Definizione di Paese terzo

Paese terzo si riferisce a qualunque paese, organizzazione o territorio non riconosciuto dall’Unione Europea ai sensi dell’Articolo GDPR come paese sicuro caratterizzato da un adeguato livello di protezione dei dati.
Paese terzo qualunque Stato diverso dalle «Parti contraenti»;
Paese terzo indica qualsiasi paese al di fuori dell'UE/SEE, tranne nei casi in cui tale paese sia oggetto di una valida decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea sulla Protezione dei Dati Personali nei Paesi Terzi.

Examples of Paese terzo in a sentence

  • Tali clausole garantiscono che il trasferimento ed il trattamento dei dati del Cliente sia conforme ai principi stabiliti nella Direttiva Europea 95/46/CE anche nel Paese terzo di destinazione.

  • In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art.

  • Qualora necessiti che il trattamento sia eseguito, anche parzialmente, in un Paese terzo (extra UE), ne dà immediata comunicazione al Titolare per convenire le garanzie che lo stesso richiederà in funzione del luogo in cui il trattamento sarà svolto.

  • Tali clausole garantiscono che il trasferimento ed il trattamento dei dati del Cliente sia conforme ai principi stabiliti nella Direttiva Europea 95/46/ CE anche nel Paese terzo di destinazione.

  • L'Appaltatore non può trasferire i dati personali verso un Paese terzo o un’organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l’autorizzazione scritta da parte della Committente.


More Definitions of Paese terzo

Paese terzo un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione geografico del presente accordo;
Paese terzo. Mette ambedue le parti sullo stesso piano. Normativa non conosciuta: più difficile da gestire. Lex mercatoria Evita l'applicazione di leggi nazionali che potrebbero contenere principi incompatibili con le esigenze del commercio internazionale. Contenuti scarsamente prevedibili. Funziona solo con l'arbitrato. La soluzione normalmente preferibile è quella di scegliere la legge italiana (in quanto conosciuta e idonea a permettere la standardizzazione dei contratti con le controparti) ma non sempre è la più favorevole (si veda, ad es. Il tema della indennità legate ai contratti di agenzia).  In linea di principio quasi tutti gli ordinamenti giuridici riconoscono alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile ad un contratto internazionale.  E' impossibile individuare in termini generali eventuali norme di applicazione necessaria: a tal fine, si dovrà analizzare caso per caso la legislazione dei paesi la cui legge è potenzialmente applicabile. La forma scritta evita equivoci e permette la regolarizzazione di tutti i punti.  La soluzione apparentemente più semplice: redigere il contratto in due lingue, attribuendo eguale validità giuridica ai due testi.
Paese terzo. Mette ambedue le parti sullo stesso piano. Normativa non conosciuta: più difficile da gestire. Lex mercatoria Evita l'applicazione di leggi nazionali che potrebbero contenere principi incompatibili con le esigenze del commercio internazionale. Contenuti scarsamente prevedibili. Funziona solo con l'arbitrato. La soluzione normalmente preferibile è quella di scegliere la legge italiana, in quanto questa offre il duplice vantaggio di essere conosciuta e di permettere una standardizzazione dei contratti con controparti di paesi differenti. Sarebbe tuttavia errato credere che tale soluzione sia sempre la migliore: infatti, in certi casi la legge italiana potrà risultare meno favorevole all'esportatore, rispetto ad altre legislazioni
Paese terzo ai sensi del presente regolamento amministrativo si considera paese terzo ogni stato europeo che non sia membro dell'Unione Europea e ogni stato d'America, Africa, Asia o Australia ed Oceania.
Paese terzo designa tutti gli Stati ad eccezione degli Stati membri dell’UE, dell’Islanda e della Norvegia. Gli animali e i prodotti animali provenienti dai Paesi terzi possono essere importati in Svizzera solo a determinate condizioni. Dopo l’uscita del Regno Unito dall’UE, non si può escludere un’interruzione del commercio di animali e prodotti animali provenienti dal Regno Unito verso la Svizzera (e lo spazio veterinario nel suo insieme) che durerà finché il Regno Unito sarà inserito nella lista dei Paesi terzi dell’UE. La durata di questo periodo dipenderà unicamente dall’UE. In virtù dell’accordo agricolo, la Svizzera utilizza le stesse liste dell’UE e non appena il Regno Unito sarà riconosciuto come Paese terzo potrà nuovamente esportare in Svizzera e nell’UE animali e prodotti animali, che sarebbero però soggetti alle regole di importazione dell’UE per i Paesi terzi. La legislazione vigente relativa all’importazione, al transito e all’esportazione di animali e prodotti animali può essere consultata sul sito dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV): xxxxx://xxx.xxx.xxxxx.xx/xxx/xx/xxxx/xxxxxx-xxx-xxxxxx/xxxxxx-xxx- vollzugsgrundlagen/gesetzgebung.html. Per ottenere informazioni dettagliate su questo argomento rivolgersi a: Infodesk USAV xxxx@xxx.xxxxx.xx +00 00 000 00 00 Nel caso in cui il Regno Unito decida di uscire in maniera «ordinata» dall’UE (con periodo di transizione) e di continuare a partecipare all’accordo plurilaterale dell’OMC sugli appalti pubblici, le relazioni in materia di appalti pubblici tra la Svizzera e il Regno Unito continuerebbero a essere disciplinate dall’accordo plurilaterale dell’OMC sui mercati e dall’accordo bilaterale sugli appalti pubblici tra la Svizzera e l’UE13, che continuerà ad applicarsi al Regno Unito per tutta la durata del periodo di transizione. Concretamente, per gli operatori e gli enti aggiudicatori ciò significa che non dovrebbero esserci cambiamenti.
Paese terzo indica tutti i Paesi diversi dai Paesi europei e da altri Paesi in relazione ai quali esiste una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della Direttiva europea sulla protezione dei dati o dell'articolo 45 del GDPR;
Paese terzo si intende qualsiasi Paese che non sia né uno stato membro dell’Unione europea (“UE”), o dello Spazio economico europeo (“SEE”), nè oggetto di un giudizio di adeguatezza della propria legislazione in materia di privacy da parte della Commissione europea ai sensi dell’Articolo 45(3) del GDPR. Per “Trattamento dei Dati personali del SEE” ai fini del presente DPA, si intende il trattamento dei dati personali che rientra nell’ambito di applicazione del GDPR o delle Leggi sulla privacy del Regno Unito o della Svizzera.