori universitari afferenti ai propri dipartimenti idonei a dare attuazione al Piano il contributo formativo appropriato a ciascun singolo corso; L’ente indicherà i formatori, propri collaboratori, idonei per le attività formative di Recupero propria competenza, e le tecnologie proprie o di terze parti per lo svolgimento di attività a distanza in premessa richiamatoremoto. La Facoltà, si impegna a realizzareattraverso i propri canali di comunicazione, nei tempi e con le caratteristiche potrà disporre la diffusione del materiale informativo predisposto dall’Ente. Tutti i corsi hanno l’intento di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione contestualizzarsi nel programma di “alloggio socialeapprendimento permanente(lifelong learning program) secondo le linee guida di cooperazione europea nell’ambito dell’istruzione e della formazione. Al termine di ogni percorso oggetto dell’accordo, ai sensi dell’artpartecipanti sarà rilasciato un attestato di frequenza. 1Nel caso in cui ricorrano opportune condizioni, commi 2 la Facoltà potrà collaborare con l’Ente per partecipare a bandi per la formazione finanziata. L’allegato tecnico, parte integrante del presente accordo, verrà compilato e 3firmato, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero prima dell’inizio di alloggi totali dell’interventociascuna Attività, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3riportando i nominativi dei docenti universitari e dei formatori coinvolti nei corsi, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto lo schema di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale socialeprogramma, le Parti convengono chemodalità di svolgimento, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data numero minimo e massimo di fine lavoripartecipanti, non risultasse in tutto o in i tempi di attuazione e le quote di iscrizione. Al termine di ciascuna attività, ne verrà resa rendicontazione per mezzo dell’apposita scheda, parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studentisuddetto Allegato tecnico. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Contract for Professional Training and Update Courses

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamatoil quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a realizzarefornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Ordinativi di Fornitura, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento, così come definiti nel Capitolato Tecnico. Nel dettaglio, l’oggetto dell’appalto è costituito dall’affidamento del servizio di trasporto urgente di organi umani ed équipe medica con impiego di mezzi aerei per interventi a carattere di urgenza sul territorio nazionale e/o in un territorio comunitario o extraeuropeo. Il servizio viene svolto a seguito di richieste provenienti dalle Regioni Campania, Basilicata e Calabria. Il servizio comprende i trasporti effettuati nell’ambito delle attività di prelievo e trapianto e, in dettaglio, comprendono: a) il trasporto dei campioni biologici (donatore/ricevente) necessari per le prove d’istocompatibilità; b) il trasporto delle équipe prelevatrici o trapiantatrici; c) il trasporto di organi, tessuti e cellule; d) il trasporto dei pazienti candidati al trapianto in occasione della convocazione al trapianto stesso, con eventuali accompagnatori in numero massimo di 2 persone e comunque in relazione alla disponibilità di posti a sedere nel rispetto delle limitazioni di caricamento dell’aeromobile imposte dal Manuale di Volo (AFM - Airplane Flight Manual). L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 4.479.600,00 oltre IVA. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti entro il valore di aggiudicazione dato dal prodotto del fabbisogno complessivo per il prezzo risultante dal ribasso percentuale offerto relativo al servizio in oggetto rispetto alla base d’asta. Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei tempi limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016 e s.m.i.. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le caratteristiche modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita fornitura che comportano forniture e/o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, servizi supplementari ove ricorrano le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi condizioni di cui al precedente art.2.3 (comma 1, lett. b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale e nei limiti di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi dal comma 7; - varianti in locazione a canone convenzionatocorso d’opera all’oggetto del Contratto, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi ove ricorrano le condizioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzatial comma 1, previo ottenimento lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei relativi titoli abilitativivalori di cui al comma 2, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizialett. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche a) e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzioneb).

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Samples: Service Agreement

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamatoil quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a realizzarefornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento di cui al lotto n. 64 nel rispetto delle condizioni definite nel Capitolato Tecnico e per un importo complessivo quadriennale di € 110.911,14. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto e che verrà indicato nei singoli atti di adesione. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei tempi limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le caratteristiche modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita fornitura che comportano forniture e/o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, servizi supplementari ove ricorrano le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi condizioni di cui al precedente art.2.3 (comma 1, lett. b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale e nei limiti di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi dal comma 7; - varianti in locazione a canone convenzionatocorso d’opera all’oggetto del Contratto, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi ove ricorrano le condizioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzatial comma 1, previo ottenimento lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei relativi titoli abilitativivalori di cui al comma 2, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizialett. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche a) e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzioneb).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamatoil quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a realizzarefornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento di cui al lotto n. 38 nel rispetto delle condizioni definite nel Capitolato Tecnico e per un importo complessivo quadriennale di € 59.395,20. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto e che verrà indicato nei singoli atti di adesione. La So.Re.Sa. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei tempi limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, So.Re.Sa. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 D.L.gs. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le caratteristiche modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita fornitura che comportano forniture e/o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, servizi supplementari ove ricorrano le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi condizioni di cui al precedente art.2.3 (comma 1, lett. b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale e nei limiti di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi dal comma 7; - varianti in locazione a canone convenzionatocorso d’opera all’oggetto del Contratto, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi ove ricorrano le condizioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzatial comma 1, previo ottenimento lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei relativi titoli abilitativivalori di cui al comma 2, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizialett. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche a) e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzioneb).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreOggetto del presente avviso è la realizzazione di un servizio di accoglienza temporanea – diurna - destinata a persone in esecuzione penale o dimessi dal carcere, in condizione di svantaggio sociale, al fine di dare attuazione al Piano garantire loro il superamento di Recupero in premessa richiamatouna condizione di momentanea difficoltà, si impegna a realizzarefacilitando un processo di inclusione sociale attiva. Il servizio dovrà garantire l’accoglienza materiale, nei tempi l’informazione, il sostegno, la socializzazione e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 la formazione agli ospiti. Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionaleinterventi devono articolarsi in: 1. Attività di Base – “Bassa soglia”. Per interventi di bassa soglia si intendono le prestazioni finalizzate al primo ascolto e all’orientamento con eventuale risposta ai bisogni primari quali igiene, salute, nutrizione, cura della persona, finalizzati all’acquisizione di autonomia. In particolare: ✓ Couselling socio-psicologico e sanitario. Ciascun soggetto accolto deve ricevere assistenza socio-psicologica dal momento dell’ingresso e per tutto l'arco temporale dell'accoglienza con colloqui utili a verificarne la condizione psico-fisica (acura di sé e delle proprie patologie, controllo delle vaccinazioni, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, la scelta del medico di base, la diffusione delle informazioni sui servizi socio-sanitari territoriali, sugli stili di vita sani e sull’utilizzo di sostanze anche attraverso la produzione di materiale divulgativo). ✓ Consulenza legale. Ciascun soggetto deve avere la possibilità di ricevere consulenza legale in relazione al proprio percorso in ambito penale; ✓ Servizi di orientamento per l’accesso ai servizi territoriali. Il gestore deve garantire agli utenti, le informazioni sui servizi offerti dal territorio, con particolare riferimento agli uffici di riferimento per il rilascio dei documenti riguardanti lo status giuridico dell’utente (Anagrafe, Questure, Prefetture e Poste, ecc.) almeno il 50% (cinquanta ed ai servizi sanitari e sociali nonché a quelli anagrafici e a quelli erogati dai Centri per cento) del numero l’impiego; ✓ Attività di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 socializzazione. Il gestore organizza momenti di condivisione e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) socializzazione rivolta agli utenti tenendo conto degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), interessi personali degli ospiti al fine di consentire promuovere un’animazione partecipata e formativa anche con l’organizzazione di attività culturali attive. ✓ Lavanderia. Il gestore deve assicurare un servizio di lavanderia per gli ospiti; ✓ Docce. Il gestore deve assicurare il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno servizio docce nella fascia oraria minima dalle ore 15,00 alle ore 18.00 per un minimo di 4 giorni alla settimana, fornendo agli utenti che lo richiedano il kit di pulizia composto da sapone e/o bagno schiuma, shampoo, dentifricio e spazzolino; kit barba composto schiuma da barba e rasoio usa e getta; Asciugamani idonei per la doccia; gli assorbenti; la fornitura di capi di abbigliamento, compreso un Kit cambio biancheria intima nuova una volta al mese composto da slip, calzini e maglietta/canottiera, utilizzando anche eventuali donazioni provenienti dal mondo del mercato dell’edilizia residenziale socialevolontariato e della beneficenza; ✓ Servizio Telefonico. Punto di comunicazione detenuti-famiglie con messa a disposizione dei mezzi telefonici e di rete per facilitare la comunicazione tra gli ospiti e i familiari; ✓ Accompagnamenti: su disposizione della Magistratura di Sorveglianza e in accordo con gli Istituti di Pena, le Parti convengono cherelativi a detenuti/e in permesso orario sul territorio fiorentino, qualora dopo sia per utenti in uscita dal Carcere di Sollicciano e dall’Istituto Xxxxx Xxxxxxx, sia per detenuti di altri II. PP. condotti a Firenze come città di residenza o in strutture comunitarie; ✓ Servizi opzionali sono: a) Pasti. Previa autorizzazione del gestore, gli ospiti possono autogestirsi il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavorimomento della cena, non risultasse solo in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi funzione della nutrizione, ma anche come momento conviviale e di cui al precedente art.2.3 (socializzazione; b) il Parrucchiere. Il gestore può assicurare l’intervento di un parrucchiere per uomo e per donna per gli ospiti; 2. Progetti di Inclusione Attiva. Si intendono interventi d’inclusione attiva concordati, definiti e monitorati da una Equipe Multidisciplinare, che possono comprendere le attività di base, finalizzati all’autonomia personale, sociale ed economica. Il gestore s’impegna, sotto la direzione e il coordinamento del Comune di Firenze, alla costruzione e/o al rafforzamento della rete di collaborazione con conseguente mancata assegnazione totale le altre amministrazioni competenti sul territorio pubblici (centri per l’impiego, centri di tutela della salute e istruzione) e del privato sociale presenti sul territorio e attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla povertà, favorendo, ove necessario, la costituzione di un comitato tecnico scientifico composto dai diversi soggetti a diverso titolo competenti in materia. Il gestore deve predisporre, di concerto con il Comune di Firenze, un Regolamento di convivenza del Servizio Diurno nel quale devono essere individuati, in maniera sintetica, la tipologia dei servizi che saranno erogati, i diritti ed i doveri degli ospiti con particolare riferimento al rispetto delle regole di convivenza, ai compiti obbligatori e facoltativi che ogni ospite deve svolgere per il mantenimento della struttura al miglior livello qualitativo. La violazione di una delle norme previste dal regolamento, da parte degli ospiti, comporta l’applicazione della sanzione che può variare da un minimo di 3 ad un massimo di 30 giorni di allontanamento dalla struttura. Il coordinatore della struttura, a seguito della reiterazione delle violazioni delle norme del patto o parziale del regolamento o di tali alloggigravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui, l’Operatore potràpuò proporre alla Direzione Servizi Sociali, previa comunicazione nella persona del responsabile, l’allontanamento dalla struttura per periodi superiori a giorni 30. Il responsabile, sentito il coordinatore della struttura e l’interessato, decide se applicare o meno la sanzione dell’allontanamento del soggetto dalla struttura fino a un massimo di 365 giorni. Orario di apertura. L’orario minimo di Apertura del Servizio Diurno è il seguente: dal Lunedì al Comune tramite PECVenerdì dalle ore 14,00 alle ore 20,00 con chiusura il sabato, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota domenica, nelle festività. Il servizio rimane chiusi altresì per 15 giorni durante il mese di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studentiAgosto. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Service Agreement

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa gestione del “Servizio di accompagnamento all’integrazione socio-lavorativa finalizzato al mantenimento delle abilità sociali per persone con disabilità intellettiva grave e medio-grave” prevede la realizzazione sul territorio cittadino di minimo 30 e massimo 40 inserimenti socio-lavorativi di disabili intellettivi adulti gravi e medio gravi, residenti a Roma, che abbiano completato l’obbligo scolastico e che, al termine di un significativo percorso di formazione professionale con tirocinio, non abbiano acquisito competenze sufficienti tali da poter prevedere un reale sbocco lavorativo, ma che abbiano comunque sufficienti capacità relazionali e sociali che ne permettano la permanenza nell’ambiente di lavoro, al fine del mantenimento delle capacità ed autonomie e della prevenzione di processi di emarginazione sociale e regressione. Sono ammissibili al progetto anche i disabili intellettivi medio-lievi, con concomitanza di altre menomazioni che ne rendano più difficile l’inserimento nel mercato del lavoro, al fine di dare attuazione al Piano trasferire o consolidare le competenze acquisite, in attesa di Recupero eventuali opportunità di inserimento lavorativo tramite i servizi di mediazione previsti dalla L. 68/99, prevalentemente in premessa richiamatoEnti Pubblici o Cooperative Sociali Integrate. Il Progetto non è rivolto a disabili psichiatrici o a disabili intellettivi che presentino importanti problematiche comportamentali. I partecipanti dovranno essere individuati, si impegna a realizzarein accordo con Roma Capitale ed in collaborazione con i servizi socio sanitari del territorio di appartenenza, nei tempi e con le caratteristiche secondo quanto di seguito indicatistabilito, sulle aree dando priorità ai disabili a maggior rischio di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 esclusione sociale e che non usufruiscono di servizi di riabilitazione sociale o socio- assistenziali o di altre opportunità di socializzazione, anche promosse da organizzazioni di volontariato. Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” inserimenti socio-lavorativi dovranno essere realizzati ai sensi dell’artdelle normative vigenti in materia, in particolare dovranno rientrare nei tirocini di inserimento o reinserimento finalizzati alla riabilitazione e inclusione sociale ai sensi della DGR Regione Lazio n. 511 del 30.12.2013 e s.m.i. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) In particolare: • i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione destinatari dovranno essere realizzatisoggetti con disabilità che al momento di attivazione del tirocinio, previo ottenimento devono essere già in carico ai servizi pubblici; • i destinatari non devono svolgere un tirocinio ai sensi della DGR 199/2013 e non devono avere un rapporto di lavoro; • i destinatari non devono essere inseriti nelle convenzioni del collocamento mirato ai sensi della Legge n. 68/1999 e s.m.i.; • la durata dei relativi titoli abilitativitirocini per ogni soggetto disabile deve essere di max 24 mesi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia ediliziaprorogabile per altri max 36 mesi (tot. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno Max 60 mesi); • ogni tirocinio dovrà essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche svolto sulla base di un progetto formativo/inserimento da unirsi alla convenzione stipulata tra soggetto promotore e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.soggetto ospitante;

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Samples: Service Agreement

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti, di cui al fine presente Capitolato, da eseguirsi negli immobili (compresi gli edifici scolastici) in uso a qualsiasi titolo ai Comuni e alle Province della Regione Lazio, nonché alle Società Partecipate dagli stessi. Obiettivo principale del servizio è raggiungere e conservare, per tutta la durata dell’affidamento e con continuità, gli standard di dare attuazione al Piano continuità di Recupero uso, sicurezza, efficienza, affidabilità, comfort e decoro nelle strutture delle Amministrazioni contraenti. La Convenzione, inoltre, comprende una serie di attività di tipo gestionale ed organizzativo finalizzate a garantire la costante e piena fruibilità degli impianti e delle attività che vi hanno sede nonché il rispetto di leggi e norme in premessa richiamatomateria di salute negli ambienti di lavoro e di sicurezza impiantistica. Il Fornitore, quindi, con un solo appalto misto di servizi (prevalenti) e lavori (accessori) si propone di portare a sintesi unitaria le molteplici esigenze di gestione dei diversi servizi indispensabili alla funzionalità del suo patrimonio impiantistico con una manutenzione tempestiva e razionale in grado, non solo di mantenere i livelli minimi di efficienza del patrimonio impiantistico ma di adeguarne ed aggiornarne lo stato (adeguamento funzionale e normativo) in linea con le diverse e mutevoli esigenze cui deve assolvere ottimizzando la capacità di controllo della qualità e dei costi dei servizi. Per l’esecuzione del presente Appalto sono richieste adeguate capacità tecniche ed organizzativo/gestionali, insieme alle abilitazioni necessarie, quali conoscenza delle tecniche di rilievo, di informatizzazione e comunicazione, di progettazione e di gestione ed esecuzione delle manutenzioni di attrezzature ed impianti. Il presente Capitolato Tecnico disciplina l'erogazione delle prestazioni oggetto della Convenzione in conformità alla norma UNI 10685 e successivi aggiornamenti; pertanto, il Fornitore si dovrà impegnare a perseguire le finalità e gli obiettivi generali e specifici dell’appalto con obbligo di risultato e con piena responsabilità dei risultati della gestione, con le modalità organizzative ed esecutive che riterrà più opportune. Si ritiene necessario evidenziare che tutte le azioni dovranno essere uniformate alla regola dell’arte e alle norme di buona tecnica tenendo presente che le indicazioni riportate in seguito e negli allegati sono da ritenersi indicative e non esaustive e, pertanto, il Fornitore si impegna a realizzareperseguire gli obiettivi di cui sopra tenendo conto di tutte le altre eventuali attività che risultino indispensabili per una corretta gestione dei presidi, nei tempi e con le caratteristiche ancorché non descritte nel dettaglio. In particolare, l’Appalto prevede l’esecuzione dei servizi di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionalericapitolati: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Capitolato Tecnico

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'Operatore1. L’Università collaborerà fornendo il supporto scientifico per l’individuazione di metodi e strumenti scientifici di supporto alle tematiche ambientali sostenute dalla Direzione 2. La Direzione e l’Università collaboreranno nel: a. valutare, con particolare riferimento a quanto stabilito da accordi di Programma sottoscritti, le documentazioni presentate ai fini del rilascio di autorizzazioni o valutazioni ambientali di competenza regionale, anche in relazione alla bonifica di siti inquinati, da parte degli stabilimenti produttivi del territorio regionale aventi criticità ambientali, e specialmente quelle depositate dallo stabilimento siderurgico di Servola e finalizzate al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamato, si impegna a rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale alla sua attività siderurgica; b. realizzare, nei tempi e compatibilmente con le caratteristiche rispettive organizzazioni, eventi di seguito indicatiformazione, per il personale della Direzione e dell’Università coinvolto nell’esecuzione dell’accordo; c. realizzare, compatibilmente con le proprie rispettive organizzazioni, eventi di divulgazione e convegni di sensibilizzazione sulle aree di proprietà tematiche ambientali nel rispetto degli obiettivi del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo dipresente accordo. 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art3. 1L’Università, commi 2 e 3in particolare, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionalecollaborerà per: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero a. svolgere la propria parte di alloggi totali dell’interventoattività di coordinamento scientifico, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3nel rispetto degli obiettivi, 4 dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e 5dei costi previsti nel presente accordo; (b) non più b. mettere a disposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico, nel quadro degli impegni istituzionali del 50% (cinquanta personale universitario; c. mettere gratuitamente a disposizione della Direzione la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8l’esecuzione dell’accordo; d. rendicontare alla Direzione le spese sostenute. 2.4 In relazione 4. la Direzione analogamente provvederà a: a. svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle attività interne, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo; b. mettere a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale socialedisposizione le proprie competenze e risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico; c. mettere gratuitamente a disposizione dell’Università la documentazione, le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse informazioni e i dati in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studentiproprio possesso necessari per l’esecuzione dell’accordo; x. xxxxxxxxxx all’Università le spese sostenute per l’esecuzione dell’accordo. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Collaboration Agreement

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'Operatore, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in La premessa richiamato, si impegna a realizzare, nei tempi costituisce parte integrante e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto sostanziale della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione scrittura, con valore di patto contrattuale. La presente convenzione, ha per oggetto i rapporti giuridici tra La Regione Lazio, Lazio Innova e il comune di per l’attuazione e realizzazione delle attività, azioni e interventi, dell’attività di supporto, consulenza e servizi - denominato alloggio socialeOfficina Dell’arte e dei Mestieriai sensi dell’art– Codice Unico Progetto - e che a titolo riepilogativo sono: adeguamento dell’immobile destinato a sede dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri; acquisto della dotazione strumentale informatica e audiovisiva; affido della gestione delle attività dell’Officina dell’Arte e dei Mestieri (da ora Officina). 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionaleL’Ente provvederà: 1. a predisporre, tutti gli atti e le azioni necessarie all’avvio ed alla realizzazione dell’attività (a) almeno il 50% (cinquanta a titolo esemplificativo procedura di evidenza pubblica, depliant, modulistica, ecc.), con l’indispensabile apposizione dei loghi istituzionali, anche le eventuali variazioni necessarie, comunque, nel rispetto delle finalità e dei contenuti di cui alla DGR 511/2011; 2. a realizzare i lavori di adeguamento dell’immobile destinato a sede dell’Officina nel rispetto e secondo quanto indicato nel progetto presentato e approvato, e le eventuali modifiche autorizzate; 3. di provvedere all’affido per cento) del numero di alloggi totali dell’interventola gestione dell’attività dell’Officina, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3dall’allegato “C”, 4 nell’ambito del quadro normativo e 5delle direttive regionali, garantendo diversificazione delle attività, modalità, procedure, atti, informazioni, flussi gestionali (dati di utilizzo delle attrezzature, utenza, frequenza, iniziative, etc.) e comunicativi; 4. a garantire, nell’attività di gestione, il coordinamento, la supervisione e la produzione documentale relativa alle azioni, iniziative, attività, regolamenti, dati di utilizzo dei beni, utenti, rendiconti parziali o totali relativi all’intervento, etc.; 5. a promuovere la creatività e l’autopromozione giovanile, a realizzare attività in rete con le altre officine; 6. a garantire la massima diffusione delle iniziative, il regolare svolgimento delle attività, la valutazione delle stesse; 7. a garantire l’utilizzo dei loghi istituzionali (b) non più come specificato all’art. 8) e del 50% logo dell’Officina su tutta la documentazione (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi carta intestata dell’ATS, tessera di iscrizione, registri delle presenze, regolamento, etc,); 8. a edilizia convenzionata comunicare tempestivamente alla Struttura regionale competente in vendita materia l’avvio e il regolare svolgimento delle iniziative, le eventuali criticità e/o con patto motivi ostativi alle attività previste; 9. a dare continuità all’azione oltre il periodo di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6convenzione, 7 e 8attraverso nuovi investimenti. 2.4 In relazione 10. a quanto previsto all’art.2.3 (b)inviare un rendiconto annuale delle spese sostenute, al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale socialepieno utilizzo delle somme finanziate, le Parti convengono cheentrate, qualora dopo le economie, quanto di economico generato e una relazione che evidenzi in particolare gli obiettivi raggiunti, le attività realizzate ed il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studentiloro valore/costo complessivo. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizia. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzione.

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Samples: Convenzione

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento e di esecuzione da parte delle Amministrazioni delle prestazioni oggetto dei singoli Atti di Adesione. La presente Convenzione è conclusa con il Fornitore aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, al fine di dare attuazione al Piano di Recupero in premessa richiamatoil quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a realizzarefornire quanto richiesto dalle Amministrazioni aggiudicatrici tramite l’emissione degli Atti di Adesione, basati sulle condizioni stabilite nella presente Convenzione e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire i servizi e le forniture oggetto dell’affidamento di cui ai lotti nn. 1-11-25-40 nel rispetto delle condizioni definite nel Capitolato Tecnico e per un importo complessivo quadriennale di € 2.567.756,74. In esecuzione della presente Convenzione potranno essere affidati contratti per un quantitativo complessivo espresso dal massimale previsto per ogni lotto e che verrà indicato nei singoli atti di adesione. La Xx.Xx.Xx. S.p.A., nel periodo di efficacia della presente Convenzione, si riserva la facoltà di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo, nei tempi limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, Xx.Xx.Xx. S.p.A. potrà, alle stesse condizioni, incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 X.X.xx. n. 50/2016. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’Amministrazione Contraente, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei soli casi e con le caratteristiche modalità previste dall’art. 106 del Codice: - modifiche al Contratto di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita fornitura che comportano forniture e/o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale sociale, servizi supplementari ove ricorrano le Parti convengono che, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi condizioni di cui al precedente art.2.3 (comma 1, lett. b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale e nei limiti di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi dal comma 7; - varianti in locazione a canone convenzionatocorso d’opera all’oggetto del Contratto, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi ove ricorrano le condizioni di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzatial comma 1, previo ottenimento lett. c); - modifiche al Contratto ove ricorrano le condizioni e le modifiche siano al di sotto dei relativi titoli abilitativivalori di cui al comma 2, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia edilizialett. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno essere quelle prescritte dalle disposizioni vigenti. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche a) e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla presente Convenzioneb).

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Medicazioni Generali

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 2.1 L'OperatoreLa convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Cosenza e l’associazione inerente l'utilizzo di ( ) unità di personale da utilizzare per il servizio di controllo, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, comunale e regionale in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani – raccolta differenziata per il periodo In particolare l'ambito di intervento e le iniziative si svolgeranno nei seguenti ambiti: - vigilanza sullo stato dei luoghi in relazione ai conferimenti, al fine di dare attuazione prevenire e segnalare al Piano di Recupero in premessa richiamatoComando Polizia Municipale e, si impegna a realizzare, nei tempi e con le caratteristiche di seguito indicati, sulle aree di proprietà del Fondo edifici destinati ad edilizia residenziale convenzionata per un massimo di 2.2 Gli alloggi oggetto della presente Convenzione saranno riconducibili alla definizione di “alloggio sociale” ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3, del D.M. 22 aprile 2008 pubblicato nella 2.3 Gli alloggi sociali realizzati saranno ripartiti secondo il seguente mix funzionale: (a) almeno il 50% (cinquanta per cento) del numero di alloggi totali dell’intervento, da destinarsi a edilizia convenzionata in locazione a canone convenzionato da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt.3, 4 e 5; (b) non più del 50% (cinquanta per cento) degli alloggi totali dell’intervento da destinarsi a edilizia convenzionata in vendita o con patto di futura vendita (di seguito “p.f.v.”) i cui prezzi e canoni sono da calcolarsi secondo quanto previsto ai successivi artt. 6, 7 e 8. 2.4 In relazione a quanto previsto all’art.2.3 (b), al fine di consentire il miglior soddisfacimento dell’effettivo fabbisogno del mercato dell’edilizia residenziale socialenel caso agli altri settori preposti, le Parti convengono cheeventuali violazioni; - informazione e sensibilizzazione dei cittadini sulla normativa vigente, qualora dopo il xxxxxxx xx 0 (xxx) mesi dalla data di fine lavori, non risultasse in tutto o in parte una richiesta del mercato rispetto agli alloggi di cui al precedente art.2.3 (b) con conseguente mancata assegnazione totale o parziale di tali alloggi, l’Operatore potrà, previa comunicazione al Comune tramite PEC, modificare quanto previsto all’art.2.3 (b) che precede sia (i) aumentando la quota di alloggi in locazione a canone convenzionato, sia (ii) aumentando la quota di alloggi in locazione a studenti. 2.5 Gli alloggi di cui alla presente Convenzione dovranno essere realizzati, previo ottenimento dei relativi titoli abilitativi, nel pieno rispetto della vigente normativa comunale e regionale in materia ediliziadi conferimento degli RSU e relativo regime sanzionatorio, e in generale sulla tutela dell'ambiente, nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla; - collaborazione con il Comune, ed in generale con gli uffici competenti, per le operazioni di intervento in caso di situazioni di degrado urbano; - verifica dell’osservanza delle Ordinanze sindacali e dei Regolamenti comunali in materia di conferimento degli RSU e in generale di tutela dell'ambiente e del decoro cittadino e l’eventuale segnalazione agli organi competenti per l’attività sanzionatoria; - diffusione, con specifiche iniziative, della conoscenza e del rispetto dei valori ambientali e del decoro cittadino; Eventuali altre prestazioni da concordare con l'associazione di volontariato nell'ambito del funzionamento migliorativo del servizio di raccolta differenziata. Le caratteristiche tecniche degli alloggi dovranno L'attività viene svolta e deve essere quelle prescritte dalle disposizioni vigentisvolta mantenendo il carattere di autonomia, occasionalità e volontariato. Gli alloggi dovranno inoltre possedere le caratteristiche tipologiche e costruttive meglio specificate nella relazione allegata sub 2.5 alla L'attività relativa al presente Convenzioneservizio dovrà essere effettuata dalla organizzazione di volontariato con l'apporto esclusivo dei propri aderenti volontari.

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Samples: Convention Agreement