Operazioni repo Clausole campione

Operazioni repo. Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il comparto ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l’obbligo di restituire il titolo repo. La proporzione prevista e la proporzione massima di attivi in gestione che saranno oggetto di tali operazioni o contratti sono comunicate nella scheda tecnica di ciascun comparto. Il tipo di titoli oggetto di operazioni repo (pronti contro termine, o prestito attivo), così come le controparti, devono rispondere ai requisiti della circolare CSSF 08/356 e alle condizioni definite all’articolo 7.10 del Prospetto. Il comparto interessato deve disporre, alla scadenza della durata di operazioni repo, dei patrimoni necessari per pagare il prezzo convenuto per la restituzione al comparto. L'impiego di tali operazioni non può dare adito ad un cambiamento degli obiettivi di investimento o ad un’assunzione di rischi supplementari più elevati di quanto definito dal rispettivo profilo di rischio nel presente Prospetto.
Operazioni repo. Ogni comparto è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il comparto ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l’obbligo di restituire il titolo repo. Un'operazione repo può essere conclusa da un comparto, a condizione che tutte le seguenti condizioni siano soddisfatte:
Operazioni repo. Il fondo è autorizzato ad effettuare operazioni repo consistenti in operazioni al termine delle quali il fondo ha l'obbligo di riscattare il titolo repo mentre il cessionario (controparte) ha l’obbligo di restituire il titolo repo. Queste operazioni, giustificate dalla necessità di liquidità temporanea, potranno ammontare al 10% del patrimonio netto. La proporzione attesa dovrebbe in genere essere compresa tra 0 e 10%. Il fondo deve disporre, alla scadenza della durata di operazioni repo, dei patrimoni necessari per pagare il prezzo convenuto per la restituzione al fondo. L'impiego di tali operazioni non può dare adito a un cambiamento degli obiettivi d’investimento o a un’assunzione di rischi supplementari più elevati di quanto definito dal rispettivo profilo di rischio nel presente Prospetto I rischi associati alle tecniche di gestione efficace di portafoglio (tra cui la gestione delle garanzie) sono identificati, gestiti e limitati nell’ambito del processo di gestione dei rischi. I rischi principali sono il rischio di controparte, il rischio di consegna, il rischio operativo, il rischio giuridico, il rischio di conservazione e il rischio di conflitti d'interesse (come definiti alla sezione “Profilo di rischio”); questi rischi sono limitati dall'organizzazione e dalle procedure, così come definite nel presente documento dalla Società di Gestione: - Selezione delle controparti e inquadramento giuridico Le controparti di tali operazioni sono convalidate dal Risk Management della Società di Gestione e beneficiano, all’inizio de lle transazioni, di un rating minimo BBB- / Baa3 assegnato da almeno un’agenzia di valutazione riconosciuta o di qualità ritenuta equivalente dalla Società di Gestione. Queste controparti sono entità sottoposte a sorveglianza prudenziale. Le controparti sono situate in un paese membro dell’OCSE. Ciascuna controparte è inquadrata da un contratto di mercato, le cui clausole sono convalidate dall'ufficio legale e/o dal Risk Management. - Garanzie finanziarie Vedere il successivo punto 10 Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio. - Restrizioni relative ai reinvestimento delle garanzie finanziarie ricevute Vedere il successivo punto 10 Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio. - Misure adottate per limitare il rischio di conflitti d’interesse Per limitare i rischi di conflitti ...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.