Common use of OPZIONI E RINNOVI Clause in Contracts

OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime condizioni, il presente contratto per un massimo di ulteriori 24 mesi, da esercitarsi anche per un periodo inferiore, qualora alla scadenza naturale del contratto il valore dell’Accordo Quadro massimo complessivo dell’accordo quadro non sia già stato ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino . La proroga è funzionale a garantire il completamento dell’insediamento e far fronte ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata eventuali fabbisogni futuri al Fornitore con momento non prevedibili puntualmente. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non del contratto originario. Inoltre l’Università si riserva, in sede di esecuzione del contratto, la facoltà di aumentare l’importo massimo di spesa disponibile individuato dall’accordo quadro, sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre durante la fase principale sia durante la proroga dell’Ordinativo del contratto per un importo massimo di € 1.700.000 IVA esclusa, così suddiviso: € 700.000,00 per ampliamento della fornitura oggetto del contratto ed € 1.000.000,00 per eventuali forniture aggiuntive. Per forniture aggiuntive s’intendono i beni non compresi nel capitolato tecnico e nei suoi allegati (in particolare il periodo strettamente necessario alla definizione della piano di fabbisogno), la cui esigenza emerge in corso di esecuzione del contratto. Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesidi affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 111, lett. a) del Codice. In tal caso il fornitore contraente particolare sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezziammissibile la revisione dei prezzi da parte dell’affidatario nei seguenti limiti: - aumento del 10% rispetto all’importo contenuto nell’offerta aggiudicatrice dopo tre anni dalla stipula del contratto; - aumento di un ulteriore 10% al termine dei 5 anni, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentequalora vi sia stata richiesta di proroga da parte della stazione appaltante. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento stazione appaltante si riserva parimenti la possibilità di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, modificare il contratto ai sensi dell’art. 106, comma 12, 2 del Codice. Fermo restando quanto sopraAi fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 9.200.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.sicurezza dovuti a rischi da interferenze

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso Il contratto di appalto potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesimodificato, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della senza una nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesidi affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 111, lett. a) del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti nei seguenti casi: in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per sostituzioni o acquisizioni ex novo di medesimi apparecchi ovvero di parti e condizioni componenti degli stessi, nonché in base alle esigenze aziendali connesse a potenziali modifiche organizzative e sanitarie di locali/servizi già esistenti o più favorevoli per il Committentenuove aperture di reparti e/o locali sanitari, sia presso i Presidi Ospedalieri sia presso i Presidi Distrettuali. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia portata della modifica consentita non potrà superare il 30% del provvedimento valore di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizioaggiudicazione. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante si riserva altresì, nel corso dell’esecuzionein via del tutto eventuale ed opzionale, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articoloprevia insindacabile valutazione interna, di disporre una proroga tecnica dell’Appalto, alla scadenza del Contratto, per il tempo, stimabile in mesi 6 (sei), strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad €748.450,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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Samples: Disciplinare Di Gara

OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la La durata dello stesso potrà della Convenzione può essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesirinnovata, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà Lazio, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata, l’importo massimo spendibile non sia stato esaurito, fino al raggiungimento del medesimo. L’Amministrazione Contraente ha facoltà di chiedere una proroga per un periodo massimo di 6 (sei) mesi dalla data di scadenza naturale dell’Ordinativo di Fornitura, qualora a tale data non sia stata ancora raggiunta la percorrenza massima prevista dallo stesso. La richiesta di proroga dovrà essere formulata in forma scritta ed inviata al Fornitore con almeno 15 entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentedell’Ordinativo. La proroga è subordinata non modificherà, in ogni caso, la percorrenza massima prevista; nel caso, ad esempio di un contratto di durata pari a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento 36 mesi con una percorrenza di aggiudicazione del nuovo affidamento90.000 km, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizioproroga di 6 mesi aumenterà la durata (quindi 42 mesi) ma non il chilometraggio massimo (pari sempre a 90.000 km). Nel caso in cuiL’Amministrazione Contraente, prima di procedere con l’eventuale richiesta di estensione, dovrà verificare la percorrenza effettiva del decorso del termine veicolo rispetto a quella contrattuale per valutare la convenienza economica dell’estensione anche alla luce delle eventuali eccedenze chilometriche. Durante i primi tre mesi di durata dell’Ordinativoproroga, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al il Fornitore applicherà il canone previsto. Per i successivi tre mesi il Fornitore potrà richiedere all’Amministrazione Contraente un aggiornamento del canone in base all’indice di “Inflazione acquisita” relativo alla Divisione Trasporti, pubblicato sul Prospetto degli “Indici dei prezzi al consumo NIC, per divisione di spesa”, calcolato dall’Istituto nazionale di statistica e pubblicato nel mese di adeguamento. La mancata restituzione del veicolo alla data di scadenza prevista nel contratto, oltre la tolleranza di 20 (venti) giorni solari, non potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, in nessun caso considerata come proroga di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolofatto.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esauritoIl contratto può essere rinnovato, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata per un importo di Euro 483.840,00 è al Fornitore con netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno 15 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, del contratto. La durata del contratto in corso di disporre la proroga dell’Ordinativo esecuzione potrà essere modificata inoltre per il periodo tempo strettamente necessario alla definizione conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente, avviate prima della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesiscadenza del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11, 11 del Codice. La S.A. si riserva la facoltà di esercitare l’opzione di proroga della durata di 6 mesi. In tal caso il fornitore contraente sarà è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentecondizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento Il contratto di aggiudicazione del nuovo appalto potrà inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, fatta comunque salva ai sensi dell’art. 106: - comma 1, lett. a) del Codice, nei casi esplicitati all’art. 18 dell’Allegato 6 – Schema di Contratto, dove sono indicati in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la garanzia della continuità portata e la natura delle modifiche contrattuali, che non alterano la natura generale del servizio. Nel caso in cuicontratto, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate; - il contratto d’appalto potrà essere richiestomodificato, alle stesse condizioni, senza una nuova procedura di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quintoaffidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 121, lett.a) del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzionecaso in cui il corrispettivo non sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale. Ai fini dell’art. 35, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.co. 4 del Codice, il valore globale stimato dell’appalto è pari ad Euro 2.041.578,00 (duemilioniquarantunmilacinquecentosettantotto/00), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, così suddiviso: Importo complessivo a base di gara per 12 mesi Importo per eventuale Rinnovo (12 mesi) Opzione del 50% Opzione di proroga (6 mesi) Possibili Adesioni successive (100%) Valore globale stimato dell’appalto € 486.090,00 € 486.090,00 € 243.045,00 € 243.045,00 € 486.090,00 € 1.944.360,00

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Samples: Disciplinare Di Gara

OPZIONI E RINNOVI. Nel caso La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 anni, per l’importo massimo comprensivo di tutte le opzioni specificato in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esauritoallegato 6 (Totale opzioni), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora 6 mesi prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare del contratto originario. È facoltà dell’appaltatore accettare richieste con termini di preavviso inferiori. La stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare, integrare e ridurre il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblicacontratto, in corso di disporre la proroga dell’Ordinativo esecuzione, secondo quanto specificamente previsto dal capitolato speciale all’art. 4. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata per il periodo tempo strettamente necessario necessario, a scadenza, alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, 11 del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni; in tal caso non saranno corrisposte le quote di canone riconducibili ad investimenti già completamente ammortizzati (definite QI e QB dal capitolato speciale). Ai sensi dell’art. 106.12 del d. lgs. n. 50/2016, le superfici ed i volumi serviti potranno modificarsi, in più o in meno, anche per l’effetto dell’apertura / chiusura di sedi o presidi presso le SSL. Analogamente potranno modificarsi le destinazioni funzionali degli ambienti, secondo le esigenze e le decisioni sanitarie e gestionali delle SSL. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è superiore alla soglia europea in ciascun lotto. - Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o più favorevoli associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre per ogni lotto; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara per il Committentemedesimo lotto. La proroga è subordinata In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. L’osservanza dei divieti di cui ai precedenti paragrafi da 3 a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento 6 sarà verificata dall’Organo di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del serviziogara. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, consorzi di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106cui all’articolo 45, comma 122, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Fermo restando I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.compatibile. In particolare:

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso La durata di ciascuna Convenzione in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso corso di esecuzione potrà essere rinnovata fino ad modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La Convenzione/Accordo quadro è estesa per ulteriori 12 mesi, sei mesi su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto Centrale regionale nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta. Le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo delle Convenzioni e Accordi Quadro alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblicapubblica e, e comunque comunque, per un periodo non superiore a ai 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentele Aziende stesse. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel In particolare, nel caso in cui, cui prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, delle Convenzioni/Accordi quadro sia esaurito l’importo l'importo massimo spendibile riferito pari al singolo lotto, valore a base d’asta per ciascun lotto al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizionicondizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolodall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Il valore massimo stimato, comprensivo della modifica è pari ad Euro 226.463.861,07 iva esclusa.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui Ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore quantitativo stimato dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito- importo massimo stimato - è pari ad euro 8.756.000,00, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni oltre IVA nella misura di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblicalegge, di disporre la cui: Importo a base di gara, soggetto a ribasso: € 7.004.800,00; proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblicatecnica fino a mesi 6, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’artex art. 106, comma 1111 D. lgs 50/2016: € 1.751.200,00. Il predetto quantitativi massimo dell’Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno della Stazione Appaltante che utilizzerà il relativo Accordo Quadro nell’arco temporale di durata dello stesso. Pertanto, del Codicela predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per la Stazione Appaltante nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro medesimo. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste forza dell’Accordo Quadro, l’appaltatore si obbliga ad accettare e conseguentemente a dare seguito ai singoli contratti attuativi di cui agli ordinativi di fornitura emessi dalla Stazione appaltante sino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale dell’Accordo Quadro, eventualmente incrementato da opzioni e quinto d’obbligo. Come detto, tale importo massimo contrattuale espresso nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga non è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia garantito al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso fornitore in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articoloda considerarsi non vincolante.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso La durata di ciascuna Convenzione in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso corso di esecuzione potrà essere rinnovata fino ad modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La Convenzione/Accordo quadro è estesa per ulteriori 12 mesi, sei mesi su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto Centrale regionale nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta. Le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo delle Convenzioni e Accordi Quadro alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblicapubblica e, e comunque comunque, per un periodo non superiore a ai 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentele Aziende stesse. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel In particolare, nel caso in cui, cui prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, delle Convenzioni/Accordi quadro sia esaurito l’importo l'importo massimo spendibile riferito pari al singolo lotto, valore a base d’asta per ciascun lotto al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizionicondizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolodall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Il valore massimo stimato, comprensivo della modifica è pari ad Euro 230.419.346,87 iva esclusa.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso La stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto durante il periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto all’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La stazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare il contratto, alle medesime condizioni, per eventuali lotti deserti in funzione delle necessità di attuazione della programmazione dell’Ente integrando la dotazione anche di più lotti aggiudicati. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esauritoall’art. 63, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza comma 5 del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblicaCodice, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento affidare all’aggiudicatario di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al ogni singolo lotto, nel periodo di vigenza di ogni singolo accordo quadro, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, attingendo al Fornitore potrà essere richiestofinanziamento per eventuali lotti andati deserti, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolonel progetto posto alla base del presente affidamento, di cui agli elenchi inseriti nei lotti andati deserti nella procedura di gara per una durata pari a 2 (due) anni per un importo stimato complessivamente non superiore al 20% del lotto stesso. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato dell’appalto, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali, è pari all’importo del singolo lotto maggiorato del 20% (valore dell’opzione) comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali e al netto dell’Iva.

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Samples: Disciplinare Di Gara

OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in La stazione appaltante si riserva la facoltà, secondo le indicazioni di cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esauritoall’art. 63, la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza comma 5 del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblicaCodice, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblicaaffidare allo stesso aggiudicatario, e comunque nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi di messa a norma strutturale, funzionale ed impiantistica sul medesimo presidio ospedaliero nella misura non superiore al 50% dell’importo posto a 6 mesibase di gara. L’importo massimo dei nuovi lavori deve essere tale da non determinare superamento delle soglie di classifica indicate per le categorie di qualificazione per l’appalto e delle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, ai sensi n. 4 e dell’art. 106, comma 111, lettera a), primo periodo, del Codice, il prezzo dei lavori può essere oggetto di variazione di singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione rispetto al prezzo complessivo del contratto. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezziAl di fuori di quanto disciplinato dall’articolo richiamato, patti è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e condizioni o più favorevoli per il Committentenon trova applicazione l’art. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento1664, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12primo comma, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articoloCodice Civile.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la La durata dello stesso del Contratto potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo modificata per il periodo tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro oggetto del Contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del serviziocondizioni. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, del Contratto sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio l’Amministrazione regionale potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, per una durata pari a 24 mesi per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 2.720.000,00, comprensivo degli Oneri Fiscali, delle imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi, è pari ad € 5.813.998,00 comprensivo degli Oneri Fiscali, delle imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso La durata di ciascuna Convenzione in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso corso di esecuzione potrà essere rinnovata fino ad modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. La Convenzione è estesa per ulteriori 12 mesi, sei mesi su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto CRC nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile, pari al valore a base d’asta. Le Amministrazioni contraenti Aziende Sanitarie si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro di una Convenzione non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo delle Convenzioni e Accordi Quadro alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblicae, e comunque comunque, per un periodo non superiore a ai 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentele Aziende stesse. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del serviziodella fornitura. Nel In particolare, nel caso in cui, cui prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, delle Convenzioni sia esaurito l’importo l'importo massimo spendibile riferito pari al singolo lotto, valore a base d’asta per ciascun lotto al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizionicondizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.dall’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016. Considerato il valore dell’eventuale opzione di 6 mesi pari a € 123.898.978,31 il valore massimo stimato della modifica è pari ad € 867.292.848,18 iva esclusa. Nell’Allegato 9 Tabella Elenco Lotti si riportano anche i valori massimi della modifica suddivisi per lotti, al netto dell’IVA. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio Spesa sanitaria

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso Il contratto di appalto potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesimodificato, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della senza una nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesidi affidamento, ai sensi dell’art. 106, comma 111, lett. a) del Codice, nei casi dettagliati nelle specifiche tabelle dei singoli lotti. Relativamente al lotto n. 6, a durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committentecondizioni. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi Ai fini dell’art. 10635, comma 12, 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 2.911.150,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Fermo restando quanto sopraPer il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alle specifiche tabelle. L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il Datore di Lavoro Committente, valutate le attività oggetto dell’appalto, come previsto dall’art 26 c3-bis del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, precisa che NON elabora il DUVRI perché non è richiesto per servizi di natura intellettuale, per mere forniture di materiali o attrezzature, nonché per questa tipologia di lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque giorni. L’appalto è finanziato con fondi delle varie Aziende. Nell’importo sopra indicato devono, inoltre, intendersi compresi, la Regione Lazio potrà altresìfornitura, nel corso dell’esecuzionel’installazione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.posa, manutenzione delle attrezzature (relativamente ai sistemi del lotto n.4). Quindi il prezzo offerto deve essere inteso quale corrispettivo per tutte le attività a carico della ditta prevista dai documenti di gara indicati nell’articolo 30 “Documentazione di gara”;

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui Ai fini dell’art. 35 comma 4 del Codice, il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esauritomassimo stimato dell’appalto è pari a € 861.510,00 al netto di iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la durata dello stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Lazio che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del terminesicurezza dovuti a rischi da interferenze. Le Amministrazioni contraenti si riservano, qualora prima della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre E’ prevista la proroga dell’Ordinativo per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a tecnica eventuale di mesi 6 mesi, (sei) ai sensi dell’art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il fornitore contraente sarà è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nell’Accordo Quadro oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni Qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione o nel corso dell’espletamento della fornitura, un provvedimento ministeriale/regionale relativo alla fornitura oggetto della presente gara, la Stazione Appaltante si riserva di recepire il provvedimento, adeguando i prezzi, se più favorevoli, a quelli previsti da CONSIP/Regione. Egualmente, qualora subentri, nelle more dell’aggiudicazione o nel corso della fornitura, l’attivazione di una Gara Regionale per l’acquisto centralizzato dei prodotti oggetto della presente gara, la ditta aggiudicataria si impegna ad adeguare i prezzi a quelli previsti dalla gara stessa regionale, se più favorevoli per la Stazione Appaltante. In caso contrario la Stazione Appaltante si riserva il Committentediritto di rescindere il contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni, causa superiore interesse pubblico rilevabile nel dovere di contenimento della spesa pubblica. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento In ogni caso i prezzi non dovranno essere superiori ai prezzi di aggiudicazione del nuovo affidamentoriferimento dell’ANAC, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel laddove presenti e, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà cui dovessero essere richiesto, alle stesse condizionipubblicati successivamente. Questo G.O.M. si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio, di incrementare tale importo fino alla concorrenza rescindere il contratto ipso iure in caso di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolodiniego all’allineamento.

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OPZIONI E RINNOVI. Nel caso in cui Il numero di distributori attualmente previsto è rapportato alle esigenze dell’Università degli Studi della Basilicata al momento della stesura del Capitolato d’appalto. Durante il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello periodo di efficacia del contratto lo stesso potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesimodificato senza indire una nuova procedura di affidamento del servizio ai sensi di quanto previsto all’art. 175 del codice. In particolare ai sensi dell’art. 175, su comunicazione scritta comma 1, lettera a) del D.lgs. 50/2016, il Concedente si riserva la facoltà di modificare il contratto nel corso della Regione Lazio durata della concessione, in aumento o in diminuzione, per eventuali variazioni delle esigenze dell’utenza, per sopravvenute modifiche organizzative e/o logistiche che verrà inviata al Fornitore con almeno 15 giorni prevedano l’installazione di anticipo rispetto alla scadenza altri distributori presso le sedi oggetto della presente procedura o presso altra sede dell’Università. L’eventuale modifica non rappresenterà in alcun caso proroga della concessione. In tal caso si applicherà l’art. 175, comma 4 del termineCodice. Le Amministrazioni contraenti si riservanoIn caso di variazioni, qualora prima il Concessionario dovrà comunque eseguire il servizio alle medesime condizioni previste dal Capitolato d’appalto. La durata della scadenza dell’Accordo Quadro non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, di disporre la proroga dell’Ordinativo concessione potrà essere modificata per il periodo tempo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica, e comunque non superiore a 6 mesi, conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11, 11 del CodiceCodice e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso Durante tale periodo il fornitore contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni in favore della stazione concedente previste nell’Accordo Quadro nel contratto agli stessi stessi, o più favorevoli, prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l’efficacia al periodo antecedente all’intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata dell’Ordinativo, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito al singolo lotto, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice. Fermo restando quanto sopra, la Regione Lazio potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

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