Durata della Convenzione e dei contratti Clausole campione

Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei) mesi o 60 (sessanta) mesi, nel caso in cui l’Amministrazione Contraente richieda il servizio opzionale di estensione della garanzia di ulteriori 24 mesi, a decorrere dalla Data di accettazione delle apparecchiature.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 (sei) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a 36 (trentasei), 48 (quarantotto), 60 (sessanta) mesi a decorrere dalla data di Accettazione.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. I singoli contratti hanno durata di 36 mesi, ovvero se espressamente richiesto dall’Amministrazione Contraente per ulteriori 12 (dodici) ovvero 24 (ventiquattro) mesi; il prezzo dell’estensione opzionale del servizio di assistenza e manutenzione è inteso quale prezzo addizionale al prezzo del Personal Computer Portatile.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione in oggetto ha durata contrattuale di 9 (nove) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 3 (tre) mesi. I singoli contratti hanno durata di 36 mesi, ovvero opzionalmente 48 o 60 mesi.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha una durata di 18 (diciotto) mesi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, indicata in Convenzione. Nel periodo di efficacia della Convenzione, il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli Ordini d’acquisto ricevuti, nei limiti degli importi massimi fissati per ciascun Lotto. La Convenzione si intenderà conclusa al sopraggiungere di una delle due condizioni che per prima si verifichi: • emissione di Ordini d’acquisto per importi pari agli importi massimi previsti per ciascun Lotto, a prescindere dall’ammontare delle Richieste di Approvvigionamento emesse in attuazione degli Ordini d’acquisto. • xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxxxx) mesi dalla data di attivazione della Convenzione. Sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx viene comunque data comunicazione della scadenza di ciascun lotto relativo alla Convenzione, per uno dei motivi di cui ai punti precedenti. Nel caso in cui al xxxxxxx xxx xxxxxxx xx 00 (xxxxxxxx) mesi, gli importi – eventualmente incrementati del sesto e del settimo quinto – non siano stati ancora esauriti, la Convenzione potrà essere prorogata, fino ad un massimo di ulteriori 6 (sei) mesi. La durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità Ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa nei seguenti termini: 1. relativamente ai buoni pasto elettronici: • in caso di primo Ordine diretto d’acquisto, in un periodo che va da 12 (dodici) mesi a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo; • nel caso dei successivi Ordini diretto d’acquisto in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo. 2. relativamente ai buoni pasto cartacei: la durata del singolo Contratto di fornitura viene fissata dall’Unità ordinante nell’Ordine diretto d’acquisto e deve essere ricompresa in un periodo che va da 1 (uno) mese a 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla data di emissione dell’Ordine diretto d’acquisto medesimo.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi dalla data di stipula ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari alla durata della Convenzione (originaria o prorogata) ed una durata massima determinata dalla singola Amministrazione pari ad un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi rispetto alla durata (originaria o prorogata) della Convenzione. I Contratti attuativi stipulati nel corso dell’ultimo anno di durata (originaria o prorogata) della Convenzione, avranno, in ogni caso, una durata minima di 12 mesi e massimo sino allo scadere del 12° (dodicesimo mese decorrente dal termine di scadenza (originaria o prorogata) della Convenzione. Qualora la Convenzione venga prorogata, resta comunque salva in entrambi i suddetti casi, la possibilità per le Amministrazioni Contraenti che abbiano stipulato un Contratto di fornitura precedentemente alla concessione della proroga, di recedere dal Contratto stesso per il periodo di proroga della Convenzione, limitatamente a quello eccedente la durata originaria del Contratto.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione avrà durata di 12 mesi a partire dall’attivazione ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. Il valore massimo della fornitura è pari a: - Lotto 1 – Vetture operative: 3.000 unità; - Lotto 2 - Berline medie: 600 unità; - Lotto 3 - Berline grandi: 600 unità; - Lotto 4 – Veicoli commerciali: 800 unità. Tale quantitativo può essere incrementato fino a 2/5, secondo quanto previsto dall'art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985. L’Amministrazione può emettere l’ordinativo di fornitura durante il periodo di validità della convenzione. L’Amministrazione può scegliere la durata del contratto tra quelle indicate nel paragrafo 2.2.4.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 24 (ventiquattro) mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, potranno variare dai 12 ai 48 mesi (secondo i seguenti moduli di durata: 12, ovvero 24, ovvero 36, ovvero 48 mesi) e nel rispetto dei vincoli indicati di seguito. Una durata di 48 (quarantotto) mesi potrà essere richiesta solo aderendo entro la fine del primo anno di Convenzione. Una durata di 36 (trentasei) mesi potrà essere richiesta solo aderendo entro la fine del secondo anno di Convenzione. Durate di 12 (dodici) o 24 (ventiquattro) mesi potranno essere sempre richieste, anche aderendo nell’eventuale anno di proroga della Convenzione. La durata dei Contratti attuativi è relativa al periodo di effettiva esecuzione dei servizi, quindi al netto della fase di avvio, come specificato nel paragrafo 2.4 del documento “Note e iter per la predisposizione dell’ordine”. Le Amministrazioni Contraenti che abbiano effettuato un Ordinativo di Fornitura, potranno effettuare ulteriori Ordinativi di Fornitura entro il periodo di vigenza della Convenzione. I summenzionati moduli di durata sono validi per il primo Ordinativo di Fornitura, mentre eventuali ordinativi successivi potranno avere durata variabile, fino al massimo alla data di scadenza del contratto relativo al primo OdF, con l’obiettivo di allineare le durate di tutti i servizi richiesti a quella del primo OdF, comprendente il Servizio Operatori di tipo Inbound. Infatti, nel primo ordinativo di fornitura, ciascuna Amministrazione dovrà richiedere necessariamente il Servizio Operatore di tipo Inbound, oltre ad eventuali altri servizi. Tale obbligo non sussiste negli ordinativi di fornitura successivi al primo. Infine il “Servizio di integrazione” e il “Servizio di revisione dei processi di gestione dei contatti e delle richieste di servizio” non potranno superare il 20% del valore cumulato degli ordinativi di fornitura effettuati dalla singola Amministrazione.
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di n. 12 (dodici) mesi - ed è prorogabile fino ad ulteriori n. 6 (sei) mesi - a partire dalla data di attivazione. Questo significa che le amministrazioni hanno a disposizione 12 mesi - più eventuali 6 di proroga – nei quali è possibile sottoscrivere il contratto d’adesione. Tuttavia, nel caso il massimale del lotto - estensioni comprese - si esaurisca prima dei 12 mesi, la convenzione termina in tale momento. Si precisa quindi che, qualora vi sia disponibilità per il lotto di pertinenza, è possibile ordinare in Convenzione fino all’ultimo giorno di validità della stessa e far decorrere, successivamente alla data di attivazione, i mesi di fornitura. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata pari a: • n. 12 (dodici) mesi per le sole utenze a prezzo variabile o a prezzo fisso a 12 mesi; • n. 18 (diciotto) mesi per le sole utenze a prezzo fisso a 18 mesi; • n. 24 (ventiquattro) mesi per le sole utenze a prezzo variabile a 24 mesi, a partire dalla data di attivazione coincidente con la data di inizio dell’erogazione dell’energia elettrica da parte del Fornitore. I contratti attuativi (le singole forniture) non possono essere prorogate. Solo per le forniture a prezzo variabile attivate dal 1° gennaio, le PA hanno la facoltà, da esercitare entro le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico, di estendere le forniture fino al 31 gennaio (per massimo, 13 mesi complessivi di fornitura).
Durata della Convenzione e dei contratti. La Convenzione ha durata contrattuale di 18mesi ed è prorogabile fino ad ulteriori 6 mesi. I singoli Contratti, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno una durata, in dipendenza delle annualità dei servizi di assistenza e manutenzione, di gestione da remoto e di gestione on-site della rete richieste all’atto dell’Ordinativo medesimo, pari a 12, 24, 36 o fino ad un massimo di 48 mesi, a decorrere dalla data di accettazione della fornitura. Tuttavia, per ordinativi relativi a periodi superiori a 12 mesi, l’Amministrazione avrà la facoltà di effettuare l’ordine con modularità progressiva trimestrale (cioè, ad esempio, potranno essere ordinati servizi per 12+9 mesi). Inoltre, qualora l’ordinativo emesso dall’Amministrazione comprenda la terza e/o anche la quarta annualità, l’Amministrazione Contraente ha facoltà di recesso, di tutte o parte di dette annualità, da esercitarsi con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.