CONSEGNA DEI MATERIALI Clausole campione

CONSEGNA DEI MATERIALI. I materiali accettati al collaudo, dovranno essere consegnati, a cura dell’Impresa, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso la Direzione degli Stabilimenti della Polizia di Stato in Senigallia, entro -- giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione dell’esito positivo del collaudo da parte dell’Ufficio Attività Contrattuali per il Casermaggio della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale. In caso di ritardi, da parte dell’Impresa, nell’approntamento al collaudo o nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 14. Articolo 6 (Sospensione dell’esecuzione del contratto, scioperi e cause di forza maggiore) Articolo 7 (Xxxxxxx e ripresentazione al collaudo) a) riproporre – entro (metà del tempo previsto per l’approntamento al collaudo) giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, della decisione di rifiuto deliberata dalla predetta Commissione – i beni già sottoposti al collaudo con esito negativo, accompagnati da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate; b) entro il medesimo termine ripresentare al collaudo altro nuovo materiale in sostituzione di quello rifiutato. Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui all’art. 5 del contratto. In ogni caso, gli oneri di ritiro dei beni sottoposti al collaudo con esito negativo, restano a carico dell’Impresa. Se entro il termine stabilito dall’Amministrazione l’Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall’Amministrazione, che si rivarrà sull’Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale. Verranno applicate le penali di cui all’art.14 in caso di superamento dei termini in scadenza, con esclusione dal computo delle penali dei giorni che intercorrono dalla data di approntamento al collaudo a quella di comunicazione del collaudo negativo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole anche del secondo collaudo, l’Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con incameramento dell’intero deposito cauzionale, nonché all’esecuzione in danno dell’Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria. Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell’Impresa al Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Ser...
CONSEGNA DEI MATERIALI. Le forniture richieste dovranno essere effettuate con la massima cura ed in conformità a quanto previsto dal presente Capitolato e dalla vigente normativa in materia. Le operazioni di consegna dovranno avvenire in condizioni di sicurezza ed il personale utilizzato dal Fornitore dovrà essere dotato di adeguati dispositivi di protezione individuale. Nelle operazioni di consegna dei materiali il Fornitore sarà responsabile per infortuni e danni, a persone o cose, arrecati al Committente o a terzi per fatto proprio o dei propri dipendenti e collaboratori nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto con conseguente esonero del Committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo.
CONSEGNA DEI MATERIALI. I materiali accettati al collaudo, dovranno essere consegnati, a cura della Ditta, franco domicilio del compratore in esenzione da qualsiasi spesa, presso il magazzino del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), presso quello della Sezione a Cavallo di Roma, sito presso la Caserma “LA MARMORA”, via Xxxxxx n. 23, presso le Squadre di Villa Xxxxxxx (RM), Tor di Quinto (RM), Ostia (RM), Napoli, Caserta, Milano, Torino, Firenze, Palermo e Catania, nonché, occasionalmente, ove ne sia segnalata la necessità dal Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM) con esclusione della Sardegna. Detta consegna, atteso che i foraggi per loro natura sono soggetti a deperimento, dovrà avvenire secondo le quantità ed in base alle esigenze segnalate dal predetto Centro di Coordinamento anche in relazione alla capacità di stivaggio dei magazzini destinatari. Si precisa che la fornitura di fieno e paglia dovrà essere fornita in presse ad eccezione del suddetto Centro al quale il fieno dovrà essere fornito in rotoballe per un periodo determinato dell'anno nelle quantità necessarie per il fabbisogno dei cavalli. Al riguardo, l’Amministrazione, in merito alle indicazioni inerenti il contratto in essere, valuta che, nell’adempimento del sinallagma contrattuale, possono insorgere eventuali rischi di interferenza durante la fase di consegna dei mangimi, foraggi e generi succedanei, come meglio specificato nell’ Allegato “A”, e all’uopo allega il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenza Statico (D.U.V.R.I. Statico All.”B”) previsto e redatto in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, modificato e integrato dall’art. 16 del D.Lgs. 3.8.2009, n. 106, salva la redazione del D.U.V.R.I. “dinamico” da compilarsi a cura del Centro di Coordinamento di Ladispoli (RM), la Sezione a Cavallo di Roma e tutte le Squadre in ambito nazionale o ovunque sia effettuata la consegna secondo la necessità segnalata dal predetto Centro (Sardegna esclusa), secondo le modalità ritenute più opportune, tenendo presente che le misure precauzionali dovranno garantire un rischio interferenze pari a zero, e, di conseguenza, un costo della sicurezza nullo; tale documento, una volta compilato, dovrà essere trasmesso direttamente alla Ditta fornitrice delle merci oggetto del contratto ed allo scrivente Ufficio per conoscenza. In caso di ritardi, da parte della Ditta, nella consegna della fornitura saranno applicate le penali di cui all’articolo 11.
CONSEGNA DEI MATERIALI. I ritardi maturati nelle operazioni di consegna del materiale, di cui all’articolo 0xxx, xxxxxxxxx 0.xxx.0 comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.
CONSEGNA DEI MATERIALI. 5.1 Salvo pattuizione contraria, che deve risultare espressamente dalla conferma d'ordine Tubi e Servizi S.r.l., la consegna dei materiali avviene solo ed esclusivamente presso gli stabilimenti della Tubi e Servizi S.r.l.. La responsabilità sullo stato dei materiali si trasferisce all’acquirente esclusivamente al momento della consegna al vettore presso i luoghi di cui sopra. Pertanto, una volta effettuata la consegna al vettore viene meno ogni responsabilità della Tubi e Servizi S.r.l. ed i materiali viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente. L’ancoraggio ed il serraggio del materiale sul pianale del mezzo nonché la verifica della sicurezza del carico è a cura del trasportatore. 5.2 Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto ed operazioni successive dovranno essere fatte e/o proposte dall’acquirente esclusivamente nei confronti del vettore non essendo la Tubi e Servizi S.r.l. responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore medesimo. 5.3 Per le spedizioni effettuate a cura della Tubi e Servizi S.r.l. con mezzi stradali è ammessa, per i materiali fatturati a peso, una tolleranza del 3 per mille in più o in meno sul peso spedito. Le spese relative al controllo del peso al ricevimento restano a totale carico dell’acquirente. Per avvalersi di tali facoltà, l’acquirente dovrà redigere, a pena di nullità, l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento della merce, allegandovi, per reclami relativi a materiali fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con pesa pubblica, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce. Sempre a pena di nullità, il documento di accompagnamento dovrà essere poi firmato dall’acquirente e dal vettore o suo incaricato ed a questi consegnato per essere inoltrato alla Tubi e Servizi S.r.l.. 5.4 Per le spedizioni effettuate a spese della Tubi e Servizi S.r.l. per conto dell’acquirente, lo scarico dei materiali oggetto della vendita e la loro successiva movimentazione è a totale cura e responsabilità dell’acquirente. Per tali spedizioni, l’acquirente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per lo scarico del materiale: a) preparare adeguatamente la piazzola di scarico che deve essere pianeggiante e senza asperità, fornita di idonei supporti di appoggio con idonea zona di manovra per il mezzo di scarico, al fine di garantire uno scarico in sicurezza; b) procurarsi nel luogo ed all’ora convenuta per lo scarico idone...
CONSEGNA DEI MATERIALI. Nel caso di forniture di lavorazioni in conto lavoro i prodotti su cui effettuare le lavorazioni e le eventuali attrezzature concesse in prestito d’uso vengono consegnate al Fornitore unitamente al DT. Per le attrezzature concesse in Prestito d’uso è inviata Appendice B “Contratto di Comodato d’uso”. Per la materia prima Xxxx può decidere di farla recapitare direttamente dal produttore, in tal caso va eseguito a cura del Fornitore un controllo sulla quantità e la firma sui documenti di consegna comprova la veridicità degli stessi, i documenti firmati vanno inviati lo stesso giorno a Laga. Dal quel momento il Fornitore è responsabile dello stoccaggio e movimentazione evitando danneggiamenti ai materiali e alle attrezzature. Le eventuali attrezzature danneggiate devono essere restituite separatamente e citate sul DT con la voce “danneggiato”. La mancata restituzione delle attrezzature o parti di esse ne comporta l’addebito diretto.
CONSEGNA DEI MATERIALI. 2.1 I Materiali dovranno essere consegnati alla Società, a cura e spese del Committente, nelle forme e nelle specifiche tecniche previste nel Contratto medesimo, come indicate dalla Società e da intendersi come conosciute ed accettate dal Committente 2.2 I Materiali dovranno essere consegnati alla Società almeno 5 giorni lavorativi prima della data pattuita tra le Parti nel Contratto per la diffusione del Messaggio Pubblicitario, restando inteso che l’eventuale consegna con anticipo inferiore rispetto a detto termine nonché l’eventuale consegna di Materiali non conformi alle forme e alle specifiche tecniche previste nel Contratto potrebbe comportare un ritardo nella diffusione rispetto alla data concordata nel Contratto, senza che tale ritardo possa essere imputato in qualsiasi modo alla Società e che la Committente possa pretendere alcunché a riguardo.
CONSEGNA DEI MATERIALI. 5.1. Salvo pattuizione contraria, che deve risultare espressamente dalla conferma d'ordine RGS, la consegna dei materiali avviene solo ed esclusivamente presso gli stabilimenti della RGS. La responsabilità sullo stato dei materiali si trasferisce all’acquirente esclusivamente al momento della consegna al vettore presso i luoghi di cui sopra. Pertanto, una volta effettuata la consegna al vettore viene meno ogni responsabilità della RGS ed i materiali viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente. L’ancoraggio ed il serraggio del materiale sul pianale del mezzo nonché la verifica della sicurezza del carico è a cura del trasportatore. 5.2. Eventuali riserve, reclami, azioni derivanti o comunque connesse con il trasporto ed operazioni successive dovranno essere fatte e/o proposte dall’acquirente esclusivamente nei confronti del vettore non essendo la RGS responsabile per quanto avvenuto dopo la consegna dei materiali al vettore medesimo. 5.3. Per le spedizioni effettuate a cura della RGS con mezzi stradali è ammesso per i materiali fatturati a peso, una tolleranza del 3 per mille in più o in meno sul peso spedito. Le spese relative al controllo del peso al ricevimento restano a totale carico dell’acquirente. Per avvalersi di tali facoltà, l’acquirente dovrà redigere, a pena di nullità, l'eventuale reclamo sul retro del documento di accompagnamento della merce, allegandovi, per reclami relativi a materiali fatturati a peso, il cartellino di pesatura, effettuato con pesa pubblica, attestante il peso effettivamente riscontrato al ricevimento della merce. Sempre a pena di nullità, il documento di accompagnamento dovrà essere poi firmato dall’acquirente e dal vettore o suo incaricato ed a questi consegnato per essere inoltrato alla RGS. 5.4. Qualora l’acquirente richieda che il peso e la tara vengano riconosciuti in partenza da parte dell'Amministrazione Ferroviaria o da altro Ente, la spesa relativa resta totalmente a carico dell’acquirente medesimo. 5.5. Per le spedizioni effettuate a spese della RGS per conto dell’acquirente, lo scarico dei materiali oggetto della vendita e la loro successiva movimentazione è a totale cura e responsabilità dell’acquirente. Per tali spedizioni, l’acquirente dovrà rispettare le seguenti prescrizioni per lo scarico del materiale: i) preparare adeguatamente la piazzola di scarico che deve essere pianeggiante e senza asperità, fornita di idonei supporti di appoggio con idonea zona di manovra per il mezzo di scarico, al fine di garan...
CONSEGNA DEI MATERIALI. La fornitura del materiale relativo alla realizzazione del centro di Telegestione, dovrà avvenire presso AMG Energia S.p.A. sito in Xxx Xxxx x Xxxxx, xxx. 0, 00000 – Xxxxxxx, entro il termine indicato nel presente capitolato, ovvero entro un mese dalla data di invio dell’ordine di fornitura.

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  • Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

  • Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione 1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell’amministrazione committente. 2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni. 3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all’Appaltatore a norma dell’articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d’opera, diviso per il coefficiente 1,10. 4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

  • Qualità e provenienza dei materiali Tutti i materiali che occorrono per la realizzazione delle opere devono essere: • rispondenti ai requisiti contrattuali • delle migliori qualità; • in buono stato di conservazione; • senza difetti di sorta; • lavorati a regola d'arte; • provenienti dalle migliori fabbriche, cave o fornaci; • adatti all'ambiente in cui vengono impiegati • dotati di caratteristiche idonee a resistere alle azioni meccaniche, corrosive o dovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Inoltre, i materiali, devono soddisfare i requisiti prescritti dalle Leggi, dal presente Capitolato, dall'Elenco prezzi, dalla Direzione dei Lavori e corrispondere perfettamente al servizio cui sono destinati. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI. Per i materiali la cui provenienza è prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale, potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione. In merito alla scelta dei materiali è raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere, l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da sottoporre al visto della Direzione dei Lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità. La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di non accettare i materiali, ancorché messi in opera, perché essa, a suo motivato giudizio, li ritiene di qualità, lavorazione e funzionamento non adatti alla perfetta riuscita dell'opera, non sufficientemente affidabili e non rispondenti pienamente alle prescrizioni del Capitolato e dell'Elenco prezzi, quindi non accettabili. In questo caso 'Impresa, a sua cura e spese, deve sostituire i materiali non accettati con altri, che soddisfino alle condizioni prescritte. Pertanto tutti i materiali dovranno essere accettati, previa eventuale campionatura, dalla Direzione dei Lavori. Quando la Direzione dei Lavori abbia denunziato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, l'Impresa dovrà sostituirla con altra che corrisponda alle qualità volute. I materiali rifiutati dovranno essere sgomberati immediatamente dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto dipende dai materiali stessi, la cui accettazione non pregiudica in nessun caso i diritti della Committenza in sede di collaudo. Qualora l'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni, consistenza o qualità superiori a quelle prescritte o con una lavorazione più accurata, ciò non gli darà diritto ad un aumento dei prezzi e la stima sarà fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la consistenza e le qualità stabilite dal contratto. Qualora venga ammessa dalla Committenza - in quanto non pregiudizievole all'idoneità dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o qualità dei materiali, ovvero una minor lavorazione, la Direzione dei Lavori può applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo. Se l'Appaltatore, senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, impiegherà materiali di dimensioni, consistenza o qualità inferiori a quelle prescritte, l'opera potrà essere rifiutata e l'Appaltatore sarà tenuto a rimuovere a sua cura e spese detti materiali ed a rifare l'opera secondo le prescrizioni, restando invariati i termini di ultimazione contrattuale. L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo ad effettuare tutte le prove prescritte dal presente Capitolato sui materiali impiegati o da impiegarsi nonché sui manufatti sia prefabbricati che formati in opera. In mancanza di una idonea organizzazione per l'esecuzione delle prove previste, o di una normativa specifica di Capitolato, è riservato alla Direzione dei Lavori il diritto di dettare norme di prova alternative o complementari. Il prelievo dei campioni verrà eseguito in contraddittorio e di ciò verrà steso apposito verbale; in tale sede l'Appaltatore ha facoltà di richiedere, sempre che ciò sia compatibile con il tipo e le modalità esecutive della prova, di assistere o di farsi rappresentare alla stessa. I campioni delle forniture consegnati dall'Impresa, che debbano essere inviati a prova in tempo successivo a quello del prelievo, potranno essere conservati negli Uffici della Committenza, muniti di sigilli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, le prove potranno essere eseguite presso un Istituto autorizzato, la fabbrica di origine o il cantiere, a seconda delle disposizioni della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tutte le spese per il prelievo, la conservazione e l'invio dei campioni, per l'esecuzione delle prove, per il ripristino dei manufatti che si siano eventualmente dovuti manomettere, nonché tutte le altre spese simili e connesse, sono a totale, esclusivo carico dell'Appaltatore, salvo nei casi in cui siano dal presente Capitolato espressamente prescritti criteri diversi. Qualora, senza responsabilità dell'Appaltatore, i lavori debbano essere in tutto o in parte sospesi in attesa dell'esito di prove in corso, l'Appaltatore stesso, mentre non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovesse sostenere, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per il compimento dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Committenza, l'Appaltatore, a richiesta della Direzione dei Lavori, dovrà prestarsi a far effettuare le prove in causa presso un altro Istituto, sostenendo l'intero onere relativo, in relazione alla generale obbligazione, che egli si è assunto con il Contratto, di certificare la rispondenza dei materiali e delle varie parti dell'opera alle condizioni del Capitolato. Qualora invece l'esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell'Appaltatore - e semprechè i lavori debbano per conseguenza essere, anche se solo parzialmente, sospesi - spirato il termine ultimativo che la Direzione dei Lavori avrà prescritto, si farà senz'altro luogo all'applicazione della penale prevista per il caso di ritardo nel compimento dei lavori.

  • Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. X.xx. n. 50/2016 e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell’Accordo Quadro.

  • Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing Le parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’unità operativa di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In relazione al comma 1, le parti, anche con riguardo alla risoluzione del Parlamento Europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell’ambiente di lavoro. Nell’ambito delle forme di partecipazione sono previsti specifici Comitati Paritetici presso ciascuna Azienda o Ente con i seguenti compiti: - raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; - individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l’insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale; - formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato; - formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta. Le proposte formulate dai Comitati vengono presentate alle Aziende o Enti per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di sportelli di ascolto, nell’ambito delle strutture esistenti, l’istituzione della figura del consigliere/consigliera di fiducia nonchè la definizione dei codici, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie. In relazione all’attività di prevenzione del fenomeno del mobbing, i Comitati valuteranno l’opportunità di attuare, nell’ambito dei piani generali per la formazione, idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l’altro, ai seguenti obiettivi: - affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali; - favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche interpersonali all’interno degli uffici/servizi, anche al fine di incentivare il recupero della motivazione e dell’affezione all’ambiente lavorativo da parte del personale. I Comitati sono costituiti da un componente designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL e da un pari numero di rappresentanti delle Aziende o Enti. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti delle Aziende o Enti. Ferma rimanendo la composizione paritetica dei Comitati, di essi fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest’ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due organismi. Le Aziende o Enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dagli stessi. I Comitati adottano, altresì, un regolamento per la disciplina dei propri lavori e sono tenuti ad effettuare una relazione annuale sull’attività svolta. I Comitati di cui al presente articolo rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.