Durata della Convenzione e dei contratti Clausole campione

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi o 60 (sessanta) mesi, nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi, a decorrere dalla Data di accettazione delle apparecchiature.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei), 48 (quarantotto), 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di Accettazione.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. I singoli contratti hanno durata di 36 mesi, ovvero opzionalmente 48 o 60 mesi.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. I singoli contratti hanno durata di 36 mesi, ovvero se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi; il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. La Convenzione si intenderà conclusa qualora: 🞎 siano esauriti gli importi massimi previsti per ciascun lotto. 🞎 sia decorso il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della Convenzione. Si precisa altresì che, con specifico riferimento al lotto 7 (lotto accessorio), la Convenzione si intenderà conclusa, oltre al verificarsi delle due condizioni sopraindicate, anche nell’ipotesi in cui venga attivata da Consip una nuova convenzione per la fornitura di buoni pasto. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla convenzione, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi. La durata del singolo contratto di fornitura, attuativo della Convenzione, viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine di acquisto ed è compresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine di acquisto medesimo.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione avrà durata di 12 mesi a partire dall’attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. Il valore massimo della fornitura è pari a: - Lotto 1 – Vetture operative: 3.000 unità; - Lotto 2 - Berline medie: 600 unità; - Lotto 3 - Berline grandi: 600 unità; - Lotto 4 – Veicoli commerciali: 800 unità. Tale quantitativo può essere incrementato fino a 2/5, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. L’Amministrazione può emettere l’ordinativo di fornitura durante il periodo di validità della convenzione. L’Amministrazione può scegliere la durata del contratto tra quelle indicate nel paragrafo 2.2.4.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione relativa a ciascun Lotto ha una durata di 18 (diciotto) mesi, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, entro i quali possono essere emessi Ordinativi Principali di Fornitura ed Atti Aggiuntivi agli Ordinativi Principali di Fornitura. La Convenzione può essere prorogata su richiesta della Consip S.p.A. una sola volta per la durata massima di ulteriori 12 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito l’importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato e fino al raggiungimento del medesimo. I singoli contratti attuativi della Convenzione, stipulati mediante emissione di Ordinativi Principali di Fornitura da parte delle Amministrazioni (di seguito “Contratto/i di Fornitura”), hanno una durata differenziata a seconda della modalità di erogazione prescelta tra il “Facility Management” ed il “Facility Management Light” e secondo quanto disposto nella Convenzione: - per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management” la durata è di 7 (sette) anni; - per i contratti stipulati nella modalità “Facility Management Light” la durata è di 4 (quattro) anni. La durata degli eventuali Atti Aggiuntivi, in ogni caso, non può essere superiore al termine di scadenza previsto per l’Ordinativo Principale di Fornitura. Si precisa che la durata di un Ordinativo deve essere unica anche nel caso in cui, per motivi di opportunità della Pubblica Amministrazione, nel medesimo Ordinativo siano richieste due differenti modalità di erogazione dei servizi. A tal proposito si chiarisce che, nel caso di un unico Ordinativo per più immobili con numero complessivo di servizi richiesti maggiore o uguale a 6 (set minimo previsto dalla modalità di erogazione “Facility Management”), è possibile richiedere contemporaneamente la modalità di erogazione “Facility Management” e la modalità di erogazione “Facility Management Light”, fermo restando che la durata del contratto dovrà essere unica per tutto l’Ordinativo e comunque pari a sette anni (durata della modalità “Facility Management”).
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari alla durata della Convenzione (originaria o prorogata) ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione pari ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione. I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata (originaria o prorogata) della Convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi e massimo sino allo scadere del 12° (dodicesimo mese decorrente dal termine di scadenza (originaria o prorogata) della Convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere dal Contratto stesso per il periodo di proroga della Convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del Contratto.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata base pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di accettazione della fornitura, ovvero una durata estesa di 60 (sessanta) mesi, laddove l’Amministrazione, al momento dell’ordinativo di fornitura, abbia richiesto il servizio opzionale a pagamento di estensione del servizio di manutenzione per ulteriori 24 (ventiquattro) mesi. Le Amministrazioni che intendono aderire alla Convenzione potranno ordinare personal computer e dispositivi/servizi opzionali nelle quantità che riterranno opportune, rispettando in ogni caso, nell’ambito del singolo ordinativo di fornitura, le seguenti limitazioni: • il servizio di installazione delle apparecchiature, in aggiunta al servizio di consegna, sarà effettuato dal Fornitore esclusivamente per ordinativi di personal computer superiori o uguali al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMI); • il servizio opzionale di manutenzione per 24 mesi aggiuntivi potrà essere richiesto per ordinativi di qualsiasi entità; tuttavia, nel caso in cui il singolo ordine di fornitura sia relativo ad un quantitativo di personal computer inferiore al quantitativo minimo indicato nella tabella seguente (QMP), il pagamento dell’estensione del servizio dovrà essere effettuato in un’unica soluzione contestualmente al pagamento dei beni acquistati; nel caso invece in cui il quantitativo di personal computer ordinati sia maggiore o uguale al quantitativo minimo indicato nella tabella, il pagamento dell’estensione del servizio sarà effettuata in modalità posticipata secondo quanto stabilito nel Contratto. I quantitativi minimi suddetti sono determinati secondo la seguente tabella: Tipologia di servizio Quantitativo minimo servizio di installazione QMI = 5 pagamento posticipato dell’estensione del servizio di manutenzione QMP = 50
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga – nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d’adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all’ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a: • n. 12 (dodici) mesi per le sole utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso a 12 mesi; • n. 18 (diciotto) mesi per le sole utenze a prezzo fisso a 18 mesi, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).