Organi e funzioni aziendali competenti Clausole campione

Organi e funzioni aziendali competenti. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l’adeguatezza assi- curando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo. L’Amministratore Delegato attua le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi definite dal Consiglio di Amministrazione e ne cura costantemente l’adeguatezza. Esso inoltre assicura che le misure e le procedure adottate siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato. Il Collegio Sindacale rileva le irregolarità nella gestione e le violazioni delle norme disciplinanti i conflitti di interessi e comu- nica dette irregolarità e violazioni al Consiglio di Amministrazione affinché questo adotti le misure ritenute necessarie. La Compliance controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza, completezza e l’efficacia della politica di gestione dei conflitti d’interessi e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze e l’efficacia delle misure di gestione adottate per le diverse fattispecie di conflitti. Essa inoltre: - fornisce consulenza e assistenza per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione; - è responsabile di istituire e aggiornare periodicamente un registro nel quale sono riportate le fattispecie per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto d’interessi, anche in base alle comunicazioni in tal senso ricevute dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, la Compliance supporta su richiesta la struttura ovvero fornisce gli aggiornamenti normativi ed in particolare effettua periodicamente sessioni informative/formative a favore dell’Area Investimenti al fine di illustrare nel dettaglio i compiti e responsabilità dei vari soggetti che la compongono e le misure di gestione adottate per la selezione degli investimenti. La Funzione di Risk Management cura la misurazione dei rischi – inclusi quelli di mercato – anche sottostanti alle operazioni in conflitto d’interessi, verifica il rispetto dei limiti assegnati alle diverse strutture e unità operative, controlla la coerenza dell’operatività di ciascuna con i livelli di propensione al rischio definiti nelle politiche interne. La Funzione supporta inoltre il Consiglio di Amministrazione e l’Amministratore Delegato nella ...
Organi e funzioni aziendali competenti. 1. Il Consiglio di Amministrazione definisce e approva le misure organizzative e le procedure per la gestione dei conflitti di interessi e per rimediare ad eventuali carenze di tali misure e procedure. Esso ne verifica periodicamente l’adeguatezza - specie nel caso di esternalizzazione di funzioni aziendali a entità del Gruppo - assicurando che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).